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Regola n. 19 - Cessione e affitto di azienda - Crestetto-matarrese.it

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2005 - ORANGE COUNTY LEGISLATURE - 2005


Se la società cedente è una società a responsabil<strong>it</strong>à lim<strong>it</strong>ata si fa, invece, presente che parte delladottrina r<strong>it</strong>iene che rientrino nella <strong>di</strong>sposizione dell'art. 2479 secondo comma n. 5 c.c. (con conseguentecompetenza esclusiva dell'assemblea dei soci in relazione al <strong>di</strong>sposto dell'art. 2479 quarto comma c.c.)anche gli atti comportanti una mo<strong>di</strong>fica "<strong>di</strong> fatto" dell'oggetto sociale quali, ad esempio, proprio gli atti<strong>di</strong> cessione o <strong>di</strong> <strong>aff<strong>it</strong>to</strong> <strong>di</strong> <strong>azienda</strong>.Se la società cedente è invece una società per azioni non esistendo, invece, per tali società una<strong>di</strong>sposizione simile a quella dell'art. 2479 secondo comma n. 5 c.c. dettata in tema <strong>di</strong> s.r.l., ma alcontrario, dovendosi evincere dalla <strong>di</strong>sposizione dell'art. 2364 c.c., nuova formulazione, una volontàdel legislatore <strong>di</strong> escludere qualsiasi ingerenza dell'assemblea dei soci nell'amministrazione, salva lapossibil<strong>it</strong>à soltanto <strong>di</strong> mere "autorizzazioni", sembra debba r<strong>it</strong>enersi, in materia, sussistere unacompetenza esclusiva dell'organo amministrativo (salvo verificare se per statuto sia prescr<strong>it</strong>ta lanecess<strong>it</strong>à della preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci a sensi dell'art. 2364 primo comma n.5) cod. civ.)Impren<strong>di</strong>tore in<strong>di</strong>viduale: se a cedere l'<strong>azienda</strong> è invece un impren<strong>di</strong>tore in<strong>di</strong>viduale ci si dovràaccertare se all'impresa collaborano anche familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il2° grado) cui possa spettare il <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to <strong>di</strong> prelazione a sensi dell'art. 230 bis 5 comma c.c. (impresafamiliare), ed eventualmente far intervenire all'atto <strong>di</strong> trasferimento anche tali collaboratori al fine <strong>di</strong>far loro rinunciare espressamente a tale <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to.In caso contrario sarà doveroso far risultare dall'atto appos<strong>it</strong>a <strong>di</strong>chiarazione del cedenteattestante l'assenza <strong>di</strong> collaboratori familiari.Si rammenta che per il caso <strong>di</strong> violazione della prelazione ex art. 230 bis c.c., si <strong>di</strong>scute indottrina se, si applichi il RISCATTO, previsto dall'art. 732 c.c. Parte della dottrina, ancorchéminor<strong>it</strong>aria, è favorevole all'applicabil<strong>it</strong>à del riscatto, osservando che trattasi pur sempre <strong>di</strong> unafattispecie <strong>di</strong> prelazione legale, e che come tale <strong>di</strong> carattere reale tutelabile me<strong>di</strong>ante il riscatto. Isosten<strong>it</strong>ori <strong>di</strong> tale tesi r<strong>it</strong>engono che non potendosi applicare la <strong>di</strong>sposizione dell'art. 732 c.c. (checonsente l'esercizio del riscatto fintantoché dura lo stato <strong>di</strong> comunione ere<strong>di</strong>taria) il riscatto dever<strong>it</strong>enersi eserc<strong>it</strong>abile sino al momento della liquidazione in denaro del <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to <strong>di</strong> partecipazione spettanteai collaboratori familiari. Altra parte della dottrina invece, r<strong>it</strong>iene la <strong>di</strong>sposizione sul retratto <strong>di</strong> cuiall'art. 732 c.c., proprio perché concep<strong>it</strong>a in relazione alla sussistenza <strong>di</strong> una comunione ere<strong>di</strong>taria, nonapplicabile alla prelazione ax art. 230 bis c.c., in quanto "non compatibile", con la conseguenza che aipartecipi all'impresa familiare in caso <strong>di</strong> violazione del <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to <strong>di</strong> prelazione spetterebbe solo il <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to alrisarcimento dei danni. A sostegno <strong>di</strong> quest'ultima tesi si osserva anche che mancando un sistema <strong>di</strong>pubblic<strong>it</strong>à dell'impresa familiare, il riscatto finirebbe per penalizzare oltre modo il terzo acquirente,privo <strong>di</strong> qualsiasi strumento per poter accertare se con riguardo all'<strong>azienda</strong> trasfer<strong>it</strong>a sussistono avent<strong>it</strong><strong>it</strong>olo al <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to <strong>di</strong> prelazione e del successivo <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to <strong>di</strong> riscattoL'oggettoCi si chiede se per descrivere l'<strong>azienda</strong> oggetto <strong>di</strong> cessione sia necessaria una descrizioneanal<strong>it</strong>ica <strong>di</strong> tutte le sue componenti o siano sufficienti formule sintetiche. E' opinione comune chel'<strong>azienda</strong> possa essere descr<strong>it</strong>ta in maniera un<strong>it</strong>aria e omnicomprensiva anche con la sola in<strong>di</strong>cazionedel t<strong>it</strong>olare, dell'attiv<strong>it</strong>à svolta e dell'eventuale luogo <strong>di</strong> ubicazione senza necess<strong>it</strong>à <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazione deisingoli beni, rapporti ed elementi che la compongono, salvo che tale descrizione:- sia richiesta dalla natura dei beni stessi (ad esempio immobili, mobili registrati marchi ebrevetti) per l'espletamento delle formal<strong>it</strong>à <strong>di</strong> pubblic<strong>it</strong>à- sia richiesta dalla natura dell'atto (ad esempio in caso <strong>di</strong> donazione a sensi dell'art. 782 c.c.)Con riguardo a queste due ultime fattispecie si fa presente che:- nel caso in cui tra i beni <strong>azienda</strong>li vi siano beni immobili il notaio dovrà aver cura non solo <strong>di</strong>procedere alla puntuale descrizione, in atto, <strong>di</strong> detti immobili con gli estremi identificativi catastali a tal5


fine richiesti, ma, dovrà avere anche cura <strong>di</strong> procedere all'espletamento delle richieste formal<strong>it</strong>àpubblic<strong>it</strong>arie presso i RR.II.- nel caso <strong>di</strong> donazione <strong>di</strong> <strong>azienda</strong>, in realtà, si <strong>di</strong>scute se sia necessaria la descrizione anal<strong>it</strong>icadei singoli beni con in<strong>di</strong>cazione, per ciascuno <strong>di</strong> essi, del relativo valore: considerato che, in realtà, nelcaso <strong>di</strong> <strong>azienda</strong> i singoli beni cost<strong>it</strong>uenti il complesso donato perdono la loro "in<strong>di</strong>vidual<strong>it</strong>à" per essereconsiderati nella loro "connessione funzionale ed economica" cosicché il valore del tutto, qualecomplesso economico organizzato e funzionante, il più delle volte non corrisponde affatto allasommatoria del valore <strong>di</strong> ogni singolo elemento, apparirebbe ad<strong>di</strong>r<strong>it</strong>tura fuorviante l'in<strong>di</strong>cazione delvalore <strong>di</strong> ogni singolo bene: si può, pertanto, ragionevolmente r<strong>it</strong>enere sufficiente, in questo caso, cosìcome r<strong>it</strong>enuto anche da autorevole dottrina, procedere alla sola descrizione dei singoli elementicost<strong>it</strong>uenti il complesso <strong>azienda</strong>le senza peraltro l'in<strong>di</strong>cazione del loro valore un<strong>it</strong>ario, ma conl'in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> un valore globale.La descrizione anal<strong>it</strong>ica del complesso <strong>azienda</strong>le <strong>di</strong>venta irrinunciabile quando si intendaescludere dalla cessione qualche bene (purché tale esclusione non comprometta la "capac<strong>it</strong>à produttiva"del complesso trasfer<strong>it</strong>o o il bene escluso non sia comunque surrogabile): in mancanza <strong>di</strong> una espressaesclusione <strong>di</strong> taluno degli elementi <strong>azienda</strong>li l'intero complesso <strong>azienda</strong>le si trasferisce all'acquirentedell'<strong>azienda</strong>.In tutti gli altri casi l'in<strong>di</strong>cazione specifica dei beni componenti l'<strong>azienda</strong> può considerarsi nonstrettamente necessaria almeno con riferimento alle esigenze <strong>di</strong> forma e <strong>di</strong> pubblic<strong>it</strong>à e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>efficacia del contratto. Tuttavia il notaio dovrà aver cura <strong>di</strong> suggerire alle parti <strong>di</strong> procedere ad unacompleta elencazione dei beni e dei <strong>di</strong>r<strong>it</strong>ti compresi nel trasferimento, anche me<strong>di</strong>ante l'allegazioneall'atto <strong>di</strong> appos<strong>it</strong>i inventari o elenchi descr<strong>it</strong>tivi, e ciò al fine <strong>di</strong> garantire maggiore certezza nei rapportie nell'in<strong>di</strong>viduazione delle componenti <strong>azienda</strong>li.La descrizione specifica dei beni è inoltre necessaria nel caso della cessione <strong>di</strong> un ramo <strong>di</strong><strong>azienda</strong> e ciò ai fini dell'esatta in<strong>di</strong>viduazione dell'ent<strong>it</strong>à trasfer<strong>it</strong>a: l'in<strong>di</strong>cazione, del t<strong>it</strong>olare,dell'attiv<strong>it</strong>à, dell'ubicazione possono non essere sufficienti qualora alcuni beni siano utilizzati perl'esercizio dell'<strong>azienda</strong> nel suo complesso, con riferimento cioè ai vari rami <strong>di</strong> cui si compone, per cui<strong>di</strong>venta in<strong>di</strong>spensabile, in questo caso, specificare quali beni compongono il ramo <strong>di</strong> <strong>azienda</strong> ceduto.Alla stessa conclusione può giungersi per il caso dell'<strong>aff<strong>it</strong>to</strong> <strong>di</strong> <strong>azienda</strong> o <strong>di</strong> ramo <strong>di</strong> <strong>azienda</strong>, inconsiderazione dell'obbligo <strong>di</strong> rest<strong>it</strong>uzione a carico dell'aff<strong>it</strong>tuario.Al fine <strong>di</strong> ev<strong>it</strong>are un eccessivo appesantimento del testo contrattuale o degli allegati, è ancheammissibile che le parti preferiscano sottoscrivere l'atto <strong>di</strong> cessione senza allegare alcun inventario oelenco <strong>di</strong> beni, facendo rinvio sul punto alla documentazione già scambiata o a inventari giàpre<strong>di</strong>sposti, approvati e sottoscr<strong>it</strong>ti tra le parti ed in possesso delle stesse. Ciò ovviamente vale solo perl'atto <strong>di</strong> cessione dell'intera <strong>azienda</strong>, non invece nel caso <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> ramo <strong>di</strong> <strong>azienda</strong> o <strong>di</strong> <strong>aff<strong>it</strong>to</strong> <strong>di</strong><strong>azienda</strong> o <strong>di</strong> ramo <strong>di</strong> <strong>azienda</strong> e ciò per i motivi sopra riportati.Sempre con riguardo al contenuto del contratto c'è da ricordare che:a) nel caso che tra i beni <strong>azienda</strong>li vi siano beni immobili debbono essere inser<strong>it</strong>e in atto tutte le<strong>di</strong>chiarazioni ed esegu<strong>it</strong>e le allegazioni prescr<strong>it</strong>te a pena <strong>di</strong> null<strong>it</strong>à dalle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge in materiaurbanistica ed e<strong>di</strong>lizia (legge 47/<strong>19</strong>85 e D.P.R. 380/2001 Testo Unico in materia e<strong>di</strong>lizia)b) altro elemento che spesso viene evidenziato negli atti <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> <strong>azienda</strong> è l'avviamento(ossia l'att<strong>it</strong>u<strong>di</strong>ne del complesso <strong>azienda</strong>le a produrre un red<strong>di</strong>to, la sua capac<strong>it</strong>à <strong>di</strong> prof<strong>it</strong>to) e che alriguardo:- a volte si hanno aziende cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e da solo avviamento: ad esempio in quanto i beni sono <strong>di</strong>terzi e l'acquirente non intende subentrare nei relativi contratti <strong>di</strong> locazione/<strong>aff<strong>it</strong>to</strong>- che si tratta peraltro <strong>di</strong> elemento non imprenscin<strong>di</strong>bile per cui ben può aversi, comericonosciuto anche dalla giurisprudenza, un'<strong>azienda</strong> senza avviamento6


- che l'avviamento, secondo prevalente giurisprudenza, è defin<strong>it</strong>o come una "qual<strong>it</strong>àdell'<strong>azienda</strong>" per cui lo stesso è strettamente connesso all'<strong>azienda</strong> stessa ed ancorato alle vicende dei<strong>di</strong>r<strong>it</strong>ti su <strong>di</strong> questa- che l'avviamento peraltro è stato anche defin<strong>it</strong>o, da giurisprudenza minor<strong>it</strong>aria, quale "beneimmateriale" suscettibile <strong>di</strong> rapporti giuri<strong>di</strong>ci separati rispetto all'<strong>azienda</strong>c) per quanto concerne la "<strong>di</strong>tta" l'art. 2565 c.c. da un lato stabilisce che la <strong>di</strong>tta non può esseretrasfer<strong>it</strong>a separatamente dall'<strong>azienda</strong> (primo comma) e dall'altro esclude, in caso <strong>di</strong> trasferimentodell'<strong>azienda</strong> per atto tra vivi, il "passaggio" automatico della "<strong>di</strong>tta" essendo pur sempre necessario ilconsenso dell'alienante (secondo comma). In sostanza la "<strong>di</strong>tta" segue l'<strong>azienda</strong> nei suoi trasferimentisoltanto quando ciò sia stato pattu<strong>it</strong>o tra le parti. Da ciò <strong>di</strong>scende l'esigenza per il notaio, qualora siavolontà delle parti trasferire anche la "<strong>di</strong>tta", far risultare tale volontà dall'atto, me<strong>di</strong>ante unapattuizione espressa, al fine <strong>di</strong> ev<strong>it</strong>are contestazioni o dubbi al riguardo;d) per quanto concerne l'"insegna", l'art. 2658 c.c. non richiama la <strong>di</strong>sposizione dell'art. 2565c.c., anche se, per gran parte della giurisprudenza, all'insegna si applica, in via analogica, la stessa<strong>di</strong>sciplina dettata per la "<strong>di</strong>tta"; valgono pertanto le stesse considerazioni svolte per la "<strong>di</strong>tta" sub c)e) per quanto concerne, invece, i marchi, la loro cessione è "libera", nel senso che i marchipossono essere ceduti anche separatamente dall'<strong>azienda</strong> (art. 2573 c.c. così come mo<strong>di</strong>ficato con dlgs480/<strong>19</strong>92): ovviamente se tra i beni <strong>azienda</strong>li vi sono anche dei marchi, il notaio dovrà aver cura <strong>di</strong>procedere alla loro precisa descrizione al fine <strong>di</strong> procedere alle conseguenti volture.g) nel caso si proceda ad una cessione <strong>di</strong> <strong>azienda</strong> con riserva della proprietà (a prescindere dallaconsiderazione circa l'opportun<strong>it</strong>à <strong>di</strong> suggerire una simile soluzione, ove la garanzia del pagamento delprezzo è rappresentata dalla riserva della proprietà <strong>di</strong> un bene a <strong>di</strong>mensione "<strong>di</strong>namica" e non "statica",il cui valore <strong>di</strong>pende dall'attiv<strong>it</strong>à altrui, e che potrebbe quin<strong>di</strong> venire azzerato per effetto <strong>di</strong> una cattivagestione dell'acquirente, specie se tale valore è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o in gran parte dall'avviamento), se tra i beni<strong>azienda</strong>li vi sono dei macchinari, il notaio dovrà aver cura <strong>di</strong> procedere alla loro puntuale descrizioneed alla trascrizione nel registro presso la cancelleria del Tribunale prevista dall'art. 1524 c.c.I cre<strong>di</strong>ti (art. 2559 c.c.)Secondo la giurisprudenza prevalente la successione nei cre<strong>di</strong>ti ha luogo ipso iure; si r<strong>it</strong>ieneinoltre che sia consent<strong>it</strong>o escludere dalla cessione <strong>di</strong> <strong>azienda</strong> uno o più o anche tutti i cre<strong>di</strong>ti senza checiò determini un'alterazione giuri<strong>di</strong>ca e concettuale della nozione <strong>di</strong> <strong>azienda</strong>.La dottrina invece è <strong>di</strong>visa; secondo taluni il trasferimento dei cre<strong>di</strong>ti non avvieneautomaticamente ma presuppone un'espressa pattuizione.Dalla non chiara formulazione della norma circa il subentro automatico o meno nei cre<strong>di</strong>ti<strong>di</strong>scende la necess<strong>it</strong>à che il notaio, chiamato a ricevere l'atto <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> <strong>azienda</strong>, inserisca sempre inatto un'appos<strong>it</strong>a clausola per <strong>di</strong>sciplinare i cre<strong>di</strong>ti <strong>azienda</strong>liDa notare che l'art. 2559 c.c. introduce una deroga alla <strong>di</strong>sposizione dell'art. 1264 c.c. in tema <strong>di</strong>cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti e della sua efficacia nei confronti del deb<strong>it</strong>ore ceduto. Contiene una deroga anche alprincipio dell'art. 2<strong>19</strong>3 c.c. ammettendo un pagamento in "buona fede" da parte del deb<strong>it</strong>ore cedutoanche dopo l'iscrizione nel registro Imprese.I deb<strong>it</strong>i (art. 2560 c.c.)Il passaggio dei deb<strong>it</strong>i in capo al cessionario non è automatico: esso ha luogo solo a segu<strong>it</strong>o <strong>di</strong>espresso accordo con i cre<strong>di</strong>tori nel quale è ravvisabile un accollo convenzionale.E' controverso in dottrina se l'espressione "vi hanno consent<strong>it</strong>o" vada rifer<strong>it</strong>a alla cessione deideb<strong>it</strong>i ovvero al trasferimento dell'<strong>azienda</strong>.Nell'ipotesi prevista dal secondo comma non si ha un passaggio automatico dei deb<strong>it</strong>i alcessionario ma solo assunzione <strong>di</strong> responsabil<strong>it</strong>à solidale da parte dello stesso verso i terzi: la7


esponsabil<strong>it</strong>à del cessionario opera nei rapporti esterni mentre nei rapporti interni ciascuno rispondedei deb<strong>it</strong>i riguardanti la propria gestione, salvo patto contrarioL'iscrizione nei libri contabili obbligatori è elemento cost<strong>it</strong>utivo della responsabil<strong>it</strong>àdell'acquirente e non può essere surrogata dalla prova della sua conoscenza dell'esistenza dei deb<strong>it</strong>isuddetti.Anche in tema <strong>di</strong> deb<strong>it</strong>i appare opportuno inserire sempre in atto appos<strong>it</strong>e clausole anche al fine<strong>di</strong> richiamare l'attenzione delle parti sulle responsabil<strong>it</strong>à solidali che permangono (sia in capo alcedente in caso <strong>di</strong> subentro nei deb<strong>it</strong>i qualora non vi sia stato l'assenso alla liberazione da parte delcre<strong>di</strong>tore sia dell'acquirente per effetto del <strong>di</strong>sposto dell'art. 2560 secondo comma c.c.):I contratti (art. 2558 c.c.)Il primo comma prevede il subentro automatico nei contratti stipulati per l'esercizio dell'<strong>azienda</strong>salva <strong>di</strong>versa pattuizione e salvo che si tratti <strong>di</strong> contratti <strong>di</strong> carattere "personale". In dottrina(GALGANO) si r<strong>it</strong>iene che il "carattere personale" si riscontri solo nei contratti "personalissimi" neiquali l'ident<strong>it</strong>à e le qual<strong>it</strong>à dei contraenti sono determinanti per il consenso (ad. es. contratto d'opera conconsulente fiscale)Applicazioni pratiche del subentro automatico <strong>di</strong> cui al primo comma sono date dalle normedegli artt. 2112 e 2610 c.c. e dall'art. 36 legge 392/<strong>19</strong>78Si <strong>di</strong>stingue in dottrina (GALGANO) tra:- contratti <strong>azienda</strong>li (grazie ai quali l'impren<strong>di</strong>tore utilizza beni <strong>azienda</strong>li non suoi: ad es.locazione dell'immobile alberghiero per l'<strong>azienda</strong> che eserc<strong>it</strong>a attiv<strong>it</strong>à alberghiera)- contratti <strong>di</strong> impresa (stipulati per l'esercizio <strong>di</strong> impresa ad es. con forn<strong>it</strong>ori, o anche lalocazione dell'immobile "involucro" rispetto all'attiv<strong>it</strong>à <strong>azienda</strong>le)Per i contratti (esclusi secondo Galgano i cd. "contratti <strong>azienda</strong>li" per i quali si ha sempre enecessariamente il subentro) è pertanto possibile la esclusione dalla successione: è necessaria unaespressa pattuizione in tal senso altrimenti la successione opera "ipso iure" in<strong>di</strong>pendentemente dallaconoscenza effettiva o potenziale che l'acquirente abbia della esistenza e del contenuto <strong>di</strong> tali contratti.Al fine <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare il subentro nei contratti, ev<strong>it</strong>ando eventuali "brutte sorprese" perl'acquirente, è necessario quin<strong>di</strong> che il notaio chiamato a ricevere un atto <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> <strong>azienda</strong>inserisca sempre in atto appos<strong>it</strong>e clausole al fine <strong>di</strong> elencare, precisare ovvero lim<strong>it</strong>are i contratti neiquali avviene la successione.I rapporti <strong>di</strong> lavoro (art. 2112 c.c.)L'art. 2112 c.c. stabilisce che in caso <strong>di</strong> trasferimento d'<strong>azienda</strong>, il rapporto <strong>di</strong> lavoro continuacon il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i <strong>di</strong>r<strong>it</strong>ti che ne derivano e che cedente e cessionariosono obbligati, in solido, per tutti i cre<strong>di</strong>ti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.Anche nel caso in cui nell'<strong>azienda</strong> ceduta vi siano lavoratori <strong>di</strong>pendenti appare necessario<strong>di</strong>sciplinare, sempre, con appos<strong>it</strong>e clausole, il subentro nei rapporti <strong>di</strong> lavoro in essere.In particolare sarà opportuno:- procedere all'in<strong>di</strong>cazione dei lavoratori addetti all'<strong>azienda</strong> ceduta, anche me<strong>di</strong>ante allegato, conin<strong>di</strong>cazione delle relative mansioni e del relativo inquadramento.- che sia espressamente garant<strong>it</strong>o dal cedente che i <strong>di</strong>pendenti sono stati regolarmente retribu<strong>it</strong>iper tutte le prestazioni esegu<strong>it</strong>e nel corso del rispettivo rapporto <strong>di</strong> lavoro in conform<strong>it</strong>à alle applicabili<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subor<strong>di</strong>natisono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni socialiobbligatorie, ai contributi e alle r<strong>it</strong>enute <strong>di</strong> legge.- dare atto, nel caso che gli occupati presso il complesso <strong>azienda</strong>le ceduto siano più <strong>di</strong> 15, chesono stati adempiuti tutti gli obblighi <strong>di</strong> informativa alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati <strong>di</strong>8


categoria con le modal<strong>it</strong>à e nel rispetto dei termini <strong>di</strong> cui alla vigente normativa in materia ed inparticolare a sensi dell'art. 2 decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 18Nel caso, invece, il complesso <strong>azienda</strong>le ceduto non annoveri dei <strong>di</strong>pendenti, sarà comunqueopportuno far risultare dall'atto appos<strong>it</strong>a <strong>di</strong>chiarazione con la quale la parte cedente precisa che non visono rapporti con personale <strong>di</strong>pendente in essere nei quali debba subentrare la parte acquirente a sensi eper gli effetti <strong>di</strong> cui all'art. 2112 c.c.Contratto <strong>di</strong> locazioneA sensi dell'art. 36 legge 392/<strong>19</strong>78 il conduttore, nel caso <strong>di</strong> locazione <strong>di</strong> immobile utilizzatonell'esercizio <strong>di</strong> impresa, "può sublocare o cedere il contratto <strong>di</strong> locazione anche senza il consenso dellocatore, purché venga insieme ceduta o locata l'<strong>azienda</strong>, dandone comunicazione al locatore me<strong>di</strong>antelettera raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento. Il locatore può opporsi per gravi motivi entro trentagiorni dal ricevimento della comunicazione……………"Qualora tra i contratti stipulati dal cedente vi sia anche la locazione dell'immobile ove si svolgel'attiv<strong>it</strong>à <strong>azienda</strong>le, sarà opportuno far risultare dall'atto l'avvenuto subentro a sensi dell'art. 36 legge392/<strong>19</strong>78Le clausole <strong>di</strong> garanziaIl notaio, infine, sarà tenuto, in relazione a quelle che sono le volontà delle parti ed inparticolare le aspettative della parte acquirente, ad "integrare" il contenuto del contratto con lecosiddette "clausole <strong>di</strong> garanzia"; dette clausole vengono normalmente e per prassi <strong>di</strong>stinte in duecategorie:- le garanzie legali (volte a garantire la t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à e la libertà dell'<strong>azienda</strong> da gravami <strong>di</strong> ognisorta)- le garanzie red<strong>di</strong>tuali (volte a garantire all'acquirente che l'<strong>azienda</strong> risponde dal punto <strong>di</strong> vistaeconomico patrimoniale a quelle prospettive red<strong>di</strong>tuali sulle quali è fondata la determinazione delcorrispettivo)In relazione a queste ultime garanzie, appare opportuno l'inserimento nei contratti <strong>di</strong>trasferimento <strong>di</strong> <strong>azienda</strong> delle seguenti clausole:a) la clausola per la garanzia, da parte del cedente, della insussistenza <strong>di</strong> sanzioni e <strong>di</strong> violazioni<strong>di</strong> carattere fiscale, in relazione al <strong>di</strong>sposto art. 14 Dlgs 472/<strong>19</strong>97 (norma che sancisce la responsabil<strong>it</strong>àdell'acquirente, in solido con la parte cedente, e salvo il beneficio della preventiva escussione <strong>di</strong>quest'ultima, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'annoin corso e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anchese rifer<strong>it</strong>e a violazioni commesse in epoca anteriore).A tal riguardo sarà opportuno allegare all'atto <strong>di</strong> trasferimento, su richiesta della parteacquirente, il certificato rilasciato dagli Uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate a sensi dell'art. 14terzo comma c<strong>it</strong>ato Dlgs <strong>di</strong>cembre <strong>19</strong>97 n. 472 (si rammenta al riguardo che se tale certificato ènegativo lo stesso ha pieno effetto liberatorio per l'acquirente; lo stesso effetto ha se non vienerilasciato dagli Uffici competenti entro 40 giorni dalla richiesta)b) la clausola per la garanzia, da parte del cedente, della insussistenza <strong>di</strong> sanzioni pecuniare perreati o illec<strong>it</strong>i amministrativi commessi, in relazione al <strong>di</strong>sposto art. 33 Dlgs 231/2001 (norma chesancisce la responsabil<strong>it</strong>à dell'acquirente, in solido con la parte cedente, e salvo il beneficio dellapreventiva escussione <strong>di</strong> quest'ultima, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie per reati commessinell'attiv<strong>it</strong>à dell'<strong>azienda</strong> ceduta, lim<strong>it</strong>atamente, peraltro, alle sanzioni che risultino dai libri contabiliobbligatori ovvero dovute per illec<strong>it</strong>i amministrativi dei quali il cessionario era comunque aconoscenza).9


c) la clausola per la <strong>di</strong>sciplina del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> concorrenza (a tutela del cd. avviamentosoggettivo) qualora si intenda derogare alla <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> legge ovvero si intenda precisare l'amb<strong>it</strong>ooperativo del <strong>di</strong>vieto (ad esempio in relazione all'estensione spazio-temporale del <strong>di</strong>vieto)Al riguardo si rammenta che:- il termine <strong>di</strong> cinque anni <strong>di</strong> durata del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> concorrenza, secondo l'opinioneprevalente, è <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico: può essere abbreviato ma non è derogabile in aumento- il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> concorrenza cost<strong>it</strong>uisce un effetto naturale del contratto e può pertanto essereescluso così come può anche essere ampliato (salva la inderogabil<strong>it</strong>à in aumento della durata)d) la clausola per la garanzia, da parte del cedente, dell'insussistenza <strong>di</strong> contenziosi e dellaconform<strong>it</strong>à dell'attiv<strong>it</strong>à eserc<strong>it</strong>ata alle norme vigentie) la clausola per il subentro in licenze ed autorizzazioni amministrative e per la voltura dellemedesime a nome dell'acquirente (con eventuale con<strong>di</strong>zione risolutiva per il caso della mancatavoltura)ATTIVITA' DI ACCERTAMENTOSi è avuto modo <strong>di</strong> precisare in un precedente stu<strong>di</strong>o del C.N.N. 2che poiché la pubblic<strong>it</strong>àprevista dal secondo comma dell'art. 2556 c.c. "non ha lo scopo <strong>di</strong> <strong>di</strong>rimere i confl<strong>it</strong>ti fra più acquirentidallo stesso impren<strong>di</strong>tore, non vi è obbligo, per il notaio, <strong>di</strong> accertare che le iscrizioni nel registroabbiano una propria continu<strong>it</strong>à. Poiché l'esistenza <strong>di</strong> un'impresa è in re ipsa e si nutre <strong>di</strong> operazioniconcrete per le quali non esiste una strumentazione giuri<strong>di</strong>ca documentale (specie se l'<strong>azienda</strong> ècomposta <strong>di</strong> sole cose mobili), tutto sarà basato sulla <strong>di</strong>chiarazione del cedente <strong>di</strong> essere impren<strong>di</strong>torecommerciale e <strong>di</strong> voler cedere in tutto o in parte l'organizzazione <strong>azienda</strong>le da lui creata."L'iscrizione al registro Imprese non è, pertanto, idonea a risolvere i confl<strong>it</strong>ti tra più acquirenti, inrelazione all'<strong>azienda</strong> considerata nel suo complesso, per cui non vi è un obbligo, per il notaio, <strong>di</strong>accertare che le iscrizioni nel registro abbiano una propria continu<strong>it</strong>à.Con riguardo invece ai singoli beni e/o elementi che compongono l'<strong>azienda</strong>,come si è avuto modo anche <strong>di</strong> osservare in dottrina, se da un lato, l'iscrizione al registroImprese non è idonea a risolvere i confl<strong>it</strong>ti tra più acquirenti in relazione ai beni <strong>azienda</strong>li per i qualiesistono regole specifiche per la risoluzione <strong>di</strong> tali confl<strong>it</strong>ti (ad esempio beni immobili), dall'altro lo è,invece, per i beni per i quali non sussistano regole specifiche a questo fine o per i quali le eventuali<strong>di</strong>sposizioni specifiche siano derogate dalle norme dettate in materia <strong>di</strong> <strong>azienda</strong> (si pensi al riguardo aicre<strong>di</strong>ti <strong>azienda</strong>li: la specifica <strong>di</strong>sposizione dettata per tale tipologia <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti dall'art. 2559 primocomma c.c. sembra proprio derogare non solo alla <strong>di</strong>sposizione dell'art. 1264 ma anche a quella <strong>di</strong> cuiall'art. 1265 c.c.; per cui nel confl<strong>it</strong>to tra più cessionari dello stesso cre<strong>di</strong>to, in caso <strong>di</strong> <strong>azienda</strong>, più chealla notifica o all'accettazione del deb<strong>it</strong>ore, secondo la <strong>di</strong>sciplina generale <strong>di</strong> cui all'art. 1265 c.c., sidovrà fare riferimento all'iscrizione al Registro Imprese dell'atto <strong>di</strong> cessione, secondo la <strong>di</strong>sposizione"speciale" dettata dall'art. 2559 primo comma c.c.)Pertanto, in relazione ai singoli beni <strong>azienda</strong>li, il notaio, chiamato a ricevere l'atto <strong>di</strong>trasferimento <strong>di</strong> un'<strong>azienda</strong> che ricomprenda beni per i quali esistano regole specifiche per larisoluzione del confl<strong>it</strong>to tra più aventi causa (non derogate dalla <strong>di</strong>sciplina dettata in tema <strong>di</strong> <strong>azienda</strong>),dovrà eseguire tutti i necessari accertamenti in conform<strong>it</strong>à a dette regole specifiche; così, ad esempio,in caso <strong>di</strong> immobili <strong>azienda</strong>li il notaio sarà tenuto ad eseguire le ispezioni presso la Conservatoria deiRR.II. e presso gli Uffici del catasto come per qualsiasi altro trasferimento immobiliare, ed a rispettarein toto le modal<strong>it</strong>à operative e formali al riguardo poste nel Protocollo relativo alle visure ipotecarie ecatastali, al quale pertanto si rinvia.10


Se tra i beni <strong>azienda</strong>li vi sono, invece, beni per i quali non sussistano regole specifiche volte a<strong>di</strong>rimere il confl<strong>it</strong>to tra più acquirenti, il notaio, per le ragioni sopra evidenziate, dovrà eseguire gliopportuni accertamenti presso il Registro Imprese.CONSIDERAZIONI FINALISi è già avuto modo <strong>di</strong> ricordare nei precedenti paragrafi come gli atti <strong>di</strong> trasferimento dellaproprietà o del go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> un'<strong>azienda</strong>, per le final<strong>it</strong>à <strong>di</strong> cui all'art. 2556 secondo comma cod. civ.,debbano essere redatti per atto pubblico ovvero per scr<strong>it</strong>tura privata autenticata. Il ricorso all'attopubblico, peraltro, appare preferibile, per una maggior tutela delle parti, cost<strong>it</strong>uendo l'atto pubblicot<strong>it</strong>olo esecutivo per tutte le obbligazioni in esso contenute (al contrario della scr<strong>it</strong>tura privata autenticatache cost<strong>it</strong>uisce, invece, t<strong>it</strong>olo esecutivo, a segu<strong>it</strong>o delle recenti mo<strong>di</strong>fiche normative, peraltro nonancora in vigore, lim<strong>it</strong>atamente alle "obbligazioni <strong>di</strong> somme <strong>di</strong> denaro in esse contenute") Si rammenta,inoltre, che l'art. 46 del Co<strong>di</strong>ce deontologico 3 approvato dal C.N.N. e tuttora in vigore, così stabilisce:"L'atto pubblico cost<strong>it</strong>uisce la forma primaria e or<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> "atto notarile", che il notaio devegeneralmente utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando nerichiedono l'intervento, se non risulti una loro <strong>di</strong>versa volontà e salvo la particolare struttura dell'atto"Il ricorso all'atto pubblico appare anche opportuno, rispondendo ad esigenze <strong>di</strong> "tutela dellacompetenza notarile" in questo settore: infatti con il ricorso sistematico all'atto pubblico, all'atto cioè <strong>di</strong><strong>di</strong>retta ed esclusiva promanazione notarile, si potrà contare su ulteriori argomenti al fine <strong>di</strong> contrastare iripetuti tentativi <strong>di</strong> attrarre gli atti <strong>di</strong> trasferimento <strong>di</strong> <strong>azienda</strong> alla competenza <strong>di</strong> altri professionisti (aiquali potrebbe essere riconosciuta la facoltà <strong>di</strong> autentica <strong>di</strong> firma ma mai la competenza a ricevere unatto pubblico).NOTE1Circolare 16 <strong>di</strong>cembre <strong>19</strong>93 "la legge 12 agosto <strong>19</strong>93 n. 310 - Cr<strong>it</strong>eri applicativi"2Circolare 16 <strong>di</strong>cembre <strong>19</strong>93 "la legge 12 agosto <strong>19</strong>93 n. 310 - Cr<strong>it</strong>eri applicativi"3Capo III - Degli atti in generale - Sezione I - Della forma.11

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