Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'
Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'
Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2. I provvedimenti previsti dall’art. 9 della legge 8.8.1991, n. 264, sono<br />
emanati dal Dirigente del Servizio Trasporti.<br />
Art. 21<br />
PROVVEDIMENTI<br />
1. In occasione <strong>delle</strong> ispezioni effettuate nell’esercizio dell’attività di vigilanza è<br />
redatto apposito processo verbale con il quale il <strong>per</strong>sonale ispettivo provvede a<br />
formalizzare e contestare le eventuali irregolarità riscontrate nel corso del<br />
sopralluogo. Copia del verbale è consegnata al titolare dell’autorizzazione<br />
immediatamente o, eventualmente, mediante invio con lettera raccomandata<br />
con avviso di ricevimento.<br />
2. Il titolare dell’autorizzazione, entro trenta giorni dalla consegna del verbale<br />
o, eventualmente, dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far<br />
<strong>per</strong>venire le proprie osservazioni e controdeduzioni al Servizio Trasporti.<br />
Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano<br />
<strong>per</strong>venute nel termine prescritto, il Dirigente del Servizio Trasporti procederà<br />
ad emanare i conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa vigente.<br />
TITOLO VI<br />
DELLE NORME TRANSITORIE E FINALI<br />
ART. 22<br />
ENTRATA IN VIGORE<br />
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo<br />
18 agosto 2000, n. 267, ed entra in vigore il giorno successivo all’intervenuta<br />
esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato.<br />
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia<br />
alle norme generali vigenti ed alle specifiche normative emanate dal Ministero<br />
dei Trasporti.<br />
ART. 23<br />
ABROGAZIONI