10.07.2015 Views

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe airappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cuiall’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore dilavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentantidei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitariaeffettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fi ni della attuazione dellemisure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa chestabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversadall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione neldocumento di valutazione dei rischi;m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori icui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e dellasorveglianza sanitaria;n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cuiall’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata invigore del presente decreto.Art. 26.obblighi connessi ai contratti d’appaltoo d’opera o di somministrazione1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o alavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttivadella stessa, nonchè nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, letterag), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi inrelazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica èeseguita attraverso le seguenti modalità:1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria eartigianato;2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratoriautonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazioneamministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistentinell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenzaadottate in relazione alla propria attività.2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sullavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;58decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!