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LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

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da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzionidi segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e della previdenza socialeappositamente assegnato.7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1,non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha ilcompito di:a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro eformulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all’articolo 5;c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all’articolo 11;d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cuiall’articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezzae sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e aipresidenti delle regioni;f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate dieffettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto deiprofi li di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepitecon decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’internoacquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni eprovince autonome di Trento e di Bolzano;g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delleimprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione delleimprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere dellaConferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto;h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati subase volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento,orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilitàsociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fi ni del miglioramento dei livelli ditutela definiti legislativamente;i) valutare le problematiche connesse all’attuazione delle direttive comunitarie e delleconvenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazionedei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30.Art. 7.comitati regionali di coordinamento1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonchè uniformitàdegli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione40decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

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