09.05.2015 Views

SETTEMBRE OTTOBRE 2011 N.8 - Case Piacentine

SETTEMBRE OTTOBRE 2011 N.8 - Case Piacentine

SETTEMBRE OTTOBRE 2011 N.8 - Case Piacentine

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>SETTEMBRE</strong><br />

<strong>OTTOBRE</strong><br />

<strong>2011</strong><br />

approfondimenti<br />

40<br />

Il D.Lgs. 14 marzo <strong>2011</strong> n. 23, in<br />

vigore dal 7 aprile <strong>2011</strong>, ha introdotto,<br />

a decorrere dal periodo d’imposta<br />

<strong>2011</strong>, un regime alternativo a quello<br />

ordinario in materia di tassazione di<br />

affitti.<br />

Più precisamente, i proprietari di<br />

unità immobiliari a uso abitativo, e<br />

loro pertinenze, che agiscono come<br />

consumatori (e, quindi per scopi<br />

estranei all’attività d`impresa o di<br />

lavoro autonomo) che concedono in<br />

locazione i detti beni possono optare<br />

per un’imposta fissa, la cosiddetta<br />

“cedolare secca”, sostitutiva<br />

dell`IRPEF (con aliquota marginale<br />

propria del contribuente), delle<br />

addizionali comunale e regionale,<br />

delle imposte di registro e di bollo<br />

sul contratto di locazione, anche in<br />

caso di risoluzione e/o proroga del<br />

contratto di locazione.<br />

La “cedolare secca”<br />

sugli affitti<br />

L’<br />

imposta sostitutiva è pari al 21% e si riduce 19% per i contratti a canone<br />

concordato e deve essere versata con le modalità ed i termini previsti per<br />

le imposte sui redditi (con acconti, quindi, e saldi).<br />

Dal 7 aprile <strong>2011</strong> l’opzione può essere effettuata in sede di registrazione dei<br />

nuovi contratti di locazione o di adempimenti successivi (proroga) o di versamento<br />

dell’imposta di registro per annualità successive. Per i contratti in corso<br />

o già registrati al 7 aprile <strong>2011</strong> l’opzione potrà essere effettuata in sede di dichiarazione<br />

dei redditi per l’esercizio <strong>2011</strong> (senza però diritto al rimborso delle<br />

imposte di registro e di bollo già versate fino a quel momento).<br />

Il regime è in linea di massima favorevole per tutti i contribuenti che dichiarano<br />

un reddito IRPEF annuo superiore a 15.000 euro, ma per una analisi di<br />

convenienza più precisa non bisogna dimenticare di considerare gli effetti degli<br />

oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, della rinuncia agli adeguamenti<br />

ISTAT, ecc.). Con la circolare 26/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di<br />

istruzioni che dovrebbero aiutare i contribuenti nella difficile scelta tra cedolare<br />

secca e tassazione ordinaria.<br />

Questi i principali punti chiariti dal Fisco.<br />

Acconto «leggero»<br />

Il più importante chiarimento riguarda gli acconti che, sia per l’Irpef sia per la<br />

cedolare secca, sono scaduti il 6 luglio in virtù dello slittamento introdotto dal<br />

Dpcm del 12 maggio scorso. La cedolare esclude dall’imponibile Irpef il reddito<br />

da locazione e per questa ragione l’acconto Irpef di chi opta per la tassa piatta<br />

può essere calcolato solo con il metodo previsionale.<br />

L’annualità<br />

Un altro punto importante chiarito dalla circolare riguarda la tempistica degli<br />

effetti fiscali sul reddito del proprietario che sceglie il nuovo regime: gli effetti<br />

fiscali coincidono con la durata dell’opzione e non seguono la scansione degli<br />

anni d’imposta.<br />

L’effetto sui redditi<br />

La nuova disciplina della cedolare cancella dal montante Irpef il reddito da<br />

locazione (che nel regime tradizionale entra nell’imponibile per l’85% nel caso<br />

di canone libero e per il 59,5% quando il canone è concordato) ma questa<br />

esclusione vale solo per il calcolo dell’imposta. La tassa piatta, di conseguenza,<br />

non riduce la base su cui si calcolano gli sconti d’imposta, per esempio sulle<br />

ristrutturazioni (36%) o gli interventi di risparmio energetico (55%). La relativa<br />

detrazione, però, può essere applicata solo sull’Irpef da pagare, e naturalmente<br />

non può abbracciare la cedolare. La scelta della tassa piatta è neutra anche<br />

per tutti gli altri calcoli sul reddito, per individuare i familiari fiscalmente a carico<br />

o per stabilire il diritto ad altri benefici (per esempio quelli collegati all’Isee).<br />

Adeguamento Istat<br />

L’esclusione della possibilità di adeguamento Istat per i canoni soggetti a cedolare<br />

secca è assoluta. Anche i proprietari che hanno già aggiornato i canoni<br />

nel <strong>2011</strong> e poi hanno optato per la sostitutiva devono infatti restituire l’adeguamento<br />

all’inquilino. Non solo: in caso di immobili con più titolari, basta che uno<br />

dei proprietari scelga la cedolare per impedire anche agli altri la possibilità di<br />

adeguare i canoni, dal momento che il beneficiario della misura è l’inquilino.<br />

Per informarlo dell’opzione, la circolare impone sempre la lettera raccomandata<br />

preventiva, che non può essere consegnata a mano (a nulla vale in questo<br />

caso la firma della ricevuta da parte dell’inquilino).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!