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Le relazioni familiari dei detenuti - Amministrazione in Cammino

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di eccezionale rilevanza” 35 . Lo stesso vale per il padre nel caso <strong>in</strong> cui la madre sia morta o siaimpossibilitata a dare assistenza al figlio. Nel testo recentemente approvato a tutela del rapporto tradetenute madri e figli m<strong>in</strong>ori si stabilisce anche che qualora il giudice ritenga comunque necessariala custodia cautelare, abbia la possibilità di disporla <strong>in</strong> una casa famiglia protetta (se nel frattemposaranno istituite) o presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri (art. 1 comma 3).Altra novità importante riguarda l’<strong>in</strong>dividuazione delle caratteristiche che devono avere le casefamiglia protette (art. 4). Infatti la legge prevede che il m<strong>in</strong>istero della Giustizia emani a questoscopo un apposito decreto entro 180 giorni dalla data di entrata <strong>in</strong> vigore della legge e abbia lapossibilità di stipulare con gli enti locali convenzioni per <strong>in</strong>dividuare le strutture idonee ad essereutilizzate come case protette, senza però “nuovi o maggiori oneri per la f<strong>in</strong>anza pubblica”. L’art. 2prevede che il magistrato di sorveglianza, <strong>in</strong> caso di imm<strong>in</strong>ente pericolo di vita o di gravi condizionidi salute del m<strong>in</strong>ore, può concedere il permesso alla detenuta, con provvedimento urgente, divisitare il figlio malato, con modalità che, nel caso di ricovero ospedaliero, devono tener conto delladurata del ricovero e del decorso della patologia. Nei casi di assoluta urgenza il permesso vieneconcesso dal direttore dell’istituto. Viene poi stabilito il diritto della detenuta o imputata di essereautorizzata dal giudice ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravicondizioni di salute. Il provvedimento deve essere rilasciato non oltre le ventiquattro ore precedentila data della visita. Era opportuno consentire alla madre, oltre alla visita <strong>in</strong> ospedale, anche lapossibilità di assistere il figlio ricoverato, estendendolo per tutto il decorso della patologia eprevedendo l’assistenza cont<strong>in</strong>uativa nell’ipotesi di malattia grave del bamb<strong>in</strong>o: si tratta diun’evidente occasione mancata. Altro <strong>in</strong>tervento della legge riguarda la possibilità di scontare lapena agli arresti domiciliari: si prevede che le madri condannate, salvo che queste siano statericonosciute autrici di delitti particolarmente gravi come quelli di mafia (precisamente per taluno<strong>dei</strong> delitti <strong>in</strong>dicati nell’art. 4 – bis O.P.), possano espiare almeno un terzo della pena o almenoqu<strong>in</strong>dici anni, <strong>in</strong> un istituto di custodia attenuata e, “se non sussiste un concreto pericolo dicommissione di ulteriori delitti o di fuga”, nella propria abitazione, per poter curare al meglio i figli(art. 3). Inoltre, rispetto alla copertura f<strong>in</strong>anziaria necessaria alla realizzazione degli istituti dicustodia attenuata (Icam), si prevedono 11,7 milioni di euro “a valere sulle disponibilità di cuiall’articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (la F<strong>in</strong>anziaria 2010, ndr),35 In tal senso, il perdurante richiamo ad “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”, non meglio specificate, rischiacomunque di consentire l’applicazione della misura, anche nelle ipotesi oggi <strong>in</strong>trodotte, soprattutto nei confronti <strong>dei</strong>soggetti appartenenti a fasce sociali più deboli, con la paradossale conseguenza di vedere <strong>detenuti</strong> bamb<strong>in</strong>i s<strong>in</strong>o ai seianni di età.

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