10.07.2015 Views

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123,trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personaleoccupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di appositatessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore el’indicazione del datore di lavoro.Art. 27.sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delleindicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criterifinalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratoriautonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla basedella specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsiformativi mirati.2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisceelemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblicie per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica,sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.Sezione IIvalutazione dei rischiArt. 28.oggetto della valutazione dei rischi1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delleattrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nellasistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute deilavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordoeuropeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondoquanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonchè quelli connessi alledifferenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione dellavalutazione, deve avere data certa e contenere:a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durantel’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositividi protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma1, lettera a);60decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!