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scarica il file - Fondo Sanitario Integrativo del gruppo Intesa Sanpaolo

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Vers. 29 mar. 2012- avvenuta predisposizione <strong>del</strong>l'ordine di pagamento <strong>del</strong>la domanda di rimborso;- eventuale sospensione <strong>del</strong>la pratica di rimborso, qualora la documentazione ad essaallegata risulti incompleta. In tal caso è possib<strong>il</strong>e procedere alla regolarizzazione<strong>del</strong>la pratica seguendo le istruzioni “Come regolarizzare una pratica di rimborso instato “sospesa” <strong>scarica</strong>b<strong>il</strong>i dal sito alla voce “moduli”;- eventuale esito negativo (domanda di rimborso respinta).D. LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIMBORSOEntro <strong>il</strong> termine di 45 giorni dall’avvenuta ricezione/lavorazione <strong>del</strong>la richiesta dirimborso, presentata nei termini corretti e con la relativa documentazione completa(modulo di richiesta debitamente sottoscritto anche per la parte relativa al consenso altrattamento dei dati documentazione di spesa regolare e completa <strong>del</strong>l’eventualeprescrizione medica richiesta per la fattispecie in questione ecc..) viene liquidata lasomma spettante nel rispetto <strong>del</strong>la normativa vigente.Per quanto riguarda le quote differite entro <strong>il</strong> 30 giugno di ogni anno, a seguito<strong>del</strong>l’approvazione <strong>del</strong> b<strong>il</strong>ancio relativo all’esercizio precedente e sulla base <strong>del</strong> risultatodi esercizio <strong>del</strong>la gestione di pertinenza, <strong>il</strong> <strong>Fondo</strong> provvederà all’eventuale liquidazione<strong>del</strong>la quota di rimborso differita, come specificato nel Regolamento, sotto <strong>il</strong> Capitolo“Rimborsi”, con priorità di erogazione <strong>del</strong>le prestazioni fino alla concorrenza <strong>del</strong>la “soglia <strong>del</strong>le risorse vincolate” prevista dal D.M. 27/10/2009 nonché per quelle sostenutedagli iscritti portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi <strong>del</strong>l’art. 3comma 3 <strong>del</strong>la Legge 5/2/1992 n. 104.Ove non consegua l’integrale liquidazione <strong>del</strong>la quota residua, <strong>il</strong> rimborso avviene inmisura proporzionale alla parte rimanente <strong>del</strong>la quota stessa.

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