10.07.2015 Views

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b);b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazionedell’articolo 21, comma 1, lettera c).Sezione IIdisposizioni in tema di processo penaleArt. 61.esercizio dei diritti della persona offesa1. In caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesionipersonali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degliinfortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattiaprofessionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all’INAIL ed all’IPSEMA,in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile edell’azione di regresso.2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sullavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazionedelle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro oche abbiano determinato una malattia professionale.Titolo IIluoghi di lavoroCapo Idisposizioni generaliArt. 62.definizioni1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fi ni dell’applicazionedel presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro:a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’aziendao dell’unità produttiva, nonchè ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unitàproduttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro;b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:a) ai mezzi di trasporto;b) ai cantieri temporanei o mobili;c) alle industrie estrattive;d) ai pescherecci.decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 85

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!