Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'
Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'
Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TITOLO IV<br />
DISCIPLINA DELL’ ATTIVITA’<br />
Art. 11<br />
REGISTRO GIORNALE<br />
1. A norma dell’art. 6 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il titolare dell’impresa<br />
o, in caso di società, gli amministratori, sono tenuti a redigere un registrogiornale<br />
nel quale sono annotati gli elementi di identificazione del committente<br />
e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell’ incarico, nonché gli<br />
adempimenti cui l’ incarico stesso si riferisce.<br />
2. Il registro-giornale deve essere curato e compilato in ogni sua parte, non<br />
deve recare abrasioni e, se si rende necessaria qualche cancellazione, questa<br />
deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili, in<br />
ottem<strong>per</strong>anza al disposto di cui all’ art. 2219 cod.civ.<br />
3. Il registro-giornale deve essere conservato, a norma dell’art. 2220 cod. civ.,<br />
<strong>per</strong> dieci anni dalla data dell’ultima registrazione e deve essere tenuto<br />
costantemente a disposizione degli organi competenti al controllo.<br />
4. Stante il disposto di cui all’art. 2220 cod. civ., così come modificato dall’art.<br />
7 bis della legge 8 agosto 1994, n. 489: “le scritture e i documenti … possono<br />
essere conservati sotto forma di registrazioni su supporto di immagini, sempre<br />
che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento<br />
essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione del soggetto che utilizza<br />
detti supporti”.<br />
5. A tutti gli effetti di legge, la tenuta del registro giornale con sistemi<br />
meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su rapporti<br />
cartacei, nel caso in cui, in sede di controllo, gli stessi risultino aggiornati sugli<br />
appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta<br />
avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.<br />
Art. 12<br />
RICEVUTA DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL<br />
MEZZO DI TRASPORTO O DEL DOCUMENTO DI<br />
ABILITAZIONE ALLA GUIDA<br />
1. L’impresa o la società di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di<br />
trasporto, quando <strong>per</strong> ragioni d’ufficio i documenti di circolazione, ovvero<br />
uno degli altri documenti previsti dall’art. 180 del Nuovo Codice della Strada,<br />
vengano ad essere consegnati <strong>per</strong> gli adempimenti di competenza, rilasciano<br />
all’interessato una ricevuta conforme al modello approvato con Decreto del