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AA_021052_resource1_orig.pdf - Persona e Danno

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MOTIVI DELLA DECISIONEQuesto Giudice è chiamato a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’eccepitaimprocedibilità dell’azione giudiziaria per inosservanza, da parte dell’attore, dell’onere dicorredare la richiesta stragiudiziale di risarcimento con i dati e documenti previsti dall’art.148 del D.Lgs. 7.9.2005 n. 209.Le principali disposizioni del suddetto decreto legislativo rilevanti ai fini delladelibazione della suddetta questione sono le seguenti:oool’art. 145, a norma del quale, nella procedura di risarcimento in forma non “diretta”, larelativa azione giudiziaria può essere proposta “solo dopo che siano decorsi sessantagiorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiatoabbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo letteraraccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato lemodalità ed i contenuti previsti all’articolo 148”;l’art. 148, il cui comma 2° – nel testo vigente prima della modifica di cui al D.Lgs.6.11.2007, n. 198 (che, peraltro, nulla ha innovato ai fini di cui si discute) - stabilisce,con riferimento ai sinistri che abbiano cagionato lesioni personali, che la richiesta dirisarcimento “deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto alrisarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essereaccompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, daidati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, daattestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti,nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo statodi famiglia della vittima. (...)”;l’art. 287 che, con specifico riferimento al caso in cui il sinistro sia cagionato da veicolonon identificato, prevede, al comma 1°, che l’azione giudiziaria possa essere proposta“solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto ilrisarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP -Fondo di garanzia per le vittime della strada” ed, al comma 2°, che il danneggiato non siatenuto “a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa diassicurazione del responsabile”.4


adeguatamente la pratica già nella fase pre-giudiziale. Quindi, l’incompletezza cui si fariferimento si deve intendere riferita ad informazioni diverse rispetto a quelle (minime edessenziali) delle quali s’è detto, ovvero sia riferita alla mancanza di elementi i quali, purrientrando tra quelli indicati dalla legge, non siano tali da impedire alla compagnia diassicurazione, nel caso concreto, una ragionevole valutazione del sinistro, valutazionefacilmente perfezionabile colla richiesta di informazioni.In definitiva, mancando nella lettera di richiesta di risarcimento danni formulatadall’attore svariati dati e documenti prescritti dall’art. 148 comma 2° - quali il codice fiscale,l’età, l’attività lavorativa, il reddito, il certificato di stabilizzazione dei postumi permanenti ela dichiarazione relativa all’eventuale diritto a prestazioni da parte di istituti che gestisconoassicurazioni sociali obbligatorie – deve ritenersi la improcedibilità della domanda.La sussistenza delle non semplici questioni interpretative cui si è fatto cenno el’assenza, allo stato, di orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità sullenorme esaminate, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.P.Q.M.il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, dichiara l’improcedibilità delladomanda proposta dal sig. G. M. nei confronti della convenuta Toro Assicurazioni S.p.A.Spese di lite integralmente compensate.Genova, 18.1.11Il GiudiceDott. Paolo GibelliSentenza redatta in minuta dal Dott. Luciano Arcudi, Magistrato Ordinario in Tirocinio presso il Tribunaledi Genova.8

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