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T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 18 settembre 2012, n ... - Ediltecnico

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DIRITTOLa società ricorrente è stata dapprima esclusa dalla gara a seguito dell’accoglimento di un ricorso inopposizione presentato da un’altra partecipante per non avere correttamente compilato il modelloG.A.P. in tutti i campi segnalati e, in particolare, per avere omesso l’indicazione del tipo di impresa;in un secondo momento, a seguito all’ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare, propostacon il ricorso introduttivo del presente giudizio, che ha riconosciuto, sebbene nella sede sommariacarat<strong>ter</strong>istica della fase cautelare, la fondatezza della censura inerente la tardività della predettaopposizione, la ricorrente è stata, quindi, esclusa dalla gara nell’esercizio dei po<strong>ter</strong>i di autotutelaspettanti all’amministrazione comunale per il medesimo motivo.Il primo provvedimento di esclusione è stato impugnato con il ricorso introduttivo mentre ilsecondo è stato impugnato con il ricorso per motivi aggiunti; a seguito dell’esercizio dei po<strong>ter</strong>i diautotutela l’in<strong>ter</strong>esse alla trattazione nel merito del ricorso introduttivo da parte della ricorrentedeve ritenersi essere venuto meno con conseguente dichiarazione di improcedibilità atteso chel’originario provvedimento di esclusione è stato superato e sostanzialmente assorbito nei fatti daldetto provvedimento di autotutela.Il ricorso per motivi aggiunti è, invece, fondato nel merito e deve quindi essere accolto.La questione che costituisce il fulcro della presente trattazione è, peraltro, unica (per il ricorsointroduttivo ed il successivo ricorso per motivo aggiunti) e consiste nella verifica della legittimitàdell’esclusione fondata sulla sola circostanza della mancata corretta compilazione del modelloG.A.P. in tutti i campi segnalati, con particolare riguardo al campo relativo all’indicazione del tipodi impresa.Sul punto la giurisprudenza siciliana in ma<strong>ter</strong>ia, in primo e secondo grado, al momento dipresentazione del ricorso introduttivo ed anche al successivo momento di presentazione del ricorsoper motivi aggiunti era pressocché granitica nel senso di ritenere la mancata corretta compilazionedel modello G.A.P. legittima causa di esclusione anche nel caso in cui la previsione dell’esclusionenon fosse specificatamente indicata in sede di lex specialis di gara o la stessa si presentasseequivoca al riguardo, come, peraltro, si è verificato nel caso di specie.Nelle more della definizione del presente giudizio si è invece verificato un mutamentogiurisprudenziale, sia in primo che in secondo grado, del quale il Collegio ritiene di dovere tenereconto ai fini della definizione nel merito del ricorso.Ed infatti con le recentissime pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la RegioneSiciliana nn. 814/2011 e 76/<strong>2012</strong> del 30.1.<strong>2012</strong> la questione è stata approfonditamente rimeditataanche alla luce delle sopravvenienze normative in ma<strong>ter</strong>ia ai fini di assicurare il rispetto dei principidi semplicità ed affidamento nelle gare pubbliche.Nella piena condivisione delle conclusioni raggiunte con le decisioni richiamate, il ricorso devepertanto essere accolto sotto il predetto assorbente motivo di censura.Non si ritiene di dovere trattare l’istanza risarcitoria avanzata con il ricorso introduttivo in quantoespressamente proposta in via subordinata all’ordinaria tutela giurisdizionale finalizzataall’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara: a seguito dell’accoglimentodell’istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, deve ritenersi che tale in<strong>ter</strong>esse principaleabbia trovato già piena soddisfazione.Attesa l’evoluzione giurisprudenziale nella ma<strong>ter</strong>ia si ritiene nel caso di specie opportuno disporretra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il <strong>Lazio</strong> (Sezione Seconda Ter), definitivamentepronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla iprovvedimenti impugnati.Spese compensate.

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