06.06.2015 Views

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA ... - ASL TO 1

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA ... - ASL TO 1

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA ... - ASL TO 1

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Regione Piemonte<br />

Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Torino<br />

<strong>CAPI<strong>TO</strong><strong>LA</strong><strong>TO</strong></strong> <strong>SPECIALE</strong> <strong>DI</strong> <strong>APPAL<strong>TO</strong></strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> FORNITURA <strong>DI</strong><br />

PRESTAZIONI SANITARIE <strong>DI</strong> RICOVERO E/O AMBU<strong>LA</strong><strong>TO</strong>RIALI <strong>DI</strong><br />

OCULISTICA, DA EFFETTURASI PRESSO LE SE<strong>DI</strong> DEL PRESI<strong>DI</strong>O<br />

OSPEDALIERO EVANGELICO-VALDESE <strong>DI</strong> <strong>TO</strong>RINO <strong>PER</strong> GLI ANNI<br />

2009-2012.<br />

L’ importo complessivo a base di gara è pari a € 10.120.000, non assoggettato ad IVA.


ART. 1 – OGGET<strong>TO</strong> DEL SERVIZIO<br />

1. Nell’ambito delle funzioni di ricovero ospedaliero, di assistenza specialistica ambulatoriale e<br />

di diagnostica svolte dall’Asl 1 nelle sedi del presidio ospedaliero e del Poliambulatorio Evangelico<br />

Valdese di Torino in attuazione della L.R. n. 11/2004, art. 5 comma 2, l’Asl 1 affida ad<br />

Associazioni di professionisti medici (di seguito Service) lo svolgimento di specifiche attività<br />

sanitarie facenti parte e finalizzate allo svolgimento dei percorsi diagnostico terapeutici operativi<br />

nel presidio ospedaliero.<br />

2. Tali attività sono ricomprese nella disciplina di Oculistica (codice ministeriale branca 34).<br />

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ RICHIESTE.<br />

1. Le attività sanitarie richieste sono descritte nell’allegato 1 del presente capitolato.<br />

2. La quantità di prestazioni verranno concordate annualmente facendo riferimento alla<br />

classificazione per DRG, per quanto riguarda le attività di ricovero, e per codice da nomenclatore<br />

tariffario regionale, per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche.<br />

ART. 3 – DURATA DEL CONTRAT<strong>TO</strong>.<br />

1. La durata dei contratti è stabilita in anni 4, a partire dal 01.01.2009, e fino al<br />

31.12.2012.<br />

2. Qualora la Regione Piemonte, nell’ambito delle sue competenze, modifichi o revochi il<br />

quadro autorizzativo o l’accreditamento, provvisorio o definitivo, al Presidio Ospedaliero<br />

Evangelico Valdese venendo ad incidere sull’attività di una o più discipline oggetto di contratto, il<br />

contratto dovrà intendersi automaticamente risolto, senza indennizzo o risarcimento alcuno a favore<br />

dell’appaltatore.<br />

ART. 4 – MODALITA’ <strong>DI</strong> ESECUZIONE DEL SERVIZIO.<br />

1. Le attività sanitarie richieste saranno svolte presso le sedi dell’Asl 1 - Presidio Ospedaliero<br />

Evangelico Valdese in Torino.<br />

2. L’Asl 1 metterà a disposizione del Service le sale operatorie, i posti letto, i locali per<br />

l’attività diagnostica e terapeutica, l’organizzazione di mezzi e di personale di cui sono dotate le<br />

sedi del Presidio Ospedaliero Evangelico Valdese, commisurati all’attività concordata, nonché tutti<br />

i flussi informativi atti a descrivere e verificare l’attività svolta.<br />

3. Il Service è impegnato al rispetto dei contenuti dei piani e dei programmi aziendali, del<br />

codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed al rispetto dei principi<br />

che sostengono le scelte e le azioni dell’Asl, così come espresse nell’Atto Aziendale.<br />

4. Nel rispetto del principio di lealtà e di non concorrenza, il Service non potrà effettuare<br />

prestazioni sanitarie sia cliniche che ambulatoriali in favore di pazienti assistiti dal Servizio<br />

Sanitario della Regione Piemonte in strutture diverse da quelle assegnate come sede operativa.


5. Le attività dovranno essere svolte secondo gli indirizzi, procedure e protocolli, anche<br />

specifici dell’Asl, forniti dalla Direzione Sanitaria.<br />

6. Le attività saranno organizzate in accordo con la Direzione Sanitaria del Presidio<br />

Ospedaliero Evangelico Valdese nell’ambito dell’organizzazione generale dei servizi, e comunque<br />

nel rispetto delle caratteristiche dei percorsi diagnostico terapeutici in cui sono inserite, e delle<br />

indicazioni e direttive regionali ed aziendali.<br />

7. Esse dovranno essere svolte con autonomia tecnico-professionale e senza vincoli di<br />

subordinazione nei confronti dell’Asl 1, secondo le modalità e gli obblighi derivanti dal contratto<br />

d’opera di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile, e comunque con la diligenza richiesta<br />

dalla professione esercitata.<br />

8. Nelle attività chirurgiche svolte in sala operatoria, il primo operatore dovrà essere un medico<br />

associato al Service, al quale è assegnata la responsabilità della conduzione e del buon andamento<br />

delle attività di sala.<br />

9. Il Service garantirà gli standard richiesti dalle normative regionali e nazionali che regolano a<br />

qualsiasi titolo l’attività specifica, con particolare riferimento all’appropriatezza delle prestazioni<br />

rese.<br />

10. Il Service si uniformerà ai regolamenti ed alle procedure dell’Asl 1, in particolare in materia<br />

di:<br />

• cartelle cliniche, consenso informato e lettere di dimissioni;<br />

• sperimentazioni cliniche e/o quesiti di carattere etico;<br />

• frequenza da parte di laureati ammessi al tirocinio pratico ai fini della partecipazione all’esame<br />

di Stato, nonché di iscritti ai corsi di laurea e/o scuole di specializzazione o formazione<br />

professionale per i quali il tirocinio sia previsto dall’ordinamento dei corsi o scuole frequentate;<br />

• frequenza volontaria da parte di soggetti che intendono acquisire formazione professionale,<br />

esperienze pratiche e conoscenze tipiche di ciascuna disciplina in ambito sanitario.<br />

11. Il Service alimenterà i flussi informatici di attività sanitaria secondo le procedure in essere<br />

presso l’Azienda.<br />

12. Il Service dovrà assicurare il servizio di pronta disponibilità nei confronti di pazienti<br />

ricoverati nel Presidio e secondo le necessità correlate alla disciplina oggetto del contratto.<br />

13. Il Service dovrà garantire l’educazione continua in medicina dei propri componenti e dei<br />

propri collaboratori, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, anche usufruendo dei<br />

percorsi formativi promossi dall’Asl 1.<br />

14. E’ fatto obbligo a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali il Service e i suoi<br />

Collaboratori abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi o derivanti<br />

dall’attività svolta per conto dell’Asl 1, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e<br />

s.m.i.<br />

15. L’Asl 1 si riserva i diritti di legge sui dati relativi all’attività rivolta agli utenti in quanto<br />

garante della riservatezza degli stessi. E’ espressamente vietato l’uso dei dati relativi agli utenti per<br />

attività di mailing. L’uso dei dati a fini scientifici, di studio, per pubblicazioni potrà essere<br />

autorizzato, su richiesta, dal Direttore Generale dell’Asl 1; il Service dovrà aver cura di citare la<br />

fonte.


ART. 5 – RAPPORTI CON L’UTENZA.<br />

1. Il cittadino, che accede alle sedi del Presidio Ospedaliero Evangelico Valdese presso il quale<br />

opera il Service, ha scelto l’Asl 1 quale struttura pubblica cui affidare la cura della propria salute; ne<br />

consegue che si attende dall’Asl l’assunzione di tutte le responsabilità inerenti i servizi resi.<br />

Pertanto i medici e tutto il personale del Service dovranno attenersi alle indicazioni dell’Asl 1 per<br />

quanto riguarda il rapporto con l’utenza, ed in particolare:<br />

• esibire il cartellino dell’Asl 1 contenete i dati identificativi e la qualifica dell’operatore;<br />

• utilizzare esclusivamente la modulistica e la carta intestata dell’Asl 1 per la comunicazione<br />

verso l’utente;<br />

• utilizzare esclusivamente gli strumenti dell’Asl 1 per la gestione delle liste di attesa.<br />

ART. 6 – BUDGET ANNUALI.<br />

1. I budget annuali saranno assegnati al Service entro i primi 90 giorni dell’anno interessato, e<br />

verificati trimestralmente. Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Direttore<br />

Generale dell’Asl 1.<br />

2. Le variazioni quantitative eccedenti il budget, non autorizzate o non concordate tra le parti<br />

con le modalità di cui sopra, non daranno luogo a retribuzione delle attività conseguenti.<br />

3. Le variazioni quantitative derivanti da cause di forza maggiore riconosciute dalle parti non<br />

saranno considerate violazioni dell’impegno contrattualmente definito.<br />

ART. 7 –STRUMENTAZIONI <strong>PER</strong> <strong>DI</strong>AGNOSI E TERAPIA.<br />

1. Il Service utilizzerà le strumentazioni per la diagnosi e la terapia delle patologie trattate<br />

messe a disposizione dell’Asl 1. Ne garantirà il buon uso e la conservazione secondo i protocolli<br />

aziendali.<br />

2. Al fine di migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della attività clinica svolta, il<br />

Service potrà utilizzare, previa autorizzazione dell’Asl 1, proprie strumentazioni specifiche,<br />

garantendone la completa funzionalità e senza onere a carico dell’Asl 1. Tali attrezzature verranno<br />

registrate nell’apposita sezione dell’inventario patrimoniale dell’Asl 1 e saranno sottoposte alle<br />

verifiche periodiche ed ai controlli di legge.<br />

3. La strumentazione di diagnosi e terapia messa a disposizione da parte del Service dovrà<br />

essere elencata e descritta nel progetto presentato e farne parte integrante e sostanziale. Successive<br />

modificazioni saranno registrate in appositi disciplinari aggiuntivi.


ART. 8 – COMPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E NOMINA DEL<br />

RESPONSABILE.<br />

1. La composizione del Service potrà variare nel periodo di vigenza del contratto, alla<br />

condizione che non vengano a mutare le caratteristiche tecnico-professionali ed organizzative<br />

previste all’atto dell’aggiudicazione della presente gara. Il Service comunicherà alla Direzione<br />

dell’Asl 1 qualsiasi variazione precedentemente all’attuazione della stessa per riceverne preventivo<br />

assenso.<br />

2. Il Service designerà nello svolgimento del contratto un referente nei rapporti con l’Asl 1 e<br />

nei confronti degli altri professionisti, ai fini dell’adempimento degli obblighi contrattuali.<br />

ART. 9 – COL<strong>LA</strong>BORA<strong>TO</strong>RI.<br />

1. Nell’esecuzione del contratto il Service potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di<br />

collaboratori medici e non medici, assumendo le necessarie decisioni e le relative responsabilità in<br />

ordine alle scelte, al numero ed ai profili professionali necessari. I collaboratori dovranno essere in<br />

possesso di requisiti formativi e professionali richiesti per l’accesso ai corrispondenti profili previsti<br />

dalla normativa concorsuale per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. La documentazione<br />

di tali requisiti nonché gli stessi contratti stipulati dal Service con i collaboratori dovranno essere<br />

depositati in copia presso la Direzione Sanitaria dell’Asl 1 precedentemente all’entrata in servizio<br />

degli stessi.<br />

2. Il Service si avvarrà inoltre della collaborazione del personale assegnato dall’Asl 1 all’area<br />

di competenza; il Service avrà autorità funzionale e non gerarchica o disciplinare nei confronti di<br />

tale personale, essendo questi ultimi poteri ricondotti all’Asl 1.<br />

ART. 10 – RISPET<strong>TO</strong> D. LGS. 626/94 (SICUREZZA <strong>LA</strong>VORO)<br />

1. Il Service si impegnerà ad ottemperare alle indicazioni dell’art. 7 c.2 del D.Lgs. 626/94 e<br />

s.m.i. nonché dell’art.3 della Legge 123/2007 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in<br />

particolare:<br />

• a cooperare con l’Asl 1 all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul<br />

lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto;<br />

• a coordinare con l’Asl 1 gli interventi di protezione e prevenzione da rischi cui sono esposti i<br />

lavoratori ed informare la stessa sui rischi connessi con la propria attività;<br />

• ad elaborare un documento in comune con l’Asl 1 finalizzato alla armonizzazione delle<br />

procedure e delle attività di reciproca competenza;<br />

• a provvedere autonomamente alle denunce degli infortuni sul lavoro (DPR 1124/65) ed in<br />

particolare alla segnalazione per infortuni biologici come da procedura aziendale. I prelievi a<br />

tempo zero sono a carico dell’Asl 1, mentre gli ulteriori controlli a 45 – 90 – 180 giorni sono a<br />

carico del Service.


ART. 11 – APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA.<br />

1. I medici del Service, nel suggerire o prescrivere farmaci, si impegneranno al rispetto della<br />

normativa di legge e regolamentare in vigore per la prescrizione farmaceutica, con particolare<br />

riguardo al prontuario aziendale, alla classe di appartenenza dei farmaci (attualmente A-H-C), e,<br />

qualora non esista una valida alternativa terapeutica, al rispetto della legge n. 648/96. Si<br />

impegneranno inoltre ad attenersi alle direttive aziendali in tema di appropriatezza prescrittiva.<br />

ART. 12 – CONTROLLI DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE E BUON USO<br />

DEL SANGUE.<br />

1. Il Service si impegnerà a:<br />

• seguire le indicazioni e le direttive fornite dalla Direzione Sanitaria dell’Asl 1 in tema di<br />

sorveglianza e controllo delle malattie infettive;<br />

• collaborare con la Asl 1 nell’attuazione del Programma annuale di prevenzione delle infezioni<br />

acquisite in ambiente sanitario;<br />

• adottare i provvedimenti relativi alle patologie infettive trasmissibili previsti dalle vigenti<br />

normative e dai protocolli aziendali di riferimento.<br />

2. Il Service si impegnerà al rispetto delle indicazioni della commissione aziendale per il Buon<br />

Uso del Sangue.<br />

ART. 13 – RESPONSABILITA’ VERSO I TERZI<br />

1. Il Service assicurerà i rischi derivanti da Responsabilità Professionale propria e dei propri<br />

collaboratori, con assunzione del relativo onere e con massimale minimo di € 5.000.000,00.<br />

Analoga copertura assicurativa dovrà essere estesa inoltre sui macchinari ed attrezzature utilizzate,<br />

sia di proprietà che affidate da terzi per lo svolgimento delle attività sanitarie richieste, con specifica<br />

copertura per furto e atti vandalici.<br />

2. Le coperture assicurative di cui sopra dovranno essere valutate ed approvate dalla<br />

competente struttura dell’Asl 1, attualmente la S.C. Patrimoniale.<br />

ART. 14 – CONTROLLI<br />

1. L’Asl 1 potrà verificare in ogni momento, anche a mezzo di propri incaricati, l’adempimento<br />

da parte del Service degli obblighi assunti e l’osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite<br />

dall’Asl 1 per la corretta gestione delle prestazioni sanitarie richieste.<br />

ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMEN<strong>TO</strong><br />

1. L’Asl 1, a fronte delle prestazioni effettuate, erogherà anticipazioni mensili pari al 75% del<br />

budget concordato, dietro presentazione di fattura da parte del Service, entro 30 giorni dalla data di<br />

ricevimento della fattura stessa.


2. L’Asl 1 comunicherà il volume di prestazioni appropriate certificate dai flussi regionali<br />

nonché il relativo controvalore economico entro 60 giorni dalla fine del trimestre, in modo da<br />

consentire al Service l’emissione della relativa fattura di conguaglio. Il saldo verrà corrisposto entro<br />

90 giorni dalla data di emissione della fattura.<br />

3. E’ fatto divieto anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Asl 1 di interrompere le<br />

prestazioni previste dal presente capitolato.<br />

4. Il Service rinuncia a fare valere qualsiasi eccezione di inadempimento ex art. 1460 del<br />

codice civile.<br />

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRAT<strong>TO</strong><br />

1. Ciascuno dei contraenti potrà recedere dal contratto di incarico dandone preavviso alla<br />

controparte entro il terzo mese precedente la data da cui si intende far decorrere il recesso. In<br />

mancanza di preavviso, la parte recedente sarà tenuta verso l’altra a corrispondere un’indennità<br />

equivalente a 3 mensilità, calcolate con riferimento all’ultimo corrispettivo trimestrale riconosciuto<br />

al Service.<br />

2. L’Azienda Sanitaria avrà facoltà di revocare, in qualunque momento e senza necessità di<br />

preavviso, il contratto nei seguenti casi:<br />

• motivata valutazione negativa dei risultati delle prestazioni erogate ai pazienti;<br />

• qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del<br />

rapporto contrattuale;<br />

• qualora, nel corso dell’espletamento del contratto, intervengano circostanze che rendano<br />

impossibile l’attuazione dell’incarico medesimo.<br />

3. Nei casi sopra elencati non sarà dovuto alcun indennizzo al Service.<br />

ART. 17 – INFORMATIVA.<br />

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione<br />

dei dati personali – Testo unico sulla privacy”, si informa che l’elaborazione dei dati raccolti sarà<br />

finalizzata allo svolgimento della procedura concorsuale ed all’eventuale instaurazione e gestione<br />

del rapporto contrattuale. Il trattamento in parola avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei<br />

principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dalla legislazione<br />

vigente, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati, fatta comunque salva la<br />

necessaria pubblicità della procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il<br />

trattamento citato si avvarrà anche dell’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che<br />

l’eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca garantirà l’anonimato. La<br />

comunicazione ad altri soggetti pubblici o privati verrà effettuata in adempimento di obblighi di<br />

legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal<br />

citato Decreto Legislativo e dalle ulteriori disposizioni integrative.<br />

2. Titolare del trattamento è l’Asl 1, nella persona del Direttore Generale, o suo delegato.<br />

3. Responsabile del trattamento sarà il Direttore della S.C. Programmazione e Controllo di<br />

Gestione, nell’ambito dei cui Uffici i dati verranno custoditi e trattati, anche tramite incarico agli<br />

addetti degli Uffici stessi.<br />

4. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 suddetto.


ART. 18 – FORO COMPETENTE<br />

1. Il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.<br />

ART. 19 – C<strong>LA</strong>USO<strong>LA</strong> FINALE<br />

1. Qualsiasi omissione o ritardo nell’assegnazione dell’incarico da parte dell’Asl 1 non<br />

costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che l’Asl si riserva comunque di far valere nei<br />

limiti della prescrizione ordinaria.<br />

2. Con la sottoscrizione delle norme del Capitolato Speciale, il Service dichiara di aver preso<br />

conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel<br />

loro insieme.<br />

<strong>PER</strong> IL SERVICE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!