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Inc. Professionale - Comune di Orbetello

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COMUNE DI ORBETELLO<br />

Provincia <strong>di</strong> Grosseto<br />

Piazza del Plebiscito, 1 – 58015 – <strong>Orbetello</strong> (GR)<br />

Tel. 0564 861111<br />

Fax 0564 860648<br />

SERVIZIO PATRIMONIO<br />

Determinazione numero 465 – Registro Generale del 31-07-2013<br />

N. 17 Settoriale<br />

COPIA<br />

C.F. 82001470531<br />

P.I. 00105110530<br />

OGGETTO:<br />

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ACCERTAMENTO E<br />

QUANTIFICAZIONE DANNI BENI COMUNALI A SEGUITO EVENTO<br />

ALLUVIONALE DEL 2012.<br />

IL DIRIGENTE<br />

Dato atto che con delib. G.M. n. 371 del 27.12.2012 è stato pre<strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> assegnare, nelle more <strong>di</strong><br />

approvazione del Bilancio <strong>di</strong> previsione 2013 e del relativo Piano Esecutivo <strong>di</strong> Gestione, per tutta la durata<br />

dell’esercizio provvisorio e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000, ai<br />

Dirigenti <strong>di</strong> Settore, già responsabili dei servizi per l’esercizio 2012, la gestione delle risorse <strong>di</strong> cui ai capitoli<br />

<strong>di</strong> spesa oggetto <strong>di</strong> PEG assestato 2012, approvato con deliberazione <strong>di</strong> G. M. n. 184/2012, limitatamente<br />

alle spese relative ai servizi in<strong>di</strong>spensabili ed obbligatori, nonché <strong>di</strong> assegnare ai responsabili, oltre che la<br />

gestione dei servizi come in<strong>di</strong>cati, anche la gestione dei residui al 31.12.2012 per i quali non è ancora<br />

conclusa la gestione.<br />

Vista la proposta allegata formulata dal Responsabile dell’U.O. PATRIMONIO avente ad oggetto:<br />

”CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ACCERTAMENTO E QUANTIFICAZIONE DANNI<br />

BENI COMUNALI A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE DEL 2012. ”<br />

Visto lo Statuto ed il Regolamento <strong>di</strong> contabilità;<br />

Visto il D.lgs 267/2000;<br />

DETERMINA<br />

1. Di accettare la proposta formulata dal Responsabile dell’U.O. PATRIMONIO ed in calce alla<br />

presente a formarne parte integrante e sostanziale assumendo il relativo impegno <strong>di</strong> spesa;<br />

2. Di affidare la responsabilità del proce<strong>di</strong>mento derivante dal presente provve<strong>di</strong>mento all’Istruttore<br />

<strong>di</strong>rettivo proponente;<br />

3. La Segreteria Generale provvederà alla pubblicazione all’albo pretorio del <strong>Comune</strong> della presente<br />

determinazione per un periodo <strong>di</strong> 15 giorni<br />

Lì, 31-07-2013<br />

IL DIRIGENTE<br />

F.to GUARINO ELENA<br />

Documento firmato <strong>di</strong>gitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.<br />

Determinazione N. 465/2013 del 31-07-2013<br />

1/4


Proposta <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>mento pre<strong>di</strong>sposta dal Responsabile dell’U.O. PATRIMONIO<br />

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ACCERTAMENTO E QUANTIFICAZIONE<br />

DANNI BENI COMUNALI A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE DEL 2012.<br />

Premesso:<br />

Il Responsabile del Servizio<br />

che in data 12/11/2012, a seguito <strong>di</strong> precipitazioni eccezionali, si è verificato un evento<br />

alluvionale <strong>di</strong> rilevanti proporzioni che ha colpito il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Orbetello</strong> provocando<br />

l’allagamento dell’intero abitato <strong>di</strong> Albinia e <strong>di</strong> circa 2.700 Ha del territorio comunale,<br />

provocando ingenti danni alle strutture e infrastrutture pubbliche;<br />

che in conseguenza dei suddetti eventi, il Presidente della Giunta Regionale con proprio<br />

Decreto n. 196 del 13/11/2012 ha <strong>di</strong>chiarato lo stato <strong>di</strong> emergenza regionale ai sensi dell'art.<br />

11, comma 2, lett. a), della L.R. 67/2003;<br />

che con Del. 11/12/2012 il Consiglio dei Ministri, in conseguenza delle eccezionali avversità<br />

atmosferiche verificatesi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, ha <strong>di</strong>chiarato lo stato <strong>di</strong><br />

emergenza in alcuni comuni, tra i quali <strong>Orbetello</strong>, in considerazione della grave situazione <strong>di</strong><br />

pericolo per l’incolumità delle persone e del danneggiamento a strutture ed infrastrutture e ad<br />

immobili pubblici e privati;<br />

CONSIDERATO che gli effetti dell’evento calamitoso per la loro natura e estensione hanno<br />

causato tra l’altro danni a <strong>di</strong>versi immobili e scuole comunali della frazione <strong>di</strong> Albinia e <strong>di</strong> aree<br />

limitrofe che necessitano <strong>di</strong> importanti interventi straor<strong>di</strong>nari e ingenti spese;<br />

Dato atto che l’Amministrazione Comunale aveva stipulato una polizza assicurativa a<br />

garanzia tra l’altro, dei danni causati da alluvioni, inondazioni e allagamenti con la compagnia<br />

Ina Assitalia, (polizza n. 041 00199914 in data 30/9/2012) seppur con il limite <strong>di</strong> indennizzo<br />

<strong>di</strong> € 5.000.000,00 relativamente ai beni mobili e immobili <strong>di</strong> sua proprietà;<br />

Dato atto altresì che la suddetta polizza assicura i danni sofferti dai beni mobili e immobili in<br />

conseguenza <strong>di</strong> evento alluvionale, le spese sostenute dal <strong>Comune</strong> a titolo <strong>di</strong> corrispettivo <strong>di</strong><br />

prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché<br />

quelle sostenute per il perito <strong>di</strong> parte e per la quota dei terzo perito in caso <strong>di</strong> perizia<br />

collegiale;<br />

Ritenuto pertanto necessario in relazione alle suddette pratiche <strong>di</strong> indennizzo affidare<br />

apposito incarico professionale per l’attività tecnica al fine <strong>di</strong> identificare e quantificare l’entità<br />

dei danni subiti dai beni mobili e dai fabbricati e strutture del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Orbetello</strong> e come<br />

meglio specificato nella polizia che si allega sub.”A” alla presente nota colpiti dagli eventi<br />

suin<strong>di</strong>cati;<br />

Visto l’elenco degli immobili danneggiati viene <strong>di</strong> seguito riportato per estratto dalla<br />

relazione del Dirigente Arch. Talocchini del 19/11/2012:<br />

1 Istituto “G. Civinini” Scuola Me<strong>di</strong>a - Albinia<br />

Determinazione N. 465/2013 del 31-07-2013<br />

2/4


2 Scuola Elementare Via Fucini – Albinia<br />

3 Scuola Statale dell’Infanzia – Asilo Materno – Albinia<br />

4 Asilo Nido – Albinia<br />

5 Scuola Elementare e altri immobili in Loc. Polverosa<br />

6 Caserma Carabinieri – Albinia<br />

7 Immobile Comunale <strong>di</strong> Via Maremmana – sede Misericor<strong>di</strong>a<br />

8 Immobili Campo sportivo – Circolo Aics – Circolo Bocciofilo – Immobili su Area verde<br />

in a<strong>di</strong>acenza Circolo Aics<br />

9 Cantiere Comunale – Loc. Topaie<br />

Accertata per espressa <strong>di</strong>chiarazione del Dirigente del Settore tecnico Arch. Talocchini,<br />

l’impossibilità, dì svolgere la suddetta attività tecnica da parte <strong>di</strong> personale interno al<br />

<strong>Comune</strong>, a causa della tipologia e complessità delle prestazioni in oggetto;<br />

Considerato che per gli incarichi professionali <strong>di</strong> importo inferiore ad € 20.000,00 le<br />

<strong>di</strong>sposizioni normative e regolamentari comunali consentono la possibilità da parte del<br />

responsabile unico del proce<strong>di</strong>mento, <strong>di</strong> affidarli <strong>di</strong>rettamente a soggetto <strong>di</strong> comprovata<br />

specializzazione giusta art. 125, comma 11, del D. Lgs n. 163/2006;<br />

Considerato altresì che:<br />

rientrando, l’importo complessivo delle prestazioni oggetto <strong>di</strong> affidamento, nei limiti in<strong>di</strong>cati<br />

dal regolamento suddetto, si è provveduto ad in<strong>di</strong>viduare l’Ing. Egi<strong>di</strong> Oreste con stu<strong>di</strong>o in<br />

Capalbio, quale idoneo professionista cui affidare l'incarico in oggetto, In quanto in possesso<br />

dei requisiti professionali e delle necessarie cognizioni tecniche per assolvere l'incarico data<br />

l’ampia e comprovata esperienza rilevabile dal suo curriculum ma anche per avere lo stesso<br />

professionista operato recentemente una ricognizione degli impianti sportivi comunali e quin<strong>di</strong><br />

conoscendo alcuni cespiti oggetto <strong>di</strong> accertamento già in maniera molto approfon<strong>di</strong>ta<br />

(delibera G.C. n. 272 del 21/9/2007 – determinazione n.140 del 21/3/2012);<br />

Vista l'offerta economica presentata dal professionista <strong>di</strong> importo pari ad € 10.658,38 (oneri<br />

fiscali e contributivi esclusi), e conservata in atti;<br />

Atteso che l’incarico verrà svolto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in<br />

materia e le in<strong>di</strong>cazioni impartite dal responsabile unico del proce<strong>di</strong>mento, che vista l’urgenza<br />

me<strong>di</strong>ante la sottoscrizione <strong>di</strong> copia del presente provve<strong>di</strong>mento il medesimo <strong>di</strong>venta<br />

<strong>di</strong>sciplinare a tutti gli effetti;<br />

Ø<br />

Ø<br />

Visto il TUEL 267/2000 riferito ai provve<strong>di</strong>menti a contrarre e relative procedure;<br />

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;<br />

Ø Che l’Ente ha preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva <strong>di</strong> utilizzare le<br />

risorse umane <strong>di</strong>sponibili al suo interno, in quanto in<strong>di</strong>sponibili,;<br />

Ø<br />

Che la prestazione ha natura temporanea e altamente qualificata;<br />

Ø Che nel presente provve<strong>di</strong>mento vengono definiti durata, luogo, oggetto e<br />

compenso della collaborazione;<br />

Ø Considerato che incarichi inferiori a € 20.000,00 è consentito l'affidamento <strong>di</strong>retto<br />

da parte del Responsabile del Proce<strong>di</strong>mento senza esperimento <strong>di</strong> procedura<br />

comparativa;<br />

Ø<br />

Preso atto della specifica <strong>di</strong>rettiva dell’Assessore competente;<br />

Determinazione N. 465/2013 del 31-07-2013<br />

3/4


Ø Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;<br />

Ø Atteso che la documentazione <strong>di</strong> cui sopra risulta agli atti;<br />

PROPONE<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

<strong>di</strong> affidare l’incarico professionale <strong>di</strong> accertamento e quantificazione dei danni sofferti<br />

dai beni mobili e immobili così come richiesti dalla polizza assicurativa stipulata citata in<br />

premessa in conseguenza dell’ evento alluvionale descritto in premessa, all’lng. Oreste<br />

Egi<strong>di</strong>, con stu<strong>di</strong>o in Capalbio, Via Berlinguer 1, quale idoneo professionista cui affidare<br />

l’incarico in oggetto, per l'importo <strong>di</strong> € 10,658,38 (oneri fiscali e contributivi esclusi),<br />

ritenuto congruo;<br />

<strong>di</strong> approvare l’offerta economica depositata in atti;<br />

<strong>di</strong> dare atto che il numero <strong>di</strong> CIG dell'incarico in oggetto ai fini della tracciabilità dei<br />

flussi finanziari è il seguente:Z150B08D6D;<br />

<strong>di</strong> dare atto altresì che la polizza <strong>di</strong> assicurazione Ina Assitalia assicura anche le spese<br />

sostenute dal <strong>Comune</strong> a titolo <strong>di</strong> corrispettivo <strong>di</strong> prestazioni professionali comunque<br />

necessarie a definire l’entità dei danni subiti e che pertanto, i costi derivanti dal<br />

presente atto saranno inseriti nelle somme da chiedere alla predetta compagnia<br />

assicurativa.<br />

5. <strong>di</strong> dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze al professionista<br />

predetto <strong>di</strong>etro presentazione <strong>di</strong> regolare fattura delle prestazioni effettuate, previa<br />

verifica del corretto svolgimento dell’incarico secondo le con<strong>di</strong>zioni in<strong>di</strong>cate nel<br />

preventivo <strong>di</strong> parcella acquisito in atti nonché alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

a. termine <strong>di</strong> consegna elaborati sia su carta che su strumento informatico:<br />

entro 60 giorni dalla data della comunicazione <strong>di</strong> affidamento dell’incarico<br />

professionale; per ogni giorno <strong>di</strong> ritardo sarà applicata una penale <strong>di</strong> € 50<br />

giornalieri;<br />

b. pagamenti: entro 30 giorni dalla consegna delle fatture.<br />

6. <strong>di</strong> dare atto che per l’affidamento dell’incarico non si ritiene <strong>di</strong> dover stipulare<br />

apposita convenzione e pertanto la sottoscrizione <strong>di</strong> copia del presente atto insieme a<br />

copia della polizza assicurativa in parola (polizza n. 041 00199914 in data 30/9/2012)<br />

equivale e sostituisce a tutti gli effetti il <strong>di</strong>sciplinare prestazionale.<br />

7. Il Professionista con la sottoscrizione del presente atto assume l’obbligo <strong>di</strong><br />

ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari <strong>di</strong> cui all’art. 3 della Legge<br />

n. 136 del 13.08.2010. In tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza<br />

avvalersi <strong>di</strong> banche o della Società Poste Italiane S.p.A. si procederà alla imme<strong>di</strong>ata<br />

risoluzione del presente in danno al medesimo.<br />

8. <strong>di</strong> dare atto che la spesa ammontante a € 13412,50 IVA e CNPAIALP compresi è<br />

finanziata sul capitolo n. 108065 del piano esecutivo <strong>di</strong> gestione provvisorio nelle more<br />

dell’approvazione del bilancio <strong>di</strong> previsione 2013.<br />

9. Inviare copia della presente determinazione per le pubblicazioni <strong>di</strong> legge.<br />

Determinazione N. 465/2013 del 31-07-2013<br />

4/4


COMUNE DI ORBETELLO<br />

Provincia <strong>di</strong> Grosseto<br />

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO<br />

Determinazione N° 465 del 31-07-2013, N° 45 Settoriale avente ad oggetto CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI<br />

ACCERTAMENTO E QUANTIFICAZIONE DANNI BENI COMUNALI A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE DEL 2012.<br />

Visto <strong>di</strong> regolarità contabile e contestuale attestazione <strong>di</strong> copertura finanziaria:<br />

Capitolo Bilancio Impegno Importo Impegno<br />

108065 2013 1446 € 13.412,50<br />

€<br />

€<br />

ENTRATE<br />

ATTESTA<br />

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br />

[ ] La Registrazione degli accertamenti in contabilità – Accertamento numero<br />

SPESE<br />

APPONE<br />

[ X ] Il visto <strong>di</strong> regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.<br />

151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000<br />

Eventuali note e prescrizioni:<br />

PER IL CONSEGUENTE PAGAMENTO LA SPESA DOVRA' ESSERE INSERITA NELLA<br />

PROGRAMMAZIONE DI CUI ALL'ART.9 DELLA L.102/2009<br />

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br />

ECONOMICO FINANZIARIO<br />

Bruna Di Benedetto<br />

Documento firmato <strong>di</strong>gitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.<br />

Determinazione N. 465/2013 del 31-07-2013<br />

1/1


COMUNE DI ORBETELLO<br />

Provincia <strong>di</strong> Grosseto<br />

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE<br />

Determinazione Dirigenziale N° 465 del 31-07-2013, avente ad oggetto CONFERIMENTO INCARICO<br />

PROFESSIONALE DI ACCERTAMENTO E QUANTIFICAZIONE DANNI BENI COMUNALI A SEGUITO<br />

EVENTO ALLUVIONALE DEL 2012., pubblicata all’albo pretorio <strong>di</strong> questo ente per quin<strong>di</strong>ci giorni<br />

consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge<br />

18.06.2009, n. 69.<br />

Lì, 31-07-2013<br />

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI<br />

VEZZOSI MONICA<br />

Atto firmato <strong>di</strong>gitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate<br />

Determinazione N. 465/2013 del 31-07-2013<br />

1/1


COMUNE DI ORBETELLO<br />

■'j<br />

COPERTURA ASSICURATIVA<br />

INCENDIO PATRIMONIO DEL COMUNE<br />

Effetto contratto : ore 24,00 del 30.09.2012<br />

Durata : decorrenza dalle ore 24:00 del 30.09.2012 e scadenza alle<br />

ore 24:00 del 30.09.2013 con possibilità <strong>di</strong> proroga alla<br />

scadenza, solamente <strong>di</strong>etro motivata richiesta<br />

scritta del contraente.<br />

Rateazione del Premio<br />

Trimestrale.


INCENDIO PA TRIMQNIQ DEL COMUNE<br />

DEFINIZIONI<br />

Ai seguenti termini, ie parti attribuiscono il significato qui precisato:<br />

ASSICURAZIONE-, il contratto <strong>di</strong> assicurazione;<br />

ASSICURATO, persona fisica o giuri<strong>di</strong>ca il cui Interesse è protetto dall'assicurazione in relazione ai beni oggetto<br />

dell'Assicurazione stessa;<br />

COMUNICAZIONI-, per comunicazione alla Società, anche a mezzo Broker, si intendono tutte le comunicazioni<br />

effettuate per lettera, lettera raccomandata (anche a mano), telex, fax, telegrammi ed ogni altro mezzo documentabile.<br />

Resta inteso che avrà valore la data d'invio risultante dal documenti provanti l'avvenuta comunicazione.<br />

CONTENUTO, complesso <strong>di</strong> beni mobili, anche <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> terzi, pertinenti l'esercizio dell'attività del <strong>Comune</strong> e in via<br />

esemplificativa e non esaustiva:<br />

mobilio, arre<strong>di</strong> anche <strong>di</strong> pregio, quadri, sculture, collezioni in genere, arazzi, statue, archivi e documenti storici, cose<br />

aventi valore storico e/o artistico, macchinari e attrezzature, macchine d'ufficio, scaffalature, strumentazioni ed arre<strong>di</strong><br />

per uso domestico o scolastico od anche per case <strong>di</strong> riposo, arma<strong>di</strong> <strong>di</strong> sicurezza, casseforti e simili, denaro, carte valori e<br />

titoli in genere, attrezzature scolastiche e simili, registri, cancelleria varia, libri, pubblicazioni e stampati, scorte materiali,<br />

derrate alimentari, e quant'altro non descritto ma rientrante nella definizione <strong>di</strong> cui sopra, inoltre mezzi semoventi ed<br />

anche automezzi ed autoveicoli in genere iscritti al P.R.A ed in<strong>di</strong>cati in apposita voce.<br />

Si conviene <strong>di</strong> escludere dalle garanzie le macchine elettroniche <strong>di</strong> proprietà o in uso del <strong>Comune</strong>, solo se assicurate con<br />

altre polizze nella formulazione "all risks".<br />

CONTRAENTE, il soggetto che stipula l'Assicurazione cioè il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Orbetello</strong>;<br />

COSE ASSICURATE, i beni oggetto <strong>di</strong> copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati;<br />

DANNI CONSEQUENZIALI-, i danni alle cose assicurate non provocati <strong>di</strong>rettamente dall'evento assicurato ma subiti in<br />

conseguenza dello stesso;<br />

DANNI INDIRETTI: sospensione <strong>di</strong> lavoro o qualsiasi danno che non riguar<strong>di</strong> la materialità delle cose assicurate;<br />

DANNI MATERIALI, i danni materiali che i beni assicurati subiscono <strong>di</strong>rettamente per effetto <strong>di</strong> un evento per il quale<br />

è stata prestata l'assicurazione;<br />

ESPLOSIONE la deflagrazione per sviluppo <strong>di</strong> gas o vapori ad alta temperatura e pressione;


FABBRICATO, tutte le costruzioni <strong>di</strong> proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nélle <strong>di</strong>sponibilità<br />

dell'Assicurato complete o in corso <strong>di</strong> costruzione o ristrutturazione o riparazione, realizzato prevalentemente con<br />

materiale incombustibile, compresi fissi ed infissi, le pertinenze varie ed opere <strong>di</strong> fondazione o interrate: centrale<br />

termica, box, cantine e simili anche in corpi separati, recinzioni in muratura anche se <strong>di</strong> altezza superiore a mt.1,50, muri<br />

J<br />

<strong>di</strong> contenimento anche <strong>di</strong> altezza superiore a mt. 3,00, cancelli, attrezzature fisse e strutture quali tettoie, passaggi<br />

coperti e simili, parco giochi, purché realizzati ne! fabbricato stesso o nelle aree ad esso a<strong>di</strong>acenti e pertinenti, nonché<br />

impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti <strong>di</strong> riscaldamento, impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento d'aria, impianti <strong>di</strong><br />

segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni e<br />

quant'altro considerato immobile per natura o per destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquettes,<br />

affreschi, mosaici e statue. S'intendono, inoltre, compresi nella presente definizione i muri <strong>di</strong> recinzione in genere.<br />

Possono comunque esistere e si intendono assicurati fabbricati <strong>di</strong> minore importanza con caratteristiche costruttive<br />

<strong>di</strong>verse. Strutture tensiostatiche, pressostatiche e similari, segnaletica stradale, pensiline, pali per l'illuminazione,<br />

prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o altri materiali combustibili.<br />

In caso <strong>di</strong> assicurazione <strong>di</strong> porzione <strong>di</strong> fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota <strong>di</strong><br />

partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.<br />

FENOMENO ELETTRICO, si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto <strong>di</strong> correnti, sovratensioni,<br />

scariche, si manifesta (sottoforma <strong>di</strong> fusioni, scoppio, abbrudamento, ecc) negli impianti macchinari, apparecchiatura,<br />

circuiti e slmili, serventi alla produzione, trasformazioni <strong>di</strong>stribuzione, trasporto <strong>di</strong> energia elettrica ed alla sua<br />

utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione;<br />

FRANCHIGIA-, quella parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato;<br />

INCENDIO, combustione con fiamma, <strong>di</strong> beni materiali al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> appropriato focolare, che può autoestendersi e<br />

propagarsi;<br />

IMPLOSIONE: repentino ce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> contenitori per carenza <strong>di</strong> pressione interna;<br />

INDENNIZZO, la somma dovuta dalla Società in caso <strong>di</strong> sinistro;<br />

INFIAMMABILI, sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche <strong>di</strong> gradazione non superiore a 35°<br />

centesimali) non classificabili esplodenti: gas combustibili; liqui<strong>di</strong> e soli<strong>di</strong> con punto d'infiammabilità<br />

inferiore a 55°C;<br />

ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze o prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria<br />

umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a con<strong>di</strong>zioni normali ed a contatto<br />

con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto <strong>di</strong> infiammabilità si determina in base alle norme <strong>di</strong> cui al D.M.<br />

17/12/1997 - allegato V;<br />

MERCI, materie prime e merci, scorte e materiali <strong>di</strong> consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli <strong>di</strong> lavorazione,<br />

comprese le imposte <strong>di</strong> fabbricazione e i <strong>di</strong>ritti doganali ed esclusi sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili;<br />

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;<br />

PREMIO, la somma dovuta dal Contraente alla Società;


RISCHIO, la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;<br />

SCOPPIO, repentino <strong>di</strong>rompersi <strong>di</strong> contenitori per eccesso <strong>di</strong> pressione interna <strong>di</strong> flui<strong>di</strong>, non dovuto ad esplosione. Gli<br />

effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio; s><br />

SINISTRO il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;<br />

SOCIETÀ', l'impresa assicuratrice;<br />

SOLAIO, è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e<br />

soffittature;<br />

TETTO, l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti<br />

atmosferici.<br />

VALORI: per "valori" si intendono monete, biglietti <strong>di</strong> banca, titoli <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to ed in genere qualsiasi carta rappresentante<br />

un valore, posti e custo<strong>di</strong>ti nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurazione.<br />

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE<br />

ARTICOLO 1 - VALIDITÀ'DELLA COPERTURA - ESCLUSIONE TACITA PROROGA<br />

Le coperture <strong>di</strong> cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24,00 del giorno 30/09/2012 e terminano alle ore 24,00 del<br />

30/09/2013.<br />

Si prende atto tra le parti che è facoltà del Contraente/Assicurato richiedere, in occasione della scadenza contrattuale,<br />

una proroga, nel rispetto delle normative vigenti.<br />

ARTICOLO 2 - DICHIARAZIONI RELA TIVEALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO e BUONA FEDE<br />

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato dì circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte<br />

<strong>di</strong>chiarazioni del Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non<br />

pregiu<strong>di</strong>cano il <strong>di</strong>ritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte <strong>di</strong>chiarazioni non siano frutto <strong>di</strong> dolo.<br />

Resta fermo il <strong>di</strong>ritto della Società, una volta venuta a conoscenza <strong>di</strong> circostanze aggravanti che comportino un premio<br />

maggiore, <strong>di</strong> richiedere la relativa mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui<br />

le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso <strong>di</strong> sinistro, conguaglio del premio per l'intera<br />

annualità).<br />

Nel caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>minuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate <strong>di</strong> premio successive alla<br />

comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso. Inoltre, la Società<br />

rimborserà la corrispondente quota dì premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.<br />

La Società rinuncia alle <strong>di</strong>chiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente polizza.<br />

ARTICOLO 3 - ALTRE ASSICURAZIONI<br />

Il Contraente/Assicurato in caso <strong>di</strong> esistenza o <strong>di</strong> stipula successiva <strong>di</strong> altre polizze coprenti lo stesso rischio, non è<br />

tenuto a darne comunicazione alla Società; peraltro, in caso <strong>di</strong> sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori<br />

in<strong>di</strong>cando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).


In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle -altre, la Società risponde<br />

per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.<br />

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde secondo quanto<br />

previsto dall'art. 1910 C.C..<br />

ARTICOLO 4 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO<br />

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in<strong>di</strong>cato in polizza ancorché il pagamento del relativo premio alla<br />

firma avvenga entro il 60esimo giorno da tale data <strong>di</strong> decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 C.C..<br />

Le rate <strong>di</strong> premio successive vanno pagate entro le ore 24,00 del 60esimo giorno dopo quello della scadenza.<br />

Nel frattempo, l'assicurazione avrà vali<strong>di</strong>tà ed efficacia a partire dalla data <strong>di</strong> decorrenza e scadenze successive, a<br />

semplice comunicazione del Contraente/Assicurato alla Società o all'Agenzia anche tramite il Broker.<br />

Se il Contraente/Assicurato non pagherà il premio entro tali termini l'assicurazione resterà sospesa e riprenda vigore<br />

dalle ore 24,00 del giorno <strong>di</strong> pagamento, ferme le scadenze successive.<br />

I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il Broker; tali<br />

modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il<br />

Contraente.<br />

ARTICOLO 5 - TITOLARITÀ'DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA<br />

Le azioni, le ragioni ed i <strong>di</strong>ritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.<br />

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari aH'accertamento ed alla liquidazione dei danni.<br />

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni<br />

sua facoltà <strong>di</strong> impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini <strong>di</strong> polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti<br />

e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.<br />

ARTICOLO 6 -ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA<br />

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse <strong>di</strong> chi spetta. In caso <strong>di</strong> sinistro i terzi<br />

interessati non avranno ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dall'Impresa e dal Contraente, né azione alcuna<br />

per impugnare la perizia, restando tutte le azioni, ragioni e <strong>di</strong>ritti sorgenti dall'assicurazione attribuite al solo Contraente.<br />

L'indennizzo liquidato a termini <strong>di</strong> polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari<br />

dell'interesse assicurato.<br />

ARTICOLO 7 - MODIFICHE DELL 'ASSICURAZIONE<br />

Le eventuali mo<strong>di</strong>fiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.<br />

ARTICOLO 8 - ONERI FISCALI<br />

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.<br />

ARTICOLO 9 - COASSICURAZIONE<br />

Qualora la Società delegataria non detenga in proprio la totalità del rischio, l'assicurazione può essere ripartita per quote<br />

tra altre Società.<br />

In tal caso l'assicurazione viene ripartita per quote tra Società delegataria e Società coassicuratrici.<br />

Ciascuna <strong>di</strong> esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto e nel rispetto<br />

della normativa relativa al medesimo che ogni Società partecipante ha accettato.


Si conviene fra le Parti contraenti che l'attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della presente polizza impegna<br />

anche le coassicuratrici, per la parte <strong>di</strong> loro pertinenza.<br />

La Società delegataria dà atto, con la sottoscrizione del contratto, che le Coassicuratrici le hanno dato mandato<br />

<strong>di</strong><br />

sottoscriverlo anche in nome e per conto loro, rendendolo valido ed operativo anche per esse, in relazione alle quote da<br />

ciascuna accettata, secondo quanto risultante nell'apposito prospetto <strong>di</strong> polizza.<br />

Ogni mo<strong>di</strong>ficazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna <strong>di</strong> esse secondo quanto<br />

sopra riportato.<br />

ARTICOLO IO - FORO COMPETENTE<br />

In caso <strong>di</strong> controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti con<strong>di</strong>zioni, il Foro competente sarà<br />

quello della sede del <strong>Comune</strong>.<br />

ARTICOLO 1 1 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE<br />

Per tutto quanto non è qui <strong>di</strong>versamente regolato, valgono le norme <strong>di</strong> legge.<br />

ARTICOLO 12 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO<br />

Si conviene fra le Parti che in caso <strong>di</strong> dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'Interpretazione più<br />

estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto previsto dalle con<strong>di</strong>zioni tutte <strong>di</strong> assicurazione. Si<br />

intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale<br />

presa atto del premio e deila ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla Coassicurazione.<br />

ARTICOLO 13 - CLAUSOLA BROKER<br />

Applicabile qualora sia stato rilasciato o venga rilasciato incarico <strong>di</strong> brokeraggio assicurativo ed entro i limiti <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà<br />

dello stesso.<br />

Alla Società <strong>di</strong> Brokeraggio in<strong>di</strong>cata dal Contraente è stata affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione<br />

in qualità <strong>di</strong> Broker assicurativo ai sensi dell' art. 109, comma 2 lettera b), del d. Lgs. 209/2005.<br />

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del<br />

Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker.<br />

ARTICOLO 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA<br />

La Società assume tutti gli obblighi <strong>di</strong> tracciabilità dei flussi finanziari <strong>di</strong> cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e<br />

successive mo<strong>di</strong>fiche al fine <strong>di</strong> assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.<br />

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti <strong>di</strong> pagamento devono riportare nella causale il co<strong>di</strong>ce<br />

identificativo gara (CIG).<br />

Qualora la società non assolva agli obblighi previsti daH'art.3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi<br />

finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto.


Ciò premesso si chiedono a codesta Compagnia le migliori con<strong>di</strong>zioni economiche, secondo quanto segue:<br />

FABBRICATI E CONTENUTI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE* f<br />

V<br />

ARTICOLO 15 - GARANZIE E CONDIZIONI RICHIESTE (in deroga a quanto previsto da analoghe<br />

con<strong>di</strong>zioni/garanzie della Compagnia)<br />

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e <strong>di</strong>retti alle cose assicurate, anche se <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> terzi, e dei costi<br />

necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti <strong>di</strong>strutti o danneggiati da:<br />

a) <strong>Inc</strong>en<strong>di</strong>o;<br />

b) Fulmine;<br />

c) Scoppio od esplosione non causati da or<strong>di</strong>gni esplosivi. Qualora tuttavia l'or<strong>di</strong>gno esplosivo fosse un residuato<br />

bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall'Assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla<br />

sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia.<br />

d) Alluvioni, Inondazioni, Allagamenti<br />

e) Terremoto<br />

Inoltre:<br />

ARTICOLO 16 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO<br />

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del<br />

sinistro indennizzabile a termini <strong>di</strong> polizza (compreso smaltimento <strong>di</strong> rifiuti tossico/nocivi) e compreso le spese necessarie<br />

per IO smontaggio, lo svuotamento, il trasporto, l'eventuale opera <strong>di</strong> decontaminazione, la temporanea rimozione, la<br />

ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale<br />

scopo resesi necessarie.<br />

Verranno inoltre indennizzate anche le spese <strong>di</strong> demolizione e sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere<br />

all'obbligo <strong>di</strong> salvataggio <strong>di</strong> cui all'art.1914 del Cod. Civ.<br />

La somma garantita per le spese <strong>di</strong> cui alla presente clausola è pari al 10% dell'indennizzo pagabile a termini <strong>di</strong> polizza,<br />

aumentato, ove necessario, <strong>di</strong> un ulteriore importo fino a Euro 250.000,00.= oltre il suin<strong>di</strong>cato 10%.<br />

ARTICOLO 17 - SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO CONTENUTO<br />

La Società risponde delle spese <strong>di</strong> rimozione, ricollocamento del contenuto, resesi necessarie a seguito <strong>di</strong>' sinistro<br />

indennizzabile a termini <strong>di</strong> polizza.<br />

ARTICOLO 18 - RICORSO TERZI<br />

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza deH'importo massimo pari a €. 1.000.000,00.=,<br />

delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi <strong>di</strong><br />

Legge - per danni materiali <strong>di</strong>retti cagionati alle cose <strong>di</strong> terzi (compresi nella <strong>di</strong>zione anche i vicini o i locatari) da sinistro<br />

indennizzabile a termini <strong>di</strong> polizza.<br />

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato.<br />

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utillzzo <strong>di</strong> beni, nonché <strong>di</strong><br />

attività industriali, commerciali, agricole o <strong>di</strong> servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del<br />

massimale stesso.<br />

L’assicurazione non comprende i danni:


DESCRIZIONE DELLE PARTITE DA ASSICURARE<br />

Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Orbeteilo intende provvedere alla copertura assicurativa INCENDIO e RISCHI DI POLIZZA, come da<br />

Disciplinare specificativo più avanti descritto, <strong>di</strong> tutti gli immobili e relativi impianti, nonché der’ijjfersi contenuti,<br />

variamente <strong>di</strong>slocati neH'ambito del territorio facente parte del <strong>Comune</strong>, beni in proprietà, <strong>di</strong>sponibilità e uso.<br />

Gli immobili e le relative pertinenze, possono essere uniti o separati tra loro, variamente elevati fuori terra, aventi<br />

strutture portanti verticali e del tetto, solai, pareti e coperture, coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere costruiti<br />

prevalentemente in materiali incombustibili.<br />

L'identificazione degli stessi, può essere ricavata dal catasto, dall'inventario dei beni patrimoniali tenuto dall'Ente, da atti<br />

notarili, da qualsiasi atto deliberativo od amministrativo del <strong>Comune</strong>.<br />

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<br />

VALORE COMPLESSIVO DEL PATRIMONIO COMUNALE<br />

<strong>di</strong> cui per:<br />

1) FABBRICATI E RELATIVI IMPIANTI Euro 20.559.741,59 =<br />

2) FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO<br />

(SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1939 N. 1089)<br />

3) MOBILIO, ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E CONTENUTI DIVERSI<br />

Euro 14.562.269,92 =<br />

Euro 2.120.415,28 =<br />

TOTALE Euro 37.242.399,79.=<br />

********************************************************************************* *******<br />

GARANZIE PRESTA TE CON MASSIMALI SEPARA TI<br />

INDENNITÀ' ASSICURATIVA 10% SU PARTITE 1 . 2 (Art. 49)<br />

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO (Art. 15)<br />

RICORSO TERZI (Art. 17)<br />

Euro<br />

Euro<br />

Euro<br />

3.724.239,98=<br />

250.0 0 0 ,0 0 .=<br />

1.000.000,00.=


* a cose che l'Assicurato abbia In consegna o custo<strong>di</strong>a o detenga a qualsiasi titolo, salvo. I veicoli dei <strong>di</strong>pendenti<br />

dell'Assicurato ed i mezzi <strong>di</strong> trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni,<br />

nonché le cose Sugli stessi mezzi trasportate;<br />

• <strong>di</strong> qualsiasi natura conseguenti ad Inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.<br />

Non sono considerati terzi:<br />

i<br />

V<br />

il legale rappresentante;<br />

L'Assicurato deve imme<strong>di</strong>atamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro <strong>di</strong> Lui, fornendo<br />

tutti i documenti e le prove utili alla <strong>di</strong>fesa e la Società avrà facoltà <strong>di</strong> assumere la <strong>di</strong>rezione della causa e la <strong>di</strong>fesa<br />

dell'Assicurato.<br />

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso<br />

della Società. Quanto alle spese giu<strong>di</strong>ziali si applica l'Art. 1917 del C.C.<br />

ARTICOLO 19 - RISCHIO LOCATIVO<br />

La Società, nei casi <strong>di</strong> responsabilità dellAssicurato a termini degli artt. 1588, 1589, e 1611 del C.C., risponde, secondo<br />

le con<strong>di</strong>zioni generali <strong>di</strong> assicurazione e le norme <strong>di</strong> liquidazione previste dei danni <strong>di</strong>retti e materiali cagionati da<br />

incen<strong>di</strong>o od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dall'Assicurato medesimo, ai<br />

locali tenuti in locazione dall'Assicurato.<br />

ARTICOLO 20 - FENOMENO ELETTRICO A P.R.A.<br />

La Società risarcirà anche i danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici<br />

e/o elettronici, compresi i quadri elettronici, per effetto <strong>di</strong> fenomeni elettrici, come definito, da qualsiasi motivo<br />

occasionati.<br />

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:<br />

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo <strong>di</strong> Euro 200,00.=;<br />

in nessun caso la Società rimborserà, per ciascun sinistro, per i danni somma superiore a Euro 30.000,00.=.<br />

Sono esclusi dall'Assicurazione<br />

1. Lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;<br />

2. I danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta delle apparecchiature.<br />

La presente garanzia si intende prestata a "Primo Rischio Assoluto", pertanto senza applicazione dell'art. 1907 C.C.<br />

ARTICOLO 21 - ONORARI PERITI<br />

Si conviene tra le parti che la Società rimborserà all'Assicurato, in caso <strong>di</strong> sinistro indennizzabile a termini <strong>di</strong> polizza, le<br />

spese e/o onorari <strong>di</strong> competenza <strong>di</strong> competenza dell'Assicurato, sostenute da quest'ultimo per il perito <strong>di</strong> parte e/o<br />

consulenti in genere scelti e nominati dall'Assicurato, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso <strong>di</strong> perizia<br />

collegiale, sino a concorrenza <strong>di</strong> Euro 20.000,00.= per sinistro.<br />

Sono compresi inoltre gli onorari <strong>di</strong> architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione<br />

seguenti a sinistri, in eccesso a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a valore nuovo", nonché gli oneri<br />

sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.


ARTICOLO 22 - RICOSTRUZIONE ARCHIVI<br />

La società risponde, nei limiti <strong>di</strong> Euro 50.000,00.= e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dalle<br />

Con<strong>di</strong>zioni Generali <strong>di</strong> Assicurazione del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per rifacimento <strong>di</strong><br />

archivi, documenti, registri, microfilms, <strong>di</strong>segni, fotocolors, modelli, schede, nastri e simili, materiale jneccanografico<br />

<strong>di</strong>strutti o danneggiati.<br />

■<br />

RISARCIMENTO MASSIMO PER UN SINGOLO VOLUME DELLA BIBLIOTECA O DI ALTRI FABBRICATI<br />

Euro 250,00. = .<br />

■<br />

QUADRI, OGGETTI D’ARTE, MOBILI E ARREDI ANTICHI, SCULTURE, DIPINTI, AFFRESCHI, MOSAICI,<br />

ARAZZI, STATUE (QUALUNQUE OGGETTO AVENTE VALORE ARTISTICO, SENZA ESCLUSIONI),<br />

COLLEZIONI, PIETRE, METALLI PREZIOSI, PERLE, MEDAGLIE, RACCOLTE SCIENTIFICHE,<br />

D'ANTICHITA' O NUMISMATICHE, PERGAMENE, LIBRI ANTICHI- MAX RISARCIMENTO Euro<br />

2.600,00. = . PER OGGETTO O PEZZO<br />

La Società risponde sino alla concorrenza deH'importo sopracitato senza far luogo all'applicazione del <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui<br />

all'art. 1907 del Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />

In caso <strong>di</strong> danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale<br />

deprezzamento, con l'intesa che la somma <strong>di</strong> tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento<br />

del sinistro. In caso <strong>di</strong> danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.<br />

■<br />

COSE DI TERZI IN GENERE<br />

Si intendono compresi nella partita Contenuto anche le cose <strong>di</strong> terzi in genere, nonché indumenti ed effetti personali dei<br />

<strong>di</strong>pendenti.<br />

ARTICOLO 23 - ACQUA CONDOTTA<br />

Danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, <strong>di</strong>pendenti da fuoriuscita <strong>di</strong> acqua e liqui<strong>di</strong> condotti in genere, a<br />

seguito <strong>di</strong> guasto o rottura <strong>di</strong> impianti idrici, igienici, tecnici e <strong>di</strong> tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle<br />

attività descritte in polizza.<br />

Si intendono, inoltre, garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per riparare o sostituire le<br />

tubazioni e i relativi raccor<strong>di</strong> collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura si è verificata, comprese quelle<br />

necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino <strong>di</strong> parti del fabbricato.<br />

ARTICOLO 24- SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO DEL GUASTO<br />

La Società si obbliga - in caso <strong>di</strong> danno indennizzabile a termini <strong>di</strong> polizza causato da fuoriuscita <strong>di</strong> acqua e liqui<strong>di</strong><br />

condotti in genere, a seguito <strong>di</strong> guasto o <strong>di</strong> rottura e per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccor<strong>di</strong> collocati nei<br />

muri o nei pavimenti nei quali la rottura si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la<br />

demolizione ed il ripristino <strong>di</strong> parti del fabbricato.<br />

La presente garanzia è prestata con una franchigia globale <strong>di</strong> Euro 100,00.= e col massimo complessivo per sinistro e<br />

per anno assicurativo <strong>di</strong> Euro 15.000,00.=.<br />

ARTICOLO 25 - ANTICIPO INDENNIZZI<br />

Dopo 30 gg. dalla data <strong>di</strong> denuncia <strong>di</strong> sinistro, l'Assicurato ha facoltà <strong>di</strong> richiedere il pagamento <strong>di</strong> un acconto pari al<br />

50% dell'indennizzo presumibile in base alle risultanze acquisite, a con<strong>di</strong>zione che non siano sorte contestazioni sulla<br />

indennizzabilità del sinistro e l’indennizzo complessivo sia preve<strong>di</strong>bile in almeno Euro 50.000,00.=.<br />

La Società si impegna<br />

a pagare tale anticipo entro 60 gg. dalla richiesta.


ARTICOLO 26 - AUTOCOMBUSTIONE<br />

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate.<br />

ARTICOLO 27 - SOSTANZE INFIAMMABILI<br />

*** $<br />

La Società prende atto che neH'ambito <strong>di</strong> ciascun inse<strong>di</strong>amento assicurato, in relazione alla attività svolte possono essere<br />

presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili nei quantitativi e con modalità che l'Assicurato ritiene <strong>di</strong> adottare.<br />

ARTICOLO 28 - CADUTA AEROMOBILI. SA TELLITIE CORPI CELESTI<br />

La Società risponde dei danni che la caduta <strong>di</strong> aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi or<strong>di</strong>gni<br />

esplosivi),meteoriti, oggetti orbitanti, satelliti e corpi celesti, possano cagionare alle cose assicurate.<br />

ARTICOLO 29 - ONDA SONICA<br />

La Società risponde dei danni materiali e <strong>di</strong>retti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od<br />

oggetti in genere in moto a velocità supersonica.<br />

ARTICOLO 30 - URTO VEICOLI<br />

La Società risponde dei danni materiali e <strong>di</strong>retti arrecati alle cose assicurate da urto <strong>di</strong> veicoli non appartenenti<br />

allAssicurato, avvenuti anche aH'interno delle recinzioni ma non aH'interno dei fabbricati.<br />

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, <strong>di</strong><br />

Euro 150,00.=.<br />

ARTICOLO 31 - COMPENSAZIONE TRA PARTITE<br />

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento dei sinistro,<br />

è maggiore del valore delle cose che<br />

costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso <strong>di</strong> premio uguale o<br />

inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 c.c., vi è insufficienza <strong>di</strong> assicurazione.<br />

Resta convenuto che:<br />

a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza <strong>di</strong> assicurazione colpite o no dai sinistro;<br />

b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma<br />

flottante.<br />

ARTICOLO 32 - DANNI CONSEQUENZIALI<br />

La Società risponde dei danni materiali e <strong>di</strong>retti o deterioramenti subiti dalle cose assicurate con le partite tutte a causa<br />

delle seguenti circostanze:<br />

mancata o anormale produzione o <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> energia elettrica, termica o idraulica;<br />

■<br />

mancato o anormale funzionamento <strong>di</strong> apparecchiature elettroniche, <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> riscaldamento, <strong>di</strong><br />

con<strong>di</strong>zionamento/climatizzazione;<br />

■<br />

colaggio o fuoriuscita <strong>di</strong> flui<strong>di</strong>;<br />

purché tali circostanze siano conseguenza <strong>di</strong> eventi garantiti, i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile a termini delle<br />

Norme che regolano l’assicurazione incen<strong>di</strong>o. In caso <strong>di</strong> sinistro l’indennizzo relativo alla presente garanzia<br />

complementare verrà calcolato, partita per partita, a termini delle Norme che regolano l'assicurazione <strong>Inc</strong>en<strong>di</strong>o.<br />

Si precisa, inoltre, che saranno comunque risarcibili i danni <strong>di</strong>retti e materiali provocati dall'<strong>Inc</strong>en<strong>di</strong>o e dagli eventuali altri<br />

eventi per i quali sia prestata garanzia complementare (fulmine - esplosione - scoppio etc.) semprechè, si intende, non<br />

ricorrano altre esclusioni previste dalla polizza.


Del pari, la Società risarcisce i danni causati da fumi, gas, o vapori sviluppati a seguito <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o che abbia colpito le<br />

cose assicurate neH'ambito del rischio singolo.<br />

ARTICOLO 33- DEROGA ALLA PROPORZIONALE 20%<br />

i<br />

5,.'<br />

Si conviene che non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, rispetto alla somma assicurata, semprechè tale<br />

maggiore esistenza si mantenga entro il limite del 20% della somma assicurata. Se invece il limite del 20% <strong>di</strong> cui sopra<br />

risultasse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale per l'eccedenza del predetto 20%.<br />

ARTICOLO 34 - COLPA GRA VE DELL ASSICURA TP<br />

Per i danni derivanti dagli eventi assicurati, la garanzia viene estesa ai danni causati da colpa grave<br />

dell'Assicu rato/Contraente.<br />

ARTICOLO 35 - DOLO E COLPA GRA VE DEI DIPENDENTI E DELLE PERSONE DI CUI L ASSICURA TP DEVE<br />

RISPONDERE<br />

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da dolo o colpa grave<br />

delle persone delle quali o con le quali l'assicurato deve rispondere a norma <strong>di</strong> Legge, fatta salva l'eventuale possibilità,<br />

nei casi suddetti e nei confronti <strong>di</strong> tali persone, <strong>di</strong> avvalersi del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> surroga <strong>di</strong> cui all'art. 1916 del Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />

ARTICOLO 36 - ESPLOSIONE E SCOPPIO ANCHE ESTERNO<br />

La Società risponde dei danni materiali e <strong>di</strong>retti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi per cause<br />

in<strong>di</strong>pendenti dall'attività <strong>di</strong>chiarata in polizza.<br />

ARTICOLO 37 - EVENTI ATMOSFERICI<br />

La Società risponde dei danni:<br />

1) materiali e <strong>di</strong>retti causati agli.enti assicurati, compresi recinzioni, cancelli nonché attrezzature, impianti e merci posti<br />

sotto tettoie in sosta temporanea, da uragani, bufere, tempeste, vento, cose trascinate, gran<strong>di</strong>ne, nubifragi, tromba<br />

d'aria e simili manifestazioni atmosferiche, nonché i danni da urto <strong>di</strong> cose trasportate, trascinate, sollevate o crollate<br />

per effetto <strong>di</strong> uno o più eventi per i quali è prestata la polizza.<br />

2) da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché <strong>di</strong>rettamente causati dalla<br />

caduta <strong>di</strong> pioggia o gran<strong>di</strong>ne attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla<br />

violenza degli eventi <strong>di</strong> cui sopra.<br />

La Società non risponde dei danni:<br />

a) causati da:<br />

■<br />

fuoriuscita dalle usuali sponde <strong>di</strong> corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;<br />

mareggiata e penetrazione <strong>di</strong> acqua;<br />

ce<strong>di</strong>mento o franamento del terreno;<br />

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici <strong>di</strong> cui sopra, nonché dei danni <strong>di</strong> bagnamento <strong>di</strong>versi da quelli <strong>di</strong><br />

cui al punto 2.<br />

b) subiti da:<br />

* alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;<br />

■ gru;<br />

■ capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;<br />

Agli effetti della presente estensione <strong>di</strong> garanzia:


a) ¡I pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro <strong>di</strong> Euro r..000.=.;<br />

b) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggior dell'70% della somma assicurata.<br />

ARTICOLO 38 - ENTI ALL'APERTO<br />

SI precisa che si intendono assicurati anche gli enti aperti<br />

ARTICOLO 39 - ALLUVIONI. INONDAZIONI. ALLAGAMENTI<br />

La Società indennizza i danni materiali e <strong>di</strong>rettamente causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti fino alla concorrenza<br />

del limite <strong>di</strong> indennizzo in<strong>di</strong>cato al paragrafo "Limiti <strong>di</strong> indennizzo e franchigie" per uno o più' sinistri che avvengano nel<br />

corso della stessa annualità assicurativa.<br />

La Società non indennizzerà i danni <strong>di</strong>retti e materiali:<br />

- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento<br />

- alle merci poste in locali interrati o seminterrati<br />

- a cose mobili all'aperto<br />

La Società e il Contraente hanno facoltà, in ogni momento, <strong>di</strong> recedere dalla garanzia prestata con la presente<br />

clausola,con preavviso <strong>di</strong> 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo <strong>di</strong><br />

lettera raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento.<br />

ARTICOLO 40 - TERREMOTO<br />

La Società indennizza i danni materiali <strong>di</strong>rettamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento<br />

brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Si conviene, inoltre che le scosse telluriche registrate<br />

nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo<br />

episo<strong>di</strong>o ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché' avvenuti nel periodo <strong>di</strong> assicurazione. In nessun<br />

caso la Società indennizzerà, per uno o più' sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo<br />

superiore a quello in<strong>di</strong>cato al paragrafo "Limiti <strong>di</strong> Indennizzo e franchigie".<br />

La Società e il Contraente hanno facoltà, in ogni momento, <strong>di</strong> recedere dalla garanzia prestata con la presente<br />

clausola,con preavviso <strong>di</strong> 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo <strong>di</strong><br />

lettera raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento.<br />

ARTICOLO 41 - INCENDIO CAUSA TP DA TROMBE P ARIA ED URAGANI<br />

Con riferimento alle garanzie <strong>Inc</strong>en<strong>di</strong>o ed Eventi atmosferici, qualora in conseguenza <strong>di</strong> questi ultimi abbia a svilupparsi<br />

<strong>Inc</strong>en<strong>di</strong>o alle cose assicurate, la Società indennizzerà i danni materiali<br />

non applicando scoperti e limiti <strong>di</strong> indennizzo<br />

previsti per gli eventi atmosferici.<br />

ARTICOLO 42 - EVENTI SOCIO POLITICI<br />

La società indennizza:<br />

a) I danni materiali e <strong>di</strong>retti causati agli enti assicurati da incen<strong>di</strong>o, esplosione, scoppio, caduta <strong>di</strong> aeromobili, loro parti<br />

o<br />

cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza <strong>di</strong> tumulto popolare, sciopero, sommessa, atti dolosi compresi<br />

quelli vandalici, <strong>di</strong> terrorismo o <strong>di</strong> sabotaggio;<br />

b) Gli altri danni materiali e <strong>di</strong>retti causati agli enti assicurati - anche a mezzo <strong>di</strong> or<strong>di</strong>gni esplosivi - da persone che<br />

prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, In<strong>di</strong>vidualmente o in associazione, atti<br />

vandalici o dolosi, compresi quelli <strong>di</strong> terrorismo o sabotaggio.


Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, <strong>di</strong> uno scoperti) <strong>di</strong> Euro 1.000,00.=.;<br />

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore dell70% della somma assicurata.<br />

c) Si conviene tra le parti contraenti che, ove la Compagnia intendesse recedere dalla garanzia Eventi<br />

socio-politici il preavviso dovrà essere <strong>di</strong> almeno 30 giorni ed in tal caso la <strong>Comune</strong> a«ua volta potrà<br />

3jrecedere,<br />

sotto la medesima data, da una o tutte le polizze formanti oggetto <strong>di</strong> gara.<br />

ARTICOLO 43 - FURTO DI FISSI ED INFISSI. GUASTI CAGIONATI DA LADRI<br />

La Società risponde per il furto <strong>di</strong> fìssi ed infissi, nonché dei danni materiali e <strong>di</strong>retti, anche se <strong>di</strong>versi da quelli incen<strong>di</strong>o,<br />

esplosione, scoppio e caduta aeromobili, subiti dagli enti assicurati in occasione <strong>di</strong> furto e rapina.<br />

ARTICOLO 44 - FUMO<br />

La Società risponde dei danni materiali e <strong>di</strong>retti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito <strong>di</strong> guasto<br />

improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione <strong>di</strong> calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti<br />

siano collegati me<strong>di</strong>ante adeguate condutture ad appropriati camini.<br />

La Società risarcisce altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo <strong>di</strong> fumi, gas, vapori, da mancata od<br />

anormale produzione o <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale<br />

funzionamento <strong>di</strong> apparecchiature elettroniche, <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> riscaldamento o <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento, da colaggio o<br />

fuoriuscita <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong> purché conseguenti agli eventi <strong>di</strong> cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti<br />

posti nell'ambito <strong>di</strong> 20 metri da esse.<br />

Agli effetti della presente estensione <strong>di</strong> garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per<br />

singolo sinistro, <strong>di</strong> una franchigia <strong>di</strong> Euro 150,00.=;<br />

ARTICOLO 45 - GRANDINE<br />

Fermo quanto <strong>di</strong>sposto nell'estensione <strong>di</strong> garanzia relativa agli "Eventi Atmosferici" e ad integrazione della stessa, la<br />

Società risponde dei danni causati dalla "Gran<strong>di</strong>ne" ai:<br />

serramenti, vetrate e lucernari in genere;<br />

■<br />

lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica,<br />

anche se facenti parte dei fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.<br />

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per<br />

singolo sinistro, <strong>di</strong> un importo pari a Euro 1.000,00.= e in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a Euro<br />

16.000,00. = .<br />

ARTICOLO 46 - GUASTI CAGIONATI DALLE AUTORITÀ<br />

La società indennizza, altresì, I gusti alle cose assicurate, causati per or<strong>di</strong>ne dell'Autorità allo scopo <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re o <strong>di</strong><br />

arrestare l'incen<strong>di</strong>o.<br />

ARTICOLO 47 - IMPLOSIONE<br />

Premesso che per "Implosione" si intende il repentino <strong>di</strong>rompersi o cedere <strong>di</strong> contenitori o corpi cavi per eccesso <strong>di</strong><br />

pressione esterna e/o carenza <strong>di</strong> pressione interna <strong>di</strong> flui<strong>di</strong>, la Società risponde dei danni derivanti da "Implosione",<br />

verificatisi in relazione alle attività <strong>di</strong>chiarate in polizza, agli enti assicurati alle partite tutte.<br />

Sono esclusi i danni alle<br />

macchine, aH’impianto od al contenitore nel quale si sia verificata l'implosione se l'evento è determinato da usura,<br />

corrosione o <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> materiale.


ARTICOLO 48 - INDENNIZZO SEPARA TP PARTITA PER PARTITA<br />

Si conviene fra le Parti che, in caso <strong>di</strong> sinistro, <strong>di</strong>etro richiesta del Contraente, sarà applicato il pagamento dell'indennizzo<br />

a ciascuna partita <strong>di</strong> polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna <strong>di</strong> tali partite fosse stata stipulata una<br />

polizza <strong>di</strong>stinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a re<strong>di</strong>gere per ciascuna partita<br />

un atto <strong>di</strong> liquidazione amichevole od un processo verbale <strong>di</strong> perizia. I pagamenti effettuati, a norma <strong>di</strong>^uanto previsto,<br />

saranno considerati come acconto, soggetti quin<strong>di</strong> a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla<br />

Società a titolo <strong>di</strong> indennità per il sinistro.<br />

ARTICOLO 49 - INDENNITÀ 'AGGIUNTIVA A PERCENTUALE<br />

A parziale deroga delle Con<strong>di</strong>zioni Generali <strong>di</strong> Assicurazione, in caso <strong>di</strong> sinistro, l'indennizzo, calcolato per ciascuna partita<br />

1 e 2 sarà maggiorato, a titolo <strong>di</strong> risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, del 10%.<br />

ARTICOLO 50 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURA TE<br />

La società ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo <strong>di</strong> fornire tutte le occorrenti in<strong>di</strong>cazioni ed<br />

informazioni.<br />

ARTICOLO 51 - PERDITA PIGIONI<br />

L'impresa indennizza i danni derivanti dalla per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> pigione o mancato go<strong>di</strong>mento del fabbricato assicurato, locato od<br />

abitato da II'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, a seguito <strong>di</strong> eventi garantiti, per il periodo necessario al suo<br />

ripristino. I locali usufruiti dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi<br />

relativa.<br />

Tale estensione <strong>di</strong> garanzia viene prestata per un massimo <strong>di</strong> 12 mesi e per un massimo risarcimento pari al 10%<br />

della<br />

somma assicurata riferibile al fabbricato colpito dal sinistro.<br />

ARTICOLO 52 - PARIFICAZIONE AI DANNI DA INCENDIO<br />

Sono parificati ai danni <strong>di</strong> <strong>Inc</strong>en<strong>di</strong>o, oltre ai guasti fatti per or<strong>di</strong>ne delle Autorità, anche quelli prodotti dall’Assicurato e/o<br />

dal Contraente e/o da terzi allo scopo <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re e/o arrestare l'incen<strong>di</strong>o o altri eventi previsti dalla presente polizza.<br />

ARTICOLO 53 - PROSIEGUO A TTIVITÀ SENZA PERIZIA<br />

Fermo quanto <strong>di</strong>sposto dalle Con<strong>di</strong>zioni Generali <strong>di</strong> Assicurazione riguardo alle <strong>di</strong>sposizioni da adottare dall'assicurato<br />

nell'eventualità <strong>di</strong> un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua <strong>di</strong> conservare gli avanzi e le tracce, ¿'concesso<br />

all'assicurato stesso <strong>di</strong> poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo<br />

possa portare pregiu<strong>di</strong>zio alcuno al suo <strong>di</strong>ritto al risarcimento dei danni.<br />

ARTICOLO 54 - RINUNCIA ALL'AZIONE DI SURROGAZIONE<br />

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione <strong>di</strong> surrogazione nei confronti delle persone <strong>di</strong> cui<br />

Contraente e/o Assicurato deve rispondere, nonché nel confronti <strong>di</strong> associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo<br />

<strong>di</strong> lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni<br />

garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso <strong>di</strong> dolo.<br />

ARTICOLO 55 - ROVINA ASCENSORI E MONTACARICHI<br />

La Società indennizza i danni materiali arrecati agli immobili da rovina <strong>di</strong> ascensori e montacarichi compresi i danni subiti<br />

dai medesimi ed I danneggiamenti agli Impianti.


ARTICOLO 56 - ROTTURA LASTRE DI VETRO. CRISTALLI E SPECCHI<br />

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per la sostituzione, dovuta a rottura per qualsiasi<br />

causa delle lastre assicurate con altre uguali od equivalenti o superiore per caratteristiche, compresi i costi <strong>di</strong> trasporto<br />

ed installazione, con esclusione <strong>di</strong> qualsiasi altra spese e danno in<strong>di</strong>retto.<br />

Sono comunque comprese le rotture:<br />

determinate da colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato;<br />

determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a<br />

norma <strong>di</strong> legge;<br />

verificatesi in occasione <strong>di</strong> scioperi, <strong>di</strong> tumulti, <strong>di</strong> sommosse, <strong>di</strong> atti <strong>di</strong> terrorismo, <strong>di</strong> sabotaggio e <strong>di</strong> vandalismo;<br />

verificatosi in occasione <strong>di</strong> furto o <strong>di</strong> rapina o nel tentativo <strong>di</strong> commettere tali reati;<br />

causate da cicloni, da uragani, da trombe d'aria, da bufere e da gran<strong>di</strong>ne;<br />

Sono esclusi i danni:<br />

verificatisi in occasione <strong>di</strong> traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza <strong>di</strong> operai;<br />

Tale estensione <strong>di</strong> garanzia viene prestata fino ad un massimo per lastra <strong>di</strong> Euro 3.000,00.= e massimo risarcimento per<br />

sinistro ed anno pari a €. 10.000,00.=.<br />

ARTICOLO 57 - UNIVERSALITÀ ENTI ASSICURATI<br />

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l’area dello<br />

stesso.<br />

Inoltre, in caso <strong>di</strong> sinistro, quanto contenuto entro<br />

il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una<br />

determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente<br />

polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita<br />

"contenuto".<br />

ARTICOLO 58 - VALORE A NUOVO<br />

Premesso che per il "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:<br />

per i fabbricati, le spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo <strong>di</strong> tutto il fabbricato assicurato,<br />

escludendo soltanto il valore dell'area;<br />

per i macchinari, le attrezzature, l'arredamento e gli impianti, il costo <strong>di</strong> rimpiazzo delle cose assicurate con altre<br />

nuove eguali oppure equivalenti per ren<strong>di</strong>mento economico, Ivi comprese le spese <strong>di</strong> trasporto, montaggio e<br />

fiscali.<br />

le parti convengono <strong>di</strong> stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

1) in caso <strong>di</strong> sinistro si determina per ogni partita separatamente:<br />

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non<br />

esistesse;<br />

b) il supplemento che, aggiunto all'indennità <strong>di</strong> cui ad a) determina l'indennità complessiva calcolata in base<br />

al "valore a nuovo";<br />

2) il supplemento <strong>di</strong> indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:<br />

a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo'' è dato dall'intero ammontare del supplemento<br />

medesimo;<br />

b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo<br />

una pare dell'intera <strong>di</strong>fferenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente<br />

ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera <strong>di</strong>fferenza;


c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, <strong>di</strong>venta nullo; V<br />

3) in caso <strong>di</strong> coesistenza <strong>di</strong> più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà<br />

conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;<br />

4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere.^nijlennizzato, per<br />

ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro;<br />

5) il pagamento del supplemento d'indennità è seguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o<br />

il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano le cose colpite o<br />

su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo<br />

comprovata forza maggiore, entro do<strong>di</strong>ci mesi dalla data dell'atto<br />

<strong>di</strong> liquidazione amichevole o del verbale<br />

definitivo <strong>di</strong> perizia;<br />

6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento o<br />

impianti <strong>di</strong> reparti in stato <strong>di</strong> attività.<br />

ARTICOLO 59 - VICINANZE E CONTIGUITÀ PERICOLOSE<br />

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare se in contiguità o a <strong>di</strong>stanza minore <strong>di</strong> m. 20 dal fabbricato assicurato,<br />

esistono cose o con<strong>di</strong>zioni capaci <strong>di</strong> aggravare il rischio.<br />

ARTICOLO 60 - INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSA ISTRUTTORIA<br />

Premesso che l'assicurato è un Ente Pubblico, si conviene fra le parti quanto segue:<br />

ove l'Assicurato non sia in grado, per cause in<strong>di</strong>pendenti dalla sua volontà, <strong>di</strong> presentare i certificati rilasciati dalle<br />

competenti Autorità, ovvero <strong>di</strong> presentare certificati <strong>di</strong> chiusura istruttoria se è stata aperta una procedura giu<strong>di</strong>ziaria<br />

sulla causa del sinistro, la Società si <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong>sponibile al pagamento <strong>di</strong> quanto sia stabilito a termini <strong>di</strong> polizza.<br />

L'Assicurato, per parte sua, si impegna, a presentare valida garanzia fidejussoria alla Società per il pagamento<br />

dell'indennizzo.<br />

ARTICOLO 61 - DIFFERENZIALE STORICO/ARTISTICO/OPERE DI ABBELLIMENTO<br />

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli<br />

enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito <strong>di</strong> sinistro indennizzabile e che eccedono<br />

le normali spese <strong>di</strong> ricostruzione e/o ripristino <strong>di</strong> carattere funzionale previste dall'art. 57 delle Con<strong>di</strong>zioni particolari<br />

(Valore a nuovo) della presente polizza.<br />

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari,<br />

monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese <strong>di</strong> ripristino e/o restauro (costo dei<br />

materiali, spese e competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere <strong>di</strong> abbellimento <strong>di</strong>verse da quelle<br />

preesistenti purché non ne derivi aggravio per la società, nonché nella per<strong>di</strong>ta economica subita dall'assicurato per la<br />

<strong>di</strong>struzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.<br />

La garanzia sarà prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale <strong>di</strong> cui all'ait. 1907 del<br />

Cod. Civ., con II limite <strong>di</strong> indennizzo <strong>di</strong> Euro 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, senza l'applicazione <strong>di</strong><br />

franchigie e/o scoperti.<br />

In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese <strong>di</strong> ripristino e/o restauro, nonché in inerito alla<br />

per<strong>di</strong>ta economica dell'assicurato per la <strong>di</strong>struzione totale o parziale, le parti convengono fin d'ora <strong>di</strong> rimettersi al parere<br />

della Soprintendenza per i Beni A.A.A.A.S. competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato<br />

formale incarico <strong>di</strong> perito comune.


GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI<br />

ARTICOLO 62 - ACQUA PIOVANA<br />

' V<br />

La Società risponde dei danni materiali e <strong>di</strong>retti causati alle cose assicurate da "acqua piovana".<br />

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:<br />

a. che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito <strong>di</strong> infiltrazioni <strong>di</strong> acqua dal terreno, nonché da acqua<br />

penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;<br />

b. che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e<br />

quanto in essi contenuto;<br />

c. causati da fuoriuscita <strong>di</strong> acqua dai canali, dagli argini <strong>di</strong> corsi naturali od artificiali, da laghi, <strong>di</strong>ghe, anche se<br />

derivante da acqua piovana;<br />

d. in<strong>di</strong>retti, o <strong>di</strong> inattività <strong>di</strong> qualsiasi genere o specie, o qualsiasi danno che non riguar<strong>di</strong> la materialità delle cose<br />

assicurate;<br />

e. ad enti e/o cose poste all'aperto;<br />

f. ai materiali la cui base è posta a meno <strong>di</strong> do<strong>di</strong>ci centimetri sul livello del pavimento dei locali.<br />

ARTICOLO 63 - GELO<br />

La Società risponde dei danni materiali alle cose assicurate in conseguenza <strong>di</strong> gelo che provochi la rottura<br />

idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere ai servizio dei fabbricati, sempre ché l'attività svolta dagli<br />

<strong>di</strong> impianti<br />

impianti<br />

danneggiati dal gelo non sia stata già sospesa per più <strong>di</strong> 72 ore antecedentemente al sinistro. Per la presente garanzia è<br />

altresi operante la clausola "Spese <strong>di</strong> ricerca e ripristino del guasto".<br />

ARTICOLO 64 - GHIACCIO<br />

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e <strong>di</strong>retti causati alle cose assicurate da:<br />

a. Ghiaccio, gran<strong>di</strong>ne, conseguenti al crollo totale o parziale o alle lesioni dei fabbricati, compresi i danni subiti dai<br />

fabbricati stessi; compresi pareti, lucernari e serramenti in genere;<br />

b. dalla caduta oggetti, strutture o loro parti, nonché da alberi e/o da rami causati dal ghiaccio e gran<strong>di</strong>ne;<br />

c. infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, ghiaccio, gran<strong>di</strong>ne ed acqua, penetrati attraverso lesioni brecce, rotture o<br />

fen<strong>di</strong>ture, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;<br />

ARTICOLO 65 - SOVRACCARICO DI NEVE<br />

La Società indennizza i danni materiali <strong>di</strong>rettamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato,<br />

provocato da sovraccarico <strong>di</strong> neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento.<br />

La Società non indennizza i danni causati:<br />

a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi <strong>di</strong> neve ed al loro contenuto;<br />

b) ai fabbricati in costruzione o in corso <strong>di</strong> rifacimento ( a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della<br />

presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;<br />

c) da valanghe e slavine.<br />

Il pagamento deli indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro <strong>di</strong> Euro 1.000,00.=. In nessun caso la<br />

Società rimborserà somma maggiore del 50% della somma assicurata per singolo cespite con il massimo <strong>di</strong> €<br />

5.000.000,00. = .


ARTICOLO 66 - INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI<br />

La Società risponde dei danni materiali e <strong>di</strong>retti arrecati agli Enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per<br />

intasamento delle grondaie e dei pluviali. Sono Inoltre garantiti i danni cagionati alle cose ^sicurate qualora<br />

%<br />

l'intasamento <strong>di</strong> gronde o pluviali sia causato da insufficiente capacità <strong>di</strong> smaltimento <strong>di</strong> questi ultimi in occasione <strong>di</strong><br />

precipitazioni eccezionali.<br />

ARTICOLO 67 - RIGURGITO FOGNA TURE<br />

La Società risponde dei danni materiali e <strong>di</strong>retti agli Enti assicurati causati dal rigurgito <strong>di</strong> fognature e/o acque <strong>di</strong> scarico.<br />

ARTICOLO 68 - LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI PER ALCUNE GARANZIE A GGIUNTIVE<br />

Relativamente alle garanzie sotto riportate la Società non sarà tenuta a pagare, a titolo <strong>di</strong> indennizzo complessivo annuo,<br />

oltre la somma <strong>di</strong> Euro 30.000,00.=. In caso <strong>di</strong> sinistro che interessi contemporaneamente due o più garanzie<br />

sottoin<strong>di</strong>cate verrà applicata una sola volta la franchigia <strong>di</strong> € 250,00.=.<br />

acqua piovana<br />

gelo<br />

ghiaccio<br />

intasamento gronde e pluviali<br />

rigurgito <strong>di</strong> fognature<br />

ARTICOLO 69 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO<br />

L'inclusione in garanzia <strong>di</strong> nuovi fabbricati e/o relativi contenuti e/o attrezzature <strong>di</strong>verse sarà automatica sin dal<br />

momento della presa in possesso deH'immobile da parte dell'Assicurato fino al valore <strong>di</strong> Euro 2.000.000.= ed altrettanto<br />

avverrà per gli aumenti <strong>di</strong> valori in corso per intervenute migliorie <strong>di</strong> fabbricati già garantiti oppure <strong>di</strong> acquisti <strong>di</strong> contenti<br />

mentre le esclusioni o <strong>di</strong>minuzioni avverranno a fronte <strong>di</strong> storni dei capitali assicurati dovuti ad eliminazione - riduzione <strong>di</strong><br />

fabbricati, immobili e/o contenuti già esistenti.<br />

GII aumenti e/o gli storni dei valori suddetti, comunicati alla Società <strong>di</strong>rettamente o tramite il Broker, saranno inclusi alla<br />

fine <strong>di</strong> ciascun anno assicurativo in un'unica appen<strong>di</strong>ce riassuntiva delle variazioni con il calcolo dei relativi ratei <strong>di</strong> premi<br />

in aumento o <strong>di</strong>minuzione.<br />

La decorrenza delle variazioni per somme superiori a Euro 2.000.000.=, sempre ché la richiesta non sia per una data<br />

posteriore, viene fissata alle ore 24.00 del giorno successivo <strong>di</strong> comunicazione a mezzo fax o telex o dalla data <strong>di</strong><br />

ricevimento della Raccomandata A/R. Per mancate involontarie segnalazioni <strong>di</strong> <strong>Inc</strong>lusioni, la Società sarà tenuta ad<br />

indennizzare ugualmente l'eventuale sinistro cagionato o subito dal fabbricato o contenuto omesso, con il limite massimo<br />

<strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong> Euro 250.000.= per fabbricato - immobile e Euro 50.000.= per il contenuto.<br />

ESCLUSIONI<br />

ARTICOLO 70 - EVENTI ESCLUSI<br />

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga allArt. 1912 C.C.) a indennizzare i danni causati da:<br />

1. Atti <strong>di</strong> guerra, <strong>di</strong> insurrezione, <strong>di</strong> occupazione militare, <strong>di</strong> invasione, <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> qualsiasi governo od Autorità<br />

anche locale, <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto o <strong>di</strong> fatto.<br />

Si precisa che non sono considerati "atti <strong>di</strong> guerra od insurrezione" le azioni <strong>di</strong> organizzazione terroristiche e/o<br />

politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o slmili imputazioni;


2. Esplosioni o da emanazioni <strong>di</strong> calore o da ra<strong>di</strong>azioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure<br />

da ra<strong>di</strong>azioni provocate dall'accelerazione artificiale <strong>di</strong> particelle atomiche;<br />

3. Dolo del contraente e dell'Assicurato<br />

4. Esecuzione <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nanze delle Autorità o <strong>di</strong> leggi che regolino la costruzione, ricostruzione cjemolizione dei<br />

fabbricati assicurati, ad eccezione <strong>di</strong> quanto previsto dalla garanzia "spese <strong>di</strong> demolizione e sgombero dei residuati<br />

del sinistro".<br />

5. Alle sole parti usurate, corrose o <strong>di</strong>fettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio.<br />

6. Furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi <strong>di</strong> qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti<br />

in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.<br />

7. Maremoto ed eruzioni vulcaniche.<br />

ARTICOLO 71 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO<br />

GESTIONE SINISTRI<br />

Il<br />

Contraente deve fare denuncia <strong>di</strong> ciascun sinistro entro 20 giorni dal fatto o dal giorno in cui viene a conoscenza. La<br />

denuncia, cui faranno seguito le notizie ed i documenti relativi al sinistro e ad ogni atto ritualmente notificato<br />

all'Assicurato, deve contenere la narrazione del fatto, la data ed il luogo dell'evento, generalità ed in<strong>di</strong>rizzo delle persone<br />

interessate e dei testimoni ed ogni utile elemento relativo al sinistro. Il Contraente farà quanto gli è possibile per evitare<br />

o<br />

<strong>di</strong>minuire il danno e si impegnerà a conservare le tracce ed i residui del sinistro.<br />

Si conviene che, in caso <strong>di</strong> dubbia interpretazione <strong>di</strong> clausole o norme contrattuali, verrà assunta l'interpretazione più<br />

favorevole ed estensiva per il Contraente/Assicurato (su quanto contemplato dalle con<strong>di</strong>zioni tutte <strong>di</strong> assicurazione).<br />

ARTICOLO 72 - ESAGERAZIONE DEL DANNO<br />

Il<br />

Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong>strutte cose che non esistevano<br />

al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione dei mezzi o documenti<br />

menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso <strong>di</strong> questo, perde il<br />

<strong>di</strong>ritto all'Indennizzo.<br />

ARTICOLO 73 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO<br />

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:<br />

a) <strong>di</strong>rettamente dalla Società, o da un perito da questo incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;<br />

oppure, a richiesta da una delle parti:<br />

b) fra due periti nominati uno della Società ed uno del Contraente con apposito atto unico.<br />

I due periti dovranno nominare un terzo quando si verifichi <strong>di</strong>saccordo fra loro ed anche prime su richiesta <strong>di</strong> uno si<br />

essi. Il terzo perito deve intervenire soltanto in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a<br />

maggioranza.<br />

Ciascun perito ha la facoltà <strong>di</strong> farsi assistere e coa<strong>di</strong>uvare da altre persone, le<br />

quali potranno intervenire nelle<br />

operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.<br />

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina<br />

del terzo, tale nomine, anche su Istanza <strong>di</strong> una sola delle parti, sono demandate al Presidente del tribunale<br />

nella<br />

giuris<strong>di</strong>zione il sinistro è avvenuto.<br />

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quello del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo<br />

tuttavia quanto previsto nelle spese peritali della presente polizza.


ARTICOLO 74 - MANDA TP DEI PERITI<br />

^<br />

I periti devono:<br />

a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;<br />

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle <strong>di</strong>chiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del<br />

sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fosse state comunicate, nonché verificare se il<br />

Contraente ha adempiuto agli obblighi in caso <strong>di</strong> sinistro.<br />

c) Verificare l'esattezza, la qualità e le quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime<br />

avevano al momento del sinistro secondo i criteri <strong>di</strong> valutazione<br />

d) Procedere alla stime ed alla liquidazione del danno comprese le spese <strong>di</strong> salvataggio, <strong>di</strong> demolizione e sgombero.<br />

Nel caso <strong>di</strong> procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi deH'Art. 70 - lettera b) della presente Sezione, i<br />

risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate stime dettagliate) da re<strong>di</strong>gersi in<br />

doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.<br />

I risultati delle operazioni <strong>di</strong> cui alla lettera c) e d) sono obbligati per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi<br />

impugnativa, salvo il caso <strong>di</strong> dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiu<strong>di</strong>cata in ogni caso<br />

qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.<br />

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta <strong>di</strong> sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri<br />

periti nel verbale definitivo <strong>di</strong> perizia.<br />

I periti sono <strong>di</strong>spensati dall'osservanza <strong>di</strong> ogni formalità <strong>di</strong> legge.<br />

ARTICPLO 75 - OPERAZIONI PERITALI<br />

Si conviene che, in caso <strong>di</strong> sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e<br />

condotte in modo da non pregiu<strong>di</strong>care, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non<br />

<strong>di</strong>rettamente interessate dal sinistro e nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.<br />

ARTICOLO 76 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO<br />

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve<br />

provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso <strong>di</strong> opposizione<br />

promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il <strong>di</strong>ritto, nei termini <strong>di</strong> cui sopra, alla liquidazione parziale<br />

deH'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiu<strong>di</strong>cati i reciproci <strong>di</strong>ritti e obblighi tutti<br />

derivanti dall'opposizione stessa.<br />

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto <strong>di</strong> reato, il pagamento sarà<br />

fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso <strong>di</strong> dolo da parte<br />

dell'Assicurato o del Contraente.<br />

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in quest'ultimo caso, alla anticipazione deH'importo convenuto se<br />

l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.<br />

ARTICOLP 77 - ISPEZIPNE DELLE COSE ASSICURA TE<br />

La Società ha sempre il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo <strong>di</strong> fornire, tutte le occorrenti<br />

in<strong>di</strong>cazioni e informazioni.


ARTICOLO 78 - DIRITTO DI RECESSO<br />

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti hanno facoltà <strong>di</strong><br />

recedere dalla polizza con preavviso <strong>di</strong> almeno 60 (sessanta) giorni.<br />

In caso <strong>di</strong> recesso della Società la medesima entro 30 (trenta) giorni rimborserà la parte <strong>di</strong> premio relatìV^al rischio non<br />

corso, imposte escluse.<br />

ARTICOLO 79 - ANTICIPA TA RISOLUZIONE<br />

Negli altri casi <strong>di</strong> recesso o <strong>di</strong> anticipata risoluzione previsti dal contratto o dal Co<strong>di</strong>ce Civile, si conviene da parte della<br />

Società che, ove la stessa non rinunci al recesso dal contratto ed alla anticipata risoluzione entro il periodo <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà<br />

della polizza, essa si impegna ad un termine <strong>di</strong> preavviso, comunicato con lettera raccomandata A.R., non inferiore a<br />

60(sessanta)giorni.<br />

LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE<br />

GARANZIA LIMITI D'INDENNIZZO FRANCHIGIA E/O SCOPERTI<br />

Spese <strong>di</strong> dem olizione e<br />

sgom bero<br />

Ricorso terzi:<br />

1. danni materiali <strong>di</strong>retti cagionati<br />

alle cose <strong>di</strong> terzi (compresi nella<br />

<strong>di</strong>zione anche i vicini o i locatari)<br />

da sinistro indennizzabile a termini<br />

<strong>di</strong> polizza.<br />

2. danni derivanti da interruzioni o<br />

sospensioni, totali o parziali,<br />

dell'utilizzo <strong>di</strong> beni, nonché <strong>di</strong><br />

attività industriali, commerciali,<br />

agricole o <strong>di</strong> servizi<br />

Massimo risarcimento € 250.000,00.=, oltre<br />

al 10% del indennizzo pagabile a termini <strong>di</strong><br />

polizza<br />

Massimo risarcimento per€ 1.000.000,00.=<br />

per sinistro;<br />

entro il massimale stabilito e sino alla<br />

concorrenza del 10% del massimale stesso.<br />

Nessuno<br />

Nessuno<br />

Fenomeno elettrico<br />

Onorario p e riti<br />

Massimo risarcimento € 30.000,00.= per<br />

sinistro<br />

Massimo risarcimento € 20.000,00.= per<br />

sinistro<br />

€ 200,00.= per sinistro<br />

Nessuno<br />

Ricostruzioni arch iv i ^ Massimo risarcimento € 50.000,00.= e<br />

Nessuno<br />

senza l'applicazione della regola<br />

proporzionale prevista dalle Con<strong>di</strong>zioni<br />

Generali <strong>di</strong> Assicurazione del costo del<br />

materiale e delle operazioni manuali e<br />

meccaniche per rifacimento <strong>di</strong> archivi,<br />

documenti, registri, microfilms,<br />

<strong>di</strong>segni, fotocolors, modelli, schede,<br />

nastri e simili, materiale


meccanografico <strong>di</strong>strutti o<br />

danneggiati.<br />

s<br />

risarcimento massimo per un singolo<br />

s<br />

volume della biblioteca o <strong>di</strong> altri<br />

fabbricati Euro 250,00, = .<br />

quadri, oggetti d'arte, mobili ed arre<strong>di</strong><br />

antichi, sculture, <strong>di</strong>pinti, affreschi,<br />

mosaici, arazzi, statue (qualunque<br />

oggetto avente valore artistico, senza<br />

esclusioni), collezioni, pietre, metalli<br />

preziosi, perle, medaglie, raccolte<br />

scientifiche, d'antichità o<br />

numismatiche, pergamene, libri<br />

antichi - max risarcimento Euro<br />

2.600,00.=. per oggetto o pezzo<br />

* V<br />

Spese <strong>di</strong> ricerca e ripristino<br />

Massimo risarcimento € 15.000,00.= per<br />

sinistro e per anno assicurativo<br />

€ 100,00.= per sinistro<br />

Urto veicoli Nessuno € 150,00.= per sinistro<br />

Eventi Atmosferici 70% della somma assicurata € 1.000,00.= per sinistro<br />

Eventi Socio Politici 70% della somma assicurata € 1.000,00.= per sinistro<br />

Fumo Nessuno € 150,00.= per sinistro<br />

Terremoto 40% sulle somme assicurate € 50.000,00<br />

alluvioni, inondazioni, allagamenti<br />

40% della somma assicurata per ciascuna<br />

partita<br />

€ 50.000,00<br />

Gran<strong>di</strong>ne € 16.000,00.= per sinistro € 1.000,00.= per sinistro<br />

Per<strong>di</strong>ta pigioni<br />

Rottura lastre <strong>di</strong> vetro,<br />

cristallo e specchi<br />

Acqua piovana, ghiaccio, gelo,<br />

intasamento gronde, pluviali e<br />

rigurgito <strong>di</strong> fognature<br />

Sovraccarico neve<br />

Massimo risarcimento pari al 10% della<br />

somma assicurata<br />

Massimo per lastra € 3.000,00.= e<br />

massimo risarcimento per sinistro e per<br />

anno pari a € 10.000,00.=<br />

Massimo indennizzo € 30.000,00.=<br />

Massimo indennizzo 50% della somma<br />

assicurata per singolo cespite con il<br />

massimo <strong>di</strong> € 5.000.000,00.=<br />

Nessuno<br />

Nessuno<br />

Nel caso in cui lo stesso evento<br />

interessi contemporaneamente<br />

due o più garanzie , qui in<strong>di</strong>cate,<br />

verrà applicata un'unica<br />

franchigia <strong>di</strong> € 250,00.=<br />

€ 1.000,00.= per sinistro

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