03.05.2015 Views

Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'

Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'

Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TITOLO III<br />

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA<br />

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br />

Art. 6<br />

REQUISITI NECESSARI PER OTTENERE IL RILASCIO<br />

DELL’AUTORIZZAZIONE<br />

1. Chiunque intenda esercitare l’attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione di<br />

mezzi di trasporto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:<br />

I. essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri<br />

dell’Unione Europea con residenza in Italia;<br />

II. aver compiuto la maggiore età;<br />

III. essere iscritto alla C.C.I.A.A.;<br />

IV. non aver riportato condanne <strong>per</strong> delitti contro la pubblica<br />

amministrazione;<br />

V. non aver riportato condanne <strong>per</strong> delitti contro l’amministrazione della<br />

giustizia;<br />

VI. non aver riportato condanne <strong>per</strong> reati contro la fede pubblica;<br />

VII. non aver riportato condanne <strong>per</strong> reati contro l’economia pubblica,<br />

l’industria o il commercio;<br />

VIII. non aver riportato condanne <strong>per</strong> delitti di cui agli artt. 575, 624, 628,<br />

629, 640, 646, 648 e 648 bis del Codice Penale;<br />

IX. non aver violato l’art.2 della Legge 5 dicembre 1990, n.386, <strong>per</strong> aver<br />

emesso assegni di c/c senza provvista;<br />

X. non aver commesso delitti (non colposi) <strong>per</strong> i quali la legge preveda la<br />

pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel<br />

massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza<br />

definitiva di riabilitazione ;<br />

XI. non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza<br />

(<strong>per</strong>sonali) o a misure di prevenzione<br />

XII. non essere interdetto o inabilitato;<br />

XIII. non essere stato dichiarato fallito ovvero non avere in corso un<br />

procedimento <strong>per</strong> dichiarazione di fallimento;<br />

E’ inoltre richiesto:<br />

il possesso dell’attestato di idoneità professionale rilasciato dalla<br />

Provincia;<br />

la disponibilità, in forza di titolo giuridico, di locali idonei secondo<br />

le disposizioni dell’art. 7 del presente regolamento;<br />

l’adeguata capacità finanziaria, pari ad almeno €. 51.645,69, che<br />

può essere dimostrata mediante un’ attestazione rilasciata<br />

secondo lo schema previsto dal D.M. 09.11.92 (G.U. n. 283 del<br />

01.12.1992) da:<br />

a) aziende o istituti di crediti<br />

b) società finanziarie con capitale sociale interamente versato non<br />

inferiore a € 2.582.284,49;

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!