C A P O I I ITASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DILOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSAART. 11TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso a<strong>di</strong>bite fatte salve leesclusioni <strong>di</strong> legge e quelle <strong>di</strong> cui ai successivi commi.2. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per lorocaratteristiche e destinazioni o per obiettive con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> non utilizzabilità nel corsodell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507:A. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabineelettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali <strong>di</strong> essicazione estagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, <strong>di</strong> regola,presenza umana;B. la parte degli impianti sportivi riservata, <strong>di</strong> norma, ai soli praticanti, sia chedetti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;C. unità immobiliari prive <strong>di</strong> mobili e suppellettili e/o <strong>di</strong> utenze (gas, acqua,luce);D. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè talecircostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restandoche il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo <strong>di</strong> effettivamancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;E. locali e fabbricati <strong>di</strong> servizio nei fon<strong>di</strong> rustici;F. cave<strong>di</strong> <strong>di</strong> sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abitualedei detentori dell'e<strong>di</strong>ficio e/o degli utenti delle attività che in essesvolgono;G. ripostigli, sten<strong>di</strong>toi, legnaie, soffitte e simili limitatamente alla parte <strong>di</strong> talilocali con altezza non superiore a mt. 1,70. La parte <strong>di</strong> superficie che
ha un'altezza inferiore a mt. 1,70 è assoggettata al tributo se pavimentataed occupata;H. balconi e terrazze scoperte;I. porticati, chiostri, passaggi coperti a<strong>di</strong>biti al transito ed alladeambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili ereligiose;L. e<strong>di</strong>fici o loro parti a<strong>di</strong>bite a culto nonchè i locali strettamente connessiall'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili);M. aree comuni del condominio <strong>di</strong> cui all'art. 1117 del Co<strong>di</strong>ce Civile chepossono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62.Resta ferma l'obbligazione <strong>di</strong> coloro che occupano o detengono particomuni in via esclusiva;N. aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili;2. Per situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri <strong>di</strong>analogia.3. Esenzione totale per le Scuole Materne Statali, Scuole Elementari Statali, ScuoleMe<strong>di</strong>e Inferiori.4. Fermo restando quanto <strong>di</strong>sposto dal successivo art. 12, nella determinazionedella superficie tassabile non si tiene conto <strong>di</strong> quella parte <strong>di</strong> essa ove, percaratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, <strong>di</strong> regola, rifiuti speciali nonassimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti aprovvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La nontassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi vieneaccertata alle procedure previste dalle norme e dal regolamento dei servizi <strong>di</strong>smaltimento rifiuti.ART. 12LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA1. Ai fini della tassazione delle aree scoperte a qualsiasi uso a<strong>di</strong>bite, in<strong>di</strong>catenell'art. 9,2/A del <strong>Regolamento</strong> Comunale sono computate nel limite del 50 percento.2. In caso <strong>di</strong> contestuale produzione <strong>di</strong> rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelliurbani e <strong>di</strong> rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono in<strong>di</strong>viduate leseguenti categorie <strong>di</strong> attività soggette a riduzione della superficie <strong>di</strong> applicazionedel tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta <strong>di</strong>parte ed a con<strong>di</strong>zione che l'interessato <strong>di</strong>mostri, allegando la prevista