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Il contratto preliminare - Vimarestate.it

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IL CONTRATTO PRELIMINARE<br />

<strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>preliminare</strong> è stato introdotto dal legislatore nel codice civile del<br />

1942 per rispondere ad un'esigenza fortemente manifestata a livello<br />

commerciale.<br />

Infatti il codice del 1865 non prevedeva la possibil<strong>it</strong>à di assumere un vincolo<br />

<strong>preliminare</strong>, al contrario conteneva il principio secondo cui promessa di vend<strong>it</strong>a<br />

vale vend<strong>it</strong>a, in base al dogma del consenso traslativo.<br />

Per il passaggio della cosa occorreva la consegna; pertanto si distingueva tra<br />

t<strong>it</strong>ulus adquirendi, ossia l’accordo delle parti e modus adquirendi, che<br />

rappresentava la consegna della cosa stessa (c.d. trad<strong>it</strong>io).<br />

Nel nostro codice civile, invece, il principio consensualistico è espresso<br />

dall’art. 1376 c.c. che rec<strong>it</strong>a: “Nei contratti che hanno per oggetto il<br />

trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la cost<strong>it</strong>uzione o il<br />

trasferimento di un dir<strong>it</strong>to reale ovvero il trasferimento di un altro dir<strong>it</strong>to, la<br />

proprietà o il dir<strong>it</strong>to si trasmettono o si acquistano per effetto del consenso<br />

delle parti leg<strong>it</strong>timamente manifestato”.<br />

Tale principio, però, non è privo di eccezioni; infatti, non si applica ai dir<strong>it</strong>ti<br />

reali di garanzia, al trasferimento dei dir<strong>it</strong>ti di cred<strong>it</strong>o e non si applica a tutti gli<br />

effetti del trasferimento (si pensi, ad esempio, agli effetti del possesso di<br />

buona fede in caso di beni mobili ex art. 1155 c.c.).<br />

Nel nostro ordinamento permane, quindi, un certo formalismo, la cui funzione<br />

è rinvenibile principalmente nella tutela dei terzi.<br />

A questo punto è necessario fornire una definizione: il <strong>preliminare</strong> è un<br />

<strong>contratto</strong> con effetti obbligatori avente ad oggetto la conclusione di un futuro<br />

<strong>contratto</strong> che si qualifica come defin<strong>it</strong>ivo. <strong>Il</strong> contenuto del <strong>preliminare</strong> deve<br />

toccare i punti essenziali del defin<strong>it</strong>ivo, deve quindi avere un minimo di<br />

determinatezza, altrimenti sarebbe un <strong>contratto</strong> invalido per indeterminatezza<br />

dell’oggetto. <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>preliminare</strong> fa nascere un’obbligazione di facere<br />

circostanziato, cioè di concludere quel futuro <strong>contratto</strong> di cui il <strong>preliminare</strong> era<br />

strumentale.<br />

Con la conclusione del <strong>contratto</strong> defin<strong>it</strong>ivo, il <strong>preliminare</strong> esaurisce la propria<br />

funzione producendo il <strong>contratto</strong> defin<strong>it</strong>ivo effetti ex nunc; pertanto le parti<br />

troveranno nel defin<strong>it</strong>ivo e non nel <strong>preliminare</strong>, la fonte di disciplina del<br />

rapporto giuridico ed in caso di inadempimento del defin<strong>it</strong>ivo non si potrà<br />

ricorrere al rimedio ex art. 2932 c.c., bensì all’art. 2930 c.c. se si vuole<br />

ottenere l’esecuzione in forma specifica per la consegna della cosa ed il<br />

<strong>preliminare</strong> potrà essere solo utilizzato come interpretazione del<br />

defin<strong>it</strong>ivo.<br />

<strong>Il</strong> <strong>preliminare</strong> si differenzia dalle trattative, dalla minuta e dalla lettera di<br />

intenti perché è un <strong>contratto</strong>, le altre fattispecie sin qui elencate, invece,


iguardano rapporti di negoziazione con lo scopo di pervenire ad un’intesa ed<br />

alla fissazione di alcuni punti fermi del <strong>contratto</strong> che le parti non hanno<br />

l’obbligo di concludere perché non si sono instaurati ancora rapporti giuridici e<br />

non sono sorti obblighi, salvo quello di comportarsi secondo buona fede nella<br />

fase delle trattative.<br />

A tal propos<strong>it</strong>o il Tribunale Civile di Milano, Sez. VIII, con sentenza del 10<br />

maggio 2006 n. 5409, ha stabil<strong>it</strong>o che: “Ai fini della cost<strong>it</strong>uzione di un vincolo<br />

contrattuale defin<strong>it</strong>ivo è necessario che le parti abbiano raggiunto l’intesa su<br />

tutti gli elementi dell’accordo, non potendo r<strong>it</strong>enersi sufficiente in tal senso<br />

l’intesa raggiunta solamente su quelli essenziali, ancorché sanc<strong>it</strong>i in un<br />

appos<strong>it</strong>o documento (cosiddetta minuta o puntuazione) e la posticipazione ad<br />

un momento successivo della determinazione degli elementi accessori. Ne<br />

consegue che l’accordo denominato lettera d’intenti non può assurgere a<br />

<strong>contratto</strong> vincolante defin<strong>it</strong>ivo in forza del quale le parti siano tenute ad<br />

assolvere alle obbligazioni ivi previste. Un tale documento, quindi, non può<br />

essere qualificato come <strong>contratto</strong> perfetto, né defin<strong>it</strong>ivo né <strong>preliminare</strong>, bensì<br />

come mera puntuazione alla stregua di intese preparatorie del <strong>contratto</strong>”.<br />

Non si discute, inoltre, sulla inutil<strong>it</strong>à di un <strong>preliminare</strong> di <strong>preliminare</strong>,<br />

considerato dalla legge, peraltro, invalido.<br />

<strong>Il</strong> <strong>preliminare</strong> unilaterale, invece, comporta obbligazioni per una sola delle<br />

parti, ma entrambe dovranno poi manifestare la volontà nel defin<strong>it</strong>ivo e si<br />

differenzia:<br />

• dalla proposta irrevocabile, perché è una proposta di <strong>contratto</strong> e non un<br />

<strong>contratto</strong> vero e proprio. Trattasi quindi di un negozio unilaterale<br />

recettizio al quale la parte può scegliere di aderire o meno;<br />

• dal patto di prelazione perché non è necessario per una delle parti avere<br />

la disposizione della cosa;<br />

• dalla promessa unilaterale per la divers<strong>it</strong>à della struttura. Infatti in<br />

questo caso trattasi di un negozio unilaterale recettizio che non necess<strong>it</strong>a<br />

di accettazione.<br />

<strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>preliminare</strong> nella vend<strong>it</strong>a immobiliare<br />

Uno dei casi più frequenti di impego del <strong>contratto</strong> <strong>preliminare</strong> si realizza nella<br />

vend<strong>it</strong>a immobiliare, in cui le parti si obbligano, appunto con il <strong>preliminare</strong>, alla<br />

stipulazione del <strong>contratto</strong> defin<strong>it</strong>ivo di vend<strong>it</strong>a.<br />

Nella prassi il <strong>preliminare</strong> non consiste più, o meglio non consiste solo<br />

nell’obbligo di stipulare un defin<strong>it</strong>ivo, ma obbliga a far conseguire all’altro<br />

contraente gli effetti del <strong>contratto</strong> a cui ci si è impegnati.<br />

Infatti la Cassazione Civile, Sez. II, con sentenza del 29 marzo 2006 n. 7273<br />

ha affermato che: “La funzione del <strong>contratto</strong> <strong>preliminare</strong> è quella di impegnare<br />

i contraenti alla futura stipula, alle condizioni e nei termini in esso convenuti, di<br />

un successivo <strong>contratto</strong> defin<strong>it</strong>ivo, e la prestazione essenziale che ne forma


oggetto è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a da quel particolare facere, consistente nella stipulazione<br />

anzidetta, che deve esattamente corrispondere agli elementi prederminati in<br />

sede di compromesso”.<br />

<strong>Il</strong> <strong>preliminare</strong> con effetti anticipati, ad esempio, permette di assicurarsi<br />

sub<strong>it</strong>o la possibil<strong>it</strong>à di avere un determinato bene senza le conseguenze che<br />

comporta un <strong>contratto</strong> defin<strong>it</strong>ivo. Infatti le anticipazione degli effetti, nella<br />

pratica, sono diventate quasi una regola; è molto frequente che l’acquirente<br />

anticipi una parte del prezzo, rimandando poi al defin<strong>it</strong>ivo solo l’effetto<br />

traslativo della proprietà del bene, che rappresenta l’unico effetto che non<br />

potrebbe essere anticipato, altrimenti il <strong>preliminare</strong> si svuoterebbe d’efficacia.<br />

A tal propos<strong>it</strong>o la Cassazione Civile, Sez. II, con sentenza del 14 novembre<br />

2006 n. 24290 ha stabil<strong>it</strong>o che: “Nel <strong>contratto</strong><strong>preliminare</strong> ad effetti<br />

anticipati - in base al quale le parti, nell'assumere l'obbligo della prestazione<br />

del consenso a <strong>contratto</strong> defin<strong>it</strong>ivo, convengono l'anticipata esecuzione di<br />

alcune delle obbligazioni nascenti da questo, quale la consegna immediata<br />

della cosa al promissario acquirente, con o senza corrispettivo - la disponibil<strong>it</strong>à<br />

del bene consegu<strong>it</strong>a dal promissario acquirente ha luogo con la piena<br />

consapevolezza dei contraenti che l'effetto traslativo non si è ancora verificato,<br />

risultando piuttosto dal t<strong>it</strong>olo l'altru<strong>it</strong>à della cosa. Ne consegue che deve<br />

r<strong>it</strong>enersi inesistente nel promissario acquirente l'animus possidendi sicchè la<br />

sua relazione con la cosa va qualificata come semplice detenzione e non<br />

cost<strong>it</strong>uisce possesso utile ai fini dell'usucapione”.<br />

Altro caso peculiare è il <strong>preliminare</strong> di cosa altrui, in cui il promettentevend<strong>it</strong>ore<br />

di cosa altrui non è tanto tenuto alla conclusione del defin<strong>it</strong>ivo,<br />

quanto all’obbligazione di far acquistare la proprietà della cosa, priva di vizi ed<br />

oneri, al promettente-acquirente.<br />

Un cenno mer<strong>it</strong>a anche il <strong>preliminare</strong> di cosa futura, ossia di una cosa che<br />

deve ancora venire ad esistenza. Tipico esempio la compravend<strong>it</strong>a di un<br />

immobile ancora in costruzione. I problemi si sono posti qualora il bene non<br />

venga ad esistenza: infatti sarebbe inutile agire ex art. 2932 c.c., perché la<br />

sentenza che dovrebbe produrre gli effetti del defin<strong>it</strong>ivo non può obbligare a<br />

portare ad esistenza un bene. La giurisprudenza ha trovato una soluzione: il<br />

giudice ha la facoltà di subordinare il trasferimento della proprietà del bene<br />

promesso alla condizione sospensiva che l’attore paghi il prezzo se il bene<br />

viene ad esistenza. Pertanto se il bene non viene ad esistenza, non si produrrà<br />

l’effetto traslativo, al contrario, si sarà realizzato immediatamente un <strong>contratto</strong><br />

defin<strong>it</strong>ivo di vend<strong>it</strong>a di cosa futura col passaggio di proprietà del bene e quindi<br />

non un <strong>preliminare</strong>.<br />

Infine per quanto riguarda l’ipotesi di doppia alienazione immobiliare, molto<br />

meno inconsueta, nella pratica, di ciò che si possa credere, bisogna prendere<br />

in considerazione la disciplina della trascrizione. L’art. 2652 c.c. prevede la<br />

trascrizione della domanda giudiziale per ottenere l’esecuzione in forma


specifica dell’obbligo a contrarre; è ovvio che il <strong>contratto</strong> che ha per oggetto un<br />

bene immobile va trascr<strong>it</strong>to ex art. 2643 c.c. e, se si dovesse agire ex art.<br />

2932 c.c., si deve trascrivere anche la relativa domanda per l’opponibil<strong>it</strong>à ai<br />

terzi.<br />

L’art. 2645 bis c.c., introdotto con il Decreto Legge 669/1996, prevede la<br />

trascrivibil<strong>it</strong>à del <strong>preliminare</strong> con oggetto beni immobili, purché risulti da atto<br />

pubblico o da scr<strong>it</strong>tura privata autenticata. Prima dell’intervento del legislatore<br />

la trascrizione del <strong>preliminare</strong> era negata. Lo scopo è quello di tutelare<br />

maggiormente il promettente acquirente, ma l’efficacia è stata lim<strong>it</strong>ata: fino ad<br />

un anno dalla data di pattuizione del defin<strong>it</strong>ivo o tre anni dalla trascrizione.<br />

Pertanto il valore che assume la trascrizione è una sorta di prenotazione, in<br />

attesa degli effetti che spiegherà il defin<strong>it</strong>ivo.<br />

Conclusioni<br />

Nel corso degli anni si sono sovrapposte, nonché affiancate numerose teorie<br />

sul rapporto tra <strong>contratto</strong> defin<strong>it</strong>ivo e <strong>contratto</strong> <strong>preliminare</strong>. Ciò che il<br />

sottoscr<strong>it</strong>to procuratore intende sottolineare è che sul piano propriamente<br />

ricostruttivo, il rifiuto di adempiere, in funzione di tutela del promettente,<br />

dovrebbe sost<strong>it</strong>uire i più incisivi strumenti di tutela propri del defin<strong>it</strong>ivo.<br />

Pertanto se si ammette, come persino la stessa giurisprudenza ammette, che<br />

le circostanze idonee per legge ad incidere negativamente sul defin<strong>it</strong>ivo, si<br />

riflettono e reagiscono alla stessa maniera sul <strong>preliminare</strong>, la giustificazione<br />

funzionale della sequenza <strong>preliminare</strong>-defin<strong>it</strong>ivo perderebbe ogni fondamento.<br />

Ragionando secondo la teoria appena espressa è facile giungere al seguente<br />

ques<strong>it</strong>o: è proprio vero che il <strong>contratto</strong> defin<strong>it</strong>ivo è proprio<br />

assolutamente e totalmente autonomo rispetto a quello <strong>preliminare</strong>?<br />

Nella prassi se vi è inadempimento segu<strong>it</strong>o da pronuncia della sentenza, il<br />

<strong>preliminare</strong> non solo non resta occulto, ma cost<strong>it</strong>uisce il presupposto<br />

dell’accertamento giudiziale ed anche, ma la questione è discussa, il t<strong>it</strong>olo<br />

negoziale delle attribuzioni. Se, al contrario, le parti stipulano il defin<strong>it</strong>ivo, il<br />

<strong>preliminare</strong>, ove non trascr<strong>it</strong>to, è destinato a rimanere occulto, perché l’atto<br />

apparirà all’esterno non già come solutorio, ma come frutto di libera<br />

contrattazione, se non altro per motivi fiscali, essendo il prezzo indicato nel<br />

defin<strong>it</strong>ivo spesso e volentieri inferiore a quello reale, fissato nel <strong>preliminare</strong>.

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