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LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

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a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;c) il medico competente, ove nominato;d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:a) il documento di valutazione dei rischi;b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianzasanitaria;c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezioneindividuale;d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratoriai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.3. Nel corso della riunione possono essere individuati:a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e dimalattie professionali;b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guidaper un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni dellecondizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione dinuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi dicui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltàdel rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’appositariunione.5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti perla sua consultazione.Sezione IVformazione, informazione e addestramentoArt. 36.informazione ai lavoratori1. Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguatainformazione:a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa ingenerale;b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazionedei luoghi di lavoro;c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45e 46;d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione eprotezione, e del medico competente.2. Il datore di lavoro provvede altresì affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguatadecreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 67

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