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Le relazioni familiari dei detenuti - Amministrazione in Cammino

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della nota legge F<strong>in</strong>occhiaro, solo l’art. 11 comma 9 O.P. si occupava specificamente delladetenzione femm<strong>in</strong>ile, stabilendo la possibilità per le detenute, madri di figli di età <strong>in</strong>feriore a treanni, di tenerli con sé <strong>in</strong> Istituto 28 . La detenzione <strong>dei</strong> bamb<strong>in</strong>i <strong>in</strong> carcere costituiva e costituiscesempre di più un grave problema, una situazione contraria ai pr<strong>in</strong>cipi di tutela <strong>dei</strong> diritti umani 29 .Questo provocò un ampio dibattito nel paese <strong>in</strong>centrato sull’ammissibilità che m<strong>in</strong>ori <strong>in</strong>colpevolipagh<strong>in</strong>o per reati mai commessi e che adulti colpevoli pagh<strong>in</strong>o, oltre alla detenzione, anche la penamorale dell’impossibilità di essere genitori? Dunque i bamb<strong>in</strong>i dovevano uscire dal carcere, ma nonda soli, <strong>in</strong>sieme alle madri. Si giunse così alla legge F<strong>in</strong>occhiaro 30 , n. 40 del 2001 che aggiunge unaltro tassello al processo di decarcerizzazione riguardante determ<strong>in</strong>ate categorie di persone, le cuicondizioni personali risultano obiettivamente <strong>in</strong>compatibili con la sottoposizione al regimedetentivo <strong>in</strong> carcere 31 . Il f<strong>in</strong>e evidente è assicurare alle detenute madri - a cui vengono <strong>in</strong>determ<strong>in</strong>ati casi equiparati i padri - una più adeguata tutela del rapporto con la prole ed impedire,nel prem<strong>in</strong>ente <strong>in</strong>teresse del m<strong>in</strong>ore, le conseguenze negative che la vita <strong>in</strong> carcere <strong>in</strong>evitabilmenteporta con sé 32 . Si tratta di un provvedimento ispirato soprattutto dalla consapevolezza che l’attualecontesto normativo appare del tutto <strong>in</strong>adeguato e che, più <strong>in</strong> generale, la maternità e l’<strong>in</strong>fanzia nonappaiono come beni che possono essere adeguatamente tutelati tra le mura di un carcere. Con questanuova legge si <strong>in</strong>tende qu<strong>in</strong>di evitare che a "detenute-madri" si aggiungano "<strong>detenuti</strong>-bamb<strong>in</strong>i":di Maria Montessori, di Piaget e di W<strong>in</strong>nicott hanno progressivamente contribuito a del<strong>in</strong>eare una “nuova” immag<strong>in</strong>edel bamb<strong>in</strong>o e a rafforzare il conv<strong>in</strong>cimento, <strong>in</strong> un numero sempre più alto di persone e nelle istituzioni, che <strong>in</strong>fanzia efanciullezza debbano essere salvaguardate.28 Tale norma, nell’ottica del legislatore del tempo, rappresentava senz’altro un pr<strong>in</strong>cipio di favore, di riconoscimentodel valore della maternità, anche per le recluse e dell’importanza del mantenimento di uno stretto rapporto madrebamb<strong>in</strong>odurante i primi anni di vita; <strong>in</strong> sostanza, secondo la legge, trattasi dell’unico rapporto affettivo che non puòessere <strong>in</strong>terrotto dalla <strong>in</strong>carcerazione.29 Del resto, anche la Convenzione Onu sui diritti dell’<strong>in</strong>fanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Uniteil 20 novembre 1989 stabilisce all’art. 9 che il bamb<strong>in</strong>o i cui genitori, o uno <strong>dei</strong> due, si trovano <strong>in</strong> stato di detenzione,deve poter mantenere con loro <strong>dei</strong> contatti appropriati.30 È stata approvata - dopo un iter durato quasi 4 anni (il disegno di legge era stato presentato per la prima volta allaCamera <strong>dei</strong> Deputati nel 1997 dall’allora M<strong>in</strong>istro per le pari opportunità, Anna F<strong>in</strong>occhiaro), <strong>in</strong> una data decisamentesignificativa, l’8 marzo 2001. Il testo riprende la legge Simeone - Saraceni che già aveva portato significative modifiche<strong>in</strong> questo ambito.31 Precedentemente, come abbiamo visto, la materia era regolata dalla legge n° 354 del 1975 che consentiva alle madridi tenere presso di sé i figli f<strong>in</strong>o all’età di tre anni e prevedeva l’<strong>in</strong>serimento negli istituti penitenziari di specialisti(ostetriche, g<strong>in</strong>ecologi e pediatri) allo scopo di tutelare la salute psico-fisica <strong>dei</strong> bamb<strong>in</strong>i e delle loro madri; seguì lalegge Gozz<strong>in</strong>i, n° 663 del 1986 che consentiva alle donne <strong>in</strong>c<strong>in</strong>te o madri di m<strong>in</strong>ori di tre anni di scontare la condanna(a condizione che il reato prevedesse una pena <strong>in</strong>feriore ai due anni di reclusione) presso la propria abitazione o <strong>in</strong> altroluogo, privato o pubblico, di cura e di assistenza. Inf<strong>in</strong>e, <strong>in</strong>tervenne la legge Simeone-Saraceni, n°165 del 1998,modificò ulteriormente la normativa, elevando da due a quattro anni il limite della pena da scontare, anche se parteresidua di maggior pena, e da c<strong>in</strong>que a dieci anni l’età del figlio/a, purché convivente con la condannata32 "La rottura della relazione madre-figlio - si leggeva nella relazione al disegno di legge - è sempre drammatica e sirivela particolarmente dannosa nei casi di pene lunghe, quando l’eventuale riprist<strong>in</strong>o di un rapporto significativo ènecessariamente rimandato a un momento assai lontano nel tempo".

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