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Regolamento Polizia Mortuaria - Comune di Castellana Sicula

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COMUNE DI CASTELLANA SICULAProvincia <strong>di</strong> PalermoREGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/03/1995)Mo<strong>di</strong>ficato con delibera <strong>di</strong> CC. n. 22 del 04/04/1997Mo<strong>di</strong>ficato con delibera <strong>di</strong> CC. n. 17 del 04/04/2001Mo<strong>di</strong>ficato con delibera <strong>di</strong> CC. n. 56 del 02/11/2005Mo<strong>di</strong>ficato con delibera <strong>di</strong> CC. n. 12 del 17/06/2010


TITOLO lCAPO IDISPOSIZIONI GENERALIArt. 1OGGETTOIl presente regolamento, ha per oggetto il complesso delle norme <strong>di</strong>rette alla generalità deicitta<strong>di</strong>ni ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria,intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti <strong>di</strong> essi, sui trasporti funebri,sulla costruzione, gestione e custo<strong>di</strong>a dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione <strong>di</strong> aree e manufattidestinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione <strong>di</strong> sepolcri privati, sullacremazione, e in genere su tutte le <strong>di</strong>verse attività connesse con la cessazione della vita e la custo<strong>di</strong>adelle salme.Art. 2COMPETENZELe funzioni <strong>di</strong> polizia mortuaria <strong>di</strong> competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, qualeUfficiale <strong>di</strong> Governo e Autorità Sanitaria Locale.I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme <strong>di</strong> gestionein<strong>di</strong>viduate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990, n.142, compatibilmente con la naturadelle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio in<strong>di</strong>viduato dalla competente USL.In caso <strong>di</strong> gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia <strong>di</strong>polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dallapresente normativa, con il regolamento <strong>di</strong> cui all'art. 51 della L. 8/6/1990, n.142.Per i servizi <strong>di</strong> polizia mortuaria gestiti nelle altre forme <strong>di</strong> cui gli artt. 22, 23 e 25 della L.8/6/1990, n. 142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dalfoglio <strong>di</strong> norme e con<strong>di</strong>zioni in caso <strong>di</strong> concessione.Art. 3RESPONSABILITA’Il <strong>Comune</strong> cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni <strong>di</strong> pericolo alle persone e allecose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio oper mezzi e strumenti a <strong>di</strong>sposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo <strong>di</strong>fforme dal consentito.Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne rispondesecondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Co<strong>di</strong>ce Civile, salvo che l'illecito non rilevipenalmente.Art. 4SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTOSono gratuiti i servizi <strong>di</strong> interesse pubblico, in<strong>di</strong>spensabili esplicitamente classificati gratuitidalla legge e specificati dal regolamento.Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:a) la visita necroscopica;b) il servizio <strong>di</strong> osservazione dei cadaveri;c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, in<strong>di</strong>viduate dal successivo art. 18/1;d) il trasporto funebre nell'ambito del <strong>Comune</strong>, quando non vengano richiesti servizi o trattamentispeciali, in<strong>di</strong>viduati dal successivo art. 14;e) l'inumazione in campo comune;f) la cremazione;


g) la <strong>di</strong>sposizione delle ossa in ossario comune;h) la <strong>di</strong>spersione delle ceneri in cinerario comune;i)il feretro per le salme <strong>di</strong> persone i cui familiari non risultino in grado <strong>di</strong> sostenere la spesa, sempreche non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato alsuccessivo art. 10.Ad esclusione del servizio inerente la manutenzione e conduzione delle lampade votiveelettriche, tutti i servizi e/o operazioni cimiteriali che si svolgeranno all’interno dei cimiteri comunali <strong>di</strong><strong>Castellana</strong> e Calcarelli, dovranno rispettare ed osservare le vigenti normative in materia <strong>di</strong> sicurezzasui posti <strong>di</strong> lavoro, in materia contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché inmateria <strong>di</strong> smaltimento rifiuti cimiteriali.Art 5ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICOPresso gli uffici dei servizi <strong>di</strong> polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi sul supportocartaceo o informatico, a <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> chiunque possa avere interesse, il registro <strong>di</strong> cui all'art. 52 delD.P.R. 285 del 10/9/1990.Sono inoltre a <strong>di</strong>sposizione del pubblico nel cimitero:a) l'orario <strong>di</strong> apertura e chiusura ( in ogni cimitero);b) copia del presente regolamento;c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione or<strong>di</strong>naria nel corso dell'anno;d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura <strong>di</strong> decadenza o <strong>di</strong> revoca dellaconcessione;f)ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati per ilpubblico, ai sensi della L. 7/8/1990, n. 241.CAPO IIDEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORlArt. 6DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIIl <strong>Comune</strong> provvede al deposito <strong>di</strong> osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito delCimitero.Le salme <strong>di</strong> persone morte <strong>di</strong> malattie infettive <strong>di</strong>ffusive o sospette tali sono tenute inosservazione inparato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.Il mantenimento in osservazione <strong>di</strong> salme <strong>di</strong> persone cui sono stati somministrati nucli<strong>di</strong>ra<strong>di</strong>oattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando leprescrizioni <strong>di</strong>sposte caso per caso dal Dirigente il Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblica dell'USL, in relazione aglielementi risultanti dal certificato <strong>di</strong> morte <strong>di</strong> cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.CAPOIIIFERETRIArt. 7DEPOSIZIONE DELLA DSALMA NEL FERETRONessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche <strong>di</strong> cui alsuccessivo art. 9.In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti inconcomitanza del parto o in conseguenza imme<strong>di</strong>ata del parto, possono essere chiusi nello stesso


feretro.La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente <strong>di</strong> tessuti naturali,o decentemente avvolta in lenzuola.Se la morte è dovuta a malattia infettiva-<strong>di</strong>ffusiva compresa nell'elenco pubblicato dalMinistero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo <strong>di</strong> osservazione, deve essere deposto nellacassa con gli indumenti <strong>di</strong> cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto <strong>di</strong> soluzione <strong>di</strong>sinfettante.Se il cadavere risulta portatore <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>oattività, il Dirigente dei Servizi <strong>di</strong> Igiene Pubblica dellaUSL detterà le necessarie <strong>di</strong>sposizioni protettive allo scopo <strong>di</strong> evitare la contaminazione ambientale.Art. 8VERIFICA E CHIUSURA FERETRILa chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.Il Dirigente del Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblica della USL o personale tecnico all'uopo incaricato,vigila e controlla l'applicazione della norma <strong>di</strong> cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivorisultante in tariffa.In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo <strong>di</strong> sepoltura cui èdestinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.Art. 9FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTILa struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> sepoltura opratica funebre oltre che alla <strong>di</strong>stanza del trasporto funebre e cioè:a) per inumazione:• il feretro deve essere <strong>di</strong> legno con caratteristiche <strong>di</strong> scarsa durabilità ( preferibilmente <strong>di</strong>abete, pioppo, pino, larice, ecc.);• le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore acm. 3;• la confezione deve essere conforme alle prescrizione <strong>di</strong> cui all'art. 75 del D.P.R.10/9/1990, n. 285;• i feretri <strong>di</strong> salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68,potranno essere inumati anche se non rispondono alle in<strong>di</strong>cazioni sopra riportate;b) per tumulazione:• la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una <strong>di</strong> legno preferibilmente esterna,l'altra in metallo, ermeticamente chiusa me<strong>di</strong>ante saldatura, corrispondenti entrambe airequisiti costruttivi e strutturali <strong>di</strong> cui all'art.30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;c) per trasferimento da <strong>Comune</strong> a <strong>Comune</strong> con percorso superiore a 100 chilometri, all'estero odall'estero qualunque sia la destinazione <strong>di</strong> sepoltura o pratica funebre: - si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong>cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se iltrasporto è per o - . dall'estero;d) per trasporti da <strong>Comune</strong> a <strong>Comune</strong> con percorso non superiore ai 100 chilometri: èsufficiente il feretro <strong>di</strong> legno <strong>di</strong> spessore non inferiore a mm. 25 a nonna dell’art.30, punto 5, delD.P.R. 10/9/1990, n. 285;e) cremazione:• la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa <strong>di</strong> legno con le caratteristiche <strong>di</strong> cuialla lettera a, per trasporti interni al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> decesso;• la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa <strong>di</strong> legno con le caratteristiche <strong>di</strong> cuialla lettera d, laddove il trasporto si esegua entro i 100 chilometri dal <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> decesso;• la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche <strong>di</strong> cui alla lettera b, inogni altro caso.I trasporti <strong>di</strong> salme <strong>di</strong> persone morte per malattia infettiva-<strong>di</strong>ffusiva vengono effettuati in duplicecassa con le caratteristiche <strong>di</strong> cui alla lettera b precedente.


Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro <strong>Comune</strong> oin altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato <strong>di</strong> conservazione del feretro e la suacorrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi <strong>di</strong>Igiene Pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamierametallica in zinco <strong>di</strong> spessore non inferiore a mm. 0,660.Se la salma proviene da altro <strong>Comune</strong>, deve essere verificata la rispondenza del feretro allecaratteristiche <strong>di</strong> cui ai commi precedenti, ai fini del tipo <strong>di</strong> sepoltura cui è destinata; se neltrasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve esserepraticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine <strong>di</strong> consentire ilprocesso <strong>di</strong> mineralizzazione.Nella inumazione l'impiego nel feretro <strong>di</strong> materiale biodegradabile <strong>di</strong>verso dal legno deveessere <strong>di</strong> tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990,n. 285.Art. 10FORNITURA GRATUITA DI FERETRIIl <strong>Comune</strong> fornisce gratuitamente la cassa <strong>di</strong> cui all'art.9 lettera a e lettera e sub l per salme <strong>di</strong>persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia <strong>di</strong>sinteresse da parte dei familiari.Lo stato <strong>di</strong> in<strong>di</strong>genza o <strong>di</strong> bisogno è <strong>di</strong>chiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioniassunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.Art. 11PIASTRINA DI RICONOSCIMENTOSul piano esterno superiore <strong>di</strong> ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o inmateriale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nomedella salma contenuta e le date <strong>di</strong> nascita e <strong>di</strong> morte.Per la salma <strong>di</strong> persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola in<strong>di</strong>cazione della data <strong>di</strong>morte e gli eventuali dati certi.CAPO IVTRASPORTI FUNEBRIArt. 12MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSOI criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinaticon or<strong>di</strong>nanza dal SindacoIl trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni <strong>di</strong> cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza,<strong>di</strong> cui al R.D. 18/6/1931 n: 773, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, daldeposito <strong>di</strong> osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie,la relativa sosta , per lo stretto tempo necessario' ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino alcimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.Nessuna altra sosta, salvo casi <strong>di</strong> forza maggiore, può farsi durante il percorso.Per eventuali cerimonie, <strong>di</strong>verse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.Ove cortei per il numero dei partecipanti fossero <strong>di</strong> notevole lunghezza, si dovrà lasciare ilpasso ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti <strong>di</strong> assistenza pubblica e <strong>di</strong> pubblica sicurezza.In ogni altro caso è vietato fermare <strong>di</strong>sturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio<strong>di</strong> un corteo funebre.Il Dirigente dei Servizi <strong>di</strong> Igiene Pubblica della USL vigila e controlla il servizio <strong>di</strong> trasporto dellesalme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provve<strong>di</strong>menti necessari ad assicurarne la


egolarità.Art. 13SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRII trasporti funebri delle salme nell'ambito del territorio comunale e <strong>di</strong> persone decedute in altriComuni, ammesse nei cimiteri <strong>di</strong> <strong>Castellana</strong> e Calcarelli non sono soggetti a <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> privativa.I privati citta<strong>di</strong>ni, le confraternite e le associazioni possono pertanto affidare in regime <strong>di</strong> liberaconcorrenza lo svolgimento dei trasporti funebri, l'inumazione, la tumulazione, l'esumazione,l’estumulazione, la traslazione, il con<strong>di</strong>zionamento <strong>di</strong> feretro e la ricognizione <strong>di</strong> loculo a Ditte idoneee abilitate a prestare tali servizi.Art. 14TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTOI trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal <strong>Comune</strong>, quando siano richiesti servizi otrattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimocarro <strong>di</strong> composizioni floreali, <strong>di</strong> cartelli in<strong>di</strong>canti il nominativo della salma, <strong>di</strong> feretro <strong>di</strong>versoda quello fornito ai sensi dell'art. IO, la sosta lungo il percorso;b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del <strong>Comune</strong>, in ogni altro caso.( per famigliebisognose)I Trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.Art. 15ORARIO DEI TRASPORTII trasporti funebri sono effettuati iI1 ore fisse antimeri<strong>di</strong>ane e pomeri<strong>di</strong>ane stabilite conor<strong>di</strong>nanza del Sindaco.Con lo stesso provve<strong>di</strong>mento il Sindaco <strong>di</strong>sciplina le modalità integrative al presenteregolamento nonché percorsi consentiti.L’Ufficio' Comunale fisserà <strong>di</strong> norma l'ora dei funerali secondo l'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> presentazione dellerichieste <strong>di</strong> trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti eprenderà i provve<strong>di</strong>menti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali or<strong>di</strong>ni al personaleincaricato.I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo <strong>di</strong> partenza dei funerali almeno<strong>di</strong>eci minuti prima dell'ora fissata.Dopo trenta minuti <strong>di</strong> attesa il trasporto si intenderà eseguito e, per il nuovo servizio, sidovrà effettuare il pagamento <strong>di</strong> altra somma pari alla metà del prezzo <strong>di</strong> tariffa a meno che ilritardo non sia dovuto a cause <strong>di</strong> forza maggiore.I trasporti a pagamento avranno b. precedenza su quelli gratuiti.Questi ultimi <strong>di</strong> norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.Art. 16NORMIE GENERALI PER I TRASPORTIIn ogni trasporto sia da <strong>Comune</strong> a <strong>Comune</strong> sia da Stato a Stato, i feretri devono essereconformi alle prescrizioni <strong>di</strong> cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese <strong>di</strong>aprile al mese <strong>di</strong> settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è


aggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 oredal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo <strong>di</strong> cui all'art.32 del D.P.R.285/90, salvo sia stata imbalsamata.Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato daldocumenti <strong>di</strong> autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alladestinazione.L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti alpersonale incaricato presso il cimitero.Chi riceve il feretro compilerà verbale <strong>di</strong> presa in consegna, redatto in duplice copia, unadelle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'Ufficio.Se il trasporto avviene per ferrovia su nave o per aereo, il decreto <strong>di</strong> cui all'art. 20 deverestare in consegna al vettore.Il trasporto da <strong>Comune</strong> a <strong>Comune</strong> o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, siain partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.Art. 17RITI RELIGIOSII Ministri <strong>di</strong> culto sia della chiesa cattolica che degli altri culti, <strong>di</strong> cui all'art. 8 dellaCostituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle <strong>di</strong>sposizioni relative allosvolgimento dei funerali.La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.Art. 18TRASFESFERIMRIMENTO DI SALME SENZA FUNERALEIl trasporto <strong>di</strong> cadaveri ai locali <strong>di</strong> osservazione, per il periodo. prescritto o comunque primache sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in con<strong>di</strong>zioni tali da non ostacolareeventuali manifestazioni <strong>di</strong> 'vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche <strong>di</strong> cui agli artt. 19 e 20dd D.P.R. n. 285/90, in modo che sia impe<strong>di</strong>ta la vista dall'esterno.Se la salma non è nella propria abitazione ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. ilSindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa <strong>di</strong>abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.'Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi <strong>di</strong> Igiene Pubblica dell'USLpuò anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo <strong>di</strong> specialionoranze.I predetti trasferimenti,. anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata e conl’esclusione <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> cui al primo comma, sono subor<strong>di</strong>nati al pagamento del <strong>di</strong>ritti fissati mtariffa.I trasferimenti <strong>di</strong> salme per autopsie, per consegna agli Istituti <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o ecc. ed i trasporti alcimitero <strong>di</strong> nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo <strong>di</strong> cui al primocomma.Art. 19MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀNei casi <strong>di</strong> morte per malattie infettive-<strong>di</strong>ffusive il Dirigente del Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblicadell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al <strong>di</strong>vieto del corteoquando ciò sia in<strong>di</strong>spensabile, e i necessari provve<strong>di</strong>menti per le <strong>di</strong>sinfezioni.Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioniaffinché il cadavere sia trasportato al deposito <strong>di</strong> osservazione <strong>di</strong> cui all'art anche prima che siatrascorso il periodo <strong>di</strong> osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la


tumulazione, o la cremazione.E’ consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autoritàsanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza <strong>di</strong> manifestazione epidemica della malattiache ha causato la morte.Per le salme che risultano portatrici <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>oattività, il Dirigente dei Servizi <strong>di</strong> Igiene Pubblicadell'USL <strong>di</strong>spone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in or<strong>di</strong>ne al trasporto aitrattamenti ed alla destinazione.Art. 20TRASPORTO PER E DA ALTRl COMUNI PER SEPPELLIMENTOIl trasporto <strong>di</strong> salme in cimitero <strong>di</strong> altro <strong>Comune</strong> è autorizzato dal Sindaco con decreto aseguito <strong>di</strong> domanda degli interessati.La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficialedello Stato Civile; nel caso <strong>di</strong> traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'in<strong>di</strong>cazione deidati anagrafici del defunto.Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi <strong>di</strong> Igiene Pubblicadella USL o <strong>di</strong> personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica <strong>di</strong> cui all'art. 8.Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del <strong>Comune</strong> nel quale la salma vienetrasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni interme<strong>di</strong>, quando in essi siano tributateonoranze.Le salme provenienti da altro <strong>Comune</strong> devono, <strong>di</strong> norma e qualora non vengono richiestespeciali onoranze all'interno del territorio comunale, essere trasportate <strong>di</strong>rettamente al cimitero, ove èaccertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cuisono destinati, ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo <strong>di</strong>ceralacca sul cofano, ove presente.In caso <strong>di</strong> arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del ritoreligioso, con prosecuzione <strong>di</strong>retta per il cimitero o per altro <strong>Comune</strong>, il trasporto è eseguitointeramente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall'art.l3/3.Il trasporto <strong>di</strong> cadavere da <strong>Comune</strong> a <strong>Comune</strong> per la cremazione e il trasporto delle risultanticeneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzato con unico decreto dal Sindaco del <strong>Comune</strong>ove è avvenuto il decesso.Art. 21TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITEROIl trasporto <strong>di</strong> salme nell'ambito del <strong>Comune</strong> ma in luogo <strong>di</strong>verso dal cimitero, è autorizzatodal Sindaco con or<strong>di</strong>nanza a seguito <strong>di</strong> domanda degli interessati.Art. 22TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTEROIl trasporto <strong>di</strong> salme per e da altro Stato ha una <strong>di</strong>versa regolamentazione a seconda che sitratti <strong>di</strong> stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale <strong>di</strong> Berlino 10/2/1937, approvataCON r.d. 1/7/1937, N. 1379, o <strong>di</strong> stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso siapplicano le prescrizioni <strong>di</strong> cui all'art.27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle <strong>di</strong> cui agli articoli 28 e29 dello stesso<strong>Regolamento</strong>. In entrambi i casi, per i morti <strong>di</strong> malattie infettive, si applicano le <strong>di</strong>sposizioni<strong>di</strong> cui all'art.25 del <strong>Regolamento</strong> p recitato.Art. 23TRASPORTO DI CENERI E RESTIIl trasporto fuori <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> ossa umane, <strong>di</strong> resti mortali assimilabili e <strong>di</strong> ceneri deve essere


autorizzato dal Sindaco.Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità <strong>di</strong> cui agli artt. 27, 28e 29 del D.P.R. 285/90.Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto <strong>di</strong> salme, non si applicano altrasporto <strong>di</strong> ceneri, <strong>di</strong> ossa umane e resti mortali assimilabili.Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta <strong>di</strong> zinco <strong>di</strong>spessore non inferiore a rom. 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo, e recante nome ecognome del defunto o, se sconosciuto, l'in<strong>di</strong>cazione del luogo e della data <strong>di</strong> rinvenimento.Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogosistema, aventi le caratteristiche <strong>di</strong> cui al successivo art.46.Art. 24RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIOLa rimessa delle auto funebri deve essere ubicata in località in<strong>di</strong>viduata con provve<strong>di</strong>mentodel Sindaco, attrezzata anche per i servizi <strong>di</strong> pulizia e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfestazione.L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi <strong>di</strong>Igiene Pubblica della USL, salva la competenza dell'autorità <strong>di</strong> Pubblica Sicurezza e del servizioantincen<strong>di</strong>.TITOLO IICIMITERICAPO ICIMITERlArt. 25ELENCO CIMITERIAi sensi dell'art.337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265 il <strong>Comune</strong>provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:a) <strong>Castellana</strong> - Cimitero Santa Barbarab) Calcarelli - Cimitero San GiuseppeArt. 26DISPOSIZIONI I GENERALI- VIGILAN'ZAÈ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo <strong>di</strong>verso dal cimitero, salvo le autorizzazioni <strong>di</strong>cui agli artt.l02 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.L'or<strong>di</strong>ne e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custo<strong>di</strong>a e gli altri servizi cimiteriali, il<strong>Comune</strong> provvede con le forme <strong>di</strong> gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.22,23e 25 della L.8/6/1990 n.142.Le operazioni <strong>di</strong> inumazione, tumulazioni, cremazione e <strong>di</strong> traslazione <strong>di</strong> salme, <strong>di</strong> resti, <strong>di</strong>ceneri, <strong>di</strong> nati morti, <strong>di</strong> prodotti abortivi e del concepimento, <strong>di</strong> resti anatomici, sono riservate alpersonale addetto al cimitero.Competono esclusivamente al <strong>Comune</strong> le operazioni <strong>di</strong> esumazione, estumulazione e lefunzioni <strong>di</strong> cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n.285.TI Dirigente dei Servizi <strong>di</strong> Igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri epropone al Sindaco i provve<strong>di</strong>menti necessari per assicurare il regolare servizio.


Art. 27REPARTI SPECIALI NEL CIMITERONell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, in<strong>di</strong>viduati dal pianoregolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri edossa <strong>di</strong> persone appartenenti a culto <strong>di</strong>verso da quello cattolico o a comunità straniere,Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata dellasepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti,Gli arti anatomici, <strong>di</strong> norma, vengono cremati salvo specifica richiesta avanzatadall'interessato o dai familiari tendenti ad ottenerne il seppellimento me<strong>di</strong>ante inumazione in repartospeciale del cimitero o in sepoltura privata.In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento <strong>di</strong> personedecedute a seguito <strong>di</strong> calamità o appartenenti a categorie in<strong>di</strong>viduate dal Consiglio Comunale.Art. 28AMMISSIONE NEL CIMITERO E EI REPARTI SPECIALINei cimiteri, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza<strong>di</strong>stinzione <strong>di</strong> origine, citta<strong>di</strong>nanza e religione, le salme <strong>di</strong> persone decedute nel territorio del <strong>Comune</strong>o che, ovunque decedute, avevano nel <strong>Comune</strong>, al momento della morte, la propria residenza.In<strong>di</strong>pendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salmedelle persone:a) che, anche se non residenti in questo <strong>Comune</strong>, risultano essere native <strong>di</strong> <strong>Castellana</strong> <strong>Sicula</strong>(vanno compresi i nati in altri Comuni allorquando al momento dell'evento i genitori avevanola residenza nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Castellana</strong> <strong>Sicula</strong>); o che 'durante la loro vita siano statiproprietari <strong>di</strong> immobili ubicati nel territorio del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Castellana</strong> <strong>Sicula</strong>.b) che risultino essere state in vita concessionarie nei cimiteri <strong>di</strong> sepoltura privata, in<strong>di</strong>viduale, <strong>di</strong>famiglia, <strong>di</strong> associazioni e <strong>di</strong> confraternite. Le associazioni e le confraternite entro il 31gennaio debbono trasmettere al <strong>Comune</strong> l'elenco <strong>di</strong> tutti gli associati nati o residenti a<strong>Castellana</strong> <strong>Sicula</strong> i quali hanno <strong>di</strong>ritto alla sepoltura;c) che il familiare (marito o moglie o figlio) risulta essere nativo come specificato nel paragrafo a)del presente articolo, o residente nel comune <strong>di</strong> <strong>Castellana</strong> <strong>Sicula</strong>.Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra in<strong>di</strong>cate.Nei reparti speciali sono ricevute le salme <strong>di</strong> persone che ne hanno <strong>di</strong>ritto ai sensi dell'art. 27,salvo che non abbiano manifestato l'intenzione <strong>di</strong> essere sepolte nel cimitero comune.In <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> tale manifestazione possono provvedere gli ere<strong>di</strong>.Art. 29AMMISSIONE NEl CIMITERI DI CIRCOSCRIZIONENei cimiteri circoscrizionali, siano essi suburbani o siti nelle frazioni, sono <strong>di</strong> preferenzaaccolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano almomento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali, o che vi siano nate.CAPO IlDISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE ART.30Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni or<strong>di</strong>narie decennali.Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la <strong>di</strong>visione in riquadri, l'or<strong>di</strong>ned'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni <strong>di</strong> età, devono essereconformi a quanto <strong>di</strong>spone il D.P.R. 10/9/1990, n.285.Compatibilmente con le esigenze <strong>di</strong> detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a


sepolture private, in<strong>di</strong>viduali, familiari e per collettività ai sensi e nei limiti ddl'art.90 e seguenti delD.P.R. 10/9/1990, n.285.Apposito piano rego1.atore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, lamisura delle aree, i <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> opera., le relative caratteristiche tecniche e <strong>di</strong> struttura in rapporto aivari sistemi costruttivi ( muratura, lastre <strong>di</strong> pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), inconformità a quanto <strong>di</strong>sposto dagli amo 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e chi successivo art. 3lArt. 31PIANO REGOLATORE CIMITERIALEEntro due anni dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente <strong>Regolamento</strong>, il ConsiglioComunale tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriali che recepisca la necessità del servizionell'arco <strong>di</strong> almeno vent'anniIl piano <strong>di</strong> cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizidell'Usl.Si applica l'art 50 della Legge 8/6/1990. n. 142. Nella elaborazione del piano ilresponsabile del Servizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong> dovrà tener conto:a) dell'andamento me<strong>di</strong>o della mortalità nell'arca <strong>di</strong> propria competenza territoriale sulla basedei dati statistici dell'ultimo decennio e <strong>di</strong> adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resinoti dall'Istituto Nazionale <strong>di</strong> Statistica.b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, <strong>di</strong>stinguendo le dotazioni attuali <strong>di</strong> postisalmaper sepolture a sistema <strong>di</strong> inumazione e <strong>di</strong> tumulazione, <strong>di</strong> nicchie cinerarie, in rapporto anche<strong>di</strong>a durata delle concessioni;c) della <strong>di</strong>namica nel tempo delle <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> sepoltura e pratica funebre;d) delle eventuali maggiori <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> posti-salma che si potranno rendere possibili neicimiteri esistenti a seguito <strong>di</strong> una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazioneai perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> concessione e ai sistemi tariffari adottati:e) dei fabbisogni futuri <strong>di</strong> aree, manufatti e servizi in rapporto ella domanda esistente epotenziale <strong>di</strong> inumazioni, tumulazioni ;f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari <strong>di</strong> pregio per i qualiprevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.Nel cimitero sono in<strong>di</strong>viduati spazi o zone costruite da destinare a:- a) campi <strong>di</strong> inumazione comune;- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;- c) campi per la costruzione <strong>di</strong> sepolture private a tumulazione in<strong>di</strong>viduale, per famiglie ocollettività;- d) tumulazioni in<strong>di</strong>viduali (loculi);- e) manufatti a sistema <strong>di</strong> tumulazione a costi plurimi (tombe <strong>di</strong> famiglia <strong>di</strong> costruzionecomunaleopzionale);-- f) cellette ossario;- g) nicchie cinerarie;- h) ossario comune;La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria<strong>di</strong> cui all'art.54 del D.P.R. 10/9/1990, n.285.Il piano regolatore cimiteriale in<strong>di</strong>vidua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate allaconcessione per la costruzione <strong>di</strong> sepolture private a tumulazione, le cui <strong>di</strong>mensioni non possonoeccedere le seguenti:a) superficie dell'area: cm.400= per cm.500=b) <strong>di</strong>stanza dai viali: cm. 100= su ogni latoc) superficie coperta: rapporto <strong>di</strong> 80= su 100= d) altezza fuori del piano campagna: cm. 350


Ogni <strong>di</strong>eci anni il <strong>Comune</strong> è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutarepossibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primoimpianto.CAPO IIIINUMAZIONE E TUMULAZIONEArt. 32INUMAZIONELe sepolture per inumazione si <strong>di</strong>stinguono in comuni e private:a) sono comuni le sepolture della durata <strong>di</strong> 10 anni dal giorno del seppellimento. assegnategratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata.b) Sono private le sepolture per inumazioni <strong>di</strong> durata superiore a quella <strong>di</strong> 10 anni, effettuate in aree inconcessione.Art. 33CIPPOOgni fossa nei campi comuni <strong>di</strong> inumazione è contrad<strong>di</strong>stinta, salvo <strong>di</strong>versa soluzioneprescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, da un cippo, fornito e messo in opera d.1.1<strong>Comune</strong>, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del <strong>Comune</strong> una targhetta <strong>di</strong> materiale inalterabilecon l'in<strong>di</strong>cazione del nome e cognome, data <strong>di</strong> nascita e <strong>di</strong> morte del defunto.A richiesta dei privati, può essere autorizzata dai <strong>Comune</strong> l'installazione, in sostituzione delcippo, <strong>di</strong> un copritomba <strong>di</strong> superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie dellafossa e/o <strong>di</strong> una lapide <strong>di</strong> altezza non superiore a cm. 200= dal piano <strong>di</strong> campagna previopagamento del corrispettivo in tariffa.L'installazione delle lapi<strong>di</strong> e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dellostato <strong>di</strong> decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.In caso <strong>di</strong> incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il <strong>Comune</strong>provvede con le modalità e i poteri <strong>di</strong> cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990, n.285.Art. 34TUMULAZIONISono a tumulazione le sepolture <strong>di</strong> feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarieloculi o cripte costruite dal <strong>Comune</strong> o dai concessionari <strong>di</strong> aree laddove vi sia l'intenzione <strong>di</strong>conservare per un periodo <strong>di</strong> tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.Le sepolture private a sistema <strong>di</strong> tumulazione sono oggetto <strong>di</strong> concessione secondo lemodalità <strong>di</strong> cui al titolo III del presente regolamento.A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura o sistema <strong>di</strong>tumulazione deve avere <strong>di</strong>mensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali nonpotranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza metri 2,25, altezza metri 0,60 e larghezzametri 0,75.A detto ingombro va aggiunto a seconda <strong>di</strong> tumulazione laterale o frontale, lo spessorecorrispondente alla parete <strong>di</strong> chiusura <strong>di</strong> cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990, n.285.Per quanto attiene alle modalità <strong>di</strong> tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicanole norme <strong>di</strong> cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285


Art. 35DEPOSITO PROVVISORIOA richiesta delle famiglie dei defunti, o <strong>di</strong> coloro che le rappresentano, il feretro èprovvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:a) -per coloro che richiedono l'uso <strong>di</strong> un'area <strong>di</strong> terreno allo scopo <strong>di</strong> costruirvi un sepolcroprivato, fino alla sua agibilità;b)-per coloro che devono effettuare lavori <strong>di</strong> ripristino <strong>di</strong> tombe private;c)-per coloro che hanno presentato domanda <strong>di</strong> concessione <strong>di</strong> sepoltura, da costruirsi a curadel <strong>Comune</strong>, con progetto già approvato.La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.limitatamente al periodo previsto per l’ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degliinteressati, purché, sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale <strong>di</strong> 30 mesi.Il canone <strong>di</strong> utilizzo è calcolato in trimestri con riferimento al periodo dal giorno dellatumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazioneLe frazioni <strong>di</strong> trimestre sono computate come trimestre intero.A garanzia è richiesta la costituzione in numerario <strong>di</strong> un deposito cauzionale nella misurastabilita in tariffa.Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro perla definitiva sistemazione ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, ilSindaco, previa <strong>di</strong>ffida, servendosi del deposito cauzionale <strong>di</strong> cui sopra, provvederà a inumare lasalma in campo comune.Tale salma una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a depositoprovvisorio ma solo in tombe o loculi definitivi e previo pagamento dei <strong>di</strong>ritti relativi.È consentita. con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria <strong>di</strong> cassette ossario e <strong>di</strong> urnecinerarieCAPO IVESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONIArt. 36ESUMAZIONE ORDINARIENei cimiteri il turno or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R.285/90 e cioè <strong>di</strong> 10 anni.Sono parificate ad inumazione or<strong>di</strong>narie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primodecennio, per il periodo fissato in base alle con<strong>di</strong>zioni locali con or<strong>di</strong>nanza del Sindaco.Le esumazioni or<strong>di</strong>narie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche sepreferibilmente dal mese <strong>di</strong> febbraio a quello <strong>di</strong> novembre, escludendo luglio e agosto.Le esumazioni or<strong>di</strong>narie sono regolate dal Sindaco con propria or<strong>di</strong>nanza.È compito dell'incaricato dal Responsabile dei Servizi <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong>, stabilire se uncadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.Art. 37AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIEÈ compito del Responsabile del Servizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong> autorizzare le operazionicimiteriali svolgentisi nel territorio del <strong>Comune</strong> e registrarle, avvalendosi anche <strong>di</strong> sistemi informaticied in<strong>di</strong>care le salme per le quali è attivabile l'esumazione or<strong>di</strong>naria.L'inizio delle operazioni <strong>di</strong> esumazione or<strong>di</strong>naria in un campo comune è fissato concomunicazione <strong>di</strong> servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.


Art. 38ESUMAZIONE STRAORDINARIAL'esumazione straor<strong>di</strong>naria delle salme inumate può essere eseguita prima del termineor<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> scadenza, per provve<strong>di</strong>mento dell'Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria o, a richiesta dei familiari e <strong>di</strong>etrol'autorizzazione del Sindaco per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o percremazione,Le esumazioni straor<strong>di</strong>narie si possono effettuare solo nei perio<strong>di</strong> stabiliti dall'art. 84 del D.P .R.10/9/1990, n.285.Prima <strong>di</strong> procedere ad operazioni cimiteriali <strong>di</strong> esumazione straor<strong>di</strong>naria occorre verificaredall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa <strong>di</strong> morte è compresa nell'elenco delle malattieinfettive o <strong>di</strong>ffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.Quando è accertato che si tratta <strong>di</strong> salma <strong>di</strong> persona morta <strong>di</strong> malattia infettiva-<strong>di</strong>ffusiva,l'esumazione straor<strong>di</strong>naria è eseguita a con<strong>di</strong>zione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte eche il Dirigente del Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblica dell'USL <strong>di</strong>chiari che non sussista alcun pregiu<strong>di</strong>zio per lapubblica salute.Le esumazioni straor<strong>di</strong>narie per or<strong>di</strong>ne dell'Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria sono eseguite alla presenza delDirigente del Servizio <strong>di</strong> Igiene Pubblica della USL o <strong>di</strong> personale tecnico da lui delegato.Art. 39ESTUMULAZIONILe estumulazioni si sud<strong>di</strong>vidono in or<strong>di</strong>narie e straor<strong>di</strong>narieSono estumulazioni or<strong>di</strong>narie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempodeterminato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni. ,Le estumulazioni straor<strong>di</strong>narie sono <strong>di</strong> due tipi:- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferioreai 20 anni;- su or<strong>di</strong>ne dell'Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria.Entro il mese <strong>di</strong> settembre <strong>di</strong> ogni anno il Responsabile del Servizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong> curala stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo.Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale <strong>di</strong> ogni cimitero in occasione dellaCommemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione delservizio cimiteriale.I resti mortali in<strong>di</strong>viduati secondo quanto previsto dall'art.40 che segue, sono raccoglibili incassette <strong>di</strong> zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degliaventi <strong>di</strong>ritto.Se allo scadere <strong>di</strong> concessioni a tempo determinato non sussiste domanda <strong>di</strong> collocazione <strong>di</strong>resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.Se il cadavere estumulato non è in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> completa mineralizzazione e salvo che<strong>di</strong>versamente non <strong>di</strong>sponga la domanda <strong>di</strong> estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campocomune previa apertura della cassa <strong>di</strong> zinco.Il periodo <strong>di</strong> inumazione è fissato in relazione ai luoghi con or<strong>di</strong>nanza del Sindaco.A richiesta degli interessati, all'atto della domanda <strong>di</strong> estumulazione, il Responsabile delServizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong> può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idoneasistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone <strong>di</strong> avvolgimento in zinco.In tal caso non si potrà procedere a nuove richiesta <strong>di</strong> estumulazione se non siano decorsialmeno due anni dalla precedente.Le estumulazioni or<strong>di</strong>narie sono regolate dal Sindaco con propria or<strong>di</strong>nanza.


Art. 40ESUMAZIONI ED EESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTOLe esumazioni or<strong>di</strong>narie sono eseguite gratuitamente. qualora venga richiesta dai familiari laconservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e trasumazione èsubor<strong>di</strong>nata al pagamento della somma in<strong>di</strong>cata in tariffa.Le esumazioni e le estumulazioni straor<strong>di</strong>narie nonché le estumulazioni or<strong>di</strong>narie sonosottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'AutoritàGiu<strong>di</strong>ziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n.2704 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni.Art. 41RACCOLCCOLTA DELLE OSSALe ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossariocomune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.Art. 42OGGETTI DA RECUPERAREQualora nel corso <strong>di</strong> esumazioni od estumulazioni si presume possono rinvenirsi oggettipreziosi o ricor<strong>di</strong> personali, gli aventi <strong>di</strong>ritto possono dame avviso al Responsabile del servizio <strong>di</strong>custo<strong>di</strong>a al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguitaGli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redattoprocesso verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservatotra gli atti dell'ufficio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong>.In<strong>di</strong>pendentemente dalla richiesta degli aventi <strong>di</strong>ritto, gli oggetti preziosi o i ricor<strong>di</strong> personalirinvenuti in occasione <strong>di</strong> esurnazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile delServizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong> che provvederà a tenerli a <strong>di</strong>sposizione degli aventi <strong>di</strong>ritto per un periodo<strong>di</strong> 12 mesi.Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal<strong>Comune</strong> e il ricavato sarà destinato ad interventi <strong>di</strong> miglioramento degli impianti cimiteriali.Art. 43DISPONIBILITÀ DEI MATERIALII materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni oalla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del <strong>Comune</strong>, che può impiegarli in opere <strong>di</strong>miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.Le tombe possono essere nuovamente concesse.Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi <strong>di</strong> miglioramento degliimpianti cimiteriali. Su richiesta degli aventi <strong>di</strong>ritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego <strong>di</strong> materiali e<strong>di</strong> opere <strong>di</strong> loro proprietà nel caso <strong>di</strong> cambiamento <strong>di</strong> sepoltura o in favore <strong>di</strong> sepoltura <strong>di</strong> parenti odaffini entro il secondo grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato <strong>di</strong> conservazione erispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.Le croci, le lapi<strong>di</strong> e i copritomba che rimangono a <strong>di</strong>sposizione del <strong>Comune</strong> dopol'esumazione or<strong>di</strong>naria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a personebisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura <strong>di</strong> qualche parente che ne siasprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato <strong>di</strong> conservazione e rispondenti ai requisiti prescrittiper la nuova sepoltura.Ricor<strong>di</strong> strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta,concessi alla famiglia.Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal <strong>Comune</strong> all'interno del cimiteroo, all'esterno, in altro luogo idoneo.


CAPO VCREMAZIONEArt. 44CREMATORIOIl <strong>Comune</strong>, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.Art. 45MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONEL'autorizzazione <strong>di</strong> cui all'art.79, primo comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è rilasciata arichiesta dei familiari o <strong>di</strong> loro incaricato, in presenza delle con<strong>di</strong>zioni ivi in<strong>di</strong>cate.Le modalità operative, nel caso che la manifestazione <strong>di</strong> volontà sia espressa dal coniuge o,in <strong>di</strong>fetto, dal parente più prossimo o, nel caso <strong>di</strong> concorso <strong>di</strong> più parenti nello stesso grado, da tuttigli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.Art. 46URNE CINERARIECiascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri <strong>di</strong> una sola salma e portare all'esternol'in<strong>di</strong>cazione del nome e cognome del defunto, data <strong>di</strong> nascita e <strong>di</strong> morte.A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in appositanicchia, mensola, colombario, salvo si <strong>di</strong>sponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerariocomune.Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o adAssociazione costruiti in aree avute in concessione dal <strong>Comune</strong> nel Cimitero, purché, sia esclusa ogniipotesi <strong>di</strong> lucro e speculazione.Spetta al <strong>Comune</strong> l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari del commaprecedente.Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni <strong>di</strong> cui sopra le cenerivengono <strong>di</strong>sperse nel cinerario comune.CAPO VIPOLIZIA DEI CIMITERIArt .47ORARIOI cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni, dal Sindaco.L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.La visita al cimitero fuori orario è subor<strong>di</strong>nata al permesso del Responsabile del Servizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong><strong>Mortuaria</strong>, da rilasciarsi per comprovati motivi.L'avviso <strong>di</strong> chiusura è dato <strong>di</strong> regola a mezzo <strong>di</strong> segnale acustico, 15 minuti prima dellascadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.Art. 48DISCIPLINA DELL'INGRESSONei cimiteri, <strong>di</strong> norma, non si può entrare che a pie<strong>di</strong>. È vietato l'ingresso:a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;b)alle persone muniti <strong>di</strong> cesti o involti <strong>di</strong> qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custodeal momento dell'ingresso;c) alle persone in stato <strong>di</strong> ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in con<strong>di</strong>zioni comunque in


contrasto con il carattere del cimitero;d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività <strong>di</strong> questua;e) ai fanciulli <strong>di</strong> età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.Per motivi <strong>di</strong> salute od età il Responsabile del Servizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong> può concedere ilpermesso <strong>di</strong> visitare tombe <strong>di</strong> familiari. a mezzo <strong>di</strong> veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo icriteri fissati con or<strong>di</strong>nanza del Sindaco.Art. 49DIV1ETI SPECIALINel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con ladestinazione del luogo ed in specie:a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati:c) introdurre oggetti irriverenti;d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapi<strong>di</strong>;e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli:f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione:g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapi<strong>di</strong> o sui muri;h) <strong>di</strong>sturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta <strong>di</strong> servizi, <strong>di</strong> oggetti), <strong>di</strong>stribuirein<strong>di</strong>rizzi, volantini pubblicitari;i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali , opere funerarie senza la preventivaautorizzazione del Responsabile dei Servizi <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong>.Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;n)assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione <strong>di</strong> salme da parte <strong>di</strong> estranei nonaccompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio<strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong>;o) qualsiasi attività commerciale.I <strong>di</strong>vieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona imme<strong>di</strong>atamentea<strong>di</strong>acente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo versoil culto dei morti, o pronunciasse <strong>di</strong>scorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dalpersonale addetto alla vigilanza, <strong>di</strong>ffidato ad uscire imme<strong>di</strong>atamente e,quando ne fosse il caso,consegnato agli agenti della forza pubblica O deferito alla Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria.Art. 50RITI FUNEBRINell'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per il singolo defuntoche per la collettività dei defunti.Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso <strong>di</strong> pubblico deve essere datopreventivo avviso al Responsabile dei Servizi <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong>.Art. 51EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNISulle tombe dei campi comuni possono essere poste lapi<strong>di</strong>, croci, monumenti, ricor<strong>di</strong>, simboli,secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati <strong>di</strong> volta in volta dal Responsabile deiServizi <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong> in relazione al carattere del cimitero e ad or<strong>di</strong>nanza del Sindaco che fissi icriteri generali.


Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio tecnico e contenere legeneralità del defunto e le rituali espressioni brevi.A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi induplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue,purch, il testo presentato contenga la traduzione in italiano.Le mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte <strong>di</strong>verse da quelleautorizzate, o nelle quali figurano errori <strong>di</strong> scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nelcimitero.Circa le eventuali <strong>di</strong>spute fra gli aventi <strong>di</strong>ritto si rimanda a quanto contenuto nell'art.87.Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, <strong>di</strong> barattoli <strong>di</strong>recupero.Si consente il collocamento <strong>di</strong> fotografie, purché, eseguita in modo da garantirne lapermanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento <strong>di</strong> piantine <strong>di</strong> fiori e <strong>di</strong> semprever<strong>di</strong>, avendoperò cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attiguiArt. 52FIORI E PIANTE ORNAMENTALIGli ornamenti <strong>di</strong> fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura <strong>di</strong> chi li haimpiantati o deposti.Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così darendere indecorosi i giar<strong>di</strong>netti o i tumuli, il Responsabile del Servizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong> li faràtogliere o sra<strong>di</strong>care provvederà per la loro <strong>di</strong>struzione.Nei cimiteri avrà luogo, nei perio<strong>di</strong> opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delleerbe.Art. 53MATERIALI ORNAMENTALIDai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapi<strong>di</strong>, i copritomba, ecc indecorosi o la cuimanutenzione <strong>di</strong>fetti al punto <strong>di</strong> rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennerocollocati.Il Responsabile dei Servizi <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong> <strong>di</strong>sporrà il ritiro o rimozione dalle tombe <strong>di</strong> tuttigli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc ... , che si estendono fuori dalle aree concesse o copranoepigrafi in modo da rende me impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si ad<strong>di</strong>canoall'estetica del cimitero o che, col tempo, siano <strong>di</strong>venuti indecorosi.I provve<strong>di</strong>menti d'ufficio <strong>di</strong> cui al primo comma verranno adottati previa <strong>di</strong>ffida <strong>di</strong>retta aiconcessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché sianoripristinate le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> buona manutenzione e decoro.Valgono per la <strong>di</strong>sponibilità dei materiali ed oggetti <strong>di</strong> risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.43,in quanto applicabili.TITOLO IIICONCESSIONICAPO ITIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE LE SEPOLTURE


Art. 54SEPOLTURE PRIVATEPer le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale <strong>di</strong> cuiall'art. 31, l'uso <strong>di</strong> aree e/o manufatti costruiti dal <strong>Comune</strong> o da privati citta<strong>di</strong>ni aventi i requisiti <strong>di</strong> cuiall' art. 28 del <strong>Regolamento</strong> comunale <strong>di</strong> polizia mortuaria.Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese <strong>di</strong> privati od enti, <strong>di</strong>sepolture sistema <strong>di</strong> tumulazione in<strong>di</strong>viduale per famiglie e collettività.Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese <strong>di</strong> privati odenti, campi a sistema <strong>di</strong> inumazione per famiglie e collettività, purché, tali campi siano dotati ciascuno<strong>di</strong> adeguato ossario.Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal <strong>Comune</strong> riguardano:a)sepolture in<strong>di</strong>viduali (loculi, poste in<strong>di</strong>viduali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarieecc.): b)sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, carnpetti, celle, e<strong>di</strong>cole, ecc.).Il rilascio della concessione è subor<strong>di</strong>nato al pagamento del canone <strong>di</strong> cui all'appositotariffario.Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che essesiano a sistema <strong>di</strong> tumulazione o a sistema <strong>di</strong> inumazione, le <strong>di</strong>sposizioni generali stabilite dal D.P.R.10/9/1990 n285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni edesumazioni.La concessione, laddove sia regolata da schema <strong>di</strong> contratto-tipo approvato dalla GiuntaMunicipale, stipulata ai sensi dell'art53 legge 8/6/1990 n.142, previa assegnazione del manufatto daparte del Servizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong>. cui è affidata l'istruttoria dell'attoIl <strong>di</strong>ritto d'uso <strong>di</strong> una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempodeterminata e revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il <strong>di</strong>ritto allanuda proprietà del <strong>Comune</strong>.Ogni concessione del <strong>di</strong>ritto d'uso <strong>di</strong> aree o manufatti deve risultare da apposito attocontenente l'in<strong>di</strong>viduazione della concessione, le clausole e con<strong>di</strong>zioni della medesima e le norme cheregolano l'esercizio del <strong>di</strong>ritto d'uso.In particolare, l'atto <strong>di</strong> concessione deve in<strong>di</strong>care- la natura della concessione e la sua identificazione,- il numero <strong>di</strong> posti salma realizzati o realizzabili;- la durata;- la/e persona/e o, nel caso <strong>di</strong> Enti e collettività il- legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa in<strong>di</strong>viduazione (sepolcrogentilizio ofamiliare) ;- l'eventuale restrizione od ampliamento del <strong>di</strong>ritto d'uso in riferimento all'avvenutacorresponsione della tariffa prevista;- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> decadenza o <strong>di</strong>revoca.Art. 55DURATA DELLE CONCESSIONILe concessioni <strong>di</strong> cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92del D.P.R. 10/9/90 n. 285.La durata è fissata:a) in novantanove (99) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie ecollettività;b) in venti (20) anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie in<strong>di</strong>viduali;c) in venti (20) anni per i loculi o comunque per le sepolture private in<strong>di</strong>viduali, salvo quanto previstodal successivo 5° comma.A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo ( per una sola volta) per un uguale periodo


<strong>di</strong> tempo <strong>di</strong>etro il pagamento del canone <strong>di</strong> concessione <strong>di</strong> cui in tariffa, salvo il caso <strong>di</strong> cui al comma6.Nell'atto <strong>di</strong> concessione verrà in<strong>di</strong>cata la decorrenza della stessa che coincide con la data <strong>di</strong>emissione del documento contabile da <strong>Comune</strong>.All'atto dell'assegnazione <strong>di</strong> posto salma in<strong>di</strong>viduale, gli interessati potranno richiedere lacombinazione <strong>di</strong> una concessione temporanea per una durata minima <strong>di</strong> 10 anni, con l'impegno, alloscadere <strong>di</strong> tale termine, <strong>di</strong> procedere o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessionealla durata <strong>di</strong> cui alla lettera c) del 2^ comma salvo il pagamento <strong>di</strong> quanto stabilito in tariffa.È consentito il prolungamento <strong>di</strong> concessione per un numero minimo <strong>di</strong> anni pari a quellioccorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni <strong>di</strong> tumulazione.Il massimo <strong>di</strong> prolungamento <strong>di</strong> concessione è dato dal rinnovo <strong>di</strong> pari durata della inizialeconcessione.Per il prolungamento <strong>di</strong> concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.Art. 56MODALITÀ DI CONCESSIONELa sepoltura, in<strong>di</strong>viduale privata <strong>di</strong> cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 54 puòconcedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste in<strong>di</strong>viduali: dei resti o ceneri pergli ossarierti; delle ceneri per le nicchie per urne.L'assegnazione avviene per or<strong>di</strong>ne progressivo delle sepolture <strong>di</strong>sponibili, osservando comecriterio <strong>di</strong> priorità la data <strong>di</strong> prestazione della domanda <strong>di</strong> concessione.La concessione in uso delle sepolture <strong>di</strong> cui al primo comma non può essere trasferita a terzi,ma sola mente retrocessa al <strong>Comune</strong> secondo quanto previsto dal presente <strong>Regolamento</strong>.La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, afavore <strong>di</strong> quel richiedente, <strong>di</strong> età superiore ai settanta (70) anni, che <strong>di</strong>mostri <strong>di</strong> non avere parenti oaffini fino al quarto grado o sia coniuge superstite del defunto.La concessione <strong>di</strong> aree e <strong>di</strong> manufatti ad uso <strong>di</strong> sepoltura per famiglie e collettività, nei varitipi <strong>di</strong> cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 54, è data in ogni tempo secondo la <strong>di</strong>sponibilità,osservando come criterio <strong>di</strong> priorità la presenza <strong>di</strong> una q più salme da tumulare e la data <strong>di</strong>presentazione della domanda della concessione.La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a fame oggetto <strong>di</strong> lucroo <strong>di</strong> speculazione.Per la concessione <strong>di</strong> manufatti cimiteriali <strong>di</strong> nuova costruzione, dopo l'approvazione delprogetto tecnico <strong>di</strong> ampliamento cimiteriale, è data facoltà al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> richiedere agli interessati,all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffavigente per le concessioni <strong>di</strong> manufatti cimiteriali.Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo il <strong>Comune</strong> è tenuto solo allarestituzione del deposito cauzionale infruttifero <strong>di</strong> cui al comma precedente.Art. 57USO DELLE SEPOL TURE PRIVATESalvo quanto già previsto dall'art. 55 , il <strong>di</strong>ritto d'uso delle sepolture private è riservato allapersona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritteall'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo <strong>di</strong>verse in<strong>di</strong>cazionipreviste nell'atto <strong>di</strong> concessione.Ai fini dell'applicazione sia del primo che secondo comma dell'art.93 del D.P.R. 10/9/90,n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai <strong>di</strong>scendenti inlinea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al quarto grado.Per gli ascendenti e <strong>di</strong>scendenti in linea retta il <strong>di</strong>ritto alla tumulazione è stato implicitamenteacquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata <strong>di</strong> volta in volta dal titolare della


concessione con una apposita <strong>di</strong>chiarazione ai sensi della Legge 4/1/1968, n.15 da presentare alServizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong> che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.I casi <strong>di</strong> "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati <strong>di</strong> volta in volta inrelazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura <strong>di</strong> cui al quarto comma.L'eventuale con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> particolare benemerenza nei confronti dei concessionari vacomprovata con apposita <strong>di</strong>chiarazione ai sensi della Legge 4/1/68, n.15 del fondatore del sepolcrodepositata presso il Servizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong> almeno tre anni prima del decesso della persona percui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.Rimangono tassativamente escluse dal <strong>di</strong>ritto all'uso della sepoltura tutte le persone che nonrisultino legate al titolare della concessione in uno dei modo sopra esposti.Con la concessione il <strong>Comune</strong> conferisce ai privati il solo <strong>di</strong>ritto d'uso della sepoltura, <strong>di</strong>rittoche non è commerciabile né trasferibile o comunque ce<strong>di</strong>bile.Ogni atto contrario è nullo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto.Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente<strong>Regolamento</strong>, senza alcun <strong>di</strong>ritto a che siano conservate le <strong>di</strong>stanze o lo stato delle opere e delle2attigue che il <strong>Comune</strong> può in ogni tempo mo<strong>di</strong>ficare ed impiegare per esigenze del cimitero.Art. 58MANUTENZIONE, CANONE NE ANNUO, AAFFRANCAZIONELa manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o<strong>di</strong>nstallate.La manutenzione comprende ogni intervento or<strong>di</strong>nario e straor<strong>di</strong>nario, nonché l'esecuzione <strong>di</strong>opere o restauri che il <strong>Comune</strong> ritenesse prescrivere in quanto valutata in<strong>di</strong>spensabile od opportunasia per motivi <strong>di</strong> decoro sia <strong>di</strong> sicurezza o <strong>di</strong> igiene.Nelle sepolture private costruite dal <strong>Comune</strong> e in cui la tipologia costruttiva sia tale da nonpresentare soluzioni <strong>di</strong> continuità tra una concessione e l'altra, il <strong>Comune</strong> provvede alla manutenzioneor<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmentel'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.Sono escluse dalla manutenzione <strong>di</strong> cui al comma precedente:- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;- l'or<strong>di</strong>naria pulizia;- gli interventi <strong>di</strong> lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il <strong>Comune</strong>provvede alla <strong>di</strong>chiarazione della decadenza della concessione.I1 Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone <strong>di</strong>manutenzione, <strong>di</strong> cui al secondo comma che precede, o per alcune <strong>di</strong> esse, sia ammessa la<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione,con modalità da stabilirsi nel provve<strong>di</strong>mento consiliare.ART 59COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINILe concessioni in uso <strong>di</strong> aree per le destinazioni <strong>di</strong> cui al secondo e terzo comma dell'art. 54impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previsteall'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data <strong>di</strong> emissione del documentocontabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.Qualora l'area non sia ancora <strong>di</strong>sponibile, detto termine decorre dall'affettiva <strong>di</strong>sponibilità econsegna dell'area stessa.Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificatarichiesta degli interessati, una proroga <strong>di</strong> sei mesi.


CAPO IIDIV1SIONE, SUBENTRI, RINUNCEART. 60DIVISIONI, SUBENTRIPiù concessionari possono richiedere al <strong>Comune</strong> la <strong>di</strong>visione dei posti e l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong>separate quote della concessione stessa.La richiesta deve essere redatta nella forma della istanza e trova applicazione l'art. 20 dellalegge 4 gennaio 1968, n 15: essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppureessere formulata separatamente da tutti gli stessi.Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono <strong>di</strong>chiarare la loro rinunciapersonale o per sè e per i propri aventi causa, del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sepoltura.In tal caso, la rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sepoltura.in tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sepoltura nei confronti delconcessionari residuali.Tali richieste sono recepite c registrate dal servizio <strong>di</strong> polizia mortuaria, anche utilizzando, sepresenti, servizi informatici.La <strong>di</strong>visione, l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> separate quote o la rinuncia non costituiscono atti <strong>di</strong><strong>di</strong>sponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del <strong>di</strong>ritto d'uso.Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del <strong>Comune</strong> piùconcessionari <strong>di</strong> un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, fermarestando l'unicità della concessione nei confronti del <strong>Comune</strong>.In caso <strong>di</strong> decesso del concessionario <strong>di</strong> una sepoltura privata, i <strong>di</strong>scendenti legittimi e le altrepersone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a dame comunicazione alServizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong> entro 12 mesi dalla data <strong>di</strong> decesso, richiedendo contestualmente hvariazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi <strong>di</strong>ritto edesignando uno <strong>di</strong> essi quale rappresentante della concessione nei confronti del <strong>Comune</strong>.L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio <strong>di</strong> polizia mortuariaesclusivamente nei confronti delle persone in<strong>di</strong>cate nell'art. 57, che assumono la qualità <strong>di</strong>concessionari.In <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> designazione <strong>di</strong> un rappresentante della concessione, il <strong>Comune</strong> provvede d'ufficioin<strong>di</strong>viduandolo nel richiedente o, in caso <strong>di</strong> pluralità <strong>di</strong> essi, scegliendo tra i concessionari secondocriteri <strong>di</strong> opportunità in relazione alle esigenze <strong>di</strong> eventuali comunicazioni inerenti la concessione,ferma restando la titolarità sulla concessione da parte <strong>di</strong> tutti gli aventi <strong>di</strong>ritto.Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.Trascorso il termine <strong>di</strong> tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta <strong>di</strong>aggiornamento dell'intestazione della concessione, il <strong>Comune</strong> provvede alla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong>decadenza.La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbianotitolo per assumere la qualità <strong>di</strong> concessionari o non siano state lasciate <strong>di</strong>sposizioni a Enti o Istituzioniper curare la manutenzione della sepoltura.Nel casi <strong>di</strong> famiglia estinta, decorsi <strong>di</strong>eci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o ventianni se a tumulazione, il <strong>Comune</strong> provvede alla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> decadenza della concessione.Art. 61RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNIIl <strong>Comune</strong> ha facoltà <strong>di</strong> accettare la rinuncia a concessioni <strong>di</strong> sepoltura in<strong>di</strong>viduale a tempodeterminato <strong>di</strong> "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stataoccupata, la salma sia trasferita in altra sede. in tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titoloalla concessione, rinuncianti il rimborso <strong>di</strong> una somma pari a 1/2*"N", della tariffa in vigore almomento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi <strong>di</strong> residua durata.La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a con<strong>di</strong>zione alcuna.


Art. 62RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBEREIl <strong>Comune</strong> ha facoltà <strong>di</strong> accettare la rinuncia a concessione <strong>di</strong> aree libere, salvo i casi <strong>di</strong>decadenza, quandoa) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione:b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, cenai o restiIn tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltrealla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso <strong>di</strong> una somma.- per concessioni della durata <strong>di</strong> 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momentodella presa d'atto della rinuncia da parte del <strong>Comune</strong> per ogni armo intero o frazione superiore a seimesi <strong>di</strong> residua durata;- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% delle tariffe in vigore al momento della presa d'attodella rinuncia da parte del <strong>Comune</strong>.La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o con<strong>di</strong>zione alcuna.Art. 63RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONEIl <strong>Comune</strong> ha facoltà <strong>di</strong> accettare la rinuncia a concessione <strong>di</strong> aree per la destinazione <strong>di</strong> cui al2° comma dell'art. 55 salvo i casi <strong>di</strong> decadenza, quando:a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltreall'eventuale restituzione del deposito Cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, ilrimborso <strong>di</strong> una somma:- per concessioni della durata <strong>di</strong> 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momentodella presa d'atto della rinuncia da parte del <strong>Comune</strong> per ogni anno intero o frazione superiore a seimesi <strong>di</strong> residua durata;- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del <strong>Comune</strong>, un equo indennizzoper le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi incontrad<strong>di</strong>ttorio con il concessionario in rapporto ai posti <strong>di</strong>sponibili ed allo stato delle opere.La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a con<strong>di</strong>zione alcuna.Art. 64RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUAIl <strong>Comune</strong> ha facoltà <strong>di</strong> accettare la rinuncia a concessione in uso <strong>di</strong> manufatti costruiti dal<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> cui al IV comma dell'art.54 a con<strong>di</strong>zione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri oresti.In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti ilrimborso <strong>di</strong> una somma - per concessioni della durata <strong>di</strong> 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffain vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del <strong>Comune</strong> per ogni anno intero ofrazione superiore a sei mesi <strong>di</strong> residua durata;_ per concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'attodella rinuncia da parte del <strong>Comune</strong>, maggiorato <strong>di</strong> un importo fino ad un ulteriore terzo dellamedesima tariffa in relazione allo stato <strong>di</strong> conservazione e della possibilità <strong>di</strong> un suo riutilizzo,secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale.Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, siapplica quanto <strong>di</strong>sposto dal terzo comma dell'art.63.La rinuncia non può essere soggetta a 'vincoli o a con<strong>di</strong>zione alcuna.


CAPO IIIREVOCA, DECADENZA, ESTINZI00JEArt. 65REVOCASalvo quanto previsto dall'art.92 secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è facoltàdell'Amministrazione ritornare in possesso <strong>di</strong> qualunque area o manufatto concesso in uso quandociò sia necessario per ampliamento, mo<strong>di</strong>ficazione topografica del cimitero o per qualsiasi altraragione <strong>di</strong> interesse pubblico.Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previoaccertamento da parte del <strong>Comune</strong> dei relativi presupposti. c verrà concesso agli aventi <strong>di</strong>ritti l'uso, atitolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata <strong>di</strong> 99armi nel caso <strong>di</strong> perpetuità della concessione revocata, <strong>di</strong> un equivalente sepoltura nell'ambito dellostesso cimitero in zona o ostruzione in<strong>di</strong>cati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa lespese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.Della decisione presa, per l'esecuzione <strong>di</strong> quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notiziaal concessionario ove noto, o in <strong>di</strong>fetto me<strong>di</strong>ante pubblicazione all'Albo comunale per la durata <strong>di</strong>60 giorni, almeno un mese prima, in<strong>di</strong>cando il giorno fissato per la traslazione delle salme.Nel giorno in<strong>di</strong>cato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.Art. 66DECADENZALa decadenza della concessione può essere <strong>di</strong>chiarata nei seguenti casi:a) quando la sepoltura in<strong>di</strong>viduale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i qualiera stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o . estumulazione;b)quando venga accertato che la concessione sia oggetto <strong>di</strong> lucro o <strong>di</strong> speculazione;c)in caso <strong>di</strong> violazione del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cessione tra privati del <strong>di</strong>ritto d'uso della sepoltura,previsto all'art.56, penultimo comma;d) quando, per inosservanza della prescrizione <strong>di</strong> cui all'art.59, non si sia provveduto allacostruzione delle opere entro i termini fissati;e) quando la sepoltura privata risulti in stato <strong>di</strong> abbandono per incuria o per morte degliaventi <strong>di</strong>ritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepolturaprevisti dall'art.58;f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto <strong>di</strong> concessione.La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) <strong>di</strong> cuisopra, e adottata previa <strong>di</strong>ffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.In casi <strong>di</strong> irreperibilità la <strong>di</strong>ffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimiteroper la durata <strong>di</strong> 30 giorni consecutivi.La <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in basead accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong>.Art. 67PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZAPronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco <strong>di</strong>sporrà, se del caso, la traslazionedelle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.Dopo<strong>di</strong>chè il Sindaco <strong>di</strong>sporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a secondadello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena <strong>di</strong>sponibilità del <strong>Comune</strong>.


Art. 68ESTINZIONELe concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto <strong>di</strong> concessione ai sensidel precedente art.57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto<strong>di</strong>sposto nell'art.98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.Prima della scadenza del termine delle concessioni <strong>di</strong> aree per sepolture per famiglie ecollettività gli interessati possono richiedere <strong>di</strong> rientrare in possesso degli elementi mobili, ricor<strong>di</strong>,decorazioni e oggetti simili.Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente <strong>di</strong>sposto per lacollocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il <strong>Comune</strong> collocando i medesimi, previoavvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerariocomune.TITOLO IVLAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRICAPO IIMPRESE E LAVORI PRIVATIArt. 69ACCESSO AL CIMITEROPer l'esecuzione <strong>di</strong> opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straor<strong>di</strong>narie,che non siano riservate al <strong>Comune</strong>, gli interessati debbono valersi dell'opera <strong>di</strong> privati impren<strong>di</strong>tori aloro libera scelta.Per l'esecuzione dei lavori <strong>di</strong> cui sopra gli impren<strong>di</strong>tori dovranno munirsi <strong>di</strong> appositaautorizzazione del <strong>Comune</strong> da rilasciarsi <strong>di</strong>etro domanda corredata dal certificato <strong>di</strong> iscrizione allacompetente categoria professionale.L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati impren<strong>di</strong>tori e subor<strong>di</strong>nata alla stipula <strong>di</strong> una polizzaassicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsidurante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal <strong>Comune</strong>.Per le semplici riparazioni, puliture <strong>di</strong> monumenti, lapi<strong>di</strong>, croci, ecc., e per i lavori <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nariamanutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong>Mortuari; È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione <strong>di</strong> accaparramento <strong>di</strong>lavoro svolgere attività comunque censurabili.l personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno deicimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni<strong>di</strong> cui agli ar 50 e 51 in quanto compatibili.Art. 70AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONEDI RICORDI FUNEBRII singoli progetti <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco,conforme parere del Coor<strong>di</strong>natore sanitario e della Commissione e<strong>di</strong>lizia, osservate le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong>cui capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 28.5, e quelle specifiche contenute nel presenteregolamento.Nell’atto <strong>di</strong> approvazione del progetto viene definito il numero <strong>di</strong> salme che possono essereaccolte nel sepolcro.Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione <strong>di</strong> un loculo per ogni metro quadrato(area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subor<strong>di</strong>natarnente a particola. esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone <strong>di</strong> tariffa.Se trattasi <strong>di</strong> progetti relativi ad aree per sepolture a sistema <strong>di</strong> inumazione, la capienza


determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.Le variazioni <strong>di</strong> carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. inogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata anome del primo comma.Le autorizzazioni <strong>di</strong> cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità,<strong>di</strong> esecuzione ed il termine <strong>di</strong> ultimazione dei lavori.Per le piccole riparazioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera inalcun. parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione delresponsabile .del Servizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong>.I concessionari <strong>di</strong> sepoltura privata hanno facoltà <strong>di</strong> collocare, previa autorizzazione delResponsabile del servizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong>, lapi<strong>di</strong>, ricor<strong>di</strong> c similari.Art. 71RESPONSABILITÀ - DEPOSITO CAUZIONALEI concessionari delle sepolture sono responsabile della regolare esecuzione delle opere ed.eventuali danni recati al <strong>Comune</strong> o a terzi, salvo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalsa nei confronti dell'impren<strong>di</strong>tore a cuisono stati affidati i lavori.Le autorizzazioni <strong>di</strong> cui all'articolo precedente sono subor<strong>di</strong>nate al versamento <strong>di</strong> una sommatitolo <strong>di</strong> deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità <strong>di</strong> cui all’art. 69, la garanzia dellacorretta esecuzione delle opere e del risarcimento <strong>di</strong> eventuali danni.Il <strong>Comune</strong> trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi <strong>di</strong> acquaenergia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.Art. 72 .RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVONella costruzione <strong>di</strong> tombe <strong>di</strong> famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazioassegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. È vietato occupare spaziattigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong>.I materiali <strong>di</strong> scavo e <strong>di</strong> rifiuto devono essere <strong>di</strong> volta in volta trasportati alle <strong>di</strong>scariche o alluogo in<strong>di</strong>cato dall'Ufficio Tecnico, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando <strong>di</strong>spargere materiali o <strong>di</strong> imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno eripristinare le opere eventualmente danneggiate.Art. 73INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALIÈ permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori <strong>di</strong> cui agliarticoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong>.La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.È’ vietato attivare sull'area concessa laboratori <strong>di</strong> sgrossamento dei materiali.Per esigenze <strong>di</strong> servizio può essere or<strong>di</strong>nato il trasferimento dei materiali in altro spazio.Nei giorni festivi il terreno a<strong>di</strong>acente alla costruzione deve essere rior<strong>di</strong>nato e libero da cumuli<strong>di</strong> sabbia, terra, calce, ecc ...Art. 74ORARIO DI LAVOROL'orario <strong>di</strong> lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del Servizio <strong>di</strong> polizia <strong>Mortuaria</strong>.È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconosceredall'Ufficio Tecnico


Art. 75SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEM0RAMMEM0RAZIONE DEI DEFUNTIIl Sindaco in occasione della Commemorazione dei defunti detterà le istruzioni <strong>di</strong>comportamento per l'introduzione e la posa in opera <strong>di</strong> materiali per opere o anche solo <strong>di</strong> lapi<strong>di</strong>in<strong>di</strong>viduali.Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazionedei materiali, allo smontaggio <strong>di</strong> armature e ponti, nel periodo in<strong>di</strong>cato nelle istruzioni <strong>di</strong>comportamento <strong>di</strong> cui al comma precedente.Art. 76VIGILANZAL'Ufficio Tecnico Comunale <strong>di</strong> concerto con il Responsabile del Servizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong>vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati ed alleautorizzazioni rilasciate; possono impartire opportune <strong>di</strong>sposizioni, fare rilievi o contestazioni anche aifini dell'adozione da parte del Sindaco dei provve<strong>di</strong>menti previsti dalla legge.L'Ufficio Tecnico comunale accerta a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere <strong>di</strong>costruzione <strong>di</strong> sepolture familiari e propone a~I'Ufficio <strong>di</strong> Ragioneria, nel caso <strong>di</strong> risultato favorevole,la restituzione del deposito cauzionale <strong>di</strong> cui agli art. 69 e 71.Art. 77OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERIIl personale dei cimiteri Custode - Affossatori - Necrofori è tenuto all'osservanza del presente<strong>Regolamento</strong>, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri .Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:a) a mantenere un comportamento <strong>di</strong>gnitoso nei confronti del pubblico;b) a mantenere un abbigliamento <strong>di</strong>gnitoso e consono alla caratteristica del luogo;c) a fornire al pubblico le in<strong>di</strong>cazioni richieste, per quanto <strong>di</strong> competenza.Al personale suddetto è vietato:a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività <strong>di</strong> qualsiasi tipo per conto <strong>di</strong> privati, sia all'internodell'orario <strong>di</strong> lavoro, sia al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> esso;b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo <strong>di</strong> liberalità, da parte del pubblico o <strong>di</strong><strong>di</strong>tte;c) segnalare al pubblico nominativi <strong>di</strong> <strong>di</strong>tte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anchein<strong>di</strong>pendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;d) esercitare qualsiasi forma <strong>di</strong> commercio o altra attività a scopo <strong>di</strong> lucro, comunque inerenteall'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> essi ed in qualsiasi momento;e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o <strong>di</strong>vietoanzidetti è <strong>di</strong> quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione <strong>di</strong>sciplinare.Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigentI<strong>di</strong>sposizioni, nonché alle altre misure in materia <strong>di</strong> prevenzione degli infortuni o <strong>di</strong> malattie connessecon l'attività svolta.CAPO IIIMPRESE POMPE FUNEBRIArt. 78FUNZIONI – LICENZALe imprese <strong>di</strong> pompe funebri, a richiesta dei dolenti possono:


- svolgere le incombenze non riservate al <strong>Comune</strong>, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gliuffici del <strong>Comune</strong> che presso le parrocchie e gli Enti <strong>di</strong> culto;- fornire feretri e gli accessori relativi;- occuparsi della salma;- effettuare il trasporto <strong>di</strong> salme in o da altri Comuni.Le imprese <strong>di</strong> cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza <strong>di</strong> cui all'art. 115del T. U. della legge <strong>di</strong> Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazionecommerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerariArt. 79DIVIETIÈ fatto <strong>di</strong>vieto alle imprese:a) <strong>di</strong> accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi cheadombrino sospetto <strong>di</strong> accordo o <strong>di</strong> corruzione all'interno dei luoghi <strong>di</strong> cura e <strong>di</strong> degenza;b) <strong>di</strong> sostare negli uffici e nei locali del <strong>Comune</strong> oltre il tempo necessario per esplicare incarichi giàricevuti, allo scopo <strong>di</strong> offrire prestazioni;c) <strong>di</strong> sospendere il servizio assunto e già. pre<strong>di</strong>sposto per eventuali contestazioni in or<strong>di</strong>ne agli onorario per altro motivo privato;d) <strong>di</strong> esporre, a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali <strong>di</strong> attivitàTITOLO VDISPOSIZIONI VARIE E FINALICAPO IDISPOSIZIONI VARIEArt. 80ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERlTIAll'interno del cimitero principale del <strong>Comune</strong> può essere riservata apposita zona detta "degliUomini illustri" ove il Sindaco potrà <strong>di</strong>sporre per l'assegnazione gratuita <strong>di</strong> posti destinati allatumulazione <strong>di</strong> salme, ceneri o resti <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni che si siano <strong>di</strong>stinti per opere <strong>di</strong> ingegno o per serviziresi alla comunità.Per le medesime finalità <strong>di</strong> cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potràdestinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura <strong>di</strong> salme o resti <strong>di</strong> "citta<strong>di</strong>ni benemeriti".Art. 81MAPPAPresso il servizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong> è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamentocontinuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, puòessere tenuto, se del caso, con mezzi informaticiLa mappa è un documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelleconcessioni relative ai cimiteri del <strong>Comune</strong>.Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello cheobbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nellacartografia cimiteriale.


Art. 82ANNOTAZIONI IN MAPPASulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ognimo<strong>di</strong>ficazione o cassazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.La mappa deve contenere almeno le seguenti in<strong>di</strong>cazioni:a) generalità del defunto o dei defunti;b) il numero d'or<strong>di</strong>ne dell'autorizzazione al seppellimento:c) le generalità del concessionario o dei concessionari:d) gli estremi del titolo costitutivo;e) data ed il numero <strong>di</strong> protocollo generale cui si riferisce la concessione;f) la natura e la durata della concessione;g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione <strong>di</strong> salme, resti o ceneridalla sepoltura con gli estremi del luogo <strong>di</strong> provenienza o <strong>di</strong> destinazione.Art. 83REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALIIl personale addetto è tenuto a re<strong>di</strong>gere secondo le istruzioni <strong>di</strong> cui agli articoli 52-53 delD.P.R. 10/9/1990, n.. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in or<strong>di</strong>ne cronologico, ancheme<strong>di</strong>ante strumenti informatici.Ai fini delle registrazioni <strong>di</strong> cui al primo comma è da intendersi che il numero d'or<strong>di</strong>ne dellabolletta <strong>di</strong> accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata alcofano a cura del personale addetto.In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.Art. 84SCHEDARIO DEI DEFUNTIViene istituito lo schedario dei defunti, con il compito <strong>di</strong> costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto,se del caso, con mezzi informatici.Il Servizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong>, sulla scorta del registro <strong>di</strong> cui all'art. 82, terrà annotati in or<strong>di</strong>nealfabetico, sud<strong>di</strong>viso per cimitero e per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sonocontenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.In ogni scheda saranno riportati:a) le generalità del defunto;b) il numero della sepoltura, <strong>di</strong> cui all'ultimo comma dell'art. 80.Art. 85SCADENZIARlO DELLE CONCESSIONIViene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo <strong>di</strong> mantenere aggiornate il: relativeposizioni e <strong>di</strong> poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni <strong>di</strong> esumazione o <strong>di</strong> estumulazioneoccorrenti per liberare la sepoltura.Il Responsabile del Servizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong> è tenuto a pre<strong>di</strong>sporre entro il mese <strong>di</strong>settembre <strong>di</strong> ogni anno l'elenco, <strong>di</strong>stinto per cimitero, delle concessioni in scadenzaCAPO IINORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI


Art. 86EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTOLe <strong>di</strong>sposizioni contenute nel presente <strong>Regolamento</strong> si applicano anche alle concessioni ed airapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.Tuttavia, chiunque ritenga <strong>di</strong> poter vantare la titolarità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti d'uso su sepolture private inbase a norme del <strong>Regolamento</strong> precedente, può, nel termine <strong>di</strong> un anno dall'entrata in vigore delpresente regolamento, presentare al <strong>Comune</strong> gli atti e documenti che conprovino tale sua qualità alfine <strong>di</strong> ottenere formale riconoscimento.Il provve<strong>di</strong>mento del Sindaco con cui si riconoscono <strong>di</strong>ritti pregressi sorti nel rispetto delregolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura <strong>di</strong> chetrattasi.Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all'art. 58 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigoredel presente regolamento.Gli adempimenti <strong>di</strong> cui all'art. 60, relativi alle concessioni pregresse, dovranno esserecompiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente <strong>Regolamento</strong>.Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il <strong>Regolamento</strong> comunale <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong>precedente cessa <strong>di</strong> avere applicazione dal giorno <strong>di</strong> entrata in vigore del presente.Art. 87CAUTELEChi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni,esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione <strong>di</strong>croci, lapi<strong>di</strong>, busti o la costruzione <strong>di</strong> tombini, e<strong>di</strong>cole, monumenti, ecc ... , si intende agisca in nomee per conto e col preventivo consenso <strong>di</strong> tutti gli interessati.In caso <strong>di</strong> contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che neconsegue.Essa si limiterà per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato <strong>di</strong> fatto fino a tanto chenon sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> ultimaistanza, passata in giu<strong>di</strong>cato.Art. 88DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIAAi sensi dell'art.51, terzo comma, della legge 8/6/1990, n.142, spetta al Dirigenteresponsabile del Servizio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Mortuaria</strong> l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento,compresa la stipula degli atti <strong>di</strong> concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorrapreventiva deliberazione della giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza delregolamento stesso.Eventuali atti riguardanti situazioni non previsti dal presente <strong>Regolamento</strong>, spettano alDirigente Responsabile del Servizio <strong>di</strong> polizia <strong>Mortuaria</strong> su deliberazione della Giunta Comunale, salvonon si tratti <strong>di</strong> atti o provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art32 dellalegge 8/6/1990, n. 142.Art. 89CONCESSIONI CESSIONI PREGRESSESalvo quanto previsto dall'art. 86 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore delpresente <strong>Regolamento</strong> continuano a seguire per quanto riguarda la durata della concessione, il regimein<strong>di</strong>cato nell'atto <strong>di</strong> concessione stesso.


Art. 90SEPOL TURE PRIVATE A TUMULAZI0NIPREGRESSE MUTAMENTO DEL RAPPORTO RCONCESSORIOPer le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n. 1880, perle quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto <strong>di</strong> concessione, trova applicazione l'istitutodell’“immemoriale'', quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del <strong>di</strong>ritto d'uso sullaconcessioneArt. 91RIMIESSE IESSE DI CARRI FUNEBRI- NORMA TRANSITORIALe rimesse <strong>di</strong> carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenutenei locali in cui si trovano, a con<strong>di</strong>zione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previstidall'art.21 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e richiedano il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione entro unanno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

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