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CNAPPC - Ordine Architetti PPC Siracusa

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Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi<br />

Presidente: Arch. Salvatore La Mendola<br />

<strong>CNA<strong>PPC</strong></strong><br />

Pareri in materia di Contratti Pubblici<br />

di Lavori, Servizi e Forniture<br />

<strong>CNA<strong>PPC</strong></strong> - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi<br />

concorsi.cnappc@archiworld.it<br />

consulenzalavoripubblci.cnappc@archiworld.it<br />

Presidente: Salvatore La Mendola<br />

Consulenza Tecnica: Accursio Pippo Oliveri<br />

Consulenza Legale: Marco Antonucci<br />

Segreteria: Raffaele Greco<br />

N.B. - per Codice si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)<br />

- per Regolamento di intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)


QUESITI<br />

PAROLA CHIAVE:<br />

ARGOMENTI<br />

PARERI<br />

26/05/2011<br />

<strong>Ordine</strong> Agrigento<br />

Avviso di Selezione del Comune di<br />

Licata, per l’affidamento<br />

dell’incarico, mediante accordo ex<br />

art. 15 L. 241/90 con le Università<br />

o Istituti Pubblici di Istruzione<br />

universitaria, per la revisione del<br />

PRG, comprendente adeguamenti<br />

degli studi agricolo-forestale,<br />

geologico, VAS<br />

■ Incarichi Università<br />

Codice, art. 2, c. 1 - Rispetto<br />

principi<br />

L 241/1990, art. 15 - Università<br />

L 168/1989, art. 7 - Università<br />

DPR 382/1980, art. 66 -<br />

Università<br />

RD 1592/1933, art. 49 -<br />

Università<br />

Possibilità per Università erogare<br />

servizi solo se previsto da<br />

relativo statuto<br />

Obbligo verifica statuti<br />

universitari da parte stazioni<br />

appaltanti<br />

Consiglio di Stato ha investito<br />

(2011) Corte giustizia europea in<br />

tema erogazione servizi da parte<br />

10/06/2011 – <strong>CNA<strong>PPC</strong></strong><br />

Sulla base delle generiche decisioni che hanno determinato la scelta operata dal Comune di Licata, non<br />

sembra rilevarsi una sufficiente motivazione atta a giustificare la deroga ai principi del confronto<br />

concorrenziale, della pubblicità e della economicità dell’affidamento, posto che l’avviso pubblicato esclude,<br />

di fatto, la gran parte dei soggetti abilitati a svolgere l’incarico di che trattasi.<br />

La regola secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture “deve<br />

rispettare i principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità” (art. 2<br />

del Codice) costituisce espressione di un principio cardine della legislazione comunitaria e nazionale, in<br />

applicazione del quale l’affidamento diretto può senz’altro considerarsi eccezione di stretta interpretazione<br />

al sistema ordinario delle gare (cfr. al riguardo Ad. Plenaria Cons. Stato, sentenza 3.3.2008 n.1).<br />

Le Università sono assoggettabili alla previsione di cui all’art. 15 della L n. 241/90 secondo il quale “le<br />

amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in<br />

collaborazione di attività di interesse comune”.<br />

La stipula di accordi ex art. 15 L. 241/1990 potrebbe avvenire per la realizzazione delle finalità istituzionali<br />

che ne connotano le azioni. Tuttavia, per quanto riguarda le Università, sussiste un limite funzionale alla<br />

loro azione, statuito dal quadro normativo di riferimento.<br />

La Legge n. 168/1989, recante “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e<br />

tecnologica”, all’art. 7, comma 1, prevede che le entrate delle Università sono costituite, tra l’altro, da<br />

“forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni<br />

del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni”.<br />

Il DPR n. 382/1980, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione<br />

nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, all’art. 66 prevede che le Università “possono eseguire<br />

attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati”.<br />

Il RD 31.8.1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”,<br />

prevede inoltre, all’ art. 49, che “gli Istituti scientifici delle Università e degli Istituti superiori,<br />

compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche<br />

amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze”.<br />

L’elencazione delle citate attività, tassativa quanto meno per il profilo tipologico, evidenzia le limitate<br />

possibilità di intervento delle Università.<br />

Tuttavia, poiché le Università hanno quali finalità primarie l’organizzazione e la promozione dell’istruzione<br />

superiore e della ricerca, nonché l’elaborazione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche e<br />

tecnologiche, l’erogazione di servizi connessi a dette finalità potrà essere oggetto di contratto mediante<br />

accordi ex art. 15 L 241/1990, solo ove previsto dallo Statuto universitario.<br />

Resta ferma, infatti, la necessità di effettuare, caso per caso, un esame approfondito dello statuto delle<br />

Università partecipanti, al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui sono state costituite; in sostanza, la<br />

stazione appaltante dovrà verificare se l’Università potrà statutariamente svolgere attività di impresa<br />

offrendo la fornitura di beni o la prestazione di servizi sul mercato, pur senza rivestire la forma societaria.<br />

Nella specie, l’Avviso di Selezione pubblicato dal Comune di Licata non prevede, tra i documenti da<br />

presentare per la partecipazione alla procedura, lo statuto universitario delle Università partecipanti, al fine<br />

di valutare gli scopi istituzionali per cui sono state costituite.<br />

Giova comunque segnalare, infine, che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 966 del 15.2.2011, ha<br />

investito la Corte di Giustizia delle comunità europee per valutare se un affidamento diretto mediante<br />

accordi ex art. 15 L. 241/1990 da parte di una ASL nei confronti di una Università possa profilare il pericolo


16/06/2011<br />

<strong>Ordine</strong> Venezia<br />

Problematiche inerenti la gara<br />

indetta dal Comune di Portogruaro<br />

(VE) - Bonifica, risanamento,<br />

restauro<br />

conservativo,<br />

risistemazione urbanistica ed<br />

edilizia dell'area "Ex Perfosfati"<br />

23/06/2011 – Comune<br />

Licata (AG)<br />

Legittimità dell’avviso pubblico<br />

mediante accordo ex art. 15 L.<br />

241/1990, con Università o Istituti<br />

di istruzione universitaria pubblici,<br />

dell’incarico di revisione del PRG<br />

Università<br />

Obbligo comunque rispetto<br />

principi e regole del Codice<br />

■ Importo servizio a base<br />

di gara<br />

■ SOA<br />

Codice, art. 53, c. 3 - Importi<br />

progettazione a base di gara<br />

Certificazione SOA<br />

■ Incarichi Università<br />

Consiglio di Stato, sentenza<br />

10/2011 - Possibilità per<br />

Università costituire società<br />

limitata al solo perseguimento<br />

propri fini istituzionali<br />

di contrasto con i principi di concorrenza, quando l'amministrazione con cui sia concluso un accordo di<br />

collaborazione rivesta al tempo stesso la qualità di operatore economico.<br />

La Corte di Giustizia, pertanto, è stata già investita di valutare su una questione analoga al caso di specie,<br />

ovvero se possa essere effettuato un affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una Università,<br />

e si dovrà comunque pronunciare al riguardo.<br />

Ma, ad ogni buon fine, anche se si volesse considerare valida ed efficace l'indizione della procedura per la<br />

revisione del PRG mediante accordo ex art. 15 L. 241/90 in base alla previsione di cui all’art. 66 del DPR n.<br />

382 dell’11.7.1980, secondo cui le Università “possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite<br />

mediante contratti e convenzioni con enti pubblici”, la scelta del contraente non avverrebbe comunque nel<br />

rispetto dei principi e delle regole dettate dal Codice.<br />

04/07/2011 – <strong>CNA<strong>PPC</strong></strong><br />

Il bando non appare sufficientemente chiaro per quanto concerne gli importi previsti per la progettazione, non<br />

essendo espressamente individuato un importo complessivo al riguardo; lo stesso, infatti, può essere solo<br />

desunto attraverso la sommatoria degli importi posti a base di gara.<br />

Tale aspetto non appare conforme al disposto dell'art. 53, comma 3, del Codice, ove si prevede che la lex<br />

specialis debba indicare i requisiti richiesti per i progettisti e "l'ammontare delle spese di progettazione<br />

comprese nell'importo a base del contratto".<br />

Nella specie, invece, l'indicazione dell'importo per la progettazione posto a base di gara deve essere ricavato<br />

dal concorrente e non è identificabile in via univoca e complessiva.<br />

In merito alla classificazione dei lavori riferiti all’appalto inerente il Parco Archeologico, nel bando viene<br />

previsto quanto segue:<br />

- Edifici civili e industriali categoria OG1, classe V, ed importo di Euro 2.843.816,35, categoria prevalente e<br />

subappaltabile;<br />

- Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni<br />

culturali e ambientali OG2, classe III ed importo di Euro 640.626,89, scorporabile e con obbligo di ATI<br />

verticale se l'appaltatore non è qualificato;<br />

- Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale OG12, classe II ed importo di euro 298.058,26,<br />

scorporabile e con obbligo di subappalto se l'appaltatore non è qualificato o ATI.<br />

In altra parte del bando, con riferimento ai requisiti relativi alla partecipazione delle imprese riunite, viene<br />

stabilito che le attestazioni SOA dovranno essere possedute almeno per il 40% dalla capogruppo e per almeno<br />

il 10% dalle mandanti, con un raggiungimento di un complessivo 100%, specificando quanto segue: "le<br />

imprese devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara una<br />

cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore a 3 volte l'importo a<br />

base d'asta dei lavori relativi alla realizzazione del Parco Archeologico (euro 11.347.504,50)".<br />

La richiesta di un ulteriore requisito estremamente penalizzante, in quanto restrittivo della concorrenza e del<br />

principio della più ampia partecipazione ad una gara di appalto, contrasta con la precedente richiesta di<br />

certificazione SOA modulata rispetto all'importo posto a base di gara. Con la SOA, infatti, le capacità<br />

economico-finanziarie e tecnico-organizzative vengono valutate proprio al momento del rilascio<br />

dell’attestazione.<br />

07/07/2011 – <strong>CNA<strong>PPC</strong></strong><br />

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10 del 3.6.2011, ha espressamente specificato che le Università,<br />

aventi finalità di insegnamento e di ricerca, possono anche dare vita a società nell'ambito della propria<br />

autonomia organizzativa e finanziaria, ma solo per il perseguimento dei propri fini istituzionali (o di obiettivi<br />

con essi strettamente strumentali), e non per erogare servizi contendibili sul mercato.<br />

In particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito che per le Università la “riconosciuta e indiscussa autonomia<br />

organizzativa e finanziaria incontra il limite interno invalicabile della rigorosa strumentalità rispetto alle<br />

finalità istituzionali”, e che “l’attività di ricerca e consulenza, anche se in favore di enti pubblici, non può<br />

essere indiscriminata, sol perché compatibile, ma deve essere strettamente strumentale alle finalità<br />

istituzionali dell’Ente, che sono la ricerca e l’insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e


30/06/2011<br />

<strong>Ordine</strong> Pordenone<br />

Problematiche inerenti la gara<br />

indetta dal Comune di Zoppola<br />

(PN) - Realizzazione di nuovi loculi<br />

nel cimitero comunale<br />

13/07/2011<br />

<strong>Ordine</strong> Pordenone<br />

Problematiche inerenti la gara<br />

indetta dal Comune di Roveredo in<br />

Piano (PN) - Realizzazione di nuovi<br />

loculi, servizi e percorsi pedonali<br />

nel cimitero comunale<br />

05/08/2011<br />

<strong>Ordine</strong> Pordenone<br />

Modificazioni introdotte all’art. 81<br />

del Codice dalla Legge 12 luglio<br />

2011, n. 106. Modalità applicative<br />

nell’ambito dei servizi di<br />

architettura e di ingegneria<br />

■ Importo servizio a base<br />

di gara<br />

■ Soglie<br />

Preventiva determinazione<br />

importo a base di gara per<br />

individuazione procedura da<br />

adottare<br />

Illegittimo<br />

aggiramento<br />

determinazione soglia<br />

■ Raggruppamenti<br />

temporanei<br />

■ Giovani professionisti<br />

Regolamento - Entrata in vigore<br />

Raggruppamenti temporanei -<br />

Giovane professionista<br />

■ Costo del lavoro<br />

AVCP - Avvio tavolo consultivo<br />

Non chiarito se integrazioni ad<br />

art. 81 del Codice attengano<br />

dell’insegnamento, o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento. Non si può<br />

pertanto trattare di un’attività lucrativa fine a sé stessa, perché l’Università è e rimane un ente senza fine di<br />

lucro”.<br />

A tal fine, la sentenza ripercorre le disposizioni di legge derivanti dall’art. 7, c. 1, della Legge n. 168/1989,<br />

dall’art. 66 del DPR 382/1980 e dall’art. 49 del RD 31.8.1933, n. 1592, che individuano le limitate<br />

possibilità di intervento delle Università.<br />

07/07/2011 – <strong>CNA<strong>PPC</strong></strong><br />

L'incarico formalizzato dal Comune nei confronti del professionista si basa su una parcella professionale<br />

espressamente formalizzata da quest'ultimo e accettata dal Comune. Dall’esame della delibera di Giunta<br />

Comunale, emerge che l’Amministrazione non ha preventivamente definito un importo (mediante un computo<br />

metrico preliminare) per individuare la procedura di gara necessariamente conseguente, ma, all’opposto, ha<br />

assunto l’importo indicato dal professionista, scelto in base ad un rapporto fiduciario, per individuare la<br />

procedura da seguire. Paradossalmente, quindi, in tal modo sarebbe stato scelto prima il professionista, per<br />

poi essere valutate le modalità di aggiudicazione. Ciò è certamente censurabile e in palese difformità con<br />

quanto stabilito dall’art. 91 del Codice.<br />

La parcella proposta dal professionista individua un importo relativo agli onorari superiore a 20.000 euro,<br />

successivamente ridotto fino al raggiungimento di un importo inferiore a tale soglia. Si tratta di riduzioni<br />

previste ex lege ma che, nel caso di specie, appaiono applicate artificiosamente al fine di aggirare l’obbligo di<br />

indizione di una procedura concorrenziale.<br />

Nel contratto sottoscritto tra le parti si legge: "i compensi sono quelli determinati in sede di offerta ed<br />

approvati dall'Amministrazione comunale, il cui preventivo/offerta oggetto di incarico è allegato al presente<br />

disciplinare. Qualora, in corso di esecuzione dell'incarico, dovesse modificarsi la condizione originale, si<br />

procederà ad un aggiornamento del preventivo/offerta e della cifra spettante".<br />

In tal modo appare agevole per il Comune modificare e integrare l'importo inizialmente concordato tra le parti<br />

in base a non meglio precisate "modifiche della condizione originale", che possono essere apportate a<br />

qualunque titolo e consentirebbero al professionista di richiedere importi ben maggiori rispetto a quelli<br />

inizialmente preventivati, così superando il limite di legge dei 20.000 euro vigente al momento del<br />

conferimento dell'incarico.<br />

14/07/2011 – <strong>CNA<strong>PPC</strong></strong><br />

Alla data di pubblicazione del bando in questione (o di invio degli inviti a partecipare alla procedura negoziata),<br />

era ancora in vigore il DPR n. 554/99. Infatti, il nuovo Regolamento, con la sola eccezione degli articoli 73 e<br />

74, è entrato in vigore con decorrenza 180 giorni dalla sua pubblicazione (GURI n. 288 del 10 dicembre 2010),<br />

ovvero l’8 giugno 2011.<br />

Nella fattispecie, pertanto, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista<br />

abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 51, comma 5, del DPR n.<br />

554/99.<br />

15/09/2011 – <strong>CNA<strong>PPC</strong></strong><br />

L’argomento è di estrema attualità, come dimostra l’avvio, in questi giorni, di un’apposita consultazione da<br />

parte della competente ’Autorità di Vigilanza, avente ad oggetto proprio “la determinazione del costo del<br />

personale in riferimento all’art. 81, comma 3-bis, del Codice dei Contratti”.<br />

Come noto, il decreto legge n. 70/2011 (Decreto Sviluppo), convertito nella L. n. 106/2011, ha aggiunto<br />

all'art. 81 del Codice il c. 3 bis, che così recita: "L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese<br />

relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva<br />

nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro<br />

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in<br />

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".


02/09/2011<br />

<strong>Ordine</strong> Pordenone<br />

Nell’ambito del criterio dell’offerta<br />

economicamente più vantaggiosa<br />

devono essere indicate sia la<br />

percentuale massima del ribasso<br />

percentuale unico (art. 266,<br />

comma 1, lett. c), sia la<br />

percentuale di 0,80 oppure 0,85<br />

oppure 0,90 (allegato M, criterio<br />

relativo al coefficiente Ci)?<br />

06/09/2011<br />

<strong>Ordine</strong> Udine<br />

Stante l’art. 271, c. 7, del<br />

Regolamento, è corretto richiedere<br />

che i requisiti di direttore dei lavori<br />

e di coordinatore per la sicurezza<br />

siano posseduti singolarmente dal<br />

professionista indicato quale<br />

responsabile di tali incarichi?<br />

È corretto che i servizi di<br />

coordinatore per la sicurezza che<br />

vanno a soddisfare i requisiti per la<br />

partecipazione debbano essere<br />

stati espletati esclusivamente per<br />

una committenza pubblica?<br />

06/09/2011<br />

<strong>Ordine</strong> Udine<br />

Visti, l’art. 81 del Codice: “… la<br />

migliore offerta è selezionata con il<br />

criterio del prezzo più basso o con<br />

il criterio dell'offerta<br />

economicamente più vantaggiosa”<br />

e l’art. 266, c. 4, del Regolamento<br />

che configura il criterio dell'offerta<br />

economicamente più vantaggiosa<br />

come unico criterio di<br />

aggiudicazione applicabile per<br />

l'affidamento dei servizi di<br />

architettura ed ingegneria, si<br />

chiede se il criterio del prezzo più<br />

basso può essere comunque<br />

applicato in una gara di<br />

anche servizi architettura e<br />

ingegneria<br />

■ OEV<br />

■ Punteggi<br />

Regolamento - Art. 266/All. M -<br />

Percentuali ribasso<br />

Criteri attribuzione punteggi<br />

inseriti in bando, non individuati<br />

a posteriori<br />

Determinazione<br />

criteri<br />

attribuzione punteggi può essere<br />

affidata ad esperti esterni<br />

■ Sicurezza<br />

Modalità possesso requisiti<br />

direzione lavori e coordinamento<br />

sicurezza<br />

■ OEV<br />

■ Criteri aggiudicazione<br />

Criterio offerta economicamente<br />

più vantaggiosa in gare<br />

sottosoglia - Applicabilità criterio<br />

prezzo più basso in gare inferiori<br />

100.000 euro<br />

La norma non chiarisce se siano esclusi dal proprio ambito di applicazione gli appalti di servizi di architettura e<br />

ingegneria e, al momento, l’AVCP non ha ancora manifestato apertamente il proprio orientamento.<br />

14/09/2011 – <strong>CNA<strong>PPC</strong></strong><br />

La risposta è affermativa.<br />

Va precisato che la percentuale massima del ribasso percentuale unico è un parametro che viene richiesto al<br />

concorrente per la formulazione dell'offerta, mentre il criterio relativo al coefficiente Ci è uno dei componenti<br />

del metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato M del Regolamento, utilizzabile solo dalla<br />

Commissione di gara, in base al quale, alla Commissione stessa, vengono estremamente ridotti i margini per<br />

poter definire criteri integrativi di quelli statuiti nel bando-disciplinare di gara, essendo tenuta all’applicazione<br />

della metodologia di attribuzione dei punteggi indicata nella lex specialis.<br />

A seguito dell’abrogazione del terzo periodo del c. 4 dell’art. 83 del Codice, i criteri motivazionali di<br />

attribuzione dei punteggi devono essere inseriti nei documenti di gara e non possono essere rinviati alle<br />

valutazioni della commissione giudicatrice, scongiurando, nel rispetto del principio della trasparenza, il rischio<br />

che tali criteri motivazionali siano declinati secondo una valutazione “a posteriori”.<br />

Ne consegue che criteri e percentuali debbano essere quindi individuati in fase di stesura del bando, in base<br />

alle motivazioni del RUP o, conformemente all’art. 83 del Codice, potendo nominare la stazione appaltante uno<br />

o più esperti esterni e affidare ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni<br />

da indicare nel bando di gara.<br />

15/09/2011 – <strong>CNA<strong>PPC</strong></strong><br />

Il possesso dei requisiti in capo ad un unico soggetto per la direzione lavori è conforme al disposto dell’art.<br />

148 del Regolamento, così come lo è per il coordinamento per la sicurezza in riferimento al disposto degli artt.<br />

89/92 del D.Lgs. 81/2008.<br />

I servizi di coordinatore per la sicurezza che vanno a soddisfare i requisiti per la partecipazione, non<br />

necessariamente devono essere stati espletati esclusivamente per una committenza pubblica (cfr.<br />

Determinazione 26 novembre 2003, n. 20, dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), in quanto il<br />

requisito conseguito in appalto privato può essere comprovato da certificazioni vidimate dalle autorità che<br />

hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.<br />

15/09/2011 – <strong>CNA<strong>PPC</strong></strong><br />

In merito ai criteri da adottare per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, si sottolinea che, nelle<br />

premesse al Regolamento, al quart’ultimo capoverso, viene affermato quanto segue: "Ritenuto che, in<br />

relazione all'art. 266, c. 4, la disposizione che configura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa<br />

come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, sia<br />

necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell’offerta non limitata al solo<br />

elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all’aspetto tecnico dell’offerta e che la disposizione trova<br />

copertura normativa di rango primario nell’art. 81, c. 1, del Codice, attuativa degli artt. 55 e 53<br />

rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari,<br />

relative alla remunerazione di servizi specifici".<br />

Quindi sembra che il legislatore, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, punti<br />

esclusivamente al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche se quanto affermato nelle<br />

premesse, non viene poi espressamente chiarito nell’articolato e, in particolare, nell’art. 266, c. 4, nel quale<br />

vengono semplicemente fissate le regole per l’applicazione del criterio in questione, senza tuttavia escludere<br />

espressamente il criterio del prezzo più basso.<br />

Sull’argomento, prima dell’emanazione del Regolamento, era intervenuto il Consiglio di Stato che, nel proprio


affidamento; se, in caso positivo,<br />

questo vale per tutti gli incarichi<br />

inferiori alla soglia europea o solo<br />

per quelli inferiori ai 100.000 euro;<br />

infine, se l’amministrazione deve<br />

motivare la scelta.<br />

06/09/2011<br />

<strong>Ordine</strong> Udine<br />

Il limite massimo di ribasso<br />

sull’onorario e sul tempo devono<br />

essere in ogni caso fissati nel<br />

bando o vi sono casi in cui non è<br />

obbligatorio definire questo limite?<br />

06/09/2011<br />

<strong>Ordine</strong> Udine<br />

In merito ai metodi di calcolo<br />

presenti nell’Allegato M del<br />

■ OEV<br />

■ Criteri aggiudicazione<br />

Regolamento, art. 266 - Limite<br />

massimo ribasso<br />

Regolamento, art. 267 - Tempo<br />

massimo espletamento incarico<br />

■ OEV<br />

■ Punteggi<br />

Obbligo inserimento in bando, a<br />

cura RUP, di motivazioni scelte di<br />

parere sulla bozza del nuovo Regolamento (adunanza del 24 febbraio 2010, prot. 313/2010), al punto 82 così<br />

si era espresso:


Regolamento, si chiede se esistano<br />

delle indicazioni secondo cui<br />

operare le scelte delle diverse<br />

percentuali previste o se ciò sia<br />

lasciato alla decisione, più o meno<br />

motivata, del RUP in fase di<br />

stesura del bando.<br />

29/09/2011<br />

<strong>Ordine</strong> Imperia<br />

Quali obblighi ricadono in capo<br />

all’<strong>Ordine</strong> cha abbia ricevuto una<br />

semplice segnalazione da parte di<br />

un comitato di cittadini spontaneo,<br />

che chiede una verifica di<br />

legittimità di una procedura per<br />

affidamento di incarico espletata<br />

da una amministrazione pubblica?<br />

18/10/2011<br />

<strong>Ordine</strong> Agrigento<br />

Il bando di una gara indetta da<br />

amministrazione<br />

pubblica<br />

subordina al pagamento di 200<br />

euro l'ottenimento del capitolato<br />

d'oneri e dei documenti<br />

complementari.<br />

Considerato che solo in base a tali<br />

documenti è possibile conoscere i<br />

requisiti richiesti per la<br />

partecipazione alla gara e che<br />

comunque la mancata<br />

pubblicazione del capitolato d'oneri<br />

incide negativamente sulla<br />

trasparenza del bando stesso, si<br />

cui All. M del Regolamento<br />

■ Vigilanza <strong>Ordine</strong> su<br />

procedure<br />

Norme che regolano potere<br />

vigilanza <strong>Ordine</strong><br />

Enti preposti a vigilanza su<br />

contratti pubblici<br />

Diritto accesso atti<br />

■ Documentazione gara<br />

Ammessa richiesta pagamento<br />

per ottenimento documenti gara<br />

Obbligo pubblicazione su sito<br />

internet stazione appaltante<br />

documentazione connessa a<br />

bando gara<br />

possibile oggettivo, quale sia la migliore entità (materiale e immateriale) fra una molteplicità di entità in<br />

possesso di diverse caratteristiche qualitative e quantitative.<br />

A seguito dell’abrogazione del terzo periodo del c. 4 dell’art. 83 del Codice, i criteri motivazionali di<br />

attribuzione dei punteggi devono essere inseriti nei documenti di gara e non possono essere rinviati alle<br />

valutazioni della commissione giudicatrice, scongiurando il rischio che tali criteri motivazionali possano essere<br />

declinati secondo una valutazione “a posteriori”, nel rispetto del principio della trasparenza. Ne consegue che<br />

criteri, pesi, punteggi e le relative specificazioni debbano essere quindi individuati in fase di stesura del bando,<br />

in base alle motivazioni del RUP o degli eventuali esperti all’uopo nominati dalla stazione appaltante, ai sensi<br />

dell’art. 83 del Codice.<br />

12/10/2011 – <strong>CNA<strong>PPC</strong></strong><br />

Si premette che questo sevizio di consulenza on-line tratta il presente quesito principalmente in riferimento<br />

alla parte relativa ai pubblici appalti, cui il servizio stesso è espressamente dedicato.<br />

In linea del generale possono esprimersi le seguenti considerazioni.<br />

Il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> degli <strong>Architetti</strong>, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 1395/1923, si limita a vigilare “alla<br />

tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell’<strong>Ordine</strong>, reprimendo gli abusi e le<br />

mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione”.<br />

L’art. 37, punto 1), del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, inoltre, specifica che il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> “vigila sul<br />

mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza” e<br />

“dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di<br />

ingegnere e di architetto”.<br />

Dall’analisi di tale normativa si deduce che le funzioni attribuite al Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> degli <strong>Architetti</strong> possono<br />

essere indirizzate ai soli iscritti all’<strong>Ordine</strong> e limitatamente ai loro abusi o mancanze compiuti nell’esercizio della<br />

loro professione o nei confronti di pubbliche amministrazioni che richiedano un parere.<br />

Sempre in linea generale, la competenza a giudicare e verificare la legittimità degli atti inerenti gli affidamenti<br />

di incarichi di progettazione e direzione dei lavori spetta in primo luogo al Servizio Ispettivo dell’Autorità per la<br />

Vigilanza sui Contratti Pubblici, di Lavori, Servizi e Forniture; alla Procura della Repubblica, per l’accertamento<br />

di violazioni di carattere penale legate ad abuso di ufficio; alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per i<br />

profili legati a responsabilità dirigenziale e danno erariale, legate alla non conformità della procedura di appalti<br />

pubblici alle disposizioni di legge.<br />

In conclusione, stante l’attuale genericità e mancanza di elementi certi e concreti della richiesta avanzata dal<br />

comitato cittadino, per le motivazioni sopraindicate non si ravviserebbe la necessità di effettuare una verifica<br />

nei confronti dell’amministrazione.<br />

Tuttavia, si rammenta che il diritto di accesso agli atti è garantito dalla normativa vigente a qualunque<br />

soggetto, portatore di interessi privati, pubblici o di interessi diffusi, al quale possa derivare un qualsiasi<br />

pregiudizio da un provvedimento, atto o attività posta in essere dall'amministrazione.<br />

24/10/2011 – <strong>CNA<strong>PPC</strong></strong><br />

Ad essere in discussione non è la liceità della somma richiesta; infatti, ai sensi del Regolamento di esecuzione<br />

(UE) n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che stabilisce modelli di formulari per la<br />

pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici, è possibile per l’amministrazione prevedere<br />

che i documenti possano essere acquisiti a pagamento o meno.<br />

Tuttavia, ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2011, pubblicato sulla GURI del 1° agosto 2011, n. 177, le<br />

amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate a pubblicare i bandi di gara e la documentazione connessa sul<br />

proprio sito internet istituzionale, secondo le modalità indicate in tale normativa.<br />

La pubblicazione del capitolato d’oneri sul sito internet della stazione appaltante, rimanendo salva la possibilità<br />

di acquisire la documentazione in originale previo pagamento, avrebbe proprio il fine di far valutare ad ogni<br />

concorrente il possesso dei requisiti di qualificazione e, conseguentemente, la possibilità o meno di partecipare<br />

alla procedura di gara.<br />

Tali criteri appaiono peraltro coerenti con la specifica normativa della Regione Sicilia (L.R. 5 aprile 2011, n. 5 e<br />

30 aprile 1991, n. 10), ove si individuano adeguate disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,<br />

l’efficienza e l’informatizzazione della pubblica amministrazione e nell’ottica di agevolazione delle iniziative


chiede un parere di merito.<br />

18/10/2011<br />

<strong>Ordine</strong> Bologna<br />

■ SOA<br />

Un nostro iscritto chiede se lo<br />

studio professionale che affianchi<br />

un’impresa nell’aggiudicazione di<br />

un appalto per il quale è richiesta<br />

la certificazione SOA, a sua volta<br />

debba possedere la medesima<br />

certificazione. Obbligo attestazione SOA solo<br />

per imprese<br />

31/10/2011<br />

<strong>Ordine</strong> Reggio<br />

Calabria<br />

Si chiede un chiarimento<br />

esplicativo circa la possibilità per le<br />

Università di essere destinatarie di<br />

incarichi professionali.<br />

Attestazione SOA per<br />

partecipazione a gara mediante<br />

avvalimento o raggruppamento<br />

temporaneo<br />

■ Incarichi Università<br />

Affidamento ex L 241/1990<br />

servizi a Università<br />

Codice, art. 2, c. 1 - Rispetto<br />

principi<br />

L 241/1990, art. 15<br />

L 168/1989, art. 7<br />

DPR 382/1980, art. 66<br />

economiche.<br />

Nella fattispecie, pertanto, appare opportuno richiedere alla stazione appaltante di rendere disponibile sul<br />

proprio sito internet la documentazione di gara in formato elettronico, in particolare il capitolato d'oneri, nel<br />

rispetto delle sopraindicate disposizioni di legge e per consentire ad ogni concorrente una valutazione<br />

preventiva del possesso dei requisiti di partecipazione.<br />

Solo in base alla constatazione del possesso dei requisiti stessi, infatti, appare logico e coerente richiedere, per<br />

il concorrente, la documentazione in originale, previo pagamento delle somme stabilite.<br />

26/10/2011 – <strong>CNA<strong>PPC</strong></strong><br />

In base al quesito posto, non è dato sapere l’oggetto della procedura di gara (se inerente la sola progettazione<br />

o la progettazione e l’esecuzione delle opere), nonché la classe e la categoria della SOA richiesta nel bando.<br />

Nel quesito, inoltre, la richiesta viene posta come “studio professionale”, e non è dato sapere quale sia la<br />

forma giuridica di tale studio, se composto semplicemente da professionisti o con le forme previste per<br />

professionisti associati, per le società di professionisti o per le società di ingegneria, di cui all’art. 90 del<br />

Codice.<br />

Ciò premesso, l’art. 76 del Regolamento reca testualmente, al c. 1 che, per il conseguimento della<br />

qualificazione “le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo”. Al successivo c. 2, viene poi<br />

specificato che “l'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto<br />

con una delle SOA autorizzate”.<br />

La norma, dunque, non fa alcun riferimento a professionisti, quali architetti o ingegneri. Nella normativa<br />

vigente emerge solo che un’impresa può qualificarsi per le attività di progettazione e costruzione, dimostrando<br />

che, all'interno della propria struttura, sussiste uno staff di tecnici adeguato alle attività di progettazione da<br />

svolgere (art. 79 del Regolamento).<br />

In linea di principio, laddove prescritto dal sopracitato art. 76, è comunque possibile partecipare alla<br />

procedura di gara per cui sia richiesta l’attestazione SOA, mediante avvalimento della stessa, ex art. 88<br />

Regolamento, o mediante raggruppamento temporaneo, nel rispetto delle regole specifiche individuate dalla<br />

lex specialis.<br />

23/11/2011 – <strong>CNA<strong>PPC</strong></strong><br />

Si riportano le posizioni espresse da questo Consiglio, sin dal suo insediamento, in merito agli accordi tra<br />

Amministrazioni Pubbliche e Università, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990.<br />

Premesso che:<br />

1. la regola secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture “deve<br />

rispettare i principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità” (art. 2<br />

del Codice) costituisce espressione di un principio cardine della legislazione comunitaria e nazionale, in<br />

applicazione del quale l’affidamento diretto può senz’altro considerarsi eccezione di stretta interpretazione<br />

al sistema ordinario delle gare (cfr. al riguardo Ad. Plenaria Cons. Stato, sentenza 3.3.2008, n. 1);<br />

2. le Università sono assoggettabili alla previsione di cui all’art. 15 della L. n. 241/1990 secondo il quale “le<br />

amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in<br />

collaborazione di attività di interesse comune”;<br />

3. la stipula di accordi ex art. 15, L. 241/1990 potrebbe avvenire per la realizzazione delle finalità istituzionali<br />

che ne connotano le azioni. Tuttavia, per quanto riguarda le Università, sussiste un limite funzionale alla<br />

loro azione, statuito dal quadro normativo di riferimento;<br />

4. la Legge n. 168/1989, recante “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e<br />

tecnologica”, all’art. 7, comma 1, prevede che le entrate delle Università sono costituite, tra l’altro, da<br />

“forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni<br />

del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni”;<br />

5. il DPR n. 382/1980, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione<br />

nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, all’art. 66 prevede che le Università “possono eseguire<br />

attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati”;


10/01/2012<br />

<strong>Ordine</strong> Agrigento<br />

Richiesta di parere in merito alla<br />

procedura del Comune di<br />

Agrigento per l’affidamento<br />

dell’incarico per la redazione del<br />

Documento Unico Valutazione<br />

Rischi, l’elaborazione del Piano di<br />

Gestione delle Emergenze e dei<br />

RD 1592/1933, art. 49<br />

Possibilità per Università erogare<br />

servizi solo se previsto da<br />

relativo statuto<br />

Obbligo verifica statuti<br />

universitari da parte stazioni<br />

appaltanti<br />

Obbligo rispetto principi e regole<br />

Codice<br />

Affidamento diretto a Università<br />

possibile solo per importi entro<br />

euro 40.000 e se prevista attività<br />

di impresa in relativo statuto<br />

■ OEV<br />

Anomala applicazione criterio<br />

offerta economicamente più<br />

vantaggiosa<br />

6. il RD 31.8.1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”,<br />

prevede inoltre, all’art. 49, che “gli Istituti scientifici delle Università e degli Istituti superiori,<br />

compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche<br />

amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze”;<br />

7. l’elencazione delle citate attività, tassativa quanto meno per il profilo tipologico, evidenzia le limitate<br />

possibilità di intervento delle Università. Tuttavia, poiché le Università hanno quali finalità primarie<br />

l’organizzazione e la promozione dell’istruzione superiore e della ricerca, nonché l’elaborazione e il<br />

trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, l’erogazione di servizi connessi a dette finalità<br />

potrà essere oggetto di contratto mediante accordi ex art. 15, L. 241/1990, solo ove previsto dallo Statuto<br />

universitario. Resta ferma, infatti, la necessità di effettuare, caso per caso, un esame approfondito dello<br />

statuto delle Università partecipanti, al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui sono state costituite; in<br />

sostanza, la stazione appaltante dovrà verificare se l’Università potrà statutariamente svolgere attività di<br />

impresa offrendo la fornitura di beni o la prestazione di servizi sul mercato;<br />

8. l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10 del 3.6.2011 ha espressamente specificato<br />

che le Università, aventi finalità di insegnamento e di ricerca, possono anche dare vita a società, nell'ambito<br />

della propria autonomia organizzativa e finanziaria, solo per il perseguimento dei propri fini istituzionali (o<br />

di obiettivi con essi strettamente strumentali), e non per erogare servizi contendibili sul mercato. In<br />

particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito che per le Università, la “riconosciuta e indiscussa autonomia<br />

organizzativa e finanziaria incontra il limite interno invalicabile della rigorosa strumentalità rispetto alle<br />

finalità istituzionali”, e che “l’attività di ricerca e consulenza, anche se in favore di enti pubblici, non può<br />

essere indiscriminata, sol perché compatibile, ma deve essere strettamente strumentale alle finalità<br />

istituzionali dell’Ente, che sono la ricerca e l’insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e<br />

dell’insegnamento, o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento. Non si può<br />

pertanto trattare di un’attività lucrativa fine a sé stessa, perché l’Università è e rimane un ente senza fine<br />

di lucro”. A tal fine, la sentenza ripercorre le disposizioni di legge sopraindicate, ovvero l’art. 7, comma 1,<br />

della Legge n. 168/1989, l’art. 66 del DPR 382/1980 e l’art. 49 del RD 31.8.1933, n. 1592, che individuano<br />

le limitate possibilità di intervento delle Università;<br />

9. giova comunque segnalare che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 966 del 15.2.2011, ha investito la<br />

Corte di Giustizia delle comunità europee per valutare se un affidamento diretto mediante accordi ex art.<br />

15, L. 241/1990 da parte di una ASL nei confronti di una Università possa profilare il pericolo di contrasto<br />

con i principi di concorrenza, quando l'amministrazione con cui sia concluso un accordo di collaborazione<br />

rivesta al tempo stesso la qualità di operatore economico. La Corte di Giustizia, pertanto, è stata già<br />

investita di valutare la legittimità di un affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una<br />

Università e si dovrà pronunciare al riguardo.<br />

Ciò premesso, nelle more di un pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, si ritiene che comunque un<br />

accordo ex art. 15, L. 241/1990 possa ritenersi legittimo solo ove previsto dallo Statuto Universitario ed entro<br />

i limiti imposti dalle norme sopra ricordate.<br />

Rimane in ogni caso fermo l’obbligo del rispetto del principio di trasparenza, libera concorrenza, parità di<br />

trattamento e non discriminazione e delle procedure imposte dal Codice (che non può essere derogato).<br />

Solo per importi stimati inferiori a 20.000 euro (40.000 euro dall’entrata in vigore del D.L. 70/2011, convertito<br />

con legge n. 106/2011), in deroga ai dispositivi di cui al capoverso precedente, il RUP può procedere<br />

all’affidamento diretto di servizi e forniture (art. 125, comma 11, del Codice), rimanendo fermo comunque,<br />

per eventuali accordi con le Università ex art. 15 della L. 241/1990, l’obbligo del rispetto dei requisiti e delle<br />

verifiche di cui al precedente punto 7.<br />

02/02/2012 – <strong>CNA<strong>PPC</strong></strong><br />

Dalla scelta della stazione appaltante di aggiudicare la gara mediante il criterio dell’offerta economicamente<br />

più vantaggiosa deriva l’obbligo di attuare interamente le specifiche norme di cui all’art. 83 del Codice, senza<br />

possibilità di derogare dalle stesse con un’applicazione solo parziale, in base a deduzioni di tipo discrezionale.<br />

Al riguardo si rileva come, nella fattispecie, si proceda alla valutazione di due soli parametri, di cui quello<br />

relativo all’offerta economica incidente nella misura del 55% del totale.<br />

Appare opportuno ricordare che, essenzialmente, a caratterizzare il criterio dell’offerta economicamente più<br />

vantaggiosa, distinguendolo da quello del prezzo più basso, è l’attuazione di una valutazione di tipo


Piani di Evacuazione e per il<br />

conferimento dell’incarico di RSPP.<br />

25/01/2012<br />

<strong>Ordine</strong> La Spezia<br />

Si chiedono chiarimenti in merito<br />

all'utilizzo del Codice CIG da parte<br />

degli Ordini Professionali, e se tale<br />

sistema sia da adottarsi anche per<br />

le procedure di fornitura minuta<br />

(cancelleria, materiali di consumo,<br />

etc.) e per le eventuali consulenze<br />

di carattere istituzionale.<br />

30/01/2012<br />

<strong>Ordine</strong> Udine<br />

Il Comitato Interprofessionale<br />

Sicurezza Cantieri di Udine pone il<br />

seguente quesito: “Il CISC ha<br />

approvato il testo del quesito<br />

allegato. Purtroppo, a una<br />

domanda così semplice ma<br />

fondamentale per le attività sia dei<br />

coordinatori che dei committenti,<br />

ad oggi non è stata data una<br />

risposta univoca, il che si traduce<br />

in sanzioni a committenti e<br />

coordinatori, nonché dubbi e<br />

difficoltà nei rapporti tra<br />

coordinatori e imprese. Abbiamo<br />

interpellato, ovviamente, prima di<br />

percorrere questa strada, non solo<br />

Prevalenza elemento prezzo<br />

incompatibile con criterio offerta<br />

economicamente più vantaggiosa<br />

■ CIG<br />

Codice CIG<br />

Anche Ordini professionali tenuti<br />

a utilizzo codice CIG<br />

Casi di servizi e forniture esclusi<br />

da utilizzo codice CIG<br />

■ Sicurezza<br />

Interpello <strong>CNA<strong>PPC</strong></strong> a Ministero<br />

Lavoro<br />

DLGS 81/2008, art. 89, c. 1, lett.<br />

i-bis – “Impresa esecutrice“<br />

complessivo dell’offerta, nel cui ambito gli aspetti qualitativi non possono certo essere relegati ad un ruolo<br />

secondario rispetto a quelli di tipo puramente economico.<br />

Peraltro, anche per l’altro elemento preso in considerazione, cioè il dato dell’esperienza di responsabile del<br />

servizio di prevenzione e protezione presso committenti pubblici e privati, desumibile dal curriculum, viene<br />

adottata una valutazione da un punto di vista meramente quantitativo.<br />

Tale elemento, oltretutto, avrebbe potuto semplicemente essere ricompreso tra i requisiti richiesti per la<br />

partecipazione, a pena di esclusione, da collegare ad un periodo minimo temporale.<br />

Si ritiene che il risultato complessivo derivante dalla valutazione dei due unici elementi presi in considerazione<br />

sia assolutamente distante dagli obiettivi che il legislatore si è posto nel delineare il criterio dell’offerta<br />

economicamente più vantaggiosa.<br />

Anche la giurisprudenza, al riguardo, ha ripetutamente chiarito che “nel criterio dell’offerta economicamente<br />

più vantaggiosa, si può graduare il punteggio per il prezzo secondo criteri di proporzionalità o progressività,<br />

ma senza pervenire al paradossale risultato di dare il maggior punteggio complessivo ad un’offerta economica<br />

più elevata di altre” (Consiglio di Stato, VI Sezione, 3 Giugno 2009, n. 3404; T.A.R. Lecce Sez. II, 16<br />

novembre 2009, n. 2687; T.A.R. Catanzaro Sez. I, 10 novembre 2010, n. 2682).<br />

Tali concetti sono stati altresì assunti integralmente e ribaditi dalla competente Autorità per la Vigilanza sui<br />

Contratti Pubblici nella propria Determinazione n. 7 del 2011.<br />

03/02/2012 – <strong>CNA<strong>PPC</strong></strong><br />

Il Codice CIG (Codice Identificativo Gara) è un codice alfanumerico generato dal Sistema Informativo di<br />

Monitoraggio delle Gare (SIMOG) della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e<br />

Forniture.<br />

Gli Ordini professionali rientrano nel novero dei soggetti tenuti all'utilizzo del CIG ai sensi dell'art. 3, comma 1,<br />

del D.Lgs. 136/2010 e dell'art. 3, commi 25, 32 e 33, del Codice.<br />

A tal fine, sul sito della stessa Autorità, oltre alle procedure necessarie per l'accreditamento sul portale<br />

all'indirizzo www.avcp.it, vengono riportate le FAQ, aggiornate al 23 novembre 2011, anche relativamente alla<br />

necessità o meno di utilizzo del codice CIG (http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQtracciabilità).<br />

Con riferimento ai quesiti posti in forma specifica, il codice CIG non va indicato per spese generali, provvista di<br />

immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche, provvedendo a tali<br />

pagamenti attraverso un conto corrente dedicato a uno o più contratti pubblici e con strumenti di pagamento<br />

che consentano la registrazione delle operazioni, escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per<br />

qualunque importo (faq D1).<br />

Per tutti gli altri aspetti non espressamente individuati, si rinvia, oltre alle suddette FAQ, alla Determinazione<br />

n. 4 del 7 luglio 2011 della medesima competente Autorità.<br />

03/04/2012 – <strong>CNA<strong>PPC</strong></strong><br />

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali<br />

Direzione Generale per l’Attività Ispettiva<br />

Oggetto: Decreto Legislativo 81/08, art. 89, comma 1, lettera i-bis. Richiesta di chiarimenti<br />

definizione “impresa esecutrice”.<br />

Questo Consiglio Nazionale, ai sensi del Decreto Legge del 3 ottobre 2006 n. 262, art. 21, comma 4 che<br />

modifica le modalità di esercizio del diritto di interpello, così come previsto dall’art. 9 del Decreto Legislativo<br />

del 23 aprile 2004, n.124, in qualità di soggetto rientrante nelle categorie indicate dal disposto normativo,<br />

chiede a codesta Direzione di voler fornire chiarimenti in merito a quanto segue.<br />

Il D.Lgs. 81/08, all'art. 89, comma 1, lettera i-bis identifica quale "impresa esecutrice: impresa che esegue<br />

un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali".<br />

Poiché dal numero delle imprese esecutrici in cantiere discendono obblighi differenziati a carico del<br />

committente/responsabile dei lavori, è fondamentale avere chiarezza sulla definizione di impresa esecutrice.<br />

Dalle interpretazioni fornite da tecnici esperti a livello nazionale, non risulta una posizione univoca in merito<br />

all'assimilabilità ad impresa esecutrice di molte entità che operano in un cantiere temporaneo e mobile.<br />

Al riguardo, sussistono alcune interpretazioni (circolare n. 4 del 28.2.2007 del Ministero del Lavoro e della<br />

Previdenza sociale), è presente nell’ordinamento giuridico una definizione di imprenditore (art. 2082 Codice


le ASL e le DPL, ma anche il<br />

Gruppo regionale edilizia, e<br />

nessuno di loro si è assunto l'onere<br />

di fornire una risposta univoca. Per<br />

non parlare delle diverse tesi dei<br />

vari interpreti della legge che si<br />

trovano su internet o nelle<br />

pubblicazioni tecniche”.<br />

08/03/2012<br />

Comune Gerola Alta<br />

(SO)<br />

Conferimento, ai sensi del<br />

combinato disposto dagli artt. n.<br />

91, c. 2, e n. 57, c. 6, del Codice,<br />

dell’incarico professionale per la<br />

“progettazione<br />

generale<br />

preliminare per la riqualificazione<br />

delle aree all’ingresso del centro<br />

abitato”.<br />

Servizi da affidare: Progettazione<br />

generale preliminare.<br />

Importo presunto dell’intervento:<br />

Euro 800.000,00.<br />

Spese tecniche a base d’asta: Euro<br />

5.000,00 + IVA ed oneri di legge.<br />

■ Importo servizio a base<br />

di gara<br />

■ Offerta anomala<br />

Effetti L 27/2012 (DL 1/2012,<br />

art. 9)<br />

civile) e di piccola e media impresa (DM 18 aprile 2005) ma non viene espressamente formulata una<br />

elencazione di quali debbano essere considerate imprese esecutrici.<br />

Si chiede se sia da considerare o da non considerare impresa esecutrice ogni impresa che fa riferimento ad<br />

una organizzazione di tipo imprenditoriale, qualunque sia la sua natura e la sua attività, che viene a trovarsi<br />

comunque ad operare nel cantiere a qualunque titolo contrattuale, e se di conseguenza debbano essere<br />

ritenute tali:<br />

• la ditta affidataria, che non è presente in cantiere con proprio personale, ma che effettua esclusivamente e<br />

saltuariamente controlli ed ispezioni in cantiere, avendo delegato la gestione del cantiere ad altra impresa;<br />

• le ditte che effettuano il nolo a freddo di attrezzature o mezzi;<br />

• le ditte che effettuano il nolo a caldo di attrezzature o mezzi;<br />

• le ditte che effettuano installazioni di impianti in cantiere (quali impianto elettrico e di messa a terra del<br />

cantiere, non definitivi della struttura);<br />

• le ditte che installano, manutentano e smontano ponteggi, passerelle, ed altri apprestamenti del cantiere;<br />

• le ditte che installano, manutentano e smontano gru, ponti autosollevanti, ed altre attrezzature del<br />

cantiere;<br />

• le ditte che realizzano, manutentano ed eventualmente rimuovono le infrastrutture del cantiere;<br />

• le ditte che asportano materiali dal cantiere.<br />

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.<br />

06/04/2012 – <strong>CNA<strong>PPC</strong></strong><br />

Si fa riferimento alla procedura indetta dal Comune di Gerola Alta (Sondrio) per la progettazione preliminare<br />

per la riqualificazione delle aree all’ingresso del centro abitato.<br />

Esaminata la documentazione reperita, si evince che, a fronte di un importo presunto dell’intervento pari a<br />

800.000 euro, il compenso posto a base d’asta per la progettazione preliminare è stato quantificato, senza<br />

alcuna indicazione sulle modalità di calcolo, con un importo lordo massimo omnicomprensivo di 5.000 euro.<br />

Oltre a ciò, la stazione appaltante, successivamente all’apertura delle offerte economiche, ha ritenuto di<br />

aggiudicare la procedura in favore del prezzo più basso, corrispondente, nella specie, ad un ribasso pari al<br />

100%, con importo offerto pari a zero euro.<br />

Al riguardo si osserva quanto segue:<br />

1. La procedura in esame, che viola in ogni caso i principi comunitari e codicistici, è la conseguenza<br />

dell’abrogazione delle tariffe professionali – e di tutte le disposizioni che ad esse rinviano – determinata<br />

dall’art. 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo<br />

2012, n. 27.<br />

I servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria risultano essere parametrati in funzione dei riferimenti<br />

tariffari (su tutti l’art. 92 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – appresso Codice – e l’art. 262<br />

del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – appresso Regolamento) e, per le<br />

finalità legate alle modalità di calcolo del valore dei compensi, i parametri tariffari sembrerebbero essere<br />

ancora operanti, in forza dell’art. 253, c. 17, del Codice.<br />

Allo stato, peraltro, in base allo stesso D.L. n. 1/2012, devono ancora essere individuate le tabelle dei<br />

corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai prestatori dei servizi di architettura e<br />

ingegneria (art. 92, commi 2 e 3, del Codice).<br />

Si ritiene altresì che le disposizioni dell’art. 9, c. 1 e c. 4, del D.L. n. 1/2012, incidendo “implicitamente”<br />

sulla disciplina del Codice e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, entrino in contrasto con<br />

la cosiddetta “clausola di resistenza” di cui all’art. 255 del Codice, in base alla quale “ogni intervento<br />

normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita<br />

modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute”. La presenza<br />

di tale clausola, nel caso di abrogazione implicita, come nella fattispecie, sembrerebbe assumere valenza<br />

interpretativa in favore della sopravvivenza della norma a cui si rivolge.<br />

Peraltro, nel caso in cui si vogliano considerare abrogati tutti i riferimenti tariffari, l’assenza di previsione,<br />

nel testo dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012, di parametri alternativi di riferimento per la determinazione del<br />

valore dei contratti per le attività attinenti ai servizi di architettura e ingegneria, alimenta un eccesso di<br />

discrezionalità delle stazioni appaltanti, che, come verificatosi nel caso di specie, determinano i


Ribasso pari al 100% - Mancata<br />

verifica anomalia<br />

Codice Civile, “indebito<br />

arricchimento” e “ingiustificato<br />

impoverimento”<br />

Direttiva<br />

considerando n. 43<br />

2005/36/CE,<br />

corrispettivi senza alcuna regola, procedendo ad un affidamento diretto in luogo di procedure negoziate o<br />

aperte.<br />

L’assenza di regole certe compromette ed elude il principio della trasparenza, a cui punta la Direttiva<br />

Europea 2004/18/CE, incidendo pesantemente anche sul decoro delle professioni interessate (art. 2233<br />

Codice Civile) e sulla qualità di prestazioni professionali fondamentali nella realizzazione delle opere<br />

pubbliche;<br />

2. Nella specie, è stato presentato un ribasso pari al 100%, ed era prevista una possibilità di verifica<br />

dell'anomalia, ma l'Amministrazione non ha operato in tal senso, in violazione dell'art. 86 del Codice e<br />

dell'art. 121 del Regolamento.<br />

In tema di appalti pubblici, l'anomalia o la congruità dell'offerta non sono direttamente riferite alla<br />

comparazione con l'interesse pubblico, ma presuppongono un apprezzamento orientato secondo<br />

valutazioni di carattere tecnico scientifico.<br />

L'esercizio della discrezionalità tecnica, quando si sostanzia in un profilo di ricostruzione del fatto alla<br />

stregua di regole scientifiche certe o altamente probabili si traduce, dunque, nel compimento di un vero e<br />

proprio accertamento tecnico.<br />

Le valutazioni dell'Amministrazione costituiscono espressione di un potere di natura tecnico discrezionale,<br />

di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente<br />

illogiche o fondate su insufficiente motivazione (cfr. Cons. Stato, V Sez., 1 ottobre 2001 n. 5188; V Sez. 6<br />

agosto 2001 n. 4228; V Sez. 5 marzo 2001 n. 1247; in Cons. Stato 2001, I, 2239, 1752, 586).<br />

Nella procedura in esame, la Commissione di gara non ha pedissequamente applicato sia la lex specialis di<br />

gara, sia l’art. 86 del Codice, sia l'art. 121 del Regolamento, e non si è posta alcun tipo di problema<br />

relativamente ad un ribasso pari al 100%.<br />

Il ribasso in misura pari al 100%, inoltre, appare essere in violazione dell'art. 89 del Codice, ove vengono<br />

individuati dei criteri guida che devono essere seguiti dalle Amministrazioni. A fini di orientamento le<br />

stazioni appaltanti sono difatti obbligate a prendere in considerazione i costi standardizzati, "gli elenchi<br />

prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di<br />

esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza".<br />

Oltre a ciò, un ribasso pari al 100% viola le disposizioni che prescrivono l'obbligo di valutare che il valore<br />

economico delle offerte sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla<br />

sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle<br />

caratteristiche anche dei servizi da prestare (art. 86, c. 3-bis, del Codice e art. 26, c. 6, del D.Lgs. n.<br />

81/2008);<br />

3. L’aver accettato un ribasso pari al 100% e un importo economico pari a zero euro, per la stazione<br />

appaltante costituisce, inoltre, un “indebito arricchimento” ai sensi degli articoli 2041 e 2042 del Codice<br />

Civile, i cui presupposti sono l’arricchimento senza causa di un soggetto, l’ingiustificato impoverimento di<br />

un altro soggetto, il rapporto di causalità tra i suddetti arricchimento e impoverimento e la sussidiarietà<br />

dell’azione.<br />

Nel dettaglio, sussiste “arricchimento” nel caso in cui venga conseguita una qualunque utilità economica,<br />

come il risparmio di una spesa o l’evitare il verificarsi di una perdita. Nel caso in cui sia resa una<br />

prestazione alla Pubblica Amministrazione, l’arricchimento viene assimilato all’utilità conseguita dalla<br />

stessa.<br />

L’utilità dell’opera o della prestazione professionale, poi, deve essere riconosciuta, esplicitamente o<br />

implicitamente, dalla Pubblica Amministrazione.<br />

Nel caso in specie, il Comune richiede prestazioni professionali (peraltro indefinite) a liberi professionisti<br />

singoli e/o associati, ricevendo un beneficio per prestazioni lavorative di carattere intellettuale in assenza<br />

di compensi;<br />

4. Il ribasso in misura pari al 100%, oltre a quanto sopra esposto, è in violazione della Direttiva Europea<br />

2005/36/CE relativa al “riconoscimento delle qualifiche professionali” ove, al “considerando n. 43”,<br />

stabilisce


Scelta del criterio di<br />

aggiudicazione<br />

professionalità e la qualità del servizio e la riservatezza dei rapporti con i clienti>>;<br />

5. Va peraltro rilevato che l’aver esperito la procedura con il criterio del prezzo più basso, nella fattispecie,<br />

costituisce un eccesso di discrezionalità da parte della stazione appaltante nella scelta del criterio di<br />

aggiudicazione, in violazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia. L'Amministrazione, infatti, al<br />

fine di sviluppare una concorrenza effettiva, deve adottare una modalità di attribuzione degli appalti tale<br />

da essere in grado di comparare diverse offerte e scegliere la più vantaggiosa in base a criteri obiettivi<br />

(sentenze 16 settembre 1999, causa C-27/98, Fracasso e Leitschultz, Racc. punto 26; 27 novembre 2001,<br />

cause riunite C-285/99 e C-286/99, punto 34, e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, punto 89).<br />

Appare indubbiamente singolare che, rispetto ad importi posti a base di gara, venga aggiudicato un<br />

appalto con ribassi estremamente elevati, tali da rendere lecito il sospetto che un ribasso eccessivo e il<br />

criterio del prezzo più basso, in taluni casi, provochino un effetto distorsivo del mercato e della<br />

concorrenza.

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