03.05.2015 Views

Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'

Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'

Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 8<br />

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE<br />

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del presente regolamento<br />

che intendono esercitare l’attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di<br />

trasporto devono rivolgere alla Provincia di Frosinone – Servizio Trasporti -<br />

domanda in bollo, regolarmente sottoscritta.<br />

2. Nella domanda deve essere indicato l’indirizzo esatto e la denominazione<br />

della sede in cui si intende esercitare l’attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione<br />

dei mezzi di trasporto.<br />

3. Devono essere indicati i dati anagrafici, di residenza, di identificazione<br />

fiscale del titolare della ditta individuale, di ciascun socio <strong>per</strong> le società in nome<br />

collettivo, dei soci accomandatari <strong>per</strong> le società in accomandita semplice o <strong>per</strong><br />

azioni, del legale rappresentante <strong>per</strong> le altre società con <strong>per</strong>sonalità giuridica.<br />

4. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare e autocertificare, ai sensi e <strong>per</strong> gli<br />

effetti del DPR n. 445 del 28.12.2000, quanto segue:<br />

a) il possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del presente regolamento, nonché la<br />

circostanza che l’attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di<br />

trasporto non è, e non verrà, altrove esercitata;<br />

b) di essere proprietario, conduttore in locazione, possessore ad altro titolo dei<br />

locali destinati all’attività e che gli stessi sono muniti dei certificati di<br />

agibilità, di destinazione d’uso nonché di conformità a norma dell’impianto<br />

elettrico e di riscaldamento, rilasciati dalle competenti autorità, o da tecnici<br />

abilitati.<br />

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:<br />

a) certificato di iscrizione nel registro <strong>delle</strong> imprese e di vigenza, in assenza di<br />

procedure fallimentari in corso;<br />

b) attestato di idoneità professionale di cui all’art. 5 della legge 264/91, se<br />

rilasciato da altre province.<br />

Art. 9<br />

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE<br />

1. La Provincia procede alla valutazione della domanda ed alla verifica della<br />

documentazione prodotta ai fini dell’ammissione alla procedura <strong>per</strong> il rilascio<br />

dell’autorizzazione descritta all’art. 5, comma 6 e seguenti.<br />

2. In caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, la Provincia dichiarerà<br />

la domanda inammissibile.<br />

3. Coloro che in esito alla procedura descritta nel precedente art. 5, comma 6 e seguenti,<br />

risulteranno aver titolo al rilascio da parte della Provincia dell’autorizzazione <strong>per</strong> l’esercizio<br />

dell’attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di trasporto, su invito dell’ufficio,<br />

dovranno fornire entro il termine di 120 giorni la seguente documentazione:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!