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Helvetia “Polizza Convenzione Incendio Mutui” N° 463/01 ... - Barclays

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La tua Assicurazione svizzera.<br />

Mod. FI/1BINC – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia<br />

Via G. B. Cassinis, 21 – 2<strong>01</strong>39 Milano<br />

Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461<br />

Internet: www.helvetia.it<br />

<strong>Helvetia</strong><br />

“Polizza <strong>Convenzione</strong><br />

<strong>Incendio</strong> Mutui”<br />

N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858<br />

abbinata ai contratti di Mutuo di<br />

<strong>Barclays</strong> Bank PLC<br />

Il presente Fascicolo informativo (Mod. FI/1BINC – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2)<br />

contenente:<br />

Nota Informativa, comprensiva del Glossario<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

Modulo di “Richiesta di Adesione”<br />

Modulo di “Dichiarazione di Adesione”<br />

deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione<br />

della “Dichiarazione di Adesione” alla Polizza <strong>Incendio</strong><br />

<strong>Convenzione</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858.<br />

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota<br />

Informativa<br />

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.<br />

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. <strong>01</strong>46269<strong>01</strong>55 – R.E.A. n. 370476<br />

Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2<br />

G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997<br />

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002<br />

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031


La tua Assicurazione svizzera.<br />

NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI<br />

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il<br />

suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve<br />

prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.<br />

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE<br />

1. Informazioni generali<br />

Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n° 21, 2<strong>01</strong>39 Milano -<br />

Tel. 02/5351.1 - Fax 02/5351.461 - Sito Internet: www.helvetia.it, Posta elettronica: marketing@helvetia.it<br />

La Società <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per<br />

l’Italia è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 2.00002 ed appartiene al Gruppo Assicurativo <strong>Helvetia</strong>,<br />

iscritto all’Albo Gruppi Assicurativi n. d’ordine 031.<br />

La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell’ISVAP, è stata autorizzata<br />

all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell’Industria, Commercio ed<br />

Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e<br />

con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del<br />

23/12/1997.<br />

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa<br />

I dati relativi all’ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 67,2 milioni di<br />

euro, di cui 10 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi<br />

al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 139,7% (si precisa<br />

che tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del<br />

margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).<br />

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO<br />

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione sugli aspetti principali delle garanzie.<br />

Per le singole condizioni di contratto si rimanda al testo delle Condizioni Generali di assicurazione relative<br />

alla Polizza <strong>Convenzione</strong>.<br />

Il presente contratto prevede una durata pari a quella originariamente fissata per il mutuo sottoscritto<br />

dall’Assicurato con <strong>Barclays</strong> Bank PLC, con un massimo di 40 anni.<br />

Il presente contratto si intende “senza tacito rinnovo”, pertanto la copertura cessa automaticamente alle<br />

ore 24 del giorno di scadenza del mutuo stesso, risultante dalla documentazione in possesso dell’Assicurato,<br />

senza obbligo di comunicazione tra le parti, fermo restando quanto previsto dalla normativa sul recesso per<br />

sinistro.<br />

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni<br />

Le coperture assicurative di seguito descritte sono prestate attraverso la polizza-convenzione n.<br />

<strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858 che assicura il fabbricato oggetto di mutuo, per una somma assicurata pari al credito<br />

residuo in linea capitale che risulta sul piano di ammortamento finanziario del mutuo stesso, al momento del<br />

sinistro, con il massimo del valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, come previsto dall’art. 18 - Valore<br />

delle cose assicurate – Determinazione del Danno.<br />

Il fabbricato Assicurato deve essere edificato in materiali prevalentemente incombustibili,<br />

ed adibito per almeno 3/4 a civili abitazioni e/o uffici e deve essere ubicato nell’ambito del<br />

territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del<br />

Vaticano.<br />

La somma massima assicurabile per ciascun fabbricato viene stabilita pari a € 1.000.000,00 e in nessun<br />

caso la Società sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun fabbricato, importo maggiore di tale somma.<br />

Il contratto è specificamente rivolto ai Clienti della Spett.le <strong>Barclays</strong> Bank PLC che hanno sottoscritto un<br />

contratto di mutuo.<br />

Mod. C/31BINC – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 1 di 7<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia<br />

Via G. B. Cassinis, 21 – 2<strong>01</strong>39 Milano<br />

Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461<br />

Internet: www.helvetia.it<br />

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.<br />

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. <strong>01</strong>46269<strong>01</strong>55 – R.E.A. n. 370476<br />

Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2<br />

G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997<br />

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002<br />

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031


La tua Assicurazione svizzera.<br />

Il presente contratto opera per i danni subiti dall’unità immobiliare assicurata, in conseguenza degli eventi di<br />

seguito indicati:<br />

� incendio;<br />

� fulmine;<br />

� esplosione e scoppio;<br />

� caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate;<br />

� i danni conseguenti agli eventi di cui sopra,che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti<br />

nell’ambito di 20 m (metri) da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od<br />

anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od<br />

anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di<br />

condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;<br />

� Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i<br />

residui del sinistro;<br />

� le maggiori spese, effettivamente sostenute e documentate, per mancato godimento per perdita delle<br />

pigioni, per spese di trasloco.<br />

La garanzia indennizza inoltre, nei limiti della somma assicurata e dedotte le franchigie di polizza, i danni<br />

subiti dall’unità immobiliare in conseguenza di:<br />

� Eventi Atmosferici;<br />

� Fenomeno Elettrico;<br />

� Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti;<br />

� Sovraccarico neve;<br />

� Terremoto;<br />

� Atti vandalici o dolosi;<br />

� Urto veicoli.<br />

Per la regolamentazione delle singole garanzie si rimanda alle “Garanzie Integrative”-<br />

sempre operanti- riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla polizza<br />

convenzione.<br />

Esclusioni<br />

Il contratto prevede l’esclusione dalla garanzia di alcune tipologie di rischi e/o eventi<br />

elencati sia nella clausola generale di cui all’Art.11 – Esclusioni - delle Norme che regolano<br />

l’assicurazione in generale, sia all’interno dei singoli articoli che regolano le estensioni<br />

previste dal contratto che nelle Garanzie Integrative e Condizioni Particolari, sempre<br />

operanti, riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla polizza<br />

convenzione.<br />

Per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio e altri eventi assicurati, è<br />

necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato, in quanto assicurando un<br />

valore inferiore si può ricevere un indennizzo parziale incorrendo nella regola<br />

proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile).<br />

Infatti in caso di valore assicurato inferiore al valore di ricostruzione a nuovo dell’intero fabbricato o porzione<br />

assicurata, (escludendo il valore dell’area), <strong>Helvetia</strong> Assicurazioni indennizza il danno subito dal fabbricato<br />

con una somma in misura inferiore al danno totale, in proporzione al minor premio pagato.<br />

Ad esempio : se il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato fosse € 200.000,00 e il valore<br />

assicurato fosse pari a € 100.000,00, in caso di sinistro pari ad € 50.000,00 <strong>Helvetia</strong> Assicurazioni<br />

indennizzerebbe un importo di € 25.000,00 per l’applicazione della regola proporzionale.<br />

Mod. C/31BINC – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 2 di 7<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia


La tua Assicurazione svizzera.<br />

Nel contratto sono inoltre previste franchigie e scoperti che evidenziamo, riportate<br />

all’interno delle specifiche Garanzie Integrative e Condizioni Particolari, delle Condizioni<br />

Generali di assicurazione relative alla Polizza <strong>Convenzione</strong>:<br />

Garanzia<br />

Franchigia<br />

per<br />

ogni sinistro<br />

Limite Risarcimento<br />

Eventi Atmosferici € 160,00 Non previsto<br />

10% della somma assicurata<br />

Fenomeno Elettrico € 160,00 con il massimo annuo per<br />

mutuo di € 7.800,00<br />

Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti € 1.550,00 Non previsto<br />

Sovraccarico di neve € 160,00 Non Previsto<br />

Terremoto € 1.550,00 Non previsto<br />

Tumulti , Scioperi, Sommosse, Atti vandalici o dolosi, Terrorismo, Sabotaggio € 155,00 Non previsto<br />

€ 5.200.000,00 per anno<br />

Limite Indennizzo Annuo di Polizza <strong>Convenzione</strong> == assicurativo per uno o più<br />

sinistri<br />

Si riportano di seguito alcuni esempi di applicazione di franchigia e scoperto e limite di indennizzo :<br />

Fenomeno Elettrico<br />

Esempio n° 1<br />

Somma Assicurata in polizza : € 100.000,00<br />

Danno subito : € 2.000,00<br />

Franchigia Prevista : € 160,00<br />

Limite di indennizzo : 10% di € 100.000,00 (pari ad € 10.000,00) con il limite massimo di € 7.800,00<br />

Importo da liquidare : € 1.840,00 così determinato :<br />

(€ 2.000,00 - €160,00 = € 1.840,00 che risulta essere minore al limite di polizza pari ad € 7.800.00 e<br />

quindi non soggetto ad ulteriori riduzioni).<br />

Esempio n° 2<br />

Somma Assicurata in polizza : € 100.000,00<br />

Danno subito : € 10.000,00<br />

Franchigia Prevista : € 160,00<br />

Limite di indennizzo : 10% di € 100.000,00 (pari ad € 10.000,00) con il limite massimo di € 7.800,00<br />

Importo da liquidare : € 7.800,00 così determinato :<br />

(€ 10.000,00 - €160,00 = € 9.840,00 che risulta essere maggiore del limite di polizza pari ad € 7.800,00<br />

e quindi l’importo da liquidare corrisponderà al massimo indennizzo).<br />

4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità<br />

Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l’Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le<br />

circostanze che possono avere influenza sul rischio.<br />

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che<br />

influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del<br />

diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli<br />

1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – delle<br />

Norme che regolano l’assicurazione in generale).<br />

L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che<br />

non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate,<br />

adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente<br />

le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto<br />

all’indennizzo come previsto all’Art. 15 - Esagerazione Dolosa del danno – delle Norme che<br />

regolano l’assicurazione in generale.<br />

Mod. C/31BINC – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 3 di 7<br />

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Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia


La tua Assicurazione svizzera.<br />

5. Aggravamento e Diminuzione del rischio<br />

L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio<br />

come previsto all’Art. 1898 del C.C.<br />

E’ comunque previsto nelle condizioni contrattuali all’Art. 4 - Aggravamento del rischio - che il Contraente e<br />

l’Assicurato sono sollevati dall’obbligo di dichiarare eventuali aggravamenti del rischio assicurato.<br />

Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono<br />

mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio, ad esempio detenere all’interno di una<br />

abitazione materiali pericolosi come infiammabili o esplosivi.<br />

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio successivo alla comunicazione<br />

dell’Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.<br />

6. Premi e Costi<br />

Il pagamento del premio avviene in via anticipata, in un’unica soluzione all’atto della stipula del mutuo, per il<br />

tramite di <strong>Barclays</strong> Bank PLC. che provvede a trasmetterlo alla Società.<br />

Il premio viene addebitato all’Assicurato detraendo lo stesso dall’importo del mutuo erogato o addebitando il<br />

premio sulla prima rata di mutuo.<br />

Il premio unico corrisposto è comprensivo delle spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto.<br />

La quantificazione delle spese summenzionate è la seguente :<br />

Costi % del premio versato Quota media* (€)<br />

Spese di acquisto ** 40,08 200,41<br />

Spese di gestione*** 0,8 4,00<br />

Spese per Anticipata Estinzione Nessuna ==<br />

* calcolata su un premio unico anticipato medio lordo di Euro 500,00 (determinato sulla base delle<br />

rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio della Società);<br />

** Quota parte percepita in media dall’intermediario.<br />

*** Quota parte percepita in media dalla Società.<br />

In caso di Anticipata Estinzione e/o Surroga del mutuo, l’Assicurato può richiedere a<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per<br />

l’Italia, il rimborso della parte di premio imponibile, corrispondente al periodo di garanzia<br />

non goduto, o la prosecuzione della copertura assicurativa fino alla scadenza originaria del<br />

mutuo.<br />

In caso di richiesta di rimborso del premio le garanzie del presente contratto cessano dalla<br />

data di estinzione del mutuo stesso.<br />

Per la definizione delle modalità di rimborso del premio, o di continuazione della<br />

copertura, si rimanda a quanto previsto all’Art. 23 - Estinzione Anticipata del Mutuo –<br />

Surroga - delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Polizza <strong>Convenzione</strong>.<br />

7. Rivalse<br />

L'assicuratore che ha pagato l'indennità é surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare<br />

di essa,nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.<br />

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e` causato dai figli, dagli<br />

affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui<br />

conviventi o da domestici.<br />

L'Assicurato e` responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di<br />

surrogazione.<br />

8. Diritto di recesso<br />

In caso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, è facoltà<br />

delle parti recedere dalla copertura assicurativa colpita da sinistro, mediante lettera<br />

raccomandata con preavviso di 30 giorni che decorrono dalla data di invio della stessa.<br />

Mod. C/31BINC – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 4 di 7<br />

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La tua Assicurazione svizzera.<br />

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di<br />

efficacia del recesso, rimborsa all’Assicurato la parte di premio imponibile relativa al<br />

periodo di rischio non corso.<br />

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto<br />

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si<br />

è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile,<br />

modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008.<br />

Il diritto dell’assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in<br />

un anno.<br />

10. Legge applicabile al contratto<br />

Al contratto si applica la legge italiana.<br />

Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i<br />

limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni<br />

specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.<br />

11. Regime fiscale<br />

Al presente contratto si applica l’imposta vigente al momento della sottoscrizione del contratto, attualmente<br />

pari al 22,25%.<br />

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI<br />

12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo<br />

In caso di sinistro l’Assicurato deve:<br />

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a<br />

carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’articolo 1914 C.C.;<br />

b) darne avviso alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e/o<br />

possibilità ai sensi dell’articolo 1913 C.C.;<br />

c) fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia<br />

del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa<br />

presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno (copia di tale dichiarazione<br />

deve essere trasmessa alla Società);<br />

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere,<br />

per questo, diritto ad indennità alcuna.<br />

Per la definizione delle modalità di liquidazione dei danni si rimanda a quanto previsto all’Art. 16 - Procedura<br />

per la valutazione del danno - , all’Art.17 - Mandato dei Periti - e all’Art.18 - Valore delle cose assicurate e<br />

determinazione del danno - delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla polizza convenzione.<br />

13. Reclami<br />

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora<br />

riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, devono essere inoltrati per<br />

iscritto alla Società presso l’Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 2<strong>01</strong>39 Milano - Fax 02 5351794<br />

- Posta elettronica: reclami@helvetia.it.<br />

Possono essere presentati all’ISVAP (in Via del Quirinale 21, 0<strong>01</strong>87 Roma oppure ai fax 06 42133745/06<br />

42133353) i reclami:<br />

- per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo<br />

I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da<br />

parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;<br />

- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il<br />

termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto<br />

una risposta ritenuta non soddisfacente;<br />

- per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile<br />

accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm chiedendo<br />

l’attivazione della procedura FIN-NET).<br />

Mod. C/31BINC – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 5 di 7<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia


La tua Assicurazione svizzera.<br />

I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:<br />

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;<br />

- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;<br />

- breve descrizione del motivo della lamentela;<br />

- copia del reclamo eventualmente presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro<br />

fornito dalla stessa;<br />

- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.<br />

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione<br />

della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità<br />

Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.<br />

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al<br />

contratto dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal<br />

caso l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità competente e il Contraente.<br />

14. Arbitrato<br />

L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante<br />

periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.<br />

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di<br />

uno di essi.<br />

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a<br />

maggioranza.<br />

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle<br />

operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.<br />

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del<br />

terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella<br />

cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.<br />

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo perito sono<br />

ripartite a metà.<br />

Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all’Autorità Giudiziaria.<br />

15. Mediazione per la conciliazione delle controversie<br />

Ai sensi del D. Lgs n. 28/2<strong>01</strong>0 e successive disposizioni, le controversie in materia di contratti di<br />

assicurazione, con esclusione di quelle in materia di condominio e di quelle inerenti il risarcimento del danno<br />

derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di<br />

mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della<br />

Giustizia. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso tali Organismi di<br />

Mediazione e deve essere inoltrata tempestivamente presso la sede legale della Società.<br />

AVVERTENZA:<br />

Con esclusione delle controversie in materia di condominio e di quelle inerenti il<br />

risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, il procedimento di<br />

mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale innanzi<br />

l'Autorità Giudiziaria. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraente<br />

o l'Assicurato potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie<br />

derivanti dal contratto.<br />

“<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione<br />

per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie<br />

contenuti nella presente Nota informativa”.<br />

Il Rappresentante Generale<br />

e Direttore per l’Italia<br />

Francesco La Gioia<br />

Mod. C/31BINC – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 6 di 7<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia


La tua Assicurazione svizzera.<br />

Glossario e Definizioni di polizza<br />

Di seguito si riportano i termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo e<br />

nelle relative Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Polizza <strong>Convenzione</strong><br />

<strong>Incendio</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858 abbinata ai contratti di Mutuo di <strong>Barclays</strong> Bank PLC,<br />

aventi il seguente significato :<br />

Anno: Periodo di tempo la cui durata è convenzionalmente fissata in 360 giorni.<br />

Assicurato/Beneficiario: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione,proprietario<br />

del fabbricato indicato nella “Dichiarazione di Adesione” alla polizza convenzione n°<br />

<strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858 e che ha stipulato il contratto di mutuo con <strong>Barclays</strong> Bank PLC e che<br />

ha aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo il relativo modulo proposto dalla<br />

Banca Contraente.<br />

Assicurazione: Il contratto di assicurazione.<br />

Contraente/Intermediario: <strong>Barclays</strong> Bank PLC che ha stipulato il contratto di assicurazione e che si obbliga a<br />

trasferire il premio pagato dall’Assicurato alla Società.<br />

Data di scadenza del mutuo: La data di scadenza dell’ultima rata del mutuo, così come prevista dal piano di<br />

ammortamento originario.<br />

Dichiarazione di Adesione: Il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce<br />

all’assicurazione.<br />

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica<br />

che si autopropaga con elevata velocità.<br />

Fabbricato: La costruzione edile relativa alla pratica di mutuo compresi fissi ed infissi ed opere di<br />

fondazioni od interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box,<br />

recinzioni e simili ma esclusi: parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade<br />

private), purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle sue adiacenze e, in<br />

particolare, gli impianti idrici ed igienici, elettrici, di riscaldamento e di<br />

condizionamento d’aria, come pure altri impianti ed installazioni, considerati immobili<br />

per natura o destinazione. Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in<br />

condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.<br />

Franchigia: Importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.<br />

<strong>Incendio</strong>: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che<br />

può autoestendersi e propagarsi.<br />

Incombustibilità: Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non<br />

danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova<br />

è quello adottato dal centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.<br />

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.<br />

Mutuo Il contratto stipulato tra il Contraente e l’Assicurato avente per oggetto la concessione<br />

all’Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio lungo termine<br />

garantito da ipoteca di primo grado su immobili.<br />

Polizza: Il documento che prova l’assicurazione.<br />

Premio: La somma dovuta dall’Assicurato alla Società per il tramite della Contraente.<br />

Scoperto: La percentuale del danno indennizzabile che l’Assicurato tiene a proprio carico per<br />

ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito.<br />

Scoppio: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non<br />

dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati<br />

scoppio.<br />

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.<br />

Società: <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e<br />

Direzione per l’Italia via G.B. Cassinis, 21 2<strong>01</strong>39 Milano.<br />

Tetto: L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il<br />

fabbricato dagli agenti atmosferici.<br />

Mod. C/31BINC – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 7 di 7<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia


La tua Assicurazione svizzera.<br />

Mod. BAR/1 – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia<br />

Via G. B. Cassinis, 21 – 2<strong>01</strong>39 Milano<br />

Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461<br />

Internet: www.helvetia.it<br />

<strong>Helvetia</strong><br />

“Polizza <strong>Convenzione</strong><br />

<strong>Incendio</strong> Mutui”<br />

N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858<br />

Condizioni di Assicurazione.<br />

abbinata ai contratti di Mutuo di<br />

<strong>Barclays</strong> Bank PLC<br />

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.<br />

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. <strong>01</strong>46269<strong>01</strong>55 – R.E.A. n. 370476<br />

Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2<br />

G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997<br />

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002<br />

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031


Art. 1 - Dichiarazioni relative alle<br />

circostanze del rischio<br />

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del<br />

Contraente e/o dell’Assicurato relative a<br />

circostanze che influiscono sulla valutazione<br />

del rischio possono comportare la perdita<br />

totale o parziale del diritto all’indennizzo<br />

nonché la stessa cessazione<br />

dell’assicurazione ai sensi degli articoli<br />

1892, 1893 e 1894 C.C..<br />

Art. 2 - Pagamento del premio e<br />

decorrenza della garanzia<br />

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di<br />

erogazione del mutuo, che coincide con il giorno del<br />

rogito notarile e/o dal giorno della sottoscrizione,<br />

dinanzi al notaio, dell’atto di Accettazione di<br />

Proposta Contrattuale di Mutuo e di Costituzione di<br />

ipoteca e cessa alle ore 24 del giorno di scadenza<br />

del mutuo stesso risultante dalla documentazione in<br />

possesso del Contraente. Il premio di polizza si<br />

intende corrisposto in una unica soluzione<br />

fino alla scadenza del mutuo stesso.<br />

Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione<br />

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono<br />

essere provate per iscritto.<br />

Art. 4 - Aggravamento del rischio<br />

Il Contraente e/o l’Assicurato, sono sollevati<br />

dall’obbligo di dichiarazione di eventuali aggravanti<br />

del rischio assicurato.<br />

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro<br />

Dopo ogni di sinistro e fino al 60° giorno dal<br />

pagamento o rifiuto dell’indennizzo,<br />

ciascuna delle parti può recedere<br />

dall’assicurazione dandone comunicazione<br />

all’altra parte, mediante lettera<br />

raccomandata.<br />

Il recesso richiesto dall’Assicurato ha effetto<br />

dalla data di invio della comunicazione alla<br />

Società.<br />

Il recesso da parte della Società ha effetto<br />

trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento<br />

della comunicazione da parte<br />

dell’Assicurato. In caso di recesso esercitato<br />

dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni<br />

dalla data di efficacia del recesso, rimborsa<br />

all’Assicurato la parte di premio imponibile<br />

relativa al periodo di rischio non corso.<br />

Art. 6 - Proroga dell’assicurazione e<br />

periodo di assicurazione<br />

L’assicurazione cessa dalle ore 24 del giorno<br />

in cui termina il contratto di mutuo per<br />

scadenza originaria, senza tacito rinnovo.<br />

Norme che regolano l’assicurazione in generale<br />

Art. 7 - Oneri fiscali<br />

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a<br />

carico dell’Assicurato.<br />

Art. 8 - Foro competente<br />

Foro competente, a scelta della parte attrice, sarà<br />

quello dell’Autorità Giudiziaria ove ha sede la<br />

Società o quello dove ha sede l’Assicurato.<br />

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge<br />

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato,<br />

valgono le norme di legge.<br />

Art. 10 - Oggetto dell’assicurazione<br />

Premesso che:<br />

� Il fabbricato assicurato è edificato in<br />

materiali prevalentemente incombustibili<br />

ed adibito per almeno 3/4 a civile<br />

abitazione e /o uffici;<br />

� Si assicura il Fabbricato per una “Somma<br />

Assicurata” pari al credito residuo in<br />

linea capitale che risulta sul piano di<br />

ammortamento finanziario del mutuo<br />

stesso, al momento del sinistro, con il<br />

massimo del valore di ricostruzione a<br />

nuovo del fabbricato.<br />

La somma massima assicurabile per ciascun<br />

Fabbricato viene stabilita pari a €<br />

1.000.000,00 e in nessun caso la Società<br />

sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun<br />

Fabbricato, importo maggiore di tale<br />

somma.<br />

la Società indennizza:<br />

I. i danni materiali alle cose assicurate, anche se di<br />

proprietà di terzi:<br />

a) direttamente causati da:<br />

- incendio;<br />

- fulmine;<br />

- esplosione e scoppio non causati da ordigni<br />

esplosivi;<br />

- caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti,<br />

loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed<br />

altri corpi celesti;<br />

- rovina di ascensori e montacarichi;<br />

b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a), che<br />

abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti<br />

nell’ambito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di<br />

fumi, gas, vapori, da mancata od anormale<br />

produzione o distribuzione di energia<br />

elettrica,termica o idraulica, da mancato od<br />

anormale funzionamento di apparecchiature<br />

elettroniche, di impianti di riscaldamento o di<br />

condizionamento,da colaggio o fuoriuscita di liquidi;<br />

II. i guasti causati alle cose assicurate per ordine<br />

dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare<br />

l’incendio.<br />

Mod. BAR/1 – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 1 di 6


III. Le spese necessarie per demolire, sgomberare e<br />

trasportare alla più vicina discarica autorizzata i<br />

residui del sinistro sino alla concorrenza del<br />

10% dell’indennizzo pagabile a termini di<br />

polizza, fermo quanto disposto dall’art.19 -<br />

Limite massimo dell’indennizzo.<br />

IV. Le maggiori spese, effettivamente sostenute e<br />

documentate,per mancato godimento per perdita<br />

delle pigioni,per spese di trasloco,nonché i costi ed<br />

oneri che dovessero comunque gravare<br />

sull’Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a<br />

qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso di<br />

ricostruzione, degli immobili o loro porzioni oggetto<br />

del mutuo, in base alle disposizioni di legge al<br />

momento del sinistro, o per altri oneri conseguenti al<br />

sinistro. Ciò sino alla concorrenza del 10%<br />

dell’indennizzo pagabile a termini di<br />

polizza,fermo quanto disposto dall’art.19 -<br />

Limite massimo dell’indennizzo.<br />

Art. 11 – Esclusioni<br />

Sono esclusi i danni:<br />

a. causati da atti di guerra, insurrezione,<br />

tumulti popolari, scioperi, sommosse,<br />

occupazione militare, invasione, atti di<br />

terrorismo o sabotaggio;<br />

b. causati da esplosione o emanazione di<br />

calore o di radiazioni provenienti da<br />

trasmutazioni del nucleo dell’atomo,<br />

come pure causati da radiazioni<br />

provocate dall’accelerazione artificiale di<br />

particelle atomiche;<br />

c. causati con dolo dell’Assicurato;<br />

d. causati da terremoti, maremoti, eruzioni<br />

vulcaniche, alluvioni o inondazioni;<br />

e. di smarrimento o di furto delle cose<br />

assicurate avvenuti in occasione degli<br />

eventi per i quali è prestata<br />

l’assicurazione;<br />

f. alla macchina od all’impianto nel quale si<br />

sia verificato uno scoppio se l’evento è<br />

determinato da usura, corrosione o difetti<br />

di materiale;<br />

g. di fenomeno elettrico, a qualunque causa<br />

dovuti, anche se conseguenti a fulmine<br />

od altri eventi per i quali è prestata<br />

l’assicurazione;<br />

h. subiti dalle merci in refrigerazione per<br />

effetto di mancato od anormale<br />

produzione o distribuzione del freddo o<br />

di fuoriuscita del fluido frigorigeno,<br />

anche se conseguenti ad eventi per i<br />

quali è prestata l’assicurazione;<br />

i. indiretti, quali cambiamenti di<br />

costruzione, mancanza di locazione, di<br />

godimento (salvo quanto previsto dall’art.<br />

10 che precede) o di reddito commerciale od<br />

industriale, sospensione di lavoro o<br />

qualsiasi danno che non riguardi la<br />

materialità delle cose assicurate.<br />

Art. 12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla<br />

polizza<br />

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla<br />

polizza non possono essere esercitati che<br />

dal Contraente, dall’Assicurato e dalla<br />

Società.<br />

Spetta in particolare all’Assicurato compiere<br />

gli atti necessari all’accertamento ed alla<br />

liquidazione dei danni.<br />

L’accertamento e la liquidazione dei danni<br />

così effettuati sono vincolanti anche per il<br />

Contraente, restando esclusa ogni sua<br />

facoltà di impugnativa. L’indennizzo<br />

liquidato a termini di polizza non può<br />

tuttavia essere pagato se non nei confronti o<br />

col consenso dei titolari dell’interesse<br />

assicurato.<br />

Art. 13 - Ispezione delle cose assicurate<br />

La Società ha sempre il diritto di visitare le<br />

cose assicurate ed il Contraente e/o<br />

l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le<br />

occorrenti indicazioni ed informazioni.<br />

Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro<br />

In caso di sinistro, l’Assicurato deve:<br />

a) fare quanto gli è possibile per evitare o<br />

diminuire il danno; le relative spese sono a<br />

carico della Società secondo quanto previsto<br />

dalla legge ai sensi dell’articolo 1914 C.C.;<br />

b) darne avviso alla Società, entro 3 giorni<br />

da quando ne ha avuto conoscenza e/o<br />

possibilità, ai sensi dell’articolo 1913 C.C.;<br />

c) fare, nei 15 giorni successivi,<br />

dichiarazione scritta all’Autorità<br />

Giudiziaria o di Polizia del luogo,<br />

precisando, in particolare, il momento<br />

dell’inizio del sinistro, la causa presunta<br />

del sinistro e l’entità approssimativa del<br />

danno. Copia di tale dichiarazione deve<br />

essere trasmessa alla Società;<br />

d) conservare le tracce ed i residui del<br />

sinistro fino a liquidazione del danno<br />

senza avere, per questo,diritto ad<br />

indennità alcuna.<br />

Il Contraente deve:<br />

e) mettere a disposizione della Società la<br />

documentazione relativa al mutuo<br />

erogato, nonché ai relativi piani di<br />

ammortamento dello stesso.<br />

L’inadempimento di uno degli obblighi di cui<br />

ai punti b), c), d), può comportare la perdita<br />

totale o parziale del diritto all’indennizzo ai<br />

sensi dell’articolo 1915 C.C.<br />

Per le informazioni inerenti la gestione dei<br />

sinistri, la Società mette a disposizione il<br />

proprio Servizio Clienti (Numero Verde<br />

800.052.482).<br />

Mod. BAR/1 – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 2 di 6


Art. 15 – Esagerazione dolosa del danno<br />

L’Assicurato che esagera dolosamente<br />

l’ammontare del danno, dichiara distrutte<br />

cose che non esistevano al momento del<br />

sinistro, occulta, sottrae o manomette cose<br />

salvate, adopera a giustificazione mezzi o<br />

documenti menzogneri o fraudolenti, altera<br />

dolosamente le tracce ed i residui del<br />

sinistro o facilità il progresso di questo,<br />

perde il diritto all’indennizzo.<br />

Art. 16 - Procedura per la valutazione del<br />

danno<br />

L’ammontare del danno è concordato dalle Parti<br />

direttamente oppure a richiesta di una di esse,<br />

mediante periti nominati una dalla Società ed uno<br />

dall’Assicurato, con apposito atto unico.<br />

I due Periti devono nominarne un terzo quando si<br />

verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su<br />

richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene<br />

soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti<br />

controversi sono prese a maggioranza. Ciascun<br />

Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da<br />

altre persone, le quali potranno intervenire nelle<br />

operazioni peritali, senza però avere alcun voto<br />

deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla<br />

nomina del proprio Perito o se i Periti non si<br />

accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche<br />

su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al<br />

Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il<br />

sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene<br />

le spese del proprio Perito; quelle del terzo<br />

perito sono ripartite a metà.<br />

Art. 17 - Mandato dei Periti<br />

I Periti devono:<br />

a) indagare su circostanze,natura,causa e modalità<br />

del sinistro;<br />

b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle<br />

dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e<br />

riferire se al momento del sinistro esistevano<br />

circostanze che avessero mutato il rischio e non<br />

fossero state comunicate;<br />

c) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli<br />

obblighi di cui all’articolo 14 - Obblighi in caso<br />

di sinistro;<br />

d) verificare l’esistenza,la qualità e la quantità delle<br />

cose assicurate parzialmente o totalmente;<br />

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del<br />

danno comprese le spese di salvataggio in<br />

conformità alle disposizioni contrattuali.<br />

I risultati delle operazioni peritali concretati<br />

dai Periti concordi, oppure dalla<br />

maggioranza nel caso di perizia collegiale,<br />

devono essere raccolti in apposito verbale,<br />

con allegate le stime dettagliate, da<br />

redigersi in doppio esemplare, uno per<br />

ciascuna delle Parti. I risultati delle<br />

operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono<br />

obbligatori per le Parti,le quali rinunciano<br />

fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il<br />

caso di dolo, errore, violenza, nonché di<br />

violazione dei patti contrattuali,<br />

impregiudicata in ogni caso qualsivoglia<br />

azione od eccezione inerente<br />

l’indennizzabilità del danno. La perizia<br />

collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di<br />

sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli<br />

altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti<br />

sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità<br />

giudiziaria.<br />

Art. 18 - Valore delle cose assicurate e<br />

determinazione del danno<br />

Premesso che l’attribuzione del valore che le<br />

cose assicurate – illese, danneggiate o<br />

distrutte – avevano al momento del sinistro<br />

è ottenuta stimando la spesa necessaria per<br />

l’integrale costruzione a nuovo di tutto il<br />

fabbricato assicurato, escludendo soltanto il<br />

valore dell’area, al netto di un<br />

deprezzamento stabilito in relazione al<br />

grado di vetustà, allo stato di<br />

conservazione,al modo di costruzione,<br />

all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed<br />

a ogni altra circostanza concomitante,<br />

l’ammontare del danno si determina<br />

stimando la spesa necessaria per ricostruire<br />

a nuovo le parti distrutte e per riparare<br />

quelle soltanto danneggiate, deducendo da<br />

tale risultato il valore dei recuperi. L’importo<br />

massimo liquidabile non potrà, comunque<br />

essere superiore alla somma assicurata<br />

come definita nelle Condizioni Generali di<br />

Assicurazione relative alla Polizza<br />

<strong>Convenzione</strong>. Da tale indennizzo saranno<br />

detratte le franchigie previste dalle<br />

disposizioni di polizza.<br />

Art. 19 - Limite massimo dell’indennizzo<br />

Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 C.C.,<br />

per nessun titolo la Società potrà essere<br />

tenuta a pagare somma maggiore di quella<br />

assicurata.<br />

Art. 20 - Pagamento dell’indennizzo<br />

Verificata l’operatività della garanzia e valutato il<br />

danno, la Società provvede al pagamento<br />

dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia<br />

stata fatta opposizione. Se è stato aperto un<br />

procedimento penale sulla causa del sinistro, il<br />

pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento<br />

stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti<br />

dall’articolo 11 lettera c).<br />

E’ data facoltà all’Assicurato di autorizzare<br />

la Società a pagare l’indennizzo<br />

direttamente alla Contraente.<br />

Art. 21 – Assicurazione Parziale<br />

Se dalle stime fatte con le norme<br />

dell'articolo 18 -Valore delle cose assicurate<br />

e determinazione del danno - risulta che i<br />

valori di una o più partite, prese ciascuna<br />

separatamente, eccedevano al momento del<br />

Mod. BAR/1 – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 3 di 6


sinistro le somme rispettivamente assicurate<br />

con le partite stesse, la Società risponde del<br />

danno in proporzione del rapporto fra il<br />

valore assicurato e quello risultante al<br />

momento del sinistro.<br />

Art. 22 - Assicurazione presso diversi<br />

assicuratori<br />

Se sulle medesime cose e per il medesimo<br />

rischio coesistono più assicurazioni,<br />

l’Assicurato deve dare a ciascun<br />

assicuratore comunicazione degli altri<br />

contratti stipulati. In caso di sinistro<br />

l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli<br />

assicuratori ed è tenuto a richiedere a<br />

ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo<br />

il rispettivo contratto autonomamente<br />

considerato. Qualora la somma di tali<br />

indennizzi - escluso dal conteggio<br />

l'indennizzo dovuto dall'assicuratore<br />

insolvente - superi l'ammontare del danno,<br />

la Società è tenuta a pagare soltanto la sua<br />

quota proporzionale in ragione<br />

dell'indennizzo calcolato secondo il proprio<br />

contratto, esclusa comunque ogni<br />

obbligazione solidale con gli altri<br />

assicuratori.<br />

Art. 23 – Estinzione Anticipata del mutuo -<br />

Surroga<br />

In caso di anticipata estinzione e/o surroga<br />

del mutuo da parte dell’Assicurato,<br />

l’assicurazione cesserà a decorrere dalla<br />

data di estinzione del mutuo stesso e/o<br />

dalla data dell’avvenuta surroga e<br />

l’Assicurato avrà diritto ad ottenere dalla<br />

Società il rimborso del premio imponibile,<br />

relativo al periodo temporale intercorrente<br />

tra la data di estinzione del mutuo e il<br />

termine del periodo di assicurazione per il<br />

quale è stato corrisposto il premio stesso.<br />

Ai fini del rimborso del premio,l’Assicurato deve<br />

inviare alla Società tramite Fax al numero<br />

02.5351546 o, in alternativa inviare - Lettera<br />

raccomandata indirizzata a :<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia<br />

Via Cassinis, 21 - 2<strong>01</strong>39 Milano (MI)<br />

Ufficio Banche - Area Consulenza Persone<br />

allegando apposito modulo di “Richiesta di Rimborso<br />

Premio per anticipata estinzione del mutuo”,<br />

reperibile sul sito internet www.helvetia.it o che potrà<br />

essere richiesto alla Società al numero verde n.<br />

800.052.482, e relativa documentazione del<br />

Contraente attestante l’avvenuta estinzione o surroga<br />

del mutuo. Il calcolo dell’importo del premio<br />

da rimborsare all’Assicurato, sarà effettuato<br />

utilizzando la seguente formula:<br />

I = Importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari<br />

al 22,25%)<br />

P = Premio Lordo Unico Anticipato (comprensivo di<br />

imposta del 22,25%)<br />

D = Durata del mutuo espressa in giorni interi; ai fini<br />

del calcolo di tale periodo si considera<br />

convenzionalmente “Anno” un periodo di 360<br />

giorni.<br />

R = Durata del periodo di garanzia goduto espressa<br />

in giorni interi.<br />

Entro 60 giorni dal ricevimento del modulo<br />

di cui sopra, la Società rimborserà<br />

all’Assicurato il premio pagato e non goduto<br />

al netto di imposte.<br />

In caso di “Surroga del Mutuo” l’Assicurato<br />

potrà richiedere alla Società il<br />

mantenimento della copertura assicurativa,<br />

nei termini pattuiti in fase di adesione della<br />

stessa. La Società emetterà apposito atto di<br />

variazione per l’inclusione della clausola di<br />

vincolo a favore del nuovo Istituto Bancario.<br />

GARANZIE INTEGRATIVE<br />

Sempre operanti ed in aggiunta a quanto<br />

previsto dall’articolo 10 - Oggetto<br />

dell’assicurazione.<br />

Eventi atmosferici<br />

Si assicurano i danni:<br />

1. causati da uragani, bufere, tempeste, grandine,<br />

trombe d’aria o dal peso della neve;<br />

2. causati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in<br />

genere,abbattuti o trasportati dal vento per effetto<br />

degli eventi suindicati;<br />

3. da bagnamenti che si verificassero all’interno del<br />

fabbricato, purché direttamente<br />

conseguenti alla rottura e/o ingorghi di<br />

opere od impianti, causati da uno degli eventi<br />

suindicati.<br />

Sono esclusi i danni alle costruzioni (e<br />

relativi contenuti) realizzate<br />

prevalentemente in materiali leggeri o<br />

fragili come eternit, plastica, vetro e<br />

simili, aperte o incomplete.<br />

La presente condizione è prestata<br />

mediante<br />

applicazione, di una franchigia fissa di €<br />

160,00 per singolo mutuo assicurato.<br />

Fenomeno elettrico<br />

La Società risponde dei danni materiali e diretti che si<br />

manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici ed<br />

elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto<br />

di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, a<br />

qualunque causa dovuti, compresi eventi sociopolitici.<br />

La Società non risponde dei danni<br />

causati da usura, corrosione, difetti di<br />

materiale o di fabbricazione ed inadeguata<br />

manutenzione. La presente garanzia è<br />

prestata per macchinari ed impianti di<br />

pertinenza degli immobili assicurati.<br />

Mod. BAR/1 – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 4 di 6


Resta convenuto, ai fini della presente<br />

garanzia, che:<br />

• il pagamento dell'indennizzo sarà<br />

effettuato previa detrazione, per singolo<br />

sinistro inerente il singolo mutuo<br />

assicurato, dell'importo di € 160,00;<br />

• in nessun caso la Società risarcirà, per<br />

singolo mutuo, per uno o più sinistri che<br />

avvengano nell’anno assicurativo,<br />

somma superiore al 10% della somma<br />

assicurata, col massimo di € 7.800,00.<br />

Implosione<br />

Premesso che per "implosione" si intende il repentino<br />

dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per<br />

eccesso di pressione esterna e/o carenza di<br />

pressione interna di fluidi, la Società risponde dei<br />

danni derivanti da "implosione", verificatasi in<br />

relazione alle attività dichiarate in polizza, agli enti<br />

assicurati alle partite tutte. Se l'evento è<br />

determinato da usura, corrosione o difetti di<br />

materiale, la garanzia è operante<br />

limitatamente agli enti non facenti parte<br />

delle macchine o impianto in cui si è<br />

verificata l'implosione.<br />

Inondazioni, alluvioni, allagamenti<br />

La Società risponde dei danni materiali e diretti,<br />

compresi, a parziale deroga dell'art. 11. d) delle<br />

Norme che regolano l’assicurazione in generale,<br />

quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli<br />

enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione,<br />

allagamento in genere, anche se tali eventi sono<br />

causati da terremoto.<br />

La Società non risponde dei danni:<br />

a) causati da mareggiate, marea,<br />

maremoto, umidità, stillicidio,<br />

trasudamento, infiltrazione, guasto o<br />

rottura degli impianti automatici di<br />

estinzione;<br />

b) causati da mancata o anormale<br />

produzione o distribuzione di energia<br />

elettrica, termica o idraulica, salvo che<br />

tali circostanze siano connesse al diretto<br />

effetto dell'inondazione, alluvione,<br />

allagamento sugli enti assicurati;<br />

c) di franamento, cedimento o smottamento<br />

del terreno;<br />

Resta convenuto, ai fini della presente<br />

garanzia, che il pagamento dell'indennizzo<br />

sarà effettuato previa detrazione,<br />

dell'importo di € 1.550,00 per singolo<br />

mutuo assicurato.<br />

Sovraccarico di neve<br />

La Società risponde dei danni materiali diretti<br />

causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui<br />

tetti, compresi quelli di bagnamento che si<br />

verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto<br />

(solo se assicurato),purché avvenuti a seguito di crollo<br />

totale o parziale dei fabbricati, direttamente<br />

provocato dal peso della neve.<br />

La Società non risponde dei danni causati:<br />

• da valanghe e slavine;<br />

• da gelo, ancorché conseguente ad evento<br />

coperto dalla presente estensione di<br />

garanzia;<br />

• ai fabbricati non conformi alle vigenti<br />

norme relative ai sovraccarichi di neve<br />

D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del<br />

12 febbraio 1982 (G. U. n. 56 del<br />

26.02.82), aggiornamento delle norme<br />

tecniche relative ai "Criteri generali per la<br />

verifica della sicurezza delle costruzioni e<br />

dei carichi e sovraccarichi" e successive<br />

modifiche e/o eventuali disposizioni locali<br />

ed al loro contenuto;<br />

• ai fabbricati in costruzione o in corso di<br />

rifacimento (a meno che detto rifacimento<br />

sia ininfluente ai fini della presente<br />

garanzia) ed al loro contenuto;<br />

• a lucernari, vetrate e serramenti in genere,<br />

nonché all'impermeabilizzazione, a meno<br />

che il loro danneggiamento sia causato<br />

da crollo totale o parziale dei fabbricati<br />

in seguito al sovraccarico di neve.<br />

Resta convenuto, ai fini della presente<br />

garanzia, che il pagamento dell'indennizzo<br />

sarà effettuato previa detrazione, di un<br />

importo di € 160,00 per singolo mutuo<br />

assicurato.<br />

Terremoto<br />

La Società risponde dei danni materiali e diretti -<br />

compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio -<br />

subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto,<br />

intendendosi per tale un sommovimento brusco e<br />

repentino della crosta terrestre dovuto a cause<br />

endogene. Ai soli effetti della presente garanzia,<br />

l'art. 11. d) delle Norme che regolano l’assicurazione<br />

in generale, si intende annullato ed integralmente<br />

sostituito come segue:<br />

Esclusioni<br />

La Società non risponde dei danni:<br />

• causati da esplosione, emanazione di<br />

calore o radiazione provenienti da<br />

trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di<br />

radiazioni provocate dall'accelerazione<br />

artificiale di particelle atomiche, anche se<br />

i fenomeni medesimi risultassero originati<br />

da terremoto;<br />

• causati da eruzioni vulcaniche, da<br />

inondazione e da maremoto;<br />

o causati da mancata o anormale<br />

produzione o distribuzione di energia<br />

elettrica, termica o idraulica, salvo che<br />

tali circostanze siano connesse al diretto<br />

effetto del terremoto sugli enti assicurati;<br />

• di furto, smarrimento, rapina, saccheggio<br />

o imputabili ad ammanchi di qualsiasi<br />

genere;<br />

• indiretti, quali cambiamenti di<br />

costruzione, mancanza di locazione, di<br />

Mod. BAR/1 – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 5 di 6


godimento o di reddito commerciale o<br />

industriale, sospensione di lavoro o<br />

qualsiasi danno che non riguardi la<br />

materialità degli enti assicurati.<br />

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del<br />

sinistro sono garantite se e in quanto assicurate nella<br />

polizza incendio di base. Resta convenuto, agli effetti<br />

della presente garanzia, che le scosse registrate nelle<br />

72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo<br />

al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un<br />

medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono<br />

considerati pertanto singolo sinistro.<br />

Resta inoltre convenuto, ai fini della<br />

presente garanzia, che il pagamento<br />

dell'indennizzo sarà effettuato previa<br />

detrazione, dell'importo di € 1.550,00 per<br />

singolo mutuo assicurato.<br />

Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o<br />

dolosi, terrorismo o sabotaggio<br />

La Società risponde:<br />

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti<br />

assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di<br />

aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate,<br />

verificatesi in conseguenza di tumulto popolare,<br />

sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di<br />

sabotaggio organizzato;<br />

2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti<br />

assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi da<br />

persone (dipendenti o non dell’Assicurato) che<br />

prendano parte a tumulti popolari, sciopero,<br />

sommosse o che compiano, individualmente o in<br />

associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli<br />

di terrorismo o sabotaggio.<br />

La presente estensione di garanzia, ferme le<br />

condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i<br />

danni avvenuti nel corso di occupazione non militare<br />

della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati,<br />

con avvertenze che, qualora l’occupazione<br />

medesima si protraesse per oltre cinque<br />

giorni consecutivi, la Società non risponde<br />

dei danni di cui al punto 2. del presente<br />

articolo anche se verificatisi durante il<br />

suddetto periodo. Le spese di demolizione e<br />

sgombero dei residuati del sinistro sono assicurati nei<br />

limiti previsti.<br />

La presente condizione è prestata mediante<br />

applicazione, di una franchigia fissa di €<br />

155,00 per singolo mutuo assicurato.<br />

Onda sonica<br />

La Società risponde dei danni materiali e diretti<br />

causati agli enti assicurati, da onda sonica<br />

determinata da aeromobili ed oggetti in genere in<br />

moto a velocità supersonica.<br />

Urto di veicoli stradali<br />

La Società risponde dei danni materiali e diretti<br />

causati alle cose assicurate, esistenti nell'ambito<br />

dell'esercizio indicato, da urto di veicoli stradali non<br />

in uso o di proprietà dell’Assicurato.<br />

CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE<br />

OPERANTI)<br />

Anticipo indennizzi<br />

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della<br />

liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto<br />

pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere<br />

pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione<br />

che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità<br />

del sinistro stesso e che siano trascorsi 90 giorni<br />

dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano<br />

trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta<br />

dell'anticipo.<br />

Buona Fede<br />

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese<br />

all'atto della stipulazione della polizza, così<br />

come la mancata comunicazione da parte<br />

dell'Assicurato o del Contraente di<br />

mutamenti aggravanti il rischio, non<br />

comporteranno, agli effetti degli articoli<br />

1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza<br />

dal diritto al risarcimento ne' riduzione dello<br />

stesso, sempreché tali inesattezze od<br />

omissioni non investano le caratteristiche<br />

essenziali e durevoli del rischio e il<br />

Contraente e/o l’Assicurato abbiano agito<br />

senza dolo e colpa grave. La Società ha peraltro<br />

il diritto di percepire la differenza di premio<br />

corrispondente al maggior rischio a decorrere dal<br />

momento in cui la circostanza si e' verificata.<br />

Guasti prodotti dall'Assicurato o da terzi<br />

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 10. delle<br />

Norme che regolano l’assicurazione in generale,<br />

resta convenuto che oltre ai guasti causati agli enti<br />

assicurati per ordine dell'Autorità, la Società risponde<br />

anche di quelli causati dall’Assicurato o da terzi, allo<br />

scopo di impedire o di arrestare l'incendio o altro<br />

evento garantito dalla presente polizza.<br />

Limite di indennizzo<br />

Fermi restando i limiti minori fissati per le<br />

singole garanzie, in nessun caso la Società<br />

pagherà per ciascun anno di durata della<br />

presente convezione e per uno o più sinistri<br />

che coinvolgano una o più porzioni<br />

immobiliari o loro porzioni, somma<br />

superiore a € 5.200.000,00.<br />

Estensione territoriale<br />

I fabbricati e/o porzioni, oggetto della presente<br />

polizza convenzione possono essere ovunque ubicati<br />

nell’ambito del territorio della Repubblica<br />

Italiana, della Repubblica di San Marino e<br />

dello Stato del Vaticano.<br />

Mod. BAR/1 – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 6 di 6


Mod. BAR/1 – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2


Richiesta di Adesione alla Polizza “<strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858”<br />

Identificazione del Mutuatario<br />

Cognome____________________________________Nome __________________________________________<br />

Codice Fiscale _________________________________________ N° Mutuo ____________________________<br />

Via ________________________________ Città______________________________ Prov _____ Cap _______<br />

Premessa<br />

Preso atto che :<br />

� <strong>Barclays</strong> Bank PLC, in qualità di Contraente, ha stipulato con <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni<br />

SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari<br />

di un mutuo da essa erogato, la Polizza “<strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui”N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858, avente la<br />

finalità di garantire il rischio derivante dai danni dell’incendio e garanzie accessorie che dovessero<br />

interessare gli immobili oggetto di mutuo;<br />

� Il totale dei costi applicati al contratto in oggetto è pari ad € ____________________ ovvero il 40,88%<br />

del premio unico lordo anticipato così suddivisi:<br />

Costi<br />

Spese di acquisto<br />

(Quota parte percepita in media dall’intermediario)<br />

Spese di gestione<br />

(Quota parte percepita in media dalla Società)<br />

% del premio unico<br />

lordo anticipato<br />

40,08 %<br />

0,80 %<br />

� Premio Lordo unico anticipato (comprensivo di imposte) € ______________<br />

Richiede<br />

Importo costi<br />

(€)<br />

premio unico lordo<br />

anticipato*0,4499<br />

premio unico lordo<br />

anticipato*0,008<br />

Di ADERIRE in qualità di Assicurato alla Polizza <strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858 e per l’effetto<br />

AUTORIZZA <strong>Barclays</strong> Bank PLC a trasmettere a <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza<br />

Generale e Direzione per l’Italia le informazioni, contenute nel contratto di mutuo, necessarie per l’esecuzione della<br />

polizza.<br />

Luogo_______________________Data____________ Firma Assicurato___________________________________<br />

Somma Assicurata – Effetto della Copertura<br />

Somma Assicurata Fabbricato* pari a € _______________________________________________<br />

Effetto Copertura : ore 24 della data del rogito notarile<br />

Scadenza Copertura : ore 24 della data di scadenza del mutuo<br />

*Si assicura il Fabbricato per una “Somma Assicurata” pari al credito residuo in linea capitale<br />

che risulta sul piano di ammortamento finanziario del mutuo stesso, al momento del sinistro,<br />

con il massimo del valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.<br />

DATI IDENTIFICAZIONE E UBICAZIONE DEL FABBRICATO ASSICURATO<br />

Via____________________________________________ Cap _______ Città_____________________________<br />

________________________________________________________________________________________________<br />

Mod. BB21/5<strong>01</strong>3bis – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 1 di 2


DICHIARAZIONI<br />

L'adesione alle coperture assicurative della polizza “<strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858"<br />

avverrà contestualmente alla stipula del Contratto di Mutuo.<br />

Agli effetti della validità della presente Polizza, l’Assicurato DICHIARA :<br />

� di aver aver ricevuto copia del “Fascicolo Informativo”, contenente la Nota Informativa, le<br />

Condizioni di Assicurazione e il modulo di Richiesta e Dichiarazione di Adesione;<br />

� di aver preso atto che la decorrenza della copertura assicurativa è subordinata e contestuale<br />

alla stipula del mutuo, a condizione che sia stata sottoscritta la “Dichiarazione di Adesione” e<br />

sia stato pagato il relativo premio.<br />

Il sottoscritto dichiara altresì di approvare specificamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui<br />

agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le previsioni delle Condizioni Generali di Assicurazione<br />

relative alla Polizza <strong>Convenzione</strong> ed, in particolare :<br />

– Art. 5 “Recesso in caso di sinistro”- Art.6 “Proroga dell’assicurazione e Periodo di assicurazione”<br />

– Art. 10 “Oggetto dell’assicurazione “ - Art. 14 “Obblighi in caso di sinistro” – Art. 16 “Procedura<br />

per la valutazione del danno” – Art. 19 “Limite massimo dell’indennizzo” - Art. 22 “Assicurazione<br />

presso diversi assicuratori” e la seguente Condizione Particolare :<br />

� Limite di Indennizzo.<br />

Luogo__________________Data________________ Firma Assicurato_____________________________________<br />

Ai sensi del D.Lgs 196/03, La informiamo che i suoi dati personali verranno trattati da <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera<br />

d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, al fine di prestare la garanzia assicurativa relativa<br />

alla polizza convenzione n° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858<br />

Per l’esercizio dei diritti previsti dalla Legge potrà contattare <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia – Via Cassinis n. 21- 2<strong>01</strong>39 Milano.<br />

DÀ NEGA il consenso di cui sopra<br />

Luogo__________________Data________________ Firma Assicurato_____________________________________<br />

In riferimento all’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia dei<br />

dati personali) fornita da <strong>Barclays</strong> Bank PLC il sottoscritto esprime o nega il consenso al trattamento dei propri dati<br />

personali, ivi compresi quelli sensibili, al fine di aderire e dare esecuzione alla “Polizza <strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui<br />

N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858”, prendendo atto che l’eventuale mancato consenso al trattamento di tali dati, ivi compresi quelli<br />

sensibili, per le finalità di cui alla Polizza <strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858”, comporta l’impossibilità<br />

di dare esecuzione alla polizza.<br />

DÀ NEGA il consenso di cui sopra<br />

Luogo__________________Data________________ Firma Assicurato_____________________________________<br />

Mod. BB21/5<strong>01</strong>3bis – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 2 di 2


Dichiarazione di Adesione alla Polizza “<strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858<br />

Identificazione del Mutuatario<br />

Cognome ______________________________________________ __Nome ____________________________________<br />

Codice Fiscale ___________________________________________ N° Mutuo _________________________________<br />

Via ______________________________ Città_________________ _______________ Prov. _____ Cap ______<br />

Preso atto che :<br />

Premessa<br />

� <strong>Barclays</strong> Bank PLC, in qualità di Contraente, ha stipulato con <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni<br />

SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari di<br />

un mutuo da essa erogato, la polizza “<strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui” N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858, avente la<br />

finalità di garantire il rischio derivante dai danni dell’incendio e garanzie accessorie che dovessero<br />

interessare gli immobili oggetto di mutuo;<br />

� Il totale dei costi applicati al contratto in oggetto è pari ad €______________________ ovvero il 40,88% del<br />

premio unico lordo anticipato così suddivisi:<br />

Costi<br />

Spese di acquisto<br />

(Quota parte percepita in media dall’intermediario)<br />

Spese di gestione<br />

(Quota parte percepita in media dalla Società)<br />

% del premio unico<br />

lordo anticipato<br />

40,08 %<br />

0,80 %<br />

� Premio Lordo unico anticipato (comprensivo di imposte) €______________<br />

Dichiara<br />

Importo costi<br />

(€)<br />

premio unico lordo<br />

anticipato*0,4499<br />

premio unico lordo<br />

anticipato*0,008<br />

Di ADERIRE in qualità di Assicurato alla Polizza <strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858 e per l’effetto<br />

AUTORIZZA <strong>Barclays</strong> Bank PLC a trasmettere a <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia le informazioni, contenute nel contratto di mutuo, necessarie per<br />

l’esecuzione della polizza;<br />

Luogo____________________Data__________ Firma Assicurato_____________________________________<br />

Somma Assicurata – Effetto della Copertura<br />

Somma Assicurata Fabbricato* pari a € _______________________________________________<br />

Effetto Copertura : ore 24 del 00/00/0000 (data del rogito notarile)<br />

Scadenza Copertura : ore 24 del 00/00/0000 (data di scadenza del mutuo)<br />

*Si assicura il Fabbricato per una “Somma Assicurata” pari al credito residuo in linea capitale<br />

che risulta sul piano di ammortamento finanziario del mutuo stesso, al momento del sinistro,<br />

con il massimo del valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.<br />

DATI IDENTIFICAZIONE E UBICAZIONE DEL FABBRICATO ASSICURATO<br />

Via____________________________________________ Cap _______ Città_____________________________<br />

________________________________________________________________________________________________<br />

Mod. BB21/5<strong>01</strong>3 – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 1 di 2


Dichiarazioni<br />

L'adesione alle coperture assicurative della Polizza “<strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858"<br />

avverrà contestualmente alla stipula del Contratto di Mutuo.<br />

Agli effetti della validità della presente Polizza, l’Assicurato DICHIARA :<br />

� di aver aver ricevuto copia del “Fascicolo Informativo”, contenente la Nota Informativa, le<br />

Condizioni di Assicurazione e il modulo di Dichiarazione di Adesione;<br />

� di aver letto, di approvare ed accettare le Condizioni di Assicurazione consegnatemi<br />

unitamente alla presente Dichiarazione di Adesione.<br />

� di aver preso atto che la decorrenza della copertura assicurativa è subordinata e contestuale<br />

alla stipula del mutuo, a condizione che sia stata sottoscritta la presente Dichiarazione di<br />

adesione e sia stato pagato il relativo premio.<br />

Il sottoscritto dichiara altresì di approvare specificamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui<br />

agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le previsioni delle Condizioni Generali di Assicurazione<br />

relative alla Polizza <strong>Convenzione</strong> ed, in particolare :<br />

– Art. 5 “Recesso in caso di sinistro” – Art.6 “Proroga dell’assicurazione e Periodo di assicurazione”<br />

– Art. 10 “Oggetto dell’assicurazione “ – Art. 14 “Obblighi in caso di sinistro” – Art. 16 “Procedura<br />

per la valutazione del danno” – Art. 19 “Limite massimo di indennizzo” - Art. 22 “Assicurazione<br />

presso diversi assicuratori” e la seguente Condizione Particolare :<br />

� Limite di Indennizzo.<br />

Luogo__________________Data________________ Firma Assicurato_____________________________________<br />

Ai sensi del D.Lgs 196/03, La informiamo che i suoi dati personali verranno trattati da <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera<br />

d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, al fine di prestare la garanzia assicurativa relativa<br />

alla polizza convenzione n° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858<br />

Per l’esercizio dei diritti previsti dalla Legge potrà contattare <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia – Via Cassinis n. 21- 2<strong>01</strong>39 Milano.<br />

DÀ NEGA il consenso di cui sopra<br />

Luogo__________________Data________________ Firma Assicurato_____________________________________<br />

In riferimento all’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia dei<br />

dati personali) fornita da <strong>Barclays</strong> Bank PLC il sottoscritto esprime o nega il consenso al trattamento dei propri dati<br />

personali, ivi compresi quelli sensibili, al fine di aderire e dare esecuzione alla Polizza “<strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui<br />

N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858”, prendendo atto che l’eventuale mancato consenso al trattamento di tali dati, ivi compresi quelli<br />

sensibili, per le finalità di cui alla Polizza “<strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858”, comporta l’impossibilità<br />

di dare esecuzione alla Polizza.<br />

DÀ NEGA il consenso di cui sopra<br />

Luogo__________________Data________________ Firma Assicurato_____________________________________<br />

Mod. BB21/5<strong>01</strong>3 – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 2 di 2


Mod. FI/1BINC – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2

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