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LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

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e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.7. La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettividi conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sonoresi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cuial comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali indotazione.Art. 9.enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezzanei luoghi di lavoro1. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materiadi salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, inuna logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenzasociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.2. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnatedalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia ecomplementarietà, le seguenti attività:a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanentedi servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi diintervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, letterap), per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare eproporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e dellemalattie professionali;c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, ancheattraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei piùadatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità inmateria di salute e sicurezza sul lavoro, sia all’individuazione degli elementi di innovazionetecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzionipubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezzasul lavoro tenuto conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degliarticoli 6 e 11;e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione dicui all’articolo 32;f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoronei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell’alta formazione artistica,musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l’indirizzo e la valutazionedelle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materiadi salute e sicurezza del lavoro di cui all’articolo 5;42decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

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