CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA ... - ASL TO 1
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Regione Piemonte<br />
Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Torino<br />
<strong>CAPI<strong>TO</strong><strong>LA</strong><strong>TO</strong></strong> <strong>SPECIALE</strong> <strong>DI</strong> <strong>APPAL<strong>TO</strong></strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> FORNITURA <strong>DI</strong><br />
PRESTAZIONI SANITARIE <strong>DI</strong> RICOVERO E/O AMBU<strong>LA</strong><strong>TO</strong>RIALI <strong>DI</strong><br />
OCULISTICA, DA EFFETTURASI PRESSO LE SE<strong>DI</strong> DEL PRESI<strong>DI</strong>O<br />
OSPEDALIERO EVANGELICO-VALDESE <strong>DI</strong> <strong>TO</strong>RINO <strong>PER</strong> GLI ANNI<br />
2009-2012.<br />
L’ importo complessivo a base di gara è pari a € 10.120.000, non assoggettato ad IVA.
ART. 1 – OGGET<strong>TO</strong> DEL SERVIZIO<br />
1. Nell’ambito delle funzioni di ricovero ospedaliero, di assistenza specialistica ambulatoriale e<br />
di diagnostica svolte dall’Asl 1 nelle sedi del presidio ospedaliero e del Poliambulatorio Evangelico<br />
Valdese di Torino in attuazione della L.R. n. 11/2004, art. 5 comma 2, l’Asl 1 affida ad<br />
Associazioni di professionisti medici (di seguito Service) lo svolgimento di specifiche attività<br />
sanitarie facenti parte e finalizzate allo svolgimento dei percorsi diagnostico terapeutici operativi<br />
nel presidio ospedaliero.<br />
2. Tali attività sono ricomprese nella disciplina di Oculistica (codice ministeriale branca 34).<br />
ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ RICHIESTE.<br />
1. Le attività sanitarie richieste sono descritte nell’allegato 1 del presente capitolato.<br />
2. La quantità di prestazioni verranno concordate annualmente facendo riferimento alla<br />
classificazione per DRG, per quanto riguarda le attività di ricovero, e per codice da nomenclatore<br />
tariffario regionale, per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche.<br />
ART. 3 – DURATA DEL CONTRAT<strong>TO</strong>.<br />
1. La durata dei contratti è stabilita in anni 4, a partire dal 01.01.2009, e fino al<br />
31.12.2012.<br />
2. Qualora la Regione Piemonte, nell’ambito delle sue competenze, modifichi o revochi il<br />
quadro autorizzativo o l’accreditamento, provvisorio o definitivo, al Presidio Ospedaliero<br />
Evangelico Valdese venendo ad incidere sull’attività di una o più discipline oggetto di contratto, il<br />
contratto dovrà intendersi automaticamente risolto, senza indennizzo o risarcimento alcuno a favore<br />
dell’appaltatore.<br />
ART. 4 – MODALITA’ <strong>DI</strong> ESECUZIONE DEL SERVIZIO.<br />
1. Le attività sanitarie richieste saranno svolte presso le sedi dell’Asl 1 - Presidio Ospedaliero<br />
Evangelico Valdese in Torino.<br />
2. L’Asl 1 metterà a disposizione del Service le sale operatorie, i posti letto, i locali per<br />
l’attività diagnostica e terapeutica, l’organizzazione di mezzi e di personale di cui sono dotate le<br />
sedi del Presidio Ospedaliero Evangelico Valdese, commisurati all’attività concordata, nonché tutti<br />
i flussi informativi atti a descrivere e verificare l’attività svolta.<br />
3. Il Service è impegnato al rispetto dei contenuti dei piani e dei programmi aziendali, del<br />
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed al rispetto dei principi<br />
che sostengono le scelte e le azioni dell’Asl, così come espresse nell’Atto Aziendale.<br />
4. Nel rispetto del principio di lealtà e di non concorrenza, il Service non potrà effettuare<br />
prestazioni sanitarie sia cliniche che ambulatoriali in favore di pazienti assistiti dal Servizio<br />
Sanitario della Regione Piemonte in strutture diverse da quelle assegnate come sede operativa.
5. Le attività dovranno essere svolte secondo gli indirizzi, procedure e protocolli, anche<br />
specifici dell’Asl, forniti dalla Direzione Sanitaria.<br />
6. Le attività saranno organizzate in accordo con la Direzione Sanitaria del Presidio<br />
Ospedaliero Evangelico Valdese nell’ambito dell’organizzazione generale dei servizi, e comunque<br />
nel rispetto delle caratteristiche dei percorsi diagnostico terapeutici in cui sono inserite, e delle<br />
indicazioni e direttive regionali ed aziendali.<br />
7. Esse dovranno essere svolte con autonomia tecnico-professionale e senza vincoli di<br />
subordinazione nei confronti dell’Asl 1, secondo le modalità e gli obblighi derivanti dal contratto<br />
d’opera di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile, e comunque con la diligenza richiesta<br />
dalla professione esercitata.<br />
8. Nelle attività chirurgiche svolte in sala operatoria, il primo operatore dovrà essere un medico<br />
associato al Service, al quale è assegnata la responsabilità della conduzione e del buon andamento<br />
delle attività di sala.<br />
9. Il Service garantirà gli standard richiesti dalle normative regionali e nazionali che regolano a<br />
qualsiasi titolo l’attività specifica, con particolare riferimento all’appropriatezza delle prestazioni<br />
rese.<br />
10. Il Service si uniformerà ai regolamenti ed alle procedure dell’Asl 1, in particolare in materia<br />
di:<br />
• cartelle cliniche, consenso informato e lettere di dimissioni;<br />
• sperimentazioni cliniche e/o quesiti di carattere etico;<br />
• frequenza da parte di laureati ammessi al tirocinio pratico ai fini della partecipazione all’esame<br />
di Stato, nonché di iscritti ai corsi di laurea e/o scuole di specializzazione o formazione<br />
professionale per i quali il tirocinio sia previsto dall’ordinamento dei corsi o scuole frequentate;<br />
• frequenza volontaria da parte di soggetti che intendono acquisire formazione professionale,<br />
esperienze pratiche e conoscenze tipiche di ciascuna disciplina in ambito sanitario.<br />
11. Il Service alimenterà i flussi informatici di attività sanitaria secondo le procedure in essere<br />
presso l’Azienda.<br />
12. Il Service dovrà assicurare il servizio di pronta disponibilità nei confronti di pazienti<br />
ricoverati nel Presidio e secondo le necessità correlate alla disciplina oggetto del contratto.<br />
13. Il Service dovrà garantire l’educazione continua in medicina dei propri componenti e dei<br />
propri collaboratori, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, anche usufruendo dei<br />
percorsi formativi promossi dall’Asl 1.<br />
14. E’ fatto obbligo a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali il Service e i suoi<br />
Collaboratori abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi o derivanti<br />
dall’attività svolta per conto dell’Asl 1, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e<br />
s.m.i.<br />
15. L’Asl 1 si riserva i diritti di legge sui dati relativi all’attività rivolta agli utenti in quanto<br />
garante della riservatezza degli stessi. E’ espressamente vietato l’uso dei dati relativi agli utenti per<br />
attività di mailing. L’uso dei dati a fini scientifici, di studio, per pubblicazioni potrà essere<br />
autorizzato, su richiesta, dal Direttore Generale dell’Asl 1; il Service dovrà aver cura di citare la<br />
fonte.
ART. 5 – RAPPORTI CON L’UTENZA.<br />
1. Il cittadino, che accede alle sedi del Presidio Ospedaliero Evangelico Valdese presso il quale<br />
opera il Service, ha scelto l’Asl 1 quale struttura pubblica cui affidare la cura della propria salute; ne<br />
consegue che si attende dall’Asl l’assunzione di tutte le responsabilità inerenti i servizi resi.<br />
Pertanto i medici e tutto il personale del Service dovranno attenersi alle indicazioni dell’Asl 1 per<br />
quanto riguarda il rapporto con l’utenza, ed in particolare:<br />
• esibire il cartellino dell’Asl 1 contenete i dati identificativi e la qualifica dell’operatore;<br />
• utilizzare esclusivamente la modulistica e la carta intestata dell’Asl 1 per la comunicazione<br />
verso l’utente;<br />
• utilizzare esclusivamente gli strumenti dell’Asl 1 per la gestione delle liste di attesa.<br />
ART. 6 – BUDGET ANNUALI.<br />
1. I budget annuali saranno assegnati al Service entro i primi 90 giorni dell’anno interessato, e<br />
verificati trimestralmente. Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Direttore<br />
Generale dell’Asl 1.<br />
2. Le variazioni quantitative eccedenti il budget, non autorizzate o non concordate tra le parti<br />
con le modalità di cui sopra, non daranno luogo a retribuzione delle attività conseguenti.<br />
3. Le variazioni quantitative derivanti da cause di forza maggiore riconosciute dalle parti non<br />
saranno considerate violazioni dell’impegno contrattualmente definito.<br />
ART. 7 –STRUMENTAZIONI <strong>PER</strong> <strong>DI</strong>AGNOSI E TERAPIA.<br />
1. Il Service utilizzerà le strumentazioni per la diagnosi e la terapia delle patologie trattate<br />
messe a disposizione dell’Asl 1. Ne garantirà il buon uso e la conservazione secondo i protocolli<br />
aziendali.<br />
2. Al fine di migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della attività clinica svolta, il<br />
Service potrà utilizzare, previa autorizzazione dell’Asl 1, proprie strumentazioni specifiche,<br />
garantendone la completa funzionalità e senza onere a carico dell’Asl 1. Tali attrezzature verranno<br />
registrate nell’apposita sezione dell’inventario patrimoniale dell’Asl 1 e saranno sottoposte alle<br />
verifiche periodiche ed ai controlli di legge.<br />
3. La strumentazione di diagnosi e terapia messa a disposizione da parte del Service dovrà<br />
essere elencata e descritta nel progetto presentato e farne parte integrante e sostanziale. Successive<br />
modificazioni saranno registrate in appositi disciplinari aggiuntivi.
ART. 8 – COMPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E NOMINA DEL<br />
RESPONSABILE.<br />
1. La composizione del Service potrà variare nel periodo di vigenza del contratto, alla<br />
condizione che non vengano a mutare le caratteristiche tecnico-professionali ed organizzative<br />
previste all’atto dell’aggiudicazione della presente gara. Il Service comunicherà alla Direzione<br />
dell’Asl 1 qualsiasi variazione precedentemente all’attuazione della stessa per riceverne preventivo<br />
assenso.<br />
2. Il Service designerà nello svolgimento del contratto un referente nei rapporti con l’Asl 1 e<br />
nei confronti degli altri professionisti, ai fini dell’adempimento degli obblighi contrattuali.<br />
ART. 9 – COL<strong>LA</strong>BORA<strong>TO</strong>RI.<br />
1. Nell’esecuzione del contratto il Service potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di<br />
collaboratori medici e non medici, assumendo le necessarie decisioni e le relative responsabilità in<br />
ordine alle scelte, al numero ed ai profili professionali necessari. I collaboratori dovranno essere in<br />
possesso di requisiti formativi e professionali richiesti per l’accesso ai corrispondenti profili previsti<br />
dalla normativa concorsuale per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. La documentazione<br />
di tali requisiti nonché gli stessi contratti stipulati dal Service con i collaboratori dovranno essere<br />
depositati in copia presso la Direzione Sanitaria dell’Asl 1 precedentemente all’entrata in servizio<br />
degli stessi.<br />
2. Il Service si avvarrà inoltre della collaborazione del personale assegnato dall’Asl 1 all’area<br />
di competenza; il Service avrà autorità funzionale e non gerarchica o disciplinare nei confronti di<br />
tale personale, essendo questi ultimi poteri ricondotti all’Asl 1.<br />
ART. 10 – RISPET<strong>TO</strong> D. LGS. 626/94 (SICUREZZA <strong>LA</strong>VORO)<br />
1. Il Service si impegnerà ad ottemperare alle indicazioni dell’art. 7 c.2 del D.Lgs. 626/94 e<br />
s.m.i. nonché dell’art.3 della Legge 123/2007 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in<br />
particolare:<br />
• a cooperare con l’Asl 1 all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul<br />
lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto;<br />
• a coordinare con l’Asl 1 gli interventi di protezione e prevenzione da rischi cui sono esposti i<br />
lavoratori ed informare la stessa sui rischi connessi con la propria attività;<br />
• ad elaborare un documento in comune con l’Asl 1 finalizzato alla armonizzazione delle<br />
procedure e delle attività di reciproca competenza;<br />
• a provvedere autonomamente alle denunce degli infortuni sul lavoro (DPR 1124/65) ed in<br />
particolare alla segnalazione per infortuni biologici come da procedura aziendale. I prelievi a<br />
tempo zero sono a carico dell’Asl 1, mentre gli ulteriori controlli a 45 – 90 – 180 giorni sono a<br />
carico del Service.
ART. 11 – APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA.<br />
1. I medici del Service, nel suggerire o prescrivere farmaci, si impegneranno al rispetto della<br />
normativa di legge e regolamentare in vigore per la prescrizione farmaceutica, con particolare<br />
riguardo al prontuario aziendale, alla classe di appartenenza dei farmaci (attualmente A-H-C), e,<br />
qualora non esista una valida alternativa terapeutica, al rispetto della legge n. 648/96. Si<br />
impegneranno inoltre ad attenersi alle direttive aziendali in tema di appropriatezza prescrittiva.<br />
ART. 12 – CONTROLLI DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE E BUON USO<br />
DEL SANGUE.<br />
1. Il Service si impegnerà a:<br />
• seguire le indicazioni e le direttive fornite dalla Direzione Sanitaria dell’Asl 1 in tema di<br />
sorveglianza e controllo delle malattie infettive;<br />
• collaborare con la Asl 1 nell’attuazione del Programma annuale di prevenzione delle infezioni<br />
acquisite in ambiente sanitario;<br />
• adottare i provvedimenti relativi alle patologie infettive trasmissibili previsti dalle vigenti<br />
normative e dai protocolli aziendali di riferimento.<br />
2. Il Service si impegnerà al rispetto delle indicazioni della commissione aziendale per il Buon<br />
Uso del Sangue.<br />
ART. 13 – RESPONSABILITA’ VERSO I TERZI<br />
1. Il Service assicurerà i rischi derivanti da Responsabilità Professionale propria e dei propri<br />
collaboratori, con assunzione del relativo onere e con massimale minimo di € 5.000.000,00.<br />
Analoga copertura assicurativa dovrà essere estesa inoltre sui macchinari ed attrezzature utilizzate,<br />
sia di proprietà che affidate da terzi per lo svolgimento delle attività sanitarie richieste, con specifica<br />
copertura per furto e atti vandalici.<br />
2. Le coperture assicurative di cui sopra dovranno essere valutate ed approvate dalla<br />
competente struttura dell’Asl 1, attualmente la S.C. Patrimoniale.<br />
ART. 14 – CONTROLLI<br />
1. L’Asl 1 potrà verificare in ogni momento, anche a mezzo di propri incaricati, l’adempimento<br />
da parte del Service degli obblighi assunti e l’osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite<br />
dall’Asl 1 per la corretta gestione delle prestazioni sanitarie richieste.<br />
ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMEN<strong>TO</strong><br />
1. L’Asl 1, a fronte delle prestazioni effettuate, erogherà anticipazioni mensili pari al 75% del<br />
budget concordato, dietro presentazione di fattura da parte del Service, entro 30 giorni dalla data di<br />
ricevimento della fattura stessa.
2. L’Asl 1 comunicherà il volume di prestazioni appropriate certificate dai flussi regionali<br />
nonché il relativo controvalore economico entro 60 giorni dalla fine del trimestre, in modo da<br />
consentire al Service l’emissione della relativa fattura di conguaglio. Il saldo verrà corrisposto entro<br />
90 giorni dalla data di emissione della fattura.<br />
3. E’ fatto divieto anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Asl 1 di interrompere le<br />
prestazioni previste dal presente capitolato.<br />
4. Il Service rinuncia a fare valere qualsiasi eccezione di inadempimento ex art. 1460 del<br />
codice civile.<br />
ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRAT<strong>TO</strong><br />
1. Ciascuno dei contraenti potrà recedere dal contratto di incarico dandone preavviso alla<br />
controparte entro il terzo mese precedente la data da cui si intende far decorrere il recesso. In<br />
mancanza di preavviso, la parte recedente sarà tenuta verso l’altra a corrispondere un’indennità<br />
equivalente a 3 mensilità, calcolate con riferimento all’ultimo corrispettivo trimestrale riconosciuto<br />
al Service.<br />
2. L’Azienda Sanitaria avrà facoltà di revocare, in qualunque momento e senza necessità di<br />
preavviso, il contratto nei seguenti casi:<br />
• motivata valutazione negativa dei risultati delle prestazioni erogate ai pazienti;<br />
• qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del<br />
rapporto contrattuale;<br />
• qualora, nel corso dell’espletamento del contratto, intervengano circostanze che rendano<br />
impossibile l’attuazione dell’incarico medesimo.<br />
3. Nei casi sopra elencati non sarà dovuto alcun indennizzo al Service.<br />
ART. 17 – INFORMATIVA.<br />
1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione<br />
dei dati personali – Testo unico sulla privacy”, si informa che l’elaborazione dei dati raccolti sarà<br />
finalizzata allo svolgimento della procedura concorsuale ed all’eventuale instaurazione e gestione<br />
del rapporto contrattuale. Il trattamento in parola avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei<br />
principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dalla legislazione<br />
vigente, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati, fatta comunque salva la<br />
necessaria pubblicità della procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il<br />
trattamento citato si avvarrà anche dell’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che<br />
l’eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca garantirà l’anonimato. La<br />
comunicazione ad altri soggetti pubblici o privati verrà effettuata in adempimento di obblighi di<br />
legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal<br />
citato Decreto Legislativo e dalle ulteriori disposizioni integrative.<br />
2. Titolare del trattamento è l’Asl 1, nella persona del Direttore Generale, o suo delegato.<br />
3. Responsabile del trattamento sarà il Direttore della S.C. Programmazione e Controllo di<br />
Gestione, nell’ambito dei cui Uffici i dati verranno custoditi e trattati, anche tramite incarico agli<br />
addetti degli Uffici stessi.<br />
4. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 suddetto.
ART. 18 – FORO COMPETENTE<br />
1. Il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.<br />
ART. 19 – C<strong>LA</strong>USO<strong>LA</strong> FINALE<br />
1. Qualsiasi omissione o ritardo nell’assegnazione dell’incarico da parte dell’Asl 1 non<br />
costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che l’Asl si riserva comunque di far valere nei<br />
limiti della prescrizione ordinaria.<br />
2. Con la sottoscrizione delle norme del Capitolato Speciale, il Service dichiara di aver preso<br />
conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel<br />
loro insieme.<br />
<strong>PER</strong> IL SERVICE