10.07.2015 Views

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezzae irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, in relazione al tipo,alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limiteindicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.4. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti deiMinistri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d’intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto, i parametri per l’individuazione del rischio basso per la sicurezzae irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, sulla base diproposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamenterappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamenterappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazionedel rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro.Capo IIprotezione da agenti cancerogeni e mutageniSezione Idisposizioni generaliArt. 233.campo di applicazione1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratoriesposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunitàeuropea dell’energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivitànelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni acausa della loro attività lavorativa.Art. 234.definizioni1. Agli effetti del presente decreto si intende per:a) agente cancerogeno:1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categoriecancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successivemodificazioni;2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando laconcentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti diconcentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 inbase ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 esuccessive modificazioni;3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII, nonchè una162decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!