10.07.2015 Views

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 166.sanzioni a carico del preposto1. Il preposto è punito nei limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degliobblighi generali di cui all’articolo 19:a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazionedell’articolo 163;b) con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 150 a 600 euro per la violazionedell’articolo 164, comma 1, lettera a).Titolo VImovimentazione manuale dei carichiCapo Idisposizioni generaliArt. 167.campo di applicazione1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazionemanuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccaricobiomeccanico, in particolare dorso-lombari.2. Ai fini del presente titolo, s’intendono:a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di uncarico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere,tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza dellecondizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccaricobiomeccanico, in particolare dorso-lombari;b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari,muscolotendinee e nervovascolari.Art. 168.obblighi del datore di lavoro1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati,in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazionemanuale dei carichi da parte dei lavoratori.2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad operadei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezziappropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischioche comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegatoXXXIII, ed in particolare:a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizionidi sicurezza e salute;b) valuta, se possibile anche in fase di proget-tazione, le condizioni di sicurezza e disalute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’allegato XXXIII;130decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!