10.07.2015 Views

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

attività di consulenza.6. L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagarein sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decretolegislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l’apposito capitolo regionale per fi nanziarel’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delleAA.SS.LL.7. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuatidal presente decreto.Art. 14.disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tuteladella salute e sicurezza dei lavoratori1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonchè dicontrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni delcoordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organidi vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazionedelle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottareprovvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontrino l’impiegodi personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misurapari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonchè incaso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoroindividuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentitala Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia ditutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozionedel provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuatenell’allegato I. L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autoritàper la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspettidi rispettiva competenza, al fine dell’emanazione di un provvedimento interdittivo allacontrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche didurata pari alla citata sospensione nonchè per un eventuale ulteriore periodo di tempo noninferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Ledisposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambitodei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni dicui alla legge 7 agosto 1990, n. 241(*).2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delleaziende sanitarie locali, con riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazionidella disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza* Così come modifi cato dal Decreto Legge 25 giugno 2008 n°112 .decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 49

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!