Statuto Circolo del Castellazzo maggio 2004
Statuto Circolo del Castellazzo maggio 2004
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CIRCOLO DEL CASTELLAZZO<br />
STATUTO SOCIALE<br />
Capitolo I<br />
GENERALITA’<br />
Art. 1 – E’ costituita in Parma una Associazione denominata “ CIRCOLO DEL<br />
CASTELLAZZO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”.<br />
Art. 2 – L’associazione ha sede in Parma, ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere<br />
prorogata.<br />
Art. 3 – L’associazione può aderire alle Federazioni Sportive <strong>del</strong> C.O.N.I.<br />
Capitolo II<br />
SCOPO SOCIALE<br />
Art. 4 – L’associazione non persegue scopi di lucro; si propone di diffondere lo sport<br />
dilettantistico a scopo agonistico e ricreativo, nonché di suscitare e alimentare<br />
vincoli di convivenza e di amicizia in circolo atto a porre a disposizione vari<br />
mezzi di ricreazione, sportivi e culturali.<br />
Capitolo III<br />
DEI SOCI<br />
Art. 5 – Sono soci gli intestatari <strong>del</strong>le azioni <strong>del</strong>la “Impianti Sportivi Immobiliare S.p.A.”<br />
che abbiano ottenuto dal Consiglio Direttivo il consenso all’adesione<br />
all’Associazione. L’acquisto <strong>del</strong>l’azione <strong>del</strong>la Impianti Sportivi Immobiliare<br />
S.p.a. comporta automaticamente e senza facoltà di rinuncia la richiesta di<br />
adesione alla Associazione e a tal fine il cedente o l’acquirente devono<br />
comunicare immediatamente l’avvenuto trasferimento <strong>del</strong>l’azione; nel caso in<br />
cui il consenso all’adesione venga negato e comunque fino alla data di<br />
comunicazione <strong>del</strong> trasferimento il cedente rimane obbligato al pagamento <strong>del</strong>la<br />
quota di associazione.<br />
Ad ogni azione corrisponde una quota associativa.<br />
La quota associativa non è rinunciabile e non è cedibile autonomamente.<br />
Il socio si obbliga a recedere dall’Associazione nel caso in cui abbia a trasferire<br />
per atto tra vivi e a qualsiasi titolo le azioni <strong>del</strong>la “Impianti Sportivi Immobiliare<br />
S.p.A.” ad esso intestate. Nel caso in cui il socio rifiutasse di recedere<br />
dall’Associazione a termini <strong>del</strong>le disposizioni di cui sopra, potrà esserne<br />
<strong>del</strong>iberata l’esclusione a norma degli artt. 2286- 2287 <strong>del</strong> Codice Civile.<br />
Art. 6 - I soci godono di tutti i diritti consentiti dallo <strong>Statuto</strong>; in particolare, potranno<br />
frequentare i locali <strong>del</strong> circolo ed usare gli impianti sportivi. Tale diritto si<br />
estende al nucleo familiare <strong>del</strong> socio e cioè a tutti i familiari conviventi, senza<br />
limitazioni di età.
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Art. 7 – In caso di morte di un socio, i di lui figli ed il coniuge superstite, in quanto<br />
costituiscano unico nucleo familiare, conservano i diritti di cui sopra con<br />
l’obbligo di indicare tra loro la persona che sola li rappresenti in seno<br />
all’associazione, assumendone diritti ed oneri. Nel caso il socio non lasci<br />
familiari conviventi, gli eredi legittimi o testamentari, che restino titolare proindiviso<br />
<strong>del</strong>la quota, dovranno nominare tra loro, la persona che sola li<br />
rappresenti in seno all’associazione, assumendone i diritti di frequenza e ogni<br />
altro diritto, limitatamente al proprio nucleo familiare ed assumendo altresì<br />
tutti gli oneri conseguenti.<br />
Art. 8 – Il socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme <strong>del</strong> presente <strong>Statuto</strong>, a quelle<br />
<strong>del</strong> regolamento di cui al successivo art. 9, nonché alle disposizioni adottate dal<br />
Consiglio Direttivo; è tenuto altresì al pagamento <strong>del</strong>le quote di gestione e dei<br />
contributi di frequenza agli impianti sportivi nella misura che, su proposta <strong>del</strong><br />
Consiglio Direttivo, verrà determinata di anno in anno dall’Assemblea.<br />
Il socio subentrante è responsabile solidalmente con il socio cedente <strong>del</strong><br />
pagamento <strong>del</strong>le obbligazioni sociali pregresse.<br />
Capitolo IV<br />
DEL REGOLAMENTO<br />
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo sottoporrà all’approvazione <strong>del</strong>l’Assemblea il regolamento<br />
<strong>del</strong>l’associazione; provvederà <strong>del</strong> pari a sottoporre all’Assemblea le proposte di<br />
modifica <strong>del</strong> regolamento stesso che si rendessero necessarie.<br />
Art. 10 –Le norme regolamentari elaborate dal Consiglio Direttivo sia in sede di prima<br />
stesura che in sede di eventuale modifica, saranno provvisoriamente esecutive,<br />
non appena comunicate ai soci, e ciò sino alla data di convocazione<br />
<strong>del</strong>l’Assemblea Ordinaria immediatamente successiva all’elaborazione stessa.<br />
Art. 11 – Il regolamento dovrà provvedere alla normativa riguardante le modalità di<br />
frequenza ai locali <strong>del</strong> circolo ed agli impianti sportivi; i criteri d’applicazione<br />
<strong>del</strong>le tasse, quote e contributi, l’ammissione eventuale di invitati dei soci e <strong>del</strong>la<br />
associazione, nonché di frequentatori stagionali; i rapporti con il personale<br />
direttivo, d’ordine e salariato dipendente dall’associazione; i rapporti con i<br />
maestri e gli istruttori <strong>del</strong>le varie discipline sportive; la gestione <strong>del</strong> bar e <strong>del</strong><br />
ristorante; ed infine i procedimenti ed i provvedimenti disciplinari.<br />
Capitolo V<br />
DEGLI ORGANI SOCIALI<br />
Art. 12 – Sono organi <strong>del</strong>l’associazione:<br />
a) l’Assemblea generale dei soci;<br />
b) il Presidente <strong>del</strong>l’associazione;<br />
c) il Consiglio Direttivo;<br />
d) i comitati esecutivi addetti alla sezione tennis, sezione nuoto, sezione<br />
equitazione ed altre sezioni che fossero costituite per disciplinare lo
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svolgimento di altre attività conformi all’oggetto sociale e <strong>del</strong>iberate dal<br />
Consiglio Direttivo;<br />
e) il Collegio dei revisori;<br />
f) il Collegio dei probiviri.<br />
Art. 13 – L’Assemblea generale dei soci è ordinaria e straordinaria.<br />
Essa viene convocata dal Presidente <strong>del</strong>l’associazione e in caso di impedimento<br />
dal vice-presidente; potrà essere altresì convocata su istanza di un numero di<br />
soci pari ad almeno due decimi degli iscritti aventi diritto di voto; in tal caso la<br />
convocazione dovrà essere disposta entro 20 giorni dalla predetta istanza.<br />
Art. 14 – La convocazione avviene per lettera al domicilio di ciascuno dei soci, non oltre<br />
l’ottavo giorno antecedente quello fissato per l’Assemblea.<br />
L’avviso di convocazione deve indicare la data, il luogo e l’ora <strong>del</strong>la riunione,<br />
nonché l’ordine degli argomenti da trattare.<br />
Art. 15 – Il socio potrà farsi rappresentare mediante <strong>del</strong>ega scritta da altro socio avente<br />
diritto di voto.<br />
Non sono ammesse più di cinque <strong>del</strong>eghe per ciascun <strong>del</strong>egato.<br />
Art. 16 – Non hanno diritto di voto nell’assemblea:<br />
a) i soci che non siano in regola con il pagamento <strong>del</strong>le quote e dei contributi<br />
sociali;<br />
b) i soci assoggettati a provvedimento disciplinare di sospensione per tutta la<br />
durata <strong>del</strong>la sospensione stessa.<br />
Art. 17 –Le modalità <strong>del</strong>le votazioni sono stabilite di volta in volta dall’Assemblea.<br />
Le nomine alle cariche sociali, quando non siano fatte per acclamazione,<br />
debbono avvenire a schede segrete.<br />
Art. 18 – Le assemblee ordinarie e straordinarie, sono tenute in unica convocazione e<br />
sono validamente costituite con l’intervento, in proprio o per <strong>del</strong>ega, di almeno<br />
la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.<br />
Tuttavia trascorsa un’ora da quella fissata per la riunione senza che sia stato<br />
raggiunto il numero di presenze suindicato, l’assemblea potrà <strong>del</strong> pari<br />
validamente <strong>del</strong>iberate qualunque sia il numero degli intervenuti.<br />
L’Assemblea generale ordinaria <strong>del</strong>ibera a <strong>maggio</strong>ranza assoluta dei votanti.<br />
L’assemblea straordinaria <strong>del</strong>ibera col voto favorevole di almeno due decimi dei<br />
soci aventi diritto di voto.<br />
Art. 19 –I <strong>del</strong>iberati <strong>del</strong>l’Assemblea debbono essere oggetto di trascrizione a verbale,<br />
recanti le firme <strong>del</strong> Presidente, <strong>del</strong> Segretario e, quando siano stati nominati,<br />
degli scrutatori.<br />
Art. 20-Le <strong>del</strong>iberazioni assunte dall’assemblea in conformità <strong>del</strong>lo <strong>Statuto</strong> sono<br />
vincolanti per tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.<br />
Art. 21 – L’Assemblea generale, ordinaria è convocata una volta all’anno, entro il mese di<br />
aprile e <strong>del</strong>ibera, di norma, sulle seguenti materie:<br />
a) approvazione <strong>del</strong> bilancio consuntivo e <strong>del</strong>le relazioni morale, sportiva e<br />
finanziaria;
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b) approvazione <strong>del</strong> bilancio preventivo;<br />
c) approvazione <strong>del</strong> Regolamento sociale e <strong>del</strong>le sue modificazione;<br />
d) elezione <strong>del</strong> Consiglio Direttivo, <strong>del</strong> Collegio dei Revisori e <strong>del</strong> Collegio dei<br />
Probiviri.<br />
Sono altresì di competenza <strong>del</strong>l’Assemblea generale ordinaria tutti i<br />
provvedimenti non espressamente riservati dal presente <strong>Statuto</strong> all’assemblea<br />
generale straordinaria.<br />
Se non imposto da specifiche norme di legge, non potranno essere distribuiti,<br />
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o altri<br />
capitali o beni qualunque ne sia la loro denominazione, durante l’intera vita<br />
<strong>del</strong>l’associazione<br />
Art. 22-Sono di competenza <strong>del</strong>l’Assemblea straordinaria tutte le <strong>del</strong>iberazioni<br />
concernenti modifiche <strong>del</strong>lo <strong>Statuto</strong> sociale.<br />
Capitolo VI<br />
DEL PRESIDENTE<br />
Art. 23- Il Presidente è l’organo <strong>del</strong>la società cui spetta la firma e la rappresentanza<br />
sociale.<br />
Art. 24 –Il Presidente è prescelto fra i soci.<br />
Art. 25 –Al Presidente, oltre ai poteri di cui all’art. 23, spettano tutte le prerogative<br />
espressamente previste dallo <strong>Statuto</strong> e dal Regolamento, e quelle che possono<br />
essergli attribuite, in via eccezionale e per specifico mandato, dal Consiglio<br />
Direttivo o dall’Assemblea dei soci.<br />
Capitolo VII<br />
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO<br />
Art. 26 – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto Consiglieri eletti<br />
dall’Assemblea fra i soci.<br />
Art. 27 – Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio e di suoi membri sono<br />
rieleggibili.<br />
Art. 28 – Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:<br />
a) il Presidente;<br />
b) un Vice-Presidente;<br />
c) un segretario;<br />
d) un tesoriere.<br />
Art. 29 – Il Consiglio nomina i comitati esecutivi preposti alla direzione tecnica <strong>del</strong>le<br />
sezioni <strong>del</strong> tennis, <strong>del</strong>l’equitazione e <strong>del</strong> nuoto, nonché di altre attività previste<br />
dall’oggetto sociale.<br />
Art. 30 – Il Consiglio direttivo è convocato su iniziativa <strong>del</strong> Presidente o <strong>del</strong> Vice-<br />
Presidente, o di almeno tre Consiglieri.
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Esso è convocato altresì su richiesta <strong>del</strong> Collegio dei Revisori e dei Comitati<br />
esecutivi.<br />
La convocazione <strong>del</strong> Consiglio direttivo non è soggetta a particolari modalità e<br />
termini.<br />
Art. 31 – Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente <strong>del</strong>l’associazione, o in caso di<br />
sua assenza o impedimento, dal vice presidente o dal Consigliere Anziano. Esso<br />
è validamente costituito con la presenza <strong>del</strong>la <strong>maggio</strong>ranza dei Consiglieri in<br />
carica e <strong>del</strong>ibera a <strong>maggio</strong>ranza assoluta dei presenti.<br />
In caso di parità prevale il voto <strong>del</strong> Presidente.<br />
Le funzioni di Consigliere non sono <strong>del</strong>egabili. Le <strong>del</strong>iberazioni <strong>del</strong> Consiglio<br />
direttivo sono trascritte a verbale e firmate dal Presidente e dal Segretario. In<br />
assenza <strong>del</strong> Segretario <strong>del</strong> Consiglio, le funzioni ad esso spettanti sono affidate<br />
ad altro Consigliere designato da chi presiede il Consiglio.<br />
Art. 32 - Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria<br />
amministrazione che non siano riservati espressamente all’assemblea dal<br />
presente <strong>Statuto</strong>.<br />
In particolare il Consiglio direttivo:<br />
a) dà esecuzione ai <strong>del</strong>iberati <strong>del</strong>l’assemblea;<br />
b) adotta le norme <strong>del</strong> regolamento e provvede al loro aggiornamento ed alle<br />
modificazione che ritenga necessarie, sottoponendole all’assemblea per la<br />
approvazione;<br />
c) predispone i bilanci preventivi e consuntivi che dovranno essere depositati<br />
presso la sede sociale unitamente alla relazione morale, sportiva e<br />
finanziaria, almeno 15 giorni prima <strong>del</strong>la data fissata per l’assemblea; il<br />
bilancio consuntivo dovrà essere accompagnato dal conto <strong>del</strong>le entrate e<br />
<strong>del</strong>le spese.<br />
Art. 33 – I membri <strong>del</strong> Consiglio che non intervengono senza valida giustificazione, a<br />
quattro sedute consecutive, decadono dalla carica. I Consiglieri, durante il loro<br />
mandato, devono lasciare depositata l’azione presso la segreteria, pena la<br />
decadenza <strong>del</strong>la carica.<br />
Capitolo VIII<br />
DEI COMITATI ESECUTIVI<br />
Art. 34 – I membri dei comitati esecutivi sono nominati tra i soci con <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong><br />
Consiglio direttivo.<br />
Ciascun Comitato elegge nel proprio seno un Presidente che lo rappresenta<br />
dinanzi al Consiglio.<br />
Art. 35 – Ciascun Comitato redige trimestralmente una relazione <strong>del</strong>la propria attività e<br />
la sottopone al Consiglio direttivo.<br />
Art. 36 – Il Comitato esecutivo <strong>del</strong>la sezione equitazione redige ogni anno un proprio<br />
bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio direttivo per essere<br />
incluso nei bilanci generali <strong>del</strong>l’associazione.
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Art. 37 – Sulla base di detto bilancio preventivo e consuntivo il Comitato esecutivo dovrà<br />
proporre al Consiglio Direttivo i contributi di frequenza per i soci che praticano<br />
lo sport <strong>del</strong>l’equitazione, nonché l’ammontare <strong>del</strong>le quote associative<br />
straordinarie per i soci che tengano cavalli di proprietà presso il <strong>Circolo</strong>.<br />
Art. 38 – Il Comitato Direttivo <strong>del</strong>la sezione equitazione avrà la responsabilità <strong>del</strong> buon<br />
andamento <strong>del</strong>la scuola di equitazione; potrà proporre al Consiglio direttivo<br />
l’ammissione, limitatamente alle lezioni ed ai corsi di giovani di ambo i sessi,<br />
anche non soci; potrà altresì proporre l’ammissione all’uso degli impianti per un<br />
tempo limitato di aspiranti soci; in tali casi dovrà altresì proporre i relativi<br />
contributi di frequenza.<br />
Art. 39 – Il Consiglio direttivo determinerà sulla proposta di cui sopra i contributi da<br />
porsi a carico degli allievi non soci e degli aspiranti soci, tenendo in particolare<br />
considerazione l’esigenza di facilitare in ogni modo la diffusione <strong>del</strong>lo sport<br />
<strong>del</strong>l’equitazione fra i giovani e tenuto altresì conto <strong>del</strong>le provvidenze derivanti<br />
dal riconoscimento da parte <strong>del</strong>la F.I.S.E.<br />
Art. 40 – I Presidenti dei comitati esecutivi, su loro richiesta, o su convocazione <strong>del</strong><br />
Presidente <strong>del</strong> Consiglio Direttivo, possono partecipare alle riunioni <strong>del</strong><br />
Consiglio stesso con voto consultivo.<br />
Capitolo IX<br />
DEL COLLEGIO DEI REVISORI<br />
Art. 41 – Le funzioni di controllo <strong>del</strong>l’amministrazione sociale sono esercitate dal<br />
Collegio dei Revisori.<br />
Il Collegio è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, scelti<br />
fra i soci e nominati tutti dall’assemblea che ne designa altresì il Presidente.<br />
Il Collegio resta in carica per tre esercizi.<br />
Art. 42 –In particolare il Collegio dei Revisori:<br />
a) controlla l’amministrazione sociale;<br />
b) vigila sulla regolare esecuzione dei <strong>del</strong>iberati <strong>del</strong>l’assemblea;<br />
c) redige la propria relazione annuale su bilancio preventivo e consuntivo da<br />
depositarsi presso la sede sociale almeno 5 giorni prima <strong>del</strong>la data fissata<br />
per l’assemblea.<br />
Art. 43 – Il Revisore che, senza giustificato motivo non interviene a quattro sedute<br />
consecutive <strong>del</strong> Collegio dei Revisori, decade dalla carica.<br />
Capitolo X<br />
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI<br />
Art. 44 –L’Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri composto di 5 membri effettivi e due<br />
supplenti prescelti tra i soci; il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri<br />
sono rieleggibili.<br />
Art. 45 – Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario.
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In caso di impedimento <strong>del</strong> Presidente, il Collegio, integrato da un membro<br />
supplente, sarà presieduto dal componente più anziano per età.<br />
Art. 46 –Il Collegio dei Probiviri esercita il potere disciplinare secondo le norme e le<br />
procedure previste dal regolamento e giudica inappellabilmente a <strong>maggio</strong>ranza<br />
assoluta.<br />
Le sanzioni <strong>del</strong>iberate dal Collegio dei Probiviri nei confronti dei soci saranno<br />
applicate dal Consiglio Direttivo.<br />
Capitolo XI<br />
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE<br />
Art. 47 –Lo scioglimento e la liquidazione <strong>del</strong>l’Associazione possono avvenire:<br />
a) quando l’associazione stessa non sia in grado di esplicare la propria attività<br />
o di provvedere al proprio funzionamento;<br />
b) per <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>l’assemblea generale straordinaria dei soci;<br />
c) per scadenza <strong>del</strong> termine di durata.<br />
Art. 48 –L’assemblea straordinaria <strong>del</strong>ibera sulla nomina di uno o più liquidatori<br />
fissandone i poteri.<br />
Art. 49 –Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio che residua dalla<br />
liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe,<br />
salvo diversa destinazione imposta da norme di leggi vigenti.<br />
Capitolo XII<br />
GRATUITA’ DELLE CARICHE<br />
Art. 50 – Tutte le cariche sociali sono gratuite.<br />
Parma, 10 MAGGIO <strong>2004</strong>