Le relazioni familiari dei detenuti - Amministrazione in Cammino
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3. Dalla <strong>Le</strong>gge 26 aprile 1975 n. 354 al nuovo regolamento esecutivo. D.P.R. 30 giugno 2000n.230Con la <strong>Le</strong>gge 26 aprile 1975 n. 354 sul piano concettuale si esprime il conv<strong>in</strong>cimento che le<strong>relazioni</strong> affettive del detenuto con la famiglia rappresent<strong>in</strong>o un aspetto importante della vita deldetenuto, e un bene di alto valore umano che deve essere protetto dai danni derivanti dallacarcerazione, tanto che si richiede un preciso impegno, da parte dell'<strong>Amm<strong>in</strong>istrazione</strong> penitenziariaad <strong>in</strong>tervenire adeguatamente al riguardo. Sul piano operativo essa afferma il pr<strong>in</strong>cipio che ilrecupero del condannato non può presc<strong>in</strong>dere dalla permanenza o dal ristabilimento di condizioni<strong>in</strong>teriori di vita affettiva capaci di sostenerlo nella difficile situazione <strong>in</strong> cui si trova, dando concretee vive immag<strong>in</strong>i alla sua speranza di liberazione e di ritorno 14 . Tale pr<strong>in</strong>cipio trova esplicitamenzione nell'O.P., che all'art. 28 riconosce che "nella sua dimensione più ampia riconducibile allasfera affettiva del detenuto.... la famiglia costituisce per l'ord<strong>in</strong>amento un sicuro punto diriferimento al quale dedicare particolare cura".Una delle previsioni che contribuiscono al mantenimento <strong>dei</strong> rapporti <strong>familiari</strong> esistenti èrappresentata dalla scelta del luogo di esecuzione della pena o della misura di sicurezza che deveessere stabilito, <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea di pr<strong>in</strong>cipio, nell'ambito “della regione di residenza” o qualora ciò non siapossibile <strong>in</strong> "località prossima” 15 . Nella <strong>Le</strong>gge 26 aprile 1975 n. 354 si prevede che i trasferimentivengano disposti anche per motivi <strong>familiari</strong>, o che comunque sia sempre favorito il criterio didest<strong>in</strong>are i soggetti <strong>in</strong> istituti prossimi alle residenze delle famiglie (art. 42 1º e 2º comma O.P.) <strong>in</strong>modo da non rendere difficoltosi i contatti con la famiglia e, <strong>in</strong> particolare, le visite e i colloqui.Il pr<strong>in</strong>cipale istituto previsto per il mantenimento <strong>dei</strong> contatti diretti è quello <strong>dei</strong> colloqui, attraversoi quali l’O.P. <strong>in</strong>tende valorizzare i rapporti con la famiglia quali elementi del trattamentoespressamente previsti. L'art. 18 dell'O.P. dispone che "i <strong>detenuti</strong> e gli <strong>in</strong>ternati sono ammessi adavere colloqui ... con i congiunti e con altre persone" (comma 1º), precisando che "particolarefavore viene accordato ai colloqui con i <strong>familiari</strong>" (comma 3º). La discipl<strong>in</strong>a specifica dellemodalità di accesso all'istituto e di colloquio è stabilita dal Reg. Esec., che esige la previa richiestadel permesso di colloquio al direttore dell'istituto, e solo nel caso di imputati per i quali non è stata14 Cfr. G. Di Gennaro, R. Breda, G. La Greca, Ord<strong>in</strong>amento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Giuffrè,Milano, 1997, pp. 170-171.15 Cfr. art. 30 del D.P.R. 30 giugno 2000 n.230