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LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

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e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico,di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo delcalcolo per ogni singola applicazione.Art. 133.progetto1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolonon sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi diimpiego, nonchè le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppuredi notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi,devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvatenell’autorizzazione ministeriale;b) disegno esecutivo.2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma dilegge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per defi nire il ponteggionei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.3. Copia dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 131 e copia del progetto e deidisegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, neicantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.Art. 134.documentazione1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiestadegli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 ecopia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, icui contenuti sono riportati nell’allegato XXII del presente Titolo.2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno,devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo delcalcolo.Art. 135.marchio del fabbricante1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunquein modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.Art. 136.montaggio e smontaggio1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competenteun piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 119

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