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LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

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2.9 I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere la manigliadell'interruttore principale asportabile o bloccabile, oppure gli apparati di comandosistemati in cabina o armadio chiudibili a chiave.I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio, devono asportare o bloccare lamaniglia dell'interruttore o chiudere a chiave la cabina.2.10 I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all'inizio del percorso inpendenza alla stazione superiore, di dispositivi automatici di sbarramento per impedirela fuga di vagonetti o di convogli liberi.Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso del piano inclinato, inrelazione alle condizioni di impianto devono essere predisposte nicchie di rifugio per ilpersonale.Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati durante ilfunzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda ai lati dei binari, passaggiaventi larghezza e sistemazioni tali da permettere il transito pedonale senza pericolo.2.11 I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo di sicurezza atto aprovocare il pronto arresto dei carrelli o dei convogli in caso di rottura o diallentamento degli organi di trazione, quando ciò sia necessario in relazione allalunghezza, alla pendenza del percorso, alla velocità di esercizio o ad altre particolaricondizioni di impianto, e comunque quando siano usati, anche saltuariamente, per iltrasporto delle persone.Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarità dell'impianto o del suoesercizio, non sia possibile adottare il dispositivo di cui al primo comma, gli organi ditrazione e di attacco dei carrelli devono presentare un coefficiente di sicurezza,almeno uguale a otto; in tal caso è vietato l'uso dei piani inclinati per il trasporto dellepersone.In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure i dispositivi di sicurezzadevono essere sottoposti a verifica mensile.2.12 I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi destinatiall'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo sicuro e protetti contro lesorgenti di calore e contro gli urti.2.13 I mezzi di trasporto meccanici, se per determinati tratti di percorso sono mossidirettamente dai lavoratori, devono essere provvisti di adatti elementi di presa cherendano la manovra sicura.2.14 I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono essereprovvisti di dispositivi che impediscano il ribaltamento accidentale e che consentano dieseguire la manovra in modo sicuro.2.15 All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delleteleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenereuna persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50sotto il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.2.16 Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia possibile controllare tutto ilpercorso devono avere in ogni stazione o posto di carico e scarico, un dispositivo checonsenta la trasmissione dei segnali per le manovre dalla stazione principale.2.17 L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche e degli impianti simili deveessere effettuata automaticamente mediante apparecchio applicato ad appositocarrello.Allegati al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81237

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