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Le relazioni familiari dei detenuti - Amministrazione in Cammino

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di particolare gravità" (comma 2º) 23 . Occorre precisare che la concessione del permesso non siconfigura come una misura trattamentale e rieducativa, ma piuttosto risponde al requisitodell'umanizzazione delle pene fissato dall'art. 27 della Costituzione; ciò non esclude che lasperimentazione da parte del detenuto di un'apertura umanitaria della pena, <strong>in</strong> un momento grave edoloroso della sua vita, possa contribuire alla f<strong>in</strong>alità rieducativa della stessa 24 . Come abbiamo<strong>in</strong>dicato, il primo requisito per la concessione del beneficio è legato al pericolo imm<strong>in</strong>ente di vita diun convivente o di un familiare. Pur essendo sufficientemente chiara, la disposizione è suscettibiledi marg<strong>in</strong>i di discrezionalità a colui chiamato a <strong>in</strong>terpretare quanto e quando l'<strong>in</strong>fermità sia tale da<strong>in</strong>durre <strong>in</strong> pericolo di vita e quale sia l'esatto significato dell'aggettivo "imm<strong>in</strong>ente". Una voltaaccertata la sussistenza di questi requisiti, per la concessione del permesso (che può essere dispostonei confronti di qualsiasi detenuto, anche il meno affidabile e il più pericoloso, pur con le cautelepreviste dal regolamento), l'art. 64 del Reg. Esec. prevede, <strong>in</strong> ottemperanza alle cautele richiestedalla legge, che vengano disposte le opportune prescrizioni, ovvero l'accompagnamento della scortaper tutta la durata del permesso e l'eventuale obbligo di trascorrere la notte <strong>in</strong> un istitutopenitenziario, avuto riguardo della personalità del soggetto e dell'<strong>in</strong>dole del reato di cui è imputato oper il quale è stato condannato. Il comma 1º dell'articolo, ora citato, <strong>in</strong>dica la durata massima delpermesso, che non può essere concesso per più di c<strong>in</strong>que giorni, escluso il tempo necessario perraggiungere il luogo <strong>in</strong> cui il detenuto deve recarsi.Il permesso premio rappresenta una considerevole novità della nostra legislazione penitenziaria,attenuando notevolmente il carattere custodialistico del carcere e la componente emarg<strong>in</strong>ante dellapena detentiva. Indubbiamente, l'istituto esercita un’azione positiva: <strong>in</strong> primo luogo esso esplica unafunzione <strong>in</strong>centivante attraverso il meccanismo della premialità, che stimola nel condannato unatteggiamento psicologico di maggior favore all'osservanza delle norme che regolano la vitad'istituto; <strong>in</strong>oltre, il permesso svolge una funzione preventiva, <strong>in</strong> quanto da una parte contribuisce al23 F<strong>in</strong>o all'<strong>in</strong>troduzione dell'istituto <strong>dei</strong> permessi premio avvenuto con la legge Gozz<strong>in</strong>i del 1986, la magistratura disorveglianza cont<strong>in</strong>uò ad applicare l'art. 30 ad una serie considerevole di casi, <strong>in</strong>tendendo la disposizione come riferitaad "eventi <strong>familiari</strong>", cioè fatti storici specifici ed <strong>in</strong>dividuati <strong>in</strong>erenti la vita familiare, dotati di un carattere dieccezionale "gravita", con la precisazione che il term<strong>in</strong>e "gravità" non debba riferirsi solo ad eventi luttuosi odrammatici, ma debba piuttosto essere <strong>in</strong>teso <strong>in</strong> riferimento a qualsiasi avvenimento particolarmente significativo nellavita di una persona, e qu<strong>in</strong>di anche ad eventi di valore positivo che abbiano eccezionale importanza e rilevanza nellavita del richiedente. Sotto questo profilo sono stati <strong>in</strong>fatti compresi eventi quali il matrimonio che il detenuto stesso puòcontrarre; il matrimonio, il Battesimo, la Prima Comunione e la Cresima <strong>dei</strong> figli. Su questo vedi M.Canepa – S.Merlo,Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 1996, p. 146.24 A dimostrazione della sua estraneità dalle regole del trattamento si osserva che il permesso ex. art. 30 O.P. èconcedibile a qualsiasi detenuto, <strong>in</strong>dipendentemente dalla sua posizione giuridica, ovvero sia esso imputato, <strong>in</strong>ternato ocondannato, dal tipo di reato che ha commesso, e dalla condotta tenuta. La concessione di tali permessi è <strong>in</strong>fattipossibile anche per i <strong>detenuti</strong> sottoposti alla rigida discipl<strong>in</strong>a dell'art. 4-bis

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