Helvetia “Polizza Convenzione Incendio Mutui†N° 463/01 ... - Barclays
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La tua Assicurazione svizzera.<br />
Mod. FI/1BINC – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia<br />
Via G. B. Cassinis, 21 – 2<strong>01</strong>39 Milano<br />
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461<br />
Internet: www.helvetia.it<br />
<strong>Helvetia</strong><br />
“Polizza <strong>Convenzione</strong><br />
<strong>Incendio</strong> Mutui”<br />
N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858<br />
abbinata ai contratti di Mutuo di<br />
<strong>Barclays</strong> Bank PLC<br />
Il presente Fascicolo informativo (Mod. FI/1BINC – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2)<br />
contenente:<br />
Nota Informativa, comprensiva del Glossario<br />
Condizioni di Assicurazione<br />
Modulo di “Richiesta di Adesione”<br />
Modulo di “Dichiarazione di Adesione”<br />
deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione<br />
della “Dichiarazione di Adesione” alla Polizza <strong>Incendio</strong><br />
<strong>Convenzione</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858.<br />
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota<br />
Informativa<br />
Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.<br />
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. <strong>01</strong>46269<strong>01</strong>55 – R.E.A. n. 370476<br />
Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2<br />
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997<br />
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002<br />
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031
La tua Assicurazione svizzera.<br />
NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI<br />
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il<br />
suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve<br />
prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.<br />
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE<br />
1. Informazioni generali<br />
Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n° 21, 2<strong>01</strong>39 Milano -<br />
Tel. 02/5351.1 - Fax 02/5351.461 - Sito Internet: www.helvetia.it, Posta elettronica: marketing@helvetia.it<br />
La Società <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per<br />
l’Italia è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 2.00002 ed appartiene al Gruppo Assicurativo <strong>Helvetia</strong>,<br />
iscritto all’Albo Gruppi Assicurativi n. d’ordine 031.<br />
La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell’ISVAP, è stata autorizzata<br />
all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell’Industria, Commercio ed<br />
Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e<br />
con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del<br />
23/12/1997.<br />
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa<br />
I dati relativi all’ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 67,2 milioni di<br />
euro, di cui 10 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi<br />
al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 139,7% (si precisa<br />
che tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del<br />
margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).<br />
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO<br />
Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione sugli aspetti principali delle garanzie.<br />
Per le singole condizioni di contratto si rimanda al testo delle Condizioni Generali di assicurazione relative<br />
alla Polizza <strong>Convenzione</strong>.<br />
Il presente contratto prevede una durata pari a quella originariamente fissata per il mutuo sottoscritto<br />
dall’Assicurato con <strong>Barclays</strong> Bank PLC, con un massimo di 40 anni.<br />
Il presente contratto si intende “senza tacito rinnovo”, pertanto la copertura cessa automaticamente alle<br />
ore 24 del giorno di scadenza del mutuo stesso, risultante dalla documentazione in possesso dell’Assicurato,<br />
senza obbligo di comunicazione tra le parti, fermo restando quanto previsto dalla normativa sul recesso per<br />
sinistro.<br />
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni<br />
Le coperture assicurative di seguito descritte sono prestate attraverso la polizza-convenzione n.<br />
<strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858 che assicura il fabbricato oggetto di mutuo, per una somma assicurata pari al credito<br />
residuo in linea capitale che risulta sul piano di ammortamento finanziario del mutuo stesso, al momento del<br />
sinistro, con il massimo del valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, come previsto dall’art. 18 - Valore<br />
delle cose assicurate – Determinazione del Danno.<br />
Il fabbricato Assicurato deve essere edificato in materiali prevalentemente incombustibili,<br />
ed adibito per almeno 3/4 a civili abitazioni e/o uffici e deve essere ubicato nell’ambito del<br />
territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del<br />
Vaticano.<br />
La somma massima assicurabile per ciascun fabbricato viene stabilita pari a € 1.000.000,00 e in nessun<br />
caso la Società sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun fabbricato, importo maggiore di tale somma.<br />
Il contratto è specificamente rivolto ai Clienti della Spett.le <strong>Barclays</strong> Bank PLC che hanno sottoscritto un<br />
contratto di mutuo.<br />
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<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia<br />
Via G. B. Cassinis, 21 – 2<strong>01</strong>39 Milano<br />
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461<br />
Internet: www.helvetia.it<br />
Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.<br />
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. <strong>01</strong>46269<strong>01</strong>55 – R.E.A. n. 370476<br />
Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2<br />
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997<br />
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002<br />
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031
La tua Assicurazione svizzera.<br />
Il presente contratto opera per i danni subiti dall’unità immobiliare assicurata, in conseguenza degli eventi di<br />
seguito indicati:<br />
� incendio;<br />
� fulmine;<br />
� esplosione e scoppio;<br />
� caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate;<br />
� i danni conseguenti agli eventi di cui sopra,che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti<br />
nell’ambito di 20 m (metri) da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od<br />
anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od<br />
anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di<br />
condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;<br />
� Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i<br />
residui del sinistro;<br />
� le maggiori spese, effettivamente sostenute e documentate, per mancato godimento per perdita delle<br />
pigioni, per spese di trasloco.<br />
La garanzia indennizza inoltre, nei limiti della somma assicurata e dedotte le franchigie di polizza, i danni<br />
subiti dall’unità immobiliare in conseguenza di:<br />
� Eventi Atmosferici;<br />
� Fenomeno Elettrico;<br />
� Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti;<br />
� Sovraccarico neve;<br />
� Terremoto;<br />
� Atti vandalici o dolosi;<br />
� Urto veicoli.<br />
Per la regolamentazione delle singole garanzie si rimanda alle “Garanzie Integrative”-<br />
sempre operanti- riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla polizza<br />
convenzione.<br />
Esclusioni<br />
Il contratto prevede l’esclusione dalla garanzia di alcune tipologie di rischi e/o eventi<br />
elencati sia nella clausola generale di cui all’Art.11 – Esclusioni - delle Norme che regolano<br />
l’assicurazione in generale, sia all’interno dei singoli articoli che regolano le estensioni<br />
previste dal contratto che nelle Garanzie Integrative e Condizioni Particolari, sempre<br />
operanti, riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla polizza<br />
convenzione.<br />
Per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio e altri eventi assicurati, è<br />
necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato, in quanto assicurando un<br />
valore inferiore si può ricevere un indennizzo parziale incorrendo nella regola<br />
proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile).<br />
Infatti in caso di valore assicurato inferiore al valore di ricostruzione a nuovo dell’intero fabbricato o porzione<br />
assicurata, (escludendo il valore dell’area), <strong>Helvetia</strong> Assicurazioni indennizza il danno subito dal fabbricato<br />
con una somma in misura inferiore al danno totale, in proporzione al minor premio pagato.<br />
Ad esempio : se il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato fosse € 200.000,00 e il valore<br />
assicurato fosse pari a € 100.000,00, in caso di sinistro pari ad € 50.000,00 <strong>Helvetia</strong> Assicurazioni<br />
indennizzerebbe un importo di € 25.000,00 per l’applicazione della regola proporzionale.<br />
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Nel contratto sono inoltre previste franchigie e scoperti che evidenziamo, riportate<br />
all’interno delle specifiche Garanzie Integrative e Condizioni Particolari, delle Condizioni<br />
Generali di assicurazione relative alla Polizza <strong>Convenzione</strong>:<br />
Garanzia<br />
Franchigia<br />
per<br />
ogni sinistro<br />
Limite Risarcimento<br />
Eventi Atmosferici € 160,00 Non previsto<br />
10% della somma assicurata<br />
Fenomeno Elettrico € 160,00 con il massimo annuo per<br />
mutuo di € 7.800,00<br />
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti € 1.550,00 Non previsto<br />
Sovraccarico di neve € 160,00 Non Previsto<br />
Terremoto € 1.550,00 Non previsto<br />
Tumulti , Scioperi, Sommosse, Atti vandalici o dolosi, Terrorismo, Sabotaggio € 155,00 Non previsto<br />
€ 5.200.000,00 per anno<br />
Limite Indennizzo Annuo di Polizza <strong>Convenzione</strong> == assicurativo per uno o più<br />
sinistri<br />
Si riportano di seguito alcuni esempi di applicazione di franchigia e scoperto e limite di indennizzo :<br />
Fenomeno Elettrico<br />
Esempio n° 1<br />
Somma Assicurata in polizza : € 100.000,00<br />
Danno subito : € 2.000,00<br />
Franchigia Prevista : € 160,00<br />
Limite di indennizzo : 10% di € 100.000,00 (pari ad € 10.000,00) con il limite massimo di € 7.800,00<br />
Importo da liquidare : € 1.840,00 così determinato :<br />
(€ 2.000,00 - €160,00 = € 1.840,00 che risulta essere minore al limite di polizza pari ad € 7.800.00 e<br />
quindi non soggetto ad ulteriori riduzioni).<br />
Esempio n° 2<br />
Somma Assicurata in polizza : € 100.000,00<br />
Danno subito : € 10.000,00<br />
Franchigia Prevista : € 160,00<br />
Limite di indennizzo : 10% di € 100.000,00 (pari ad € 10.000,00) con il limite massimo di € 7.800,00<br />
Importo da liquidare : € 7.800,00 così determinato :<br />
(€ 10.000,00 - €160,00 = € 9.840,00 che risulta essere maggiore del limite di polizza pari ad € 7.800,00<br />
e quindi l’importo da liquidare corrisponderà al massimo indennizzo).<br />
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità<br />
Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l’Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le<br />
circostanze che possono avere influenza sul rischio.<br />
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che<br />
influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del<br />
diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli<br />
1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – delle<br />
Norme che regolano l’assicurazione in generale).<br />
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che<br />
non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate,<br />
adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente<br />
le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto<br />
all’indennizzo come previsto all’Art. 15 - Esagerazione Dolosa del danno – delle Norme che<br />
regolano l’assicurazione in generale.<br />
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5. Aggravamento e Diminuzione del rischio<br />
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio<br />
come previsto all’Art. 1898 del C.C.<br />
E’ comunque previsto nelle condizioni contrattuali all’Art. 4 - Aggravamento del rischio - che il Contraente e<br />
l’Assicurato sono sollevati dall’obbligo di dichiarare eventuali aggravamenti del rischio assicurato.<br />
Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono<br />
mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio, ad esempio detenere all’interno di una<br />
abitazione materiali pericolosi come infiammabili o esplosivi.<br />
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio successivo alla comunicazione<br />
dell’Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.<br />
6. Premi e Costi<br />
Il pagamento del premio avviene in via anticipata, in un’unica soluzione all’atto della stipula del mutuo, per il<br />
tramite di <strong>Barclays</strong> Bank PLC. che provvede a trasmetterlo alla Società.<br />
Il premio viene addebitato all’Assicurato detraendo lo stesso dall’importo del mutuo erogato o addebitando il<br />
premio sulla prima rata di mutuo.<br />
Il premio unico corrisposto è comprensivo delle spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto.<br />
La quantificazione delle spese summenzionate è la seguente :<br />
Costi % del premio versato Quota media* (€)<br />
Spese di acquisto ** 40,08 200,41<br />
Spese di gestione*** 0,8 4,00<br />
Spese per Anticipata Estinzione Nessuna ==<br />
* calcolata su un premio unico anticipato medio lordo di Euro 500,00 (determinato sulla base delle<br />
rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio della Società);<br />
** Quota parte percepita in media dall’intermediario.<br />
*** Quota parte percepita in media dalla Società.<br />
In caso di Anticipata Estinzione e/o Surroga del mutuo, l’Assicurato può richiedere a<br />
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l’Italia, il rimborso della parte di premio imponibile, corrispondente al periodo di garanzia<br />
non goduto, o la prosecuzione della copertura assicurativa fino alla scadenza originaria del<br />
mutuo.<br />
In caso di richiesta di rimborso del premio le garanzie del presente contratto cessano dalla<br />
data di estinzione del mutuo stesso.<br />
Per la definizione delle modalità di rimborso del premio, o di continuazione della<br />
copertura, si rimanda a quanto previsto all’Art. 23 - Estinzione Anticipata del Mutuo –<br />
Surroga - delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Polizza <strong>Convenzione</strong>.<br />
7. Rivalse<br />
L'assicuratore che ha pagato l'indennità é surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare<br />
di essa,nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.<br />
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e` causato dai figli, dagli<br />
affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui<br />
conviventi o da domestici.<br />
L'Assicurato e` responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di<br />
surrogazione.<br />
8. Diritto di recesso<br />
In caso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, è facoltà<br />
delle parti recedere dalla copertura assicurativa colpita da sinistro, mediante lettera<br />
raccomandata con preavviso di 30 giorni che decorrono dalla data di invio della stessa.<br />
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In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di<br />
efficacia del recesso, rimborsa all’Assicurato la parte di premio imponibile relativa al<br />
periodo di rischio non corso.<br />
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto<br />
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si<br />
è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile,<br />
modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008.<br />
Il diritto dell’assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in<br />
un anno.<br />
10. Legge applicabile al contratto<br />
Al contratto si applica la legge italiana.<br />
Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i<br />
limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni<br />
specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.<br />
11. Regime fiscale<br />
Al presente contratto si applica l’imposta vigente al momento della sottoscrizione del contratto, attualmente<br />
pari al 22,25%.<br />
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI<br />
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo<br />
In caso di sinistro l’Assicurato deve:<br />
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a<br />
carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’articolo 1914 C.C.;<br />
b) darne avviso alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e/o<br />
possibilità ai sensi dell’articolo 1913 C.C.;<br />
c) fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia<br />
del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa<br />
presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno (copia di tale dichiarazione<br />
deve essere trasmessa alla Società);<br />
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere,<br />
per questo, diritto ad indennità alcuna.<br />
Per la definizione delle modalità di liquidazione dei danni si rimanda a quanto previsto all’Art. 16 - Procedura<br />
per la valutazione del danno - , all’Art.17 - Mandato dei Periti - e all’Art.18 - Valore delle cose assicurate e<br />
determinazione del danno - delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla polizza convenzione.<br />
13. Reclami<br />
Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora<br />
riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, devono essere inoltrati per<br />
iscritto alla Società presso l’Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 2<strong>01</strong>39 Milano - Fax 02 5351794<br />
- Posta elettronica: reclami@helvetia.it.<br />
Possono essere presentati all’ISVAP (in Via del Quirinale 21, 0<strong>01</strong>87 Roma oppure ai fax 06 42133745/06<br />
42133353) i reclami:<br />
- per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo<br />
I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da<br />
parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;<br />
- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il<br />
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto<br />
una risposta ritenuta non soddisfacente;<br />
- per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile<br />
accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm chiedendo<br />
l’attivazione della procedura FIN-NET).<br />
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I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:<br />
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;<br />
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;<br />
- breve descrizione del motivo della lamentela;<br />
- copia del reclamo eventualmente presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro<br />
fornito dalla stessa;<br />
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.<br />
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione<br />
della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità<br />
Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.<br />
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al<br />
contratto dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal<br />
caso l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità competente e il Contraente.<br />
14. Arbitrato<br />
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante<br />
periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.<br />
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di<br />
uno di essi.<br />
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a<br />
maggioranza.<br />
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle<br />
operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.<br />
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del<br />
terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella<br />
cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.<br />
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo perito sono<br />
ripartite a metà.<br />
Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all’Autorità Giudiziaria.<br />
15. Mediazione per la conciliazione delle controversie<br />
Ai sensi del D. Lgs n. 28/2<strong>01</strong>0 e successive disposizioni, le controversie in materia di contratti di<br />
assicurazione, con esclusione di quelle in materia di condominio e di quelle inerenti il risarcimento del danno<br />
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di<br />
mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della<br />
Giustizia. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso tali Organismi di<br />
Mediazione e deve essere inoltrata tempestivamente presso la sede legale della Società.<br />
AVVERTENZA:<br />
Con esclusione delle controversie in materia di condominio e di quelle inerenti il<br />
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, il procedimento di<br />
mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale innanzi<br />
l'Autorità Giudiziaria. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraente<br />
o l'Assicurato potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie<br />
derivanti dal contratto.<br />
“<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione<br />
per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie<br />
contenuti nella presente Nota informativa”.<br />
Il Rappresentante Generale<br />
e Direttore per l’Italia<br />
Francesco La Gioia<br />
Mod. C/31BINC – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 6 di 7<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
La tua Assicurazione svizzera.<br />
Glossario e Definizioni di polizza<br />
Di seguito si riportano i termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo e<br />
nelle relative Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Polizza <strong>Convenzione</strong><br />
<strong>Incendio</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858 abbinata ai contratti di Mutuo di <strong>Barclays</strong> Bank PLC,<br />
aventi il seguente significato :<br />
Anno: Periodo di tempo la cui durata è convenzionalmente fissata in 360 giorni.<br />
Assicurato/Beneficiario: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione,proprietario<br />
del fabbricato indicato nella “Dichiarazione di Adesione” alla polizza convenzione n°<br />
<strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858 e che ha stipulato il contratto di mutuo con <strong>Barclays</strong> Bank PLC e che<br />
ha aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo il relativo modulo proposto dalla<br />
Banca Contraente.<br />
Assicurazione: Il contratto di assicurazione.<br />
Contraente/Intermediario: <strong>Barclays</strong> Bank PLC che ha stipulato il contratto di assicurazione e che si obbliga a<br />
trasferire il premio pagato dall’Assicurato alla Società.<br />
Data di scadenza del mutuo: La data di scadenza dell’ultima rata del mutuo, così come prevista dal piano di<br />
ammortamento originario.<br />
Dichiarazione di Adesione: Il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce<br />
all’assicurazione.<br />
Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica<br />
che si autopropaga con elevata velocità.<br />
Fabbricato: La costruzione edile relativa alla pratica di mutuo compresi fissi ed infissi ed opere di<br />
fondazioni od interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box,<br />
recinzioni e simili ma esclusi: parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade<br />
private), purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle sue adiacenze e, in<br />
particolare, gli impianti idrici ed igienici, elettrici, di riscaldamento e di<br />
condizionamento d’aria, come pure altri impianti ed installazioni, considerati immobili<br />
per natura o destinazione. Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in<br />
condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.<br />
Franchigia: Importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.<br />
<strong>Incendio</strong>: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che<br />
può autoestendersi e propagarsi.<br />
Incombustibilità: Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non<br />
danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova<br />
è quello adottato dal centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.<br />
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.<br />
Mutuo Il contratto stipulato tra il Contraente e l’Assicurato avente per oggetto la concessione<br />
all’Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio lungo termine<br />
garantito da ipoteca di primo grado su immobili.<br />
Polizza: Il documento che prova l’assicurazione.<br />
Premio: La somma dovuta dall’Assicurato alla Società per il tramite della Contraente.<br />
Scoperto: La percentuale del danno indennizzabile che l’Assicurato tiene a proprio carico per<br />
ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito.<br />
Scoppio: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non<br />
dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati<br />
scoppio.<br />
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.<br />
Società: <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e<br />
Direzione per l’Italia via G.B. Cassinis, 21 2<strong>01</strong>39 Milano.<br />
Tetto: L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il<br />
fabbricato dagli agenti atmosferici.<br />
Mod. C/31BINC – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 7 di 7<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
La tua Assicurazione svizzera.<br />
Mod. BAR/1 – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia<br />
Via G. B. Cassinis, 21 – 2<strong>01</strong>39 Milano<br />
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461<br />
Internet: www.helvetia.it<br />
<strong>Helvetia</strong><br />
“Polizza <strong>Convenzione</strong><br />
<strong>Incendio</strong> Mutui”<br />
N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858<br />
Condizioni di Assicurazione.<br />
abbinata ai contratti di Mutuo di<br />
<strong>Barclays</strong> Bank PLC<br />
Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.<br />
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. <strong>01</strong>46269<strong>01</strong>55 – R.E.A. n. 370476<br />
Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2<br />
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997<br />
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002<br />
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle<br />
circostanze del rischio<br />
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del<br />
Contraente e/o dell’Assicurato relative a<br />
circostanze che influiscono sulla valutazione<br />
del rischio possono comportare la perdita<br />
totale o parziale del diritto all’indennizzo<br />
nonché la stessa cessazione<br />
dell’assicurazione ai sensi degli articoli<br />
1892, 1893 e 1894 C.C..<br />
Art. 2 - Pagamento del premio e<br />
decorrenza della garanzia<br />
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di<br />
erogazione del mutuo, che coincide con il giorno del<br />
rogito notarile e/o dal giorno della sottoscrizione,<br />
dinanzi al notaio, dell’atto di Accettazione di<br />
Proposta Contrattuale di Mutuo e di Costituzione di<br />
ipoteca e cessa alle ore 24 del giorno di scadenza<br />
del mutuo stesso risultante dalla documentazione in<br />
possesso del Contraente. Il premio di polizza si<br />
intende corrisposto in una unica soluzione<br />
fino alla scadenza del mutuo stesso.<br />
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione<br />
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono<br />
essere provate per iscritto.<br />
Art. 4 - Aggravamento del rischio<br />
Il Contraente e/o l’Assicurato, sono sollevati<br />
dall’obbligo di dichiarazione di eventuali aggravanti<br />
del rischio assicurato.<br />
Art. 5 - Recesso in caso di sinistro<br />
Dopo ogni di sinistro e fino al 60° giorno dal<br />
pagamento o rifiuto dell’indennizzo,<br />
ciascuna delle parti può recedere<br />
dall’assicurazione dandone comunicazione<br />
all’altra parte, mediante lettera<br />
raccomandata.<br />
Il recesso richiesto dall’Assicurato ha effetto<br />
dalla data di invio della comunicazione alla<br />
Società.<br />
Il recesso da parte della Società ha effetto<br />
trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento<br />
della comunicazione da parte<br />
dell’Assicurato. In caso di recesso esercitato<br />
dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni<br />
dalla data di efficacia del recesso, rimborsa<br />
all’Assicurato la parte di premio imponibile<br />
relativa al periodo di rischio non corso.<br />
Art. 6 - Proroga dell’assicurazione e<br />
periodo di assicurazione<br />
L’assicurazione cessa dalle ore 24 del giorno<br />
in cui termina il contratto di mutuo per<br />
scadenza originaria, senza tacito rinnovo.<br />
Norme che regolano l’assicurazione in generale<br />
Art. 7 - Oneri fiscali<br />
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a<br />
carico dell’Assicurato.<br />
Art. 8 - Foro competente<br />
Foro competente, a scelta della parte attrice, sarà<br />
quello dell’Autorità Giudiziaria ove ha sede la<br />
Società o quello dove ha sede l’Assicurato.<br />
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge<br />
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato,<br />
valgono le norme di legge.<br />
Art. 10 - Oggetto dell’assicurazione<br />
Premesso che:<br />
� Il fabbricato assicurato è edificato in<br />
materiali prevalentemente incombustibili<br />
ed adibito per almeno 3/4 a civile<br />
abitazione e /o uffici;<br />
� Si assicura il Fabbricato per una “Somma<br />
Assicurata” pari al credito residuo in<br />
linea capitale che risulta sul piano di<br />
ammortamento finanziario del mutuo<br />
stesso, al momento del sinistro, con il<br />
massimo del valore di ricostruzione a<br />
nuovo del fabbricato.<br />
La somma massima assicurabile per ciascun<br />
Fabbricato viene stabilita pari a €<br />
1.000.000,00 e in nessun caso la Società<br />
sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun<br />
Fabbricato, importo maggiore di tale<br />
somma.<br />
la Società indennizza:<br />
I. i danni materiali alle cose assicurate, anche se di<br />
proprietà di terzi:<br />
a) direttamente causati da:<br />
- incendio;<br />
- fulmine;<br />
- esplosione e scoppio non causati da ordigni<br />
esplosivi;<br />
- caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti,<br />
loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed<br />
altri corpi celesti;<br />
- rovina di ascensori e montacarichi;<br />
b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a), che<br />
abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti<br />
nell’ambito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di<br />
fumi, gas, vapori, da mancata od anormale<br />
produzione o distribuzione di energia<br />
elettrica,termica o idraulica, da mancato od<br />
anormale funzionamento di apparecchiature<br />
elettroniche, di impianti di riscaldamento o di<br />
condizionamento,da colaggio o fuoriuscita di liquidi;<br />
II. i guasti causati alle cose assicurate per ordine<br />
dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare<br />
l’incendio.<br />
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III. Le spese necessarie per demolire, sgomberare e<br />
trasportare alla più vicina discarica autorizzata i<br />
residui del sinistro sino alla concorrenza del<br />
10% dell’indennizzo pagabile a termini di<br />
polizza, fermo quanto disposto dall’art.19 -<br />
Limite massimo dell’indennizzo.<br />
IV. Le maggiori spese, effettivamente sostenute e<br />
documentate,per mancato godimento per perdita<br />
delle pigioni,per spese di trasloco,nonché i costi ed<br />
oneri che dovessero comunque gravare<br />
sull’Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a<br />
qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso di<br />
ricostruzione, degli immobili o loro porzioni oggetto<br />
del mutuo, in base alle disposizioni di legge al<br />
momento del sinistro, o per altri oneri conseguenti al<br />
sinistro. Ciò sino alla concorrenza del 10%<br />
dell’indennizzo pagabile a termini di<br />
polizza,fermo quanto disposto dall’art.19 -<br />
Limite massimo dell’indennizzo.<br />
Art. 11 – Esclusioni<br />
Sono esclusi i danni:<br />
a. causati da atti di guerra, insurrezione,<br />
tumulti popolari, scioperi, sommosse,<br />
occupazione militare, invasione, atti di<br />
terrorismo o sabotaggio;<br />
b. causati da esplosione o emanazione di<br />
calore o di radiazioni provenienti da<br />
trasmutazioni del nucleo dell’atomo,<br />
come pure causati da radiazioni<br />
provocate dall’accelerazione artificiale di<br />
particelle atomiche;<br />
c. causati con dolo dell’Assicurato;<br />
d. causati da terremoti, maremoti, eruzioni<br />
vulcaniche, alluvioni o inondazioni;<br />
e. di smarrimento o di furto delle cose<br />
assicurate avvenuti in occasione degli<br />
eventi per i quali è prestata<br />
l’assicurazione;<br />
f. alla macchina od all’impianto nel quale si<br />
sia verificato uno scoppio se l’evento è<br />
determinato da usura, corrosione o difetti<br />
di materiale;<br />
g. di fenomeno elettrico, a qualunque causa<br />
dovuti, anche se conseguenti a fulmine<br />
od altri eventi per i quali è prestata<br />
l’assicurazione;<br />
h. subiti dalle merci in refrigerazione per<br />
effetto di mancato od anormale<br />
produzione o distribuzione del freddo o<br />
di fuoriuscita del fluido frigorigeno,<br />
anche se conseguenti ad eventi per i<br />
quali è prestata l’assicurazione;<br />
i. indiretti, quali cambiamenti di<br />
costruzione, mancanza di locazione, di<br />
godimento (salvo quanto previsto dall’art.<br />
10 che precede) o di reddito commerciale od<br />
industriale, sospensione di lavoro o<br />
qualsiasi danno che non riguardi la<br />
materialità delle cose assicurate.<br />
Art. 12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla<br />
polizza<br />
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla<br />
polizza non possono essere esercitati che<br />
dal Contraente, dall’Assicurato e dalla<br />
Società.<br />
Spetta in particolare all’Assicurato compiere<br />
gli atti necessari all’accertamento ed alla<br />
liquidazione dei danni.<br />
L’accertamento e la liquidazione dei danni<br />
così effettuati sono vincolanti anche per il<br />
Contraente, restando esclusa ogni sua<br />
facoltà di impugnativa. L’indennizzo<br />
liquidato a termini di polizza non può<br />
tuttavia essere pagato se non nei confronti o<br />
col consenso dei titolari dell’interesse<br />
assicurato.<br />
Art. 13 - Ispezione delle cose assicurate<br />
La Società ha sempre il diritto di visitare le<br />
cose assicurate ed il Contraente e/o<br />
l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le<br />
occorrenti indicazioni ed informazioni.<br />
Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro<br />
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:<br />
a) fare quanto gli è possibile per evitare o<br />
diminuire il danno; le relative spese sono a<br />
carico della Società secondo quanto previsto<br />
dalla legge ai sensi dell’articolo 1914 C.C.;<br />
b) darne avviso alla Società, entro 3 giorni<br />
da quando ne ha avuto conoscenza e/o<br />
possibilità, ai sensi dell’articolo 1913 C.C.;<br />
c) fare, nei 15 giorni successivi,<br />
dichiarazione scritta all’Autorità<br />
Giudiziaria o di Polizia del luogo,<br />
precisando, in particolare, il momento<br />
dell’inizio del sinistro, la causa presunta<br />
del sinistro e l’entità approssimativa del<br />
danno. Copia di tale dichiarazione deve<br />
essere trasmessa alla Società;<br />
d) conservare le tracce ed i residui del<br />
sinistro fino a liquidazione del danno<br />
senza avere, per questo,diritto ad<br />
indennità alcuna.<br />
Il Contraente deve:<br />
e) mettere a disposizione della Società la<br />
documentazione relativa al mutuo<br />
erogato, nonché ai relativi piani di<br />
ammortamento dello stesso.<br />
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui<br />
ai punti b), c), d), può comportare la perdita<br />
totale o parziale del diritto all’indennizzo ai<br />
sensi dell’articolo 1915 C.C.<br />
Per le informazioni inerenti la gestione dei<br />
sinistri, la Società mette a disposizione il<br />
proprio Servizio Clienti (Numero Verde<br />
800.052.482).<br />
Mod. BAR/1 – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 2 di 6
Art. 15 – Esagerazione dolosa del danno<br />
L’Assicurato che esagera dolosamente<br />
l’ammontare del danno, dichiara distrutte<br />
cose che non esistevano al momento del<br />
sinistro, occulta, sottrae o manomette cose<br />
salvate, adopera a giustificazione mezzi o<br />
documenti menzogneri o fraudolenti, altera<br />
dolosamente le tracce ed i residui del<br />
sinistro o facilità il progresso di questo,<br />
perde il diritto all’indennizzo.<br />
Art. 16 - Procedura per la valutazione del<br />
danno<br />
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti<br />
direttamente oppure a richiesta di una di esse,<br />
mediante periti nominati una dalla Società ed uno<br />
dall’Assicurato, con apposito atto unico.<br />
I due Periti devono nominarne un terzo quando si<br />
verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su<br />
richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene<br />
soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti<br />
controversi sono prese a maggioranza. Ciascun<br />
Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da<br />
altre persone, le quali potranno intervenire nelle<br />
operazioni peritali, senza però avere alcun voto<br />
deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla<br />
nomina del proprio Perito o se i Periti non si<br />
accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche<br />
su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al<br />
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il<br />
sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene<br />
le spese del proprio Perito; quelle del terzo<br />
perito sono ripartite a metà.<br />
Art. 17 - Mandato dei Periti<br />
I Periti devono:<br />
a) indagare su circostanze,natura,causa e modalità<br />
del sinistro;<br />
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle<br />
dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e<br />
riferire se al momento del sinistro esistevano<br />
circostanze che avessero mutato il rischio e non<br />
fossero state comunicate;<br />
c) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli<br />
obblighi di cui all’articolo 14 - Obblighi in caso<br />
di sinistro;<br />
d) verificare l’esistenza,la qualità e la quantità delle<br />
cose assicurate parzialmente o totalmente;<br />
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del<br />
danno comprese le spese di salvataggio in<br />
conformità alle disposizioni contrattuali.<br />
I risultati delle operazioni peritali concretati<br />
dai Periti concordi, oppure dalla<br />
maggioranza nel caso di perizia collegiale,<br />
devono essere raccolti in apposito verbale,<br />
con allegate le stime dettagliate, da<br />
redigersi in doppio esemplare, uno per<br />
ciascuna delle Parti. I risultati delle<br />
operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono<br />
obbligatori per le Parti,le quali rinunciano<br />
fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il<br />
caso di dolo, errore, violenza, nonché di<br />
violazione dei patti contrattuali,<br />
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia<br />
azione od eccezione inerente<br />
l’indennizzabilità del danno. La perizia<br />
collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di<br />
sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli<br />
altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti<br />
sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità<br />
giudiziaria.<br />
Art. 18 - Valore delle cose assicurate e<br />
determinazione del danno<br />
Premesso che l’attribuzione del valore che le<br />
cose assicurate – illese, danneggiate o<br />
distrutte – avevano al momento del sinistro<br />
è ottenuta stimando la spesa necessaria per<br />
l’integrale costruzione a nuovo di tutto il<br />
fabbricato assicurato, escludendo soltanto il<br />
valore dell’area, al netto di un<br />
deprezzamento stabilito in relazione al<br />
grado di vetustà, allo stato di<br />
conservazione,al modo di costruzione,<br />
all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed<br />
a ogni altra circostanza concomitante,<br />
l’ammontare del danno si determina<br />
stimando la spesa necessaria per ricostruire<br />
a nuovo le parti distrutte e per riparare<br />
quelle soltanto danneggiate, deducendo da<br />
tale risultato il valore dei recuperi. L’importo<br />
massimo liquidabile non potrà, comunque<br />
essere superiore alla somma assicurata<br />
come definita nelle Condizioni Generali di<br />
Assicurazione relative alla Polizza<br />
<strong>Convenzione</strong>. Da tale indennizzo saranno<br />
detratte le franchigie previste dalle<br />
disposizioni di polizza.<br />
Art. 19 - Limite massimo dell’indennizzo<br />
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 C.C.,<br />
per nessun titolo la Società potrà essere<br />
tenuta a pagare somma maggiore di quella<br />
assicurata.<br />
Art. 20 - Pagamento dell’indennizzo<br />
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il<br />
danno, la Società provvede al pagamento<br />
dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia<br />
stata fatta opposizione. Se è stato aperto un<br />
procedimento penale sulla causa del sinistro, il<br />
pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento<br />
stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti<br />
dall’articolo 11 lettera c).<br />
E’ data facoltà all’Assicurato di autorizzare<br />
la Società a pagare l’indennizzo<br />
direttamente alla Contraente.<br />
Art. 21 – Assicurazione Parziale<br />
Se dalle stime fatte con le norme<br />
dell'articolo 18 -Valore delle cose assicurate<br />
e determinazione del danno - risulta che i<br />
valori di una o più partite, prese ciascuna<br />
separatamente, eccedevano al momento del<br />
Mod. BAR/1 – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 3 di 6
sinistro le somme rispettivamente assicurate<br />
con le partite stesse, la Società risponde del<br />
danno in proporzione del rapporto fra il<br />
valore assicurato e quello risultante al<br />
momento del sinistro.<br />
Art. 22 - Assicurazione presso diversi<br />
assicuratori<br />
Se sulle medesime cose e per il medesimo<br />
rischio coesistono più assicurazioni,<br />
l’Assicurato deve dare a ciascun<br />
assicuratore comunicazione degli altri<br />
contratti stipulati. In caso di sinistro<br />
l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli<br />
assicuratori ed è tenuto a richiedere a<br />
ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo<br />
il rispettivo contratto autonomamente<br />
considerato. Qualora la somma di tali<br />
indennizzi - escluso dal conteggio<br />
l'indennizzo dovuto dall'assicuratore<br />
insolvente - superi l'ammontare del danno,<br />
la Società è tenuta a pagare soltanto la sua<br />
quota proporzionale in ragione<br />
dell'indennizzo calcolato secondo il proprio<br />
contratto, esclusa comunque ogni<br />
obbligazione solidale con gli altri<br />
assicuratori.<br />
Art. 23 – Estinzione Anticipata del mutuo -<br />
Surroga<br />
In caso di anticipata estinzione e/o surroga<br />
del mutuo da parte dell’Assicurato,<br />
l’assicurazione cesserà a decorrere dalla<br />
data di estinzione del mutuo stesso e/o<br />
dalla data dell’avvenuta surroga e<br />
l’Assicurato avrà diritto ad ottenere dalla<br />
Società il rimborso del premio imponibile,<br />
relativo al periodo temporale intercorrente<br />
tra la data di estinzione del mutuo e il<br />
termine del periodo di assicurazione per il<br />
quale è stato corrisposto il premio stesso.<br />
Ai fini del rimborso del premio,l’Assicurato deve<br />
inviare alla Società tramite Fax al numero<br />
02.5351546 o, in alternativa inviare - Lettera<br />
raccomandata indirizzata a :<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia<br />
Via Cassinis, 21 - 2<strong>01</strong>39 Milano (MI)<br />
Ufficio Banche - Area Consulenza Persone<br />
allegando apposito modulo di “Richiesta di Rimborso<br />
Premio per anticipata estinzione del mutuo”,<br />
reperibile sul sito internet www.helvetia.it o che potrà<br />
essere richiesto alla Società al numero verde n.<br />
800.052.482, e relativa documentazione del<br />
Contraente attestante l’avvenuta estinzione o surroga<br />
del mutuo. Il calcolo dell’importo del premio<br />
da rimborsare all’Assicurato, sarà effettuato<br />
utilizzando la seguente formula:<br />
I = Importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari<br />
al 22,25%)<br />
P = Premio Lordo Unico Anticipato (comprensivo di<br />
imposta del 22,25%)<br />
D = Durata del mutuo espressa in giorni interi; ai fini<br />
del calcolo di tale periodo si considera<br />
convenzionalmente “Anno” un periodo di 360<br />
giorni.<br />
R = Durata del periodo di garanzia goduto espressa<br />
in giorni interi.<br />
Entro 60 giorni dal ricevimento del modulo<br />
di cui sopra, la Società rimborserà<br />
all’Assicurato il premio pagato e non goduto<br />
al netto di imposte.<br />
In caso di “Surroga del Mutuo” l’Assicurato<br />
potrà richiedere alla Società il<br />
mantenimento della copertura assicurativa,<br />
nei termini pattuiti in fase di adesione della<br />
stessa. La Società emetterà apposito atto di<br />
variazione per l’inclusione della clausola di<br />
vincolo a favore del nuovo Istituto Bancario.<br />
GARANZIE INTEGRATIVE<br />
Sempre operanti ed in aggiunta a quanto<br />
previsto dall’articolo 10 - Oggetto<br />
dell’assicurazione.<br />
Eventi atmosferici<br />
Si assicurano i danni:<br />
1. causati da uragani, bufere, tempeste, grandine,<br />
trombe d’aria o dal peso della neve;<br />
2. causati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in<br />
genere,abbattuti o trasportati dal vento per effetto<br />
degli eventi suindicati;<br />
3. da bagnamenti che si verificassero all’interno del<br />
fabbricato, purché direttamente<br />
conseguenti alla rottura e/o ingorghi di<br />
opere od impianti, causati da uno degli eventi<br />
suindicati.<br />
Sono esclusi i danni alle costruzioni (e<br />
relativi contenuti) realizzate<br />
prevalentemente in materiali leggeri o<br />
fragili come eternit, plastica, vetro e<br />
simili, aperte o incomplete.<br />
La presente condizione è prestata<br />
mediante<br />
applicazione, di una franchigia fissa di €<br />
160,00 per singolo mutuo assicurato.<br />
Fenomeno elettrico<br />
La Società risponde dei danni materiali e diretti che si<br />
manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici ed<br />
elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto<br />
di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, a<br />
qualunque causa dovuti, compresi eventi sociopolitici.<br />
La Società non risponde dei danni<br />
causati da usura, corrosione, difetti di<br />
materiale o di fabbricazione ed inadeguata<br />
manutenzione. La presente garanzia è<br />
prestata per macchinari ed impianti di<br />
pertinenza degli immobili assicurati.<br />
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Resta convenuto, ai fini della presente<br />
garanzia, che:<br />
• il pagamento dell'indennizzo sarà<br />
effettuato previa detrazione, per singolo<br />
sinistro inerente il singolo mutuo<br />
assicurato, dell'importo di € 160,00;<br />
• in nessun caso la Società risarcirà, per<br />
singolo mutuo, per uno o più sinistri che<br />
avvengano nell’anno assicurativo,<br />
somma superiore al 10% della somma<br />
assicurata, col massimo di € 7.800,00.<br />
Implosione<br />
Premesso che per "implosione" si intende il repentino<br />
dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per<br />
eccesso di pressione esterna e/o carenza di<br />
pressione interna di fluidi, la Società risponde dei<br />
danni derivanti da "implosione", verificatasi in<br />
relazione alle attività dichiarate in polizza, agli enti<br />
assicurati alle partite tutte. Se l'evento è<br />
determinato da usura, corrosione o difetti di<br />
materiale, la garanzia è operante<br />
limitatamente agli enti non facenti parte<br />
delle macchine o impianto in cui si è<br />
verificata l'implosione.<br />
Inondazioni, alluvioni, allagamenti<br />
La Società risponde dei danni materiali e diretti,<br />
compresi, a parziale deroga dell'art. 11. d) delle<br />
Norme che regolano l’assicurazione in generale,<br />
quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli<br />
enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione,<br />
allagamento in genere, anche se tali eventi sono<br />
causati da terremoto.<br />
La Società non risponde dei danni:<br />
a) causati da mareggiate, marea,<br />
maremoto, umidità, stillicidio,<br />
trasudamento, infiltrazione, guasto o<br />
rottura degli impianti automatici di<br />
estinzione;<br />
b) causati da mancata o anormale<br />
produzione o distribuzione di energia<br />
elettrica, termica o idraulica, salvo che<br />
tali circostanze siano connesse al diretto<br />
effetto dell'inondazione, alluvione,<br />
allagamento sugli enti assicurati;<br />
c) di franamento, cedimento o smottamento<br />
del terreno;<br />
Resta convenuto, ai fini della presente<br />
garanzia, che il pagamento dell'indennizzo<br />
sarà effettuato previa detrazione,<br />
dell'importo di € 1.550,00 per singolo<br />
mutuo assicurato.<br />
Sovraccarico di neve<br />
La Società risponde dei danni materiali diretti<br />
causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui<br />
tetti, compresi quelli di bagnamento che si<br />
verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto<br />
(solo se assicurato),purché avvenuti a seguito di crollo<br />
totale o parziale dei fabbricati, direttamente<br />
provocato dal peso della neve.<br />
La Società non risponde dei danni causati:<br />
• da valanghe e slavine;<br />
• da gelo, ancorché conseguente ad evento<br />
coperto dalla presente estensione di<br />
garanzia;<br />
• ai fabbricati non conformi alle vigenti<br />
norme relative ai sovraccarichi di neve<br />
D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del<br />
12 febbraio 1982 (G. U. n. 56 del<br />
26.02.82), aggiornamento delle norme<br />
tecniche relative ai "Criteri generali per la<br />
verifica della sicurezza delle costruzioni e<br />
dei carichi e sovraccarichi" e successive<br />
modifiche e/o eventuali disposizioni locali<br />
ed al loro contenuto;<br />
• ai fabbricati in costruzione o in corso di<br />
rifacimento (a meno che detto rifacimento<br />
sia ininfluente ai fini della presente<br />
garanzia) ed al loro contenuto;<br />
• a lucernari, vetrate e serramenti in genere,<br />
nonché all'impermeabilizzazione, a meno<br />
che il loro danneggiamento sia causato<br />
da crollo totale o parziale dei fabbricati<br />
in seguito al sovraccarico di neve.<br />
Resta convenuto, ai fini della presente<br />
garanzia, che il pagamento dell'indennizzo<br />
sarà effettuato previa detrazione, di un<br />
importo di € 160,00 per singolo mutuo<br />
assicurato.<br />
Terremoto<br />
La Società risponde dei danni materiali e diretti -<br />
compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio -<br />
subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto,<br />
intendendosi per tale un sommovimento brusco e<br />
repentino della crosta terrestre dovuto a cause<br />
endogene. Ai soli effetti della presente garanzia,<br />
l'art. 11. d) delle Norme che regolano l’assicurazione<br />
in generale, si intende annullato ed integralmente<br />
sostituito come segue:<br />
Esclusioni<br />
La Società non risponde dei danni:<br />
• causati da esplosione, emanazione di<br />
calore o radiazione provenienti da<br />
trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di<br />
radiazioni provocate dall'accelerazione<br />
artificiale di particelle atomiche, anche se<br />
i fenomeni medesimi risultassero originati<br />
da terremoto;<br />
• causati da eruzioni vulcaniche, da<br />
inondazione e da maremoto;<br />
o causati da mancata o anormale<br />
produzione o distribuzione di energia<br />
elettrica, termica o idraulica, salvo che<br />
tali circostanze siano connesse al diretto<br />
effetto del terremoto sugli enti assicurati;<br />
• di furto, smarrimento, rapina, saccheggio<br />
o imputabili ad ammanchi di qualsiasi<br />
genere;<br />
• indiretti, quali cambiamenti di<br />
costruzione, mancanza di locazione, di<br />
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godimento o di reddito commerciale o<br />
industriale, sospensione di lavoro o<br />
qualsiasi danno che non riguardi la<br />
materialità degli enti assicurati.<br />
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del<br />
sinistro sono garantite se e in quanto assicurate nella<br />
polizza incendio di base. Resta convenuto, agli effetti<br />
della presente garanzia, che le scosse registrate nelle<br />
72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo<br />
al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un<br />
medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono<br />
considerati pertanto singolo sinistro.<br />
Resta inoltre convenuto, ai fini della<br />
presente garanzia, che il pagamento<br />
dell'indennizzo sarà effettuato previa<br />
detrazione, dell'importo di € 1.550,00 per<br />
singolo mutuo assicurato.<br />
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o<br />
dolosi, terrorismo o sabotaggio<br />
La Società risponde:<br />
1. dei danni materiali e diretti causati agli enti<br />
assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di<br />
aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate,<br />
verificatesi in conseguenza di tumulto popolare,<br />
sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di<br />
sabotaggio organizzato;<br />
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti<br />
assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi da<br />
persone (dipendenti o non dell’Assicurato) che<br />
prendano parte a tumulti popolari, sciopero,<br />
sommosse o che compiano, individualmente o in<br />
associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli<br />
di terrorismo o sabotaggio.<br />
La presente estensione di garanzia, ferme le<br />
condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i<br />
danni avvenuti nel corso di occupazione non militare<br />
della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati,<br />
con avvertenze che, qualora l’occupazione<br />
medesima si protraesse per oltre cinque<br />
giorni consecutivi, la Società non risponde<br />
dei danni di cui al punto 2. del presente<br />
articolo anche se verificatisi durante il<br />
suddetto periodo. Le spese di demolizione e<br />
sgombero dei residuati del sinistro sono assicurati nei<br />
limiti previsti.<br />
La presente condizione è prestata mediante<br />
applicazione, di una franchigia fissa di €<br />
155,00 per singolo mutuo assicurato.<br />
Onda sonica<br />
La Società risponde dei danni materiali e diretti<br />
causati agli enti assicurati, da onda sonica<br />
determinata da aeromobili ed oggetti in genere in<br />
moto a velocità supersonica.<br />
Urto di veicoli stradali<br />
La Società risponde dei danni materiali e diretti<br />
causati alle cose assicurate, esistenti nell'ambito<br />
dell'esercizio indicato, da urto di veicoli stradali non<br />
in uso o di proprietà dell’Assicurato.<br />
CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE<br />
OPERANTI)<br />
Anticipo indennizzi<br />
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della<br />
liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto<br />
pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere<br />
pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione<br />
che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità<br />
del sinistro stesso e che siano trascorsi 90 giorni<br />
dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano<br />
trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta<br />
dell'anticipo.<br />
Buona Fede<br />
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese<br />
all'atto della stipulazione della polizza, così<br />
come la mancata comunicazione da parte<br />
dell'Assicurato o del Contraente di<br />
mutamenti aggravanti il rischio, non<br />
comporteranno, agli effetti degli articoli<br />
1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza<br />
dal diritto al risarcimento ne' riduzione dello<br />
stesso, sempreché tali inesattezze od<br />
omissioni non investano le caratteristiche<br />
essenziali e durevoli del rischio e il<br />
Contraente e/o l’Assicurato abbiano agito<br />
senza dolo e colpa grave. La Società ha peraltro<br />
il diritto di percepire la differenza di premio<br />
corrispondente al maggior rischio a decorrere dal<br />
momento in cui la circostanza si e' verificata.<br />
Guasti prodotti dall'Assicurato o da terzi<br />
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 10. delle<br />
Norme che regolano l’assicurazione in generale,<br />
resta convenuto che oltre ai guasti causati agli enti<br />
assicurati per ordine dell'Autorità, la Società risponde<br />
anche di quelli causati dall’Assicurato o da terzi, allo<br />
scopo di impedire o di arrestare l'incendio o altro<br />
evento garantito dalla presente polizza.<br />
Limite di indennizzo<br />
Fermi restando i limiti minori fissati per le<br />
singole garanzie, in nessun caso la Società<br />
pagherà per ciascun anno di durata della<br />
presente convezione e per uno o più sinistri<br />
che coinvolgano una o più porzioni<br />
immobiliari o loro porzioni, somma<br />
superiore a € 5.200.000,00.<br />
Estensione territoriale<br />
I fabbricati e/o porzioni, oggetto della presente<br />
polizza convenzione possono essere ovunque ubicati<br />
nell’ambito del territorio della Repubblica<br />
Italiana, della Repubblica di San Marino e<br />
dello Stato del Vaticano.<br />
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Richiesta di Adesione alla Polizza “<strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858”<br />
Identificazione del Mutuatario<br />
Cognome____________________________________Nome __________________________________________<br />
Codice Fiscale _________________________________________ N° Mutuo ____________________________<br />
Via ________________________________ Città______________________________ Prov _____ Cap _______<br />
Premessa<br />
Preso atto che :<br />
� <strong>Barclays</strong> Bank PLC, in qualità di Contraente, ha stipulato con <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni<br />
SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari<br />
di un mutuo da essa erogato, la Polizza “<strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui”N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858, avente la<br />
finalità di garantire il rischio derivante dai danni dell’incendio e garanzie accessorie che dovessero<br />
interessare gli immobili oggetto di mutuo;<br />
� Il totale dei costi applicati al contratto in oggetto è pari ad € ____________________ ovvero il 40,88%<br />
del premio unico lordo anticipato così suddivisi:<br />
Costi<br />
Spese di acquisto<br />
(Quota parte percepita in media dall’intermediario)<br />
Spese di gestione<br />
(Quota parte percepita in media dalla Società)<br />
% del premio unico<br />
lordo anticipato<br />
40,08 %<br />
0,80 %<br />
� Premio Lordo unico anticipato (comprensivo di imposte) € ______________<br />
Richiede<br />
Importo costi<br />
(€)<br />
premio unico lordo<br />
anticipato*0,4499<br />
premio unico lordo<br />
anticipato*0,008<br />
Di ADERIRE in qualità di Assicurato alla Polizza <strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858 e per l’effetto<br />
AUTORIZZA <strong>Barclays</strong> Bank PLC a trasmettere a <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza<br />
Generale e Direzione per l’Italia le informazioni, contenute nel contratto di mutuo, necessarie per l’esecuzione della<br />
polizza.<br />
Luogo_______________________Data____________ Firma Assicurato___________________________________<br />
Somma Assicurata – Effetto della Copertura<br />
Somma Assicurata Fabbricato* pari a € _______________________________________________<br />
Effetto Copertura : ore 24 della data del rogito notarile<br />
Scadenza Copertura : ore 24 della data di scadenza del mutuo<br />
*Si assicura il Fabbricato per una “Somma Assicurata” pari al credito residuo in linea capitale<br />
che risulta sul piano di ammortamento finanziario del mutuo stesso, al momento del sinistro,<br />
con il massimo del valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.<br />
DATI IDENTIFICAZIONE E UBICAZIONE DEL FABBRICATO ASSICURATO<br />
Via____________________________________________ Cap _______ Città_____________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
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DICHIARAZIONI<br />
L'adesione alle coperture assicurative della polizza “<strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858"<br />
avverrà contestualmente alla stipula del Contratto di Mutuo.<br />
Agli effetti della validità della presente Polizza, l’Assicurato DICHIARA :<br />
� di aver aver ricevuto copia del “Fascicolo Informativo”, contenente la Nota Informativa, le<br />
Condizioni di Assicurazione e il modulo di Richiesta e Dichiarazione di Adesione;<br />
� di aver preso atto che la decorrenza della copertura assicurativa è subordinata e contestuale<br />
alla stipula del mutuo, a condizione che sia stata sottoscritta la “Dichiarazione di Adesione” e<br />
sia stato pagato il relativo premio.<br />
Il sottoscritto dichiara altresì di approvare specificamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui<br />
agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le previsioni delle Condizioni Generali di Assicurazione<br />
relative alla Polizza <strong>Convenzione</strong> ed, in particolare :<br />
– Art. 5 “Recesso in caso di sinistro”- Art.6 “Proroga dell’assicurazione e Periodo di assicurazione”<br />
– Art. 10 “Oggetto dell’assicurazione “ - Art. 14 “Obblighi in caso di sinistro” – Art. 16 “Procedura<br />
per la valutazione del danno” – Art. 19 “Limite massimo dell’indennizzo” - Art. 22 “Assicurazione<br />
presso diversi assicuratori” e la seguente Condizione Particolare :<br />
� Limite di Indennizzo.<br />
Luogo__________________Data________________ Firma Assicurato_____________________________________<br />
Ai sensi del D.Lgs 196/03, La informiamo che i suoi dati personali verranno trattati da <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera<br />
d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, al fine di prestare la garanzia assicurativa relativa<br />
alla polizza convenzione n° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858<br />
Per l’esercizio dei diritti previsti dalla Legge potrà contattare <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia – Via Cassinis n. 21- 2<strong>01</strong>39 Milano.<br />
DÀ NEGA il consenso di cui sopra<br />
Luogo__________________Data________________ Firma Assicurato_____________________________________<br />
In riferimento all’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia dei<br />
dati personali) fornita da <strong>Barclays</strong> Bank PLC il sottoscritto esprime o nega il consenso al trattamento dei propri dati<br />
personali, ivi compresi quelli sensibili, al fine di aderire e dare esecuzione alla “Polizza <strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui<br />
N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858”, prendendo atto che l’eventuale mancato consenso al trattamento di tali dati, ivi compresi quelli<br />
sensibili, per le finalità di cui alla Polizza <strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858”, comporta l’impossibilità<br />
di dare esecuzione alla polizza.<br />
DÀ NEGA il consenso di cui sopra<br />
Luogo__________________Data________________ Firma Assicurato_____________________________________<br />
Mod. BB21/5<strong>01</strong>3bis – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 2 di 2
Dichiarazione di Adesione alla Polizza “<strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858<br />
Identificazione del Mutuatario<br />
Cognome ______________________________________________ __Nome ____________________________________<br />
Codice Fiscale ___________________________________________ N° Mutuo _________________________________<br />
Via ______________________________ Città_________________ _______________ Prov. _____ Cap ______<br />
Preso atto che :<br />
Premessa<br />
� <strong>Barclays</strong> Bank PLC, in qualità di Contraente, ha stipulato con <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni<br />
SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari di<br />
un mutuo da essa erogato, la polizza “<strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui” N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858, avente la<br />
finalità di garantire il rischio derivante dai danni dell’incendio e garanzie accessorie che dovessero<br />
interessare gli immobili oggetto di mutuo;<br />
� Il totale dei costi applicati al contratto in oggetto è pari ad €______________________ ovvero il 40,88% del<br />
premio unico lordo anticipato così suddivisi:<br />
Costi<br />
Spese di acquisto<br />
(Quota parte percepita in media dall’intermediario)<br />
Spese di gestione<br />
(Quota parte percepita in media dalla Società)<br />
% del premio unico<br />
lordo anticipato<br />
40,08 %<br />
0,80 %<br />
� Premio Lordo unico anticipato (comprensivo di imposte) €______________<br />
Dichiara<br />
Importo costi<br />
(€)<br />
premio unico lordo<br />
anticipato*0,4499<br />
premio unico lordo<br />
anticipato*0,008<br />
Di ADERIRE in qualità di Assicurato alla Polizza <strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858 e per l’effetto<br />
AUTORIZZA <strong>Barclays</strong> Bank PLC a trasmettere a <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia le informazioni, contenute nel contratto di mutuo, necessarie per<br />
l’esecuzione della polizza;<br />
Luogo____________________Data__________ Firma Assicurato_____________________________________<br />
Somma Assicurata – Effetto della Copertura<br />
Somma Assicurata Fabbricato* pari a € _______________________________________________<br />
Effetto Copertura : ore 24 del 00/00/0000 (data del rogito notarile)<br />
Scadenza Copertura : ore 24 del 00/00/0000 (data di scadenza del mutuo)<br />
*Si assicura il Fabbricato per una “Somma Assicurata” pari al credito residuo in linea capitale<br />
che risulta sul piano di ammortamento finanziario del mutuo stesso, al momento del sinistro,<br />
con il massimo del valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.<br />
DATI IDENTIFICAZIONE E UBICAZIONE DEL FABBRICATO ASSICURATO<br />
Via____________________________________________ Cap _______ Città_____________________________<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
Mod. BB21/5<strong>01</strong>3 – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 1 di 2
Dichiarazioni<br />
L'adesione alle coperture assicurative della Polizza “<strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858"<br />
avverrà contestualmente alla stipula del Contratto di Mutuo.<br />
Agli effetti della validità della presente Polizza, l’Assicurato DICHIARA :<br />
� di aver aver ricevuto copia del “Fascicolo Informativo”, contenente la Nota Informativa, le<br />
Condizioni di Assicurazione e il modulo di Dichiarazione di Adesione;<br />
� di aver letto, di approvare ed accettare le Condizioni di Assicurazione consegnatemi<br />
unitamente alla presente Dichiarazione di Adesione.<br />
� di aver preso atto che la decorrenza della copertura assicurativa è subordinata e contestuale<br />
alla stipula del mutuo, a condizione che sia stata sottoscritta la presente Dichiarazione di<br />
adesione e sia stato pagato il relativo premio.<br />
Il sottoscritto dichiara altresì di approvare specificamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui<br />
agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le previsioni delle Condizioni Generali di Assicurazione<br />
relative alla Polizza <strong>Convenzione</strong> ed, in particolare :<br />
– Art. 5 “Recesso in caso di sinistro” – Art.6 “Proroga dell’assicurazione e Periodo di assicurazione”<br />
– Art. 10 “Oggetto dell’assicurazione “ – Art. 14 “Obblighi in caso di sinistro” – Art. 16 “Procedura<br />
per la valutazione del danno” – Art. 19 “Limite massimo di indennizzo” - Art. 22 “Assicurazione<br />
presso diversi assicuratori” e la seguente Condizione Particolare :<br />
� Limite di Indennizzo.<br />
Luogo__________________Data________________ Firma Assicurato_____________________________________<br />
Ai sensi del D.Lgs 196/03, La informiamo che i suoi dati personali verranno trattati da <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera<br />
d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, al fine di prestare la garanzia assicurativa relativa<br />
alla polizza convenzione n° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858<br />
Per l’esercizio dei diritti previsti dalla Legge potrà contattare <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia – Via Cassinis n. 21- 2<strong>01</strong>39 Milano.<br />
DÀ NEGA il consenso di cui sopra<br />
Luogo__________________Data________________ Firma Assicurato_____________________________________<br />
In riferimento all’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia dei<br />
dati personali) fornita da <strong>Barclays</strong> Bank PLC il sottoscritto esprime o nega il consenso al trattamento dei propri dati<br />
personali, ivi compresi quelli sensibili, al fine di aderire e dare esecuzione alla Polizza “<strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui<br />
N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858”, prendendo atto che l’eventuale mancato consenso al trattamento di tali dati, ivi compresi quelli<br />
sensibili, per le finalità di cui alla Polizza “<strong>Convenzione</strong> <strong>Incendio</strong> Mutui N° <strong>463</strong>/<strong>01</strong>/197858”, comporta l’impossibilità<br />
di dare esecuzione alla Polizza.<br />
DÀ NEGA il consenso di cui sopra<br />
Luogo__________________Data________________ Firma Assicurato_____________________________________<br />
Mod. BB21/5<strong>01</strong>3 – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2 Pagina 2 di 2
Mod. FI/1BINC – Ed. <strong>01</strong>/2<strong>01</strong>2