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Regolamento tarsu - Comune di Riccione

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Riccione</strong>Provincia <strong>di</strong> RiminiREGOLAMENTOTASSA SMALTIMENTO RIFIUTISOLIDI URBANI INTERNI- APPROVATO CON DELIBERA C.C. 210 DEL 14.12.1995- MODIFICATO CON DELIBERA C.C. 26 DEL 28.2.1996- MODIFICATO CON DELIBERA C.C. 28 DEL 26.2.1998- MODIFICATO CON DELIBERA C.C. 28 DEL 24.2.1999- MODIFICATO CON DELIBERA C.C. 14 DEL 31.1.2000- MODIFICATO CON DELIBERA C.C. 14 DEL 21.02.2002- MODIFICATO CON DELIBERA C.C. 9 DEL 03.02.2011


C A P O INORME GENERALIART.1ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti specialiassimilati ai rifiuti urbani svolti in regime <strong>di</strong> privativa nell'ambito del territoriocomunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassaper lo smaltimento dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani interni" <strong>di</strong>sciplinata dal D. Lgs. 15novembre 1993 n. 507 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni e secondo le<strong>di</strong>sposizioni del presente regolamento.ART. 2OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO1. Il presente <strong>Regolamento</strong> integra la <strong>di</strong>sciplina legislativa della tassa secondo icriteri fissati dalla legge dettando le <strong>di</strong>sposizioni per l'applicazione del tributo e inparticolare:a. la definizione dei criteri e dei meccanismi <strong>di</strong> determinazione delle relativetariffe e delle modalità <strong>di</strong> applicazione del tributo;b. la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie <strong>di</strong> localied aree con omogenea potenzialità <strong>di</strong> rifiuti e tassabili con la medesimamisura tariffaria;c. l'esercizio delle scelte lasciate alla <strong>di</strong>screzionalità dell'Ente impositore conparticolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolaricon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> uso ed alla in<strong>di</strong>viduazione delle fattispecie agevolative.


ART. 3SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI1. Il servizio <strong>di</strong> smaltimento dei rifiuti urbani è <strong>di</strong>sciplinato dall'apposito<strong>Regolamento</strong> adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915 in conformitàall'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti cherilevano ai fini dell'applicazione della tassa.ART.4LIMITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA1. Il servizio <strong>di</strong> smaltimento dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani interni è effettuato su tutto ilterritorio comunale.2. Con un ulteriore regolamento che sostituirà quello adottato con atto del C.C. n.145 del 28/06/1993, verranno dettati e regolamentati i criteri per la raccolta deirifiuti, stabilendo anche le <strong>di</strong>mensioni dei cassonetti, le <strong>di</strong>stanze, a seconda dellezone e la frequenza della raccolta.ART. 5PRESUPPOSTI,SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA1. L'in<strong>di</strong>viduazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa cosìcome quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa èeffettuata dalla legge cui si fa quin<strong>di</strong> rinvio.2. Il <strong>Comune</strong>, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i localie le aree a<strong>di</strong>bite ad uffici e servizi comunali.3. Per i locali <strong>di</strong> uso abitativo, affittati con mobilio la tassa è dovuta dal proprietarioo detentore dei locali o dal gestore dell'attività <strong>di</strong> affittacamere, quando trattasi <strong>di</strong>affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.4. Nelle unità immobiliari a<strong>di</strong>bite a civile abitazione, qualora una parte della


superficie sia utilizzata per lo svolgimento <strong>di</strong> una attività economica oprofessionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffavigente per l'attività stessa.5. In presenza <strong>di</strong> parti comuni del condominio tassabili ai sensi dell'art. 14 in casoche i singoli condomini oppure l'amministratore, non provvedano alla denuncia <strong>di</strong>cui all'art. 70 del D. Lgs. 507/1993 la tassa viene determinata aumentando lasuperficie <strong>di</strong>chiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi come segue:- quando i condomini sono due: l'aumento è del 10%;- quando i condomini sono trenta o più: l'aumento è del 2%;- quando il numero dei condomini è ricompreso fra i numeri 2 e 30 lapercentuale è determinata in ragione inversa del numero dei condominisulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed alle areecondominiali che l'amministratore del condominio avente non meno <strong>di</strong>quattro condomini è, tenuto a presentare all'ufficio tributario del <strong>Comune</strong>entro il 20 gennaio <strong>di</strong> ogni anno.Nota: per il calcolo delle percentuali la formula da utilizzare è la seguente:8 (NC - 2)P = 10 --------------(NM - 2)ove P in<strong>di</strong>ca l'entità della percentuale <strong>di</strong> aumento da applicare alla superficie<strong>di</strong>chiarata dai condomini dell'e<strong>di</strong>ficio in esame;NC in<strong>di</strong>ca il numero dei condomini dell'e<strong>di</strong>ficio stesso;NM parametro massimo dei condomini assunto nella normaregolamentare (30).ART. 6GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principistabiliti dall'art. 61 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, in misura pari ad un'aliquota delcosto <strong>di</strong> esercizio <strong>di</strong> cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della


deliberazione <strong>di</strong> approvazione delle tariffe unitarie per unità <strong>di</strong> superficie relative ailocali ed aree assoggettati alla tassa.2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado <strong>di</strong>copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificateleeventuali deduzioni derivanti dai proventi <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> materiali e/oenergia.3. Ai fini della determinazione del costo <strong>di</strong> esercizio è dedotto dal costocomplessivo dei servizi <strong>di</strong> nettezza urbana gestiti in regime <strong>di</strong> privativa comunaleun importo pari al 5% a titolo <strong>di</strong> costo dello spazzamento dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani <strong>di</strong>cui all'art. 2, terzo comma, numero 3) del D.P.R. 915/82. L'eventuale eccedenza <strong>di</strong>gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in <strong>di</strong>minuzione del tributoiscritto a ruolo per l'anno successivo.ART. 7NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui siproducono rifiuti soli<strong>di</strong> urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani in base a tariffedeterminate secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle aree tassabili.2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione <strong>di</strong> metro quadrato <strong>di</strong> superficie deilocali e delle aree tassabili.3 . La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le areeè misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che viinsistono. Nel calcolare il totale, le frazioni <strong>di</strong> metro quadrato fino a 0,50 vanno trascuratee quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.4. Al fine dell'in<strong>di</strong>viduazione delle aree <strong>di</strong> pertinenza degli e<strong>di</strong>fici si fa riferimentoalle superfici recintate pertinenti all'e<strong>di</strong>ficio o al mappale asservito all'e<strong>di</strong>ficio inbase alle planimetrie catastali.ART. 8MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA


1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione <strong>di</strong> locali ed aree scoperte,a qualsiasi uso a<strong>di</strong>biti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie<strong>di</strong> civili abitazioni e <strong>di</strong>verse dalle aree a verde, esistenti nel territorio comunale incui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei mo<strong>di</strong>previsti dagli art. 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59 comma 4.2. Previa formale e motivata <strong>di</strong>ffida dell'utente al Gestore del servizio <strong>di</strong> nettezzaurbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione <strong>di</strong> carenza o <strong>di</strong>grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte delcomune entro congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentarel'insussistenza dei motivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffida, il tributo è ridotto nei seguenti termini:a. del 20%nel caso in cui i contenitori non rispettino le <strong>di</strong>stanze massimepreviste dal <strong>Regolamento</strong> dei servizi <strong>di</strong> smaltimento dei rifiuti urbani;b. del 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente <strong>di</strong>mensionatia fronte dell'esigenza or<strong>di</strong>naria della zona servita;c. del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza <strong>di</strong> raccoltastabilita dal citato <strong>Regolamento</strong>.Le riduzioni <strong>di</strong> cui al presente comma, qualora dovute, sono computate inrelazione ai bimestri solari <strong>di</strong> irregolare servizio.ART.9CRITERI PER LE RIDUZIONI E LE AGEVOLAZIONI1. Riduzioni tariffarie- Sono determinate in relazione ai seguenti criteri:a. alla minore produzione <strong>di</strong> rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti<strong>di</strong> locali ed aree tassabili nel caso <strong>di</strong> famiglie mononucleari;b. all'uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativadelle costruzioni rurali;c. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte <strong>di</strong> chi detiene abitazionisecondarie o <strong>di</strong> chi risiede all'estero;d. del <strong>di</strong>verso impatto sul costo <strong>di</strong> organizzazione e <strong>di</strong> gestione del servizio <strong>di</strong>smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza <strong>di</strong> tali situazioni;e. alla detenzione <strong>di</strong> locali, <strong>di</strong>versi dalle abitazioni ed aree scoperte a<strong>di</strong>biti aduso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante dalicenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio


dell'attività.2. Criteri per le agevolazioni. Nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento:a. motivi <strong>di</strong> solidarietà nei confronti della famiglie che versano in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>grave <strong>di</strong>sagio sociale ed economico;b. riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale neiconfronti <strong>di</strong> associazioni o enti che <strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> risorse limitate inrapporto all'attività <strong>di</strong> interesse collettivo istituzionalmente svolta.3. Criteri per le esclusioni. Sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e delpresente <strong>Regolamento</strong>.


C A P O IICLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E DELLE SOTTOCATEGORIE DILOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI RIFIUTIART. 10CLASSI DI CONTRIBUENZA1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie dei locali ed aree,ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs n. 507/93, con omogenea potenzialità <strong>di</strong> produzione<strong>di</strong> rifiuti, da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2^ del citatodecreto, si applicano le sottoin<strong>di</strong>cate classi, esse pure peraltro determinate conriferimento a principi <strong>di</strong> omogenea produttività <strong>di</strong> rifiuti, definite con riferimento aquanto deliberato con il precedente <strong>Regolamento</strong>CLASSE A - Locali delle abitazioni private, uffici pubblici, circoli,stazioni ferroviarie, ostelli;CLASSE B - Locali <strong>di</strong> caserme e scuole;CLASSE C - Locali degli stu<strong>di</strong> professionali, legali, sanitari e simili,banche;CLASSE D - Locali del negozio, <strong>di</strong> ortofrutta, pescheria, fiori e piante epizza al taglio;CLASSE D/1 - Locali del supermercato, pane e pasta, macelleria, salumie formaggi, generi alimentari;CLASSE D/2 - Locali <strong>di</strong> e<strong>di</strong>cola, farmacia, tabaccaio e plurilicenza;CLASSE D/3 - Locali del negozio <strong>di</strong> abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;CLASSE D/4 - Locali del negozio <strong>di</strong> filatelia, tende e tessuti, tappeti,cappelli e ombrelli, antiquariato, merceria;CLASSE E - Locali delle sale da ballo, <strong>di</strong>scoteche, dancing e salegioco;CLASSE F - Locali <strong>di</strong> alberghi, pensioni, locande, ospedali, case <strong>di</strong>


cura;CLASSE F1 - cinema e teatri;CLASSE F2 - Parcheggi sotterranei <strong>di</strong> attività commerciali;CLASSE G - Locali <strong>di</strong> colonie;CLASSE H - Locali <strong>di</strong> mostre, laboratori artigianali, depositi, magazzinicommerciali, stabilimenti industriali;CLASSE I - Locali <strong>di</strong> bar;CLASSE I/1 - Locali <strong>di</strong> ristoranti;CLASSE L - Locali <strong>di</strong> meublè, garnì ed affittacamere;CLASSE M - Locali <strong>di</strong> stabilimenti balneari zona A);CLASSE N - Locali <strong>di</strong> stabilimenti balneari zona B);CLASSE O - Aree dei campeggi, <strong>di</strong>stributori <strong>di</strong> carburante, posteggi,parchi gioco;CLASSE P - Aree scoperte <strong>di</strong> stabilimenti balnearizona A);CLASSE Q - Aree scoperte <strong>di</strong> stabilimenti balnearizona B);CLASSE R - Altre aree scoperte ad uso privato.CLASSE R/1 Parcheggi a raso (scoperti o coperti);Le superfici delle classi "N" e "Q" sono quelle dalla Zona Balneare n° 1 allan°48 comprese e dalla Zona Balneare n° 133 al confine con Rimini.Per i locali od aree eventualmente a<strong>di</strong>biti a usi <strong>di</strong>versi da quelli sopraclassificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.


C A P O I I ITASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DILOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSAART. 11TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso a<strong>di</strong>bite fatte salve leesclusioni <strong>di</strong> legge e quelle <strong>di</strong> cui ai successivi commi.2. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per lorocaratteristiche e destinazioni o per obiettive con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> non utilizzabilità nel corsodell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507:A. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabineelettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali <strong>di</strong> essicazione estagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, <strong>di</strong> regola,presenza umana;B. la parte degli impianti sportivi riservata, <strong>di</strong> norma, ai soli praticanti, sia chedetti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;C. unità immobiliari prive <strong>di</strong> mobili e suppellettili e/o <strong>di</strong> utenze (gas, acqua,luce);D. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè talecircostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restandoche il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo <strong>di</strong> effettivamancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;E. locali e fabbricati <strong>di</strong> servizio nei fon<strong>di</strong> rustici;F. cave<strong>di</strong> <strong>di</strong> sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abitualedei detentori dell'e<strong>di</strong>ficio e/o degli utenti delle attività che in essesvolgono;G. ripostigli, sten<strong>di</strong>toi, legnaie, soffitte e simili limitatamente alla parte <strong>di</strong> talilocali con altezza non superiore a mt. 1,70. La parte <strong>di</strong> superficie che


ha un'altezza inferiore a mt. 1,70 è assoggettata al tributo se pavimentataed occupata;H. balconi e terrazze scoperte;I. porticati, chiostri, passaggi coperti a<strong>di</strong>biti al transito ed alladeambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili ereligiose;L. e<strong>di</strong>fici o loro parti a<strong>di</strong>bite a culto nonchè i locali strettamente connessiall'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili);M. aree comuni del condominio <strong>di</strong> cui all'art. 1117 del Co<strong>di</strong>ce Civile chepossono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62.Resta ferma l'obbligazione <strong>di</strong> coloro che occupano o detengono particomuni in via esclusiva;N. aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili;2. Per situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri <strong>di</strong>analogia.3. Esenzione totale per le Scuole Materne Statali, Scuole Elementari Statali, ScuoleMe<strong>di</strong>e Inferiori.4. Fermo restando quanto <strong>di</strong>sposto dal successivo art. 12, nella determinazionedella superficie tassabile non si tiene conto <strong>di</strong> quella parte <strong>di</strong> essa ove, percaratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, <strong>di</strong> regola, rifiuti speciali nonassimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti aprovvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La nontassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi vieneaccertata alle procedure previste dalle norme e dal regolamento dei servizi <strong>di</strong>smaltimento rifiuti.ART. 12LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA1. Ai fini della tassazione delle aree scoperte a qualsiasi uso a<strong>di</strong>bite, in<strong>di</strong>catenell'art. 9,2/A del <strong>Regolamento</strong> Comunale sono computate nel limite del 50 percento.2. In caso <strong>di</strong> contestuale produzione <strong>di</strong> rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelliurbani e <strong>di</strong> rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono in<strong>di</strong>viduate leseguenti categorie <strong>di</strong> attività soggette a riduzione della superficie <strong>di</strong> applicazionedel tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta <strong>di</strong>parte ed a con<strong>di</strong>zione che l'interessato <strong>di</strong>mostri, allegando la prevista


documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti specialitossici o nocivi:Attività Percent. <strong>di</strong> rid. sup. %- lavanderie a secco, tintorie non industriali 30%- laboratori fotografici, eliografie 30%- autoriparatori, elettrauti 50%- gabinetti dentistici, ra<strong>di</strong>ologici e lab. odontotecnici 30%- laboratori <strong>di</strong> analisi 15%- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi 30%- pelletterie 30%- verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie 50%- metalmeccaniche 50%- falegnamerie, allestimenti, produzione materialepubblicitario, materie plastiche, vetroresine 50%- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie 50%- imbianchini e tinteggiatori 20%- cantieri navali 50%- marmisti, lapidei 50%3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento acriteri <strong>di</strong> analogia.Si applicherà, comunque, quanto previsto dall'art. 17 del D.L. 8/11/95 n. 463.ART. 13CASI DI RIDUZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE1. La tariffa unitaria della tassa nei seguenti casi è ridotta come segue:a. del 15% per abitazioni con unico occupante;b. del 10 % per abitazioni tenute a <strong>di</strong>sposizione per uso stagionale od altro usolimitato e <strong>di</strong>scontinuo a con<strong>di</strong>zione che tale destinazione sia specificatanella denuncia originaria o <strong>di</strong> variazione in<strong>di</strong>cando l'abitazione <strong>di</strong> residenzae l'abitazione principale e <strong>di</strong>chiarando espressamente <strong>di</strong> non voler cederel'alloggio in locazione annuali o in comodato, salvo accertamento del<strong>Comune</strong>;c. del 20% per i locali, <strong>di</strong>versi dalle abitazioni ed aree scoperte a<strong>di</strong>biti ad usostagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza oautorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;


d. del 20% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze <strong>di</strong> cui allalettera b), risieda o abbia <strong>di</strong>mora, per più <strong>di</strong> sei mesi all'anno, in localitàfuori del territorio nazionale;c. del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa dellacostruzione rurale.2. Le riduzioni <strong>di</strong> cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati,debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza <strong>di</strong>tutte le con<strong>di</strong>zioni suddette, fatte salve le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all'art. 66 commi 5 e 6del D. Lgs. n. 507/1993.3. In sede <strong>di</strong> prima applicazione la riduzione <strong>di</strong> cui al punto "a" per l'anno 1996 saràconcessa automaticamente dal <strong>Comune</strong> ai residenti che saranno nellacon<strong>di</strong>zione richiesta dalla legge alla data 20/01/1996.


C A P OI VART. 14AGEVOLAZIONI SPECIALI1) In applicazione dell’art. 67 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 sono stabilite le seguentiagevolazioni:a) esenzione fino a un massimo <strong>di</strong> mq. 150 per le abitazioni occupate esclusivamente dapersone anziane (65 anni per gli uomini, 60 anni per le donne) con € 9.230,00 <strong>di</strong> pensione annuache conducono <strong>di</strong>rettamente tali abitazioni e non posseggono altri red<strong>di</strong>ti con la solaesclusione della proprietà della casa abitata. Qualora nella stessa abitazione convivano duepensionati uno dei quali percepisce una pensione superiore a € 9.230,00 sarà concessaugualmente l’esenzione se la somma delle due pensioni non supererà € 15.096,00. Per ogniulteriore componente pensionato o invalido (con invali<strong>di</strong>tà non inferiore al 74%) il limite <strong>di</strong>red<strong>di</strong>to viene elevato <strong>di</strong> € 5.355,00.L’esenzione sopracitata è applicabile a chi possiede la casa o l’appartamento <strong>di</strong> proprietàa<strong>di</strong>bita ad abitazione esclusiva più le eventuali pertinenze, massimo due, purchè ubicate nellostesso fabbricato (le pertinenze devono essere classificate come C6 o C2, queste ultime nonpossono superare la superficie <strong>di</strong> mq. 20) e devono essere classificate A3-A4-A5-A6;L’esenzione inoltre è applicabile anche a chi possiede:- quote <strong>di</strong> più unità immobiliari purchè la somma <strong>di</strong> tali quote non superi laproprietà intera <strong>di</strong> una sola unità immobiliare e relativi accessori.- red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> fabbricati (anche ubicati fuori comune) con ren<strong>di</strong>ta catastalenon superiore a € 30,00;- Red<strong>di</strong>to Domenicale non superiore alle € 4,50 se non titolari <strong>di</strong> partitaIVA;Chi non ha alcuna proprietà immobiliare ed abita in un appartamento in affitto ha<strong>di</strong>ritto all’elevazione del limite del red<strong>di</strong>to (minimo INPS) <strong>di</strong> € 3.967,00.Con riferimento al paragrafo sopracitato si precisa che dal computo del red<strong>di</strong>to vannoesclusi:- la casa o l’appartamento <strong>di</strong> proprietà a<strong>di</strong>bita ad abitazione esclusiva più le eventualipertinenze;- tutti i red<strong>di</strong>ti esenti IRPEF;- gli emolumenti arretrati;- red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> fabbricati (anche ubicati fuori comune) con ren<strong>di</strong>ta catastalenon superiore a € 30,00- Red<strong>di</strong>to Domenicale non superiore alle € 4,50 (anche ubicati fuori comune)se non titolari <strong>di</strong> partita IVA;- compensi percepiti per lavori socialmente utili e/o contributi assistenziali;


) esenzione fino a un massimo <strong>di</strong> mq. 150 per le abitazioni occupate da un portatore <strong>di</strong>han<strong>di</strong>cap con € 14.637,00 <strong>di</strong> pensione annua che conduce <strong>di</strong>rettamente tale abitazione e nonpossiede altri red<strong>di</strong>ti ad esclusione della casa abitata.Qualora nella stessa abitazione convivano due portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap o un pensionato e unportatore <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap uno dei quali percepisce una pensione superiore a € 14.637,00 saràconcessa ugualmente l’esenzione se la somma delle due pensioni non supererà € 20.910,00.c) esenzione fino a un massimo <strong>di</strong> mq. 150 per le abitazioni in affitto occupate da unapersona portatore <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap con € 19.062,00 <strong>di</strong> pensione annua e che non possegga altrired<strong>di</strong>ti. Qualora nella stessa abitazione convivano 2 portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap o un pensionato e unportatore <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap uno dei quali percepisce una pensione superiore a € 19.062,00 saràconcessa ugualmente l’esenzione se la somma delle due pensioni non supererà € 24.315,00.L’esenzione sopracitata è applicabile a chi possiede la casa o l’appartamento <strong>di</strong> proprietàa<strong>di</strong>bita ad abitazione esclusiva più le eventuali pertinenze, massimo due, purchè ubicate nellostesso fabbricato (le pertinenze devono essere classificate come C6 o C2, queste ultime nonpossono superare la superficie <strong>di</strong> mq. 20) e devono essere classificate A3-A4-A5-A6;L’esenzione inoltre è applicabile anche a chi possiede:- quote <strong>di</strong> più unità immobiliari purchè la somma <strong>di</strong> tali quote non superi laproprietà intera <strong>di</strong> una sola unità immobiliare e relativo accessorio.- red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> fabbricati (anche ubicati fuori comune) con ren<strong>di</strong>ta catastalenon superiore a € 30,00;- Red<strong>di</strong>to Domenicale non superiore alle € 4,50 (anche ubicati fuoricomune) se non titolari <strong>di</strong> partita IVA;Con riferimento al paragrafo sopracitato si precisa che dal computo del red<strong>di</strong>to vannoesclusi:- la casa o l’appartamento <strong>di</strong> proprietà a<strong>di</strong>bita ad abitazione esclusiva più le eventualipertinenze;- tutti i red<strong>di</strong>ti esenti IRPEF;- gli emolumenti arretrati;- red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> fabbricati (anche ubicati fuori comune) con ren<strong>di</strong>ta catastalenon superiore a € 30,00- Red<strong>di</strong>to Domenicale non superiore alle € 4,50 (anche ubicati fuori comune)se non titolari <strong>di</strong> partita IVA;- compensi percepiti per lavori socialmente utili e/o contributi assistenziali;d) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità <strong>di</strong> alto rilievosociale o storico culturale e per le quali il <strong>Comune</strong> si assume interamente le spese <strong>di</strong> gestione;e) esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nucleifamiliari, nullatenenti ed in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> accertata in<strong>di</strong>genza assistite in modopermanente dal <strong>Comune</strong>, limitatamente ai locali <strong>di</strong>rettamente abitati e conla esclusione delle quote <strong>di</strong> quelli sub-affittati;


2. L’esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell’interessato dapresentare entro il 31 gennaio, alla quale deve essere allegato lo stato <strong>di</strong> famigliae l’ultima denuncia dei red<strong>di</strong>ti e che questo <strong>di</strong>mostri <strong>di</strong> averne <strong>di</strong>ritto.3. L’esenzione una volta concessa compete anche per gli anni successivi con lapresentazione entro la stessa date del 31 gennaio <strong>di</strong> un atto notorio che attestiche persistono le con<strong>di</strong>zioni sopracitate.4. Il <strong>Comune</strong> può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine <strong>di</strong>verificare l’effettiva sussistenza delle con<strong>di</strong>zioni richieste per le esenzioni o leriduzioni.5. Qualora l’Amministrazione volesse adeguare i valori in<strong>di</strong>cati per le esenzioni altasso <strong>di</strong> inflazione, la stessa sarà adottata con un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> Giunta.ART. 15RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE,COMMERCIALI E DI SERVIZI1. La tariffa unitaria è ridotta fino al 20% per le attività produttive, commerciali o <strong>di</strong>servizi, che attraverso idonea documentazione <strong>di</strong>mostrino <strong>di</strong> avere sostenutospese per interventi tecnico-organizzativi che comportino:a. una sostanziale <strong>di</strong>minuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio;b. il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico, selettivo oqualitativo, che agevoli lo smaltimento o recupero del rifiuto da parte delpubblico servizio.c. l'adesione ai programmi ecologici concordati con l'AmministrazioneComunale;2. La tariffa unitaria è altresì ridotta del 20% per le attività produttive, commercialie <strong>di</strong> servizi tenute a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità <strong>di</strong> rifiuto checonsentano <strong>di</strong> realizzare entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sottoforma <strong>di</strong> materie prime secondarie, previa attivazione <strong>di</strong> specifici servizi da partedell'ente gestore concessionario.3. Nell'ipotesi <strong>di</strong> contestuale sod<strong>di</strong>sfacimento dei requisiti e delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cuialle lettere a) e b) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa


adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 30%dell'entità della relativa tariffa unitaria.4. L'agevolazione è concessa su motivata istanza dei titolari delle attività,corredata della prescritta documentazione,e previa <strong>di</strong>chiarazione da parte delsettore comunale responsabile del servizio <strong>di</strong> smaltimento che attesti l'effettivovantaggio per il pubblico servizio.


C A P O VART. 16DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti specialiassimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano e detengono, con osenza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od areepubblici, <strong>di</strong> uso pubblico o aree gravate da servitù <strong>di</strong> pubblico passaggio è istituitala tassa <strong>di</strong> smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art.77 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 gg. <strong>di</strong> un annosolare anche se ricorrente;2. La tariffa per metro quadrato <strong>di</strong> superficie occupata è determinata in base aquella rapportata a giorni, della tassa annuale <strong>di</strong> smaltimento dei rifiuti urbaniinterni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti <strong>di</strong> uso maggioratadel 50%.3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con ilpagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa <strong>di</strong>occupazione temporanea <strong>di</strong> spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione econ il medesimo modello <strong>di</strong> versamento in conto corrente postale <strong>di</strong> cui all'art. 50del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP la tassagiornaliera <strong>di</strong> smaltimento può essere versata <strong>di</strong>rettamente al competente ufficiocomunale, senza compilazione del suddetto modulo.4. In caso <strong>di</strong> occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente allasanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni siapplicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti soli<strong>di</strong>urbani interni, in quanto compatibili.5. Si considerano produttive <strong>di</strong> rifiuti ai fini della tassa <strong>di</strong>sciplinata dal presentearticolo le occupazioni realizzate nell'ambiente <strong>di</strong> manifestazioni che comportinonotevole afflusso <strong>di</strong> pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre,fiere, circhi e simili) nonchè quelle poste in opera per l'esercizio <strong>di</strong> una attivitàcommerciale in forma ambulante non ricorrente.


C A P OV IART.17DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONEE DI CESSAZIONE1. I soggetti in<strong>di</strong>cati nell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica deilocali ed aree tassabili siti nel territorio del <strong>Comune</strong>, nelle forme previste dall'art. 70del citato decreto legislativo.2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1^ giorno del bimestre solare successivo aquello in cui ha avuto inizio l'utenza.3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciarenelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai localied aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontaredella tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributoin relazione ai dati da in<strong>di</strong>care nella denuncia.4. In caso <strong>di</strong> cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, vapresentata apposita denuncia <strong>di</strong> cessazione che, debitamente accertata, dà<strong>di</strong>ritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^ giorno del bimestre solaresuccessivo al quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.5. Lo stesso effetto esplica la denuncia <strong>di</strong> variazione che comporti un minorammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1^ giorno del bimestresolare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.ART. 18ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità <strong>di</strong> quantoprevisto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.


2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio <strong>di</strong> categoria o allavariazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> notificare aicontribuenti avvisi <strong>di</strong> accertamento.3. Il contenzioso, fino all'inse<strong>di</strong>amento degli speciali organi <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione tributariaprevisti dal D. Lgs. 31.12.1992 n. 546, è <strong>di</strong>sciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 28.01.1988n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 638 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni.ART. 19MEZZI DI CONTROLLO1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede <strong>di</strong>accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione dellesuperfici imponibili, il <strong>Comune</strong> può svolgere le attività a ciò necessarie esercitandoi poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previstedall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.2. Il potere <strong>di</strong> accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze <strong>di</strong>detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.


C A P OV I IART. 20DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentariprecedentemente deliberate in materia e <strong>di</strong>spiega la propria efficacia per tutti gliatti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata invigore.E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come èprevisto dagli artt. 79 e 80 del D. Lgs. 507/1993 e le <strong>di</strong>verse decorrenze stabilitedalle medesime <strong>di</strong>sposizioni in sede <strong>di</strong> prima applicazione.


REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LOSMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNIS O M M A R I OCAPO I - NORME GENERALIArt. 1 - Istituzione della tassa annuale.Art. 2 - Oggetto e campo <strong>di</strong> applicazione del regolamento.Art. 3 - Servizio <strong>di</strong> smaltimento dei rifiuti urbani.Art. 4 - Limiti territoriali <strong>di</strong> applicazione della tassa.Art. 5 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.Art. 6 - Gettito complessivo della tassa annuale.Art. 7 - Natura della tassa, tariffe e parametri <strong>di</strong> commisurazione.Art. 8 - Modalità <strong>di</strong> applicazione della tassa.Art. 9 - Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni ed esenzioni.CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI EDAREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTIArt. 10 - Classi <strong>di</strong> contribuenza.CAPO III - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI EDAREE ASSOGGETTATI A TASSAArt. 11 - Tassabilità e non tassabilità <strong>di</strong> locali ed aree.Art. 12 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta.Art. 13 - Casi <strong>di</strong> riduzione delle tariffe unitarie.CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONIArt. 14 - Agevolazioni speciali.Art. 15 - Riduzioni tariffarie per attività produttive,commerciali e <strong>di</strong> servizi.CAPO V - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTOArt. 16 - Tassa giornaliera <strong>di</strong> smaltimento.


CAPO VI - PROCEDURE E SANZIONI - CONTENZIOSOArt. 17 - Denunce <strong>di</strong> occupazione o detenzione, <strong>di</strong> variazione e <strong>di</strong> cessazione.Art. 18 - Accertamento, riscossione e contenzioso.Art. 19 - Mezzi <strong>di</strong> controllo.CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALIArt. 20 - Disposizioni finali e transitorie.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

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