10.07.2015 Views

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

LA Salute E LA Sicurezza sUL Lavoro - Prospettive livornesi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università,dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi pariteticiistituiti nel settore dell’edilizia.3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettarealmeno le prescrizioni di cui all’allegato XIV.4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio,abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinqueanni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro cheproducano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativoad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti icontenuti minimi di cui all’allegato XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso diperfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L’attestato di cui alcomma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.5. Le spese connesse all’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico deipartecipanti.6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui alcomma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.Art. 99.notifica preliminare1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetteall’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmentecompetenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonchè glieventuali aggiornamenti nei seguenti casi:a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nellecategorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non siainferiore a duecento uomini-giorno.2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custoditaa disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi divigilanza.Art. 100.piano di sicurezza e di coordinamento1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessitàdell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte aprevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischiparticolari di cui all’allegato XI, nonchè la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV.Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto,decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 105

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!