03.05.2015 Views

Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'

Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'

Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TITOLO IV<br />

DISCIPLINA DELL’ ATTIVITA’<br />

Art. 11<br />

REGISTRO GIORNALE<br />

1. A norma dell’art. 6 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il titolare dell’impresa<br />

o, in caso di società, gli amministratori, sono tenuti a redigere un registrogiornale<br />

nel quale sono annotati gli elementi di identificazione del committente<br />

e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell’ incarico, nonché gli<br />

adempimenti cui l’ incarico stesso si riferisce.<br />

2. Il registro-giornale deve essere curato e compilato in ogni sua parte, non<br />

deve recare abrasioni e, se si rende necessaria qualche cancellazione, questa<br />

deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili, in<br />

ottem<strong>per</strong>anza al disposto di cui all’ art. 2219 cod.civ.<br />

3. Il registro-giornale deve essere conservato, a norma dell’art. 2220 cod. civ.,<br />

<strong>per</strong> dieci anni dalla data dell’ultima registrazione e deve essere tenuto<br />

costantemente a disposizione degli organi competenti al controllo.<br />

4. Stante il disposto di cui all’art. 2220 cod. civ., così come modificato dall’art.<br />

7 bis della legge 8 agosto 1994, n. 489: “le scritture e i documenti … possono<br />

essere conservati sotto forma di registrazioni su supporto di immagini, sempre<br />

che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento<br />

essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione del soggetto che utilizza<br />

detti supporti”.<br />

5. A tutti gli effetti di legge, la tenuta del registro giornale con sistemi<br />

meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su rapporti<br />

cartacei, nel caso in cui, in sede di controllo, gli stessi risultino aggiornati sugli<br />

appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta<br />

avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.<br />

Art. 12<br />

RICEVUTA DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL<br />

MEZZO DI TRASPORTO O DEL DOCUMENTO DI<br />

ABILITAZIONE ALLA GUIDA<br />

1. L’impresa o la società di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di<br />

trasporto, quando <strong>per</strong> ragioni d’ufficio i documenti di circolazione, ovvero<br />

uno degli altri documenti previsti dall’art. 180 del Nuovo Codice della Strada,<br />

vengano ad essere consegnati <strong>per</strong> gli adempimenti di competenza, rilasciano<br />

all’interessato una ricevuta conforme al modello approvato con Decreto del

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!