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Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'

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equisiti prescritti in capo: agli amministratori <strong>per</strong> le società di capitali; a tutti i<br />

soci <strong>per</strong> le s.n.c. e ai soli soci accomandatari <strong>per</strong> le s.a.s..<br />

5. Se varia la sola denominazione dello studio di consulenza, mancando<br />

modifiche sostanziali, si procede al semplice aggiornamento dell’intestazione<br />

senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.<br />

6. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare<br />

dell’impresa individuale, l’attività può essere proseguita provvisoriamente <strong>per</strong> il<br />

<strong>per</strong>iodo massimo di due anni, prorogabile <strong>per</strong> un altro anno in presenza di<br />

giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa, i quali entro tale <strong>per</strong>iodo<br />

devono conseguire l’attestato di idoneità professionale di cui all’art. 5 della<br />

legge 264/91.<br />

7. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica<br />

del socio o dell’amministratore in possesso dell’attestato di idoneità<br />

professionale, l’attività può essere proseguita provvisoriamente <strong>per</strong> lo stesso<br />

<strong>per</strong>iodo di cui al comma 6, entro il quale un altro socio o un altro<br />

amministratore devono conseguire l’attestato di idoneità professionale.<br />

8. Per ottenere la variazione dell’autorizzazione è dovuto il versamento, a<br />

titolo di rimborso <strong>per</strong> le spese di istruttoria, nella misura stabilita annualmente<br />

con delibera di Giunta Provinciale.<br />

Art. 18<br />

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ E RINUNCIA ALL’AUTORIZZAZIONE<br />

1. L’attività può essere sospesa da parte del titolare dell’autorizzazione <strong>per</strong> un<br />

<strong>per</strong>iodo di 6 mesi, previa motivata istanza all’Ufficio Trasporti della Provincia. Il<br />

Dirigente competente provvede con proprio atto.<br />

2. In caso di gravi e comprovati motivi il Dirigente può accordare un’ulteriore<br />

proroga di 6 mesi.<br />

3. Dell’avvenuta ripresa dell’attività dovrà essere data comunicazione scritta<br />

all’Ufficio Trasporti della Provincia entro 15 giorni.<br />

4. Qualora al termine del <strong>per</strong>iodo di sospensione l’attività non venga ripresa<br />

regolarmente, il titolare decade dall’autorizzazione.<br />

5. In caso di rinuncia all’autorizzazione <strong>per</strong> cessazione di attività il titolare<br />

presenta all’Ufficio Trasporti della Provincia una comunicazione con la quale<br />

dichiara di rinunciare formalmente ed incondizionatamente alla stessa. A tale<br />

atto va allegato l’originale del decreto di autorizzazione.

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