SETTEMBRE OTTOBRE 2011 N.8 - Case Piacentine
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<strong>SETTEMBRE</strong><br />
<strong>OTTOBRE</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
approfondimenti<br />
40<br />
Il D.Lgs. 14 marzo <strong>2011</strong> n. 23, in<br />
vigore dal 7 aprile <strong>2011</strong>, ha introdotto,<br />
a decorrere dal periodo d’imposta<br />
<strong>2011</strong>, un regime alternativo a quello<br />
ordinario in materia di tassazione di<br />
affitti.<br />
Più precisamente, i proprietari di<br />
unità immobiliari a uso abitativo, e<br />
loro pertinenze, che agiscono come<br />
consumatori (e, quindi per scopi<br />
estranei all’attività d`impresa o di<br />
lavoro autonomo) che concedono in<br />
locazione i detti beni possono optare<br />
per un’imposta fissa, la cosiddetta<br />
“cedolare secca”, sostitutiva<br />
dell`IRPEF (con aliquota marginale<br />
propria del contribuente), delle<br />
addizionali comunale e regionale,<br />
delle imposte di registro e di bollo<br />
sul contratto di locazione, anche in<br />
caso di risoluzione e/o proroga del<br />
contratto di locazione.<br />
La “cedolare secca”<br />
sugli affitti<br />
L’<br />
imposta sostitutiva è pari al 21% e si riduce 19% per i contratti a canone<br />
concordato e deve essere versata con le modalità ed i termini previsti per<br />
le imposte sui redditi (con acconti, quindi, e saldi).<br />
Dal 7 aprile <strong>2011</strong> l’opzione può essere effettuata in sede di registrazione dei<br />
nuovi contratti di locazione o di adempimenti successivi (proroga) o di versamento<br />
dell’imposta di registro per annualità successive. Per i contratti in corso<br />
o già registrati al 7 aprile <strong>2011</strong> l’opzione potrà essere effettuata in sede di dichiarazione<br />
dei redditi per l’esercizio <strong>2011</strong> (senza però diritto al rimborso delle<br />
imposte di registro e di bollo già versate fino a quel momento).<br />
Il regime è in linea di massima favorevole per tutti i contribuenti che dichiarano<br />
un reddito IRPEF annuo superiore a 15.000 euro, ma per una analisi di<br />
convenienza più precisa non bisogna dimenticare di considerare gli effetti degli<br />
oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, della rinuncia agli adeguamenti<br />
ISTAT, ecc.). Con la circolare 26/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di<br />
istruzioni che dovrebbero aiutare i contribuenti nella difficile scelta tra cedolare<br />
secca e tassazione ordinaria.<br />
Questi i principali punti chiariti dal Fisco.<br />
Acconto «leggero»<br />
Il più importante chiarimento riguarda gli acconti che, sia per l’Irpef sia per la<br />
cedolare secca, sono scaduti il 6 luglio in virtù dello slittamento introdotto dal<br />
Dpcm del 12 maggio scorso. La cedolare esclude dall’imponibile Irpef il reddito<br />
da locazione e per questa ragione l’acconto Irpef di chi opta per la tassa piatta<br />
può essere calcolato solo con il metodo previsionale.<br />
L’annualità<br />
Un altro punto importante chiarito dalla circolare riguarda la tempistica degli<br />
effetti fiscali sul reddito del proprietario che sceglie il nuovo regime: gli effetti<br />
fiscali coincidono con la durata dell’opzione e non seguono la scansione degli<br />
anni d’imposta.<br />
L’effetto sui redditi<br />
La nuova disciplina della cedolare cancella dal montante Irpef il reddito da<br />
locazione (che nel regime tradizionale entra nell’imponibile per l’85% nel caso<br />
di canone libero e per il 59,5% quando il canone è concordato) ma questa<br />
esclusione vale solo per il calcolo dell’imposta. La tassa piatta, di conseguenza,<br />
non riduce la base su cui si calcolano gli sconti d’imposta, per esempio sulle<br />
ristrutturazioni (36%) o gli interventi di risparmio energetico (55%). La relativa<br />
detrazione, però, può essere applicata solo sull’Irpef da pagare, e naturalmente<br />
non può abbracciare la cedolare. La scelta della tassa piatta è neutra anche<br />
per tutti gli altri calcoli sul reddito, per individuare i familiari fiscalmente a carico<br />
o per stabilire il diritto ad altri benefici (per esempio quelli collegati all’Isee).<br />
Adeguamento Istat<br />
L’esclusione della possibilità di adeguamento Istat per i canoni soggetti a cedolare<br />
secca è assoluta. Anche i proprietari che hanno già aggiornato i canoni<br />
nel <strong>2011</strong> e poi hanno optato per la sostitutiva devono infatti restituire l’adeguamento<br />
all’inquilino. Non solo: in caso di immobili con più titolari, basta che uno<br />
dei proprietari scelga la cedolare per impedire anche agli altri la possibilità di<br />
adeguare i canoni, dal momento che il beneficiario della misura è l’inquilino.<br />
Per informarlo dell’opzione, la circolare impone sempre la lettera raccomandata<br />
preventiva, che non può essere consegnata a mano (a nulla vale in questo<br />
caso la firma della ricevuta da parte dell’inquilino).