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LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

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conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativadocumentazione.Art. 24.obblighi degli installatori1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, perla parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro,nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.Art. 25.obblighi del medico competente1. Il medico competente:a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione allavalutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianzasanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dellaintegrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confrontidei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primosoccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalitàorganizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmivolontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraversoprotocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gliindirizzi scientifici più avanzati;c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui allalettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria edi rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unitàproduttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro illuogo di custodia;d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazionesanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazionesanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità diconservazione;f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischionei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nelrispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratoreinteressato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il propriomedico di medicina generale;g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitariacui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sullanecessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività chedecreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 57

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