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Ischitella e il Varano dai primi insediamenti agli ultimi feudatari

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124 <strong>Ischitella</strong> <strong>dai</strong> <strong>primi</strong> <strong>insediamenti</strong> <strong>agli</strong> <strong>ultimi</strong> <strong>feudatari</strong><br />

pronuncia ed ordina quanto segue:<br />

1. Circa la rettifica della divisione del bosco pretesa dall’agente del Principe d’<strong>Ischitella</strong>,<br />

bisogna farne una dett<strong>agli</strong>ata relazione a S.E. <strong>il</strong> ministro dello Interno per le<br />

analoghe provvidenze: intanto resta confermata la divisione già ordinata.<br />

2. Nella Difesa di <strong>Varano</strong> i fondi appartenenti ai luoghi Pii sia quelli occupati<br />

d<strong>agli</strong> oliveti, da colonie perpetue oppure esercitate oltre <strong>il</strong> decennio, sono di<br />

assoluta proprietà degli attuali proprietari, fatta salva la prerogativa, riservata<br />

ai soli Luoghi Pii, di esigere <strong>il</strong> canone solito <strong>dai</strong> censuari. Su di essi i Principi<br />

di <strong>Ischitella</strong> dovranno astenersi dall’esazione della fida e di qualsivoglia altro<br />

dritto; esclusi tali fondi, tutti quelli che vi restano, saranno di assoluto dominio<br />

dei Principi suddetti. Riguardo alla fida dell’anno precedente, che ammonta<br />

ad un deposito di 550 ducati, 75 ducati dovranno essere liberati a favore dei<br />

Principi di <strong>Ischitella</strong> e di Tarsia. I restanti 475 ducati saranno dati al Sindaco<br />

affinché li riparta tra tutti i proprietari dei fondi occupati da oliveti, e da colonie<br />

perpetue, inclusi anche i censuari dei luoghi Pii. Questo danaro potrà altresì<br />

essere impiegato per altro uso, comprese le spese della divisione dei demani,<br />

per non gravare i cittadini in generale di altre tasse.<br />

3. Viene confermata definitivamente la divisione in 67 parti del demanio comunale<br />

Moschiaturo, a favore di quei cittadini cui le quote suddette furono assegnate<br />

dalla sorte. Essi avranno l’obbligo di corrispondere al Comune, per tutto <strong>il</strong> mese<br />

di agosto di ciascun anno, <strong>il</strong> canone annuale.<br />

4. Senza tener conto degli insussistenti reclami prodotti da’ principi di Tarsia, ed<br />

<strong>Ischitella</strong>, vengono approvate definitivamente sia la confinazione riconosciuta<br />

dal Capitano Tomey, sia la divisione effettuata a favore dei cittadini della Palude<br />

grande, palude, mesole demaniali e plaudette a fianco al fiume. Le medesime<br />

resteranno a beneficio dei designati dalla sorte. Essi avranno l’obbligo di pagarne<br />

al Comune nei mesi di apr<strong>il</strong>e e dicembre di ciascun anno, in rate uguali,<br />

<strong>il</strong> canone fissato su ciascuna parte. E siccome, nell’anno in corso, molti luoghi<br />

di pesca non sono stati posti in esercizio, e quelli che erano in attività hanno<br />

per la stessa causa fruito di una pesca più abbondante, i censuari sono tenuti a<br />

pagare <strong>il</strong> canone soltanto per quest’anno. L’offerta del signor Vincenzo Agricola<br />

per la censuazione della casa rurale, e della mesola ad essa adiacente, viene<br />

respinta. La mesola dovrà servire per comodo de’ pescatori, e affittarsi ogni<br />

anno all’asta pubblica a profitto del Comune di <strong>Ischitella</strong>.<br />

5. Per rispetto alla libertà di pesca nel Fiume, ossia nella Foce che collega <strong>il</strong> lago<br />

di <strong>Varano</strong> all’ Adriatico, ed ai diritti civici, accordati dalla Commissione sullo<br />

stesso lago di <strong>Varano</strong> <strong>agli</strong> abitanti d’<strong>Ischitella</strong> e di altri comuni, viene confermata<br />

l’ordinanza pronunciata <strong>il</strong> 27 maggio scorso su tale oggetto.<br />

6. Per evitare disordini che potrebbero derivare dall’abuso della libertà di servirsi

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