10.07.2015 Views

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6,3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI.3. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 aeuro 2.500 per la violazione:a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati allelettere a) e b) dell’allegato V, parte II, e dell’allegato VI;b) dell’articolo 71 commi 6 e 9 e 11;c) dell’articolo 72, commi 1 e 2;d) dell’articolo 86, comma 3.Titolo IVcantieri temporanei o mobiliCapo Imisure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobiliArt. 88.campo di applicazione1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tuteladella salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali defi nitiall’articolo 89, comma 1, lettera a).2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro ilperimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impiantifissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonchè i macchinari, gli apparecchi e utensilidestinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimentodei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti dellecave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburiliquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentalee nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;f) ai lavori svolti in mare;g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi incui si effettuino riprese, purchè tali attività non implichino l’allestimento di un cantieretemporaneo o mobile.98decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!