I REGOLAMENTI GOVERNATIVI TRA GIUDICI ... - Gruppo di Pisa
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I <strong>REGOLAMENTI</strong> <strong>GOVERNATIVI</strong> <strong>TRA</strong> <strong>GIUDICI</strong> AMMINIS<strong>TRA</strong>TIVI E<br />
CORTE COSTITUZIONALE: UN BILANCIO DEL PERIODO 2001 - 2011<br />
<strong>di</strong> Giuseppe Arconzo *<br />
SOMMARIO: 1. Scopi della ricerca – 2. La produzione normativa dei regolamenti: dati e<br />
considerazioni – 2.1 Il ricorso al regolamento in termini assoluti – 2.2. Il numero dei<br />
regolamenti in relazione ad altre fonti del <strong>di</strong>ritto – 2.3 I <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> regolamenti governativi –<br />
2.4 Le materie oggetto della normazione secondaria – 2.5 Produzione regolamentare e forma <strong>di</strong><br />
governo – 3. La Corte e i regolamenti: la manifesta inammissibilità delle questioni aventi ad<br />
oggetto esclusivamente norme regolamentari – 4. Segue: un nuovo approccio della Corte<br />
costituzionale in riferimento alle questioni sollevate contestualmente sui regolamenti (non <strong>di</strong><br />
delegificazione) e sulle leggi? – 5. Il controllo, solo in<strong>di</strong>retto, della Corte sui regolamenti <strong>di</strong><br />
delegificazione – 6. Strade alternative per il controllo della Corte sul fenomeno della<br />
delegificazione: lo scrutinio sulle leggi che autorizzano la delegificazione – 7. Il controllo della<br />
Corte costituzionale sui regolamenti nell‟ambito del riparto <strong>di</strong> competenze tra Stato e Regioni. –<br />
8. Il controllo dei giu<strong>di</strong>ci amministrativi – 9. Conclusioni<br />
1. Scopi della ricerca<br />
Re<strong>di</strong>gere un bilancio degli ultimi <strong>di</strong>eci anni <strong>di</strong> applicazione dell‟art. 17 della legge<br />
n. 400 del 1988 1 richiede innanzitutto una ricerca sul numero e sulla tipologia dei<br />
regolamenti governativi emanati, l‟analisi dell‟incidenza dell‟utilizzo delle fonti<br />
regolamentari rispetto alle altre fonti normative, nonché l‟esame delle materie<br />
<strong>di</strong>sciplinate dai regolamenti stessi 2 . Infatti, solo all‟esito <strong>di</strong> una ricerca che riesca<br />
concretamente a fare luce sulla portata del fenomeno è possibile, da una parte, cercare<br />
* Ricercatore <strong>di</strong> Diritto Costituzionale presso l‟Università degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Milano.<br />
1 L‟analisi è stata limitata all‟ultimo decennio secondo le in<strong>di</strong>cazioni del Consiglio Direttivo<br />
dell‟Associazione del <strong>Gruppo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pisa</strong>. Per analisi relative a perio<strong>di</strong> precedenti, cfr. U. DE SIERVO (a<br />
cura <strong>di</strong>), Il potere regolamentare nell‟amministrazione centrale, Bologna, 1992; gli atti del<br />
Convegno del “<strong>Gruppo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pisa</strong>” svoltosi a Napoli il 12 e 13 maggio 2000, raccolti in V. COCOZZA,<br />
S. STAIANO, I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del <strong>di</strong>ritto. La prospettiva della<br />
giurisprudenza costituzionale, Torino, 2001. Proprio ai primi anni del 2000 risalgono alcuni tra i<br />
contributi dottrinali più importanti in materia: il riferimento è a L. CARLASSARE, P. VERONESI,<br />
Regolamento (<strong>di</strong>ritto costituzionale), in Enc. Dir., Agg. V, Milano, 2001, 951 ss. e a N. LUPO,<br />
Dalla legge al regolamento, Lo sviluppo della potestà normativa del governo nella <strong>di</strong>sciplina delle<br />
pubbliche amministrazioni, Bologna, 2003.<br />
2 Così anche U. DE SIERVO, Il potere regolamentare alla luce dell‟attuazione dell‟art. 17 della<br />
legge n. 400 del 1988, in Dir. Pubb., 1996, 66.<br />
1
<strong>di</strong> verificare l‟incidenza della produzione regolamentare sulla forma <strong>di</strong> governo e,<br />
dall‟altra parte, <strong>di</strong> comprendere quali ripercussioni essa comporta sul piano della<br />
tutela dei <strong>di</strong>ritti.<br />
La seconda parte della ricerca sarà volta ad esaminare le modalità con cui la Corte<br />
costituzionale e i giu<strong>di</strong>ci amministrativi hanno svolto, nel periodo in considerazione,<br />
il controllo sulle fonti secondarie, anche con riferimento al riparto <strong>di</strong> competenze tra<br />
Stato e Regioni. Il fine <strong>di</strong> questa seconda parte della relazione è quello <strong>di</strong> verificare se<br />
il sistema <strong>di</strong> tutela giuris<strong>di</strong>zionale che l‟or<strong>di</strong>namento prevede in merito alle fonti<br />
secondarie sia o meno efficace e, al tempo stesso, <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare eventuali sno<strong>di</strong><br />
critici.<br />
In linea con la tra<strong>di</strong>zione degli stu<strong>di</strong> dell‟Associazione del <strong>Gruppo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pisa</strong>, la<br />
presente relazione si concentrerà sull‟analisi della giurisprudenza. Non si tratteranno<br />
in modo <strong>di</strong>ffuso, invece, se non per quanto connesse con gli spunti derivanti dalla<br />
ricerca stessa, le problematiche relative al generale inquadramento dei regolamenti<br />
sul piano delle fonti, e quelle sul fondamento della potestà regolamentare: si tratta <strong>di</strong><br />
temi ampiamente trattati dalla letteratura pubblicistica, alla quale si può<br />
opportunamente rinviare 3 .<br />
2. La produzione normativa dei regolamenti: dati e considerazioni<br />
2.1. Il ricorso al regolamento in termini assoluti<br />
Analizzando i dati ricavabili della Gazzetta Ufficiale, dal sito internet del Quirinale<br />
e dalla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana, risulta che dal<br />
3 Oltre alle opere citate sub nota 1, cfr. almeno L. CARLASSARE, Regolamenti dell‟esecutivo e<br />
principio <strong>di</strong> legalità, Padova, 1966; G. AMATO, Rapporti fra norme primarie e secondarie, Milano,<br />
1962; L. CARLASSARE, Regolamento (<strong>di</strong>ritto costituzionale), voce in Enc. <strong>di</strong>r., XXXIX, Milano,<br />
1988, 610 ss.; F. CERRONE, La potestà regolamentare tra forma <strong>di</strong> governo e sistema delle fonti,<br />
Torino, 1991; U. DE SIERVO (a cura <strong>di</strong>), Il potere regolamentare nell'amministrazione centrale,<br />
Bologna, 1992; G. DI COSIMO, I regolamenti nel sistema delle fonti, Milano, 2005, F. CINTIOLI,<br />
Potere regolamentare e sindacato giuris<strong>di</strong>zionale, II ed., Torino, 2007. Inoltre, per le problematiche<br />
più recentemente emerse, cfr. i <strong>di</strong>versi contributi contenuti nel quarto capitolo del volume a cura <strong>di</strong><br />
R. Zaccaria, Fuga dalla legge, Brescia, 2011, 157 ss., de<strong>di</strong>cati alla delegificazione e ai decreti <strong>di</strong><br />
natura non regolamentare.<br />
2
2001 al 2010 sono stati emanati 456 regolamenti governativi. Il numero ricavato, pur<br />
ammettendosi la possibilità <strong>di</strong> qualche errore, visto il lungo lasso <strong>di</strong> tempo analizzato,<br />
può ritenersi complessivamente atten<strong>di</strong>bile 4 .<br />
tav. n. 1<br />
120<br />
111<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
54<br />
36 38<br />
27<br />
36<br />
58<br />
18<br />
38 40<br />
0<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Numero regolamenti per anno<br />
4 A tal fine non è stato possibile usufruire dei Rapporti annuali sulla legislazione redatti dalla<br />
Camera dei Deputati: tali rapporti contengono infatti soltanto i dati relativi ai regolamenti <strong>di</strong><br />
delegificazione. La ricerca è stata eseguita utilizzando la banca dati on line Guritel, che, come noto,<br />
consente <strong>di</strong> consultare tutte le Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana a partire dal 1988. Per<br />
determinare il numero complessivo dei regolamenti governativi si sono compilati i moduli “Tipo <strong>di</strong><br />
atto” e “Parole nel titolo” contenuti nella maschera <strong>di</strong> ricerca. Nel primo modulo si è inserita la voce<br />
“Decreto del Presidente della Repubblica”, nel secondo modulo la voce “Regolamento”. Come<br />
noto, si tratta degli elementi che – secondo quanto prevede l‟art. 17, comma 4, della l. n. 400 del<br />
1988 – caratterizzano formalmente i regolamenti dell‟esecutivo.<br />
I dati risultanti da questa prima ricerca sono stati poi confrontati in parte con quelli ricavabili dal<br />
sito internet del Quirinale, che – con riferimento alla presidenza Napolitano – riporta l‟elenco <strong>di</strong><br />
tutti gli atti firmati dal Presidente della Repubblica <strong>di</strong>visi per categorie e, per il periodo precedente,<br />
con la Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. Nell‟incrociare i dati è<br />
emerso che il solo ricorso alla banca dati Guritel non consente la quantificazione esatta dei<br />
regolamenti: infatti non sono così rari i regolamenti (nell‟or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> circa 40 nel decennio) che non<br />
presentano nel titolo la parola “regolamento”: si vedano, a mero titolo esemplificativo, i DPR nn.<br />
328 del 2001, 164 del 2002; 142 del 2004; 99 e 218 del 2007; 81, 89 e 210 del 2009; 90 e 95 del<br />
2010.<br />
3
I dati ricavati ci <strong>di</strong>cono che dal 2002 in poi il numero <strong>di</strong> regolamenti in termini<br />
assoluti è vistosamente calato, attestandosi in me<strong>di</strong>a intorno ai 38 all‟anno (tav. n. 1).<br />
Si tratta <strong>di</strong> un trend in netta <strong>di</strong>scesa rispetto al periodo precedente 5 (tav. n. 2): nel<br />
quadriennio 1996 – 1999 la me<strong>di</strong>a annuale dei regolamenti si era attestata sui 64<br />
regolamenti. Il ricorso alla fonte regolamentare era invece cresciuto in misura<br />
significativa nel biennio 2000-2001, periodo che ha visto l‟adozione <strong>di</strong> 188<br />
regolamenti (77 nel 2000, e 111 nel 2001).<br />
tav. n. 2<br />
94<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
64<br />
1996-1999 2000-2001 2002-2010<br />
38<br />
Me<strong>di</strong>a regolamenti annui nel periodo considerato<br />
Questi dati confermano la tesi secondo cui, a seguito della riforma del Titolo V, si<br />
sarebbe realizzata, dopo quella successiva all‟approvazione della legge n. 400 del<br />
1988 6 , una “seconda fuga dai regolamenti” 7 : si è in effetti accertato un sempre più<br />
5 I dati anteriori al 2001 sono tratti dalle appen<strong>di</strong>ci dei volumi curati da U. DE SIERVO,<br />
Osservatorio sulle fonti, 2000, Torino, 2001, 276 e ID., Osservatorio sulle fonti, 2001, Torino, 2002,<br />
434<br />
6 Su cui, cfr., ad esempio, E. CHELI, Ruolo dell'esecutivo e sviluppi recenti del potere<br />
regolamentare, in Quad. cost., 1990, 69 -70, che rilevava – già al convegno dell‟Associazione<br />
Italiana dei Costituzionalisti dell‟ottobre del 1989 – la fuga dell‟amministrazione centrale dalle<br />
4
frequente utilizzo <strong>di</strong> decreti <strong>di</strong> natura non regolamentare da parte del Governo allo<br />
scopo <strong>di</strong> assicurare allo Stato “una perdurante legittimazione normativa su materie in<br />
realtà sottratte, dal nuovo testo dell'art. 117 Cost., sia alla sua potestà legislativa<br />
primaria sia alla sua competenza regolamentare” 8 .<br />
A tal proposito, è interessante segnalare come sempre più frequentemente, nel<br />
preambolo dei regolamenti vi sia il riferimento ad una delle lettere del secondo<br />
comma dell‟art. 117 Cost. 9 , al fine <strong>di</strong> evidenziare il rispetto del criterio <strong>di</strong> ripartizione<br />
della potestà regolamentare secondo quanto statuito dal sesto comma dell‟art. 117<br />
Cost. <strong>di</strong>saggregato<br />
2.2. Il numero dei regolamenti in relazione ad altre fonti del <strong>di</strong>ritto<br />
Più <strong>di</strong>fficile è determinare il rapporto che esiste tra il numero dei regolamenti<br />
emanati rispetto a quello complessivo degli atti normativi avente forza <strong>di</strong> legge.<br />
Pur con una certa approssimazione 10 , i dati elaborati (tav. n. 3) <strong>di</strong>cono che<br />
forme in<strong>di</strong>cate dall‟art. 17 della legge n. 400 del 1988. Più <strong>di</strong> recente, sul tema, cfr. D. IACOVILLI, I<br />
regolamenti nel <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne delle fonti, in Jus, 2004, 234 -236.<br />
7 Cfr., ex multis, F. CINTIOLI, A proposito dei decreti ministeriali «non aventi natura<br />
regolamentare», in Quad. cost. 2003, 821, che parla anche <strong>di</strong> “truffa delle etichette”. L‟Autore<br />
segnala come un originario regolamento incidente su una materia <strong>di</strong> competenza concorrente, a<br />
seguito del parere negativo del Consiglio <strong>di</strong> Stato, sia stato successivamente trasformato in atto <strong>di</strong><br />
natura non regolamentare. Sul punto si veda inoltre G. DEMURO, I regolamenti delegati <strong>di</strong><br />
delegificazione, in P. CARETTI (a cura <strong>di</strong>), Osservatorio sulle fonti 2006, Le fonti statali: gli sviluppi<br />
<strong>di</strong> un decennio, Torino, 2007, 301 ss. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo <strong>di</strong><br />
evidenziare il fenomeno della fuga dai regolamenti: cfr. TAR Lazio, sez. I, sent. n 572 del 2007,<br />
secondo cui “in tempi recenti si sono invero manifestati molteplici tentativi <strong>di</strong> eludere i vincoli<br />
fissati dalle leggi sulla produzione normativa. Accanto alla c.d. “fuga dal regolamento”, (…) si<br />
sono <strong>di</strong> volta in volta affermati altri moduli <strong>di</strong> normazione non del tutto coerenti con il sistema delle<br />
fonti (si pensi alle leggi che affermano la natura non regolamentare <strong>di</strong> determinati atti normativi,<br />
come lo stesso art. 17, comma 4-bis, lett. e), l. n. 400/88, o che autorizzano il Governo a decidere<br />
<strong>di</strong>screzionalmente se <strong>di</strong>sciplinare determinati oggetti in via regolamentare o in via amministrativa,<br />
ed è quanto accade nelle leggi comunitarie annuali; si possono ancora menzionare (…) i decreti<br />
legislativi che operano delegificazioni <strong>di</strong> intere materie in favore <strong>di</strong> organi governativi o <strong>di</strong> autorità<br />
amministrative in<strong>di</strong>pendenti, in totale assenza <strong>di</strong> criteri <strong>di</strong> delega)”.<br />
8 Così A. MOSCARINI, Sui decreti del governo «<strong>di</strong> natura non regolamentare» che producono<br />
effetti normativi, in Giur. cost., 2008, 5075. Sul tema si veda ora la relazione <strong>di</strong> E. ALBANESI<br />
contenuta in questo volume.<br />
9 Cfr., ad es., i DPR nn. 159 e 160 del 2010.<br />
10 Il numero delle leggi, dei decreti legge e dei decreti legislativi è stato rielaborato sulla base dei<br />
vari “Rapporti sulla legislazione” elaborati dalla Camera dei Deputati. I dati ivi contenuti sono stati<br />
5
nell‟ultimo decennio, su un totale <strong>di</strong> circa 2140 atti approvati, le leggi risultano essere<br />
circa il 35%; le leggi <strong>di</strong> conversione <strong>di</strong> decreti legge, che rappresentano circa un terzo<br />
<strong>di</strong> tutte le leggi approvate, costituiscono il 14% del totale; i decreti legge non<br />
convertiti circa il 3%; i decreti legislativi il 27% e i regolamenti il 21%.<br />
tav. n. 3 - Il rapporto tra regolamenti governativi e<br />
le altre fonti tra il 2001 e il 2010<br />
Leggi <strong>di</strong><br />
conversione <strong>di</strong> d.l.<br />
14%<br />
Leggi<br />
35%<br />
Regolamenti<br />
21%<br />
Decreti legge non<br />
convertiti<br />
3%<br />
Decreti legislativi<br />
27%<br />
2.3. I <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> regolamenti governativi<br />
Dati più incerti si hanno invece se si prova a classificare i regolamenti governativi<br />
secondo le categorie previste dall‟art. 17 della legge n. 400 del 1988 11 .<br />
in parte aggiornati consultando la Gazzetta Ufficiale, e in parte <strong>di</strong>saggregati: non sempre infatti tali<br />
rapporti (si veda ad esempio quello del 2010) forniscono dati scomposti anno per anno. Occorre<br />
rilevare che incrociando tali dati con quelli contenuti nella pagina web del Senato de<strong>di</strong>cata alle<br />
statistiche sull‟attività normativa svolta dal Senato stesso<br />
(http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Statistiche/index.html), emergono alcune <strong>di</strong>fferenze che<br />
rendono <strong>di</strong>fficoltoso appurare con certezza i dati numerici <strong>di</strong> cui sopra.<br />
La <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> cui si fa cenno nel testo è inoltre accentuata dalla necessità <strong>di</strong> dover scorporare –<br />
al fine <strong>di</strong> non falsare i risultati ottenibili – il numero delle leggi <strong>di</strong> conversione dei decreti legge dal<br />
numero delle leggi e, allo stesso tempo, <strong>di</strong> procedere allo scorporo <strong>di</strong> quei decreti legge adottati alla<br />
fine della legislatura precedente e poi esaminati dalle Camere successivamente formatesi.<br />
11 Nello svolgimento della ricerca, nei casi in cui il preambolo non consentisse <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare la<br />
tipologia cui ricondurre il regolamento, si è fatto ricorso ai pareri emanati dal Consiglio <strong>di</strong> Stato: va<br />
6
In molti casi i preamboli del regolamento fanno riferimento genericamente all‟art.<br />
17, o al primo comma dell‟art. 17 12 . In altri casi, anche se rari, il preambolo dei<br />
regolamenti neppure presenta il riferimento all‟art. 17 13 . Ancora, particolari problemi<br />
<strong>di</strong> identificazione pone il regolamento che mo<strong>di</strong>fica un precedente regolamento <strong>di</strong><br />
delegificazione 14 : è infatti <strong>di</strong>fficile determinare a quale delle categorie previste<br />
dall‟art. 17 esso debba essere ricondotto. In altri casi ancora, il riferimento ad una<br />
delle quattro lettere dello stesso primo comma risulta <strong>di</strong>scutibile: al <strong>di</strong> là della<br />
<strong>di</strong>fficile <strong>di</strong>stinzione tra regolamenti <strong>di</strong> attuazione e regolamenti <strong>di</strong> esecuzione, non<br />
sempre l‟in<strong>di</strong>cazione contenuta nel preambolo è esatta 15 . Vi sono infine casi in cui il<br />
preambolo del regolamento richiama sia il primo che il secondo comma dell‟art. 17 16 .<br />
D‟altra parte, che l‟art. 17 della legge n. 400 del 1988 abbia una valenza solo<br />
tendenzialmente descrittiva può essere ormai considerato un‟acquisizione pacifica 17 ,<br />
visto che, come correttamente si osserva, uno stesso regolamento può <strong>di</strong>mostrarsi ora<br />
segnalato però che neppure il Consiglio <strong>di</strong> Stato segnala sempre questo dato con precisione.<br />
12 Cfr., solo nel 2010, i DPR nn. 114, 133, 134, 137, 146, 154.<br />
13 Cfr., ad esempio, il DPR n. 314 del 2001.<br />
14 Sulla legittimità <strong>di</strong> tali regolamenti pur in assenza <strong>di</strong> una nuova preventiva abilitazione<br />
legislativa, cfr. A. PIZZORUSSO, Le fonti del <strong>di</strong>ritto. Commentario del co<strong>di</strong>ce civile Scialoja-Branca,<br />
Bologna-Roma, 2011, II ed., 623.<br />
15 Solo per fare un esempio, si pensi al regolamento emanato con DPR n. 123 del 2001<br />
(Regolamento sull'uso <strong>di</strong> strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo<br />
amministrativo e nel processo <strong>di</strong>nanzi alle sezioni giuris<strong>di</strong>zionali della Corte dei Conti). Pur<br />
facendo riferimento alla lettera c) del primo comma dell‟art. 17, non può negarsi che esso sia invece<br />
da classificare nella più ampia categoria dei regolamenti <strong>di</strong> attuazione o <strong>di</strong> esecuzione, posto che –<br />
come afferma lo stesso Consiglio <strong>di</strong> Stato nel parere adottato il 4 <strong>di</strong>cembre 2000 – “la fonte del<br />
potere regolamentare si rinviene in una fonte <strong>di</strong> legge”. Si ba<strong>di</strong>: si accoglie qui la tesi secondo cui i<br />
regolamenti in<strong>di</strong>pendenti sono quei regolamenti per i quali non è richiesta “neppure la presenza <strong>di</strong><br />
una norma primaria specificamente attributiva della competenza secondaria” (E. CHELI, Ruolo<br />
dell‟esecutivo e sviluppi recenti del potere regolamentare, in Quad. cost., 1990, 63). Non si ignora<br />
però l‟altra autorevole teoria (R. GUASTINI, Legalità, (principio <strong>di</strong>), voce, in Dig. Disc. Pubbl., IX,<br />
Torino 1994, 94; G.U. RESCIGNO, Sul principio <strong>di</strong> legalità, in Dir. pubb., 1995, 275–276) secondo<br />
cui i regolamenti in<strong>di</strong>pendenti, ma privi <strong>di</strong> una specifica attribuzione ad opera del legislatore (cd.<br />
“regolamenti spontanei”), sarebbero illegittimi. Secondo quest‟ultimo approccio, poiché<br />
necessariamente i regolamenti in<strong>di</strong>pendenti dovrebbero avere una base legislativa minima, il<br />
preambolo del DPR n.123 del 2001 sarebbe corretto.<br />
16 Si veda in proposito il parere del Consiglio <strong>di</strong> Stato del 16 marzo 2009, sullo schema <strong>di</strong> DPR<br />
in materia <strong>di</strong> anagrafe e stato civile, nel quale si evidenzia l‟opportunità, nel caso in cui nel<br />
regolamento vi sia l‟esercizio <strong>di</strong> due <strong>di</strong>verse tipologie regolamentari da parte <strong>di</strong> autorità proponenti<br />
e concertanti <strong>di</strong>versi <strong>di</strong> scindere lo schema unico proposto in due <strong>di</strong>versi schemi <strong>di</strong> regolamenti.<br />
17 Cfr., per tutti, G. TARLI BARBIERI, Il potere regolamentare del Governo (1996-2006), in P.<br />
CARETTI (a cura <strong>di</strong>), Osservatorio sulle fonti 2006, cit., 200.<br />
7
<strong>di</strong> esecuzione, ora <strong>di</strong> attuazione, ora in<strong>di</strong>pendente 18 .<br />
Con le avvertenze <strong>di</strong> cui si è detto, quello che risulta dalla ricerca effettuata è che<br />
dei 456 regolamenti emanati nel decennio 2001-2010 circa il 60% (per un numero<br />
pari, nel decennio considerato, a circa 265) è costituito da regolamenti <strong>di</strong><br />
delegificazione. Più precisamente, il 35% è costituito da regolamenti <strong>di</strong><br />
delegificazione <strong>di</strong> cui al comma 2 dell‟art. 17 della legge n. 400 del 1988, mentre il<br />
restante 25% è costituito da regolamenti <strong>di</strong> delegificazione emanati ai sensi del<br />
comma 4 bis della citata legge 19 . Non è un dato <strong>di</strong> poco conto, considerando che<br />
proprio con riferimento ai regolamenti <strong>di</strong> delegificazione si appuntano, come si vedrà,<br />
le maggiori preoccupazioni della dottrina.<br />
Un altro 30% è costituito poi da regolamenti <strong>di</strong> esecuzione o <strong>di</strong> attuazione 20 .<br />
Tra gli altri regolamenti, il 4% è costituito da regolamenti che danno attuazione<br />
alle normative comunitarie 21 ; residuali sono invece le percentuali che occupano i<br />
regolamenti in<strong>di</strong>pendenti, i regolamenti emanati ai sensi del comma 1, lett. d) dell‟art.<br />
17, i regolamenti emanati sia ai sensi del comma 1 che del comma 2 dell‟art. 17 della<br />
legge n. 400 del 1988 e i testi unici regolamentari. Si rinviene poi un cd. regolamento<br />
18 Così A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri or<strong>di</strong>natori, V ed., Torino, 2009, 108. A seguito della<br />
riforma del Titolo V della Costituzione, è poi notata una sorta <strong>di</strong> relativizzazione della categoria dei<br />
regolamenti dell‟Esecutivo, che comporta oggi una più marcata attenzione alla <strong>di</strong>stinzione tra<br />
regolamenti statali e non statali che tra i regolamenti governativi e non governativi: cfr. G.<br />
RAZZANO, La potestà regolamentare statale fra previsione costituzionale e prassi, in F. MODUGNO,<br />
P. CARNEVALE (a cura <strong>di</strong>), Trasformazioni della funzione legislativa. IV. Ancora in tema <strong>di</strong> fonti del<br />
<strong>di</strong>ritto e rapporti Stato-Regione dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, 2008, 217.<br />
19 In proposito, si vedano le critiche osservazioni <strong>di</strong> L. CARLASSARE, P. VERONESI, Regolamento,<br />
955-956, che ne evidenziano l‟anomala natura e la loro incerta collocazione nel sistema. Cfr. inoltre<br />
A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri or<strong>di</strong>natori, cit., 104, U. DE SIERVO, Un travolgente processo <strong>di</strong><br />
trasformazione del sistema delle fonti a livello nazionale, in Osservatorio sulle fonti 1998, Torino,<br />
1999, XXI e, più <strong>di</strong> recente, E. CATELANI, Gli atti <strong>di</strong> organizzazione dei ministeri: la crisi della<br />
riforma?, in Osservatorio sulle fonti 2006, Torino, 2007, 257 ss.<br />
20 Nella <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere tra esecuzione e attuazione, si è preferito considerare<br />
unitariamente i due tipi <strong>di</strong> regolamenti, nonostante il <strong>di</strong>sposto dell‟art. 17, comma 1, lett. a) e b)<br />
della legge n. 400 del 1988. Per una <strong>di</strong>stinzione, cfr. R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, in<br />
A. CICU, F. MESSINEO (a cura <strong>di</strong>), Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto civile e commerciale, Milano, 1998, 574.<br />
21 Dove la parola “attuazione” deve intendersi qui in senso generico, essendo ricompresi tra<br />
questi regolamenti anche i regolamenti <strong>di</strong> delegificazione.<br />
8
“taglia-regolamenti” (DPR n. 248 del 2010), emanato ex art. 17, comma 4 ter 22 .<br />
tav. n. 4 - Regolamenti 2001-2010 sud<strong>di</strong>visi per<br />
tipologia<br />
Attuaz. Normat. EU<br />
4%<br />
Altri<br />
6%<br />
Delegati<br />
35%<br />
Attuaz./Esecuz.<br />
30%<br />
Art. 17 co. 4 bis<br />
25%<br />
2.4. Le materie oggetto della normazione secondaria<br />
Esaminati i dati numerici, occorre verificare, nel concreto atteggiarsi della prassi,<br />
se la potestà regolamentare sia stata utilizzata dall‟Esecutivo (o sia ad esso stata<br />
delegata dal Parlamento per mezzo delle leggi <strong>di</strong> delegificazione) per <strong>di</strong>sciplinare<br />
materie <strong>di</strong> particolare rilievo, e destinate perciò ad essere frequentemente oggetto <strong>di</strong><br />
applicazione – e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> contenzioso – oppure per regolamentare aspetti<br />
22 Il comma 4 ter dell‟art. 17 della legge n. 400 del 1988 è stata aggiunto dalla legge n. 69 del<br />
2009 e prevede che “Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si<br />
provvede al perio<strong>di</strong>co rior<strong>di</strong>no delle <strong>di</strong>sposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione <strong>di</strong> quelle<br />
che sono state oggetto <strong>di</strong> abrogazione implicita e all‟espressa abrogazione <strong>di</strong> quelle che hanno<br />
esaurito la loro funzione o sono prive <strong>di</strong> effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete”.<br />
Secondo A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri or<strong>di</strong>natori, cit., 104, si tratta <strong>di</strong> regolamenti perio<strong>di</strong>ci<br />
che si pongono in coerente sviluppo e completamento delle leggi <strong>di</strong> semplificazione. Sul tema, cfr.<br />
M. CECCHETTI, Il “taglio” delle leggi tra deleghe legislative, decretazione d‟urgenza, clausole<br />
“ghigliottina” e abrogazioni espresse, in Stu<strong>di</strong> sulle fonti del <strong>di</strong>ritto, a cura <strong>di</strong> S. Pajno-G. Verde, I,<br />
Milano, 2010, 95 ss.; E. ALBANESI, Le novelle alla l. n. 400/88 <strong>di</strong> cui alla l. n. 69/09 (in<br />
particolare: il perio<strong>di</strong>co rior<strong>di</strong>no della normativa regolamentare ex art. 17, comma 4-ter), in R.<br />
Zaccaria (a cura <strong>di</strong>), Fuga dalla legge, cit., 31 ss.<br />
9
organizzativi o materie che tutto sommato possono <strong>di</strong>rsi <strong>di</strong> dettaglio.<br />
È chiaro che <strong>di</strong>stinzioni <strong>di</strong> questo genere possono apparire opinabili, ma non<br />
sembra potersi negare che, accanto a molti regolamenti concernenti aspetti tutto<br />
sommato marginali, ve ne sono altrettanti che <strong>di</strong>sciplinano materie particolarmente<br />
delicate ed incidenti sui <strong>di</strong>ritti fondamentali 23 .<br />
Tra i primi, si pensi, ad esempio al DPR n. 164 del 2010, relativo alle istituzioni<br />
scolastiche associate al sistema “International Baccalaureate organization” o al DPR<br />
n. 173 del 2001, in materia <strong>di</strong> caratteristiche delle decorazioni per le classi <strong>di</strong><br />
onorificenze. Vanno in quest‟ottica considerati anche i pochissimi regolamenti<br />
in<strong>di</strong>pendenti emanati nel decennio, che hanno avuto ad oggetto l‟esecuzione delle<br />
decisioni adottate dal XXII e dal XXIII congresso dell‟Unione postale universale<br />
(DPR nn. 216 del 2002 e 18 del 2007); la determinazione delle caratteristiche della<br />
ban<strong>di</strong>era dell‟Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (DPR 20 del 2005) e<br />
del Corpo Forestale dello Stato (DPR n. 218 del 2005); le gestioni dei consegnatari e<br />
dei cassieri delle amministrazioni dello Stato (DPR n. 254 del 2002). Visto l‟esiguo<br />
numero e le materie trattate dai regolamenti in<strong>di</strong>pendenti, è oggi fin troppo facile<br />
affermare che, da un punto <strong>di</strong> vista pratico, le preoccupazioni della dottrina<br />
sull‟abuso e la portata <strong>di</strong> tale strumento siano state forse eccessivi 24 .<br />
Non sono invece rari i regolamenti che <strong>di</strong>sciplinano materie particolarmente<br />
rilevanti dal punto <strong>di</strong> vista economico, o incidenti sui <strong>di</strong>ritti fondamentali dell‟uomo.<br />
Senza alcuna pretesa <strong>di</strong> completezza, si segnalano il DPR n. 168 del 2010 in materia<br />
<strong>di</strong> servizi pubblici locali <strong>di</strong> rilevanza economica; il DPR n. 207 del 2010 che dà<br />
attuazione ed esecuzione al Co<strong>di</strong>ce dei contratti pubblici; il DPR n. 223 del 2010<br />
sull‟erogazione dei contributi all‟e<strong>di</strong>toria; il DPR n. 175 del 2007 recante criteri,<br />
23 Discorso a parte meritano i numerosissimi i regolamenti che provvedono a organizzare o<br />
riorganizzare settori della pubblica amministrazione. Accanto a quelli <strong>di</strong> cui al comma 4 bis dell‟art.<br />
17 della legge n. 400 del 1988, sono stati approvati molti regolamenti <strong>di</strong> rior<strong>di</strong>no degli enti pubblici<br />
in attuazione delle <strong>di</strong>sposizioni c.d. tagliaenti: cfr. l‟art. 112 del d.l. n. 112 del 2008 e l‟art. 29 del<br />
d.l. n. 223 del 2006.<br />
24 Già A. PACE, I ridotti limiti della potestà normativa del Governo nella legge n. 400 del 1988,<br />
in Giur. cost., 1988, II, 1492, dubitava della possibilità che vi fossero ambiti materiali non<br />
<strong>di</strong>sciplinati, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, dalla legge.<br />
10
procedure e modalità <strong>di</strong> attuazione degli interventi a sostegno del settore turistico; il<br />
DPR n. 254 del 2006 recante la <strong>di</strong>sciplina del risarcimento <strong>di</strong>retto dei danni derivanti<br />
da circolazione stradale; il DPR n. 237 del 2005 recante misure contro la tratta <strong>di</strong><br />
persone; il DPR n. 108 del 2004 recante la <strong>di</strong>sciplina per l‟istituzione,<br />
l‟organizzazione, il funzionamento del ruolo dei <strong>di</strong>rigenti presso la P.A.; il DPR n.<br />
303 del 2004 concernente le procedure per il riconoscimento dello status <strong>di</strong> rifugiato;<br />
il DPR n. 334 del 2004, che ha mo<strong>di</strong>ficato il DPR 394 del 1999, in materia <strong>di</strong><br />
immigrazione; il DPR n. 104 del 2003, che reca l‟attuazione della legge che<br />
attribuisce l‟esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto ai citta<strong>di</strong>ni italiani residenti all‟estero; il DPR<br />
n. 67 del 2002 recante l‟attuazione della normativa per il proce<strong>di</strong>mento elettorale dei<br />
magistrati a componenti del CSM.<br />
È interessante segnalare poi che in alcuni settori – si pensi in particolare al sistema<br />
dell‟istruzione 25 – il ruolo delle fonti secondarie è del tutto preponderante.<br />
2.5. Produzione regolamentare e forma <strong>di</strong> governo<br />
Tralasciando le pur gravi conseguenze che emergono dalla ricognizione svolta<br />
sulla crisi della sistematica delle fonti 26 , è possibile svolgere qualche sintetica<br />
considerazione sugli effetti che l‟attività normativa secondaria comporta sulla forma<br />
<strong>di</strong> governo 27 .<br />
Va subito premesso che la pur in<strong>di</strong>scutibile rilevanza quantitativa e “qualitativa”<br />
della produzione regolamentare non sembra <strong>di</strong> per sé il sintomo più evidente della<br />
25 I regolamenti <strong>di</strong>sciplinano il reclutamento dei <strong>di</strong>rigenti scolastici (DPR n. 140 del 2008), la<br />
determinazione dei criteri per la determinazione del personale ATA (DPR n. 119 del 2009), la<br />
valutazione degli alunni (DPR n. 122 del 2009), il rior<strong>di</strong>no degli istituti professionali, tecnici e dei<br />
licei (DPR nn. 87, 88, 89 del 2010), la <strong>di</strong>sciplina delle iniziative complementari e delle attività<br />
integrative nelle istituzioni scolastiche (DPR nn. 105 del 2001; 301 del 2005 e 268 del 2007) le<br />
convenzioni con le scuole paritarie (DPR n. 23 del 2008), lo statuto degli studenti della scuola<br />
secondaria (DPR n. 235 del 2007).<br />
26 Il tema è ampiamente trattato in dottrina: cfr., per tutti, le osservazioni <strong>di</strong> R. BIN, Or<strong>di</strong>ne delle<br />
norme e <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne dei concetti (e viceversa). Per una teoria quantistica delle fonti del <strong>di</strong>ritto, in<br />
Scritti in onore <strong>di</strong> Lorenza Carlassare. Il <strong>di</strong>ritto costituzionale come regola e limite al potere. Vol.<br />
I. Delle fonti del <strong>di</strong>ritto, Napoli, 2009, cit., 35 ss.<br />
27 Sul legame tra fonti e forma <strong>di</strong> governo, cfr. il noto saggio <strong>di</strong> A. PIZZORUSSO, Sistema delle<br />
fonti e forma <strong>di</strong> stato e <strong>di</strong> governo, in Quad. cost., 1986, 217 ss. Nella giurisprudenza<br />
costituzionale, cfr. la sent. n. 171 del 2007.<br />
11
crisi del Parlamento 28 . È ad esempio sufficiente ricordare che la delegificazione – su<br />
cui insistono, come si vedrà, le maggiori preoccupazioni della dottrina – non esclude<br />
la possibilità che il Parlamento possa operare una „rilegificazione‟ delle materie,<br />
riappropriandosi del ruolo <strong>di</strong> legislatore 29 .<br />
Forse però, poiché da tempo si è evidenziato il venir meno del “monopolio<br />
legislativo” da parte del Parlamento 30 , occorrerebbe semmai riflettere sul ruolo del<br />
Parlamento stesso dal punto <strong>di</strong> vista della scarsa capacità <strong>di</strong> controllo sulle attività<br />
dell‟Esecutivo 31 , ivi comprese quelle normative. In particolare, potrebbe essere utile<br />
soffermarsi, con riferimento alla produzione regolamentare, sugli effetti derivanti<br />
dall‟introduzione, nella legge n. 69 del 2009, del parere obbligatorio delle<br />
Commissioni parlamentari nell‟ambito del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> adozione dei regolamenti<br />
<strong>di</strong> delegificazione. Più in generale, quello dei poteri <strong>di</strong> controllo del Parlamento<br />
rappresenta oggi un problema cruciale nell‟ambito della configurazione della forma<br />
<strong>di</strong> governo 32 . È però evidente che non è questa la sede per poter svolgere un<br />
ragionamento anche solo minimamente compiuto.<br />
Tornando al ruolo dell‟Esecutivo, parte della dottrina sostiene che il rilevante ruolo<br />
28 Secondo G.F. CIAURRO, Istituzioni parlamentari, Milano, 1982, 8, uno dei sintomi della crisi<br />
del Parlamento è, al contrario, determinato proprio dall‟approvazione <strong>di</strong> “minute <strong>di</strong>sposizioni<br />
applicative che in un corretto sistema normativo dovrebbero essere rimesse alla normazione<br />
secondaria <strong>di</strong> competenza del Governo”.<br />
In senso analogo, <strong>di</strong> recente, S. CURRERI, Riforme regolamentari e futuro del Parlamento, in<br />
Quad. cost., 2008, 772 che segnala, tra i segnali <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà del Parlamento, “la scarsa incisività<br />
della partecipazione al processo ascendente della produzione normativa comunitaria; il ruolo<br />
marginale svolto dalle Camere nel <strong>di</strong>rimere i conflitti <strong>di</strong> competenza insorti tra Stato e regioni nella<br />
ripartizione della potestà legislativa dopo la riforma del Titolo V del 2001, a tutto vantaggio degli<br />
accor<strong>di</strong> stipulati <strong>di</strong>rettamente dal Governo con le regioni e del ruolo che la Corte costituzionale si è<br />
trovata a dover assumere; il deferimento ad autorità in<strong>di</strong>pendenti del potere <strong>di</strong> regolazione <strong>di</strong><br />
materie particolarmente complesse che, in mancanza <strong>di</strong> una aggiornata normativa <strong>di</strong> settore e <strong>di</strong> una<br />
specifica regolazione processuale, rischia <strong>di</strong> tradursi in una sostanziale ab<strong>di</strong>cazione della politica”.<br />
29 A. PIZZORUSSO, Delegificazione, voce in Enc. <strong>di</strong>r., Agg. III, Milano, 1999, 494.<br />
30 Cfr. ancora G.F. CIAURRO, op. ult. cit., 103 ss.<br />
31 A. MANZELLA, Le sfide che attendono il nuovo Parlamento, in la Repubblica, 7 maggio 2008,<br />
38, all‟inizio della XVI legislatura segnalava la necessità che anche la maggioranza parlamentare<br />
prendesse coscienza del “controllo <strong>di</strong> maggioranza”, ritenuto lo strumento in grado <strong>di</strong> rendere vitali<br />
i parlamenti.<br />
32<br />
In argomento, si veda, <strong>di</strong> recente, N. LUPO, La funzione <strong>di</strong> controllo parlamentare<br />
nell‟or<strong>di</strong>namento italiano, in http://www.astrid-online.it/--Riforma-/Stu<strong>di</strong>--<br />
ric/Lupo_AmminIncamm.pdf e la bibliografia ivi citata.<br />
12
assunto dalla produzione regolamentare comporterebbe una sensibile mo<strong>di</strong>fica della<br />
forma <strong>di</strong> governo tracciata dalla Costituzione 33 , in ragione del rafforzamento del<br />
ruolo dell‟Esecutivo rispetto a quello del Parlamento 34 .<br />
Se però si adotta la prospettiva secondo cui una vera e propria contrapposizione tra<br />
Parlamento e Governo non esiste, essendo entrambi gli organi chiamati a svolgere, in<br />
continuum, una significativa attività <strong>di</strong> guida e <strong>di</strong>rezione politica 35 , ecco allora che la<br />
rilevante attività normativa del Governo può essere considerata una delle espressioni<br />
in cui si sostanzia fisiologicamente il rapporto <strong>di</strong> fiducia sussistente tra i due poteri 36 .<br />
Questa affermazione è ancor più vera se si considera che ormai pare assodato che<br />
“l‟esecutivo gioca un ruolo nell‟or<strong>di</strong>namento che non può essere relegato nella<br />
tra<strong>di</strong>zionale funzione <strong>di</strong> esecuzione della legge, perché abbraccia anche l‟attività<br />
politica” 37 . Poiché anche l‟attività normativa del Governo costituisce uno dei mo<strong>di</strong><br />
per la realizzazione dell‟in<strong>di</strong>rizzo politico, l‟esercizio della potestà regolamentare,<br />
anche <strong>di</strong> delegificazione 38 , può dunque trovare una sua precisa ragione costituzionale<br />
33 Di “detronizzazione della Costituzione” ragiona G. SILVESTRI “Questa o quella per me pari<br />
sono…”. Disinvoltura e irrequietezza nella legislazione italiana sulle fonti del <strong>di</strong>ritto, in Le fonti<br />
del <strong>di</strong>ritto, oggi. Giornate <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o in onore <strong>di</strong> Alessandro Pizzorusso, <strong>Pisa</strong>, 2006, 179.<br />
34 F. SORRENTINO, Le fonti del <strong>di</strong>ritto italiano, Padova, 2009, 316-317; G. DI COSIMO, E le<br />
Camere stanno a guardare, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 4/2009, e ora anche in Scritti in<br />
onore <strong>di</strong> Lorenza Carlassare, cit., 154.<br />
35 Cfr. A. PIZZORUSSO, Sistema delle fonti, cit., 227; ID., Fonti del <strong>di</strong>ritto, in A. SCIALOJA, G.<br />
BRANCA (a cura <strong>di</strong>), Commentario del co<strong>di</strong>ce civile, 1977, I ed., 290 ss.; M. CARTABIA,<br />
Legislazione e funzione <strong>di</strong> Governo, in Riv. <strong>di</strong>r. cost., 2006, passim; N. LUPO, Dalla legge al<br />
regolamento, cit., 333 ss.; M. ESPOSITO, Regolamenti delegati, atto complesso e controllo <strong>di</strong><br />
legittimità costituzionale, in Giur. It., 2005, 1135 ss. Sul tema si vedano poi le classiche pagine <strong>di</strong><br />
E. CHELI, Potere regolamentare e struttura costituzionale, Milano, 1967.<br />
36 A. PIZZORUSSO, Sistema delle fonti, cit., 234 affermava che “l‟attribuzione <strong>di</strong> funzioni<br />
normative ad organi non elettivi non può essere <strong>di</strong> per sé considerata come una violazione del<br />
principio democratico quando tale attribuzione sia giustificata dall‟esigenza <strong>di</strong> bilanciare le<br />
manifestazioni della volontà politica con la garanzia dei <strong>di</strong>ritti costituzionalmente riconosciuti ai<br />
citta<strong>di</strong>ni, nonché con le ragioni dell‟efficienza amministrativa”.<br />
37 E. CHELI, Potere regolamentare e struttura costituzionale, passim; M. CARTABIA, op. ult. cit.,<br />
72. A. ROMANO, Le fonti del <strong>di</strong>ritto amministrativo, in L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO,<br />
F.A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA (a cura <strong>di</strong>), Diritto amministrativo, Bologna, 2001, vol. I, 234,<br />
sostiene che sia l‟Esecutivo, e non il Parlamento, il vero motore dell‟attività normativa all‟interno<br />
dell‟or<strong>di</strong>namento italiano.<br />
38 A. PIZZORUSSO, Il potere regolamentare dopo la legge n. 400/1988, in Scritti per Mario Nigro,<br />
vol. I, Stato e amministrazione, 1991, 495 evidenziava come la delegificazione fosse pienamente<br />
compatibile con la forma <strong>di</strong> governo parlamentare monista.<br />
13
nel vincolo che unisce il Parlamento al Governo 39 .<br />
Se quanto sostenuto è vero, <strong>di</strong> fronte a questa realtà rimane dunque in<strong>di</strong>spensabile<br />
verificare se l‟utilizzo imponente della potestà regolamentare su materie sensibili e<br />
spesso incidenti sui <strong>di</strong>ritti fondamentali dell‟uomo, sia sottoposto ad un efficace<br />
controllo nell‟ambito del sistema giuris<strong>di</strong>zionale 40 . La seconda parte della ricerca è<br />
dunque proprio volta ad analizzare le modalità con cui la Corte costituzionale da una<br />
parte e i giu<strong>di</strong>ci amministrativi dall‟altra svolgono tale controllo.<br />
3. La Corte e i regolamenti: la manifesta inammissibilità delle questioni aventi ad<br />
oggetto esclusivamente norme regolamentari<br />
Rispetto ai circa 450 regolamenti governativi emanati nel decennio, nella<br />
giurisprudenza costituzionale dal 2001 fino al giugno del 2011 si rinvengono, a<br />
quanto consta, 33 pronunce aventi ad oggetto regolamenti dell‟esecutivo 41 , cui<br />
devono aggiungersene altre 7 aventi ad oggetto regolamenti o decreti ministeriali 42 .<br />
Non si tratta certo <strong>di</strong> un numero particolarmente elevato, considerando che alcune<br />
<strong>di</strong> queste pronunce hanno ad oggetto le stesse norme regolamentari 43 , e considerando<br />
anche che la giurisprudenza or<strong>di</strong>naria e amministrativa riconosce ormai<br />
pacificamente l‟incompetenza della Corte costituzionale a giu<strong>di</strong>care sui<br />
39 M. ESPOSITO, Regolamenti delegati, cit., 1139.<br />
40<br />
Secondo M. CARTABIA, Considerazioni conclusive, in Fuga dalla legge, cit., 186 è infatti dalla<br />
giuris<strong>di</strong>zione che devono provenire i segnali più forti in risposta alle deviazioni che la prassi mostra<br />
sulle procedure della delegificazione.<br />
41<br />
Non è stata considerata in questo numero la sent. n. 296 del 2008, con la quale la Corte ha<br />
<strong>di</strong>chiarato incostituzionale una norma <strong>di</strong> legge che un successivo regolamento si era limitato a<br />
riprodurre fedelmente e che non era stato in alcun modo in<strong>di</strong>cato dal giu<strong>di</strong>ce remittente come<br />
oggetto.<br />
42 Al fine <strong>di</strong> verificare le modalità <strong>di</strong> controllo da parte della Corte costituzionale, così come<br />
degli altri giu<strong>di</strong>ci, sulle fonti regolamentari, non paiono esserci ostacoli <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne logico nel<br />
considerare contestualmente decreti governativi e ministeriali.<br />
43 Si pensi alle sette pronunce depositate dalla Corte tra il 2001 e il 2003 sull‟art. 20 del DPR 31<br />
agosto 1999, n. 394; o, più <strong>di</strong> recente, alle cinque pronunce sull‟art. 9 del DPR 18 luglio 2006 n.<br />
254; nonché alle due decisioni aventi ad oggetto l‟art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701.<br />
14
egolamenti 44 .<br />
Come è ben noto, infatti, secondo quanto <strong>di</strong>spone l‟art. 5 dell‟All. E della l. n.<br />
2248 del 1865, il controllo sulla legittimità dei regolamenti è devoluto ai giu<strong>di</strong>ci<br />
or<strong>di</strong>nari e a quelli amministrativi. Nessun potere spetta invece alla Corte<br />
costituzionale, che, da parte sua, ha sempre interpretato il termine “legge” <strong>di</strong> cui<br />
all‟art. 134 Cost. in senso formale.<br />
Si ricor<strong>di</strong> per tutte la ben nota – per chi si occupa <strong>di</strong> questi temi – sent. n. 23 del<br />
1989 secondo cui “finché l‟evoluzione storica del sistema costituzionale, pur nel<br />
crescente pluralismo delle forme <strong>di</strong> produzioni normativa, conserverà l‟attuale<br />
configurazione monistica <strong>di</strong> forma <strong>di</strong> governo con potere legislativo riservato al<br />
Parlamento e non riconosciuto in via originaria e concorrente anche all‟esecutivo o<br />
ad altri organi, il controllo demandato a questa Corte dall‟art. 134 Cost. deve<br />
intendersi limitato alle sole fonti primarie” 45 .<br />
Vi è però da <strong>di</strong>re che, almeno per quanto concerne i regolamenti <strong>di</strong><br />
attuazione/esecuzione, da un‟analisi <strong>di</strong>acronica della giurisprudenza costituzionale<br />
del decennio in considerazione potrebbe dedursi – con tutte le cautele <strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>rà in<br />
seguito - che la Corte voglia giocare un ruolo più attivo nel controllo delle fonti<br />
regolamentari.<br />
Questa tesi può essere confermata se si considerano separatamente: a) le questioni<br />
aventi ad oggetto solo norme regolamentari; b) le questioni <strong>di</strong> legittimità<br />
costituzionale che abbiano ad oggetto, allo stesso tempo, norme regolamentari e<br />
44 Cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, sent. 5980 del 2010; sez. V, sent. 5523 del 2002; e Cons.<br />
Stato, sez. IV, sent. n. 6335 del 2003, in www.giustizia-amministrativa.it.<br />
45 Proprio il contenuto <strong>di</strong> questa decisione indusse molti commentatori ad ipotizzare che in futuro<br />
la Corte costituzionale potrebbe (o avrebbe potuto) far cadere la tesi dell‟inammissibilità del<br />
controllo <strong>di</strong> costituzionalità sul regolamento. Secondo attenta dottrina (G. ZAGREBELSKY, Giustizia<br />
costituzionale, 113; G. TARLI BARBIERI, Regolamenti <strong>di</strong> delegificazione e giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> legittimità<br />
costituzionale: verso nuovi orizzonti?, in Giur. cost., 1998, 3900; B. DE MARIA, I controlli sui<br />
regolamenti <strong>di</strong> delegificazione e la mancata o insufficiente determinazione delle norme regolatrici<br />
della materia nelle leggi delegificanti, in V. COCOZZA, S. STAIANO, I rapporti tra Parlamento e<br />
Governo, cit., 656) il pronunciamento della Corte costituzionale fece proprio in quell‟occasione la<br />
tesi sostenuta da L. ELIA, Giustizia costituzionale e poteri legislativi decentrati, in Scritti in onore<br />
<strong>di</strong> Costantino Mortati, vol. IV, Milano, 1977, 363 che evidenziava come il problema del controllo<br />
da parte della Corte sui regolamenti avrebbe potuto trovare nuova considerazione nel caso in cui si<br />
“realizzasse una massiccia ma poco probabile delegificazione a favore della fonte regolamentare”.<br />
15
norme aventi rango primario.<br />
Rispetto alle prime, non si trovano evoluzioni nel citato orientamento della Corte<br />
costituzionale, che costantemente <strong>di</strong>chiara la manifesta inammissibilità delle<br />
questioni aventi ad oggetto la sola norma regolamentare. In questi casi, la<br />
motivazione della decisione si risolve in pochissime battute: la Corte si limita ad<br />
affermare, con formulazioni più o meno analoghe, che “le censure sono<br />
manifestamente inammissibili, in quanto <strong>di</strong>rette contro una o più <strong>di</strong>sposizioni<br />
regolamentari sottratte, in quanto tali, al giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> legittimità costituzionale”.<br />
Nell‟ultimo decennio si contano 8 decisioni <strong>di</strong> questo tipo: le or<strong>di</strong>nanze nn. 20 e 197<br />
del 2008, le or<strong>di</strong>nanze nn. 37 e 130 del 2007; l‟ord. n. 300 del 2006; l‟ord. n. 66 del<br />
2004, l‟ord. n. 145 del 2003 e l‟ord. n. 124 del 2001.<br />
4. Segue: un nuovo approccio della Corte costituzionale in riferimento alle<br />
questioni sollevate contestualmente sui regolamenti (non <strong>di</strong> delegificazione) e sulle<br />
leggi?<br />
Maggiore attenzione è stata invece posta dalla Corte sulle questioni <strong>di</strong> legittimità<br />
costituzionale aventi ad oggetto, allo stesso tempo, norme regolamentari (non <strong>di</strong><br />
delegificazione, su cui ve<strong>di</strong> infra) e norme <strong>di</strong> rango primario.<br />
Il punto <strong>di</strong> partenza dell‟analisi deve essere in<strong>di</strong>viduato in quella poco ricorrente<br />
giurisprudenza costituzionale che, come ben noto 46 , dalla fine degli anni ‟80 ha<br />
riconosciuto la possibilità <strong>di</strong> svolgere un controllo <strong>di</strong> costituzionalità sui regolamenti<br />
nei casi in cui la fonte regolamentare contribuisca ad integrare il contenuto della fonte<br />
primaria in modo da dare vita ad un‟unica norma.<br />
In particolare, nelle sentenze n. 1104 del 1988 e 456 del 1994, la Corte aveva<br />
<strong>di</strong>chiarato l‟incostituzionalità della legge impugnata che “risultava in concreto<br />
46 Tra le ricognizioni più recenti, F. BIONDI, Oggetto e parametro, in R. BALDUZZI, P. COSTANZO<br />
(a cura <strong>di</strong>), Le zone d‟ombra della giustizia costituzionale. I giu<strong>di</strong>zi sulle leggi, Torino, 2007, 67 ss.<br />
Un‟approfon<strong>di</strong>ta analisi delle decisioni della Corte è contenuta anche in T. GIOVANNETTI,<br />
Delegificazione, regolamenti e atti amministrativi, in R. ROMBOLI (a cura <strong>di</strong>), L‟accesso alla<br />
giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive <strong>di</strong> un modello, Napoli, 2006, 467 ss.<br />
16
applicabile attraverso le specificazioni formulate nella fonte secondaria, che, se pur<br />
temporalmente anteriore, era stata successivamente richiamata a completamento del<br />
contenuto prescrittivo della norma primaria” 47 . In tali decisioni si affermava così il<br />
principio che, nei casi in cui legge e regolamento formassero un continuum<br />
normativo, la Corte avrebbe potuto scrutinare nel merito anche la norma<br />
regolamentare 48 .<br />
In <strong>di</strong>sparte per il momento le teorie che avrebbero influenzato queste decisioni, va<br />
qui ricordato che esse sono rimaste per molti anni pressochè isolate 49 , o quanto meno<br />
il frutto <strong>di</strong> una giurisprudenza costituzionale quantomeno oscillante 50 .<br />
Anche nei primi anni del decennio qui in esame, il precedente fornito da queste due<br />
decisioni viene sostanzialmente <strong>di</strong>menticato. Infatti, analogamente alle questioni<br />
aventi ad oggetto esclusivamente norme regolamentari, si deve dar conto <strong>di</strong> una<br />
giurisprudenza costituzionale incline a sbarazzarsi con poca attenzione <strong>di</strong> quelle<br />
decisioni in cui oggetto della questione erano contemporaneamente una norma<br />
regolamentare e una legislativa. La Corte non sembra neppure interrogarsi in merito<br />
47 Ma cfr. anche Corte cost., n. 364 del 1990, che pur <strong>di</strong>chiarando inammissibile la questione<br />
sollevata affermò che “L'accoglimento dell'eccezione d'inammissibilità (relativa alla norma<br />
regolamentare, nda), tuttavia, atteso il rapporto che lega la fonte secondaria e la normativa che ne<br />
prevede contenuto e finalità non limita l'osservazione sull'oggetto della questione sollevata”; Corte<br />
cost., n. 257 del 1991, nella quale la fonte regolamentare – pur non essendo oggetto della questione<br />
– incideva sull‟applicabilità della legge impugnata e Corte cost. n. 114 del 1993, su cui cfr. G.<br />
PARODI, Corte costituzionale e sindacato “in<strong>di</strong>retto” sui regolamenti, in A. RUGGERI (a cura <strong>di</strong>), La<br />
motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Torino, 1994, 534 ss.<br />
48 Secondo V. ONIDA, M. D‟AMICO, Il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> costituzionalità delle leggi, Materiali <strong>di</strong><br />
giustizia costituzionali, Torino, 1998, 146 e 165, si trattava <strong>di</strong> una giurisprudenza “molto<br />
<strong>di</strong>scutibile”, posto che se è il regolamento a violare la Costituzione, è il regolamento a doversi<br />
considerare viziato e non la legge. In dottrina, cfr. inoltre L. CARLASSARE, Il <strong>di</strong>ritto vivente <strong>di</strong><br />
origine regolamentare all‟esame della Corte, in AA.VV., Giu<strong>di</strong>zio a quo e promovimento del<br />
processo costituzionale, Milano, 1990, 84 ss.; M. CARTABIA, Il sindacato della Corte costituzionale<br />
sulle norme regolamentari…aventi (ormai) forza <strong>di</strong> legge, in Giur. cost., 1994, 462 ss.; A.<br />
PUGIOTTO, La rivincita <strong>di</strong> Esposito (legge, regolamento e sindacato <strong>di</strong> costituzionalità), in Giur.<br />
cost., 1995, 588 ss.<br />
49 G. DI COSIMO, I regolamenti nel sistema delle fonti, Milano, 2005, 6; M. MASSA, Le zone<br />
d‟ombra della giustizia costituzionale: i regolamenti dell‟esecutivo, in www.astridonline.it, p. 6 del<br />
paper.<br />
50<br />
C. PINELLI, Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema <strong>di</strong> qualificazione <strong>di</strong> atti con forza <strong>di</strong><br />
legge, in R. ROMBOLI (a cura <strong>di</strong>), La giustizia costituzionale a una svolta. Atti del seminario <strong>di</strong> <strong>Pisa</strong><br />
del 5 maggio 1990, Torino 1991, 199.<br />
17
alla eventuale sussistenza <strong>di</strong> quel continuum tra legge e regolamento che<br />
consentirebbe l‟ammissibilità delle questioni. Possono ricondursi a questo filone le<br />
decisioni nn. 297, 385 e 387 del 2001, nn. 35, 45, 148, 187, 103, 104 e 210 del 2002,<br />
nn. 212 e 333 del 2003.<br />
In seguito sembra invece potersi rinvenire una giurisprudenza più attenta al<br />
problema. Si ba<strong>di</strong>: come già accennato, non siamo certo in presenza <strong>di</strong> clamorosi<br />
revirement o <strong>di</strong> prese <strong>di</strong> posizione che sconfessano apertamente la giurisprudenza<br />
precedente. E, d‟altra parte non mancano decisioni che, come si vedrà, potrebbero<br />
essere lette in modo da inficiare la tesi che qui si sostiene 51 . In ogni caso,<br />
nell‟obiettivo che ci si è proposti, <strong>di</strong> sistematizzare la giurisprudenza della Corte,<br />
alcune pronunce paiono davvero in qualche modo sintomatiche <strong>di</strong> una evoluzione,<br />
anche se non traumatica, dell‟atteggiamento della Corte nei confronti delle fonti<br />
regolamentari.<br />
Il punto <strong>di</strong> svolta può essere identificato – certo paradossalmente, vista la<br />
declaratoria <strong>di</strong> inammissibilità della questione – nell‟or<strong>di</strong>nanza n. 389 del 2004 sul<br />
Crocifisso.<br />
Anche grazie alle sollecitazioni avanzate dalla dottrina 52 , nonché all‟interesse<br />
dell‟opinione pubblica, la Corte fu tenuta a soffermarsi con una certa attenzione sul<br />
rapporto tra fonte regolamentare e legislativa. Così, come da molti ipotizzato 53 ,<br />
l‟inammissibilità della questione venne motivata con l‟assenza <strong>di</strong> quel “necessario<br />
rapporto <strong>di</strong> integrazione e specificazione che avrebbe consentito l'impugnazione<br />
delle <strong>di</strong>sposizioni legislative “come specificate” dalle norme regolamentari”. La<br />
Corte precisò come in nessun modo il precetto ricavabile dalle norme regolamentari<br />
potesse essere desunto, neppure in via <strong>di</strong> principio, dalle <strong>di</strong>sposizioni legislative che<br />
51 Si veda in proposito l‟analisi <strong>di</strong> M. MASSA, Giuris<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> costituzionalità e potere<br />
regolamentare. Notizie dal confine, parr. §§ 2.1 e 2.2, in questo stesso volume. Il saggio è stato letto<br />
in anteprima grazie alla cortesia dell‟Autore, cui va la mia gratitu<strong>di</strong>ne anche per l‟utile confronto sui<br />
temi della relazione.<br />
52 Si vedano i numerosi contributi pubblicati in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI,<br />
La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, Torino, 2004.<br />
53<br />
Cfr., per tutti, F. BENELLI, Il fine non giustifica il mezzo. Una via sbagliata (il ricorso alla<br />
Corte) per un problema reale (l'esposizione dei simboli religiosi), in op. ult. cit., 27 ss.<br />
18
pure il remittente aveva citato. Si mise così in luce come la questione <strong>di</strong> legittimità<br />
costituzionale concernesse esclusivamente le norme regolamentari e che il tentativo<br />
del giu<strong>di</strong>ce a quo <strong>di</strong> agganciarle ad una fonte primaria fosse in realtà improponibile.<br />
Al <strong>di</strong> là delle valutazioni, anche critiche, sulla decisione 54 , quello che qui pare<br />
importante sottolineare è che in questa circostanza i giu<strong>di</strong>ci costituzionali – certo<br />
sollecitati dalla prospettazione del TAR remittente – si siano spinti ad affrontare la<br />
questione del rapporto tra fonti primarie e secondarie con una certa ampiezza e<br />
profon<strong>di</strong>tà, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto era capitato anche nel più recente passato.<br />
Ampiezza e profon<strong>di</strong>tà, che sembra essere da quel momento una caratteristica<br />
fondamentale delle decisioni aventi ad oggetto regolamenti e leggi.<br />
Infatti, a partire dal 2004 solo in poche circostanze (ord. nn. 300, 442 del 2006 e<br />
ord. n. 440 del 2008, cui hanno fatto poi seguito altre 4 pronunce gemelle: ord. nn.<br />
85, 154 e 192 del 2010; 137 del 2011) la Corte ha <strong>di</strong>chiarato l‟inammissibilità delle<br />
questioni a causa della natura regolamentare della norma impugnata, senza verificare<br />
il rapporto con le norme <strong>di</strong> rango primario. Vi è peraltro da segnalare che in questi<br />
casi la maldestra formulazione delle or<strong>di</strong>nanze <strong>di</strong> rimessione avrebbe impe<strong>di</strong>to, in<br />
ogni caso, una decisione <strong>di</strong> merito: prova ne sono le altre cause <strong>di</strong> inammissibilità<br />
segnalate dalla Corte.<br />
In altri casi, invece, la Corte si <strong>di</strong>sinteressa della natura regolamentare della norma<br />
oggetto (sent. n. 61 del 2006 e ord. nn. 113 del 2006, 333 del 2007 e 333 del 2008) e<br />
<strong>di</strong>chiara l‟inammissibilità della questione per altri vizi. Pur non potendosi attribuire a<br />
queste decisioni particolare rilievo, si può ipotizzare che questa scelta sia dovuta al<br />
fatto che gli altri vizi <strong>di</strong> inammissibilità risultassero forse “più evidenti” rispetto<br />
54 In senso critico, si vedano A. PUGIOTTO, Verdetto pilatesco sul crocifisso in aula. Dopo<br />
l‟or<strong>di</strong>nanza si naviga a vista, in D.&G. <strong>di</strong>ritto e giustizia, 2005, n. 3; P. VERONESI, La Corte<br />
costituzionale, il TAR e il crocifisso: il seguito dell'or<strong>di</strong>nanza n. 389/2004, in<br />
www.forumcostituzionale.it; in senso adesivo, G. CASUSCELLI, Il crocifisso nelle scuole: neutralità<br />
dello Stato e “regola della precauzione”, in www.olir.it, p. 9 del paper; S. LARICCIA, Garanzie e<br />
limiti della giustizia italiana per l‟attuazione del principio <strong>di</strong> laicità, in<br />
www.associazionedeicostituzionalisti.it; ID., A ciascuno il suo compito: non spetta alla Corte<br />
costituzionale <strong>di</strong>sporre la rimozione del crocifisso, in Giur. cost., 2004, 4287 ss.<br />
19
all‟assenza del continuum normativo 55 .<br />
Più interessanti paiono invece l‟ord. n. 381 del 2007, la sent. n. 162 del 2008 e<br />
l‟ord. n. 59 del 2009, nelle quali la Corte, come nella sentenza sul Crocifisso, si<br />
interroga esplicitamente in merito alla relazione tra le fonti regolamentari e quelle<br />
legislative impugnate, giungendo, solo al termine <strong>di</strong> un approfon<strong>di</strong>mento dei<br />
contenuti delle norme, ad escludere la sussistenza <strong>di</strong> quel continuum normativo che<br />
potrebbe consentire la decisione nel merito.<br />
Ma è soprattutto la sentenza n. 354 del 2008 che pare fornire un forte elemento <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>scontinuità rispetto al passato. Come era successo soltanto in occasione delle citate<br />
sentenze n. 1104 del 1988 e 456 del 1994, la Corte entra nel merito <strong>di</strong> una questione<br />
<strong>di</strong> legittimità costituzionale avente ad oggetto allo stesso tempo un atto legislativo e<br />
uno regolamentare.<br />
L‟importanza <strong>di</strong> questa decisione si ricava, a mio modo <strong>di</strong> vedere, dal fatto che la<br />
Corte costituzionale non solo affermi l‟ammissibilità della questione, ma soprattutto e<br />
forse paradossalmente – a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto accaduto nelle sentenze 1104 del 1988<br />
e 456 del 1994 – ne <strong>di</strong>chiari l‟infondatezza.<br />
Oggetto della questione sollevata dalla Cassazione era una norma contenuta in una<br />
legge come integrata da alcune norme contenute in due <strong>di</strong>versi e successivi decreti<br />
ministeriali. La Corte affronta la questione nel merito in quanto gli atti regolamentari<br />
sono “espressamente previsti dalla <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge impugnata” e “<strong>di</strong><br />
quest‟ultima costituiscono specificazione”.<br />
A supporto <strong>di</strong> questa affermazione la Corte richiama le già ricordate sentenze nn.<br />
1104 del 1988 e 456 del 1994, e, a contrario, le decisioni n. 162 del 2008 e 389 del<br />
2004.<br />
Rispetto a tali precedenti vi è però una non lieve <strong>di</strong>fferenza: in quei casi, infatti, la<br />
<strong>di</strong>sciplina regolamentare era precedente a quella <strong>di</strong> rango legislativo, e quest‟ultima –<br />
come ebbe modo <strong>di</strong> precisare la Corte – faceva esplicitamente salve le precedenti<br />
55<br />
Contra, cfr. M. MASSA, Giuris<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> costituzionalità e potere regolamentare. Notizie dal<br />
confine, cit., §§ 2.1.<br />
20
<strong>di</strong>sposizioni regolamentari. Nonostante il parere avverso <strong>di</strong> autorevoli voci<br />
dottrinali 56 , sembra che questo rilievo possa aver giocato un ruolo significativo nelle<br />
decisioni della Corte costituzionale del 1988 e del 1994.<br />
Occorre infatti ricordare che la Corte, ben prima del 1988 57 , aveva pacificamente<br />
ammesso allo scrutinio <strong>di</strong> costituzionalità norme regolamentari che leggi successive<br />
avevano dotato <strong>di</strong> una forma legislativa 58 . Può ben <strong>di</strong>rsi che, nel caso delle norme<br />
oggetto delle sentenze nn. 1104 del 1988 e 456 del 1994, pur non essendosi<br />
formalmente verificato un fenomeno <strong>di</strong> “legificazione”, il Legislatore fosse<br />
perfettamente consapevole del contenuto delle norme regolamentari – già da tempo in<br />
vigore – la cui applicazione veniva esplicitamente fatta salva. E, d‟altra parte, proprio<br />
la Corte precisava che la fonte secondaria veniva richiamata dalla legge stessa “a<br />
completamento del contenuto prescrittivo della norma primaria”.<br />
Ora, una valutazione <strong>di</strong> questo tipo non sussiste invece nel caso deciso dalla<br />
sentenza n. 354 del 2008: la Corte interviene qui su una norma regolamentare il cui<br />
contenuto il Legislatore non poteva ovviamente conoscere, essendo il regolamento<br />
successivo alla legge. Di qui l‟impressione che – pur in una giurisprudenza che<br />
rimane complessivamente piuttosto confusa e poco organica – si sia <strong>di</strong> fronte ad<br />
un‟apertura forse ancor più significativa <strong>di</strong> quella compiuta nel 1988.<br />
Come si accennava sopra, una certa importanza riveste poi il fatto che la Corte<br />
56 Così L. CARLASSARE, Il <strong>di</strong>ritto vivente <strong>di</strong> origine regolamentare, cit., 90, secondo cui la<br />
recezione e la convalida dei contenuto normativi delle <strong>di</strong>sposizioni regolamentari anteriori “non fa<br />
assumere a queste particolare significato o valore, ma ha piuttosto il normale e comprensibile<br />
scopo <strong>di</strong> far permanere una normativa <strong>di</strong> esecuzione che altrimenti dovrebbe essere travolta<br />
dall‟abrogazione dell‟atto legislativo cui accedeva.<br />
57 Cfr., in particolare, sent. n. 86 del 1965; ma si veda anche, prima della sentenza n. 1104 del<br />
1988, la sent. n. 507 sempre del 1988.<br />
58<br />
Sul punto cfr. M. MASSA, Le zone d‟ombra della giustizia costituzionale: i regolamenti<br />
dell‟Esecutivo, in www.astridonline.it, p. 5 del paper. Di recente, cfr. la sentenza n. 344 del 2010:<br />
pur se riferita a fonti regionali, in questo caso la Corte ha <strong>di</strong>chiarato l‟incostituzionalità <strong>di</strong> una legge<br />
e <strong>di</strong> un regolamento regionale proprio perché la legge rinviava ad un regolamento, precisamente<br />
in<strong>di</strong>viduato, la <strong>di</strong>sciplina della materia in questione. In questi casi ci troviamo <strong>di</strong> fronte ad un rinvio<br />
recettizio che la legge opera nei confronti della norma regolamentare, cosa che impone<br />
l‟ammissibilità del controllo anche sulla fonte secondaria.<br />
21
abbia <strong>di</strong>chiarato l‟infondatezza della questione 59 . Se infatti la palese fondatezza <strong>di</strong><br />
una questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale (come nel caso della normativa che<br />
irragionevolmente limitava la responsabilità dei concessionari dei servizi pubblici <strong>di</strong><br />
cui alle sentenze del 1988 e del 1994) può costituire per la Corte una certa spinta a<br />
superare eccezioni <strong>di</strong> inammissibilità 60 , ciò chiaramente non vale quando le questioni<br />
non sono invece fondate 61 .<br />
L‟orientamento <strong>di</strong> maggior apertura che si è descritto sembra trovare conferma in<br />
due decisioni del 2011: nell‟or<strong>di</strong>nanza n. 10 del 2011 e nella sent. n. 34 del 2011, la<br />
Corte è entrata nel merito <strong>di</strong> questioni aventi ad oggetto una fonte regolamentare<br />
evidenziando come essa fosse “strettamente collegata alla <strong>di</strong>sciplina dettata dalla<br />
norma primaria, congiuntamente censurata”, e “costituisse specificazione della<br />
normativa <strong>di</strong> rango primario (…) censurata, sicchè, unitamente a quest‟ultima, può<br />
costituire oggetto del giu<strong>di</strong>zio incidentale <strong>di</strong> costituzionalità”. Anche in questi ultimi<br />
due casi, la norma regolamentare è successiva a quella <strong>di</strong> rango primario, e la<br />
questione è stata decisa dalla Corte nel senso della infondatezza.<br />
Un‟ultima riflessione si pone sul tema: da un punto <strong>di</strong> vista teorico, autorevole<br />
dottrina ha considerato la giurisprudenza della Corte – con riferimento alle sentenze<br />
n. 1104 del 1988 e n. 456 del 1994 – espressione del cosiddetto “<strong>di</strong>ritto vivente <strong>di</strong><br />
origine regolamentare”. Tratta da una nota a sentenza <strong>di</strong> Carlo Esposito 62 , la tesi in<br />
questione è stata successivamente ripresa con vigore in alcuni lavori <strong>di</strong> Lorenza<br />
59<br />
Diversamente, M. MASSA, Giuris<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> costituzionalità, cit., § 2.2, ritiene che la Corte<br />
volesse entrare nel merito della questione al <strong>di</strong> là degli aspetti connessi al tema delle fonti.<br />
60 Alla conclusione <strong>di</strong> cui nel testo consentono <strong>di</strong> pervenire anche le riflessioni <strong>di</strong> T.<br />
GIOVANNETTI, Delegificazione, regolamenti e atti amministrativi, in R. ROMBOLI (a cura <strong>di</strong>),<br />
L‟accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive <strong>di</strong> un modello, Napoli, 2006,<br />
478, sub nota 26, il quale evidenzia come la sentenza n. 1104 del 1988 sia stata resa nel periodo in<br />
cui il giu<strong>di</strong>ce costituzionale, fortemente impegnato nell‟opera <strong>di</strong> smaltimento, avrebbe potuto essere<br />
più sensibile alle esigenze <strong>di</strong> celerità <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio. Da qui l‟ipotesi che la manifesta irragionevolezza<br />
della norma abbia potuto effettivamente spingere la Corte a superare la sua giurisprudenza in tema<br />
<strong>di</strong> controllo sui regolamenti.<br />
61<br />
Sulle motivazioni implicite che in alcuni casi giustificano le decisioni della Corte, cfr. le chiare<br />
pagine <strong>di</strong> G. ZAGREBELSKY, Principi e voti, Torino, 2005, 77-79.<br />
62 C. ESPOSITO, Diritto vivente, legge e regolamento <strong>di</strong> esecuzione, in Giur. cost., 1962, 605 ss.<br />
22
Carlassare e Andrea Pugiotto 63 . Secondo questo approccio, la giurisprudenza sul<br />
<strong>di</strong>ritto vivente può essere utilmente invocata al fine <strong>di</strong> non escludere le norme<br />
secondarie dal sindacato della Corte, senza con ciò andare incontro a violazioni<br />
dell‟art. 134 Cost. Poiché, infatti, oggetto delle questioni sono le norme e non le<br />
<strong>di</strong>sposizioni, se la Corte deve “giu<strong>di</strong>care della costituzionalità delle <strong>di</strong>sposizioni<br />
giuri<strong>di</strong>che legislative nella significazione che esse (…) possono avere assunto nella<br />
concreta totalità dell‟or<strong>di</strong>namento, non è consentito, in sede <strong>di</strong> controllo della<br />
legittimità costituzionale della legge, porre le <strong>di</strong>sposizioni regolamentari <strong>di</strong><br />
esecuzione fuori dalla legge cui accedono e <strong>di</strong> cui abbiano determinato o specificato<br />
l‟effettiva significazione 64 ”. Nell‟evoluzione della tesi <strong>di</strong> Esposito fatta propria da<br />
Lorenza Carlassare, “la legge non può essere assolta qualora il regolamento<br />
destinato ad attuarlo ne <strong>di</strong>a un‟interpretazione incostituzionale 65 ”.<br />
In realtà, sul fatto che la Corte abbia fatto propria la categoria del “<strong>di</strong>ritto vivente<br />
<strong>di</strong> origine regolamentare” è forse lecito avanzare dei dubbi: innanzitutto, i<br />
regolamenti <strong>di</strong> volta in volta censurati si limitavano sempre ad integrare, e non solo<br />
ad interpretare, una fonte legislativa <strong>di</strong> per sé incompleta 66 . In altre parole, poiché il<br />
precetto legislativo non risultava completo se non per effetto dell‟integrazione<br />
operata dal regolamento, pare forzato considerare il regolamento stesso come<br />
63 L. CARLASSARE, Regolamento (<strong>di</strong>r. cost.), cit., 636; ID., Il <strong>di</strong>ritto vivente <strong>di</strong> origine<br />
regolamentare, cit., 84 ss.; A. PUGIOTTO, Sindacato <strong>di</strong> costituzionalità e <strong>di</strong>ritto vivente. Genesi, uso,<br />
implicazioni, Milano, 1994, 456 ss.; ID., La rivincita <strong>di</strong> Esposito (legge, regolamento e sindacato <strong>di</strong><br />
costituzionalità), in Giur. cost., 1995, 588 ss. In senso adesivo, anche G. TARLI BARBIERI,<br />
Regolamenti <strong>di</strong> delegificazione e giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> legittimità costituzionale: verso nuovi orizzonti?, in<br />
Giur. cost., 1998, 3899; F. BIONDI, Oggetto e parametro, cit., 67; F. CINTIOLI, Potere<br />
regolamentare e sindacato giuris<strong>di</strong>zionale. Disapplicazione e ragionevolezza nel processo<br />
amministrativo sui regolamenti, II ed., Torino, 2007, 32 ss.<br />
64 C. ESPOSITO, op. ult. cit., 605-606.<br />
65 L. CARLASSARE, Il <strong>di</strong>ritto vivente, cit., 85.<br />
66 Cfr. C. PINELLI, Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema <strong>di</strong> qualificazione <strong>di</strong> atti con<br />
forza <strong>di</strong> legge, cit., 199. Questa impostazione è stata ripresa in ID, Recenti orientamenti<br />
giurisprudenziali in tema <strong>di</strong> qualificazione <strong>di</strong> “atti con forza <strong>di</strong> legge”, in R. BALDUZZI, M. CAVINO,<br />
J. LUTHER (a cura <strong>di</strong>), La Corte costituzionale vent‟anni dopo la svolta. Atti del Seminario svoltosi a<br />
Stresa il 12 novembre 2010, Torino, 2011, 308-311. Anche a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> vent‟anni, Pinelli contesta<br />
la ricostruzione secondo cui la Corte costituzionale avrebbe sposato la tesi del <strong>di</strong>ritto vivente <strong>di</strong><br />
origine regolamentare. Per altre osservazioni critiche, cfr. M. MASSA, Le zone d‟ombra, cit., p. 7 ss.<br />
del paper.<br />
23
“semplice chiave ermeneutica della legge” 67 . A maggior ragione non sembra<br />
possibile ragionare <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto vivente nei casi in cui il regolamento alla luce del quale<br />
dovrebbe essere interpretata la legge è precedente alla stessa: in queste circostanze,<br />
come già si è detto, siamo più vicini alla legificazione che non all‟integrazione 68 . Più<br />
in generale si potrebbe osservare che – fatto salvo il caso delle norme <strong>di</strong><br />
interpretazione autentica – l‟interpretazione non può essere or<strong>di</strong>nariamente attribuita<br />
ad un‟altra fonte del <strong>di</strong>ritto, per lo più <strong>di</strong> grado gerarchico inferiore.<br />
A conferma <strong>di</strong> quanto sostenuto, vi è infine il fatto che la stessa Corte<br />
costituzionale non abbia mai fatto riferimento alla tesi del <strong>di</strong>ritto vivente <strong>di</strong> origine<br />
regolamentare, preferendo sempre ragionare <strong>di</strong> integrazione o <strong>di</strong> specificazione 69 .<br />
In ogni caso, al <strong>di</strong> là dell‟incerta ricostruzione teorica, quel che mi sembra vada<br />
sottolineato è che a partire dal 2004 si siano fatti più ampi quei varchi che si erano<br />
aperti tra il 1988 e il 1994. L‟adozione <strong>di</strong> tre decisioni <strong>di</strong> merito su fonti<br />
regolamentari in un lasso <strong>di</strong> tempo oggettivamente ridotto (2008-2011) pare un<br />
in<strong>di</strong>scutibile sintomo della maggiore attenzione riposta dalla Corte nei confronti della<br />
fonte regolamentare esecutiva o attuativa posta in stretto rapporto con la fonte <strong>di</strong><br />
legge.<br />
Questa presa <strong>di</strong> posizione da parte della Corte – che comincia a fornire qualche<br />
67<br />
Così A. CONCARO, Brevi riflessioni in merito al sindacato “in<strong>di</strong>retto” della Corte<br />
costituzionale sui regolamenti governativi, in Giur. It., I, 465-466: più in generale, la compianta<br />
Autrice dava atto dell‟esistenza <strong>di</strong> atteggiamenti contrad<strong>di</strong>ttori nella giurisprudenza costituzionale<br />
che “denotano la <strong>di</strong>fficoltà del giu<strong>di</strong>ce costituzionale <strong>di</strong> far propria la ricostruzione espositiana”.<br />
68 In dottrina, A. VUOLO, Il sindacato <strong>di</strong> legittimità sui regolamenti nella <strong>di</strong>namica dei rapporti<br />
tra poteri, in V. COCOZZA, S. STAIANO (a cura <strong>di</strong>) I rapporti tra Parlamento e Governo, cit., 808 –<br />
809, riconduce le sentenze n. 1104 del 1988 e 456 del 1994 proprio nell‟ottica del rinvio recettizio<br />
ed esclude possa parlarsi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto vivente <strong>di</strong> origine regolamentare a causa del fatto che i<br />
regolamenti erano in quella circostanza precedenti alle leggi. T. GIOVANNETTI, Delegificazione, cit.,<br />
487, attribuisce alla incerta giurisprudenza costituzionale la causa dei <strong>di</strong>fferenti punti <strong>di</strong> vista della<br />
dottrina.<br />
69 Cfr., oltre le sentenze già citate nel testo, l‟or<strong>di</strong>nanza n. 484 del 1993, nella quale la Corte<br />
evidenzia come sia l‟integrazione della fattispecie legale, me<strong>di</strong>ante la recezione del contenuto<br />
normativo <strong>di</strong> precedenti <strong>di</strong>sposizioni regolamentare, a consentire l'impugnazione della norma<br />
primaria nelle specificazioni contenute nella fonte secondaria.<br />
24
non banale risposta alle sollecitazioni <strong>di</strong> gran parte della dottrina 70 – è in parte dovuto<br />
ad una maggior attenzione da parte dei giu<strong>di</strong>ci remittenti a sottolineare il rapporto tra<br />
norma primaria e norma regolamentare.<br />
Non si deve però escludere che la contemporanea presenza nel collegio della Corte<br />
costituzionale <strong>di</strong> due giu<strong>di</strong>ci da sempre particolarmente sensibili alle problematiche<br />
in questione 71 possa aver avuto la sua influenza nell‟apertura <strong>di</strong> questi nuovi spiragli.<br />
Concludendo sul punto, è bene però avvertire che già all‟inizio degli anni novanta<br />
si era autorevolmente osservata una qual certa oscillazione nella giurisprudenza<br />
costituzionale sul punto 72 . È pertanto evidente che <strong>di</strong> questo orientamento occorrerà<br />
verificare la tenuta nel corso del tempo.<br />
5. Il controllo, solo in<strong>di</strong>retto, della Corte sui regolamenti <strong>di</strong> delegificazione.<br />
Non è certo questa la sede per esaminare approfon<strong>di</strong>tamente le problematiche poste<br />
dalla delegificazione. Si tratta <strong>di</strong> profili ben noti alla comunità scientifica e analizzati<br />
dalla più autorevole dottrina 73 .<br />
Mi limito qui a ricordare che, vista la capacità <strong>di</strong> produrre norme con effetti<br />
70 Secondo L. CARLASSARE, P. VERONESI, Regolamento, cit., 957 la Corte non potrebbe non farsi<br />
carico delle questioni sottese ai regolamenti, anche considerando il livello e l‟autorità delle voci che<br />
prospettano l‟incostituzionalità <strong>di</strong> alcune prassi.<br />
71 Il riferimento è a U. De Siervo e G. Silvestri, i cui saggi sulle fonti, già citati nel testo, hanno<br />
nel corso degli ultimi due decenni sempre evidenziato l‟uso anomalo del potere regolamentare e la<br />
necessità <strong>di</strong> svolgere un più accurato controllo, oltre che dei giu<strong>di</strong>ci amministrativi e comuni, da<br />
parte della Corte costituzionale: cfr., ad es. G. SILVESTRI, Questa o quella, cit., 187, dove si invita<br />
proprio la Corte costituzionale a svolgere sui regolamenti un intervento deciso, analogo a quello<br />
operato nel 1996 sui decreti legge, imponendo così al legislatore il rispetto <strong>di</strong> alcuni principicar<strong>di</strong>ne<br />
del sistema costituzionale delle fonti.<br />
72<br />
In tal senso, C. PINELLI, Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema <strong>di</strong> qualificazione <strong>di</strong> atti<br />
con forza <strong>di</strong> legge, in R. ROMBOLI (a cura <strong>di</strong>), La giustizia costituzionale a una svolta, cit., 199.<br />
73 Si vedano almeno, oltre ai saggi già citati, F. MODUGNO Appunti dalle lezioni sulle fonti del<br />
<strong>di</strong>ritto, Torino, 2002, 109-124; A.A. CERVATI, Delegificazione, in Enc. giur. (agg.) X, 1997; V.<br />
COCOZZA, La delegificazione. Riparto e forme della potestà regolamentare, IV ed., Napoli, 2005;<br />
G. DEMURO, Le delegificazioni: modelli e casi, Torino, 1995, ID., La delegificazione e lo squilibrio<br />
dei poteri, in Le deleghe legislative riflessioni sulla recente esperienza normativa e<br />
giurisprudenziale, a cura <strong>di</strong> P. CARETTI, A. RUGGERI, Atti del Convegno <strong>di</strong> <strong>Pisa</strong>, 11 giugno 2002,<br />
Milano, 2003; ID., La delegificazione, in Astrid-Rassegna, n. 90, del 10 aprile 2009, A. RUGGERI,<br />
„Flui<strong>di</strong>tà‟ dei rapporti tra le fonti e duttilità degli schemi d‟inquadramento sistematico (a proposito<br />
della delegificazione), in Dir. pubb., 2000, 351 ss.<br />
25
analoghi a quelli della legge 74 , sono tuttora frequenti le sollecitazioni nei confronti<br />
della Corte costituzionale a svolgere un controllo incisivo su questi regolamenti 75 .<br />
Tali sollecitazioni si fanno particolarmente pressanti sia in considerazione del fatto<br />
che, come si è visto, i regolamenti <strong>di</strong> delegificazione sono <strong>di</strong> gran lunga la fonte<br />
regolamentare più utilizzata 76 , sia se si tiene conto che il fenomeno della<br />
delegificazione spesso tende a rifuggire dalla <strong>di</strong>sciplina e dai limiti delineati dalla<br />
legge n. 400 del 1988 77 .<br />
In particolare, tra i casi in cui i regolamenti si <strong>di</strong>scostano “dal figurino <strong>di</strong>segnato”<br />
dall‟art. 17 della legge n. 400 del 1988 78 , vanno segnalati quelli in cui la legge che<br />
autorizza i regolamenti delimita in modo molto generico la potestà regolamentare del<br />
Governo, senza dunque stabilire quelle “norme generali della materia” <strong>di</strong> cui ragiona<br />
l‟art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 79 ; i casi in cui le norme da abrogare<br />
74 C. MORTATI, Atti con forza <strong>di</strong> legge e sindacato <strong>di</strong> costituzionalità, Milano, 1964; ID.,<br />
Istituzioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico, IX ed., Padova, 1976, vol. II, 1402-1403. L‟approccio <strong>di</strong> Mortati<br />
venne criticato da A. D‟ATENA, Regolamento delegato, legge abilitante e sindacato <strong>di</strong><br />
costituzionalità, in Giur. cost., 1967, 1224. L. PALADIN, Le fonti del <strong>di</strong>ritto italiano, Bologna, 1996,<br />
347 e G. DI COSIMO, I regolamenti nel sistema delle fonti, cit., 21 hanno efficacemente segnalato la<br />
mobilità dei confini tra legge e regolamenti dal punto <strong>di</strong> vista del contenuto delle norme.<br />
75 Oltre a C. MORTATI, op. ult. cit., 1403, che aveva avanzato la nota tesi secondo cui i<br />
regolamenti in<strong>di</strong>pendenti e delegati dovessero essere assoggettati al controllo in via incidentale<br />
dell‟organo <strong>di</strong> giustizia costituzionale, più <strong>di</strong> recente, l‟invito a maggiore incisività è giunto, fra i<br />
tanti, dal già citato G. SILVESTRI, Questa o quella, cit. 187.<br />
76 Così anche G. TARLI BARBIERI, Il potere regolamentare del Governo (1996-2006), in<br />
Osservatorio sulle fonti, 2006, Torino, 2007, 184.<br />
77 Cfr. per tutti L. PALADIN, Le fonti del <strong>di</strong>ritto, cit., 358-359 e L. CARLASSARE, P. VERONESI,<br />
Regolamento, cit., 962 ss. Si vedano poi gli esempi riportati da U. DE SIERVO, Il potere<br />
regolamentare alla luce, cit., 85 ss. In proposito si ricor<strong>di</strong> che in dottrina il comma 2 dell‟art. 17<br />
della legge n. 400 del 1988 è stato ritenuto “la con<strong>di</strong>zione minimale in<strong>di</strong>spensabile perché non<br />
vengano concessi ai regolamenti “delegati” uno spazio ed una forza maggiore <strong>di</strong> quelli accordati<br />
agli stessi decreti legislativi” (G. SILVESTRI, Questa o quella, cit., 179). Analogamente F.<br />
SORRENTINO, Le fonti del <strong>di</strong>ritto amministrativo, vol. XXXV del Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto amministrativo<br />
<strong>di</strong>retto da G. Santaniello, Padova, 2004, 248, parla <strong>di</strong> “modello materialmente costituzionale”.<br />
78 Utilizzano la metafora del figurino F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni sulle fonti, cit., 114 e<br />
A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri or<strong>di</strong>natori, cit., 107.<br />
79 Secondo F. SORRENTINO, Le fonti del <strong>di</strong>ritto amministrativo, cit., 247, “la determinazione delle<br />
norme generali regolatrici della materia serve non solo a giustificare in termini <strong>di</strong> legalità (ed<br />
eventualmente <strong>di</strong> riserva relativa <strong>di</strong> legge), l‟intervento regolamentare, ma soprattutto a delimitare<br />
l‟ambito in cui esso è abilitato a scalzare le precedenti norme legislative”.<br />
26
non sono contenute nella legge <strong>di</strong> autorizzazione, ma negli stessi regolamenti 80 ; quelli<br />
in cui la fonte regolamentare finisce per regolare ambiti coperti dalla riserva assoluta<br />
<strong>di</strong> legge 81 ; o, infine, i casi in cui siano gli atti governativi ad autorizzare l‟adozione <strong>di</strong><br />
regolamenti <strong>di</strong> delegificazione 82 . Tutti elementi che hanno fatto ritenere il fenomeno<br />
della delegificazione “il massimo dell‟imbroglio e della comicità” con riferimento<br />
all‟elusione del principio <strong>di</strong> legalità 83 .<br />
Nonostante queste circostanze determinino una significativa incidenza sul sistema<br />
delle fonti 84 , la Corte costituzionale non ha mai svolto un controllo <strong>di</strong>retto sui<br />
regolamenti <strong>di</strong> delegificazione.<br />
In dottrina 85 si era ipotizzato che la sent. n. 354 del 1998 – con la quale la Corte<br />
costituzionale aveva <strong>di</strong>chiarato inammissibile una questione <strong>di</strong> legittimità<br />
costituzionale su un regolamento <strong>di</strong> delegificazione, “in<strong>di</strong>pendentemente (…) dal<br />
problema della sindacabilità in sede <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio costituzionale delle norme, già<br />
legislative, conferite tramite “delegificazione” all‟ambito <strong>di</strong> competenza<br />
80 Su quest‟ultimo profilo, cfr. G.U. RESCIGNO, Sul principio <strong>di</strong> legalità, in Dir. Pubbl., 1995,<br />
275 e ID., I regolamenti illegittimi (alcuni o tutti) sono nulli?, in Giur. cost., 2001, 2160, che ritiene<br />
– a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 333 del 1995 –<br />
incostituzionali le leggi che autorizzano la delegificazione senza in<strong>di</strong>viduare le norme che verranno<br />
abrogate. Riassuntivamente, sul problema, si veda F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni sulle fonti del<br />
<strong>di</strong>ritto, cit., 111. Nella giurisprudenza costituzionale, cfr., <strong>di</strong> recente, la sentenza n. 200 del 2009,<br />
che ha precisato che, nonostante la legge si limitasse a sancire l‟abrogazione <strong>di</strong> tutte le <strong>di</strong>sposizioni<br />
legislative vigenti, “la puntuale in<strong>di</strong>cazione dei criteri che vincolano l‟esercizio del potere<br />
regolamentare, unitamente alla delimitazione degli ambiti settoriali <strong>di</strong> intervento autorizzati,<br />
consente <strong>di</strong> ritenere che il legislatore statale abbia in<strong>di</strong>viduato il complesso delle fonti <strong>di</strong><br />
regolazione <strong>di</strong> cui si prevede la possibile mo<strong>di</strong>ficazione”.<br />
81 Cfr., A.A. CERVATI, A proposito <strong>di</strong> “regolamenti delegati”, “regolamenti autorizzati” e<br />
delegificazione in un‟attribuzione <strong>di</strong> potestà normativa all‟esecutivo che suscita molti interrogativi,<br />
in Giur. cost., 1995, 1854.<br />
82 A. PIZZORUSSO, Le fonti del <strong>di</strong>ritto, II ed., cit., 626.<br />
83 G.U. RESCIGNO, Principio <strong>di</strong> legalità, stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, rule of law, in G. BRUNELLI, A.<br />
PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura <strong>di</strong>), Scritti in onore <strong>di</strong> Lorenza Carlassare, vol. I, cit., 353.<br />
84 F. SORRENTINO, Le fonti del <strong>di</strong>ritto amministrativo, cit., 250, segnala come anche la<br />
pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> altri correttivi, quali la fissazione <strong>di</strong> criteri <strong>di</strong>rettivi al posto delle norme generali<br />
della materia, <strong>di</strong> un termine per l‟esercizio della potestà regolamentare e <strong>di</strong> un necessario parere<br />
delle Commissioni parlamentari, non consenta <strong>di</strong> ovviare alle rotture del modello delineato dall‟art.<br />
17, l. 400 /1988. Tali correttivi finiscono in qualche modo per assimilare i regolamenti delegati ai<br />
decreti legislativi: sul rapporto tra le due fonti, cfr. E. MALFATTI, Rapporti tra deleghe legislative e<br />
delegificazioni, Torino, 1999.<br />
85 G. TARLI BARBIERI, Regolamenti <strong>di</strong> delegificazione e giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> legittimità costituzionale:<br />
verso nuovi orizzonti?, in Giur. cost., 1998, 3899.<br />
27
dell‟esecutivo” – potesse “lasciare presagire futuri sviluppi” 86 e costituire un primo<br />
passo verso il controllo <strong>di</strong>retto sui regolamenti 87 .<br />
Nel susseguirsi degli anni, però tale auspicio è risultato vano. Nella giurisprudenza<br />
dell‟ultimo decennio (cfr. sent. nn. 58 del 2010 e 48 del 2008), la Corte ha<br />
costantemente affermato che la valutazione <strong>di</strong> eventuali vizi <strong>di</strong> costituzionalità dei<br />
regolamenti <strong>di</strong> delegificazione non spetta alla Corte, in quanto si tratta <strong>di</strong> atti privi<br />
della forza <strong>di</strong> legge 88 .<br />
Come chiaramente affermato dalla sentenza n. 427 del 2000 – vero e proprio<br />
lea<strong>di</strong>ng case, ancora non superato – ciò non pregiu<strong>di</strong>ca “il pieno esplicarsi della<br />
garanzia della Costituzione nel sistema delle fonti”. Infatti, “la garanzia é<br />
normalmente da ricercare, a seconda dei casi, o nella questione <strong>di</strong> costituzionalità<br />
sulla legge abilitante il Governo all‟adozione del regolamento, ove il vizio sia a essa<br />
riconducibile (per avere, in ipotesi, posto principi incostituzionali o per aver omesso<br />
<strong>di</strong> porre principi in materie che costituzionalmente li richiedono); o nel controllo <strong>di</strong><br />
legittimità sul regolamento, nell‟ambito dei poteri spettanti ai giu<strong>di</strong>ci or<strong>di</strong>nari o<br />
amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso” 89 .<br />
L‟atteggiamento <strong>di</strong> chiusura sul controllo <strong>di</strong>retto nei confronti dei regolamenti <strong>di</strong><br />
delegificazione può considerarsi in parte mitigato dallo svolgimento <strong>di</strong> un controllo <strong>di</strong><br />
tipo in<strong>di</strong>retto che la Corte svolge in alcune particolari circostanze. Si tratta dei casi in<br />
cui il giu<strong>di</strong>ce a quo solleva una questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale avente ad<br />
oggetto una legge che l‟entrata in vigore <strong>di</strong> un regolamento <strong>di</strong> delegificazione<br />
avrebbe dovuto abrogare ma che, invece, a giu<strong>di</strong>zio del giu<strong>di</strong>ce remittente, è ancora<br />
in vigore a causa dei vizi dello stesso regolamento <strong>di</strong> delegificazione. Vizi che<br />
86 G. TARLI BARBIERI, op. ult. cit., 3894.<br />
87 Secondo T. GIOVANNETTI, Delegificazione, cit., 493, anche la sentenza n. 230 del 1999 – che<br />
attribuiva al giu<strong>di</strong>ce il compito <strong>di</strong> valutare la sottoponibilità al giu<strong>di</strong>zio della Corte <strong>di</strong> atti<br />
regolamentari <strong>di</strong> delegificazione – poteva lasciare aperto un qualche spiraglio all‟affermazione <strong>di</strong> un<br />
sindacato della Corte costituzionale.<br />
88 Cfr., ex multis, ord. nn. 100 e 554 del 2000. Si veda in dottrina l‟ampio e approfon<strong>di</strong>to<br />
contributo <strong>di</strong> M. CUNIBERTI, La delegificazione, in V. COCOZZA, S. STAIANO (a cura <strong>di</strong>) I rapporti<br />
tra Parlamento e Governo, cit., 103 ss. ed in particolare 149-161.<br />
89 A commento della decisione, si veda G. DI COSIMO, Mortati può attendere (a proposito del<br />
controllo <strong>di</strong> costituzionalità dei regolamenti <strong>di</strong> delegificazione), in Giur. cost., 4399 ss.<br />
28
determinano l‟annullabilità – o la nullità, secondo un autorevole pensiero 90 – del<br />
regolamento stesso e, <strong>di</strong> conseguenza, la mancata produzione dell‟effetto abrogativo.<br />
In questi casi, la Corte – per entrare nel merito della questione <strong>di</strong> legittimità<br />
costituzionale – deve preliminarmente con<strong>di</strong>videre la decisione del giu<strong>di</strong>ce a quo (e<br />
quin<strong>di</strong> in<strong>di</strong>rettamente giu<strong>di</strong>care) sulla invali<strong>di</strong>tà del regolamento <strong>di</strong> delegificazione.<br />
È quanto verificatosi con la sentenza n. 251 del 2001, nella quale la Corte ha<br />
<strong>di</strong>chiarato l‟incostituzionalità <strong>di</strong> una norma <strong>di</strong> legge censurata sul presupposto che<br />
essa fosse ancora “vigente nella sua originaria veste legislativa, nonostante<br />
l‟intervento <strong>di</strong> «delegificazione» cui esso è stato sottoposto”.<br />
Analoghi principi sono stati affermati anche nella sent. n. 239 del 2003 e nell‟ord.<br />
n. 401 del 2006: in quest‟ultima pronuncia, la Corte, <strong>di</strong>chiarando l‟inammissibilità<br />
della questione, ha precisato che qualora il giu<strong>di</strong>ce rimettente ritenga che il<br />
regolamento abbia superato i confini posti dalla legge che abilita la delegificazione,<br />
spetta al giu<strong>di</strong>ce stesso – e non alla Corte – valutare se si sia realizzato l‟effetto<br />
abrogativo <strong>di</strong> quelle norme che la legge riconnette all‟entrata in vigore del<br />
regolamento 91 .<br />
Allo stesso tempo pare però inevitabile che la Corte stessa verifichi, ai fini<br />
dell‟ammissibilità della questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale, se la valutazione fatta<br />
dal giu<strong>di</strong>ce a quo in merito all‟illegittimità della fonte regolamentare sia<br />
con<strong>di</strong>visibile 92 .<br />
Come rilevato in dottrina 93 , si tratta però <strong>di</strong> una giurisprudenza che – per i pochi<br />
casi fin qui verificatisi – presenta certamente molti aspetti da precisare.<br />
In particolare, occorrerebbe chiarire che tipo <strong>di</strong> controllo svolge la Corte sulla<br />
decisione del giu<strong>di</strong>ce. Come procederebbe la Corte laddove si trovasse <strong>di</strong> fronte ad<br />
90 G.U. RESCIGNO, I regolamenti illegittimi, cit., 2159.<br />
91 In tal senso anche la citata ord. n. 48 del 2008, nella quale si critica il fatto che “il rimettente<br />
non spende motivazione alcuna per escludere l‟effetto <strong>di</strong> delegificazione”.<br />
92 Cfr. G. DI COSIMO, Mortati può attendere, cit., 4401, che osserva come, nella citata sentenza<br />
n. 427 del 2000, la Corte pur non censurando il regolamento <strong>di</strong> delegificazione in questione,<br />
“mostra <strong>di</strong> con<strong>di</strong>videre l‟opinione espressa nell‟or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> rimessione, secondo cui tale<br />
regolamento è in contrasto” con la legge che ne ha autorizzato l‟emanazione.<br />
93 M. MASSA, Le zone d‟ombra, cit., 4.<br />
29
una valutazione del giu<strong>di</strong>ce a quo palesemente errata rispetto alla sussistenza dei vizi<br />
del regolamento? Potrebbe accettare la ricostruzione del giu<strong>di</strong>ce remittente ed<br />
affrontare il merito della questione, o dovrebbe evidenziare l‟erroneo presupposto<br />
interpretativo, cosa che impe<strong>di</strong>rebbe lo scrutinio nel merito?<br />
Se, come sembra più logico, la Corte dovesse scegliere la seconda delle strade<br />
in<strong>di</strong>cate, allora è evidente che saremmo <strong>di</strong> fronte ad un controllo congiunto da parte<br />
<strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ci e Corte costituzionale sui vizi dei regolamenti <strong>di</strong> delegificazione. È vero<br />
che il controllo da parte della Corte resterebbe in<strong>di</strong>retto, ma la collaborazione con gli<br />
organi giuris<strong>di</strong>zionali renderebbe comunque possibile far venir meno le violazioni più<br />
evidenti dei regolamenti.<br />
6. Strade alternative per il controllo della Corte sul fenomeno della<br />
delegificazione: lo scrutinio sulle leggi che autorizzano la delegificazione<br />
Nella prospettiva <strong>di</strong> sottoporre il fenomeno della delegificazione – ed in particolare<br />
della delegificazione in bianco – al controllo della Corte costituzionale, la via maestra<br />
sembra però un‟altra, fino ad oggi poco battuta dai vari giu<strong>di</strong>ci remittenti: quella, già<br />
ipotizzata dalla Corte nella citata sent. n. 427 del 2000, <strong>di</strong> sottoporre allo scrutinio<br />
della Corte stessa non tanto i regolamenti <strong>di</strong> delegificazione, ma le leggi che tale<br />
delegificazione <strong>di</strong>spongono.<br />
In proposito si può trarre qualche utile spunto dalla sentenza n. 303 del 2005: la<br />
Corte era stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale <strong>di</strong> una norma <strong>di</strong> legge<br />
che autorizzava il Governo ad emanare un regolamento <strong>di</strong> delegificazione, sul<br />
presupposto che con tale legge si consentisse all‟esecutivo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare una materia<br />
soggetta a riserva <strong>di</strong> legge. Contestualmente, il giu<strong>di</strong>ce a quo sollevava anche<br />
questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale dell‟art. 17, comma 2, della legge n. 400 del<br />
1988 94 , censurando il fatto che l‟art. 17, nell‟autorizzare l‟esercizio della potestà<br />
94 Si tratta, a quanto consta, dell‟unico caso in cui la Corte sia stata chiamata a giu<strong>di</strong>care<br />
<strong>di</strong>rettamente la conformità a Costituzione della norma che prevede i regolamenti <strong>di</strong> delegificazione.<br />
30
egolamentare governativa in materie non coperte da riserva assoluta <strong>di</strong> legge, si<br />
limiti a richiedere l‟apposizione legislativa <strong>di</strong> norme generali regolatrici della<br />
materia, anziché dei più restrittivi principi e criteri <strong>di</strong>rettivi previsti dall‟art. 76 Cost.<br />
La decisione, che pure si limita a <strong>di</strong>chiarare l‟inammissibilità della questione, è da<br />
ricordare poiché la Corte, pur nell‟estrema sinteticità della motivazione, ricorda come<br />
la dottrina unanime 95 ritenga che “le norme generali regolatrici della materia” <strong>di</strong> cui<br />
ragiona l‟art. 17, comma 2, abbiano una “funzione delimitativa più stringente rispetto<br />
ai principi” 96 .<br />
Come accennato, questa affermazione, <strong>di</strong> per sé scontata, potrebbe avere il pregio<br />
<strong>di</strong> in<strong>di</strong>care una delle strade per ampliare il giu<strong>di</strong>zio della Corte sul fenomeno della<br />
delegificazione: quella cioè <strong>di</strong> sollevare questioni <strong>di</strong> legittimità costituzionale su leggi<br />
che autorizzino l‟intervento in delegificazione nel caso in cui queste si presentino<br />
come norme “<strong>di</strong> principio” e non invece come norme generali “regolatrici della<br />
materia”.<br />
Un‟altra utile in<strong>di</strong>cazione sulle modalità con cui sottoporre efficacemente alla<br />
Corte costituzionale il problema della delegificazione può essere tratta dalla ormai<br />
ben nota sentenza n. 115 del 2011, in tema <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nanze dei sindaci. In tale decisione,<br />
infatti, la Corte – nel <strong>di</strong>chiarare l‟incostituzionalità della norma che autorizzava i<br />
sindaci ad adottare provve<strong>di</strong>menti a «contenuto normativo ed efficacia a tempo<br />
indeterminato», al fine <strong>di</strong> prevenire e <strong>di</strong> eliminare gravi pericoli che minaccino la<br />
sicurezza urbana, anche fuori dai casi <strong>di</strong> contingibilità e urgenza – ha fortemente<br />
valorizzato il principio <strong>di</strong> legalità sostanziale 97 . Ecco allora che, in presenza <strong>di</strong><br />
delegificazioni autorizzate da norme eccessivamente generiche, proprio il mancato<br />
rispetto del principio <strong>di</strong> legalità sostanziale da parte delle leggi potrebbe essere<br />
utilmente evocato dai giu<strong>di</strong>ci remittenti (cfr., in questa prospettiva, quanto si <strong>di</strong>rà<br />
95 Per tutti, cfr. F. SORRENTINO, Le fonti del <strong>di</strong>ritto amministrativo, cit., 249.<br />
96<br />
Da questa decisione, parte della dottrina (G. DEMURO, La delegificazione, cit., pp. 3 e 4 del<br />
paper) ha desunto che il modello <strong>di</strong> delegificazione <strong>di</strong> cui all‟art. 17, comma 2 della l. n. 400 del<br />
1988 sia l‟unico schema compatibile nell‟ottica <strong>di</strong> incentivare la delegificazione a livello regionale.<br />
97<br />
In commento, si veda M. D‟AMICO, Libertà e autonomie locali: poteri vecchi e nuovi dei<br />
sindaci nel campo della pubblica sicurezza, in Giur. it., 2011.<br />
31
infra, § 8, lett. d) al fine <strong>di</strong> ricondurre il fenomeno della delegificazione almeno nei<br />
limiti delineati dall‟art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.<br />
In effetti, esiste almeno un caso in cui, in un giu<strong>di</strong>zio in via incidentale, la Corte ha<br />
<strong>di</strong>chiarato l‟illegittimità <strong>di</strong> una norma che attribuiva la potestà regolamentare in<br />
delegificazione. Pur non trattandosi <strong>di</strong> regolamenti governativi, la sent. n. 301 del<br />
2003 ha censurato, per contrasto con l‟art. 70 Cost., “la norma che, accordando<br />
all'Autorità <strong>di</strong> vigilanza, il potere <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare, con regolamento, la legge in<br />
qualsiasi <strong>di</strong>rezione, per <strong>di</strong> più senza in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> criteri, compatibili con la natura<br />
privata delle fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la<br />
<strong>di</strong>screzionalità, viola i parametri costituzionali evocati dal rimettente”.<br />
D‟altra parte, come si vedrà nel paragrafo che segue, la Corte ha già più volte<br />
esaminato questioni concernenti le leggi che delegano l‟opera <strong>di</strong> delegificazione,<br />
seppure nell‟ambito dei giu<strong>di</strong>zi in via principale e dei conflitti <strong>di</strong> attribuzione e con<br />
riferimento al rispetto dell‟art. 117, comma 6, Cost.<br />
In definitiva, come si è visto anche per i regolamenti <strong>di</strong> cui al comma 1 dell‟art. 17,<br />
il controllo da parte della Corte costituzionale sul fenomeno della delegificazione<br />
sembra poter trovare spazio solo grazie ad una stretta collaborazione con i giu<strong>di</strong>ci,<br />
chiamati a scegliere, <strong>di</strong> volta in volta, lo strumento migliore per assicurare il controllo<br />
del principio <strong>di</strong> legalità e il rispetto dei criteri or<strong>di</strong>natori del sistema delle fonti<br />
previsti dalla Costituzione.<br />
7. Il controllo della Corte costituzionale sui regolamenti nell‟ambito del riparto <strong>di</strong><br />
competenze tra Stato e Regioni.<br />
Un bilancio dell‟ultimo decennio relativo all‟attuazione della potestà<br />
regolamentare statale deve tenere in considerazione gli effetti determinati dall‟entrata<br />
in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione ed, in particolare, dell‟art. 117,<br />
32
sesto comma, Cost. 98 .<br />
Come si è visto, questa previsione, attribuendo allo Stato la possibilità <strong>di</strong> emanare<br />
regolamenti solo nelle norme <strong>di</strong> competenza legislativa esclusiva, comporta una<br />
riduzione delle materie che possono essere oggetto della competenza regolamentare<br />
statale. Riduzione cui deve aggiungersi la circostanza che vede molte materie oggi <strong>di</strong><br />
competenza esclusiva statale coperte da riserva <strong>di</strong> legge 99 .<br />
Ciononostante, la Corte costituzionale è stata spesso chiamata a verificare, nei<br />
giu<strong>di</strong>zi in via principale, la legittimità costituzionale <strong>di</strong> leggi statali che attribuivano<br />
la <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> alcune materie ai regolamenti dell‟esecutivo, <strong>di</strong>chiarandone<br />
l‟incostituzionalità quando le materie erano <strong>di</strong> competenza concorrente o residuale<br />
delle Regioni 100 . Meno frequenti sono invece i casi in cui, attraverso i conflitti <strong>di</strong><br />
attribuzioni tra enti 101 , viene richiesto alla Corte <strong>di</strong> verificare <strong>di</strong>rettamente la<br />
legittimità dei regolamenti, ed eventualmente annullarli.<br />
In generale, la Corte afferma che il principio della separazione delle fonti non<br />
permette l‟incidenza <strong>di</strong> una fonte secondaria in ambiti che la Costituzione attribuisce<br />
alla competenza <strong>di</strong> fonti regionali (cfr., tra le ultime, la sent. n. 200 del 2009). Inoltre,<br />
come già affermato in relazione al sistema in vigore prima della riforma del Titolo V<br />
98 Riassume le varie tesi fin qui intervenute in merito alla portata dell‟art. 117, comma 6, Cost.<br />
A. POGGI, La potestà regolamentare tra Stato e Regioni ed altri enti territoriali, in<br />
www.astridonline.it.<br />
99 G. TARLI BARBIERI, Il potere regolamentare del Governo (1996-2006), cit., 185. Alcuni dati<br />
numerici sulla produzione dei regolamenti regionali sono contenuti in D. BESSI, Il turismo e le<br />
interferenze interor<strong>di</strong>namentali (legittime o legittimate) degli atti regolamentari: la Corte adotta<br />
due pesi e due misure!, in www.forumcostituzionale.it, p. 13 del paper.<br />
100 Tra le tante, cfr. Corte cost. sent. nn. 325 del 2010 (punto 12.6 del cons. in <strong>di</strong>r.), 200 del 2009<br />
(in una delle censure), 30 e 145 del 2005; è stata invece affermata la legittimità della devoluzione al<br />
regolamento statale della <strong>di</strong>sciplina in oggetto, ex multis, nelle sentenze nn. 15, 21, 52 del 2010, 225<br />
e 322 del 2009, 401 del 2007, 134 del 2006.<br />
101 Si rinvengono, dal 2001 ad oggi, 7 pronunce che hanno avuto come oggetto regolamenti<br />
governativi. Di recente, la sent. n. 92 del 2011 ha annullato alcune norme del DPR n. 89 del 2009,<br />
in tema <strong>di</strong> organizzazione scolastica. Hanno poi annullato alcune norme contenuti in atti<br />
regolamentari le sent. nn. 266 e 371 del 2001; 38 e 302 del 2003. Hanno invece <strong>di</strong>chiarato<br />
inammissibile o infondato il ricorso le sent. nn. 364 del 2003 e 407 del 2006.<br />
Più numerosi, sono invece i conflitti aventi ad oggetto i regolamenti emanati con decreti<br />
ministeriali o con i d.p.c.m. <strong>di</strong> cui all‟art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988: cfr., ad es., le<br />
sentenze nn. 113, 267 del 2003; 9, 256, 283 del 2004; 263, 287 e 324 del 2005, 327 e 328 del 2006,<br />
374 del 2007.<br />
33
della Costituzione, i regolamenti statali non possono contenere principi fondamentali<br />
vincolanti nei confronti dei legislatori regionali 102 .<br />
A questi principi vi sono però una serie <strong>di</strong> eccezioni. In questa sede è opportuno<br />
ricordare almeno la vicenda dei regolamenti statali emanati in virtù della cd.<br />
“chiamata in sussi<strong>di</strong>arietà” 103 . La nota sentenza n. 303 del 2003, che ha inaugurato<br />
questo filone giurisprudenziale, sembrava avere limitato alla sola legge statale, e non<br />
al regolamento, la possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare le funzioni amministrative attratte al<br />
livello statale in seguito alla chiamata in sussi<strong>di</strong>arietà. Successivamente, però, con la<br />
sent. n. 151 del 2005 104 , l‟attrazione in sussi<strong>di</strong>arietà è stata utilmente invocata anche<br />
al fine <strong>di</strong> consentire l‟esercizio <strong>di</strong> potestà regolamentare statale. La Corte giustificò<br />
tale posizione considerando l‟eccezionalità della situazione <strong>di</strong>sciplinata (si trattava<br />
del passaggio al <strong>di</strong>gitale terrestre) e la sussistenza <strong>di</strong> un intreccio tra materie <strong>di</strong><br />
competenza esclusiva statale e concorrente.<br />
Tale giurisprudenza ha avuto un ulteriore sviluppo con la sent. n. 214 del 2006,<br />
con la quale – in via generale – si è affermato il principio secondo cui la chiamata in<br />
sussi<strong>di</strong>arietà può consentire allo Stato l‟esercizio della funzione regolamentare in<br />
delegificazione anche nelle materie <strong>di</strong> competenza residuale regionale. La Corte<br />
richiede in questi casi la sussistenza <strong>di</strong> una duplice con<strong>di</strong>zione: la preventiva intesa<br />
fra Stato e Regioni e la proporzionalità dell‟intervento statale 105 . Analoghi principi<br />
sono stati poi affermati nella sent. n. 88 del 2007 106 e nella sent. n. 76 del 2009 107 .<br />
102 Cfr. sent. n. 376 del 2002.<br />
103 Per le altre eccezioni al principio della separazione delle competenze (in virtù del principio <strong>di</strong><br />
continuità e <strong>di</strong> cedevolezza), cfr. G. DI COSIMO, I regolamenti nel sistema, cit., 29 ss.<br />
104 Cfr. M. SIAS, Titoli <strong>di</strong> interventi statale e “sussi<strong>di</strong>arietà razionalizzata” (o da razionalizzare),<br />
in Le Regioni, 2005, 1010 ss.; G. SCACCIA, Presupposti per l‟attrazione in via sussi<strong>di</strong>aria della<br />
funzione legislativa ed esercizio della funzione regolamentare, in Giur. cost., 2005, 1251 ss. In<br />
senso analogo alla sent. n. 151 del 2005, cfr. anche la sent. n. 285 del 2005.<br />
105 Proprio per l‟assenza <strong>di</strong> questi due requisiti, nella stessa sent. n. 214 del 2006, la Corte<br />
<strong>di</strong>chiara invece incostituzionale un‟altra norma che consentiva ad un D.P.C.M. <strong>di</strong> istituire un organo<br />
statale <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento del settore turistico. A commento, cfr. L. CAPPUCCIO, Principio <strong>di</strong><br />
sussi<strong>di</strong>arietà, regolamenti <strong>di</strong> delegificazione e competenza residuale: una verifica incerta?, in Le<br />
Regioni 2007, 265 ss.<br />
106 V. DE SANTIS, La potestà regolamentare statale in materia regionale esclusiva: un caso <strong>di</strong><br />
attrazione in sussi<strong>di</strong>arietà… senza sussi<strong>di</strong>arietà (note a margine della sentenza n. 88 del 2007), in<br />
Le Regioni, 2007, 818 ss.<br />
34
La Corte costituzionale ha quin<strong>di</strong> adottato un‟interpretazione che consente, in<br />
alcune circostanze, al potere regolamentare statale <strong>di</strong> incidere sulle competenze<br />
regionali 108 . Nonostante l‟apprezzabile tentativo <strong>di</strong> garantire l‟applicazione unitaria <strong>di</strong><br />
norme che hanno portata nazionale, il contrasto con l‟art. 117, sesto comma, sembra<br />
però evidente 109 . Contrasto che permane nonostante in questi casi la Corte richieda il<br />
raggiungimento <strong>di</strong> un‟intesa con le Regioni.<br />
Al <strong>di</strong> là delle valutazioni sul merito <strong>di</strong> questo orientamento giurisprudenziale che<br />
in questa sede non è possibile svolgere neppure parzialmente, quello che qui più<br />
rileva è la possibilità che la Corte si configuri – sia nell‟ambito dei giu<strong>di</strong>zi in via<br />
principale, che in quello dei conflitti intersoggettivi – come un vero e proprio giu<strong>di</strong>ce<br />
dei regolamenti, sia pure nell‟ambito delle problematiche derivanti dalla precisa<br />
definizione dei rapporti delineati dal Titolo V della Costituzione 110 .<br />
Si tratta <strong>di</strong> un elemento <strong>di</strong> cui tener conto nell‟ambito <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio complessivo<br />
sugli strumenti che garantiscono un controllo sulla potestà regolamentare del<br />
Governo.<br />
8. Il controllo dei giu<strong>di</strong>ci amministrativi<br />
Rimangono infine da verificare le modalità con cui, nell‟ultimo decennio, i giu<strong>di</strong>ci<br />
cui l‟or<strong>di</strong>namento devolve tale funzione hanno svolto il controllo sulle fonti<br />
regolamentari. Il campo <strong>di</strong> indagine verrà qui ristretto alla giurisprudenza<br />
amministrativa. Pur nell‟impossibilità <strong>di</strong> procedere ad un esame anche solo<br />
parzialmente completo del decennio, tale scelta è dovuta alla possibilità <strong>di</strong> poter<br />
comunque svolgere un‟analisi più ampia e capillare rispetto alla giurisprudenza<br />
107 Su cui G. DI COSIMO, Trasfigurazione della chiamata in sussi<strong>di</strong>arietà, in Le Regioni, 2009,<br />
729 ss., che accomuna le sent. nn. 214 del 2006 e 76 del 2009 in quanto relative a leggi <strong>di</strong>sciplinanti<br />
esclusivamente materie <strong>di</strong> competenza regionale.<br />
108 L. CAPPUCCIO, Principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà, cit.,, 271<br />
109 Nello stesso senso anche G. DI COSIMO, Trasfigurazione, cit., 734.<br />
110 G. RAZZANO, La potestà regolamentare statale, cit., 230 e 244, ritiene che questa<br />
giurisprudenza possa finalmente dare ragione alla tesi <strong>di</strong> Mortati.<br />
35
or<strong>di</strong>naria 111 .<br />
La dottrina ha spesso avanzato dei dubbi circa la capacità del giu<strong>di</strong>ce<br />
amministrativo <strong>di</strong> svolgere un controllo efficace sugli atti regolamentari, soprattutto<br />
nei casi in cui è chiamato a verificare il rispetto delle norme costituzionali 112 .<br />
Tra le cause vi sarebbe l‟affievolimento del parametro legislativo 113 ; la scarsa<br />
attitu<strong>di</strong>ne a svolgere sui regolamenti un controllo analogo a quelli che la Corte<br />
effettua quando valuta la ragionevolezza delle norme o quando utilizza la tecnica del<br />
bilanciamento 114 ; l‟impossibilità <strong>di</strong> emanare decisioni manipolative; la scarsa<br />
pubblicità delle decisioni; l‟efficacia solo inter partes delle pronunce che<br />
<strong>di</strong>sapplicano il regolamento 115 .<br />
La giurisprudenza degli ultimi anni – lasciando qui da parte la funzione consultiva<br />
del Consiglio <strong>di</strong> Stato 116 , che pure meriterebbe una certa attenzione vista l‟influenza<br />
che i pareri emessi in tale sede hanno sulle successive decisioni dei giu<strong>di</strong>ci<br />
amministrativi 117 – sembra però mostrare una tendenza in parte <strong>di</strong>versa. Non<br />
mancano infatti decisioni particolarmente attente, anche con riferimento alla<br />
violazione <strong>di</strong> norme e principi costituzionali, in cui si scorge una non trascurabile<br />
111 La ricerca si è svolta tramite la consultazione delle riviste Il foro amministrativo, TAR e CDS,<br />
le banche dati “De Jure” e “Leggi d‟Italia”; il motore <strong>di</strong> ricerca dei siti internet www.giustiziaamministrativa.it<br />
e www.guritel.it.<br />
112 Per tutti, L. CARLASSARE, Regolamento, cit., 632-638; N. LUPO, Dalla legge al regolamento,<br />
cit., 115; V. COCOZZA, La delegificazione, cit. 92-94; G. DI COSIMO, Delegificazione e tutela<br />
giuris<strong>di</strong>zionale, in Quad. Cost., 2002, 243 ss. parla <strong>di</strong> “tutela imperfetta”. Da ultimo A.<br />
PIZZORUSSO, Le fonti del <strong>di</strong>ritto, II ed., cit., 624.<br />
113 Riprendendo le parole <strong>di</strong> L. CARLASSARE, P. VERONESI, Regolamento, 957, “l‟unica cosa<br />
sicura è che il controllo sulla conformità alla legge, operabile dai giu<strong>di</strong>ci è oggi estremamente<br />
<strong>di</strong>fficile”; ciò che rende “praticamente inoperante lo stesso art. 113 Cost.”.<br />
114 In quest‟ottica, ad esempio, cfr. G. U. RESCIGNO, I regolamenti illegittimi (alcuni o tutti) sono<br />
nulli?, in Giur. cost., 2001, 2167, sub nota 22, ritiene che sarebbe opportuno che i giu<strong>di</strong>ci<br />
utilizzassero nei confronti dei regolamenti tutti i poteri che la Corte costituzionale si è attribuita nei<br />
confronti delle leggi. Ve<strong>di</strong> anche G. DI COSIMO, Delegificazione e tutela, cit., 245.<br />
115 Cfr. G.U. RESCIGNO, I regolamenti illegittimi (alcuni o tutti) sono nulli?, in Giur. cost., 2001,<br />
2167.<br />
116<br />
Cfr., ad esempio, i pareri del Cons. Stato, nn. 2707 del 27 agosto 2007 e 3262 del 17<br />
settembre 2007.<br />
117 Cfr. ad esempio, TAR Lazio, sez. II quater, sent. n. 3229 del 2008.<br />
36
sensibilità costituzionale del giu<strong>di</strong>ce amministrativo 118 .<br />
Premesso che è ormai pacifico l‟orientamento che afferma l‟inammissibilità <strong>di</strong><br />
istanze volte a sollevare questioni <strong>di</strong> legittimità costituzionale dei regolamenti <strong>di</strong><br />
fronte alla Corte 119 , ai nostri fini, pur nella <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> sistematizzare la<br />
giurisprudenza esaminata, è utile <strong>di</strong>stinguere quattro <strong>di</strong>verse „tipologie‟ <strong>di</strong> pronunce.<br />
a) Annullamento (totale o parziale) delle norme regolamentari perché in contrasto<br />
con norme della Costituzione<br />
Sono rare, ma assumono particolare rilievo le decisioni che provvedono<br />
all‟annullamento <strong>di</strong> norme contenute nella fonte regolamentare in <strong>di</strong>retto contrasto<br />
con la Costituzione o con i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale 120 .<br />
Possono qui citarsi due decisioni particolarmente significative 121 : il TAR Lazio,<br />
sez. III bis, con la sent. n. 33433 del novembre 2010, ha annullato il Regolamento<br />
sulla valutazione degli alunni (DPR n. 122 del 2009), nella parte in cui prevedeva che<br />
i docenti <strong>di</strong> religione cattolica partecipassero a pieno titolo ai consigli <strong>di</strong> classe al fine<br />
<strong>di</strong> concorrere alle deliberazioni in or<strong>di</strong>ne all‟attribuzione del punteggio per il cre<strong>di</strong>to<br />
scolastico. Poiché tale possibilità invece non sussisteva per i docenti <strong>di</strong> materie<br />
alternative all‟insegnamento della religione, il TAR ha evidenziato la violazione del<br />
principio <strong>di</strong> uguaglianza e <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> laicità a causa della <strong>di</strong>scriminazione posta in<br />
capo agli insegnanti <strong>di</strong> materie alternative alla religione.<br />
Va poi segnalata la sentenza del Consiglio <strong>di</strong> Stato, sez. VI, n. 4923 del 2005, che<br />
ha <strong>di</strong>sposto l‟annullamento <strong>di</strong> una norma contenuta nel Regolamento recante criteri<br />
per l‟autonomia statutaria e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali (DPR<br />
118<br />
Con<strong>di</strong>vido in questa sede l‟espressione usata da N. PIGNATELLI, Sulla sensibilità<br />
costituzionale del giu<strong>di</strong>ce amministrativo, in G. CAMPANELLI, M. CARDUCCI, N. GRASSO, V. TONDI<br />
DELLA MURA (a cura <strong>di</strong>), Diritto costituzionale e <strong>di</strong>ritto amministrativo: un confronto<br />
giurisprudenziale, Atti del Convegno del <strong>Gruppo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pisa</strong> svoltosi a Lecce il 19-20 giugno 2009,<br />
Torino, 2010, 479 ss.<br />
119 Cfr., ad esempio, Cons. Stato, sent. n. 5980 del 2010 e Cons. Stato, sez,. IV, n. 1218 del 2007.<br />
120 Sul controllo <strong>di</strong> costituzionalità <strong>di</strong>ffuso dei giu<strong>di</strong>ci nei confronti dei regolamenti, cfr. le<br />
osservazioni <strong>di</strong> M. CARTABIA, Il sindacato della Corte costituzionale, cit., 466 ss.<br />
121 Cfr., inoltre, anche Cons. Stato, sez. IV, n. 6335 del 2003, con cui venne annullato il<br />
regolamento sul proce<strong>di</strong>mento arbitrale che aveva dettato alcune norme in contrasto con i principi<br />
dettati in materia <strong>di</strong> arbitrato dalla Corte costituzionale.<br />
37
n. 132 del 2003) in quanto lesiva dell‟art. 33 Cost., che garantisce l‟autonomia delle<br />
istituzioni <strong>di</strong> alta cultura. Si tratta <strong>di</strong> una decisione significativa perché il Consiglio <strong>di</strong><br />
Stato non si è qui limitato al solo annullamento, ma ha anche operato una sostituzione<br />
della norma annullata 122 , analogamente alle sentenze <strong>di</strong> tipo sostitutivo della Corte<br />
costituzionale.<br />
Due casi emblematici, dunque, che sembrano in qualche modo far venir meno<br />
l‟assunto secondo cui i giu<strong>di</strong>ci amministrativi incontrerebbero una certa <strong>di</strong>fficoltà<br />
nello svolgere un confronto <strong>di</strong>retto tra le norme regolamentari e la Costituzione.<br />
b) Annullamento (totale o parziale) delle norme regolamentari perché in contrasto<br />
con norme primarie<br />
Sono alquanto frequenti, invece, i casi in cui il giu<strong>di</strong>ce amministrativo procede, in<br />
ossequio al rispetto del principio <strong>di</strong> legalità, all‟annullamento <strong>di</strong> norme contenute in<br />
fonti sostanzialmente regolamentari (in<strong>di</strong>pendentemente, dunque dal nomen<br />
dell‟atto).<br />
Si può ricordare per tutte la famosa decisione del TAR Lazio sulle Linee guida in<br />
materia <strong>di</strong> procreazione me<strong>di</strong>calmente assistita con la quale, oltre a sollevare<br />
questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale sul limite dei tre embrioni da creare e<br />
impiantare nell‟utero delle donne, venne annullata la <strong>di</strong>sposizione che prevedeva la<br />
possibilità <strong>di</strong> effettuare <strong>di</strong>agnosi pre-impianto <strong>di</strong> carattere osservazionale 123 .<br />
Ma in molti altri casi si rinvengono pronunce che annullano decreti <strong>di</strong> natura<br />
regolamentare perché emanati in <strong>di</strong>retto contrasto con la normativa dettata dall‟art. 17<br />
legge 400 del 1988 124 o perché in contrasto con la norma <strong>di</strong> legge cui dovevano dare<br />
122 Il Consiglio <strong>di</strong> Stato ha infatti annullato l‟art. 5 del DPR nella parte in cui attribuiva al<br />
Ministro il compito <strong>di</strong> nominare il Presidente dell‟Istituzione sulla base <strong>di</strong> una designazione<br />
effettuata dal Consiglio accademico entro una terna <strong>di</strong> soggetti proposta dallo stesso Ministro<br />
“anziché proposta dal Consiglio accademico”. In senso critico, cfr. M. ESPOSITO, Regolamenti<br />
delegati, cit., 1134.<br />
123 TAR Lazio, sez. III quater, sent. 398 del 2008. Sui temi della fecondazione assistita si vedano<br />
i contributi contenuti nell‟esauriente volume curato da M. D‟AMICO e I. PELLIZZONE, I <strong>di</strong>ritti delle<br />
coppie infertili. Il limite dei tre embrioni e la sentenza della Corte costituzionale, Milano, 2010.<br />
124 Cfr., ad es., TAR Lazio, sez. III, 5413 del 2010.<br />
38
attuazione 125 .<br />
c) Disapplicazione dei regolamenti governativi anche dopo la scadenza del<br />
termine <strong>di</strong> sessanta giorni per l‟impugnazione<br />
A partire dalla nota sentenza del Cons. Stato, sez. V, 26 febbraio 1992, n. 154, si è<br />
consolidato l‟orientamento giurisprudenziale che – in via alternativa all‟annullamento<br />
e quando il regolamento non sia imme<strong>di</strong>atamente lesivo della posizione del<br />
ricorrente 126 – consente, una volta scaduto il termine dei sessanta giorni previsto per<br />
l‟impugnazione, la <strong>di</strong>sapplicazione dei regolamenti contrastanti con la fonte primaria.<br />
La <strong>di</strong>sapplicazione della fonte regolamentare è lo strumento che si utilizza – anche<br />
in mancanza <strong>di</strong> richiesta delle parti – per risolvere le controversie:<br />
α) quando un provve<strong>di</strong>mento amministrativo si ponga in contrasto con un<br />
regolamento, ma sia conforme alla legge;<br />
β) quando il provve<strong>di</strong>mento amministrativo, pur conforme al regolamento,<br />
<strong>di</strong>sponga in senso contrario alla legge 127 .<br />
Nel primo caso, “l‟antitesi tra legge e regolamento si risolve, attraverso l‟elisione<br />
parentetica della fonte <strong>di</strong> rango subor<strong>di</strong>nato, nella constatazione della legittimità del<br />
provve<strong>di</strong>mento impugnato” 128 . Nel secondo caso, invece, la <strong>di</strong>sapplicazione del<br />
regolamento comporterà l‟illegittimità del provve<strong>di</strong>mento, in quanto contrastante con<br />
la legge.<br />
Va anche ricordato che, dopo un primo periodo in cui lo strumento della<br />
<strong>di</strong>sapplicazione è stato utilizzato solo nelle ipotesi <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione esclusiva, a partire<br />
125 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 883 del 2007; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 732 del 2001;<br />
TAR Lazio, sez. I, sent. n. 572 del 2007; Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2007, n. 4970; Cons.<br />
Stato, sez. VI, n. 2366 del 2002.<br />
126 In questi casi la giurisprudenza amministrativa richiede che il regolamento venga impugnato<br />
inderogabilmente entro sessanta giorni: cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 8238 del 2003.<br />
Sull‟istituto della <strong>di</strong>sapplicazione dei regolamenti si vedano le classiche pagine <strong>di</strong> A. ROMANO,<br />
Osservazioni sull‟impugnativa dei regolamenti della pubblica amministrazione, in Riv. trim. <strong>di</strong> <strong>di</strong>r.<br />
pubb., 1955, 870 ss. Più <strong>di</strong> recente, F. CINTIOLI, Disapplicazione, voce, in Enc. <strong>di</strong>r., Annali, III,<br />
Milano, 2010, 269 ss.<br />
127 Cfr. ad esempio, Cons. Stato, sez. VI, n. 1169 del 2009; TAR Lazio, Roma, n. 2744 del 2005,<br />
TAR Lazio, Roma, sez. III, 10953 del 2005, TAR L‟Aquila-Abruzzo, sez. I, 9 aprile 2008, n. 526.<br />
128 TAR Umbria, sent. n. 242 del 2002.<br />
39
dal 1995 129 <strong>di</strong> esso ci si è avvalso anche nei casi in cui si controverte <strong>di</strong> interessi<br />
legittimi.<br />
Questa giurisprudenza consente, come è stato puntualmente osservato 130 , la<br />
risoluzione delle antinomie tra le fonti, e, soprattutto, la prevalenza del principio <strong>di</strong><br />
legalità.<br />
d) Remissione alla Corte costituzionale delle questioni <strong>di</strong> costituzionalità sulle<br />
leggi attributive del potere regolamentare<br />
Infine, vanno segnalati i casi in cui i Giu<strong>di</strong>ci amministrativi si rivolgono alla Corte<br />
costituzionale per sottoporre il dubbio <strong>di</strong> costituzionalità relativo alla legge che<br />
autorizza la delegificazione, oppure che demanda l‟attuazione della normativa<br />
primaria al regolamento.<br />
Si ricor<strong>di</strong> ancora la già citata sentenza del TAR Lazio in tema <strong>di</strong> procreazione<br />
me<strong>di</strong>calmente assistita, in merito alla questione dei tre embrioni da creare e<br />
impiantare contemporaneamente nel corpo della donna. Per limitare il campo al<br />
2011 131 , si possono poi citare la decisione del TAR Lazio che ha sollevato questione<br />
<strong>di</strong> legittimità costituzionale sul decreto legislativo che, in <strong>di</strong>fformità da quanto<br />
previsto dalla legge delega, avrebbe autorizzato l‟intervento regolamentare del<br />
Ministro della giustizia in materia <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione civile 132 . Oppure, l‟or<strong>di</strong>nanza con<br />
cui il TAR Lazio ha sollevato il dubbio <strong>di</strong> costituzionalità relativo ad una norma che,<br />
in materia <strong>di</strong> scuola, attribuiva ad un regolamento dell‟esecutivo, il compito <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>viduare la portata della riduzione <strong>di</strong> organico del personale non docente delle<br />
129 Cons. Stato, sez. V, n. 1332 del 1995. Si veda inoltre Cons. Stato, sez. VI, n. 2183 del 2000 e,<br />
più <strong>di</strong> recente, Cons. Stato, sez. VI, n. 1169 del 2009.<br />
130 F. CINTIOLI, Potere regolamentare e sindacato giuris<strong>di</strong>zionale, cit., 288; ID., Disapplicazione,<br />
cit., 292; G. MORBIDELLI, La <strong>di</strong>sapplicazione dei regolamenti nella giuris<strong>di</strong>zione amministrativa, in<br />
Dir. proc. amm., 1997, 706.<br />
131 Più risalenti le questioni sollevate dal TAR Lazio, Roma, sent. nn. 803, 804, 805, 806, 807,<br />
808, 809, 810 del 2003 in materia <strong>di</strong> fondazioni bancarie, quella del TAR Marche, ord. n. 15 del<br />
2004, sulla legge che autorizzava la riorganizzazione in delegificazione del Ministero dei beni<br />
culturali. Cfr., inoltre, TAR Lazio, sent. n. 7539 del 2004; TAR Lazio, sez. III bis, ord. n. 556 del<br />
2004.<br />
132 Cfr. TAR Lazio, Roma, ord. 12 aprile 2011 n. 3202.<br />
40
scuole 133 .<br />
8. Conclusioni<br />
L‟analisi condotta conferma, con riferimento all‟ultimo decennio, il ruolo rilevante<br />
della produzione regolamentare nell‟or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co italiano (cfr. § 2).<br />
Se questo dato, con riferimento alla forma <strong>di</strong> governo, non può essere considerato<br />
<strong>di</strong> per sé patologico 134 (cfr. § 2.5), l‟aspetto maggiormente problematico – che si è<br />
affrontato in questo lavoro – è quello relativo alla valutazione dei controlli in sede<br />
giuris<strong>di</strong>zionale che vengono svolti su tale produzione regolamentare.<br />
Per quanto riguarda il ruolo della Corte costituzionale, essa, nei termini che si sono<br />
visti (cfr. § 7), si presenta come giu<strong>di</strong>ce dei regolamenti certamente con riferimento<br />
alle questioni sorte nell‟ambito del riparto <strong>di</strong> competenza fra Stato e Regioni 135 .<br />
Inoltre, nei limiti dettati dall‟art. 134 Cost., la Corte (cfr. § 4) sembra aver dato<br />
prova <strong>di</strong> voler giocare un ruolo più attivo nello scrutinio delle norme contenute in<br />
regolamenti <strong>di</strong> attuazione e <strong>di</strong> esecuzione che costituiscono un continuum normativo<br />
con le norme <strong>di</strong> legge. Si tratta, è bene riba<strong>di</strong>rlo, <strong>di</strong> una giurisprudenza che presenta<br />
ancora dei margini <strong>di</strong> incertezza, visto l‟esiguo numero <strong>di</strong> casi che si sono fin qui<br />
verificati, ma che comunque evidenzia una certa <strong>di</strong>scontinuità con il passato.<br />
Con riferimento ai regolamenti <strong>di</strong> delegificazione (cfr. § 5), la Corte sembra invece<br />
essersi fermata alla possibilità <strong>di</strong> un controllo in<strong>di</strong>retto, nei casi in cui il regolamento<br />
stesso venga ritenuto dal giu<strong>di</strong>ce a quo illegittimo e ciò comporti la mancata<br />
abrogazione della legge „delegificanda‟. Si tratta <strong>di</strong> una giurisprudenza che non<br />
sembra però garantire un controllo idoneo a ridurre gli aspetti patologici del<br />
fenomeno della delegificazone.<br />
Anche in considerazione <strong>di</strong> quanto affermato nella sentenza n. 115 del 2011 della<br />
133 TAR Lazio, Roma, ord. 14 marzo 2011, n. 2227.<br />
134 A. PIZZORUSSO, Sistema delle fonti, cit., 233, P. CIARLO, Parlamento, Governo e fonti<br />
normative, in Dir. amm., 1998, 363 ss.<br />
135<br />
Proprio in quest‟ottica, secondo M. CARTABIA, Considerazioni conclusive, cit., 186, l‟art. 117,<br />
comma 6, potrebbe far da freno anche all‟adozione degli atti <strong>di</strong> natura non regolamentare.<br />
41
Corte costituzionale, a risultati più efficaci potrebbero forse portare scrutini <strong>di</strong><br />
costituzionalità incentrati sulle leggi che, in modo poco rispettoso del principio <strong>di</strong><br />
legalità, autorizzano la delegificazione (cfr § 6).<br />
In ogni caso, rimane decisivo il ruolo dei giu<strong>di</strong>ci a quibus. Alla loro capacità <strong>di</strong><br />
evidenziare il continuum normativo tra regolamento e legge, o <strong>di</strong> impostare con<br />
esattezza la questione sui regolamenti <strong>di</strong> delegificazione, o sulle leggi che<br />
autorizzano la delegificazione, è infatti in<strong>di</strong>ssolubilmente legata la possibilità che la<br />
Corte costituzionale – <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente – svolga il proprio giu<strong>di</strong>zio sulla<br />
fonte regolamentare.<br />
Ancora più importante è, ovviamente, il ruolo dei giu<strong>di</strong>ci nei casi in cui il<br />
regolamento attuativo o esecutivo non presenti alcun collegamento con la legge o nei<br />
casi in cui il regolamento <strong>di</strong> delegificazione appaia illegittimo per cause non<br />
addebitabili alla legge <strong>di</strong> delegificazione. In queste circostanze, infatti, come ben<br />
noto, il controllo è <strong>di</strong> esclusiva spettanza dei giu<strong>di</strong>ci or<strong>di</strong>nari e amministrativi.<br />
Dalla ricerca che si è svolta, emerge che non sembra trovare completo riscontro la<br />
tesi secondo cui il controllo del giu<strong>di</strong>ce amministrativo nei confronti degli atti<br />
regolamentari sia meno efficace <strong>di</strong> quello che svolge la Corte nei confronti delle leggi<br />
(cfr. § 8)<br />
Vi sono però alcuni fattori che rendono effettivamente il controllo del giu<strong>di</strong>ce<br />
amministrativo ancora imperfetto.<br />
Tre paiono gli aspetti critici: a) la <strong>di</strong>fficile conoscibilità delle decisioni, anche <strong>di</strong><br />
annullamento; b) l‟efficacia solo inter partes della <strong>di</strong>sapplicazione del regolamento;<br />
c) il problema dell‟imparzialità del Consiglio <strong>di</strong> Stato.<br />
Sulla scarsa conoscibilità delle pronunce <strong>di</strong> annullamento, occorre ricordare che<br />
con esse si determina “la totale scomparsa dell‟atto annullato dal mondo giuri<strong>di</strong>co, sì<br />
che della questione <strong>di</strong> legittimità dello stesso nessun giu<strong>di</strong>ce potrà più conoscere”, e<br />
che “i regolamenti statali (…) ove siano già annullati, devono essere considerati<br />
inapplicabili per tutte le fattispecie riconducibili alle loro originarie previsioni e che<br />
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non si riferiscano a rapporti ormai esauriti o consolidati” 136 . In considerazione <strong>di</strong><br />
ciò, pare necessario che <strong>di</strong> tali decisioni si abbia una conoscibilità il più possibile<br />
ampia. In questa ottica, potrebbe essere opportuno introdurre una norma analoga a<br />
quella contenuta nell‟art. 14, comma 2, del DPR n. 1199 del 1971, in tema <strong>di</strong> ricorso<br />
straor<strong>di</strong>nario al Presidente della Repubblica, secondo cui “Qualora il decreto <strong>di</strong><br />
decisione del ricorso straor<strong>di</strong>nario pronunci l'annullamento <strong>di</strong> atti amministrativi<br />
generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura<br />
dell'Amministrazione interessata, nel termine <strong>di</strong> trenta giorni dall‟emanazione,<br />
pubblicità nelle medesime forme <strong>di</strong> pubblicazione degli atti annullati”.<br />
Per quanto attiene all‟efficacia solo inter partes della <strong>di</strong>sapplicazione del<br />
regolamento, occorre effettivamente riconoscere che essa può “incrinare la certezza<br />
del <strong>di</strong>ritto, la conoscibilità delle norme e il principio <strong>di</strong> uguaglianza” 137 . In altre<br />
parole, non si può escludere che il regolamento <strong>di</strong>sapplicato da un giu<strong>di</strong>ce possa<br />
comunque continuare a fondare l‟attività amministrativa della P.A. o <strong>di</strong>sciplinare altri<br />
rapporti giuri<strong>di</strong>ci. È questo certamente un problema molto serio, che però è<br />
connaturato alla configurazione del sistema <strong>di</strong> giustizia amministrativa nel quale,<br />
come ben noto, l‟intervento del giu<strong>di</strong>ce deve essere necessariamente sostenuto da un<br />
interesse ad agire da parte del ricorrente. Occorre poi evidenziare che, la<br />
<strong>di</strong>sapplicazione <strong>di</strong> un regolamento illegittimo dovrebbe “indurre comunque<br />
l‟amministrazione a fare uso dei propri poteri <strong>di</strong> autotutela e i terzi ad attivare rituali<br />
giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> impugnazione” 138 . Una soluzione a questo problema è stata avanzata da<br />
parte della dottrina che ha sostenuto che, ad una pronuncia <strong>di</strong> <strong>di</strong>sapplicazione debba<br />
conseguire l‟obbligo per la P.A. <strong>di</strong> eliminare o mo<strong>di</strong>ficare la norma <strong>di</strong>sapplicata 139 .<br />
Infine, con riferimento al problema dell‟imparzialità dei giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> Palazzo Spada,<br />
occorre ricordare che il Consiglio <strong>di</strong> Stato è l‟organo chiamato ad esprimere, in sede<br />
consultiva, un parere sul regolamento. È dunque del tutto lecito dubitare che<br />
136 Così Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 883 del 2007.<br />
137 S. GIACCHETTI, Disapplicazione? No grazie, in Dir. proc. amm., 1997, 726.<br />
138 G. MORBIDELLI, La <strong>di</strong>sapplicazione dei regolamenti, cit., 436.<br />
139 V. LOPILATO, Impugnazione e <strong>di</strong>sapplicazione dei regolamenti nel processo amministrativo,<br />
in R. CHIEPPA, V. LOPILATO, Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto amministrativo, Milano, 2007, 120-122.<br />
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l‟espressione <strong>di</strong> un parere positivo possa incidere sulle valutazioni <strong>di</strong> illegittimità su<br />
uno stesso regolamento 140 . Il problema è oggi aggravato dall‟abrogazione dell‟art. 43,<br />
comma 2, del TU delle leggi sul Consiglio <strong>di</strong> Stato, che prevedeva esplicitamente,<br />
fino all‟entrata in vigore del Co<strong>di</strong>ce del Processo Amministrativo, il <strong>di</strong>vieto per i<br />
consiglieri che avessero concorso a esprimere il parere, <strong>di</strong> prendere parte alle<br />
decisioni in sede giuris<strong>di</strong>zionale. La dottrina è <strong>di</strong>visa sulla possibilità <strong>di</strong> ritenere<br />
ancora in vigore tale <strong>di</strong>vieto 141 . Resta poi il problema dei pareri resi dall‟Adunanza<br />
Generale, che, come noto, è composta da tutti i magistrati in servizio presso il<br />
Consiglio <strong>di</strong> Stato. In tal caso non è infatti possibile applicare la causa <strong>di</strong> astensione.<br />
Si tratta <strong>di</strong> problemi <strong>di</strong> indubbio spessore, ai quali occorre trovare una soluzione al<br />
fine <strong>di</strong> assicurare che i giu<strong>di</strong>ci amministrativi – insieme alla Corte costituzionale, che<br />
nei limiti che si sono detti, parrebbe decisa a volere essere protagonista anche del<br />
controllo sui regolamenti – possano continuare nella via intrapresa in questo decennio<br />
in qualità <strong>di</strong> garanti del corretto esercizio della potestà regolamentare.<br />
140 In effetti, lo stesso Cons. Stato, sez. II, parere 3 settembre 2008, n, 2395, ha affermato che<br />
l‟attività consultiva facoltativa del Consiglio non è espletabile nelle ipotesi in cui sia relativa ad un<br />
contenzioso in atto, proprio perché potrebbe interferire con l‟attività giuris<strong>di</strong>zionale e, dunque,<br />
ledere il principio <strong>di</strong> terzietà. Il problema è <strong>di</strong>ffusamente trattato in N. ZANON, F. BIONDI, Il <strong>di</strong>ritto<br />
costituzionale della magistratura, Bologna, 2008, 118-120. Cfr., inoltre, Corte cost. sent. n. 326 del<br />
1997 e ord., n. 359 del 1998. Un altro settore che vede coinvolto il Consiglio <strong>di</strong> Stato in funzione<br />
consultiva e poi, spesso, anche giuris<strong>di</strong>zionale, è quello relativo alla concessione della citta<strong>di</strong>nanza<br />
ai citta<strong>di</strong>ni stranieri: sul tema, cfr. P. BONETTI, Riserve <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione, pluralità <strong>di</strong><br />
giuris<strong>di</strong>zioni e rapporti tra le due funzioni del Consiglio <strong>di</strong> Stato: spunti costituzionali dai<br />
provve<strong>di</strong>menti in materia <strong>di</strong> stranieri e <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza, in G. CAMPANELLI, M. CARDUCCI, N.<br />
GRASSO, V. TONDI DELLA MURA (a cura <strong>di</strong>), Diritto costituzionale e <strong>di</strong>ritto amministrativo: un<br />
confronto giurisprudenziale, cit., 227-246.<br />
141 Parte della dottrina ritiene che il <strong>di</strong>vieto in questione possa comunque operare in virtù del<br />
richiamo all‟articolo 51 c.p.c.: R. CHIEPPA, Il Co<strong>di</strong>ce del processo amministrativo, Milano,<br />
2010,119. In senso contrario V. POLI, in A. QUARANTA, V. LOPILATO (a cura <strong>di</strong>) Il processo<br />
amministrativo, Milano, 2011, 205.<br />
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