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Agriturismo Agriturismo - Agricoltura - Regione Emilia-Romagna

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ASSESSORATOAGRICOLTURAI SUPPLEMENTI DI42<strong>Agriturismo</strong>La nuova legge della <strong>Regione</strong><strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>:istruzioni per l’usoA cura di MARIA LUISA BARGOSSI e MAURO FINIServizio Territorio Rurale, <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>


ASSESSORATOI SUPPLEMENTI DI42<strong>Agriturismo</strong>La nuova legge della <strong>Regione</strong><strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>:istruzioni per l’usoAGRICOLTURAI SUPPLEMENTI DI42<strong>Agriturismo</strong>© Copyright <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>Anno 2009Foto di copertina e del fascicolo internoFabrizio Dell’AquilaPaolo RighiAndrea SamaritaniLa nuova legge della <strong>Regione</strong><strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>:istruzioni per l’usoA cura di MARIA LUISA BARGOSSI e MAURO FINIServizio Territorio Rurale, <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>


INDICEPrefazioneUNA LEGGE MODERNA PER IL NOSTRO AGRITURISMOdi TIBERIO RABBONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6QUALI SONO LE NUOVE REGOLEsintesi a cura di FRANCO STEFANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8CRITERI DI ATTUAZIONE PER LE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11GLI ASPETTI URBANISTICIdi GIULIA ANGELELLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32GLI ASPETTI IGIENICO-SANITARIdi LAURA VICINELLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33LA FORMAZIONE PER GLI OPERATORIdi GABRIELLA DE PIETRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34LE DOMANDE PIÙ FREQUENTIdi MAURO FINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35LA PROMOZIONE A 360 GRADI DI APT EMILIA ROMAGNAa cura DI APT SERVIZI EMILIA ROMAGNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36NUMERI UTILIa cura di PAOLA GIOVAGNONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38


PREFAZIONEUna legge modernaper il nostro agriturismo■ TIBERIO RABBONI ■Assessore all’<strong>Agricoltura</strong>, <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>La legge regionale n.4/09 e le norme diattuazione che vengono presentate inquesto supplemento di “<strong>Agricoltura</strong>” sonototalmente innovative rispetto al passato.Chi leggerà si renderà conto dell’apportodelle molte competenze e dei molti Servizicoinvolti, perché la regolamentazionemoderna dell’agriturismo coinvolge necessariamentegli aspetti produttivi agricoli,quelli igienico-sanitari, quelli urbanisticied edilizi, la formazione, il turismo e ilcommercio, la promozione.Chi desidera intraprendere ex novo l’attivitàagrituristica può trovare una guida praticaricca di indicazioni e di rinvii ai siti daconsultare e agli enti competenti; gli operatorigià attivi avranno modo con un colpod’occhio di scoprire le novità più rilevanti.A conclusione di un lavoro intenso di consultazionedi tutte le rappresentanze interessate,comprese quelle dei pubblici esercenti,e di un confronto diretto con tantissimioperatori negli incontri che abbiamoorganizzato presso tutte le Province, segnaliamocon soddisfazione le molte innovazionilegislative, tutte all’insegnadella qualificazione del settore, del piùstretto rapporto tra agricoltura, territorioe consumatore, della semplificazione.Club di eccellenza, impulso all’ospitalitàricettiva, legame rafforzato con le tradizionienogastronomiche, collaborazionea livello provinciale tra i diversi attori persostenere il turismo rurale, apertura guidataall’agricoltura sociale per ricrearenuove condizioni di socialità e solidarietàa livello di comunità territoriale: questescelte politiche diventano opportunitàper gli agricoltori che decidono di misurarela propria capacità imprenditoriale sulversante della multifunzionalità.Il giudizio sull’efficacia e sull’efficienza dellalegge deriverà dall’esperienza concretadella sua applicazione, dalla quale trarremole indicazioni per migliorarla e adattarla.Del resto, per il nuovo provvedimentoabbiamo messo in pratica i suggerimentiderivati da 15 anni di operatività della precedentelegge regionale, la n. 26/94; in particolare,le norme di attuazione contengonoanche tutti i facsimili di dichiarazione eFoto Dell’Aquila6


Quali sonole nuove regole■ FRANCO STEFANI ■Foto Dell’Aquiladi agriturismo denominata “Ospitalità ruralefamiliare” che può essere svolta esclusivamentenei territori delle Comunità montaneo delle Unioni dei Comuni montani,nelle aree svantaggiate, naturali e protette,nelle zone Sic (siti di interesse comunitario)e in zone di protezione speciale.La legge introduce incentivi e detta i requisitiper la formazione di “Club d’eccellenza”che valorizzino specializzazioni agrituristichein termini di servizi erogati e di prodottiofferti (art.17). All’articolo 18 sono previstigli interventi della <strong>Regione</strong> per valorizzaree sostenere l’agriturismo.Il sistema dei controlli per l’effettivo rispettodella norma viene rafforzato, con obblighiprecisi per gli operatori e sanzioni amministrativepecuniarie per gli inademtivitàesercitate nell’azienda agricola. L’articolo9 prescrive all’imprenditore agricoloche voglia esercitare attività agrituristica diaver frequentato uno specifico corso di formazioneprofessionale con verifica dell’apprendimento.La dichiarazione di inizio dell’attività (Dia)agrituristica,da presentare al Comune nel cuiterritorio ha sede l’azienda (legge 241/1990,art.19) è disciplinata dall’art.10,mentre gli articoli11 e 12 della stessa normativa indicanole tipologie e i criteri di accessibilità degli immobiliadibiti ad agriturismo.Le disposizioni igienico-sanitarie sono affrontatenell’articolo 13;i periodi di aperturae chiusura e le tariffe nell’articolo 14; la classificazionedelle strutture nell’articolo 15.L’articolo 16 introduce una forma specificaLa legge regionale n. 4 del 31 marzo2009 “Disciplina dell’agriturismo edella multifunzionalità delle aziende agricole”- pubblicata sul Bollettino Ufficialedella <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong> n. 52 del 31marzo 2009 e consultabile sul sito internetwww.ermesagricoltura.it - fissa, nel Titolo I,i nuovi requisiti per l’attività agrituristica(ricezione ed ospitalità) per le attività connesse,esercitabili dagli imprenditori agricolidi cui all’art. 2135 del Codice civile (imprenditoreagricolo a titolo principale), anchein forma associata (art. 3 e 4); chiariscele modalità per l’ospitalità, ammessa perun numero massimo di dodici camere (contre letti in media) e di otto piazzole adeguatamenteattrezzate, elevabili a diciottocamere e quindici piazzole nei parchi nazionali,nelle aree protette e nei siti dellaRete “Natura 2000” (art. 5).La somministrazione di pasti e bevande èdisciplinata dall’articolo 6.In estrema sintesi,viene stabilito che almeno l’80% dei prodottiutilizzati per i pasti provengano dallostesso agriturismo, da altre aziende agricoledel territorio o da prodotti regionali a denominazionecertificata (Dop, Igp, Igt, biologico,Doc, Docg, QC). I menù devono riferirsialle tradizioni enogastronomiche localie non si possono superare i cinquanta pastigiornalieri, con due pasti aggiuntivi perogni camera o piazzola presente nell’aziendaagrituristica, per incentivare l’offerta diservizi di soggiorno.L’art. 7 regola l’organizzazione di eventi ricreativi,culturali, sociali e di pratiche sportive,escursionistiche e di ippoturismo.Nell’articolo 8 la legge indica come otteneredalla Provincia competente per territoriol’abilitazione all’attività agrituristica da partedegli imprenditori agricoli e la certificazionedel rapporto di connessione delle at-8


CRITERI DI ATTUAZIONEDELLA LEGGE REGIONALEN. 4 DEL 31 MARZO 2009ATTIVITÀ AGRITURISTICHE11


1.PREMESSACon la legge regionale n. 4 del 31 marzo2009 "Disciplina dell’agriturismo e dellamultifunzionalità delle aziende agricole" la<strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong> ha definito unnuovo assetto normativo per i settori dell’agriturismoe delle fattorie didattiche,prevedendo al contempo alcune disposizioniin merito alla multifunzionalità delleaziende agricole.Il legislatore regionale ha in particolare demandatoalla Giunta la definizione dei criterie delle modalità necessarie allo svolgimentodell’attività, nonché la disciplinadelle procedure amministrative e di controllosia dell’agriturismo che delle fattoriedidattiche.Con le presenti disposizioni,contenute nellaDelibera di Giunta 1693 del 2/11/2009, sidà attuazione alla legge regionale n.4/2009 relativamente alle norme dedicateal settore agrituristico. ■2.DEFINIZIONINell’ambito delle presenti disposizioni si fariferimento alle seguenti definizioni.Ospitalità. Offerta di pernottamento/al-Foto Samaritani12loggio in locali al chiuso organizzati in u-nità abitative, camere o appartamenti o inspazi aperti organizzati in piazzole attrezzate.Tuttele strutture per l’ospitalità devonorispettare le disposizioni urbanistiche eigienico-sanitarie.Somministrazione di pasti e bevande.Offertadi pasti e bevande rientranti nella normaleristorazione nel rispetto delle tradizionienogastronomiche locali e regionali.Organizzazione di degustazioni di prodottiaziendali trasformati in prodottienogastronomici. Offerta di uno o piùpiatti nei quali è prevalente la valorizzazionedi un prodotto aziendale senza averel’offerta complessiva caratteristica di unpasto completo.Attività ricreative, culturali, sociali, didattiche,di pratica sportiva, escursionistichee di ippoturismo. Offerte di svago, lavoro,assistenza o formazione organizzatadall’imprenditore agrituristico nell’ambitodell’impresa per intrattenere i propri ospitiovvero per fornire servizi di cura, di reinserimentolavorativo, di socializzazione.Operatore agrituristico. Imprenditore agricolodi cui all’art. 2135 del Codice civile (cosìcome modificato dal D.Lgs.n.228/2001) singoloo associato, in possesso dei requisitisoggettivi ed oggettivi previsti dalla leggeregionale n.4/2009.■3.FINALITÀNell’art. 1 vengono elencati gli obiettivi acui concorre lo sviluppo del settore agrituristiconel rispetto della legislazione in vigore.Attività economiche, territorio, risorsemarginali rurali, attività umane, ed in particolarequelle giovanili, ambiente, patrimonioedilizio e paesaggistico, nonché produzionilocali a grande valore aggiuntonon possono che giovarsi dello sviluppo diun settore agrituristico strettamente connessoall’attività agricola svolta dall’imprenditore.Le Province,per valorizzare in modo specificole loro peculiarità territoriali e per sfruttaretutte le sinergie possibili tra il settoreproduttivo agricolo ed agrituristico ed ilsettore turistico ed enogastronomico, possonoistituire commissioni consultive con lapresenza dei rappresentanti provinciali diciascun comparto per valutare e monitorarel’andamento dell’offerta turistica rurale eformulare proposte in ordine all’offerta turisticalocale.Gli argomenti di approfondimento possonoriguardare: la definizione delle potenzialità turisticheed enogastronomiche delle attivitàproduttive agricole; il coinvolgimento del settore agricolo edagrituristico nel miglioramento delle politichedi sviluppo turistico promuovendola fruibilità del territorio,nonché la tutela,la valorizzazione ed il miglioramentodel paesaggio rurale; il coinvolgimento del settore turisticonella promozione e nella comunicazionedel miglior utilizzo di prodotti locali,nella preparazione di prodotti enogastronomicilocali e nelle attività di ristorazionee di ospitalità; la definizione di progetti congiunti per lapromozione territoriale per aumentarnel’attrattività turistica complessiva; la realizzazione di progetti di promozionecongiunta per aggredire nuovi mercatie nuove nicchie di utenti.


AGRITURISMO/LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: ISTRUZIONI PER L’USOCopia del materiale prodotto dovrà esserefornita alla <strong>Regione</strong> che provvederà a divulgarloe diffonderlo a tutte le Amministrazionipotenzialmente interessate.Nell’ambito delle commissioni consultivepossono essere elaborati anche progetti avalenza regionale che la <strong>Regione</strong> valuteràper un eventuale inserimento nelle proprieattività di promozione e valorizzazione. ■4.ATTIVITÀAGRITURISTICHERientrano tra le attività agrituristiche:a) dare ospitalità in alloggi o in spazi apertiattrezzati destinati alla sosta;b) somministrare pasti e bevande;c) organizzare degustazioni di prodotti a-ziendali trasformati in prodotti enogastronomici,ivi inclusa la mescita dei vini;d) organizzare attività ricreative, culturali,sociali, didattiche, di pratica sportiva, e-scursionistiche e di ippoturismo, anchein convenzione con enti pubblici, finalizzatealla valorizzazione del territorio,delleattività e del patrimonio rurale.OSPITALITÀ IN ALLOGGIOO IN SPAZI APERTI ATTREZZATIL’alloggio può essere strutturato liberamentedall’operatore agrituristico in funzionedel servizio che intende offrire: camere,miniappartamenti, unità abitativeautonome, camerate ed altre tipologie,purché siano realizzate nel rispetto dellenorme vigenti ed in particolare di quelleurbanistiche ed igienico-sanitarie.Gli spazi aperti devono essere organizzati inpiazzole per la sosta di tende,camper o altreattrezzature da campeggio e devono esseredotati di servizi minimi previsti (vedi titoletto“Piazzole per agricampeggio”, pag. 26).Non è ammesso il rimessaggio di camper oaltri veicoli su terreni agricoli di pertinenzadell’impresa agrituristica fatta salva autorizzazionedel Comune sulla base delle normativedi settore.SOMMINISTRAZIONEDI PASTI E BEVANDEI pasti e le bevande offerte dall’operatoreagrituristico devono essere espressione evalorizzazione delle produzioni agricole a-ziendali, del territorio, delle tradizioni enogastronomichetipiche locali e della culturaalimentare dell’<strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>, eventualmenteaggiornate alle nuove tendenzeculinarie.Di norma non possono pertanto essere propostipiatti tipici di altre regioni e non possonoessere utilizzati nei menù riferimenti apiatti o bevande tipiche di altre regioni o diStati esteri, salvo quelle legate agli usi localiove presenti.ORGANIZZAZIONEDI DEGUSTAZIONI DI PRODOTTIAZIENDALI TRASFORMATIIN PRODOTTI ENOGASTRONOMICISi tratta di un servizio altamente qualificato,costituitodalla preparazione di un servizioristorativo non completo, finalizzatoprincipalmente a mettere in valore e promuoverela corretta utilizzazione enogastronomicadi prodotti aziendali.Per realizzare il servizio occorre disporre dilocali a norma per la preparazione e somministrazionedi alimenti.Non rientra nel servizio la semplice offertadi degustazione di prodotti agricoli (vino,frutta,verdura,formaggio,salume,olio ecc.)non elaborati enogastronomicamente, inquanto tale attività può avvenire normalmentenell’ambito dell’attività agricola.ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI,SOCIALI, DIDATTICHE, DI PRATICASPORTIVA, ESCURSIONISTICHEE DI IPPOTURISMOEssendo l’agriturismo volto a tutelare, qualificaree valorizzare le peculiarità e le risorsespecifiche di ciascun territorio e ad avvicinarela popolazione e le giovani generazionial mondo agricolo, alle sue tradizioni,alla sua cultura e all’ambiente, l’operatoreagrituristico propone e favorisce lo svolgimentodi attività ricreative, culturali, didattiche,dipratica sportiva escursionistica e diippoturismo strettamente legate al mondorurale. ■5.CONNESSIONE ECOMPLEMENTARIETÀPer svolgere l’attività agrituristica l’imprenditoredeve utilizzare le strutture, le attrezzature,le risorse umane della propria a-zienda, ivi compreso il personale dipendenteregolarmente assunto.Foto Dell’Aquilla13


Il parametro utilizzato per calcolare la connessioneè la giornata lavoro.Un’azienda rispettail principio della connessione quandole giornate lavoro calcolate per l’attivitàagricola sono superiori a quelle calcolateper svolgere l’attività agrituristica. Le tabellerelative alle giornate lavoro e la metodologiadi calcolo sono contenute nell’Allegato1. ■6.ABILITAZIONEALL’ESERCIZIODELL’ATTIVITÀAGRITURISTICAE CERTIFICAZIONERELATIVA AL RAPPORTODI CONNESSIONE.ISCRIZIONE ALL’ELENCOPROVINCIALEGli imprenditori agricoli che intendono svolgerel’attività agrituristica devono preventivamenterichiedere l’abilitazione all’eserciziodell’attività, la relativa certificazione,nonché l’iscrizione all’elenco provinciale.Per attivare la procedura, l’imprenditore, i-Foto Dell’Aquila14verifica dell’apprendimento. Tale attestato,nel caso di imprenditore personafisica, dovrà essere posseduto dal richiedente;nel caso di società di persone daalmeno un socio; nel caso di società dicapitale o cooperativa da almeno un socioo da un dipendente; la consistenza dell’attività agricola svoltae dell’attività agrituristica prevista; il possesso di partita Iva; l’esistenza di volumi edificati dismessi dautilizzare per lo svolgimento dell’attivitàagrituristica; l’insussistenza in capo all’imprenditoreagricolo delle condizioni, previste dall’art.6 comma 1 della legge n. 96/2006,ostative allo svolgimento dell’attività a-grituristica; la sussistenza delle condizioni legate allaconnessione e complementarietà (giornatelavoro); il possesso della qualifica di “Imprenditoreagricolo professionale” (Iap) nelle ipotesidi attività di ospitalità rurale familiare.Gli esiti degli accertamenti istruttori e deglieventuali sopralluoghi dovranno risultarein un apposito verbale.La Provincia, nel rispetto dei termini previstidalla normativa sul procedimento amministrativo,con apposito atto, concedel’abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristicae dispone il rilascio del certificatodi connessione.Per uniformare le fasi istruttorie è statopredisposto uno schema di verbale istruttorio(Allegato 3) ed uno schema del certificatorelativo al rapporto di connessione(Allegato 4) che le Province potranno utilizzareper l’espletamento delle attività diverifica.Nel certificato dovranno essere elencate equantificate le attività agrituristiche che potrannoessere svolte dall’operatore agrituristiconel rispetto della normativa vigente.Per garantire continuità del servizio nei casidi decesso del titolare, di subentro di ungiovane che usufruisce di agevolazioni peril primo insediamento ed in ogni altra situazioneimprevedibile di impedimento irreversibiledel titolare, la Provincia provvedead iscrivere provvisoriamente il nuovoimprenditore nell’elenco, previo impegnodel subentrante a frequentare il primo corscrittoall’anagrafe delle aziende agricole dicui al Regolamento regionale n. 17/2003,deve presentare un’unica istanza utilizzandolo schema di cui all’Allegato 2, fornendotutti i dati necessari affinché la Provinciapossa concedere l’abilitazione, rilasciare ilcertificato relativo al rapporto di connessionee procedere all’iscrizione nell’elencoprovinciale dell’operatore agrituristico.Oltre ai dati dell’impresa e dell’imprenditoreagricolo dovrà essere fornita una descrizionedettagliata dell’azienda e di ogni singolaattività agricola svolta,indicando le relativequantità e l’eventuale certificazionedi produzione biologica.Dovranno essere precisate le attività agrituristicheche si intendono svolgere e qualistrutture e superfici siano destinate alleattività medesime.In sede di istruttoria dovrà essere specificatamenteverificato: che il richiedente sia un imprenditore a-gricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codicecivile e che l’impresa sia iscritta al registrodelle imprese della Camera di commercio; il possesso dell’attestato di frequenza adun corso per operatore agrituristico con


AGRITURISMO/LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: ISTRUZIONI PER L’USOLe imprese iscritte d’ufficio devono provvederea comunicare i dati autorizzativi e dirilevazione entro 20 giorni dalla richiestaformale della Provincia, pena l’irrogazionedella sanzione di cui all’art. 20, comma 9,della L. R. n. 4/2009.In sede di prima applicazione delle presentidisposizioni, l’elenco degli operatori agrituristicidovrà essere redatto secondo il seguenteordine:1) iscritti nell’elenco di cui alla legge regionalen. 26/94 in possesso, alla data del15/04/2009, di un titolo abilitativo asvolgere l’attività;2) operatori iscritti successivamente al15/04/2009 in base alle norme transitoriecon l’eventuale aggiornamento dell’abilitazioneall’esercizio dell’attività a-grituristica e della certificazione relativaal rapporto di connessione alle presentidisposizioni attuative della legge regionalen. 4/2009;3) operatori che richiedono l’iscrizione inrelazione alle presenti disposizioni in sequenzacronologica.A seguito di richieste di modifica dell’iscrizioneche riguardano esclusivamente laconsistenza dell’azienda agricola o agritusodi formazione per operatore agrituristicoche verrà avviato su territorio provinciale.La Provincia dovrà verificare il rispettodell’impegno preso e, in caso di accertamentonegativo, provvederà alla cancellazionedell’operatore agrituristico dall’elenco,dandone comunicazione al Comuneper gli opportuni provvedimenti. ■7.ELENCO PROVINCIALEDEGLI OPERATORIAGRITURISTICIL’art.30 della legge regionale n.4/2009 stabilisceche gli imprenditori agricoli in possessodei requisiti previsti dal titolo I dellalegge “<strong>Agriturismo</strong> ed attività connesse” edel titolo II “Fattorie didattiche”sono iscrittiin un unico elenco suddiviso in due sezioniistituito presso le Province.Dopo le verifiche istruttorie, nell’atto diconcessione dell’abilitazione e di rilasciodel certificato di connessione la Provinciadisporrà contestualmente l’iscrizione all’elenco,provvedendo all’aggiornamentodello stesso con la registrazione di tutti idati relativi all’impresa e all’imprenditoreabilitato.Nel caso in cui un’azienda insista su piùProvince l’operatore verrà iscritto nella Provinciain cui è presente il centro aziendaleprincipale in cui verrà svolta l’attività agrituristica.Qualora nella domanda di iscrizione sianopresenti terreni o allevamenti situati all’esternodei territori della Provincia competente,viene data comunicazione agli altriEnti interessati.Le imprese che alla data del 15 aprile 2009risultavano titolari di un’autorizzazione comunaledi cui alla L. R. n. 26/94 o di una comunicazionedi inizio attività rilasciata aisensi della legge n. 96/2006 non sospesa orevocata,sono iscritte d’ufficio nel nuovo e-lenco di cui all’art. 30 della legge regionalen. 4/2009 secondo le tipologie di servizioed i volumi di attività già autorizzati.In relazione a quanto previsto al comma 2dell’art. 34, con riferimento alle imprese i-scritte d’ufficio, le Province dovranno realizzareappositi incontri informativi rivoltiagli imprenditori agrituristici, agli enti pubbliciinteressati ed ai tecnici di settore.ristica, l’iscrizione mantiene la stessa numerazione.La <strong>Regione</strong> predisporrà un apposito programmainformatico per la tenuta degli e-lenchi provinciali degli imprenditori agricoliin possesso dei requisiti previsti dal titoloI e II.Fino alla data di effettiva disponibilità delsoftware ed in via transitoria, le Province i-scriveranno i nuovi operatori in un registrocartaceo.I dati dettagliati che dovranno essere registratiper ogni operatore ed azienda agrituristicae gli esatti contenuti di ogni singolocampo dell’elenco saranno disciplinati inapposito atto del Direttore generale <strong>Agricoltura</strong>che approverà contestualmente ilmanuale di gestione dell’elenco.Oltre alla compilazione dei campi richiestiin sede di iscrizione all’elenco, le Provincedovranno provvedere - entro 15 giorni dalloro ricevimento - alla registrazione dei datitrasmessi dai Comuni relativi all’attivitàeffettivamente svolta,quale risultante dalla“Dichiarazione di inizio attività”.Per quanto attiene la comunicazione e diffusionedei dati contenuti negli elenchiprovinciali ed ulteriori dati in materia di ri-Foto Samaritani15


cettività si rinvia a quanto previsto nell’art.33 della L. R. n. 4/2009.In particolare, i dati relativi all’elenco potrannoessere comunicati tra <strong>Regione</strong>, Province,Comunità Montane e Comuni e diffusi,anche per via telematica, per il raggiungimentodelle finalità previste dalla LRn. 4/2009, per il monitoraggio a fini statistici,per la promozione e valorizzazione delterritorio e del turismo regionale. ■8.OSPITALITÀL’ospitalità è ammessa nel numero massimodi 12 camere e 8 piazzole in spazi aperti.Non possono essere previsti in mediapiù di 3 posti letto per camera. Un’eventualeculla o letto aggiuntivo ed occasionaleper bambini con meno di 12 anni nonrientra nel calcolo della media. Di tale mediasi tiene conto al momento dell’iscrizioneall’elenco provinciale degli operatori a-grituristici.Nelle aree dei parchi nazionali, nelle areeprotette e nei siti della Rete Natura 2000, dicui al titolo III della L. R. n. 6 del 17 febbraio2005, nei territori delle Comunità montanee delle Unioni di Comuni montani, i limitiFoto Dell’Aquila16sono aumentati a 18 camere e 15 piazzole.Qualora l’azienda insista solo parzialmentesu aree che permettono l’innalzamento deilimiti relativi all’ospitalità, si fa riferimentoal fabbricato o porzione dell’immobile incui viene svolta l’attività agrituristica.Nel caso di ospitalità in appartamenti o miniappartamentiagrituristici, il conteggiodelle camere viene effettuato solo per i localidove sono effettivamente presenti postiletto.Se nelle “Dichiarazione di inizio attività”vengonoindicati soggiorni, salotti o zone giornoprivi di posti letto e successivamentequesti locali vengono utilizzati per il pernottamento,l’impresa potrà essere sanzionataai sensi del comma 4 dell’art. 20 della L. R. n.4/2009.L’azienda che ha aderito ininterrottamenteper almeno 3 anni ad un club di eccellenzariconosciuto dalla <strong>Regione</strong> ai sensidell’art. 17 della L. R. n. 4/2009 può chiederel’ampliamento dell’attività di ospitalitànella misura massima di 5 camere e 15 postiletto.Tale ampliamento può essere concesso solonel rispetto della connessione tra attivitàagricola ed agrituristica e pertanto,a segui-to di specifica domanda dell’imprenditore,dovranno essere effettuate le opportuneverifiche istruttorie e rilasciata nuova abilitazionecon relativo certificato del rapportodi connessione.L’ampliamento potrà essere concesso solose esistono idonei fabbricati da ristrutturareo se sussistono le condizioni disciplinateal punto 14.L’azienda che cessa la propria adesione alclub di eccellenza perde i benefici di cui alcomma 4 dell’art. 5 della L. R. n. 4/2009.Le piazzole devono essere predisposte edadeguate all’ospitalità di camper, tende edaltre attrezzature per il campeggio,ma nonpossono tuttavia essere completate construtture fisse per l’ospitalità quali casemobili o prefabbricate stabilmente collegatecon il terreno.Sono comunque vietate le installazioni diprefabbricati (anche di legno) o altre strutturefisse equiparabili a volumi edilizi supiazzole o spazi aperti allo scopo di realizzareampliamento del numero di camere.Le disposizioni di cui ai due paragrafi precedentipossono essere derogate soloquando specificatamente previsto dai regolamentiurbanistici comunali. ■9.SOMMINISTRAZIONEDI PASTI E BEVANDEL’attività di somministrazione di pasti e bevande,nonché l’organizzazione di degustazionedi prodotti aziendali trasformati inprodotti enogastronomici, è ammessa nelrispetto di due vincoli oggettivi: disponibilità di specifiche materie primeagricole aziendali; notifica sanitaria relativa all’idoneità deilocali utilizzati per la preparazione e lasomministrazione degli alimenti.Il numero massimo di pasti somministrabilimensilmente non può essere superiorealla media di 50 pasti giornalieri su basemensile (il mese viene considerato sempredi 30 giorni).Il suddetto limite è elevabile di 2 pasti perogni camera o piazzola prevista nella “Dichiarazionedi inizio attività” che sarà presentatain Comune ai sensi dell’art. 10 dellalegge regionale n. 4/2009.Nella domanda di iscrizione all’elenco pro-


AGRITURISMO/LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: ISTRUZIONI PER L’USOne idoneo, facilmente accessibile, l’elencodelle principali materie tipiche alimentariregionali utilizzate per la preparazione deicibi con gli estremi dei fornitori locali per laloro identificazione da parte degli ospiti.Il numero massimo di pasti che l’azienda a-grituristica può somministrare contemporaneamentenei locali dell’azienda o neglispazi esterni a tal scopo dedicati deve esserecalcolato dall’imprenditore e specificatonella Dichiarazione inizio attività (Dia)in base alle norme igienico-sanitarie specificatenel punto 16.Il numero dei pasti somministrati viene rilevato,in sede di controllo, dalla contabilità a-grituristica aziendale. Nel caso in cui dall’esamedella documentazione non sia possibilerisalire al numero delle persone che effettivamentehanno usufruito del serviziodi somministrazione pasti e bevande, il calcolodovrà essere effettuato dividendo lasomma di tutte le ricevute/fatture emesseper servizi di ristorazione per il prezzo mediodel pasto comunicato al Comune.La somministrazione della prima colazioneda parte di imprese agrituristiche con il soloservizio di alloggio non comporta l’obbligodel rispetto delle percentuali di proteda terzi.Le lavorazioni di terzi possono esseredimostrate sia con documentazione fiscaleattestante la lavorazione,sia con documentazionedi conferimento/vendita dellamateria prima e il successivo ritiro/acquistodel prodotto trasformato proporzionale allamateria prima conferita.Sono altresì considerati prodotti propri anchequelli ottenuti attraverso regolari contrattidi soccida semplice quando la proprietàdegli animali è solo ed esclusivamentedel soccidante. Gli animali allevaticon il contratto di soccida non rientranonel calcolo delle giornate di lavoro agricoloper stabilire il rapporto di connessione a finiagrituristici.Gli acquisti di prodotti di altre aziende agricoleregionali effettuati direttamente daiproduttori possono essere effettuati anchepresso strutture collettive di trasformazionee commercializzazione, purché sianocostituite esclusivamente da imprenditoriagricoli o rispondano ai requisiti previstidal comma 2 dell’art. 1 del decreto legislativon. 228/2001.L’imprenditore agrituristico deve mettere adisposizione dell’ospite tramite lavagna,menù, od altro strumento di comunicazio-vinciale degli operatori agrituristici dovràcomunque essere indicato dall’imprenditorequante camere e piazzole intende realizzareal fine di rilasciare una certificazionerelativa al rapporto di connessione e complementarietàed un’abilitazione che tenganoconto dei volumi massimi realizzabili.Le preparazioni enogastronomiche sonocaratterizzate dall’utilizzo di materie primeaziendali, tipiche e del territorio, nonché dalavorazioni che devono portare ad un prodottofinale espressione delle tradizioni e-nogastronomiche tipiche locali e della culturaalimentare dell’<strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong> piùclassica o aggiornato in relazione alle attualitendenze culinarie locali.Sono ammesse occasionalmente offerte e-nogastronomiche non regionali nell’ambitodi iniziative culturali, scambio di esperienzecon altre realtà, iniziative sociali o dipromozione specifica.L’operatore agrituristico deve mettere a disposizionedell’ospite l’elenco dettagliatodei piatti e delle bevande offerte tramiteun menù indicante anche i prezzi praticati.Le materie prime utilizzabili per la preparazionedei pasti ed i loro quantitativi minimisono indicati all’art. 6 commi 4, 5, 6 e 7 dellalegge regionale n. 4/2009.Le percentuali indicate devono essere rispettatesu base annuale (anno solare).Nel calcolo delle percentuali minime dimaterie da utilizzare nella preparazione deipasti non si deve tenere conto dei seguentiprodotti entrati nelle consuetudini enogastronomicheemiliano-romagnole e noncoltivabili nei nostri territori per motivi climatici/ambientali:tè, caffè, cacao, pepe espezie orientali.Tutti i prodotti utilizzati per la somministrazionedei pasti devono risultare nella contabilitàaziendale. Per la loro registrazionedevono essere rispettate le modalità previstein materia fiscale.Ai prodotti aziendali che vengono utilizzatiin azienda agrituristica di norma si puòapplicare il più probabile valore di mercatorilevato dai prezzari della Camera di commercioo dai mercati agricoli della zona.Pertali prodotti dovrà essere emessa autofatturasecondo la normativa fiscale vigente.Sono considerati prodotti propri anche quelliottenuti da materie prime aziendali lavora-Foto Dell’Aquila17


Foto Samaritani18zione dell’imprenditore sul fondo per losvolgimento dell’attività di "ospitalità ruralefamiliare" è consentito solo per le struttureconformi agli strumenti edilizi ed urbanisticie provviste di certificato di conformitàedilizia e agibilità.Della regolarità rispetto a quanto previstoal paragrafo precedente deve essere fattospecifico riferimento nella “Dichiarazionedi inizio attività”presentata in Comune. ■10.ORGANIZZAZIONEDI ATTIVITÀ RICREATIVE,CULTURALI, DIDATTICHE,DI PRATICA SPORTIVAESCURSIONISTICAED IPPOTURISMOLe attività ricreative, culturali, di praticasportiva, escursionistiche e di ippoturismosono strategiche per un’offerta di qualitàdell’intrattenimento dell’ospite.Tutte le attività proposte devono essereprevalentemente finalizzate alla valorizzazionedel territorio, delle attività e del patrimoniorurale, nonché dell’attività e delledotto previste dall’art. 6 della legge regionale4/2009; deve essere comunque caratterizzatada prodotti o preparazioni espressionedel territorio regionale.Per quanto concerne la possibilità per il Comunedi concedere lo svolgimento dell’attivitàdi somministrazione pasti e bevande inderoga ai limiti previsti dall’art.6 della L.R.n.4/2009, si precisa che le calamità atmosferichedevono essere accertate dalla Provincia,ai sensi della legge regionale n.15/97, lefitopatie devono essere accertate dal ServizioFitosanitario regionale e le epizoozie dalServizio Veterinario e Igiene degli alimentiregionale, direttamente o tramite i propriuffici periferici.Qualora, in occasione di fiere, sagre, eventipaesani o manifestazioni promozionali oservizi occasionali effettuati fuori dall’azienda,l’imprenditore partecipi con l’offertadi attività agrituristiche riconducibili allasomministrazione di pasti e bevande, dovràattenersi alle norme previste in materiadi sicurezza alimentare.L’utilizzo della cucina domestica per la preparazionedi pasti e bevande fino ad unmassimo di 10 coperti e l’utilizzo dell’abitaproduzioniagricole.Le attività non strettamente legate al mondorurale non possono dare luogo a corrispettivoautonomo e devono essere dimensionateper soddisfare le esigenze deisoli ospiti aziendali che hanno usufruito diservizi di ospitalità o ristorazione.Particolare attenzione dovrà essere postadall’imprenditore per sviluppare iniziative divalorizzazione della peculiarità del territorioe della cultura locale in cui si trova l’azienda.Le attività sociali devono essere mirate alcoinvolgimento, al reinserimento, alla socializzazionedi soggetti deboli che potrannoavvalersi delle opportunità offerte dalcontesto rurale nelle sue varie peculiarità:ambientali, lavorative e umane.Le attività didattiche agrituristiche, al difuori di ogni percorso scolastico, devonomirare a far conoscere e a valorizzare ilmondo rurale e tutte le sue specificità attualie storiche. ■11. ATTIVITÀ SOCIALINell’ambito delle attività agrituristiche possonoessere svolte anche attività sociali, riguardantil’organizzazione e l’offerta di servizisocio-educativi o sociali a scopi riabilitativie di inserimento nel lavoro, finalizzati alservizio di comunità o al reinserimento socialedi persone svantaggiate attraverso illoro impiego in mansioni collegate al settoreagrituristico e/o all’ambiente rurale.Tali servizi devono rispettare le norme specifichedi settore e possono essere gestitiattraverso un rapporto convenzionale conEnti pubblici secondo il dettato della vigentenormativa.In tal caso gli imprenditori agrituristicipossono avvalersi dell’affiancamento di e-ventuali collaboratori con professionalità“medico/sociale” indicati dall’Ente pubblicoe/o previsti dalle norme specifiche in vigore,oltre al personale aziendale.Tra le attività di carattere sociale maggiormenterilevanti sono auspicabili: le attività rivolte all’ospitalità della primainfanzia (nidi, asili, educatrici familiari); le attività rivolte alla riabilitazione e all’inclusionelavorativa di soggetti a bassacontrattualità; la presa in carico di soggetti deboli (ad e-


AGRITURISMO/LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: ISTRUZIONI PER L’USOsempio,anziani autosufficienti) per favorirnela socializzazione; attività di accoglienza complementariper utenti assistiti dai servizi socio-sanitari.■12.FORMAZIONEFORMAZIONE PER L’ACCESSOALLA PROFESSIONEDI OPERATORE AGRITURISTICORequisiti di ammissibilità dei soggetti. Gliimprenditori agricoli (art. 2135 Codice civile)hanno la priorità nell’accesso ai percorsiformativi per operatore agrituristico.Soggetti attuatori. L’offerta di formazioneper operatore agrituristico deve esserepresentata dagli enti di formazione sullabase delle disposizioni regionali di settore.L’accesso al corso di formazione può esserepreceduto da una valutazione, da partedei soggetti attuatori, dei crediti formativiin possesso del candidato e dimostrabili attraversoopportuna documentazione.cupero/conservazione del patrimonio e-dilizio, prodotti tipici del territorio, emergenzestoriche, naturalistiche ed enogastronomichedel territorio, multifunzionalità,cennidi agricoltura sociale e di gestioneambientale, associazionismo ecollaborazioni aziendali (le strade dei vini,i Club di eccellenza, i club di prodotto,ecc.), cenni di agricoltura sociale, cenni digestione ambientale.Durata: almeno 140 ore.Commissione d’esame: la Commissione ècomposta da almeno 3 componenti,individuatitra i docenti/esperti che hanno partecipatoalla realizzazione del corso.Modalità di svolgimento della prova finale:sviluppo di un caso pratico e/o colloquio,anche in forma integrata.Attestazione rilasciata: attestato di frequenzacon verifica dell’apprendimento.Frequenza minima per la validità del percorso:70% delle lezioni.ATTIVITÀDI AGGIORNAMENTOLe Province promuovono la frequenza ad iniziativedi aggiornamento su temi inerenti l’attivitàagrituristica anche attraverso convegni,ARTICOLAZIONE DEL PERCORSOFORMATIVOContenuti di massima: il settore agrituristico: evoluzione e prospettive,i modelli aziendali, politiche disostegno all’impresa agricola e agrituristicae al territorio rurale; legislazione nazionale e regionale: finalità,attività consentite, connessione conl’attività agricola, caratteristiche dell’operatoreagrituristico, abilitazione e certificazionerelativa al rapporto di connessione,iscrizione all’Elenco regionalee Dichiarazione inizio attività comunale,obblighi amministrativi, aspetti economici,fiscali e gestionali dell’attività, salutee sicurezza sul lavoro e antinfortunistica,sicurezza alimentare nelle produzioni,trasformazioni agroalimentari conparticolare riferimento a quelle tipichedel territorio e nell’attività di somministrazionedi pasti e bevande, normativaregionale in materia di organizzazioneturistica; elementi di comunicazione, marketingterritoriale e turistico:accoglienza e ospitalitàin agriturismo,enogastronomia delterritorio,valorizzazione degli arredi e reseminario attività divulgative/informative.L’aggiornamento non è obbligatorio ai finidel mantenimento del requisito di cui all’art.9 della legge regionale n. 4/2009. ■13.DICHIARAZIONEDI INIZIO ATTIVITÀAGRITURISTICACOMUNALELa presentazione al Comune competentedella “Dichiarazione di inizio attività” (Dia)ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n.4/2009 è atto indispensabile per potersvolgere l’attività agrituristica.Tale dichiarazione, resa conformemente all’art.19della legge n.241 del 7 agosto 1990"Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso" esuccessive modificazioni ed integrazioni, èunica per tutte le attività agrituristichesvolte. Per le attività sociali si fa riferimentoalla specifica disciplina prevista dalla normativaregionale o nazionale.La modulistica per la presentazione della“Dichiarazione di inizio attività” agrituristicaè predisposta dal Comune sulla baseFoto Dell’Aquila19


Foto Dell’Aquiladello schema di cui all’Allegato 5.Alla domanda dovranno essere allegati idocumenti di cui al comma 2 dell’art. 10della legge regionale n. 4/2009. In particolare,dovrà essere fornita la descrizione ditutta l’azienda agricola, la descrizione dettagliatadella struttura e degli spazi esternidestinati all’agriturismo, mettendo in evidenzale singole destinazioni dei localicompresi quelli (per esempio, le abitazionidell’imprenditore) che non vengono utilizzatiper l’attività ma rimangono ad uso e-sclusivo privato.Le planimetrie dei locali per la lavorazione,trasformazione, somministrazione e/o immagazzinamentodi prodotti alimentaridovranno essere corredate con l’indicazionedell’attrezzatura presente e/o prevista.Per ogni locale dovrà essere riportata lasuperficie netta e l’eventuale indicazionedelle potenzialità di utilizzo: posti letto percamera,posti a sedere per sale ristorazioneo spazi da dedicare alla somministrazionepasti, persone massime ospitabili nelle salepluriuso, possibili utilizzi delle sale pluriuso,indicazione delle lavorazioni effettuabilinei laboratori pluriuso in funzionedell’attrezzatura indicata.I dati riportati devono essere coerenti conquelli indicati nella notifica sanitaria ai sensidel Reg. (CE) n. 852/2004 e successiviprovvedimenti regionali.Gli spazi esterni dedicati alla somministrazionepasti dovranno essere esattamenteindicati e dovrà essere specificato se utilizzatiin alternativa a quelli presenti nei localichiusi o in aggiunta.Le variazioni delle attività agrituristiche oggettodi “Dichiarazione inizio attività”devonoessere comunicate al Comune entro 15giorni dalla data del loro primo svolgimento.Rimane di esclusiva responsabilità dell’imprenditorel’obbligo di svolgere, anchenel periodo antecedente la comunicazione,tutte le attività nel rispetto di ogni requisitoo adempimento di legge.Per i controlli delle “Dichiarazioni di inizioattività” presentate, per l’eventuale richiestadi integrazione e di sospensione, si applicanole disposizioni di cui alla leggen. 241/1990 e successive integrazioni emodificazioni.Il Comune che riceve una Dia di cui all’art.10 della legge regionale n. 4/2009 comuni-ca alla Provincia e al Dipartimento di Sanitàpubblica della Ausl competente per territorioi dati necessari all’aggiornamentodell’elenco regionale degli operatori agrituristicirelativi all’azienda che ha aperto omodificato l’attività. I dati relativi alla descrizionedelle attività agrituristiche svolteed alla loro consistenza dovranno essere rilevatidalla Dia. ■14. IMMOBILIPER ATTIVITÀAGRITURISTICHETutti gli edifici esistenti sul fondo alla data del15/04/2009, destinati ad abitazione o strumentaliall’attività agricola, possono essereutilizzati per l’attività agrituristica nel rispettodei limiti e dei vincoli accertati dalla pianificazioneterritoriale ed urbanistica, di cui all’art.6della legge regionale n.20/2000.A tal fine sono ammessi interventi di recuperoche risultino compatibili con le caratteristichetipologiche dell’immobile e conil contesto ambientale.A questo scopo i Comuni, nei propri strumentiurbanistici, possono specificare le caratteristichetipologiche degli edifici presentisul territorio comunale che risultano compatibilicon i diversi usi dell’attività agrituristica.Atitolo di esempio,immobili quali allevamentizootecnici industriali, hangar per lacustodia dei foraggi, serre fisse e simili, dinorma, non risultano compatibili con l’attivitàagrituristica principale di ospitalità, mapossono essere utilizzati per funzioni complementarie ad essa integrata.Per edifici esistenti alla data del 15/04/2009 siintendono gli edifici di non recente realizzazione(compresi quelli oggetto di sanatoriae/o di condono edilizio) e quelli per iquali, alla medesima data, sia stata comunicatala fine dei lavori secondo la normativavigente.Attraverso interventi di ripristino tipologicoè ammesso il recupero delle unità ediliziefatiscenti o parzialmente demolite dicui è possibile reperire adeguata documentazionedella loro organizzazione tipologicaoriginaria individuabile anche in altreunità edilizie dello stesso periodo storicoe della stessa area culturale.È possibile l’utilizzo a scopo agrituristico di20


AGRITURISMO/LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: ISTRUZIONI PER L’USOfabbricati che vengono demoliti e ricostruitiin territorio rurale anche in aree disedime differenti in base a disposizioni oprescrizioni stabilite dagli strumenti territorialied urbanistici.I fabbricati esistenti possono essere ampliatisolo se ciò è specificatamente previsto daglistrumenti urbanistici comunali e comunquenel rispetto dei Capi A-2 e A-4 dell’Allegatodella legge regionale n. 20/2000.Gli interventi di nuova costruzione, se ammessidagli strumenti urbanistici comunali,sono destinati esclusivamente a servizi accessoridell’attività agrituristica.Per servizi accessori si intendono locali di servizio(bagni non funzionali all’attività principaledi ospitalità, spogliatoi, ripostigli, disimpegnie altri locali senza permanenza fissa dipersone) o spazi tecnici per attrezzature edimpiantistica (locali caldaia, condizionamento,trattamento acque e altre attrezzature edimpiantistiche). La nuova edificazione nonpuò essere destinata a locali per lo svolgimentodelle attività principali dell’agriturismoche si svolgono in ambienti quali camere/miniappartamenti,reception,cucinee saleristorazione o pluriuso,ecc.I servizi accessori, quando possibile e funzionaleall’attività agrituristica, devono essereinseriti nella corte agricola.Gli interventi di ristrutturazione o ampliamentie nuove costruzioni devono essererealizzati nel rispetto delle caratteristichetipologiche ed architettoniche del fabbricatoe della disciplina urbanistico-ediliziadella zona rurale in cui si trovano.A tal fine i Comuni prevedono nei propristrumenti urbanistici specifiche disposizionia cui attenersi in fase di realizzazionedegli interventi, nel rispetto delle categoriedi intervento di recupero ammissibilicon particolare riguardo agli edifici di valorestorico-architettonico, culturale e testimonialedi cui all’art. A-9 della legge regionalen. 20/2000.Gli interventi edilizi dovranno essere subordinatialla contestuale realizzazione delledotazioni infrastrutturali atte a garantire lasostenibilità ambientale e territoriale degliinsediamenti diffusi attinenti in particolarel’accessibilità alle strutture agrituristiche, illoro collegamento alle principali reti tecnologiche,l’approvvigionamento idrico ed unadeguato livello fognario depurativo.Tutti i fabbricati utilizzati per lo svolgimentodell’attività agrituristica esterni all’abitazionedell’imprenditore sono funzionali allosvolgimento dell’attività di impresa agricolae, pertanto, devono essere censiti comeD10 “Beni strumentali dell’azienda agricola”.Per tali fabbricati non potranno in ogni casoconfigurarsi possibilità di cambio di destinazioned’uso verso l’uso abitativo ad esclusionedegli immobili con originaria destinazioneresidenziale e di quelli per i quali la disciplinaurbanistica previgente ammetteva ilcambio d’uso verso l’uso abitativo. ■15.ACCESSIBILITÀDELLE STRUTTUREAl fine del rispetto delle norme in materia disuperamento e dell’eliminazione delle barrierearchitettoniche ed in applicazione delDecreto ministeriale n. 236 del 14/06/89"Prescrizioni tecniche necessarie a garantirel’accessibilità,l’adattabilità e la visitabilitàdegli edifici privati e di edilizia residenzialepubblica sovvenzionata e agevolata, ai finidel superamento e dell’eliminazione dellebarriere architettoniche" è sufficiente checiascuna struttura abbia almeno una cameracon relativo bagno in possesso delle caratteristichedi accessibilità.In tutte le stanze è consigliato prevedereun sistema - sonoro e luminoso - per la segnalazionedi allarme.L’ubicazione delle stanze accessibili deveessere preferibilmente nei piani bassi dell’immobilee comunque nelle vicinanze diun "luogo sicuro statico" o di una via di e-sodo accessibile.Laddove sia prevista attività di ristorazione,deve essere garantita l’accessibilità aglispazi di relazione e ad almeno un servizio i-gienico negli spazi comuni. ■16.ASPETTIIGIENICO-SANITARIFoto Dell’AquilaIl comma 2 dell’art. 13 della legge regionalen. 4/2009 prevede che le normative igienico-sanitariespecifiche per il settore agrituristicodevono tenere conto delle caratteristichestrutturali, rurali, architettonichee tipologiche degli immobili nonché dellaspecificità delle produzioni e delle attività21


agrituristiche.Ai locali e agli spazi aperti ove si svolge attivitàagrituristica si applicano le norme e irequisiti dei regolamenti locali, qualoraquesti contengano norme specifiche perl’agriturismo e/o per immobili con destinazioned’uso compatibile. In mancanza dispecifiche indicazioni, i requisiti minimi diriferimento per gli interventi di ristrutturazionesono di seguito indicati:a) altezza media del locali: quella minimaprevista per i locali di abitazione;b) rapporto aero-illuminante: 1/16 (o comunquequelli minimi previsti per i localidi abitazione se inferiore).Deve essere inoltre garantito il rispetto dellanormativa in materia di sicurezza degliimpianti (legge n. 46/90 e successive modifichee integrazioni).Per le piazzole agrituristiche, oltre ai servizie alle attrezzature comuni (vedi pag. 26),deve essere accessibile almeno il 5% dellesuperfici totali con un minimo assoluto diuna unità.SALE PLURIUSOSe nell’azienda agrituristica sono presentisale pluriuso destinate ad una o più delleattività definite all’art. 3 comma 2 lett. d), èopportuno che nella Dia presentata in Comuneai sensi dell’art. 10 della legge regionalen. 4/2009, vengano specificate le principaliattività che in esse possono esseresvolte, nonché la capienza massima.Per tali ambienti deve essere disponibile almenoun servizio igienico con caratteristichedi accessibilità per gli utenti. Tale servizioigienico non è indispensabile quando,all’internodell’azienda agrituristica,siano presentialtri servizi facilmente fruibili a disposizionedi altre attività svolte (es. ristorazione,impianti sportivi,ecc.),ad esclusione dei servizia disposizione dei campeggi.PISCINEPer quanto applicabile, si fa riferimento alladisciplina regionale in materia, in particolarealla deliberazione di Giunta regionalen. 1092 del 18 luglio 2005.SICUREZZA ALIMENTARERistorazione. Di norma le imprese agrituristicheche effettuano la somministrazioneFoto Dell’Aquiladi pasti sono dotate di una cucina utilizzataper la preparazione degli stessi, in aggiuntaalla cucina dell’abitazione. Per le impreseche offrono esclusivamente l’ospitalitàrurale familiare e per quelle agrituristicheche preparano e somministrano pasti ebevande nel numero massimo di dieci copertiper ciascuno dei due pasti principali,può essere previsto l’uso della cucina domesticapresente nella parte abitativa delfondo.Nella “Dichiarazione di inizio attività” di cuiall’art. 10 della legge regionale n. 4/09 e nellanotifica ai fini della registrazione di cui alReg.(CE) n.852/2004,disciplinata a livello regionalecon determinazione n. 9223/2008"Procedura per la registrazione delle attivitàe il riconoscimento degli stabilimenti delsettore alimentare e dei sotto prodotti di o-rigine animale di cui alla deliberazione dellaGiunta regionale n. 1015/08" devono essereidentificati gli spazi interni ed esterni destinatialla somministrazione dei pasti,con l’indicazionedel numero dei posti-tavola. Il dimensionamentodi detti spazi deve esserecompatibile con le caratteristiche della cuci-na e dei servizi in dotazione all’attività, anchein considerazione dell’eventuale presenzadi superfici esterne utilizzate in aggiuntao in alternativa a quelle interne.In caso di "degustazione di prodotti agricoli"di cui a pagina 13 - anche a pagamento- di un prodotto agricolo senza particolarilavorazioni di cucina dovranno essereidentificate le strutture e le attrezzaturenecessarie per garantire il rispettodelle norme igienico-sanitarie in funzionedel prodotto offerto.Requisiti strutturali. I locali di ristorazionedevono possedere i seguenti requisiti dimensionaliminimi.a) Cucina:- almeno 12 mq nel caso di autorizzazioniche prevedano fino a 6.000 pasti/anno;- almeno 20 mq, più un locale o area bendelimitata per il lavaggio delle stoviglie,nel caso di autorizzazioni che prevedanopiù di 6.000 pasti/anno.b) Dispensa:- almeno 8 mq nel caso di attività cheprevedano fino a 6.000 pasti/anno;22


AGRITURISMO/LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: ISTRUZIONI PER L’USO- almeno 12 mq nel caso di attività cheprevedano più di 6.000 pasti/anno.c) Sala da pranzo:- almeno 1,20 mq per ogni posto a sedere.d) Servizi igienici:- almeno due w.c. di cui uno per il pubblicoe uno per il personale di servizio,nel caso di attività che prevedano fino a6.000 pasti/anno;- almeno tre w.c. di cui due per il pubblico(uno dei quali accessibile) e uno perpersonale di servizio, nel caso di attivitàche prevedano più di 6.000 pasti/anno.Qualora l’attività di ristorazione superi i15.000/pasti anno dovranno essere applicatiparametri più ampi, in conformità aquanto previsto dai regolamenti locali perle attività di ristorazione pubblica, relativamenteal numero dei w.c. occorrenti, all’ampiezzae alla disposizione delle cucinee dispense, nonché il giusto rapporto traquesti ultimi locali e le sale da pranzo.In caso di utilizzo della cucina domesticapresente nella parte abitativa del fondo, irequisiti strutturali della stessa sono quelliprevisti per le abitazioni rurali.I pasti devono essere preparati esclusivamenteda personale in possesso dell’attestatodi formazione (ai sensi della legge regionalen. 11 del 24 giugno 2003, "Nuovemisure per la prevenzione delle malattie trasmissibiliattraverso gli alimenti. Abolizionedel libretto di idoneità sanitaria") e nella cucinanon deve essere svolta alcuna attivitàdi somministrazione/consumo dei pastistessi.Trasformazione dei prodotti. In presenzadi un locale laboratorio sono consentiteproduzioni (ad esempio pasta fresca, conservevegetali, preparazioni cotte a base dialimenti di origine animale quali condimentie salse, confetture e prodotti apistici,prodotti da forno, ecc.) destinate sia al consumointerno dell’agriturismo, sia alla venditadiretta. Tale locale dovrà possedere iseguenti requisiti igienico sanitari minimi: superficie non inferiore a 9 mq; aerazione naturale con aperture dotatedi protezioni anti-insetti; disponibilità di acqua potabile; pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili; attrezzature lavabili e disinfettabili; idonee attrezzature - con sistema di erogazionedell’acqua non manuale - per illavaggio delle materie prime,degli utensilie delle mani; zona per eventuale confezionamento, serichiesto dal ciclo produttivo.Il laboratorio potrà essere utilizzato,in tempidifferenziati e dopo le operazioni di sanificazione,per lavorazioni diverse.Per la produzione di sottaceti e sottoli sonoindispensabili attrezzature e processi chegarantiscano la sterilità del prodotto finale.Le produzioni destinate alla vendita direttadevono essere regolarmente confezionateed etichettate.Se esistono le condizioni,la cucina dell’attivitàagrituristica può essere utilizzata, intempi separati rispetto all’allestimento deipasti, per la preparazione delle tipologie diprodotti sopra descritti.Nelle cucine con superficie inferiore a 20 mqsono consentite esclusivamente produzioniper il consumo interno all’agriturismo;tali produzioni potranno svolgersi in tempidedicati quali i giorni di chiusura settimanalioppure i periodi di chiusura stagionale.Nelle cucine con superficie superiore a 20 mqdotate di apposito reparto dedicato è consentitala produzione dei prodotti di cui sopraper il consumo interno all’azienda senzarestrizioni; in assenza di settore dedicatole produzioni debbono essere limitate aigiorni/periodi di chiusura dell’attività di ristorazione;è sempre consigliato che le o-perazioni di cernita e toelettatura della materiaprima avvengano in adeguato localeesterno alla cucina.Nel caso si volessero produrre marmellatee conserve di pomodoro destinate allavendita, le operazioni di preparazione sarannoconsentite all’interno della cucinasoltanto nei periodi di chiusura al pubblicodell’azienda agrituristica.Fatte le debite valutazioni in fase progettualedegli aspetti igienico-sanitari - anchein ragione delle modalità di preparazione econservazione dei prodotti stessi - il titolaredell’azienda agrituristica deve specificarein sede di notifica ai fini della registrazione,di cui al Reg. (CE) n. 852/2004 sull’igienedei prodotti alimentari,le tipologie dei prodottie le relative modalità di produzione,comprese le attrezzature in dotazione, oltreai quantitativi massimi previsti.Foto Dell’Aquila23


Foto Dell’AquilaAutocontrollo. Il Reg. (CE) n. 852/2004 sull’igienedei prodotti alimentari all’articolo 5stabilisce che gli operatori del settore alimentarepredispongano, attuino e mantenganouna o più procedure permanenti,basate sui principi Haccp (identificazionedei pericoli, dei punti critici di controllo edei relativi limiti critici, di sistemi di sorveglianzaefficaci, di azioni correttive nonchéopportune verifiche e registrazioni).Sulla base delle indicazioni fornite dalle lineeguida comunitarie in materia di semplificazione,per l’adozione di procedure semplificatedel sistema Haccp, agli operatori a-grituristici è consentita (deliberazione diGiunta regionale n. 1869/2008 "Semplificazionedel sistema Haccp per alcune impresedel settore alimentare") l’applicazione di unsistema semplificato per i controlli dei pericoliconnessi all’attività di produzione alimentare,compresa la ristorazione e commercializzazionedi alimenti. Tale regimesemplificato è applicabile quando gli addettiallo specifico ciclo produttivo non superanole 10 unità (in linea con la definizionedi “microimprese” di cui alla Raccomandazione(CE) n. 361 del 6 maggio 2003).La suddetta semplificazione prevede che aseguito dell’applicazione dell’analisi deipericoli al processo considerato, la gestionedegli stessi avvenga attraverso la predisposizionee l’applicazione da parte dell’impresaalimentare di procedure di controllobasate sull’applicazione di misureigieniche di base (pre-requisiti).Le imprese alimentari devono pertanto implementareun sistema di autocontrollobasato almeno sui seguenti punti:a) Prerequisiti in materia di igiene alimentareda considerare sono: requisiti infrastrutturali e attrezzaturecompresa la manutenzione; requisiti delle materie prime e qualificafornitori; la corretta manipolazione dell’alimento(incluso il confezionamento e il trasporto:igiene della lavorazione); gestione dei rifiuti e corretta gestionedegli scarti di lavorazione; procedure di controllo degli infestanti; procedure igieniche (pulizia e disinfezione); qualità dell’acqua (modalità di approvvigionamentoidrico); controllo delle temperature e mantenimentodella catena del freddo; igiene del personale: piano di igienedel personale articolato in igiene dell’abbigliamento,sistemi di lavaggio dellemani, norme comportamentali per ilpersonale. Salute del personale; formazione: piano di formazione delpersonale che preveda la partecipazionecon verifica apprendimento a corsi interni/esterniall’azienda, addestramentocon affiancamento.La rintracciabilità (articolo 18 del Reg. CE n.178/2002), il ritiro degli alimenti e l’obbligodi informazione delle autoritàcompetenti (articolo 19 del Reg. CE n.178/2002), pur non figurando tra i prerequisiti,devono essere comunque considerateprescrizioni di base.b) Definizione di tutti i pericoli significativiriscontrabili all’interno dell’impresa e definizionedelle procedure per il loro controllo,con descrizione delle misure correttiveda adottare in caso di problemi.c) Monitoraggio delle procedure di trasformazionee conservazione degli alimenti(controllo del corretto funzionamentodegli apparecchi di refrigerazione,cottura,riscaldamento anche tramite sempliceverifica visiva della temperatura delleapparecchiature e rispetto della correttacombinazione tempo/temperatura).d) Registrazione delle non conformità rilevatee delle misure correttive adottate.Locali destinati alla macellazione. La macellazionedegli animali della specie bovina,equina, suina, ovina, caprina ed avicunicolaè consentita esclusivamente in impiantiriconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n.853 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeoe del Consiglio, che stabilisce normespecifiche in materia di igiene per gli alimentidi origine animale, ad eccezione dellamacellazione fino a 3.500 capi/anno avicunicoli.Di norma il locale di macellazione non puòessere destinato a diverso utilizzo, anche inmomenti successivi. In particolari e specificicasi potrà essere consentito, in presenzadi idonee procedure di lavorazione e di sicurezzasulla base di dettagliata analisi delrischio, l’uso dello stesso locale per lavorazioniparticolari.24


AGRITURISMO/LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: ISTRUZIONI PER L’USOAnche per questi prodotti vale la limitazionerelativa a quelli ottenuti nel laboratoriopluriuso o nella cucina agrituristica, che neprevede l’uso esclusivo nell’ambito dellasomministrazione pasti aziendale e/o lavendita diretta al consumatore finale.Per il locale di macellazione non vengonodefinite dimensioni,ma esso dovrà essere a-deguato all’attività che si intende svolgere.Il numero di animali e le giornate di macellazionedovranno essere concordati con ilServizio veterinario dell’Ausl competenteper territorio, sulla base delle caratteristichestrutturali del locale e delle attrezzaturedisponibili.I locali di macellazione per gli avicunicoliallevati in azienda dovranno rispettare, perquanto possibile, i requisiti generali in materiadi igiene previsti dall’Allegato I, parteA e Allegato II,capitolo II e III del Reg.(CE) n.852/2004 ed in particolare dovranno avere: sufficiente illuminazione ed aerazione; pavimento lavabile e disinfettabile conpozzetto per la raccolta dei reflui; pareti rivestite con materiale lavabile edisinfettabile; finestre protette da rete anti-insetto; attrezzature idonee per lo stordimentosecondo la normativa vigente. Per quantoriguarda il metodo di stordimento èapplicabile la deroga prevista in base alnumero dei capi macellati (D. Lgs. n.333/1998) ai sensi della quale può esserefatta la macellazione mediante dislocazionedel collo o comunque in manieratale che l’animale passi immediatamentead uno stato di incoscienza perdurantefino alla morte; contenitori che permettano il trasferimentodelle carni macellate in frigoriferiad armadio o a pozzetto, destinati esclusivamentea tale uso; contenitori per la raccolta, prima dellosmaltimento, di sangue, interiora, pelli epenne; uso di acqua potabile o pulita; lavello con acqua calda e fredda, dispensatoredi sapone liquido e distributore diasciugamani a perdere; dispositivi per la disinfezione degli attrezzida lavoro (acqua con temperaturanon inferiore a 82° o sistema alternativocon effetto equivalente).È ammessa la possibilità di utilizzare i serviziigienici dell’azienda agrituristica.Le carcasse degli animali macellati devonoessere identificate mediante etichetta nellaquale vanno riportate almeno le seguentiindicazioni: azienda produttrice,specie a-nimale e giorno di macellazione.Qualora si intenda conservare le carni deglianimali macellati mediante congelamentoè necessaria la presenza di un dispositivoidoneo al rapido abbassamentodella temperatura (ad esempio l’abbattitore).La data del congelamento dovrà essereriportata in etichetta.I sottoprodotti della macellazione devonoessere smaltiti da aziende autorizzate;è consentitolo stoccaggio di tali materiali in appositicongelatori specificatamente identificatiin attesa del conferimento alle aziendesopra citate.Nella relazione tecnica presentata alleAziende sanitarie locali a supporto della notificadi avvio di nuova attività ai fini della registrazione,come previsto dalla determinazionen. 9223/2008, dovranno essere riportatele modalità operative e le caratteristichetecniche relative all’attività di macellazione.Foto Dell’AquilaResta inteso che durante le operazioni dimacellazione devono essere messi in attotutti gli accorgimenti necessari a prevenirele contaminazioni primarie e secondariedelle carcasse.Produzione di salumi e lavorazione di altriprodotti di origine animale. La produzionedi salumi e la lavorazione di altri prodottidi origine animale possono essereconsentite in azienda utilizzando il localedi macellazione o il laboratorio dei prodottidi cui al punto 16.4.3, naturalmente intempi diversi e dopo le opportune pulizie edisinfezioni.La conservazione e la stagionatura deglistessi deve avvenire in locali differenti ed iprodotti ottenuti devono riportare la sededell’impresa e gli ingredienti utilizzati.Le carni utilizzate per queste produzionidevono provenire da macelli riconosciuti,oppure da carni di coniglio e pollame macellatiin azienda.Somministrazione di carni di selvaggina.Per quanto riguarda la somministrazione dicarni di selvaggina, valgono le disposizionipreviste dalla determinazione n. 15856 del29 novembre 2007 “Indicazioni tecniche25


per la commercializzazione di carni di selvagginaabbattuta in attuazione della Deliberazionedi Giunta n. 970/2007”; in particolarele carni devono provenire o da centridi lavorazione, riconosciuti ai sensi dell’art.4del Reg.(CE) n.852/04, o dalla cessionediretta di un capo intero/cacciatore/annodi selvaggina di grossa taglia e di 500capi/cacciatore/anno di piccola selvaggina,con l’obbligo di documentarne la provenienzae la negatività per la trichinosi perle specie sensibili.Piazzole per agricampeggio. Le piazzoledovranno avere una superficie a prato opavimento di almeno 60 mq e dovrannoessere provviste di impianti di prevenzioneincendi ed illuminazione, realizzati nel rispettodelle norme vigenti. Dovrà esseregarantita, con idonei recipienti, la raccoltadi rifiuti solidi.I servizi igienici per i campeggiatori dovrannoessere distinti da quelli già esistentiper altre attività, o dovranno essere realizzatiin aggiunta a quelli di servizio per lealtre attività agrituristiche.Foto Dell’Aquila26Va prevista una dotazione minima di dueservizi igienici, due docce e due lavabi ognicinque piazzole o frazione di cinque. Oltrele cinque piazzole è possibile riferirsi a taliindici in modo proporzionale, arrotondandoall’unità superiore. Inoltre dovranno essereprevisti idonei lavabi distinti per i pannie le stoviglie. ■17.PERIODODI APERTURA E TARIFFEEntro il 1° ottobre di ogni anno l’operatoreagrituristico deve comunicare al Comune ealla Provincia il calendario di apertura dell’impresa,nonchél’elenco dei prezzi che intendeapplicare per i servizi agrituristici disomministrazione pasti e bevande e per ilpernottamento.Tali prezzi dovranno essere rispettati pertutto l’anno successivo, salvo eventuali variazioniche dovranno essere comunicateal Comune e alla Provincia entro il 31 marzo.Le variazioni potranno essere applicatesolo dopo la comunicazione.Per la comunicazione del periodo di aperturadell’impresa e dei prezzi dovrà essereutilizzato lo schema di cui all’Allegato 6.Qualora per esigenze aziendali l’imprenditoresi trovi nell’impossibilità di svolgere lapropria attività ricettiva potrà sospendereil servizio, previa comunicazione al Comune.Dovranno essere comunque fatti salvi idiritti dei clienti presenti in azienda o chehanno già prenotato, concordando con lorosoluzioni alternative.Le tariffe relative all’attività ricettiva devonoessere indicate per ogni camera,unità a-bitativa o piazzola.I prezzi relativi alla somministrazione di pastie bevande possono essere indicati perogni singola offerta enogastronomica ebevanda e/o con l’indicazione forfettaria apasto.Normalmente i prezzi relativi all’ospitalitàdovranno essere riepilogati in un listino adisposizione dei clienti nel punto di ricevimentoe su uno specifico cartello in ogni u-nità di ospitalità (camera o appartamento)sul retro della porta di accesso.Durante l’anno l’imprenditore potrà sostituirei singoli piatti con produzioni enogastronomichestagionali equivalenti.L’operatore deve esporre all’entrata dei localiuna tabella riepilogativa dei prezzi praticatiper l’offerta ricettiva e mettere a disposizionedei clienti un dettagliato menùcon i prezzi praticati.I prezzi comunicati ai Comuni e alle Provincedevono intendersi come massimi praticabili.I prezzi massimi comunicati al Comunenon possono essere derogati per nessunaragione. Ogni eventuale aumento deveessere comunicato preventivamente al Comunenei termini previsti dalla legge. ■18.CLASSIFICAZIONEDELLE AZIENDEAGRITURISTICHELa legge n. 96/2006 prevede che il ministerodelle Politiche agricole,alimentari e forestalidetermini criteri di classificazione o-mogenei per l’intero territorio nazionale edefinisca le modalità per l’utilizzo da partedelle Regioni di parametri di valutazione riconducibilia peculiarità territoriali.L’art. 15 della legge regionale n. 4/2009


AGRITURISMO/LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: ISTRUZIONI PER L’USOstabilisce che la Giunta adotti simboli e definiscamodalità per il rilascio dei marchicoerentemente con quanto approvato dalministero.In considerazione del fatto che il ministeronon ha ancora definito criteri omogenei diclassificazione, si continuano ad applicarequelli approvati dalla Giunta regionale condeliberazione n. 389 dell’ 1 marzo 2000.Pertanto per l’autoclassificazione dell’aziendasi dovrà far riferimento a quantoindicato nella citata deliberazione n.389/2000. ■za dei prodotti di cui ai punti a) e/o b) delcomma 4 dell’art. 6 della legge regionalen. 4/2009; un uso di almeno il 30% di un’unica tipologiadi prodotto aziendale accompagnatada almeno un menù fisso di degustazionespecifico disponibile su prenotazione; presenza di un prodotto aziendale/naturaledi nicchia a forte tipicità agricolo oambientale che viene proposto contemporaneamentein ambito ristorativo, invendita diretta allo stato fresco, conservatoo trasformato. Per il pacchetto propostodeve essere allegata una relazioneche evidenzi le potenzialità dell’offertaal fine di un richiamo turistico e/o enogastronomico; proposte di servizi d’accoglienza particolarmentequalificati che prevedononorme di comportamento e/o servizispecifici che vadano oltre le propostenormalmente offerte dagli agriturismiregionali in base al semplice rispettodelle norme regionali. Tali proposte deliare,di cui all’Allegato 7, deve essere obbligatoriamenteaffisso all’entrata dell’aziendain adiacenza a quello dell’agriturismo.Il certificato di connessione viene rilasciatoagli Iap senza alcuna valutazione dellegiornate lavoro per la sola attività di ospitalitàrurale familiare e lo svolgimento delleattività ricreative, culturali, sociali, didattiche,di pratica sportiva, escursionistica e diippoturismo.20.CLUB DI ECCELLENZAI Club di eccellenza sono costituiti da impreseagrituristiche e sono finalizzati a migliorarel’offerta agrituristica in un’ottica dispecializzazione e di valorizzazione dei servizio dei prodotti offerti.I club potranno pertanto avere come oggettodi valorizzazione: un uso prevalente di prodotti propri o tipicinell’ambito della ristorazione agrituristicaper la preparazione dei pasti. L’obiettivodi eccellenza si può ottenere aumentandodi almeno un 25% la presen-19.OSPITALITÀ RURALEFAMILIARERappresenta una specifica forma di agriturismonella quale l’imprenditore si impegnavolontariamente a svolgere l’attivitànel rispetto dell’art. 16 della legge regionalen. 4/2009.Tale forma di ospitalità può svolgersi solonei territori indicati al comma 1 dell’art. 16della legge regionale n. 4/2009.Può essere svolta esclusivamente da imprenditoricon la qualifica di Imprenditoreagricolo professionale (Iap) con la collaborazionedi soli familiari (pertanto senza l’utilizzodi personale esterno alla famiglia) nellaparte abitativa del fabbricato rurale chedeve essere anche la residenza del titolaredell’attività.Gli imprenditori che si impegnano a fornireil solo servizio di ospitalità rurale familiarenon possono svolgere alcun’altra attività diospitalità (camere o piazzole) o di ricettività,ivi compresa l’eventuale somministrazionedi pasti e bevande in locali esterni all’abitazione.L’ospitalità e la somministrazione pasti è limitataesclusivamente alle nove personeche soggiornano presso l’abitazione dell’imprenditore.I requisiti previsti per i locali da destinaread ospitalità rurale familiare sono quelli individuatiper le abitazioni rurali e nel capitolo16 delle presenti disposizioni.La scelta di aderire all’ospitalità rurale familiaredeve essere esplicitata nella domanda diiscrizione all’elenco degli operatori agrituristicie nella Dia da presentare in Comune.Il logo previsto per l’ospitalità rurale fami-Foto Dell’Aquila27


vono mettere in valore aspetti particolarmentegraditi ad una fascia specificadi ospiti. Di tale potenzialità deve esserefornita adeguata motivazione con riferimentoa studi, bibliografie, documentazionidi settore, buone prassi dimostratee trasferibili; possesso di certificazioni di qualità aziendali,comprese quelle di tipo ambientale.Si ritiene che le eventuali certificazionidi solo processo non possano essereaccettate se non applicate al fine di valorizzarespecifici aspetti di cui ai puntiprecedenti; aspetti paesaggistici, ambientali, naturalistici,culturali, sportivi, sociali o didatticidi particolare rilevanza che possono esseremessi in valore per rispondere a documentateesigenze del mercato agrituristicoo turistico. Per questa tipologia divalorizzazione deve essere fornita adeguatadocumentazione a supporto dellavalenza dell’offerta proposta con cui sidimostri il valore aggiunto dell’offerta rispettoad offerte simili presenti sul mer-Foto Dell’Aquila28cato dell’offerta agrituristica regionale; recupero degli immobili di valore storico-architettonico,culturale e testimonialeai fini della conservazione e valorizzazionedelle loro peculiarità (castelli,mulini,eremi). A tal fine dovrà essere fornitaadeguata documentazione delle caratteristichedella corte agricola e unprogetto unitario che preveda, ove presenti,anche interventi su manufatti incongruiper un loro migliore inserimentopaesaggistico.Per ottenere il riconoscimento, i club di eccellenzadovranno avere statuti che prevedanouno o più organismi di gestione a cuispettano compiti di progettazione, realizzazione,valorizzazione e promozione delclub stesso. Per tale attività possono avvalersidi collaborazioni esterne.Le proposte di riconoscimento devono dimostrareche l’organo di gestione disponedi potere decisionale, risorse umane e finanziariesufficienti a svolgere le attività dicui al comma 2 dell’art. 17 della legge regionalen. 4/2009.I club di eccellenza devono essere costituitida almeno dieci imprese agrituristiche.Una volta costituiti,devono presentare domandadi riconoscimento alla <strong>Regione</strong> -Servizio territorio rurale.Alla domanda deve essere allegato l’attocostitutivo, nonché documentazione afferente: all’elenco dei soci; agli organismi di gestione; al disciplinare di comportamento e/o diofferta dei servizi agrituristici da metterein valore con indicazione specifica deicriteri quantitativi adottati; al marchio distintivo e alla denominazione; alla descrizione del sistema di controlloadottato e delle sanzioni applicabili; all’indicazione delle iniziative di promozioneche si intendono svolgere nelI’annodopo l’accreditamento e nel trienniosuccessivo con relativo piano economicodi copertura; alla quota annuale minima di associazione; alla relazione riguardante i punti di forzae le opportunità che si vogliono coglierecon l’aggregazione ed il piano d’azionedel club.L’istruttoria può essere interrotta una solavolta per la richiesta di integrazioni o chiarimenti.La <strong>Regione</strong>, a seguito di istruttoria tecnica,entro 60 giorni dal ricevimento della domandaassume la decisione in merito al riconoscimentoai sensi dell’art. 17 della leggeregionale n. 4/2009, con atto del Responsabiledel Servizio territorio rurale.Ogni anno, entro il 31 marzo, il club di eccellenzadeve inviare alla <strong>Regione</strong> copia delregistro dei soci, dove deve essere indicatoper ciascuno data di iscrizione ed eventualecessazione/esclusione; copia del rendicontofinanziario delle attività svolte condocumentazione provante quanto fatto;relazione sui controlli effettuati presso leattività dei soci per verificare il rispetto deldisciplinare del club,con indicazione specificadelle anomalie e delle osservazioni fatte;un aggiornamento del piano annuale etriennale d’azione.La <strong>Regione</strong>, a seguito di apposita istruttoria,può disporre entro 60 giorni l’eventua-


AGRITURISMO/LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: ISTRUZIONI PER L’USOle revoca del riconoscimento.In mancanza di specifico provvedimentodi revoca il riconoscimento si intende confermato.■21.DISPOSIZIONIRELATIVEAD AUTORIZZAZIONEDI PUBBLICO ESERCIZIODI SOMMINISTRAZIONEALIMENTI E BEVANDEL’art. 20 comma 6 della legge regionale n.14/2003 rubricato "Norme transitorie" sancisceche i soggetti che alla data del 10 a-gosto 2003 risultino titolari da due anni diun’autorizzazione comunale per attività a-grituristiche hanno titolo ad ottenere il rilasciodell’autorizzazione per l’attività disomministrazione alle seguenti condizioni: che il titolare sia in possesso dei requisitimorali e professionali per svolgere l’attivitàdi somministrazione al pubblico dialimenti e bevande (art. 6 commi 1 e 2della legge regionale n. 14/2003); nel rispetto delle eventuali limitazionipreviste dalla normativa urbanistica ededilizia.I soggetti che ne hanno titolo possono ottenereil rilascio dell’autorizzazione dipubblico esercizio di somministrazione a-limenti e bevande solo nell’ipotesi in cuine facciano apposita richiesta al Comune,il quale nel rilasciare l’autorizzazione d’eserciziocompie solo un accertamento costitutivo,in ordine alla presenza dei presuppostidi legge, che non comporta alcunaforma di discrezionalità per limitaredetta potestà.La formulazione dell’art. 20 risulta caratterizzatadall’utilizzazione del termine ”non trasferibile”,da intendersi come inibizione al trasferimentoin altro luogo dell’autorizzazione,ferma restando la possibilità di trasferimentodella titolarità del titolo medesimo.■22.CONTROLLIE SANZIONIL’art. 19 della legge regionale n. 4/2009 indicai principali obblighi a cui è sottopostol’operatore agrituristico.Foto RighiÈ obbligatorio esporre all’ingresso dellastruttura agrituristica il marchio dell’agriturismoapprovato con decreto del presidentedella Giunta regionale n. 153 dell’1marzo 1995, di cui all’Allegato 8 ed eventualmente,a fianco, quello relativo all’"OspitalitàRurale Familiare".Il cartello, delle dimensioni di cm. 60 x 60,dovrà essere ben visibile e posizionato all’accessoprincipale della struttura.All’interno dei locali dell’azienda, in prossimitàdel punto di ricevimento dei clienti oalla cassa, dovrà essere esposta una copiadell’autorizzazione comunale o della “Dichiarazionedi inizio attività” presentata alComune.L’imprenditore dovrà rispettare i periodi diapertura comunicati al Comune.L’attività dovrà essere svolta nel rispettodella legge regionale n. 4/2009 e delle presentidisposizioni, nonché nei limiti quantitativimassimi dichiarati al Comune.L’attività agricola dichiarata dall’imprenditorein sede di domanda di iscrizione all’elencodegli operatori può essere modificatanegli anni,tuttavia le giornate necessarieall’esercizio dell’attività agricola non devo-no, nel loro complesso, essere diminuite intermini tali da pregiudicare la prevalenzarispetto a quelle agrituristiche autorizzate.Quando tra i servizi agrituristici è previstala ristorazione,deve essere garantita la presenzadi coltivazioni o allevamenti che permettanodi ottenere produzioni alimentarisufficienti ad assicurare le percentuali minimedi prodotto proprio.L’operatore agrituristico deve inoltre, a seguitodi specifiche richieste della Provincia,dei Comuni e/o dell’Istat, fornire tutti i datiin suo possesso per monitorare la tipologiae la quantità dell’attività svolta.Per verificare che le imprese agrituristichesvolgano la loro attività nel rispetto dellenormative, le Province, eventualmente conla collaborazione delle Comunità Montane,ed i Comuni programmeranno controllipresso le imprese, in modo da effettuarnealmeno uno ogni tre anni.La Provincia controlla tutti i requisiti soggettivie produttivi che sono alla base delrilascio dell’abilitazione all’esercizio dell’attivitàagrituristica, confermando le certificazioniemesse oppure notificando all’imprenditorela nuova certificazione di con-29


nessione con i dati aggiornati.Se in sede di controllo vengono accertaticomportamenti non rispettosi della normativa,la Provincia dovrà applicare le sanzionidi cui all’art. 20 della legge regionalen. 4/2009.È di competenza del Comune controllarel’effettiva attività agrituristica svolta dall’impresain termini di volume (pasti, pernottamenti,ecc.) e delle modalità di svolgimento.Spettano ai Comuni i controlli per l’applicazionedelle sanzioni di cui ai commi 1), 2) e4) dell’art. 20 della legge regionale n.4/2009.Rientra pertanto tra le competenze del Comunevigilare affinché nessuno svolga leattività previste per il settore "agrituristico"e di "ospitalità rurale familiare" od utilizzi irispettivi marchi senza essere in possessodi regolare titolo abilitativo.Al fine di disporre in fase di controllo dellespecifiche competenze di carattere amministrativo/contabileed agricolo, i Comunie le Province possono coordinarsi per effettuarepresso l’impresa un unico controllocongiunto.Rimangono comunque disgiunte le rispettivecompetenze sia in campo di controlloche di applicazione delle sanzioni.Se in fase di controllo disgiunto emergonoelementi o comportamenti non coerenti erispettosi delle norme e delle presenti disposizioni,le Province, i Comuni e le ComunitàMontane devono trasmettere copia deiverbali istruttori alle altre Amministrazioni.I Comuni e le Comunità Montane trasmettonoentro il 31 gennaio di ogni anno alleProvince gli esiti dei controlli effettuati nell’annoprecedente per una valutazionecomplessiva dell’attività svolta e per sottoporrei risultati alle commissioni consultiveprovinciali di cui all’art. 2, comma 4 dellalegge regionale n. 4/2009. ■23.DISPOSIZIONIDEL PERIODOTRANSITORIOLe abilitazioni all’esercizio dell’attività agrituristicae le certificazioni relative al rapportodi connessione rilasciate agli imprenditoriagrituristici di cui all’art. 8 della30legge regionale n. 4/2009 prima della pubblicazionesul Bollettino Ufficiale della <strong>Regione</strong><strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong> della presente deliberazionedi Giunta conservano validità finoal momento in cui la Provincia non notificaall’iscritto l’abilitazione e la certificazionedel rapporto di connessione in attuazionealle nuove disposizioni.I Comuni sono invitati a riesaminare le “Dichiarazionidi inizio attività” presentate dagliimprenditori agrituristici ai sensi dell’art.10 della legge regionale n. 4/2009 dopoil 15 aprile 2009 e a richiedere eventualiintegrazioni e adeguamenti che si rendesseronecessari a seguito dell’emanazionedelle presenti disposizioni.In mancanza di richieste di integrazioni edadeguamenti comunali, le “Dichiarazioni diinizio attività” presentate devono considerarsiefficaci a tutti gli effetti. ■ALLEGATIALLEGATO 1L’allegato 1 contiene il numero medio annuodi giornate lavorative stimate necessarieper le colture e gli allevamenti più diffusinelle aziende agricole di pianura, che inistruttoria possono essere aumentate fino al200% nei Comuni montani di cui alla legge regionalen.2 del 20 gennaio 2004 "Legge per lamontagna" definiti con Deliberazione diGiunta regionale n. 1734 del 6 luglio 2004, edel 50% per le aziende che hanno le produzioniconvertite al metodo biologico.L’allegato disciplina anche il conteggio perle lavorazioni e trasformazioni delle materieprime aziendali e le attività agricoleesterne all’azienda.Inoltre, viene indicato il numero di giornateper anno stimate necessarie per losvolgimento delle attività agrituristiche:Foto Dell’Aquila


AGRITURISMO/LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: ISTRUZIONI PER L’USOFoto Dell’Aquilaalloggio in camere attrezzate; agricampeggio;preparazione e somministrazione pasti;attività di intrattenimento; ippoturismo; altreattività ricreative (culturali,didattiche,di pratichesportive, escursionistiche); attività sociali.Infine,l’allegato indica i criteri per il conteggiodelle giornate lavorative nei casi di tuttele altre attività agricole non precedentementecontemplate.ALLEGATO 2Contiene lo schema della richiesta di abilitazioneall’esercizio dell’attività agrituristica,della certificazione relativa alrapporto di connessione con l’attivitàagricola e di iscrizione all’elenco provincialedegli operatori agrituristici(legge regionale n. 4 del 31 marzo 2009,art. 8 e 30).Inoltre lo schema della richiesta di aggiornamentodell’abilitazione all’esercizio dell’attivitàagrituristica, della certificazionerelativa al rapporto di connessione, e dell’iscrizioneall’elenco provinciale degli operatoriagrituristici (legge regionale n. 4 del31 marzo 2006, art. 8 e 30)Infine, lo schema della richiesta di abilitazioneall’esercizio dell’attività agrituristicadenominata “Ospitalità rurale familiare”,della certificazione relativa al rapportodi connessione e dell’iscrizione all’elencoprovinciale degli operatori agrituristici(legge regionale n. 4 del 31 marzo2009, art. 16 e 30).ALLEGATO 3Contiene lo schema di istruttoria per laconcessione, da parte della Provincia, dell’abilitazioneall’esercizio dell’attività a-grituristica.ALLEGATO 4Contiene lo schema del certificato relativoal rapporto di connessione tra attività agrituristicae attività agricola.ALLEGATO 5Contiene lo schema di dichiarazione inizioattività agrituristica o di ospitalità ruralefamiliare.ALLEGATO 6Contiene lo schema di comunicazione alComune del calendario di apertura e deiprezzi praticati nell’azienda agrituristica.ALLEGATO 7Raffigura il marchio di “Ospitalità ruralefamiliare”;contiene le caratteristiche grafichee le specifiche d’uso dello stesso marchioda parte dell’azienda agrituristica.ALLEGATO 8Indica le caratteristiche grafiche e le specifiched’uso del marchio “<strong>Agriturismo</strong><strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>”.PER MAGGIORI INFORMAZIONISi possono trovare maggiori informazionisul Bollettino Ufficiale della <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>n. 199 del 26 novembre 2009.Inoltre gli allegati sono reperibili e scaricabiliin forma integrale al seguente indirizzointernet: www.ermesagricoltura.it/sportello-dellagricoltore/come-fare-per/diversificare-l-attivitaagricola/agriturismo■31


Gli aspettiurbanistici■ GIULIA ANGELELLI ■Direzione Generale Programmazione Territorialee Negoziata, Intese. Relazioni Europeee Relazioni Internazionali, <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>sentano forme di limitazioni strutturali osocio-economiche all’utilizzazione agricoladei suoli, ponendo, quindi, un particolareaccento sulle potenzialità che possono essereofferte dagli ambiti di rilievo paesaggisticoe da quelli periurbani. In questi ultimi,inoltre, l’attività propria degli agriturismipuò essere affiancata anche alla funzionedi tutela e miglioramento dell’ambientenaturale attraverso la realizzazionedi dotazioni ecologiche e di servizi ambientaliper meglio rispondere alla domandaespressa dal territorio urbano.LA VALORIZZAZIONEDELL’AGRICOLTURA SOSTENIBILEE MULTIFUNZIONALESulla base di questi presupposti, al centrodella riflessione sull’attuazione della leggeregionale in materia di agriturismi è stataposta la valorizzazione e la promozionedell’agricoltura sostenibile e multifunzionale,in un quadro di attenzione per il paesaggiorurale nella sua connotazione economicae strutturale e di consolidamentodel legame tra agriturismo e produzione a-gricola locale.Un elemento di interesse va rintracciatonella centralità del ruolo svolto dai Comuniper individuare le caratteristiche tipologi-Foto Dell’AquilaIl governo del territorio rurale ricopre unruolo fondamentale per il sistema socioeconomicoe quindi per i processi di pianificazioneterritoriale votati allo sviluppo sostenibile.La gestione dello spazio rurale ela pianificazione dei suoi usi sono attivitàcomplesse che devono opportunamentebilanciare le diverse componenti che concorronoa qualificare il territorio per valorizzarnele specificità e le vocazioni locali.Non si può prescindere, infatti, dalla necessitàdi utilizzare al meglio il patrimonio naturalisticoe storico-culturale, dalla salvaguardiadell’identità dei paesaggi e dall’esigenzadi presidio e gestione del territoriorurale anche attraverso la diversificazione el’integrazione dei redditi agricoli per garantirela permanenza e la qualificazionedegli imprenditori agricoli.In tale prospettiva risulta evidente, pertanto,ilruolo strategico che gli agriturismi possonosvolgere nella qualificazione dellospazio rurale, nell’offerta di servizi ambientalie socio-culturali e nello sviluppo socialeed economico delle diverse realtà regionali.Il contributo dell’urbanistica alla disciplinadegli agriturismi muove proprio da questeconsapevolezze, ponendo come riferimentodi fondo la legge urbanistica regionalen.20/2000, che fornisce l’insieme delle regoleper il governo delle aree rurali. Gli a-griturismi si configurano per la legge come«attività integrative del reddito agricolo» inquanto offrono quei servizi ricreativi, di o-spitalità e per il tempo libero a supporto ead integrazione del sistema di attrezzaturedel territorio.In tal senso la legge indica che le attività a-grituristiche sono senz’altro da preferirenegli ambiti del territorio rurale che prechedegli immobili i cui interventi di recuperorisultino compatibili con il contestoambientale e con i diversi utilizzi legati all’attivitàagrituristica. Una eguale attenzioneè stata posta alla definizione della disciplinaparticolareggiata del patrimonio edilizioesistente che potrà essere recuperatoa fini agrituristici.Un altro tema di riflessione è rivolto allarealizzazione di interventi che risultino pienamenteinseriti nel paesaggio rurale e sostenibilidal punto di vista ambientale e territoriale.Si è scelto, infatti, di privilegiarel’accorpamento delle strutture di servizioalla sede dell’attività principale attraversoun corretto inserimento nella corte agricolae di subordinare le trasformazioni ediliziealla realizzazione di quelle infrastruttureche ne garantiscano la sostenibilità dalpunto di vista dell’accessibilità e delle dotazionitecnologiche.Gli ulteriori temi di attenzione sono stati la ricercadelle forme di massima semplificazionedelle procedure per l’acquisizione dell’abilitazioneall’esercizio dell’attività agrituristicae, allo stesso tempo, l’incentivazione dellaqualità del servizio anche attraverso la cooperazionetra imprese agrituristiche,favorendola realizzazione di un sistema e di un’offertasempre più integrati tra loro.■32


AGRITURISMO/LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: ISTRUZIONI PER L’USOGli aspettiigienico-sanitari■ LAURA VICINELLI ■Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti,<strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>trollo la quale,in vigenza dell’attuale regolazionedei procedimenti legati alla dichiarazionedi inizio attività (Dia) e alla notifica ai finidella sicurezza alimentare, potrà effettuarei controlli di competenza soltanto ad attivitàgià in essere.I medesimi principi di chiarezza,trasparenzae semplificazione sono da applicarsi anchenei confronti delle attività di ristorazione e diproduzione di alimenti sia di origine vegetaleche di origine animale, compresa la macellazione.Per tali attività il dimensionamento deglispazi deve essere compatibile con le caratteristichedella cucina e degli altri locali dautilizzarsi ad uso di laboratorio alimentare,nonché ai servizi igienici in dotazione, anchein considerazione dell’utilizzo di superficiesterne in aggiunta o in alternativa aquelle interne.Le disposizioni attuative della legge regionale4/09 riportano comunque in maniera sufficientementedettagliata i requisiti minimi richiestia tutela della sicurezza igienica deglialimenti somministrati e/o trasformati pressoLa recente legge regionale 4/2009, con ilsuccessivo provvedimento applicativo(criteri di attuazione del settore agriturismo),ha consentito di adeguare la regolazione regionaleal più innovativo quadro di riferimentoeuropeo in materia di sicurezza alimentare,oltre che di aggiornare e raggruppare in ununico atto alcuni aspetti di interesse igienicosanitario,sinoracontenuti in documenti di differenteorigine e valenza.Nel rivedere i contenuti dei precedenti indirizzie le linee guida emanate dalla <strong>Regione</strong><strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong> sull’argomento,si è cercatoper quanto possibile di mantenere una lineadi continuità e coerenza rispetto alla definizionedei requisiti di riferimento, riarmonizzandolicomunque sulla base di criteri di valutazionedel rischio e sulle imprescindibiliesigenze di semplificazione procedurale.Ad esempio, per gli aspetti strutturali degliimmobili ad uso agrituristico, viene rimarcatal’esigenza di tenere conto delle loro caratteristichecostruttive, della specificità delleproduzioni e delle attività agrituristiche, nelrispetto dei regolamenti locali e fatte salvele garanzie della sicurezza impiantistica,nonché dell’accessibilità alla struttura daparte di un’utenza diversamente abile.In generale si sottolinea come sia da ricondursialla responsabilità dell’operatore la piùampia trasparenza e chiarezza sulle diverseattività che, nell’ambito della possibile gammaprospettata dalla legge regionale 4/09,ilmedesimo preveda di svolgere presso lapropria azienda, anche ai fini di una valutazionedegli spazi necessari e delle modalitàdi organizzazione delle attività stesse. È ovvioche tale valutazione, che compete in primoluogo all’imprenditore, dovrà essere ilpiù possibile corrispondente ai criteri di idoneitàigienica applicati dall’autorità di conl’aziendaagrituristica, commisurati sostanzialmentealla potenzialità produttiva.Si è ritenuto utile definire tali requisiti, in terminidi superfici, organizzazione spazio-temporale,attrezzature, ecc. al fine di fornire unatraccia di riferimento per l’imprenditore, alquale la più recente normativa europea in materiadi sicurezza alimentare - definendo criteridi carattere generale da applicarsi nellarealtà operativa di ciascuno - lascia di fattomargini discrezionali,non sempre sufficientementetraducibili dal singolo operatore.Nelle disposizioni attuative della legge è stataenfatizzata l’importanza del ruolo svoltodall’operatore del settore alimentare nel garantirela sicurezza del proprio prodotto, attraversola predisposizione ed il mantenimentodi un sistema di autocontrollo basatosui principi Haccp, ancorché in un regimedi semplificazione, come previsto dalla vigenteregolamentazione regionale.Tale regime di semplificazione, finalizzato adalleggerire adempimenti formalmente complessied onerosi, pretende comunque dall’imprenditorel’individuazione e l’applicazionedi una serie di garanzie (puntualmentedefinite nel provvedimento regionale) che,seben comprese nella sostanza e nella valenza,gli consentiranno di offrire alla clientela prodottisicuri, oltre che competitivi. Di più: sel’imprenditore garantisce la sicurezza alimentaredella propria offerta, può valorizzareulteriormente la propria attività.■Foto Dell’Aquila33


La formazioneper gli operatori■ GABRIELLA DE PIETRA ■Servizio Sviluppo Sistema Agroalimentare,<strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>La legge regionale n.4/2009 “Disciplinadell’agriturismo e della multifunzionalitàdelle aziende agricole” all’articolo 8 disponeche gli imprenditori agricoli che intendonosvolgere attività agrituristica devonopossedere l’abilitazione all’esercizio dellastessa attività.Per ottenere l’abilitazione di “Operatore a-grituristico” è necessario possedere un attestatodi frequenza ad un apposito corsodi formazione professionale con verificadell’apprendimento (art. 9 legge regionalen. 4/2009). Il corso obbligatorio per“Operatore agrituristico”, di almeno 140 o-re,è disciplinato dalla delibera di Giunta re-Foto Dell’Aquilagionale n. 1693/2009 “Criteri di attivazionedella L. R. n. 4/2009 nel settore agriturismo”.La frequenza minima per la validità del percorsoformativo è del 70%. Fra i contenutidel corso sono previsti:gestione d’impresa,ristorazione in azienda, valorizzazione, tutelae recupero/conservazione del patrimonioedilizio e del paesaggio, comunicazione,marketing territoriale e turistico, ecc.Il percorso per ottenere l’abilitazione a svolgereattività agrituristica prevede il possessodella qualifica di “Imprenditore agricoloprofessionale” (Iap) solo per coloro che offronoil servizio di “ospitalità rurale familiare”.LE PROPOSTE DEL “CATALOGO VERDE”Proposte formative specifiche per acquisire iltitolo di “Operatore agrituristico”e di “Imprenditoreagricolo”sono disponibili nel “CatalogoVerde”della <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>.Si tratta di un catalogo elettronico, gestitodalla <strong>Regione</strong>, contenente offerte formative/informativee di consulenza, proposteda organismi riconosciuti e accreditati dalla<strong>Regione</strong>, presentate sotto forma di propostecontrattuali.Il Catalogo è consultabile attraverso internetsul portale regionale dedicato all’agricoltura,all’indirizzo: www.ermesagricoltura.it,scegliendo il seguente percorso di navigazione:Sportello per l’Agricoltore/Comefare per/Partecipare alla formazione e allaconsulenza/Accedere al Catalogo Verde.Oltre ai corsi per “Operatore Agrituristico” e“Imprenditore Agricolo”, il Catalogo Verdecontiene molte altre proposte, tese ad offrireopportunità di aggiornamento, crescita einnovazione su diverse tematiche, fra cui:condizionalità e sicurezza sul lavoro, ambientee gestione delle risorse naturali, biodiversità,benessere animale, gestione economica,finanza e fiscalità, marketing, innovazione,agroenergie, informatica, lingue, innovazionitecniche, produzioni biologiche,ecc. Nell’area tematica della multifunzionalitàsi possono trovare percorsi formativi dibase o di aggiornamento per operatori difattorie didattiche,corsi di cucina tipica ed e-nogastronomica, di accoglienza in fattoria,di valorizzazione delle produzioni, ecc.Inoltre, si renderanno disponibili nel CatalogoVerde ulteriori proposte per una qualificazionedegli operatori agrituristici insettori caratteristici, in risposta agli obiettividella nuova normativa, tesi a migliorarela qualità dei servizi offerti ed a creare unaforte specializzazione degli agriturismi chesi aggregheranno nei “club di eccellenza”.Il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013(P.S.R.) mette a disposizione finanziamentiper attività di formazione/informazione econsulenza per gli operatori del settore primarioattraverso le seguenti Misure:1) le Misure 111 (azione 1) e 114 - Per il miglioramentodella competitività del settoreagricolo e forestale. Attraverso questeMisure sono previsti contributi perimprenditori agricoli e forestali, per ipropri soci, dipendenti e coadiuvanti,con lo scopo di accrescere la professionalità,aumentare l´efficacia del sistemadi assistenza tecnica, supportare il siste-34


AGRITURISMO/LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: ISTRUZIONI PER L’USOma della conoscenza;2) la Misura 331 - Per il miglioramento dellaqualità della vita e per promuovere la diversificazionedell’economia nelle zonerurali. Attraverso questa Misura vengonoerogati finanziamenti per progetti formativirivolti agli operatori economici che vivonoe/o operano nei territori rurali in cuisono attuate le Misure previste dagli Assi3 e 4 del P.S.R. In particolare sono previstifinanziamenti rivolti alla promozione e all’accompagnamentodi progetti legati al-la multifunzionalità del settore primario: funzioni territoriali: cura del paesaggio,conservazionee valorizzazione dellerisorse naturali e faunistiche; funzioni produttive: sicurezza e salubritàdegli alimenti, qualità, valorizzazionedelle risorse naturali e culturali, benesseredegli animali, turismo; funzioni sociali: vitalità delle aree rurali,argine allo spopolamento; recuperodelle tradizioni; funzioni ambientali: biodiversità, smal-essere rispettate alcune norme relative all’originedei prodotti alimentari utilizzati: i prodotti propri non possono essere, in valore,meno del 35% del prodotto totale annuoutilizzato. La percentuale è ridotta al25% per le aziende situate in Comunitàmontane o in Unioni di Comuni montani; i prodotti propri, i prodotti regionali conmarchio Dop, Igp, Igt, Doc, Docg, QC e tipiciregionali inseriti nell’apposito Alboministeriale, i prodotti biologici regionaliacquistati da aziende agricole del territorioregionale o loro consorzi, nonché prodottidi altre aziende agricole regionaliacquistati direttamente dai produttoridevono essere, in valore, superiori all’ 80%del prodotto totale annuo utilizzato.Queste norme tendono a legare l’offerta a-grituristica al territorio, valorizzando le protimentoe riciclo dei rifiuti, bilancio delleemissioni di gas,produzione di energia dafonti rinnovabili.Gli opportuni approfondimenti per l’accessoai finanziamenti e ai progetti formativi diqueste Misure sono consultabili attraversoInternet, Portale Ermesagricoltura della <strong>Regione</strong><strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>, sezione del P.S.R.2007-2013, al seguente indirizzo:http://www.ermesagricoltura.it/Piano-Regionale-Sviluppo-Rurale/Programma-di-Sviluppo-rurale-2007-2013■Le domandepiù frequenti■ MAURO FINI ■Servizio Territorio Rurale, <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>Di seguito riportiamo le domande (e le risposte)che più frequentemente vengonoposte da coloro che vogliono intraprendereun’attivita agrituristica.Chi può aprire un agriturismo?Tutti gli imprenditori agricoli di cui all’art.2135 del Codice civile che svolgono attivitàagricola e dispongono di un fabbricato esistentesul fondo alla data del 15 aprile 2009da ristrutturare.Per aprire un’azienda agrituristica si deveobbligatoriamente offrire pernottamentoe/o ristorazione?Tutte le attività agrituristiche previste dallalegge regionale 4/2009 (dare ospitalità,somministrare pasti e bevande,organizzaredegustazione di prodotti aziendali,organizzareattività ricreative, culturali, sociali, didattiche,di pratica sportiva, escursionistichee di ippoturismo) possono essere svoltedisgiuntamente.È pertanto l’imprenditoreche, nel rispetto delle norme di connessionee complementarietà, decide qualeservizio offrire.Si può cedere a terzi la gestione della solaazienda agrituristica?L’attività agrituristica è connessa e complementareall’attività agricola. L’imprenditoreagricolo e l’imprenditore agrituristico devonoessere il medesimo soggetto: quindi èimpossibile gestire un’azienda agrituristicasenza essere anche imprenditore agricolo.Per la preparazione dei pasti nell’aziendaagrituristica si possono usare tutti iprodotti disponibili sul mercato?Nella somministrazione di pasti e bevandeall’interno dell’azienda agrituristica devonoFoto Dell’Aquila35


duzioni locali, in particolare quelle tipichecon riconoscimento comunitario.Per svolgere l’attività agrituristica è necessariopossedere una specifica formazione?Tutti gli imprenditori agricoli che intendonoiscriversi all’elenco provinciale degli operatoriagrituristici ed avere l’abilitazione all’attivitàagrituristica devono essere in possessodi un attestato di frequenza ad un corsoper operatore agrituristico con verifica diapprendimento, come previsto dall’art. 19della legge regionale 4/2009.I corsi attivati sul territorio regionale sono presentinel "Catalogo verde" consultabile nel sitoregionale www.ermesagricoltura.it (vedianche precedente articolo sulla formazione).La <strong>Regione</strong> mette a disposizione dei fondiper sostenere l’attività agrituristica?Attualmente è in vigore il Programma di SviluppoRurale 2007-2013, che con la Misura311 “Diversificazione in attività non agricole”,Azione 1 “<strong>Agriturismo</strong>” finanzia la ristrutturazionedei fabbricati rurali e degli spazi a-perti, nonché l’acquisto di attrezzature dadestinare all’attività agrituristica, compresele attività didattiche.I bandi vengono periodicamente aperti dalleProvince e/o dai Gruppi di azione locale(Gal) presenti sul territorio regionale.Normalmente è previsto un contributo afondo perduto dal 35% al 45% della spesaammessa, a seconda della zona in cui si troval’azienda beneficiaria dell’intervento.Per aprire un agriturismo servono molteautorizzazioni comunali ?Con la nuova normativa regionale non è piùrichiesta alcuna autorizzazione comunale.Gli imprenditori agricoli abilitati all’eserciziodell’attività agrituristica, dopo aver messo anorma le strutture e le attrezzature necessarie,devono presentare al Comune una “Dichiarazioned’inizio attività” (Dia) e possonocontestualmente iniziare l’attività.La <strong>Regione</strong> favorisce le attività agrituristichedi qualità e sostiene le loro aggregazioni?Sì, la <strong>Regione</strong> sostiene e riconosce club dieccellenza.I club,costituiti per ottenere il riconoscimentoregionale, devono esserecoordinati da un organismo di gestionecon compiti di progettazione, realizzazione,valorizzazione e promozione. Per i socidei club riconosciuti sono previste prioritàe agevolazioni. ■La promozione a 360 gradidi Apt <strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong>■A cura di APT SERVIZI REGIONE EMILIA ROMAGNA ■Una nuova versione del sito web dovecercarsi comodamente da casa l’agriturismosu misura per il prossimo week end.Basta digitare la zona,chiedere il paesaggiopreferito (collina, pianura, montagna), aggiungere,volendo, anche una parola chiave.E una volta decisa la destinazione, cosamanca? Il comando per stamparsi la cartinaregionale per scegliere così l’itinerario miglioreper raggiungerlo in macchina. Il nuovosito www.agriturismo.emilia-romagna.itè una delle novità che Apt Servizi <strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong>,l’azienda di promozione regionale,ha messo in campo per sostenere l’offertadegli oltre 900 agriturismi della regione.È una strategia di marketing a 360 gradi quellache Apt Servizi ha deciso di realizzare permettere in vetrina questo particolare tipo distrutture. «Gli agriturismi rappresentano unapiccolissima parte della nostra offerta turistica,poco più dell’1%, ma si tratta di una realtàunica e spesso di grande eccellenza.Basta direche l’<strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong> è la seconda regione36in Italia per numero di aziende biologiche,oltre250, e per l’eccellenza della ristorazione abase di prodotti Dop e Igp » spiega AndreaBabbi,amministratore delegato di Apt Servizi.«Non dimentichiamo che è proprio dallenostre aziende agricole che nascono i 27 prodottiDop e Igp: per questo siamo la regionenumero uno in Europa.Ecco perché abbiamodeciso di spingere sull’acceleratore e di puntaresu queste aziende».Foto Samaritani


AGRITURISMO/LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: ISTRUZIONI PER L’USODel resto è anche vero che proprio in questoperiodo si è alzata l’asticella della qualitàper gli agriturismi dell’<strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>. Lanuovissima legge regionale che è stata approvatanelle scorse settimane non ammettecompromessi. Chi vuole accogliere turisti,dovrà rispettare ancora di più una seriedi condizioni assai rigide: dalla ristorazionecon materie prime del territorio ai servizi diqualità, fino a controlli continui e costanti.Apt Servizi <strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong> da tempo seguegli agriturismi del territorio. Il nuovo sitoè stato realizzato grazie al coordinamentodelle associazioni degli agricoltori di tuttele aziende agrituristiche che garantisconol’aggiornamento continuo dei dati.TANTE INFORMAZIONI SUL WEBPoichè non basta solo mangiare bene e immergersinella natura, ecco che il turista primadi partire può trovare sul sito di Apt Serviziun cartellone con tutti gli eventi, feste esagre del momento. Non manca neppureun link con i portali del turismo e dell’agricolturadelle varie provincie.Chi vuole invece,tanto per fare un esempio,saperne di più proprio sull’ultima legge regionale,non dovrà cercare a lungo in rete:rimanendo sul sito troverà la sezione “Editoria”con una newsletter telematica (in formatopdf scaricabile) con tutte le attivitàrealizzate dall’assessorato all’<strong>Agricoltura</strong>, incollaborazione con Apt e le associazioni. O-gni mese ci sarà un’intervista ad un’aziendaagrituristica regionale. La sezione “Scrivici”è dedicata agli imprenditori agrituristici cherichiedono l’inserimento della propria a-zienda on line: troveranno link con un questionarioe liberatoria.Per quanto riguarda fiere e workshop, AptServizi offre da tempo un sostegno ai proprisoci che vogliono partecipare a fiere di settore,come Agri&Tour ad Arezzo, serate promozionali,workshop per ampliare i contattie il mercato.Apt Servizi mette a disposizione stand personalizzati,distribuzione di materiale istituzionale,realizza loghi adesivi dell’agriturismo,roll up tematici, gadget per promuovereil sito. Per la presenza a fiere ed eventiFoto Dell’Aquiladi settore sono state prodotte delle vele(80x20) che sono messe a disposizione delleassociazioni di categoria, oltre a bigliettida visita e buste per la spedizione dellenewsletter.Pensate per il pubblico sempre più numerosointeressato all’argomento “vacanza inagriturismo” sono state infine stampate8.000 cartine geografiche con la segnalazionedelle aziende.«Per il resto non serve altro che preparare laborsa e andare a provare - conclude AndreaBabbi -. Oggi in <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong> la qualitàimprenditoriale ha raggiunto livelli assaicompetitivi. Queste aziende rappresentanoun modo originale di fare vacanza:a contattocon la natura (molte sono alimentate daforme di energia alternative) e rilassandosicon tante attività: laboratori del gusto, magaricon una vera azdora emiliano-romagnola,minicorsi per imparare a confezionareil sapone naturale, le passeggiate a cavallosulle ippovie in mezzo ai parchi nazionali,trekking e mountain bike. Sono davverotutte da provare». ■37


Numeri utili■ A cura di PAOLA GIOVAGNONI ■Servizio Territorio Rurale, <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>Foto Dell’AquilaPROVINCIA DI BOLOGNAAssessorato <strong>Agricoltura</strong>Viale Silvani, 6 - 40122 BolognaRomano Teglia - Tel. 051/5274513E-mail romano.teglia@provincia.bologna.itDania Tamarri - Tel.051/5274534051/910511E-mail dania.tamarri@provincia.bologna.itFax: 051/5274759PROVINCIA DI FERRARASettore <strong>Agricoltura</strong>Sviluppo Locale IntegratoVia Bologna, 534 - 44124 FerraraMichele Bacilieri - Tel. 0532/299137E-mail michele.bacilieri@provincia.fe.itFax: 0532/299788PROVINCIA DI FORLÌ-CESENAAssessorato Politiche AgroalimentariPiazza Morgagni, 2 - 47121 Forlì-CesenaLino Patrizi (referente provinciale leggeregionale 4/2009)Tel. 0543/714503 - Fax 0543/714714E-mail lino.patrizi@provincia.fc.itBarbara Mantellini (referente provincialePsr 2007-2013,Asse 3,Misura 311,Azione 1)Tel. 0543/714566 - Fax: 0543/714714E-mail barbara.mantellini @provincia.fc.it38PROVINCIA DI MODENAAssessorato <strong>Agricoltura</strong>Via Rainusso, 144 - 41100 ModenaGianluca Aldrovandi - Tel. 059/209737E-mail aldrovandi.g@provincia.modena.itFax: 059/209770PROVINCIA DI PARMAAssessorato <strong>Agricoltura</strong>Piazzale Barezzi, 3 - 43121 ParmaGraziella Serventi - Tel. 0521/931772E-mail g.serventi@provincia.parma.itFax: 0521/931778PROVINCIA DI PIACENZAServizio <strong>Agricoltura</strong>Via Colombo, 35 - 29122 PiacenzaDario Sdraiati - Tel. 0523/795634E-mail dario.sdraiati@provincia.pc.itSabrina Negromanti - Tel. 0523/795655E-mail sabrina.negromanti@provincia.pc.itEnrico Freschi - Tel. 0523/795656E-mail enrico.freschi@provincia.pc.itFax: 0523/795661PROVINCIA DI RAVENNASettore Politiche agricolee sviluppo ruraleVia Lirica, 21 - 48121 RavennaCristina Sama - Tel. 0544/258428E-mail csama@mail.provincia.ra.itSimona Valeriani - Tel. 0544/258546E-mail svaleriani@mail.provincia.ra.itFax: 0544/258502PROVINCIA DI REGGIO EMILIAAssessorato <strong>Agricoltura</strong>Via Gualerzi, 38 - 42100 Reggio <strong>Emilia</strong>Eugenia Barzon - Tel. 0522/444620E-mail e.barzon@mbox.provincia.re.itFax: 0522/444636PROVINCIA DI RIMINIServizio <strong>Agricoltura</strong> Attività Economichee Servizi alle ImpreseVia D.Campana, 64 - 47922 RiminiMarco Vignali - Tel.0541/716333Fax: 0541/716327E-mail m.vignali@provincia.rimini.it ■Foto Dell’Aquila


Coordinamento redazionaleFranco StefaniDistribuzioneRedazione “<strong>Agricoltura</strong>” - Viale Silvani, 6 - 40122 BolognaTel. 051.5274289 - 5274701 • Fax 051.5274577E-mail: agricoltura@regione.emilia-romagna.itServizio Territorio Rurale, <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>Tel 051.5274603 (segreteria) - Fax 051.5274377 - 5274781E-mail: territoriorurale@regione.emilia-romagna.it


ASSESSORATOAGRICOLTURA<strong>Agriturismo</strong>La nuova legge della <strong>Regione</strong><strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>: istruzioni per l’usoSupplemento ad “<strong>Agricoltura</strong>” n. 12, Dicembre 2009Direttore responsabile: Franco StefaniReg. Trib. di Bologna N.4269 del 30-3-1973Progetto grafico ed impaginazione: Editing, RomaStampa: Galeati Industrie Grafiche SpaVia Selice 187/189 - 40026 Imola (BO)

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