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Regolamento per l'autorizzazione e l'esercizio delle attivita'

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PROVINCIA DI FROSINONE<br />

REGOLAMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DELLE<br />

ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI<br />

TRASPORTO<br />

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 6 Novembre 2008<br />

SOMMARIO<br />

TITOLO I<br />

DELLE GENERALITA’<br />

art. 1<br />

art. 2<br />

art. 3<br />

Generalità e fonti normative<br />

Attività di consulenza<br />

Oggetto dell’attività<br />

TITOLO II<br />

PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE AUTORIZZAZIONI<br />

art. 4<br />

art. 5<br />

Limitazione numerica <strong>delle</strong> autorizzazioni<br />

Programma provinciale <strong>delle</strong> autorizzazioni<br />

TITOLO III<br />

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE<br />

DEI MEZZI DI TRASPORTO<br />

art. 6<br />

art. 7<br />

art. 8<br />

art. 9<br />

art. 10<br />

Requisiti necessari <strong>per</strong> ottenere il rilascio dell’autorizzazione<br />

Idoneità dei locali<br />

Domande di autorizzazione<br />

Valutazione della domanda e rilascio dell’autorizzazione<br />

Contributo “una tantum”


TITOLO IV<br />

DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’<br />

art. 11<br />

art. 12<br />

art. 13<br />

art. 14<br />

art. 15<br />

art. 16<br />

art. 17<br />

art. 18<br />

Registro giornale<br />

Ricevuta di consegna del documento di circolazione del mezzo di<br />

trasporto o del documento di abilitazione alla guida<br />

Tariffe<br />

Documentazione da esporre<br />

Accesso agli uffici pubblici: tessere di riconoscimento <strong>per</strong> il <strong>per</strong>sonale<br />

abilitato<br />

Personale addetto<br />

Trasferimento – Variazione dell’autorizzazione<br />

Sospensione dell’attività e rinuncia all’autorizzazione<br />

TITOLO V<br />

DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI<br />

art. 19<br />

art. 20<br />

art. 21<br />

Vigilanza<br />

Sanzioni<br />

Provvedimenti<br />

TITOLO VI<br />

DELLE NORME TRANSITORIE E FINALI<br />

art. 22<br />

art. 23<br />

Entrata in vigore<br />

Abrogazioni


REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DELLE<br />

ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI<br />

TRASPORTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE<br />

TITOLO I<br />

DELLE GENERALITA’<br />

Art. 1<br />

GENERALITA’ E FONTI NORMATIVE<br />

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni provinciali in materia di<br />

autorizzazione <strong>delle</strong> attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di<br />

trasporto così come previsto dalla legge 8.8.1991, n. 264, successivamente<br />

integrata ed in parte modificata con la legge 4.1.1994, n. 11.<br />

2. La materia del settore è regolata dalle seguenti disposizioni:<br />

• Legge 8.8.1991, n. 264: “Disciplina <strong>delle</strong> attività di consulenza <strong>per</strong> la<br />

circolazione dei mezzi di trasporto”;<br />

• Legge 4.1.1994, n. 11: “Adeguamento della disciplina dell’attività di<br />

consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione<br />

<strong>per</strong> conto terzi”;<br />

• Legge 7.12.1999, n. 472: “Interventi nel settore dei trasporti”;<br />

• Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285: “Nuovo Codice della Strada”;<br />

• Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495:<br />

“<strong>Regolamento</strong> di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della<br />

Strada”;<br />

• Decreto del Ministro dei Trasporti 9.11.1992: “Definizione dei criteri<br />

relativi all’idoneità dei locali degli studi di consulenza <strong>per</strong> la circolazione<br />

dei mezzi di trasporto ed all’adeguatezza della capacità finanziaria <strong>per</strong><br />

l’esercizio della medesima attività”;<br />

• Decreto del Ministro dei trasporti 9.12.1992: “Definizione dei criteri <strong>per</strong><br />

la programmazione numerica a livello provinciale ed in rapporto con<br />

l’indice provinciale della Motorizzazione Civile <strong>delle</strong> autorizzazioni<br />

all’esercizio dell’attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di<br />

trasporto”;<br />

• Decreto del Ministro dei Trasporti 17.2.1993: “Determinazione della<br />

cauzione pecuniaria da depositarsi presso l’Amministrazione Provinciale<br />

contestualmente al rilascio dell’autorizzazione”;<br />

• Decreto del Ministro dei Trasporti 8.2.1992: “Approvazione del modello di<br />

ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del<br />

mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida”;<br />

• Decreto del Ministro dei Trasporti 16.4.1996, n. 338: “<strong>Regolamento</strong><br />

concernente i programmi d’esame e le modalità di svolgimento degli


esami di idoneità all’esercizio dell’attività di consulenza <strong>per</strong> la<br />

circolazione dei mezzi di trasporto”;<br />

• Decreto del Ministro dei Trasporti 16.4.1996: “Determinazione dell’<br />

importo del diritto di segreteria, <strong>per</strong> l’anno 1996, da versare <strong>per</strong><br />

l’ammissione all’esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di<br />

consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di trasporto”;<br />

• Decreto del Ministro dei Trasporti 26.4.1996: “Determinazione<br />

dell’importo ‘una tantum’ dovuto dalle imprese esercenti attività di<br />

consulenza”;<br />

• Decreto del Ministro dei Trasporti 2.7.1996: “Attestati di idoneità<br />

professionale all’esercizio dell’attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei<br />

mezzi di trasporto”;<br />

• Decreto del Ministro dei Trasporti 19.2.1998: “Adeguamento della<br />

disciplina in materia di modalità di rilascio degli attestati di idoneità<br />

professionale all’esercizio dell’attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei<br />

mezzi di trasporto”;<br />

• Decreto del Ministro dei Trasporti 1.3.2000, n. 127: “<strong>Regolamento</strong><br />

concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione<br />

professionale <strong>per</strong> l’esercizio <strong>delle</strong> attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione<br />

dei mezzi di trasporto”.<br />

La normativa è inoltre integrata da circolari, istruzioni e direttive emanate<br />

dal Ministero dei Trasporti.<br />

Art. 2<br />

ATTIVITA’ DI CONSULENZA<br />

1. Ai fini del presente regolamento, <strong>per</strong> attività di consulenza <strong>per</strong> la<br />

circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di<br />

consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati all’ art. 3<br />

del presente regolamento, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a<br />

motore, effettuati a titolo oneroso <strong>per</strong> incarico di qualunque soggetto<br />

interessato.<br />

2. L’attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione di mezzi di trasporto è esercitata<br />

da imprese e società specificatamente autorizzate, ai sensi della citata legge n.<br />

264 del 1991 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle autoscuole<br />

limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle<br />

o<strong>per</strong>azioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione<br />

professionale alla guida di mezzi di trasporto. Nello svolgimento della suddetta<br />

attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge n. 264<br />

del 1991.<br />

3. L’ attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata<br />

direttamente dall’Automobile Club d’Italia ovvero dagli uffici in regime di<br />

concessione o di convenzione con gli Automobile Club, istituiti successivamente<br />

alla data del 5.9.1991, è soggetta all’autorizzazione prevista dalla citata legge<br />

n. 264 del 1991. L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, nel rispetto del


programma provinciale <strong>delle</strong> autorizzazioni di cui all’art. 2, comma 3, della<br />

citata legge n. 264/91. Nel caso di uffici in regime di concessione o di<br />

convenzione, il rilascio avviene su richiesta dell’Automobile Club competente,<br />

purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei<br />

requisiti previsti dall’art. 3 della citata legge n. 264 del 1991, nonché<br />

dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art. 5 della stessa legge.<br />

All’Automobile Club competente si applica l’art. 9 della citata legge n. 264 del<br />

1991.<br />

Art. 3<br />

OGGETTO DELL’ ATTIVITA’<br />

1. Formano oggetto dell’attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di<br />

trasporto:<br />

a) consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta <strong>delle</strong><br />

prescritte certificazioni, concernenti le seguenti o<strong>per</strong>azioni:<br />

I. duplicati dei documenti di circolazione del mezzo di trasporto, duplicati<br />

di documenti di abilitazione alla guida, certificazioni inerenti i veicoli o i<br />

conducenti;<br />

II. visite e prove di veicoli, prova idraulica <strong>per</strong> dispositivi di alimentazione<br />

a gas;<br />

III. visite e prove speciali di veicoli costruiti in un unico esemplare o<br />

che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito<br />

dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile;<br />

IV. omologazione dei veicoli, certificato di idoneità tecnica o dichiarazione<br />

di conformità di autobus con carrozzeria diversa da quella di<br />

tipo omologato;<br />

V. omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di<br />

unità tecniche indipendenti;<br />

VI. esami <strong>per</strong> il conseguimento di titoli professionali, di autorizzazioni alla<br />

navigazione interna; esami <strong>per</strong> le patenti nautiche; esami di<br />

revisione;<br />

VII. accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi,<br />

galleggianti e imbarcazioni; controllo tecnico <strong>delle</strong> navi, galleggianti e<br />

imbarcazioni in costruzione;<br />

VIII. omologazioni e dichiarazioni di conformità di imbarcazioni e relativi<br />

componenti ed accessori; omologazioni di motori marini;<br />

IX. visite e prove iniziali, <strong>per</strong>iodiche e straordinarie di motoscafi e<br />

imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di<br />

costruzione alle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla<br />

produzione di imbarcazioni e di motori omologati;<br />

IX. stazzatura di navi, di galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a<br />

motore;<br />

XI. verifica di motori <strong>per</strong> motoscafi e imbarcazioni;<br />

XII. certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi di documenti relativi ai


mezzi di trasporto in generale, ai natanti e relativi conducenti;<br />

XIII. iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole;<br />

XIV. domande di rilascio di autorizzazioni <strong>per</strong> il trasporto internazionale di<br />

merci <strong>per</strong> ciascuna relazione di traffico e <strong>per</strong> ciascuna autorizzazione<br />

nel caso di “<strong>per</strong>manenti”;<br />

XV. rinnovo autorizzazioni <strong>per</strong> il trasporto di merci <strong>per</strong> conto di terzi <strong>per</strong><br />

ciascun veicolo;<br />

XVI. rilascio o rinnovo di licenze <strong>per</strong> il trasporto di merci in conto proprio <strong>per</strong><br />

ciascun veicolo.<br />

b) consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta <strong>delle</strong> prescritte<br />

certificazioni, connessi all’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose o<br />

relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni, e certificazioni connesse<br />

all’Albo Autotrasportatori;<br />

c) consulenza, assistenza e adempimenti relativi ad istanze e scritture<br />

concernenti veicoli, natanti e relativi conducenti, nonché ai connessi<br />

adempimenti prescritti dalla normativa tributaria;<br />

d) consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta <strong>delle</strong><br />

prescritte certificazioni, relativi alle formalità del Pubblico Registro<br />

Automobilistico;<br />

e) consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta <strong>delle</strong><br />

prescritte certificazioni concernenti conversioni di documenti di veicoli o di<br />

natanti, esteri o militari, e relativi conducenti;<br />

f) consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta <strong>delle</strong><br />

prescritte certificazioni, comunque imposte da leggi o regolamenti, riguardo<br />

a veicoli o natanti e relativi conducenti.<br />

TITOLO II<br />

PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE AUTORIZZAZIONI<br />

Art. 4<br />

LIMITAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI<br />

1. Il numero di autorizzazioni <strong>per</strong> l’esercizio dell’attività di consulenza <strong>per</strong> la<br />

circolazione dei mezzi di trasporto è determinato, su base provinciale, ai sensi<br />

del Decreto del Ministro dei Trasporti 9 dicembre 1992: “Definizione dei criteri<br />

<strong>per</strong> la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con<br />

l’indice provinciale della Motorizzazione Civile, <strong>delle</strong> autorizzazioni all’esercizio<br />

della attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di trasporto”.


Art. 5<br />

PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE AUTORIZZAZIONI<br />

1. La Giunta Provinciale, con proprio atto, sulla base di una relazione tecnica<br />

presentata dal Dirigente del Servizio Trasporti, definisce il programma<br />

provinciale <strong>delle</strong> autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza <strong>per</strong> la<br />

circolazione dei mezzi di trasporto secondo i criteri definiti dal Decreto del<br />

Ministro dei Trasporti 9.12.1992: “Definizione dei criteri <strong>per</strong> la<br />

programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l’indice<br />

provinciale della Motorizzazione Civile, <strong>delle</strong> autorizzazioni all’esercizio della<br />

attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di trasporto”, ed in base ai<br />

criteri stabiliti nel presente <strong>Regolamento</strong>.<br />

2. Il programma provinciale <strong>delle</strong> autorizzazioni, di cui al comma 1, ha durata<br />

di 3 (tre) anni.<br />

3. La Giunta Provinciale, allo scadere dei 3 anni, sulla base di una relazione<br />

tecnica presentata dal Dirigente del Servizio Trasporti, provvede<br />

all’aggiornamento del suddetto piano in relazione ad eventuali modificazioni del<br />

contesto socio-economico e geo-antropico del territorio ed in rapporto al<br />

variare del numero dei veicoli circolanti, immatricolati nel territorio provinciale<br />

e risultanti da verifica sulla base dei dati forniti dall’ACI, dal Dipartimento dei<br />

Trasporti Terrestri o dall’Istat.<br />

4. Il numero <strong>delle</strong> nuove autorizzazioni sarà definito sulla base del rapporto N<br />

= V/2400, così come previsto dalla normativa.<br />

La distribuzione <strong>delle</strong> nuove autorizzazioni sul territorio verrà effettuata con<br />

riferimento al rapporto N = V/2400 <strong>per</strong> singolo comune.<br />

Per le autorizzazioni non attribuibili <strong>per</strong> singolo comune secondo il criterio di<br />

cui sopra, si terrà conto:<br />

I. dello sviluppo del contesto socio-economico e geo-antropico del<br />

territorio;<br />

II. del più alto rapporto veicoli/abitanti <strong>per</strong> comune.<br />

5. Il Dirigente del Servizio Trasporti, in relazione al programma provinciale<br />

<strong>delle</strong> autorizzazioni, di cui al comma 1, ed ai suoi <strong>per</strong>iodici aggiornamenti, ed<br />

in tutti i casi in cui si renderanno disponibili le autorizzazioni <strong>per</strong> qualsivoglia<br />

motivazione (rinuncia, decadenza, revoca, archiviazione <strong>per</strong> incompletezza<br />

della documentazione, ecc.), provvederà, tramite bando, a rendere nota la<br />

disponibilità di autorizzazioni <strong>per</strong> singolo Comune. Con lo stesso bando saranno<br />

definiti i termini entro i quali gli interessati potranno produrre le istanze <strong>per</strong><br />

ottenere le autorizzazioni disponibili.<br />

6. Quando il numero <strong>delle</strong> istanze è su<strong>per</strong>iore al numero <strong>delle</strong> autorizzazioni<br />

disponibili <strong>per</strong> territorio comunale, le autorizzazioni saranno rilasciate in<br />

applicazione dei seguenti criteri:


a) il maggior <strong>per</strong>iodo di tempo, risultante da opportune attestazioni, di<br />

esercizio dell’attività di consulenza automobilistica, con la comprovata<br />

qualifica prevista dalla normativa, senza provvedimenti sanzionatori;<br />

b) anzianità dell’attestato di idoneità professionale;<br />

c) maggiore es<strong>per</strong>ienza maturata come dipendente, collaboratore familiare o<br />

associato in partecipazione<br />

7. Ulteriori criteri potranno essere definiti dal Dirigente del Servizio Trasporti<br />

nel bando di cui al comma 5.<br />

8. A parità di condizioni, la priorità sarà determinata tramite sorteggio.<br />

9. Al termine della procedura di valutazione <strong>delle</strong> istanze verrà approvata, <strong>per</strong><br />

ciascun comune previsto dal bando di cui al comma 5, apposita graduatoria<br />

che avrà la validità di un anno.<br />

10. Nel caso in cui, in esito alla procedura suddetta un richiedente risulti aver<br />

titolo all’assegnazione di più sedi, questi verrà invitato ad esprimere un’opzione<br />

che comporterà l’automatica espunzione dalle altre graduatorie.<br />

11. In tutti i casi in cui <strong>per</strong> qualsivoglia ragione si renderanno disponibili le<br />

autorizzazioni di cui al comma 1 (rinuncia, decadenza, revoca, archiviazione<br />

<strong>per</strong> incompletezza della documentazione, ecc.), queste saranno assegnate ai<br />

richiedenti che seguono nella graduatoria di riferimento in relazione al <strong>per</strong>iodo<br />

di vigenza della stessa.<br />

12. In fase di prima applicazione del presente <strong>Regolamento</strong>, il bando di cui al<br />

comma 5 del presente articolo può prevedere un punteggio aggiuntivo <strong>per</strong> i<br />

richiedenti che già siano stati assegnatari della stessa sede e le cui istanze<br />

siano state archiviate, in conformità all’art. 9, comma 3, del presente<br />

<strong>Regolamento</strong>.<br />

13. Al termine della procedura di assegnazione, le sedi rimaste vacanti<br />

potranno essere rese disponibili <strong>per</strong> eventuali richieste di trasferimento di sede<br />

da altro comune. Le domande di trasferimento di sede saranno prese in<br />

considerazione al termine della procedura di assegnazione, secondo i seguenti<br />

criteri:<br />

a) il maggior <strong>per</strong>iodo di tempo di comprovato esercizio dell’attività<br />

di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di trasporto con la<br />

qualifica prevista dalla normativa, senza provvedimenti<br />

sanzionatori;<br />

b) anzianità dell’attestato di idoneità professionale;<br />

c) residenza del titolare o sede legale o amministrativa della<br />

società presso il comune richiesto.


TITOLO III<br />

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA<br />

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br />

Art. 6<br />

REQUISITI NECESSARI PER OTTENERE IL RILASCIO<br />

DELL’AUTORIZZAZIONE<br />

1. Chiunque intenda esercitare l’attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione di<br />

mezzi di trasporto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:<br />

I. essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri<br />

dell’Unione Europea con residenza in Italia;<br />

II. aver compiuto la maggiore età;<br />

III. essere iscritto alla C.C.I.A.A.;<br />

IV. non aver riportato condanne <strong>per</strong> delitti contro la pubblica<br />

amministrazione;<br />

V. non aver riportato condanne <strong>per</strong> delitti contro l’amministrazione della<br />

giustizia;<br />

VI. non aver riportato condanne <strong>per</strong> reati contro la fede pubblica;<br />

VII. non aver riportato condanne <strong>per</strong> reati contro l’economia pubblica,<br />

l’industria o il commercio;<br />

VIII. non aver riportato condanne <strong>per</strong> delitti di cui agli artt. 575, 624, 628,<br />

629, 640, 646, 648 e 648 bis del Codice Penale;<br />

IX. non aver violato l’art.2 della Legge 5 dicembre 1990, n.386, <strong>per</strong> aver<br />

emesso assegni di c/c senza provvista;<br />

X. non aver commesso delitti (non colposi) <strong>per</strong> i quali la legge preveda la<br />

pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel<br />

massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza<br />

definitiva di riabilitazione ;<br />

XI. non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza<br />

(<strong>per</strong>sonali) o a misure di prevenzione<br />

XII. non essere interdetto o inabilitato;<br />

XIII. non essere stato dichiarato fallito ovvero non avere in corso un<br />

procedimento <strong>per</strong> dichiarazione di fallimento;<br />

E’ inoltre richiesto:<br />

il possesso dell’attestato di idoneità professionale rilasciato dalla<br />

Provincia;<br />

la disponibilità, in forza di titolo giuridico, di locali idonei secondo<br />

le disposizioni dell’art. 7 del presente regolamento;<br />

l’adeguata capacità finanziaria, pari ad almeno €. 51.645,69, che<br />

può essere dimostrata mediante un’ attestazione rilasciata<br />

secondo lo schema previsto dal D.M. 09.11.92 (G.U. n. 283 del<br />

01.12.1992) da:<br />

a) aziende o istituti di crediti<br />

b) società finanziarie con capitale sociale interamente versato non<br />

inferiore a € 2.582.284,49;


oppure, in alternativa, mediante fideiussione bancaria o polizza<br />

assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione nel ramo cauzione,<br />

ex. art. 1, L. 348/92.<br />

2. Qualora la richiesta di autorizzazione venga avanzata da una società, ferma<br />

restando ogni altra condizione, i requisiti di cui ai punti I, II, IV, V, VI, VII,<br />

VIII, IX, X, XI, XII e XIII del presente articolo devono essere posseduti:<br />

• da tutti i soci <strong>per</strong> le società di <strong>per</strong>sone;<br />

• dai soci accomandatari <strong>per</strong> le società in accomandita semplice o in<br />

accomandita <strong>per</strong> azioni;<br />

• dagli amministratori <strong>per</strong> ogni altro tipo di società.<br />

Per le società l’attestato di idoneità professionale deve essere posseduto da<br />

almeno uno degli amministratori, degli accomandatari o dei soci, a seconda che<br />

trattasi di società di capitali o di <strong>per</strong>sone.<br />

Art. 7<br />

IDONEITA’ DEI LOCALI<br />

1. L’attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di trasporto è svolta in<br />

locali appositamente autorizzati, ove non si eserciti alcun’altra attività non<br />

espressamente autorizzata ex lege o in forza del presente regolamento.<br />

2. I locali <strong>per</strong> essere ritenuti idonei devono avere:<br />

I. l’altezza minima, prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune<br />

dove ha sede lo studio di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di<br />

trasporto;<br />

II. un ufficio ed un archivio della su<strong>per</strong>ficie complessiva di almeno 30 mq.,<br />

di cui almeno 20 mq. destinati ad ufficio; tale locale dovrà essere<br />

aerato ed illuminato nonché dotato di un arredamento atto a<br />

<strong>per</strong>mettere un agevole stazionamento del pubblico;<br />

III. servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati ed aerati;<br />

IV. conformità a norma dell’impianto elettrico;<br />

V. conformità a norma dell’impianto di riscaldamento;<br />

VI. destinazione d’uso coerente con l’attività;<br />

VII. agibilità.<br />

3. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, qualora lo studio di<br />

consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di trasporto sia autorizzato anche a<br />

svolgere attività di autoscuola, è consentito l’uso in comune <strong>per</strong> le due attività<br />

dell’ingresso e degli uffici di segreteria, destinati alla ricezione del pubblico ed<br />

al ricevimento degli incarichi.


Art. 8<br />

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE<br />

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del presente regolamento<br />

che intendono esercitare l’attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di<br />

trasporto devono rivolgere alla Provincia di Frosinone – Servizio Trasporti -<br />

domanda in bollo, regolarmente sottoscritta.<br />

2. Nella domanda deve essere indicato l’indirizzo esatto e la denominazione<br />

della sede in cui si intende esercitare l’attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione<br />

dei mezzi di trasporto.<br />

3. Devono essere indicati i dati anagrafici, di residenza, di identificazione<br />

fiscale del titolare della ditta individuale, di ciascun socio <strong>per</strong> le società in nome<br />

collettivo, dei soci accomandatari <strong>per</strong> le società in accomandita semplice o <strong>per</strong><br />

azioni, del legale rappresentante <strong>per</strong> le altre società con <strong>per</strong>sonalità giuridica.<br />

4. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare e autocertificare, ai sensi e <strong>per</strong> gli<br />

effetti del DPR n. 445 del 28.12.2000, quanto segue:<br />

a) il possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del presente regolamento, nonché la<br />

circostanza che l’attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di<br />

trasporto non è, e non verrà, altrove esercitata;<br />

b) di essere proprietario, conduttore in locazione, possessore ad altro titolo dei<br />

locali destinati all’attività e che gli stessi sono muniti dei certificati di<br />

agibilità, di destinazione d’uso nonché di conformità a norma dell’impianto<br />

elettrico e di riscaldamento, rilasciati dalle competenti autorità, o da tecnici<br />

abilitati.<br />

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:<br />

a) certificato di iscrizione nel registro <strong>delle</strong> imprese e di vigenza, in assenza di<br />

procedure fallimentari in corso;<br />

b) attestato di idoneità professionale di cui all’art. 5 della legge 264/91, se<br />

rilasciato da altre province.<br />

Art. 9<br />

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE<br />

1. La Provincia procede alla valutazione della domanda ed alla verifica della<br />

documentazione prodotta ai fini dell’ammissione alla procedura <strong>per</strong> il rilascio<br />

dell’autorizzazione descritta all’art. 5, comma 6 e seguenti.<br />

2. In caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, la Provincia dichiarerà<br />

la domanda inammissibile.<br />

3. Coloro che in esito alla procedura descritta nel precedente art. 5, comma 6 e seguenti,<br />

risulteranno aver titolo al rilascio da parte della Provincia dell’autorizzazione <strong>per</strong> l’esercizio<br />

dell’attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di trasporto, su invito dell’ufficio,<br />

dovranno fornire entro il termine di 120 giorni la seguente documentazione:


a) copia dell’atto costitutivo <strong>per</strong> le società in nome collettivo o in accomandita<br />

semplice o dello Statuto <strong>per</strong> le altre società;<br />

b) relazione tecnico illustrativa, redatta da un tecnico abilitato, da cui si<br />

evinca l’idoneità dei locali siccome corrispondenti alle specifiche<br />

planovolumetriche e tecniche di cui all’art. 1 del D.M. 09.11.1992.<br />

c) planimetria dei locali in scala minima 1:100, redatta da un tecnico<br />

abilitato, corredata <strong>delle</strong> indicazioni relative alla su<strong>per</strong>ficie, alla<br />

distribuzione degli ambienti, all’agibilità e destinazione d’uso dei locali<br />

stessi;<br />

d) attestazione di adeguata capacità finanziaria di cui all’art. 4 punto 2 (D.M.<br />

9.11.1992).<br />

e) ricevuta attestante il versamento del contributo “una tantum” di € 25,82;<br />

f) ricevuta del versamento, quale rimborso <strong>delle</strong> spese di istruttoria, nella<br />

misura stabilita annualmente con Delibera di Giunta Provinciale.<br />

Qualora, <strong>per</strong> documentati motivi giustificativi, entro il termine assegnato non sia stata<br />

prodotta la documentazione di cui sopra, l’ufficio potrà concedere ulteriori 60 giorni, allo<br />

spirare dei quali la pratica sarà archiviata e la sede resasi così disponibile sarà assegnata<br />

al richiedente che segue nella graduatoria di riferimento <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo di vigenza della<br />

stessa.<br />

4. La Provincia, acquisita la necessaria documentazione, verifica la sussistenza di tutte le<br />

prescritte condizioni ai fini del rilascio, entro 30 giorni, dell’autorizzazione <strong>per</strong> l’esercizio<br />

dell’attività di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di trasporto.<br />

Art. 10<br />

CONTRIBUTO UNA TANTUM<br />

D.M. 26 APRILE 1996 (G.U. n.165 DEL 16/07/1996)<br />

1. L’importo del contributo “una tantum”, previsto dall’art.8, comma 4, della<br />

Legge n. 264/91, di € 25,82, deve essere versato sul conto corrente postale<br />

n° 207035, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – sez. di<br />

Frosinone. La causale dovrà riportare la seguente dicitura: ”Decreto<br />

26/04/1996 – Contributo una tantum (Capo XV, capitolo 2454, art. 1)”.<br />

2. L’attestazione di versamento dovrà essere consegnata al Servizio<br />

Trasporti della Provincia di Frosinone mentre la ricevuta dovrà essere<br />

allegata all’originale dell’autorizzazione esposta nei locali dell’agenzia.


TITOLO IV<br />

DISCIPLINA DELL’ ATTIVITA’<br />

Art. 11<br />

REGISTRO GIORNALE<br />

1. A norma dell’art. 6 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il titolare dell’impresa<br />

o, in caso di società, gli amministratori, sono tenuti a redigere un registrogiornale<br />

nel quale sono annotati gli elementi di identificazione del committente<br />

e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell’ incarico, nonché gli<br />

adempimenti cui l’ incarico stesso si riferisce.<br />

2. Il registro-giornale deve essere curato e compilato in ogni sua parte, non<br />

deve recare abrasioni e, se si rende necessaria qualche cancellazione, questa<br />

deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili, in<br />

ottem<strong>per</strong>anza al disposto di cui all’ art. 2219 cod.civ.<br />

3. Il registro-giornale deve essere conservato, a norma dell’art. 2220 cod. civ.,<br />

<strong>per</strong> dieci anni dalla data dell’ultima registrazione e deve essere tenuto<br />

costantemente a disposizione degli organi competenti al controllo.<br />

4. Stante il disposto di cui all’art. 2220 cod. civ., così come modificato dall’art.<br />

7 bis della legge 8 agosto 1994, n. 489: “le scritture e i documenti … possono<br />

essere conservati sotto forma di registrazioni su supporto di immagini, sempre<br />

che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento<br />

essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione del soggetto che utilizza<br />

detti supporti”.<br />

5. A tutti gli effetti di legge, la tenuta del registro giornale con sistemi<br />

meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su rapporti<br />

cartacei, nel caso in cui, in sede di controllo, gli stessi risultino aggiornati sugli<br />

appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta<br />

avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.<br />

Art. 12<br />

RICEVUTA DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL<br />

MEZZO DI TRASPORTO O DEL DOCUMENTO DI<br />

ABILITAZIONE ALLA GUIDA<br />

1. L’impresa o la società di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di<br />

trasporto, quando <strong>per</strong> ragioni d’ufficio i documenti di circolazione, ovvero<br />

uno degli altri documenti previsti dall’art. 180 del Nuovo Codice della Strada,<br />

vengano ad essere consegnati <strong>per</strong> gli adempimenti di competenza, rilasciano<br />

all’interessato una ricevuta conforme al modello approvato con Decreto del


Ministro dei Trasporti dell’ 8.2.1992 che sostituisce a tutti gli effetti il<br />

documento consegnato. Detto documento ha la durata massima di 30<br />

(trenta) gg. dalla data del rilascio.<br />

La data del rilascio della ricevuta deve essere contestualmente annotata<br />

sul registro giornale.<br />

2. La predetta ricevuta non può essere prorogata né rinnovata.<br />

3. L’impresa o la Società di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di<br />

trasporto deve rilasciare all’interessato entro 30 (trenta) gg. dal rilascio della<br />

ricevuta di cui al comma 1, l’estratto del documento previsto dal comma 1, il<br />

documento originale, ovvero l’estratto del documento consegnato, qualora<br />

esso, <strong>per</strong> ragioni amministrative, sia ancora depositato presso l’Ufficio che<br />

ne ha curato il rilascio.<br />

Art. 13<br />

TARIFFE<br />

1. I soggetti che esercitano l’attività di cui al presente <strong>Regolamento</strong>, devono<br />

applicare le tariffe che verranno stabilite annualmente con decreto del<br />

Ministero dei Trasporti. Nelle more, lo Studio dovrà comunque esporre in modo<br />

ben visibile agli utenti il tariffario adottato; lo stesso deve essere inviato <strong>per</strong><br />

conoscenza all’ Amministrazione Provinciale. La non osservanza <strong>delle</strong> tariffe<br />

esposte comporterà l’applicazione <strong>delle</strong> sanzioni previste dalla normativa di<br />

riferimento.<br />

Art. 14<br />

DOCUMENTAZIONE DA ESPORRE<br />

Il titolare dello studio di consulenza deve esporre nell’ ufficio di segreteria, in<br />

modo visibile:<br />

I. l’originale dell’autorizzazione;<br />

II.<br />

III.<br />

IV.<br />

l’indicazione che ai sensi <strong>delle</strong> vigenti norme, lo studio di consulenza<br />

è posto sotto la vigilanza della Provincia e che i reclami in ordine ad<br />

eventuali irregolarità devono essere indirizzati, con firma e recapito,<br />

al predetto Ente nel modello dallo stesso prodotto;<br />

il tariffario praticato;<br />

la tabella <strong>delle</strong> o<strong>per</strong>azioni previste dalla legge 1.12.1986, n. 870, ai<br />

sensi dell’art. 9 della legge 18.10.1978, n. 625.


Art. 15<br />

ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI:<br />

TESSERE DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE ABILITATO<br />

1. Ferma restando la responsabilità professionale di cui all’art. 4, 1° comma,<br />

della legge 264/91, gli studi di consulenza automobilistica possono avvalersi,<br />

<strong>per</strong> gli adempimenti puramente esecutivi anche presso gli uffici pubblici, di<br />

dipendenti, soci, associati o collaboratori familiari, purché in possesso dei<br />

requisiti di cui alle lettere c),d),e), di cui al comma 1 dell’ art. 3 della citata<br />

legge 264/91. Per il <strong>per</strong>sonale o<strong>per</strong>ante nello studio di consulenza, devono<br />

essere rispettate le normative vigenti ai fini assistenziali, previdenziali<br />

infortunistici e fiscali.<br />

2. L’ autorizzazione all’inserimento a tempo pieno nell’ organico <strong>delle</strong> Agenzie<br />

non può essere rilasciata a dipendenti pubblici in genere, se non nei casi<br />

previsti dalla vigente normativa in materia di pubblico impiego.<br />

3. Al fine di porre in atto una forma di vigilanza preventiva in ordine<br />

all’individuazione dei soggetti legittimati ad o<strong>per</strong>are, ai sensi della legge<br />

264/91, presso gli sportelli della P.A., il <strong>per</strong>sonale stesso è dotato di un<br />

apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.<br />

4. Per il rilascio <strong>delle</strong> tessere di riconoscimento di cui sopra, il titolare, legale<br />

rappresentante o socio amministratore dovrà produrre apposita richiesta<br />

corredata da autocertificazione.<br />

Art. 16<br />

PERSONALE ADDETTO<br />

1. Nel caso in cui lo studio di consulenza intenda avvalersi, anche <strong>per</strong> attività esterna<br />

svolta in nome e <strong>per</strong> conto dello studio stesso, di <strong>per</strong>sonale dipendente, di collaboratori<br />

familiari di cui all’art. 230 bis del Codice Civile, di associati in partecipazione, la cui<br />

disciplina è regolamentata dagli artt. 2549 e ss. del Codice Civile, il titolare,<br />

l’amministratore o il legale rappresentante della società deve darne pronta notizia alla<br />

Provincia e produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attesti di aver<br />

acquisito, a sua volta, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del dipendente,<br />

collaboratore familiare o associato in partecipazione, circa il possesso dei requisiti di cui ai<br />

punti IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII E XIII di cui al precedente art. 6.<br />

2. Inoltre, nel caso in cui lo studio di consulenza intenda avvalersi:<br />

a. di <strong>per</strong>sonale dipendente, occorre una autocertificazione o dichiarazione sostitutiva<br />

resa ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da cui<br />

risulti la data di assunzione, la durata del contratto di lavoro, la regolarità del<br />

dipendente ai fini retributivi, previdenziali e assistenziali;<br />

b. di collaboratori familiari di cui all’art. 230 bis del Codice Civile, occorre<br />

un’autocertificazione del titolare, resa ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti degli artt. 46 e 47 del<br />

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da cui risulti che il familiare presta in modo continuativo


la propria attività di lavoro nello studio di consulenza con delega allo svolgimento di<br />

o<strong>per</strong>azioni di sportello presso gli uffici pubblici interessati;<br />

c. di associati in partecipazione con apporto di lavoro, occorre presentare copia del<br />

contratto di associazione in partecipazione e speciale delega, rilasciata<br />

dall’associante, allo svolgimento <strong>delle</strong> o<strong>per</strong>azioni di sportello presso gli uffici pubblici<br />

interessati;<br />

d. di associati in partecipazione con poteri di rappresentanza, occorre la<br />

documentazione attestante la qualità di rappresentante legittimato ad agire in nome<br />

e <strong>per</strong> conto dell’associante.<br />

3. Al predetto <strong>per</strong>sonale verrà rilasciata apposita tessera di riconoscimento. A tal fine, il<br />

titolare dell’impresa, l’amministratore o il legale rappresentante della società deve produrre<br />

2 foto tessera del dipendente, del collaboratore o dell’associato.<br />

4. Il richiedente risponde <strong>per</strong>sonalmente <strong>delle</strong> tessere rilasciate ed ha l’obbligo di farne<br />

immediata restituzione qualora venga meno il rapporto di dipendenza, di collaborazione, di<br />

associazione in partecipazione o di altri requisiti; qualora ciò non sia possibile, il<br />

richiedente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’Ufficio Trasporti della<br />

Provincia di Frosinone.<br />

Art. 17<br />

TRASFERIMENTO – VARIAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE<br />

1. Nell’ipotesi di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a<br />

titolo particolare, l’avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio<br />

di una autorizzazione in sostituzione di quella del dante causa.<br />

Contestualmente alla revoca di quest’ultima, la nuova autorizzazione è<br />

rilasciata previo accertamento sul richiedente dei prescritti requisiti soggettivi e<br />

conseguente controllo del <strong>per</strong>sistere dei requisiti oggettivi <strong>per</strong> quanto attiene<br />

all’arredamento, al <strong>per</strong>sonale ed ai locali.<br />

2. Se l’autorizzazione è stata rilasciata a favore di una società, l’ingresso, il<br />

recesso e l’esclusione di uno o più soci, da documentare con l’esibizione della<br />

copia del relativo atto, deve essere comunicata all’Ufficio Trasporti della<br />

Provincia che, previo accertamento dei prescritti requisiti, ne prende atto a<br />

condizione che le modifiche della composizione della società non siano tali da<br />

comportare la procedura <strong>per</strong> il rilascio di una nuova autorizzazione.<br />

3. Nell’ipotesi di autorizzazione intestata a società, l’ingresso, il recesso e<br />

l’esclusione del socio titolare dell’attestato professionale, a seguito di richiesta<br />

idoneamente documentata, dà luogo al rilascio di una nuova autorizzazione<br />

sostitutiva della precedente.<br />

4. Nell’ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno<br />

<strong>per</strong>sonalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata<br />

un’autorizzazione sostitutiva della precedente, previo accertamento dei


equisiti prescritti in capo: agli amministratori <strong>per</strong> le società di capitali; a tutti i<br />

soci <strong>per</strong> le s.n.c. e ai soli soci accomandatari <strong>per</strong> le s.a.s..<br />

5. Se varia la sola denominazione dello studio di consulenza, mancando<br />

modifiche sostanziali, si procede al semplice aggiornamento dell’intestazione<br />

senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.<br />

6. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare<br />

dell’impresa individuale, l’attività può essere proseguita provvisoriamente <strong>per</strong> il<br />

<strong>per</strong>iodo massimo di due anni, prorogabile <strong>per</strong> un altro anno in presenza di<br />

giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa, i quali entro tale <strong>per</strong>iodo<br />

devono conseguire l’attestato di idoneità professionale di cui all’art. 5 della<br />

legge 264/91.<br />

7. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica<br />

del socio o dell’amministratore in possesso dell’attestato di idoneità<br />

professionale, l’attività può essere proseguita provvisoriamente <strong>per</strong> lo stesso<br />

<strong>per</strong>iodo di cui al comma 6, entro il quale un altro socio o un altro<br />

amministratore devono conseguire l’attestato di idoneità professionale.<br />

8. Per ottenere la variazione dell’autorizzazione è dovuto il versamento, a<br />

titolo di rimborso <strong>per</strong> le spese di istruttoria, nella misura stabilita annualmente<br />

con delibera di Giunta Provinciale.<br />

Art. 18<br />

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ E RINUNCIA ALL’AUTORIZZAZIONE<br />

1. L’attività può essere sospesa da parte del titolare dell’autorizzazione <strong>per</strong> un<br />

<strong>per</strong>iodo di 6 mesi, previa motivata istanza all’Ufficio Trasporti della Provincia. Il<br />

Dirigente competente provvede con proprio atto.<br />

2. In caso di gravi e comprovati motivi il Dirigente può accordare un’ulteriore<br />

proroga di 6 mesi.<br />

3. Dell’avvenuta ripresa dell’attività dovrà essere data comunicazione scritta<br />

all’Ufficio Trasporti della Provincia entro 15 giorni.<br />

4. Qualora al termine del <strong>per</strong>iodo di sospensione l’attività non venga ripresa<br />

regolarmente, il titolare decade dall’autorizzazione.<br />

5. In caso di rinuncia all’autorizzazione <strong>per</strong> cessazione di attività il titolare<br />

presenta all’Ufficio Trasporti della Provincia una comunicazione con la quale<br />

dichiara di rinunciare formalmente ed incondizionatamente alla stessa. A tale<br />

atto va allegato l’originale del decreto di autorizzazione.


6. L’attività dello studio si intende comunque cessata quando, dal Registro<br />

Giornale, non risultino registrate formalità <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo su<strong>per</strong>iore ad un<br />

anno.<br />

TITOLO V<br />

DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI<br />

Art. 19<br />

VIGILANZA<br />

1. La Provincia svolge l’attività vigilanza sulla corretta applicazione della Legge<br />

8.8.1991, n. 264.<br />

2. Sono soggette a vigilanza tutte le <strong>per</strong>sone fisiche e giuridiche che, anche<br />

senza obbligo di conseguimento dell’autorizzazione disciplinata dagli artt. 6 e<br />

seguemti del presente <strong>Regolamento</strong>, esercitano attività di consulenza <strong>per</strong> la<br />

circolazione dei mezzi di trasporto.<br />

3. La Provincia esercita l’attività di vigilanza tramite i dipendenti preposti al<br />

Servizio Trasporti, muniti di apposita tessera di riconoscimento.<br />

Nell’espletamento dei controlli, ove se ne ravvisi la necessità, il Dirigente del<br />

Settore può chiedere la collaborazione ed il supporto della Polizia Provinciale. I<br />

soggetti di cui sopra possono, <strong>per</strong> l’accertamento <strong>delle</strong> violazioni di<br />

competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi<br />

e fotografici e ad ogni altra o<strong>per</strong>azione tecnica.<br />

L’Ufficio Trasporti della Provincia effettuerà, altresì, controlli di carattere<br />

amministrativo <strong>per</strong> verificare la <strong>per</strong>manenza dei requisiti in base ai quali è<br />

stata rilasciata l’autorizzazione.<br />

4. Qualora nell’ambito dell’espletamento dell’attività di vigilanza di cui al<br />

presente articolo, si riscontrino comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad<br />

altri Enti o Uffici Pubblici, ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione <strong>per</strong> i<br />

provvedimenti di competenza.<br />

Art. 20<br />

SANZIONI<br />

1. L’accertamento amministrativo <strong>delle</strong> violazioni del presente <strong>Regolamento</strong> è<br />

regolato dalla normativa che disciplina la materia, ed in particolare, dalla legge<br />

8.8.1991, n. 264 e dal Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285: “Nuovo Codice<br />

della Strada”.


2. I provvedimenti previsti dall’art. 9 della legge 8.8.1991, n. 264, sono<br />

emanati dal Dirigente del Servizio Trasporti.<br />

Art. 21<br />

PROVVEDIMENTI<br />

1. In occasione <strong>delle</strong> ispezioni effettuate nell’esercizio dell’attività di vigilanza è<br />

redatto apposito processo verbale con il quale il <strong>per</strong>sonale ispettivo provvede a<br />

formalizzare e contestare le eventuali irregolarità riscontrate nel corso del<br />

sopralluogo. Copia del verbale è consegnata al titolare dell’autorizzazione<br />

immediatamente o, eventualmente, mediante invio con lettera raccomandata<br />

con avviso di ricevimento.<br />

2. Il titolare dell’autorizzazione, entro trenta giorni dalla consegna del verbale<br />

o, eventualmente, dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far<br />

<strong>per</strong>venire le proprie osservazioni e controdeduzioni al Servizio Trasporti.<br />

Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano<br />

<strong>per</strong>venute nel termine prescritto, il Dirigente del Servizio Trasporti procederà<br />

ad emanare i conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa vigente.<br />

TITOLO VI<br />

DELLE NORME TRANSITORIE E FINALI<br />

ART. 22<br />

ENTRATA IN VIGORE<br />

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo<br />

18 agosto 2000, n. 267, ed entra in vigore il giorno successivo all’intervenuta<br />

esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato.<br />

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia<br />

alle norme generali vigenti ed alle specifiche normative emanate dal Ministero<br />

dei Trasporti.<br />

ART. 23<br />

ABROGAZIONI


1. Dalla data di approvazione del presente <strong>Regolamento</strong>, il precedente<br />

<strong>Regolamento</strong> recante “Studi di consulenza <strong>per</strong> la circolazione dei mezzi di<br />

trasporto”, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18 del<br />

16.06.2006, è abrogato.

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