10.07.2015 Views

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Capo VIsanzioniArt. 219.sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209,commi 1 e 5, 216, comma 1.2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:a) con arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro perla violazione degli articoli 182, comma 2, 184, 185, 190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193,comma 1, 195, 197, comma 3, 202, 203, 205, comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e217, comma 1;b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.500per la violazione degli articoli 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.Art. 220.sanzioni a carico del medico competente1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da euro1.000 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 185 e 186.Titolo IXsostanze pericoloseCapo Iprotezione da agenti chimiciArt. 221.campo di applicazione1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori controi rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agentichimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comportila presenza di agenti chimici.2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosiche sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimiciper i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decretolegislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì al trasporto di agenti chimicipericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelledisposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall’articolo 2decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 153

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!