10.07.2015 Views

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Capo IIIimpianti e apparecchiature elettricheArt. 80.obblighi del datore di lavoro1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature egli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati,utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di naturaelettrica ed in particolare quelli derivanti da:a) contatti elettrici diretti;b) contatti elettrici indiretti;c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose,archi elettrici e radiazioni;d) innesco di esplosioni;e) fulminazione diretta ed indiretta;f) sovratensioni;g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedentecomma 1, tenendo in considerazione:a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventualiinterferenze;b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misuretecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, adindividuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione insicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantirenel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure dicui al comma 1.Art. 81.requisiti di sicurezza1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonchè le installazioni e gli impiantielettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttivecomunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni egli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sonorealizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX.3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delledisposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzionedelle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicatenelle norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX.decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 95

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!