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scarica allegato - Osservatorio Provinciale dei Rifiuti - Avellino

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Page 6 of 23<br />

di entrata in vigore del presente decreto.<br />

10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio<br />

2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, cosi' come risulta nelle mappe di<br />

scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento<br />

dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e<br />

questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del<br />

comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora<br />

l'accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione<br />

spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il<br />

profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovra' essere sottoposta a valutazione della sicurezza<br />

effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del<br />

Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale<br />

n. 29 del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9 del presente articolo, tenendo conto<br />

degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti<br />

inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di<br />

miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della sicurezza richiesta ad un<br />

edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali:<br />

a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al<br />

30 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;<br />

b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per<br />

cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;<br />

c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valori di livello di<br />

sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l'equazione:<br />

Ls - 30<br />

4 + ----------<br />

5<br />

11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-<br />

Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia,<br />

nonche' dell'Unita' di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite<br />

<strong>dei</strong> Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private<br />

occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attivita'. Qualora per<br />

l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto<br />

ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa<br />

vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla meta'. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che<br />

rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al<br />

titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato ed integrato dal decreto<br />

legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative norme regionali di attuazione.<br />

12. La delocalizzazione totale o parziale delle attivita' in strutture esistenti e situate in prossimita' delle<br />

aziende danneggiate, e' autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento <strong>dei</strong> requisiti e delle<br />

prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validita', salve le dovute verifiche di agibilita'<br />

<strong>dei</strong> locali e <strong>dei</strong> luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare<br />

entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di<br />

autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2.<br />

13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attivita' economiche i Presidenti delle regioni di cui<br />

all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo<br />

spostamento temporaneo <strong>dei</strong> mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in<br />

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive<br />

modificazioni ed integrazioni.<br />

13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attivita' industriale o artigianale, anche a seguito di<br />

delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie<br />

utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica.<br />

13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico<br />

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, le opere<br />

temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attivita' produttive nei comuni

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