Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'
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Ministro dei Trasporti dell’ 8.2.1992 che sostituisce a tutti gli effetti il<br />
documento consegnato. Detto documento ha la durata massima di 30<br />
(trenta) gg. dalla data del rilascio.<br />
La data del rilascio della ricevuta deve essere contestualmente annotata<br />
sul registro giornale.<br />
2. La predetta ricevuta non può essere prorogata né rinnovata.<br />
3. L’impresa o la Società di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di<br />
trasporto deve rilasciare all’interessato entro 30 (trenta) gg. dal rilascio della<br />
ricevuta di cui al comma 1, l’estratto del documento previsto dal comma 1, il<br />
documento originale, ovvero l’estratto del documento consegnato, qualora<br />
esso, <strong>per</strong> ragioni amministrative, sia ancora depositato presso l’Ufficio che<br />
ne ha curato il rilascio.<br />
Art. 13<br />
TARIFFE<br />
1. I soggetti che esercitano l’attività di cui al presente <strong>Regolamento</strong>, devono<br />
applicare le tariffe che verranno stabilite annualmente con decreto del<br />
Ministero dei Trasporti. Nelle more, lo Studio dovrà comunque esporre in modo<br />
ben visibile agli utenti il tariffario adottato; lo stesso deve essere inviato <strong>per</strong><br />
conoscenza all’ Amministrazione Provinciale. La non osservanza <strong>delle</strong> tariffe<br />
esposte comporterà l’applicazione <strong>delle</strong> sanzioni previste dalla normativa di<br />
riferimento.<br />
Art. 14<br />
DOCUMENTAZIONE DA ESPORRE<br />
Il titolare dello studio di consulenza deve esporre nell’ ufficio di segreteria, in<br />
modo visibile:<br />
I. l’originale dell’autorizzazione;<br />
II.<br />
III.<br />
IV.<br />
l’indicazione che ai sensi <strong>delle</strong> vigenti norme, lo studio di consulenza<br />
è posto sotto la vigilanza della Provincia e che i reclami in ordine ad<br />
eventuali irregolarità devono essere indirizzati, con firma e recapito,<br />
al predetto Ente nel modello dallo stesso prodotto;<br />
il tariffario praticato;<br />
la tabella <strong>delle</strong> o<strong>per</strong>azioni previste dalla legge 1.12.1986, n. 870, ai<br />
sensi dell’art. 9 della legge 18.10.1978, n. 625.