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LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

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opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissatirigidamente a strutture resistenti.2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza delpavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro lacaduta dei materiali.3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora nonsiano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanzanon superiore a 40 centimetri.Art. 148.lavori speciali1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deveessere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai edei materiali di impiego.2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamentiatti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavolesopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individualeanticaduta.Art. 149.paratoie e cassoni1. Paratoie e cassoni devono essere:a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;b) provvisti dell’attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in casodi irruzione d’acqua e di materiali.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di unaparatoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza diun preposto.3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalliregolari.Sezione VIIIdemolizioniArt. 150.rafforzamento delle strutture1. Prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica dellecondizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamentoe di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolliintempestivi.124decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81

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