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Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'

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Art. 15<br />

ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI:<br />

TESSERE DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE ABILITATO<br />

1. Ferma restando la responsabilità professionale di cui all’art. 4, 1° comma,<br />

della legge 264/91, gli studi di consulenza automobilistica possono avvalersi,<br />

<strong>per</strong> gli adempimenti puramente esecutivi anche presso gli uffici pubblici, di<br />

dipendenti, soci, associati o collaboratori familiari, purché in possesso dei<br />

requisiti di cui alle lettere c),d),e), di cui al comma 1 dell’ art. 3 della citata<br />

legge 264/91. Per il <strong>per</strong>sonale o<strong>per</strong>ante nello studio di consulenza, devono<br />

essere rispettate le normative vigenti ai fini assistenziali, previdenziali<br />

infortunistici e fiscali.<br />

2. L’ autorizzazione all’inserimento a tempo pieno nell’ organico <strong>delle</strong> Agenzie<br />

non può essere rilasciata a dipendenti pubblici in genere, se non nei casi<br />

previsti dalla vigente normativa in materia di pubblico impiego.<br />

3. Al fine di porre in atto una forma di vigilanza preventiva in ordine<br />

all’individuazione dei soggetti legittimati ad o<strong>per</strong>are, ai sensi della legge<br />

264/91, presso gli sportelli della P.A., il <strong>per</strong>sonale stesso è dotato di un<br />

apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.<br />

4. Per il rilascio <strong>delle</strong> tessere di riconoscimento di cui sopra, il titolare, legale<br />

rappresentante o socio amministratore dovrà produrre apposita richiesta<br />

corredata da autocertificazione.<br />

Art. 16<br />

PERSONALE ADDETTO<br />

1. Nel caso in cui lo studio di consulenza intenda avvalersi, anche <strong>per</strong> attività esterna<br />

svolta in nome e <strong>per</strong> conto dello studio stesso, di <strong>per</strong>sonale dipendente, di collaboratori<br />

familiari di cui all’art. 230 bis del Codice Civile, di associati in partecipazione, la cui<br />

disciplina è regolamentata dagli artt. 2549 e ss. del Codice Civile, il titolare,<br />

l’amministratore o il legale rappresentante della società deve darne pronta notizia alla<br />

Provincia e produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attesti di aver<br />

acquisito, a sua volta, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del dipendente,<br />

collaboratore familiare o associato in partecipazione, circa il possesso dei requisiti di cui ai<br />

punti IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII E XIII di cui al precedente art. 6.<br />

2. Inoltre, nel caso in cui lo studio di consulenza intenda avvalersi:<br />

a. di <strong>per</strong>sonale dipendente, occorre una autocertificazione o dichiarazione sostitutiva<br />

resa ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da cui<br />

risulti la data di assunzione, la durata del contratto di lavoro, la regolarità del<br />

dipendente ai fini retributivi, previdenziali e assistenziali;<br />

b. di collaboratori familiari di cui all’art. 230 bis del Codice Civile, occorre<br />

un’autocertificazione del titolare, resa ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti degli artt. 46 e 47 del<br />

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da cui risulti che il familiare presta in modo continuativo

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