10.07.2015 Views

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ovesciamento per trazione o per spinta.2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deveessere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto delfabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previstidi altre parti.3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoroquali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o dellastruttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere dialtezza non superiore a 3 metri, con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno deglielementi smossi.5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito allacaduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicinio ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.Art. 156.verifiche1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultivapermanente, può stabilire l’obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature percostruzioni, stabilendo le modalità e l’organo tecnico incaricato.Capo IIIsanzioniArt. 157.sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 10.000 euro per laviolazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per laviolazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a);c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazionedell’articolo 101, comma 1, primo periodo;d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazionedell’articolo 90, comma 9, lettera c).Art. 158.sanzioni per i coordinatori1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o conl’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1.2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro per laviolazione dell’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l’arresto da tre a sei mesi126decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!