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LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

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precedente, è fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sullequali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse odelle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenzad’acqua.Art. 144.resistenza delle armature1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anchequello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonchè le sollecitazioni dinamiche chepossano dar luogo a vibrazioni durante l’esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spintadel vento e dell’acqua.2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamentedistribuito.Art. 145.disarmo delle armature1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell’articolo 142 deve essereeffettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirataalle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che ildirettore dei lavori ne abbia data l’autorizzazione.2. È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sullestrutture insistano carichi accidentali e temporanei.3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate lemisure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomeratocementizio.Art. 146.difesa delle aperture1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondateda normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolatosolidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti diservizio.2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un latodel parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essereaperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiorea m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essereconvenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.Art. 147.scale in muratura1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa indecreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 123

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