10.07.2015 Views

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.4. A norma dell’articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di lavoro adatta le misuredi cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili alrischio.Art. 211.sorveglianza sanitaria1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una voltal’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardoai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all’articolo 183, tenuto conto deirisultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo di vigilanza,con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli fornitidal medico competente.2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 182, sono tempestivamentesottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superioreai valori di azione di cui all’articolo 208, comma 2.Art. 212.linee guida1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Serviziosanitario nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto, elabora le linee guida per l’applicazione del presente capo nello specificosettore dell’utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica.Capo Vprotezione dei lavoratori dai rischi di esposizionea radiazioni ottiche artificialiArt. 213.campo di applicazione1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori controi rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioniottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effettinocivi sugli occhi e sulla cute.Art. 214*.definizioni1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezzad’onda compresa tra 100 m e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide inradiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:* Testo così riportato nella Gazzetta Uffi ciale. Al posto del si legge “n”.decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 149

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!